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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II° grado n. 1256/2025 R.G., vertente:
TRA
, C.F. e P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, dott. di Borgoricco, con sede legale in Pieve di Soligo Parte_2
(TV), Piazza Resistenza 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Dalle Ceste e
ST OA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Pieve di Soligo
(TV), Via Vittorio Veneto n. 12/6, resistente-reclamante
E
Liquidazione giudiziale di , in persona del curatore, Parte_1 dott. , nominato dal Tribunale di Treviso con il provvedimento di Persona_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in data 3.6.2025, con studio in
Conegliano, Via Pittoni n. 34, reclamata non costituita
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Colonna, con domicilio eletto presso il domicilio telematico del difensore, resistente-reclamata avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società , pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Treviso con sentenza n. 96/2025, pubblicata il 4.6.2025, emessa a
1 definizione del procedimento R.G. 51/2025 Liquidazione Giudiziale, comunicata in pari data dalla Cancelleria a mezzo PEC alla società reclamante;
causa discussa e riservata in decisione all'udienza del 18.9.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento del presente reclamo e in forza delle ragioni esposte in narrativa: in via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 52 CCII, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo
e il compimento di altri atti di gestione fino alla definizione del presente procedimento di reclamo. Nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Treviso n. 96/2025 depositata, pubblicata e comunicata il 04.06.2025 (R.G.
51/2025 Liquidazione Giudiziale) e per l'effetto revocare la stessa sentenza di dichiarazione di liquidazione giudiziale di emessa dal Parte_1
Tribunale di Treviso. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
➢ conclusioni della ricorrente reclamata : Controparte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia: 1-) rigettare integralmente il reclamo proposto dalla perché del tutto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
2-) condannare la in solido con il liquidatore p.t., dott. Parte_1 [...] di Borgoricco al pagamento delle spese e competenze del procedimento, in Pt_2 applicazione anche degli artt. 94 e 96 c.p.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 37, 40 C.C.I.I. presentato il 23.4.2025 al Tribunale di
Treviso, (ex dipendente e creditrice della società in forza di Controparte_1 quanto previsto in suo favore dalla sentenza n. 752/2024 della Corte d'Appello di
Napoli) chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
, allegando a tal fine: Parte_1
i) di essere creditrice della somma (già precettata) di € 8.099,43;
ii) di aver tentato senza esito un pignoramento presso terzi per cercare di recuperare il proprio credito;
iii) che la società richiesta versava in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), C.C.I.I., risultando annotati nei bilanci degli ultimi tre esercizi debiti superiori al milione di euro.
2. Quantunque ritualmente notificata, non si Parte_1 costituiva in causa e veniva per l'effetto dichiarata contumace.
2 3. Il Tribunale di Treviso, ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge (ex artt. 2, 121 CCII), con la sentenza qui impugnata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , nello specifico ritenendo Parte_1 che: “
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCI e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCI;
4.2.
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI, tenuto Cont conto del credito della ricorrente e di quello di (€ 38.303,68), nonché dei debiti appostati a bilancio per € 1.103.139; 4.3 sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, co. 1, lett. b), CCI. La società in liquidazione ha un patrimonio netto negativo di € 1.158.178,00, debiti per oltre un milione e un attivo di appena € 12.409,00 costituito da crediti (v. Cass. Sez. I ordinanza 17-10-2022 nr.
30435 in ordine al rilievo della dimensione patrimoniale); il disinteresse dimostrato con la mancata costituzione in giudizio costituisce ulteriore indice dello stato di decozione dell'impresa”.
4. ha proposto tempestivo reclamo chiedendo – previa sospensione, ai Pt_1 sensi dell'art. 52 CCII, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione da parte del nominato curatore – la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto della insussistenza dei relativi requisiti soggettivi, evidenziando il mancato superamento di tutte le soglie previste dalla norma di riferimento: nello specifico, Pt_1 [...]
sarebbe a tutti gli effetti un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, Parte_1 lett. d), del CCII, e come tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, non risultando superato nel triennio anteriore alla presentazione del ricorso alcuno dei livelli soglia.
5. Nel giudizio di reclamo si è costituita la creditrice ricorrente ( CP_1
) chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di apertura
[...] della liquidazione giudiziale, a tal fine deducendo:
i) la formazione del giudicato interno per difetto di contestazione del requisito oggettivo dell'insolvenza della società, ex art. 2, co. 1, lett. b), CCII, e del presupposto del superamento della soglia di cui al quinto comma dell'art. 49;
ii) la permanente sussistenza del requisito soggettivo, non essendo fondatamente sostenibile la tesi della reclamante circa la riduzione del proprio debito complessivo a un livello inferiore alla soglia di 500.000,00 euro, considerato:
A) che la documentazione prodotta in allegato non è a tale riguardo idonea per un triplice ordine di considerazioni, e segnatamente: 1) perché riferita a un soggetto
3 terzo al procedimento;
2) perché datata nel tempo, essendo riferita ad epoca antecedente al 2016; 3) perché del tutto contrastante con la contabilità della stessa
, nella quale tale rinuncia al credito non compare e sarebbe comunque Pt_1 inefficace, necessitando, ex art. 1236 c.c. della comunicazione al debitore, che non risulta tuttavia documentata in atti;
B) che in ogni caso , ricevuta la rinuncia al credito, avrebbe dovuto Pt_1 comunque appostare in bilancio una sopravvenienza attiva (ex art. 88 TUIR) corrispondente all'importo della rinuncia e pagare su tale somma le imposte, ovvero CP_ CP_ l con l'aliquota all'epoca del 27,5% e l con l'aliquota del 4,97%. La società, quindi, pur riducendo la propria esposizione debitoria dell'importo di euro 685.041,00 dovuto alla controllante avrebbe, comunque, aumentato la Controparte_5 propria esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della somma di euro
222.432,00, di cui euro 188.386,00 a titolo di IRES ed euro 34.046,00 a titolo di
IRAP, sicché la riduzione del debito, con una corretta esposizione in bilancio, non sarebbe stata, come indicato dalla reclamante di euro 685.041,00, ma di euro
462.609,00. Sottraendo dall'importo del debito appostato nel bilancio 2024 (di
1.111.158,00 euro) l'importo di euro 462.609,00, residuerebbe ancora un debito di euro 648.549,00 (superiore, quindi, al livello soglia di 500.000,00 euro) al quale andrebbero poi ulteriormente sommati il debito nei confronti della e del CP_1 suo difensore nella misura risultante dalla sentenza n. 752/2024 della C.A. di Napoli.
