Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2023, proposto da
Corso del Popolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento del Comune di Terni – Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata – Ufficio Edilizia Produttiva, prot. 160235 del 4 ottobre 2023, di diniego dell'istanza il permesso di costruire relativo al c.d. “Edificio n. 4”, presentata in data 2 luglio 2014;
– di ogni altro atto ad esso antecedente o presupposto, ivi espressamente inclusa la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10.6.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corso del Popolo S.p.A. impugna il diniego di permesso di costruire prot. 160235 emesso dal Comune di Terni il 4 ottobre 2023 in riferimento alla realizzazione dell’immobile denominato “Edificio 4”, facente parte di un compendio edificatorio più ampio.
La presente vicenda trae origine dalla Convenzione stipulata il 7 luglio 2005 tra la ricorrente e il Comune per l’affidamento in concessione di una serie di opere pubbliche da realizzarsi nell'ambito della Variante Parziale del 22 febbraio 2004 al Piano Particolareggiato di Corso del Popolo. All’art. 3, comma 5, della predetta convenzione si stabiliva che a titolo di corrispettivo parziale per la realizzazione del parcheggio e delle altre opere pubbliche comprese nell’intervento, il Comune avrebbe trasferito alla società la proprietà di un’area ove realizzare la c.d. “Edilizia Privata”, costituita da sei edifici privati (gli edifici nn. 1, 2, 4, 5, 6a, e 6b) a destinazione mista, oltre al diritto all’utilizzo e allo sfruttamento economico della cubatura ivi prevista.
L’art. 3, comma 6, della predetta convenzione stabiliva altresì che con “ successivo atto aggiuntivo saranno definiti i rapporti atti a regolamentare lo standard realizzativo e l’uso degli spazi pubblici e privati ad uso pubblico ”. Il momento della stipula di tale atto aggiuntivo veniva poi posposto, ad opera dell’atto di modifica alla convenzione del 30 gennaio 2006, “ al momento in cui saranno presentati i progetti edilizi relativi alle aree private di uso pubblico di competenza dell’Edilizia Privata ”.
2. In sede di approvazione della nuova variante al Piano particolareggiato (operato con Delibera di Consiglio comunale n. 122 del 2 maggio 2007) veniva assegnata una cubatura in eccedenza agli edifici pubblici realizzandi dalla società Corso del Popolo, quindi al fine di garantire il riequilibrio del rapporto concessorio si riconosceva a quest’ultima ulteriore cubatura da utilizzare per l’edificio 4 (da realizzarsi nella particella 673 del foglio 115), che nel frattempo si era stabilito venisse destinato a sede degli uffici giudiziari del Tribunale di Terni. Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 380 del 6 dicembre 2011 si stabiliva che il valore della cubatura aggiuntiva ceduta dal Comune alla società per la realizzazione dell’edificio 4 doveva quantificarsi in € 318.600,00=: tale somma a norma della successiva Delibera di Giunta n. 163 del 10 giugno 2013 “ dovrà essere versata al momento della presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire “con le modalità stabilite dalla Direzione Attività Finanziarie ”.
3. Nel frattempo l’edificio 4 veniva stralciato dai titoli edilizi con cui si assentivano gli altri edifici privati parte del medesimo intervento edilizio, e la società procedeva separatamente per tale edificio con la richiesta di permesso di costruire del 2 luglio 2014 da rilasciarsi mediante procedimento ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.
4. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune, con la nota n. 0108010 del 30 luglio 2014 comunicava alla società che l’istanza presentata era carente della necessaria documentazione, e all’uopo chiedeva, tra le altre cose:
(a) di produrre documentazione relativa alla determinazione e al calcolo del contributo di costruzione perché il progetto non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 26, co. 1, lett. c, della L.R. n. 1/04;
(b) di comunicare gli “ estremi dell’atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. 35861 del 07/7/2005 che regola l’uso delle aree esterne private di uso pubblico ”.
(c) di consegnare la planimetria delle aree private e di quelle private ad uso pubblico già oggetto di convenzione nonché quelle eventuali ulteriori da convenzionare.
