Articolo 1273 del Codice civile
Articolo 1272Articolo 1274
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19 aprile 1942
Art. 1273.

(Accollo).

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e' avvenuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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