6. La curatela della liquidazione giudiziale di , Parte_1 quantunque ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio di reclamo ed è stata pertanto dichiarata contumace.
7. All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, precisando ulteriormente (il difensore di parte reclamante) l'erroneità del computo del maggior debito che graverebbe sulla società per effetto della rinuncia al credito da parte della controllante, dovendosi computare le imposte solo sul residuo risultante dopo l'abbattimento dell'80% della base imponibile previsto dall'art. 84, comma 1, TUIR, il che comporterebbe una base CP_ imponibile sulla quale calcolare l di € 135,449, che sommata all'Irap comporterebbe un totale di imposta dovuta di € 59.023, sicché non vi sarebbe comunque alcun superamento della soglia di 500.000 € di debiti.
8. All'esito della discussione la Corte ha riservato la causa in decisione e ha quindi deciso il reclamo nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
4 9. Il reclamo – basato in via esclusiva sulla contestazione della qualità di impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale di , per non Parte_1 essere superata nessuna delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lettera d, CCII – è fondato e va accolto, con conseguente revoca della reclamata sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale.
10. L'art. 2, primo comma, lett. d), CCII, prevede che per non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale un'impresa commerciale deve connotarsi come “impresa minore”, tale essendo l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti dimensionali: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Ebbene, alla luce delle evidenze disponibili, presenta tali Parte_1 caratteristiche. Nello specifico:
A) quanto all'attivo patrimoniale complessivo di nei Parte_1 tre esercizi precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, questo risulta sempre inferiore alla soglia di legge di 300.000 €, come risulta dai bilanci chiusi al 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, dai “bilancini analitici” relativi ai medesimi periodi, nonché dalla relativa contabilità per quanto riguarda il corso d'anno.
Il dato non varia in termini sostanziali (e quindi rilevanti ai fini qui in esame), non comportando comunque il superamento della soglia di 300.000 €, neppure sommando al risultato emergente dal bilancio il valore della posta risarcitoria riconosciuta alla società verso l'ex amministratore, , da ultimo Controparte_6 quantificato da questa Corte d'Appello, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con sentenza n. 2422/2023 del 14.12.2023, nella misura di € 249.831,50, oltre interessi al saggio legale dal 18 febbraio 2021 al saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 10.343,00 per compensi del primo grado (oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge) e in € 9.256,00 per compensi del secondo grado (oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge).
Peraltro, trattandosi di un credito non ancora cristallizzato in una pronuncia giudiziale irrevocabile, ma solo provvisoriamente esecutiva, e verso un soggetto di cui dagli atti
5 appare dubbia la solvibilità (v. controricorso nel giudizio per cassazione n. 4280/2024 avente ad oggetto la sentenza di questa Corte d'Appello da ultimo citata, pag. 6, punto G), appare ragionevole la sua mancata iscrizione in bilancio, essendo stato il credito all'evidenza gestito sotto il profilo contabile come una mera pretesa, e cioè come un provento solo potenziale. In ogni caso, dovendo applicarsi il principio di prudenza, l'importo del credito non avrebbe dovuto certo iscriversi per l'intero importo liquidato, ma semmai al presumibile valore di realizzo, se del caso operandone una congrua svalutazione;
B) quanto ai ricavi complessivi di nei tre esercizi Parte_1 precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, questi risultano stabilmente al di sotto della soglia di legge di 200.000 €, come risulta dall'esame dei relativi bilanci e dalla contabilità degli esercizi 2022, 2023, 2024. Il dato emergente dalla contabilità è peraltro coerente con il rilievo che la società si trova in liquidazione volontaria dal 2015 e che il valore della produzione è azzerato, risultando i ricavi registrati dalla società per lo più imputabili ad eventi straordinari quali sopravvenienze attive, che non hanno comunque mai superato la soglia annua di € 19.000,00 nel triennio di riferimento (nel 2023, addirittura, non ve ne è stato alcuno);
C) quanto ai debiti, anche non scaduti, di nel triennio di riferimento, va Pt_1 considerato che il dato formalmente emergente dai bilanci in atti – che restituiscono i seguenti risultati quanto all'ammontare complessivo dei debiti gravanti sulla società:
€ 1.111.158 nell'esercizio 2024; € 1.103.139 nel 2023; € 1.101.564 nel 2022 – non corrisponde alla realtà dei fatti, circostanza verosimilmente dipesa dalla volontà di
(già , controllante totalitaria di Controparte_5 Controparte_7 Parte_1
, di sgravare il proprio bilancio da una posta creditoria verso la
[...] controllata all'evidenza in concreto inesigibile in ragione della pregiudicata condizione economico patrimoniale della stessa, senza tuttavia al contempo far emergere una sopravvenienza attiva tassabile nel bilancio di quest'ultima (per quanto non in termini così rilevanti come sostenuto dalla creditrice nella memoria Controparte_1 difensiva depositata in questa sede: v., in particolare, pag. 4, 5).
Nello specifico, lo sgravio integrale del complessivo credito di Controparte_5 verso (di € 685.041,00) risulta: Parte_1
a) dal partitario fornitore al 31.12.2024, 31.12.2025 e 31.12.2026 di
[...] relativo a (doc. 8 di parte reclamante), CP_5 Pt_1 Parte_1 dal quale si evince la rinuncia, e il conseguente totale azzeramento (completato nel
2016), del credito originariamente vantato nei confronti della controllata, sgravio
6 risultante dalla registrazione delle seguenti scritture contabili: - giroconto di rinuncia al credito per € 542.292,00 intervenuto in data 26.5.2014 (rif. C/part.