5. La ricorrente riscontrava la richiesta il 28 agosto 2014, specificando che sebbene l’atto che regolamenta l’utilizzo delle aree private di uso pubblico non fosse stato ancora stipulato, era stato tuttavia stipulato con l’Ente l’accordo dell’8 aprile 2014 di “consegna provvisoria delle aree oggetto di urbanizzazioni pubbliche e a uso pubblico”, che sarebbero state sostanzialmente ultimate e quindi potevano essere consegnate per consentirne l’immediata fruizione al pubblico: segnatamente le opere di urbanizzazione inerenti l’intervento di cui alla Convenzione del 7 luglio 2005 erano costituite da “marciapiedi e spazi pedonali”.
6. Dopo alcune interlocuzioni tra le parti il 9 marzo 2017 il SUAP del Comune di Terni trasmetteva alla Corso del Popolo la nota prot. 33141 recante la comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90 con cui si preavvisava il prossimo rigetto dell’istanza di permesso di costruire sulla base delle seguenti motivazioni:
(i) mancata comunicazione degli estremi dell’atto che regola l’uso delle aree pubbliche e private di uso pubblico;
(ii) mancata presentazione della planimetria delle aree private e delle aree private di uso pubblico “già oggetto di convenzione nonché di quelle eventuali ulteriori da convenzionare”;
(iii) mancata comunicazione degli estremi del versamento alle casse comunali della somma di 318.960 Euro.
7. La società presentava osservazioni il 20 marzo 2017, trasmettendo la planimetria richiesta e osservando, da un lato, che la stipula dell’atto aggiuntivo costituiva onere di entrambe le parti, e non solo della ricorrente, dall’altro, che la Corso del Popolo risultava creditrice nei confronti del Comune dell'importo complessivo di € 535.599,06= a titolo di maggiori costi di costruzione dell’opera pubblica e a titolo di rimborso dell’ICI sul parcheggio, e che trattandosi di un credito certo ed esigibile come quello vantato dal Comune, avrebbero potuto essere reciprocamente compensati.
8. Nel frattempo il 23 luglio 2018 il SUAP rivolgeva un quesito alla Direzione Urbanistica ed alla Direzione Lavori Pubblici del Comune, chiedendo (i) se il permesso di costruire potesse essere rilasciato senza richiedere il pagamento della somma di 318.960 Euro e (ii) quali sono le aree di uso pubblico o pubbliche di cui all’art. 3 della Convenzione, cui la Direzione tuttavia non rispondeva.
Dopo ulteriore corrispondenza il Comune di Terni il 27 luglio 2019 manifestava il perdurante “forte interesse” alla realizzazione dell’Edifico 4 da adibire ad uffici giudiziari, interesse condiviso dalla società in successive e reciproche interlocuzioni, cui però seguiva un nulla di fatto; l’11 settembre 2023 il Comune, sottolineando il suo obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e richiamando le argomentazioni di cui alla nota del 9 marzo 2017, ribadiva il prossimo invio del provvedimento finale di rigetto.
9. Il provvedimento di diniego del richiesto permesso di costruire prot. 160235 sopravveniva il 4 ottobre 2023: in esso il Comune prendeva atto che nonostante le osservazioni presentate dalla parte privata a più riprese e la dilazione dei termini accordata non risultavano superati i motivi 1 e 3 di cui al preavviso di rigetto del 9 marzo 2017, ovvero (a) la mancata comunicazione degli estremi dell’atto aggiuntivo alla Convenzione del 07/07/2005 che regolasse l’uso delle aree pubbliche e private di uso pubblico ovvero la mancata presentazione della documentazione all’ufficio competente per la definizione degli obblighi assunti all’art. 3 della stessa, oltre alla (b) mancata comunicazione degli estremi dell’avvenuto versamento alle Casse Comunali della somma di € 318.960,00.
10. La Corso del Popolo S.p.A. impugna il diniego di permesso di costruire unitamente agli atti presupposti, tra cui la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10 giugno 2013, articolando otto motivi di ricorso.
10.1. Difetto di motivazione – Eccesso di potere in forma paradigmatica – Violazione dell’art. 10 bis, della L. n. 241/90. Il provvedimento finale di rigetto era basato su due dei motivi già enunciati in sede di preavviso di rigetto, che il Comune confermava senza motivare sul perché le molteplici osservazioni presentate dalla ricorrente nel frattempo non ne avrebbero consentito il superamento.