G0010191004); - giroconto di perdita su credito per € 561.509,04 intervenuto in data 31.12.2015 (rif. C/part. G0011161002); - giroconto di perdita su credito per €
123.531,98 intervenuto in data 31.12.2016, che ha determinato il totale azzeramento dello stesso (rif. C/part. G0011161002);
b) dal bilancio depositato da (al tempo Controparte_5 Controparte_7 con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2016, dal quale si evince come la società non ritenesse di vantare più alcun credito nei confronti delle proprie controllate, inclusa (cfr. doc. 9 di parte reclamante, pag. 2); Parte_1
c) dal Processo Verbale di Constatazione relativo alla verifica eseguita dalla
Guardia di Finanza nel 2019 nei confronti di (al tempo Controparte_5
, che ha avuto ad oggetto anche la rinuncia ai crediti nei confronti Controparte_7 della controllata , P.V. che in proposito riporta: -) con Pt_1 Parte_1 riguardo all'esercizio chiuso al 31.12.2015: “(omissis) III. Considerazioni dei verbalizzanti. a) Sul trattamento contabile (e fiscale) adottato dalla verificata. Come in precedenza evidenziato, considerata l'intervenuta messa in liquidazione della società partecipata " e della conseguente difficoltà ad ottenere il Parte_1 pagamento dei crediti sino ad allora vantati nei suoi confronti¹, la verificata ha ritenuto opportuno di dover stralciare dal proprio bilancio d'esercizio una parte degli stessi. Infatti, sull'ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti di detta società (pari ad € 685.041,02, come risultante dalla scheda contabile cliente ad essa intestata) la parte ha stralciato esclusivamente l'importo di € 561.509,04 riferibile all'imponibile delle operazioni attive nel tempo effettuate, lasciando, quindi, aperta solo la posizione riguardante I'I.V.A. gravante sulle vendite e non riscossa. Riguardo al trattamento contabile da assegnare a tale credito stralciato dal bilancio, si ritiene che, trovando capienza il fondo svalutazione crediti civilistico appositamente istituito dalla parte mediante accantonamenti (omissis)”; -) con riguardo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 (nel quale risultava ancora un credito di nei confronti CP_7
di € 123.531,68): “(omissis) Infatti, dall'analisi delle schede contabili riferibili Pt_1 all'anno 2016 e della relativa dichiarazione dei redditi presentata, è emerso che nel corso di tale anno la verificata: 1) in presenza di un credito divenuto di difficile esigibilità vantato nei confronti della " (pari ad € 123.531,98) ha Parte_1 ritenuto di dover stralciare lo stesso dal bilancio nel modo che segue (v. le relative schede contabili riportate in Allegato n. 11): - per € 88.054,34 mediante imputazione al conto "Fondo svalutazione crediti civilistico", il quale, nell'interpretazione della
7 parte, presentava un saldo di apertura di pari importo;
- per € 14.314,60 mediante imputazione al "Fondo svalutazione crediti fiscale”; - per la parte eccedente i due fondi (pari ad € 21.163,04) mediante imputazione al conto "Perdite su crediti" e, di conseguenza, dedotto per tale importo”.
In definitiva, per effetto della integrale rinuncia da parte della controllante
[...] del proprio credito verso la controllata Controparte_8 Pt_1
l'effettivo ed attuale ammontare dei debiti di deve ritenersi quello
[...] Pt_1 rettificato mediante lo scomputo della predetta posta debitoria di € 685.041,00, risultando, quindi, pari: nel 2022, a € 416.523,00; nel 2023 a € 418.098; nel 2024
a € 426.117, importi comunque sempre inferiori al livello soglia di € 500.000.
Tale conclusione non risulta inficiata dalle obiezioni sollevate dalla difesa della ricorrente, secondo cui:
i) il fatto stesso che abbia continuato a riportare il Parte_1 proprio debito verso nei propri bilanci dimostrerebbe Parte_3 inequivocabilmente che la rinuncia al credito non era stata mai comunicata dalla creditrice, ovvero che la aveva deciso di non volerne profittare, come previsto Pt_1 dall'art. 1236 c.c.
Si tratta di un'obiezione priva di fondamento laddove si consideri che la rinunciante era (ed è) la controllante totalitaria di e che Parte_3 Parte_1 all'epoca dei fatti le due società avevano lo stesso legale rappresentante (il sig.
), sicché, sulla base di un semplice ragionamento presuntivo, non Controparte_9
è seriamente credibile che la prima non abbia comunicato alla seconda un fatto di tale rilevanza, che è stato all'evidenza mantenuto privo di un corrispondente riscontro nella contabilità di al solo fine di non gravarla di una Parte_1 corrispondente sopravvenienza attiva e del corrispondente carico fiscale. In ogni caso la comunicazione della rinuncia è funzionale a consentire al debitore di eventualmente opporsi e atteso il comportamento processuale tenuto in questa sede da deve Pt_1 radicalmente escludersi che la remissione del debito sia stata rifiutata;
ii) il fatto che la rinuncia risalga agli anni 2014, 2015 e 2016 e che i bilanci di nei quali sono riportati i debiti risalgano invece agli anni 2022, 2023 e Parte_1
2024 potrebbe indurre a ritenere (e comunque a non poterlo escludere) che successivamente al 2016 abbia contratto nuovi debiti verso Pt_1 CP_5
e che, quindi, l'esposizione debitoria riportata nei suoi bilanci si riferisca in
[...] realtà a debiti nuovi, e diversi, da quelli oggetto della presunta rinuncia.
Si tratta anche in questo caso di un'obiezione priva di fondamento, risolventesi, anzi,
a ben vedere, in una mera congettura, peraltro smentita dal fatto che risulta Pt_1
8 da un decennio in fase di liquidazione e inattiva e che il debito verso CP_5 ancora presente nella contabilità e nei bilanci ha lo stesso ammontare che aveva quando è stato rinunciato, sicché è ben poco credibile che si sia riformato nella stessa esatta misura che aveva quando fu rinunciato dalla società creditrice;
iii) risulterebbe infine omesso il rilievo che la , ricevuta la rinuncia al Pt_1 credito, avrebbe dovuto appostare in bilancio una sopravvenienza attiva (ex art. 88
Tuir), corrispondente all'importo della rinuncia e pagare su tale somma le imposte, CP_ ossia l e l'Irap, sulla base delle aliquote pro tempore vigenti. La società, quindi, pur riducendo la propria esposizione debitoria dell'importo di 685.041,00 €, dovuti a avrebbe comunque aumentato la propria esposizione Parte_3 debitoria nei confronti dell'Erario per € 222.432,00, di cui € 188.386,00 a titolo di CP_
ed € 34.046,00 a titolo di Irap, sicché, in sostanza, la riduzione del debito, operata una corretta esposizione in bilancio, non sarebbe stata, come indicato dalla reclamante di € 685.041,00, ma di € 462.609,00, sottraendo il quale importo dal valore del debito complessivo indicato nel bilancio 2024 (di € 1.111.158,00) residuerebbe un debito di € 648.549,00, superiore, quindi, alla soglia dei 500.000,00
€.