10.2. Difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo – Travisamento – Violazione dell’art. 1241 e ss., c.c., degli artt. 14 e 17, della L.R. n. 1/04 e dell’art. 20, del D.P.R. n. 380/01 – Irragionevolezza. La ricorrente aveva più volte offerto di compensare il credito del Comune con il maggior credito da essa vantato nei confronti dell’Ente e per il quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Terni, ma il Comune, dopo un’inziale assenso, aveva poi mutato intendimento ponendo tale pretesa economica a fondamento del diniego di permesso di costruire. Tuttavia il diritto di credito al corrispettivo dell’incremento di cubatura non poteva costituire un presupposto di accoglibilità del permesso di costruire in violazione della disciplina sul punto, e non poteva costituire valido fondamento la Delibera n. 163 del 10 giugno 2013 (che ad ogni buon conto veniva impugnata nella presente sede) che si limitava a fissare la data di esigibilità del predetto contributo, senza poterne mutare la natura.
10.3 . Eccesso di potere per perplessità . In due diversi occasioni (il 15 ottobre 2014 e il 23 luglio 2023) il SUAP del Comune di Terni chiedeva un parere alla Direzione Urbanistica ed alla Direzione Patrimonio del Comune circa la sostanziale fondatezza dei motivi posti a fondamento del preavviso di rigetto senza ottenere risposta; a fronte del silenzio di detti uffici la questione avrebbe dovuto essere approfondita invece di procedere acriticamente in tal senso.
10.4. Disparità di trattamento. L’edificio 4 era stato inizialmente autorizzato con i permessi di costruire n. 409/07 e 235/08 - unitamente agli altri edifici privati facenti parte del medesimo compendio edificatorio- poi su domanda della ricorrente veniva stralciato nel 2011. Mentre però il successivo rilascio del permesso di costruire per l’edificio 4 veniva subordinato alla stipula dell’atto aggiuntivo di cui all’art. 3 comma 6 della convenzione del 2005, identica condizione non veniva posta per gli altri edifici senza che ne venisse specificata la ragione.
10.5. Violazione dell’art. 3, comma 6, della Convenzione, dell’accordo dell’8 luglio 2011 e dell’accordo dell’8 aprile 2014 – Irragionevolezza –Travisamento. Il Comune di Terni contestando l’omessa stipula dell’atto aggiuntivo previsto dall’art. 3 comma 6 della convenzione del 2005 ai sarebbe concentrata su di una violazione di carattere formale, perché le finalità che quell’atto era deputato a perseguire, ovvero la regolamentazione dello “standard realizzativo e l’uso degli spazi pubblici e privati ad uso pubblico” erano già state raggiunte con la stipula dell’accordo sostitutivo di provvedimento dell’8 luglio 2011 (che riguardava precisamente gli elaborati inerenti la distribuzione interna dell’edificio 4) soprattutto con l’accordo di consegna delle aree ad uso pubblico dell’8 aprile 2014.
10.6 Violazione dell’art. 10 bis e dell’art. 2, comma 7, della L. 241/90 – Irragionevolezza – Travisamento – Violazione del principio di leale collaborazione e del principio per cui l’amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze delle proprie carenze od omissioni. Il provvedimento di diniego definitivo conterrebbe motivazioni nuove non contenute nel preavviso di rigetto, ovvero i rilievi che in riferimento all’atto aggiuntivo, la ricorrente non avrebbe presentato la necessaria documentazione, e che “le aree sovrastanti ai piani interrati” dell’Edificio 4 nonché “l'area destinata ad atrio principale e secondario”, individuate dalla Tavola 7 A4 del progetto, “sono sprovviste dell’atto aggiuntivo” alla Convenzione. Tra l’altro, quanto al secondo aspetto, era stato disciplinato anche a mezzo di planimetrie proprio nell’accordo dell’8 luglio 2011 e dell’8 aprile 2014, quindi il Comune avrebbe dovuto attingere alla documentazione già in suo possesso invece di pretenderla dalla ricorrente.
10.7. Violazione, sotto altri profili, dell’art. 10 bis, l. 241/90 – Eccesso di potere per sviamento. Ancora una volta il Comune non avrebbe adeguatamente preso posizione sulle osservazioni della parte privata limitandosi ad affermare che non avevano apportato elementi di novità ma non affrontandoli nel merito, semplicemente affermando che nella sostanza la ricorrente non aveva esercitato i suoi diritti procedimentali.