Anche tale ultima obiezione deve ritenersi infondata.
L'art. 13, co. 1, lettera a), del D.L.gs. n. 145/2015, ha introdotto nell'art. 88 del Tuir il nuovo comma 4-bis, che ha stabilito che la rinuncia del socio costituisce sopravvenienza attiva limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.
Tale norma ha trovato applicazione soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del citato D.L.gs. 145/2015 e quindi dal 2016.
Pertanto, è solo da tale esercizio che le rinunce del socio al credito sono diventate tassabili.
La reclamante ha documentato (doc. 8 del reclamo) come la rinuncia della controllante ai crediti vantati nei suoi confronti sia Controparte_10 avvenuta in tre diversi esercizi, e cioè nel 2014, nel 2015 e nel 2016.
Per l'effetto, solo la svalutazione effettuata nel 2016 per € 123.531,98 sarebbe stata rilevante fiscalmente e la perdita dichiarata per tale esercizio, anziché essere di €
140.241, avrebbe dovuto essere pari alla relativa differenza, e cioè di € 16.682, CP_ comunque senza emersione di alcun debito a titolo di .
Inoltre, se tale sopravvenienza fosse stata correttamente contabilizzata come previsto dal principio contabile OIC28, il debito oggetto di rinuncia avrebbe dovuto divenire una posta del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, senza
9 incidere sul conto economico, e conseguentemente senza un corrispondente rilievo fiscale, nemmeno ai fini Irap.
In definitiva, anche se il debito rinunciato fosse stato regolarmente scomputato dalla contabilità di , non ne sarebbe conseguita alcuna Parte_1 rilevante variazione ai fini di cui qui si tratta, posto che il debito complessivo, a prescindere da ogni altra considerazione, si sarebbe incrementato per effetto dell'imposizione fiscale di un importo che lo avrebbe comunque mantenuto al di sotto del livello soglia di 500.000 €.
11. In conclusione, non risultando il superamento dei limiti dimensionali, la liquidazione giudiziale di , dichiarata aperta con la Parte_1 sentenza qui impugnata, va revocata.
12. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione, considerato che:
a) era onere della società debitrice dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;
b) l'apertura della liquidazione è stata una conseguenza della sua mancata costituzione nel relativo procedimento, poiché è stata disposta sulla base di un quadro fattuale diverso da quello che il Tribunale avrebbe potuto apprezzare laddove
[...]
si fosse tempestivamente costituita offrendo il materiale Parte_1 probatorio prodotto in questa sede di reclamo, cosa che la stessa ben avrebbe potuto fare laddove non si fosse colpevolmente posta nella condizione di non poter ricevere le comunicazioni a mezzo pec, come dalla stessa peraltro ammesso e come d'altra parte indirettamente confermato dal fatto che la curatela non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio di reclamo avanti a questa Corte.
13. Riguardo alle spese della Procedura, va rilevato che l'art. 147 del d.P.R. n.
115/2002 nel testo attualmente vigente dispone che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
Per quanto detto, nel caso di specie non è ravvisabile la colpa del creditore, gravando sulla società debitrice, che non si è costituita nel procedimento per l'apertura della
10 liquidazione giudiziale, l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettabilità alla procedura.
Le spese della Procedura e il compenso del curatore vanno quindi posti a carico della
, la quale, non partecipando al procedimento per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ha dato luogo alla relativa dichiarazione.
Tale soluzione non è in contrasto con la statuizione sulle spese del giudizio, giacché
l'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt.
91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.
Neppure costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di accertamento del soggetto al quale è imputabile l'apertura della procedura il fatto che l'art. 147 d.P.R.
115/2002 faccia riferimento al solo imprenditore persona fisica.
Al riguardo si impone infatti un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va invero osservato che (come già evidenziato in altre pronunce di merito) la predetta norma, se applicata alla lettera, e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato nel caso in cui le società fossero responsabili per la loro dichiarazione di fallimento. Né tale interpretazione appare in insanabile contrasto con il testo della norma che, se fa espressamente riferimento al solo imprenditore persona fisica, non contiene alcuna espressione che possa indurre a precluderne l'applicazione anche alle società.
Si tratta quindi solo di operare un'interpretazione estensiva della predetta norma con un'operazione ermeneutica in larga parte analoga a quella già compiuta con riguardo all'art. 147, comma 5, L.F. dalla S.C.; ed infatti, anche tale norma prevede che, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, qualora risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile,
è possibile dichiarare il fallimento di quest'ultima; tuttavia la S.C. ha ritenuto, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una società
(cfr. Cass. 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 7903/2020), si accerti che quest'ultima, unitamente ad altre società o persone fisiche, partecipi ad una società di persone alla quale sia possibile ricondurre l'impresa. Se dunque il tenore letterale della norma (che pure fa espressamente riferimento solo all'imprenditore individuale)
11 non ha impedito di ritenere applicabile l'art. 147, comma 5, L.F. – che certamente comporta conseguenze di ben altra rilevanza – anche alle società, non vi è motivo per escludere un'analoga interpretazione estensiva anche dell'art. 147 d.P.R.
115/2002, soprattutto ove si tenga presente che qualsiasi altra soluzione si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.
14. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, CCII [“
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto
a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo
124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria
e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione”] va disposto che la società provveda con frequenza mensile agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in liquidazione, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 C.C.I.I. n.
1256/2025 R.G., respinta e comunque disattesa ogni diversa, contraria, istanza, così provvede:
1. accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1 revoca la liquidazione giudiziale dichiarata aperta dal Tribunale di Treviso con l'impugnata sentenza n. 96/2025 del 4 giugno 2025;
2. compensa integralmente le spese di lite tra la società reclamante e le parti reclamate;
12 3. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice;
Parte_1
4. dispone che provveda con frequenza mensile agli Parte_1 obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passerà in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
5. dispone la notifica della presente sentenza a cura della cancelleria e in via telematica alle parti;
6. dispone che la presente sentenza sia pubblicata e iscritta al Registro delle
Imprese a norma dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II° grado n. 1256/2025 R.G., vertente:
TRA
, C.F. e P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, dott. di Borgoricco, con sede legale in Pieve di Soligo Parte_2
(TV), Piazza Resistenza 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Dalle Ceste e
ST OA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Pieve di Soligo
(TV), Via Vittorio Veneto n. 12/6, resistente-reclamante
E
Liquidazione giudiziale di , in persona del curatore, Parte_1 dott. , nominato dal Tribunale di Treviso con il provvedimento di Persona_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in data 3.6.2025, con studio in
Conegliano, Via Pittoni n. 34, reclamata non costituita
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Colonna, con domicilio eletto presso il domicilio telematico del difensore, resistente-reclamata avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società , pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Treviso con sentenza n. 96/2025, pubblicata il 4.6.2025, emessa a
1 definizione del procedimento R.G. 51/2025 Liquidazione Giudiziale, comunicata in pari data dalla Cancelleria a mezzo PEC alla società reclamante;
causa discussa e riservata in decisione all'udienza del 18.9.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento del presente reclamo e in forza delle ragioni esposte in narrativa: in via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 52 CCII, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo
e il compimento di altri atti di gestione fino alla definizione del presente procedimento di reclamo. Nel merito: riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Treviso n. 96/2025 depositata, pubblicata e comunicata il 04.06.2025 (R.G.
51/2025 Liquidazione Giudiziale) e per l'effetto revocare la stessa sentenza di dichiarazione di liquidazione giudiziale di emessa dal Parte_1
Tribunale di Treviso. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
➢ conclusioni della ricorrente reclamata : Controparte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia: 1-) rigettare integralmente il reclamo proposto dalla perché del tutto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
2-) condannare la in solido con il liquidatore p.t., dott. Parte_1 [...] di Borgoricco al pagamento delle spese e competenze del procedimento, in Pt_2 applicazione anche degli artt. 94 e 96 c.p.c.”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex artt. 37, 40 C.C.I.I. presentato il 23.4.2025 al Tribunale di
Treviso, (ex dipendente e creditrice della società in forza di Controparte_1 quanto previsto in suo favore dalla sentenza n. 752/2024 della Corte d'Appello di
Napoli) chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
, allegando a tal fine: Parte_1
i) di essere creditrice della somma (già precettata) di € 8.099,43;
ii) di aver tentato senza esito un pignoramento presso terzi per cercare di recuperare il proprio credito;
iii) che la società richiesta versava in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), C.C.I.I., risultando annotati nei bilanci degli ultimi tre esercizi debiti superiori al milione di euro.
2. Quantunque ritualmente notificata, non si Parte_1 costituiva in causa e veniva per l'effetto dichiarata contumace.
2 3. Il Tribunale di Treviso, ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge (ex artt. 2, 121 CCII), con la sentenza qui impugnata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , nello specifico ritenendo Parte_1 che: “
4.1. sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCI e non ha dimostrato, com'era suo onere, il mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCI;
4.2.
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI, tenuto Cont conto del credito della ricorrente e di quello di (€ 38.303,68), nonché dei debiti appostati a bilancio per € 1.103.139; 4.3 sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, co. 1, lett. b), CCI. La società in liquidazione ha un patrimonio netto negativo di € 1.158.178,00, debiti per oltre un milione e un attivo di appena € 12.409,00 costituito da crediti (v. Cass. Sez. I ordinanza 17-10-2022 nr.
30435 in ordine al rilievo della dimensione patrimoniale); il disinteresse dimostrato con la mancata costituzione in giudizio costituisce ulteriore indice dello stato di decozione dell'impresa”.
4. ha proposto tempestivo reclamo chiedendo – previa sospensione, ai Pt_1 sensi dell'art. 52 CCII, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione da parte del nominato curatore – la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto della insussistenza dei relativi requisiti soggettivi, evidenziando il mancato superamento di tutte le soglie previste dalla norma di riferimento: nello specifico, Pt_1 [...]
sarebbe a tutti gli effetti un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, Parte_1 lett. d), del CCII, e come tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, non risultando superato nel triennio anteriore alla presentazione del ricorso alcuno dei livelli soglia.
5. Nel giudizio di reclamo si è costituita la creditrice ricorrente ( CP_1
) chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di apertura
[...] della liquidazione giudiziale, a tal fine deducendo:
i) la formazione del giudicato interno per difetto di contestazione del requisito oggettivo dell'insolvenza della società, ex art. 2, co. 1, lett. b), CCII, e del presupposto del superamento della soglia di cui al quinto comma dell'art. 49;
ii) la permanente sussistenza del requisito soggettivo, non essendo fondatamente sostenibile la tesi della reclamante circa la riduzione del proprio debito complessivo a un livello inferiore alla soglia di 500.000,00 euro, considerato:
A) che la documentazione prodotta in allegato non è a tale riguardo idonea per un triplice ordine di considerazioni, e segnatamente: 1) perché riferita a un soggetto
3 terzo al procedimento;
2) perché datata nel tempo, essendo riferita ad epoca antecedente al 2016; 3) perché del tutto contrastante con la contabilità della stessa
, nella quale tale rinuncia al credito non compare e sarebbe comunque Pt_1 inefficace, necessitando, ex art. 1236 c.c. della comunicazione al debitore, che non risulta tuttavia documentata in atti;
B) che in ogni caso , ricevuta la rinuncia al credito, avrebbe dovuto Pt_1 comunque appostare in bilancio una sopravvenienza attiva (ex art. 88 TUIR) corrispondente all'importo della rinuncia e pagare su tale somma le imposte, ovvero CP_ CP_ l con l'aliquota all'epoca del 27,5% e l con l'aliquota del 4,97%. La società, quindi, pur riducendo la propria esposizione debitoria dell'importo di euro 685.041,00 dovuto alla controllante avrebbe, comunque, aumentato la Controparte_5 propria esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della somma di euro
222.432,00, di cui euro 188.386,00 a titolo di IRES ed euro 34.046,00 a titolo di
IRAP, sicché la riduzione del debito, con una corretta esposizione in bilancio, non sarebbe stata, come indicato dalla reclamante di euro 685.041,00, ma di euro
462.609,00. Sottraendo dall'importo del debito appostato nel bilancio 2024 (di
1.111.158,00 euro) l'importo di euro 462.609,00, residuerebbe ancora un debito di euro 648.549,00 (superiore, quindi, al livello soglia di 500.000,00 euro) al quale andrebbero poi ulteriormente sommati il debito nei confronti della e del CP_1 suo difensore nella misura risultante dalla sentenza n. 752/2024 della C.A. di Napoli.