10.8 . Violazione sotto ulteriore profilo del dovere dell’amministrazione di prestare leale collaborazione e di operare con diligenza - Violazione della legittima aspettativa. Il provvedimento di diniego è stato adottato nove anni e tre mesi dopo la presentazione dell’istanza cui esso si riferisce, il preavviso di rigetto ben due anni ed otto mesi, dopo che nel 2017 il Comune aveva manifestato il proprio assenso alla compensazione del credito, e dopo che nel 2019 e nel 2023 aveva più volte manifestato l’interesse a che la ricorrente completasse la realizzazione dell’immobile anche considerata la rilevanza della sua destinazione. Tali premesse individuano un comportamento ondivago in capo al Comune di Terni e un andamento anomalo del procedimento, tale da aver leso l’aspettativa della ricorrente al comportamento corretto dell’Amministrazione e alla tempestiva emanazione del provvedimento finale. All’uopo la ricorrente formulava espressa riserva di risarcimento del danno da ritardo ovvero da indennizzo per il mero ritardo ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 241/90, da proporsi in separato giudizio.
11. Si è costituito in giudizio il Comune di Terni, il quale preliminarmente ha rilevato la tardività dell’impugnativa della Delibera di Giunta n. 163 del 10 giugno 2013, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente a decorrere dall’11 giugno 2013. Quanto alla compensazione del credito comunale con quello vantato dalla società, non era più possibile per intervenuto pagamento in sede transattiva del credito e conseguente estinzione.
Nel merito l’Ente ha confutato partitamente i singoli motivi di ricorso eccependo in particolare l’infondatezza dell’argomento secondo cui l’accordo provvisorio dell’aprile 2014 potrebbe svolgere la funzione dell’accordo aggiuntivo, anche perchè riguarderebbe particelle diverse rispetto a quelle di causa, e comunque avrebbe natura provvisoria, senza che la ricorrente avesse peraltro dimostrato l’adempimento di tutte le previsioni ivi poste
12. All’udienza pubblica del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è infondato.
14. Possono essere esaminate congiuntamente le censure contenute nei motivi uno, sei e sette, per la sostanziale unicità delle questioni trattate: segnatamente la ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 quanto all’asserita obliterazione della funzione svolta dal preavviso di rigetto.
In sintesi il Comune di Terni:
-avrebbe adottato il provvedimento finale per le stesse ragioni poste a fondamento del preavviso di rigetto, ma non prendendo posizione sulle osservazioni avversarie, e limitandosi ad affermare che la società nella sostanza non aveva esercitato le sue prerogative procedimentali;
- avrebbe addotto nuove ragioni nel provvedimento finale, che prima non erano state sottoposte all’attenzione della parte privata.
A parte la contraddizione evidente tra quanto sostenuto nel primo e nel sesto motivo, si precisa quanto segue.
14.1. Non corrisponde al vero che il rigetto del permesso di costruire fosse fondato su ragioni non emerse in precedenza, tanto è vero che i due motivi di diniego erano già stati sollevati dal Comune sin dalla richiesta di integrazione documentale del 30 luglio 2014 e venivano riproposti nel preavviso di rigetto del marzo 2017, senza venir mai superati. La novità a cui si riferisce la ricorrente riguarda il riferimento nel diniego di permesso all’area libera da costruzione sovrastante i piani interrati dell’edificio 4 e all’area destinata ad atrio principale e secondario da asservire ad uso pubblico, che sarebbero sprovviste dell’atto aggiuntivo - la cui mancata stipula è uno dei due motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio - . Trattasi quindi non già di un motivo nuovo, ma di una ulteriore argomentazione a sostegno di un motivo già ampiamente sviscerato nelle molteplici interlocuzioni susseguitesi negli anni tra il Comune e la parte privata.
14.2. Non coglie nel segno neppure l’argomento secondo cui il Comune avrebbe di fatto “svuotato” di significato la funzione del preavviso di rigetto e delle successive osservazioni non riportando i relativi argomenti ostativi nel corpo del provvedimento ovvero non citando tutta la corrispondenza presentata dalla ricorrente: infatti “ la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ” (Cons. Stato, sez. II, 12 luglio 2025, n. 6121, id., sez. IV, 18 giugno 2025, n. 5323, id. sez. V, 02 maggio 2025, n. 3724). Inoltre, pur non potendo l'Amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle comunicate nel preavviso di rigetto, nondimeno non deve esservi necessariamente corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso e il diniego medesimo, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6374).