6. La curatela della liquidazione giudiziale di , Parte_1 quantunque ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio di reclamo ed è stata pertanto dichiarata contumace.
7. All'udienza di discussione del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, precisando ulteriormente (il difensore di parte reclamante) l'erroneità del computo del maggior debito che graverebbe sulla società per effetto della rinuncia al credito da parte della controllante, dovendosi computare le imposte solo sul residuo risultante dopo l'abbattimento dell'80% della base imponibile previsto dall'art. 84, comma 1, TUIR, il che comporterebbe una base CP_ imponibile sulla quale calcolare l di € 135,449, che sommata all'Irap comporterebbe un totale di imposta dovuta di € 59.023, sicché non vi sarebbe comunque alcun superamento della soglia di 500.000 € di debiti.
8. All'esito della discussione la Corte ha riservato la causa in decisione e ha quindi deciso il reclamo nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
4 9. Il reclamo – basato in via esclusiva sulla contestazione della qualità di impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale di , per non Parte_1 essere superata nessuna delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lettera d, CCII – è fondato e va accolto, con conseguente revoca della reclamata sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale.
10. L'art. 2, primo comma, lett. d), CCII, prevede che per non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale un'impresa commerciale deve connotarsi come “impresa minore”, tale essendo l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti dimensionali: “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Ebbene, alla luce delle evidenze disponibili, presenta tali Parte_1 caratteristiche. Nello specifico:
A) quanto all'attivo patrimoniale complessivo di nei Parte_1 tre esercizi precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, questo risulta sempre inferiore alla soglia di legge di 300.000 €, come risulta dai bilanci chiusi al 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, dai “bilancini analitici” relativi ai medesimi periodi, nonché dalla relativa contabilità per quanto riguarda il corso d'anno.
Il dato non varia in termini sostanziali (e quindi rilevanti ai fini qui in esame), non comportando comunque il superamento della soglia di 300.000 €, neppure sommando al risultato emergente dal bilancio il valore della posta risarcitoria riconosciuta alla società verso l'ex amministratore, , da ultimo Controparte_6 quantificato da questa Corte d'Appello, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con sentenza n. 2422/2023 del 14.12.2023, nella misura di € 249.831,50, oltre interessi al saggio legale dal 18 febbraio 2021 al saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 10.343,00 per compensi del primo grado (oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge) e in € 9.256,00 per compensi del secondo grado (oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge).
Peraltro, trattandosi di un credito non ancora cristallizzato in una pronuncia giudiziale irrevocabile, ma solo provvisoriamente esecutiva, e verso un soggetto di cui dagli atti
5 appare dubbia la solvibilità (v. controricorso nel giudizio per cassazione n. 4280/2024 avente ad oggetto la sentenza di questa Corte d'Appello da ultimo citata, pag. 6, punto G), appare ragionevole la sua mancata iscrizione in bilancio, essendo stato il credito all'evidenza gestito sotto il profilo contabile come una mera pretesa, e cioè come un provento solo potenziale. In ogni caso, dovendo applicarsi il principio di prudenza, l'importo del credito non avrebbe dovuto certo iscriversi per l'intero importo liquidato, ma semmai al presumibile valore di realizzo, se del caso operandone una congrua svalutazione;
B) quanto ai ricavi complessivi di nei tre esercizi Parte_1 precedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, questi risultano stabilmente al di sotto della soglia di legge di 200.000 €, come risulta dall'esame dei relativi bilanci e dalla contabilità degli esercizi 2022, 2023, 2024. Il dato emergente dalla contabilità è peraltro coerente con il rilievo che la società si trova in liquidazione volontaria dal 2015 e che il valore della produzione è azzerato, risultando i ricavi registrati dalla società per lo più imputabili ad eventi straordinari quali sopravvenienze attive, che non hanno comunque mai superato la soglia annua di € 19.000,00 nel triennio di riferimento (nel 2023, addirittura, non ve ne è stato alcuno);
C) quanto ai debiti, anche non scaduti, di nel triennio di riferimento, va Pt_1 considerato che il dato formalmente emergente dai bilanci in atti – che restituiscono i seguenti risultati quanto all'ammontare complessivo dei debiti gravanti sulla società:
€ 1.111.158 nell'esercizio 2024; € 1.103.139 nel 2023; € 1.101.564 nel 2022 – non corrisponde alla realtà dei fatti, circostanza verosimilmente dipesa dalla volontà di
(già , controllante totalitaria di Controparte_5 Controparte_7 Parte_1
, di sgravare il proprio bilancio da una posta creditoria verso la
[...] controllata all'evidenza in concreto inesigibile in ragione della pregiudicata condizione economico patrimoniale della stessa, senza tuttavia al contempo far emergere una sopravvenienza attiva tassabile nel bilancio di quest'ultima (per quanto non in termini così rilevanti come sostenuto dalla creditrice nella memoria Controparte_1 difensiva depositata in questa sede: v., in particolare, pag. 4, 5).
Nello specifico, lo sgravio integrale del complessivo credito di Controparte_5 verso (di € 685.041,00) risulta: Parte_1
a) dal partitario fornitore al 31.12.2024, 31.12.2025 e 31.12.2026 di
[...] relativo a (doc. 8 di parte reclamante), CP_5 Pt_1 Parte_1 dal quale si evince la rinuncia, e il conseguente totale azzeramento (completato nel
2016), del credito originariamente vantato nei confronti della controllata, sgravio
6 risultante dalla registrazione delle seguenti scritture contabili: - giroconto di rinuncia al credito per € 542.292,00 intervenuto in data 26.5.2014 (rif. C/part.
G0010191004); - giroconto di perdita su credito per € 561.509,04 intervenuto in data 31.12.2015 (rif. C/part. G0011161002); - giroconto di perdita su credito per €
123.531,98 intervenuto in data 31.12.2016, che ha determinato il totale azzeramento dello stesso (rif. C/part. G0011161002);
b) dal bilancio depositato da (al tempo Controparte_5 Controparte_7 con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2016, dal quale si evince come la società non ritenesse di vantare più alcun credito nei confronti delle proprie controllate, inclusa (cfr. doc. 9 di parte reclamante, pag. 2); Parte_1
c) dal Processo Verbale di Constatazione relativo alla verifica eseguita dalla
Guardia di Finanza nel 2019 nei confronti di (al tempo Controparte_5
, che ha avuto ad oggetto anche la rinuncia ai crediti nei confronti Controparte_7 della controllata , P.V. che in proposito riporta: -) con Pt_1 Parte_1 riguardo all'esercizio chiuso al 31.12.2015: “(omissis) III. Considerazioni dei verbalizzanti. a) Sul trattamento contabile (e fiscale) adottato dalla verificata. Come in precedenza evidenziato, considerata l'intervenuta messa in liquidazione della società partecipata " e della conseguente difficoltà ad ottenere il Parte_1 pagamento dei crediti sino ad allora vantati nei suoi confronti¹, la verificata ha ritenuto opportuno di dover stralciare dal proprio bilancio d'esercizio una parte degli stessi. Infatti, sull'ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti di detta società (pari ad € 685.041,02, come risultante dalla scheda contabile cliente ad essa intestata) la parte ha stralciato esclusivamente l'importo di € 561.509,04 riferibile all'imponibile delle operazioni attive nel tempo effettuate, lasciando, quindi, aperta solo la posizione riguardante I'I.V.A. gravante sulle vendite e non riscossa. Riguardo al trattamento contabile da assegnare a tale credito stralciato dal bilancio, si ritiene che, trovando capienza il fondo svalutazione crediti civilistico appositamente istituito dalla parte mediante accantonamenti (omissis)”; -) con riguardo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 (nel quale risultava ancora un credito di nei confronti CP_7
di € 123.531,68): “(omissis) Infatti, dall'analisi delle schede contabili riferibili Pt_1 all'anno 2016 e della relativa dichiarazione dei redditi presentata, è emerso che nel corso di tale anno la verificata: 1) in presenza di un credito divenuto di difficile esigibilità vantato nei confronti della " (pari ad € 123.531,98) ha Parte_1 ritenuto di dover stralciare lo stesso dal bilancio nel modo che segue (v. le relative schede contabili riportate in Allegato n. 11): - per € 88.054,34 mediante imputazione al conto "Fondo svalutazione crediti civilistico", il quale, nell'interpretazione della
7 parte, presentava un saldo di apertura di pari importo;
- per € 14.314,60 mediante imputazione al "Fondo svalutazione crediti fiscale”; - per la parte eccedente i due fondi (pari ad € 21.163,04) mediante imputazione al conto "Perdite su crediti" e, di conseguenza, dedotto per tale importo”.
In definitiva, per effetto della integrale rinuncia da parte della controllante
[...] del proprio credito verso la controllata Controparte_8 Pt_1
l'effettivo ed attuale ammontare dei debiti di deve ritenersi quello
[...] Pt_1 rettificato mediante lo scomputo della predetta posta debitoria di € 685.041,00, risultando, quindi, pari: nel 2022, a € 416.523,00; nel 2023 a € 418.098; nel 2024
a € 426.117, importi comunque sempre inferiori al livello soglia di € 500.000.
Tale conclusione non risulta inficiata dalle obiezioni sollevate dalla difesa della ricorrente, secondo cui:
i) il fatto stesso che abbia continuato a riportare il Parte_1 proprio debito verso nei propri bilanci dimostrerebbe Parte_3 inequivocabilmente che la rinuncia al credito non era stata mai comunicata dalla creditrice, ovvero che la aveva deciso di non volerne profittare, come previsto Pt_1 dall'art. 1236 c.c.
Si tratta di un'obiezione priva di fondamento laddove si consideri che la rinunciante era (ed è) la controllante totalitaria di e che Parte_3 Parte_1 all'epoca dei fatti le due società avevano lo stesso legale rappresentante (il sig.
), sicché, sulla base di un semplice ragionamento presuntivo, non Controparte_9
è seriamente credibile che la prima non abbia comunicato alla seconda un fatto di tale rilevanza, che è stato all'evidenza mantenuto privo di un corrispondente riscontro nella contabilità di al solo fine di non gravarla di una Parte_1 corrispondente sopravvenienza attiva e del corrispondente carico fiscale. In ogni caso la comunicazione della rinuncia è funzionale a consentire al debitore di eventualmente opporsi e atteso il comportamento processuale tenuto in questa sede da deve Pt_1 radicalmente escludersi che la remissione del debito sia stata rifiutata;
ii) il fatto che la rinuncia risalga agli anni 2014, 2015 e 2016 e che i bilanci di nei quali sono riportati i debiti risalgano invece agli anni 2022, 2023 e Parte_1
2024 potrebbe indurre a ritenere (e comunque a non poterlo escludere) che successivamente al 2016 abbia contratto nuovi debiti verso Pt_1 CP_5
e che, quindi, l'esposizione debitoria riportata nei suoi bilanci si riferisca in
[...] realtà a debiti nuovi, e diversi, da quelli oggetto della presunta rinuncia.
Si tratta anche in questo caso di un'obiezione priva di fondamento, risolventesi, anzi,
a ben vedere, in una mera congettura, peraltro smentita dal fatto che risulta Pt_1
8 da un decennio in fase di liquidazione e inattiva e che il debito verso CP_5 ancora presente nella contabilità e nei bilanci ha lo stesso ammontare che aveva quando è stato rinunciato, sicché è ben poco credibile che si sia riformato nella stessa esatta misura che aveva quando fu rinunciato dalla società creditrice;
iii) risulterebbe infine omesso il rilievo che la , ricevuta la rinuncia al Pt_1 credito, avrebbe dovuto appostare in bilancio una sopravvenienza attiva (ex art. 88
Tuir), corrispondente all'importo della rinuncia e pagare su tale somma le imposte, CP_ ossia l e l'Irap, sulla base delle aliquote pro tempore vigenti. La società, quindi, pur riducendo la propria esposizione debitoria dell'importo di 685.041,00 €, dovuti a avrebbe comunque aumentato la propria esposizione Parte_3 debitoria nei confronti dell'Erario per € 222.432,00, di cui € 188.386,00 a titolo di CP_
ed € 34.046,00 a titolo di Irap, sicché, in sostanza, la riduzione del debito, operata una corretta esposizione in bilancio, non sarebbe stata, come indicato dalla reclamante di € 685.041,00, ma di € 462.609,00, sottraendo il quale importo dal valore del debito complessivo indicato nel bilancio 2024 (di € 1.111.158,00) residuerebbe un debito di € 648.549,00, superiore, quindi, alla soglia dei 500.000,00
€.
Anche tale ultima obiezione deve ritenersi infondata.
L'art. 13, co. 1, lettera a), del D.L.gs. n. 145/2015, ha introdotto nell'art. 88 del Tuir il nuovo comma 4-bis, che ha stabilito che la rinuncia del socio costituisce sopravvenienza attiva limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.
Tale norma ha trovato applicazione soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del citato D.L.gs. 145/2015 e quindi dal 2016.
Pertanto, è solo da tale esercizio che le rinunce del socio al credito sono diventate tassabili.
La reclamante ha documentato (doc. 8 del reclamo) come la rinuncia della controllante ai crediti vantati nei suoi confronti sia Controparte_10 avvenuta in tre diversi esercizi, e cioè nel 2014, nel 2015 e nel 2016.
Per l'effetto, solo la svalutazione effettuata nel 2016 per € 123.531,98 sarebbe stata rilevante fiscalmente e la perdita dichiarata per tale esercizio, anziché essere di €
140.241, avrebbe dovuto essere pari alla relativa differenza, e cioè di € 16.682, CP_ comunque senza emersione di alcun debito a titolo di .
Inoltre, se tale sopravvenienza fosse stata correttamente contabilizzata come previsto dal principio contabile OIC28, il debito oggetto di rinuncia avrebbe dovuto divenire una posta del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, senza
9 incidere sul conto economico, e conseguentemente senza un corrispondente rilievo fiscale, nemmeno ai fini Irap.
In definitiva, anche se il debito rinunciato fosse stato regolarmente scomputato dalla contabilità di , non ne sarebbe conseguita alcuna Parte_1 rilevante variazione ai fini di cui qui si tratta, posto che il debito complessivo, a prescindere da ogni altra considerazione, si sarebbe incrementato per effetto dell'imposizione fiscale di un importo che lo avrebbe comunque mantenuto al di sotto del livello soglia di 500.000 €.
11. In conclusione, non risultando il superamento dei limiti dimensionali, la liquidazione giudiziale di , dichiarata aperta con la Parte_1 sentenza qui impugnata, va revocata.
12. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione, considerato che:
a) era onere della società debitrice dimostrare il possesso dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;
b) l'apertura della liquidazione è stata una conseguenza della sua mancata costituzione nel relativo procedimento, poiché è stata disposta sulla base di un quadro fattuale diverso da quello che il Tribunale avrebbe potuto apprezzare laddove
[...]
si fosse tempestivamente costituita offrendo il materiale Parte_1 probatorio prodotto in questa sede di reclamo, cosa che la stessa ben avrebbe potuto fare laddove non si fosse colpevolmente posta nella condizione di non poter ricevere le comunicazioni a mezzo pec, come dalla stessa peraltro ammesso e come d'altra parte indirettamente confermato dal fatto che la curatela non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio di reclamo avanti a questa Corte.
13. Riguardo alle spese della Procedura, va rilevato che l'art. 147 del d.P.R. n.
115/2002 nel testo attualmente vigente dispone che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore
o al debitore”.
Per quanto detto, nel caso di specie non è ravvisabile la colpa del creditore, gravando sulla società debitrice, che non si è costituita nel procedimento per l'apertura della
10 liquidazione giudiziale, l'onere di dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettabilità alla procedura.
Le spese della Procedura e il compenso del curatore vanno quindi posti a carico della
, la quale, non partecipando al procedimento per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ha dato luogo alla relativa dichiarazione.
Tale soluzione non è in contrasto con la statuizione sulle spese del giudizio, giacché
l'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone di prendere in considerazione la sola responsabilità per l'apertura della procedura, laddove la statuizione sulle spese, ai sensi degli artt.
91 e 92 c.p.c., va adottata tenendo conto del complessivo esito dell'intero giudizio.
Neppure costituisce ostacolo all'adozione del provvedimento di accertamento del soggetto al quale è imputabile l'apertura della procedura il fatto che l'art. 147 d.P.R.
115/2002 faccia riferimento al solo imprenditore persona fisica.
Al riguardo si impone infatti un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va invero osservato che (come già evidenziato in altre pronunce di merito) la predetta norma, se applicata alla lettera, e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato nel caso in cui le società fossero responsabili per la loro dichiarazione di fallimento. Né tale interpretazione appare in insanabile contrasto con il testo della norma che, se fa espressamente riferimento al solo imprenditore persona fisica, non contiene alcuna espressione che possa indurre a precluderne l'applicazione anche alle società.
Si tratta quindi solo di operare un'interpretazione estensiva della predetta norma con un'operazione ermeneutica in larga parte analoga a quella già compiuta con riguardo all'art. 147, comma 5, L.F. dalla S.C.; ed infatti, anche tale norma prevede che, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, qualora risulti che l'impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile,
è possibile dichiarare il fallimento di quest'ultima; tuttavia la S.C. ha ritenuto, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una società
(cfr. Cass. 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 7903/2020), si accerti che quest'ultima, unitamente ad altre società o persone fisiche, partecipi ad una società di persone alla quale sia possibile ricondurre l'impresa. Se dunque il tenore letterale della norma (che pure fa espressamente riferimento solo all'imprenditore individuale)
11 non ha impedito di ritenere applicabile l'art. 147, comma 5, L.F. – che certamente comporta conseguenze di ben altra rilevanza – anche alle società, non vi è motivo per escludere un'analoga interpretazione estensiva anche dell'art. 147 d.P.R.
115/2002, soprattutto ove si tenga presente che qualsiasi altra soluzione si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.
14. Ai sensi dell'art. 53, co. 4, CCII [“
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto
a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo
124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria
e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione”] va disposto che la società provveda con frequenza mensile agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in liquidazione, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 C.C.I.I. n.
1256/2025 R.G., respinta e comunque disattesa ogni diversa, contraria, istanza, così provvede:
1. accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1 revoca la liquidazione giudiziale dichiarata aperta dal Tribunale di Treviso con l'impugnata sentenza n. 96/2025 del 4 giugno 2025;
2. compensa integralmente le spese di lite tra la società reclamante e le parti reclamate;
12 3. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile alla debitrice;
Parte_1
4. dispone che provveda con frequenza mensile agli Parte_1 obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passerà in giudicato. Con la medesima periodicità la società procederà a depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
5. dispone la notifica della presente sentenza a cura della cancelleria e in via telematica alle parti;
6. dispone che la presente sentenza sia pubblicata e iscritta al Registro delle
Imprese a norma dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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