14.3. Nel caso in esame, proprio alla luce del fatto che il contraddittorio tra il Comune e Corso del Popolo era stato lungo, partecipato e comprendente molteplici argomenti, finendo via via per concentrarsi nel corso del tempo ai soli due motivi posti a fondamento del diniego di permesso, appare impossibile ravvisare una qualche violazione dei diritti partecipativi della ricorrente, tantomeno nella fase intercorsa tra il preavviso di rigetto e il provvedimento definitivo, che si era estesa per ben 6 anni.
15. Anche il secondo motivo non è meritevole di condivisione.
Sono infondati gli argomenti tendenti a dimostrare l’inidoneità dell’obbligo di pagamento della somma di € 318.960,00= (riconosciuta dalla Delibera di Giunta n. 380 del 2011 quale corrispettivo dovuto dalla Corso del Popolo per l’incremento di cubatura riconosciuta all’edificio 4 in seguito alla variante al piano particolareggiato del 2007) ad impedire il rilascio del richiesto titolo edilizio.
15.1. Innanzitutto, come allegato dal Comune, tale importo non poteva estinguersi per compensazione in ragione dell’esistenza di un controcredito della Corso del Popolo di euro 535.599,06= per il quale la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’Ente: infatti dopo la dichiarazione di dissesto del Comune di Terni la società aveva presentato istanza di ammissione al passivo per tale causale, ottenendo il relativo pagamento il 23 marzo 2023 (nella misura del 60% in quanto oggetto di transazione), da intendersi integralmente satisfattivo dell’intera pretesa. In conseguenza dell’avvenuta estinzione del credito vantato da Corso del Popolo nessuna compensazione era più opponibile al Comune.
15.2. Neppure coglie nel segno la censura secondo cui a norma degli artt. 14 e 17 della L.R. n. 1/04 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 il diritto di credito inerente la cessione di cubatura non può costituire condizione di ammissibilità del rilascio del titolo edilizio e quindi non potrebbe validamente condizionarne il rilascio: nel caso di specie l’obbligo in capo a Corso del Popolo di corrispondere la predetta somma all’atto della richiesta del permesso di costruire per l’edificio 4 è puntualmente posto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10 giugno 2013, e quindi è irrilevante il richiamo a fonti che si occupano di disciplinare ipotesi non congruenti con il caso in esame.
La ricorrente ha impugnato prudenzialmente la detta delibera solo all’atto della proposizione del presente ricorso e quindi tardivamente; in ogni tale impugnativa appare comunque generica ed infondata perché, come detto, tale atto non poteva violare la normativa sui requisiti per il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di ipotesi differente e pertanto non ivi contemplata.
15.3. Il Comune con tale atto ha legittimamente imposto alla parte privata il pagamento all’atto della richiesta del permesso il corrispettivo dell’incremento di cubatura, dato che la cessione di cubatura, quale atto traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, si colloca funzionalmente in data antecedente alla concreta realizzazione dell’immobile preceduta dalla richiesta del titolo edilizio di tale diritto: in questo senso non appare irragionevole che l’Amministrazione prima di rilasciare il permesso di costruire con riguardo all’edificio 4 pretenda la soddisfazione delle pretese economiche presupposte, dato che senza la cubatura in più il titolo edilizio come concretamente progettato nel permesso non avrebbe potuto essere neppure richiesto.
Peraltro l’obbligatorietà del pagamento in tale specifico momento temporale veniva ribadita alla Corso del Popolo dalla Direzione Urbanistica del Comune di Terni con nota del 26 novembre 2014, quindi in data successiva alla presentazione della domanda di permesso, senza che neppure tale atto venisse mai impugnato né altrimenti contestato.
16. Destituita di fondamento la censura relativa ad una delle due ragioni autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento impugnato, restano assorbite le altre.
In presenza di un atto plurimotivato, ovvero fondato su autonomi motivi, ancorché collegati, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi , poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2025, n.4320, id., sez. IV , 01 aprile 2025, id., sez. III, 16 luglio 2025, n. 6249, n. 2753, id., sez. V, 20 agosto 2025, n. 7093).
17. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
La particolarità della vicenda sorregge la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO