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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 1585/2024 RG + 2390/2024 RG proposte con ricorso da la n. 1585/2024 RG
1. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3. (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4. (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5. (C.F. Parte_5 C.F._5
6. (C.F. Parte_6 C.F._6
e la n. 2390/2024 RG
1. (C.F. Parte_7 C.F._7
2. (C.F. ) Parte_8 C.F._8
3. C.F. Parte_9 C.F._9
4. (C.F. ) Parte_10 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Starna (C.F. C.F._11
- ricorrenti -
entrambe contro
Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini (c.f.
[...]
) e Lorenzo Sperati (c.f. ) C.F._12 CodiceFiscale_13
- resistente -
e nei confronti altresì di
Controparte_2
[...]
- contumace - IN PUNTO: versamento quote a Fondo Previdenza Complementare - calcolo retribuzione utile ai fini del TFR (indennita volo eccedente 120 ore)
decisa all' udienza del 12.6.2025 .
FATTO
Con ricorso depositato il 6.8.2024 iscritto al n. 1585/2024 RG , , Parte_1 Parte_2
, e hanno agito il giudizio Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_3 davanti al Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro quali ex dipendente di CP_1 cessato il 30.10.2023 e gli altri dipendenti attuali della stessa con le seguenti
[...] Parte_3 rispettive decorrenze, qualifiche (personale navigante tecnico, ossia piloti, primi ufficiali e comandanti)
e sedi di servizio:
1. Argentin assunto in data 20/06/2004, con qualifica di pilota e base di servizio presso Aeroporto
F.V.G. di RO DE EG (GO) (attualmente comandante con base Venezia);
2. assunto in data 23/05/2017, con qualifica di pilota e base di servizio VE (attualmente Parte_2 comandante con base Venezia);
3. assunto in data 02/05/1991, con qualifica di pilota e base di servizio presso Aeroporto F.V.G. Pt_3 di RO DE EG (GO) (poi comandante con base Venezia sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro - 30.10.2023);
4. assunto in data 15/11/2006, con qualifica di pilota e base di servizio VE Parte_4
(attualmente pilota con base Venezia);
5. assunto in data 15/03/1999, con qualifica di pilota e base di servizio presso Aeroporto Pt_5
F.V.G. di RO DE EG (GO) (attualmente pilota con base Venezia);
6. Protano assunto in data 08/05/2017, con qualifica di pilota e base di servizio VE
Premessa la regolamentazione DE rapporti di lavoro da parte DE CCAL, in successione, 24.3.2003,
12.12.2007 e 21.12.2009, e precisato di avere aderito volontariamente al Fondo di Previdenza
Integrativa Complementare Fondaereo (all' epoca Previvolo), lamentano parziali omissioni da parte di occorse a far data dal 2008 e sino al 30 aprile 2024, relativamente alle somme accantonate CP_1
e versate a tale Fondo a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva (quota parte della retribuzione utile al calcolo del TFR).
In particolare si dolgono della mancata inclusione da parte di nella retribuzione utile ai fini CP_1 della quantificazione delle somme da accantonare e versare a , ovvero nella retribuzione utile CP_2 al calcolo del TFR, dell'indennita di volo prevista dall'art. 36.7 del CCAL parte economica del 12 dicembre
2007 per le ore di servizio eccedenti le 120 mensili. Agiscono dunque in giudizio chiedendo, previo accertamento dell'omissione nella determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR, la condanna della resistente al versamento in favore di CP_2 delle somme indicate in apposita tabella, dovute a titolo di differenze sul TFR e contribuzione aggiuntiva, oltre al risarcimento del danno da mancato guadagno, così concludendo:
- Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 46 del CCAL ai fini della CP_1 determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR debba essere considerata anche l'indennità di volo per le ore di volo oltre le 120, di cui all'art. 36 del CCAL, per tutti i motivi indicati al capitolo 2) della parte in diritto del presente atto;
- Accertare che, a far data dall'1.1.2008, la resistente ha omesso di computare l'indennità di volo CP_3 per le ore di volo oltre le 120 di cui all'art. 36 del CCAL nella retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR;
- per l'effetto, dichiarare il diritto DE ricorrenti al versamento delle differenze retributive dovute, per il periodo 1.1.2008/30.4.2024 ovvero per il diverso periodo che verrà accertato, a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 47 CCAL, per tutti i motivi indicati ai capitoli 2 e 3) della parte in diritto del presente atto nella misura di seguito indicata per ciascun ricorrente, per come risultante dai conteggi notificati unitamente al presente ricorso del quale fanno parte integrante:
€ 10.440,91 Parte_1
€ 3.134,85 Parte_2
€ 17.705,60 Parte_3
€ 8.792,68 Parte_4
€ 8.721,86 Parte_5
€ 3.157,72 Parte_6 oltre alle differenze retributive e contributive maturande a tale titolo in corso di causa, ovvero la diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare nel corso di giudizio anche all'esito di CTU contabile, nel caso di contestazione DE conteggi, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze;
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento nei confronti del Fondo di Previdenza Complementare Fondaereo delle differenze retributive e contributive dovute ai ricorrenti per il periodo 1.1.2008/30.4.2024 ovvero per il diverso periodo che verrà accertato, a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva nella misura di seguito indicata, per come risultante dai conteggi allegati al presente ricorso del quale fanno parte integrante:
€ 10.440,91 Parte_1
€ 3.134,85 Parte_2
€ 17.705,60 Parte_3
€ 8.792,68 Parte_4 € 8.721,86 Parte_5
€ 3.157,72 Parte_6 oltre alle differenze retributive maturande a tale titolo in corso di causa, ovvero la diversa misura maggiore
o minore che dovesse risultare nel corso di giudizio anche all'esito di CTU contabile, nel caso di contestazione DE conteggi, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze;
- accertare e dichiarare il diritto DE ricorrenti al risarcimento del danno per mancato guadagno per tutti i motivi indicati al capitolo 4) della parte in diritto del presente atto;
- per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti, da quantificarsi in separato giudizio, all'esito del versamento al delle differenze retributive e contributive dovute. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Identiche pretese hanno azionato con distinto ricorso RG 2390/2024 depositato il 16.11.2024 Pt_7
, , , anch' essi quali dipendenti
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 di con qualifica di personale navigante tecnico, in particolare: CP_1
1. assunto in data 07.06.2002, con qualifica di pilota e base di servizio IE (attualmente Pt_8 comandante con base Venezia);
2. assunto in data 18.04.2017, con qualifica di pilota e base di servizio VE (attualmente Pt_7 comandante con base Venezia);
3. assunto in data 06.01.1996, con qualifica di pilota e base di servizio IE (attualmente Parte_9 comandante con base Venezia);
4. assunto in data 20.03.1998, con qualifica di pilota e base di servizio IE (attualmente Parte_10 comandante con base Venezia)
e svolgendo le seguenti domande di merito:
- accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 46 del CCAL ai fini della CP_1 determinazione della retribuzione utile al calcolo del TFR debba essere considerata anche l'indennità di volo per le ore di volo oltre le 120, di cui all'art. 36 del CCAL, per tutti i motivi indicati al capitolo 2) della parte in diritto del presente atto;
- accertare che, a far data dall'01.01.2008, la resistente ha omesso di computare l'indennità di CP_3 volo per le ore di volo oltre le 120 di cui all'art. 36 del CCAL nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- per l'effetto, dichiarare il diritto DE ricorrenti al versamento delle differenze retributive dovute, per il periodo 01.01.2008/30.04.2024 ovvero per il diverso periodo che verrà accertato, a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 47 CCAL, per tutti i motivi indicati ai capitoli 2 e 3 della parte in diritto del presente atto nella misura di seguito indicata per ciascun ricorrente, per come risultante dai conteggi notificati unitamente al presente ricorso del quale fanno parte integrante:
€ 13.610,33 Parte_8
€ 2.378,89 Parte_7
€ 16.395,14 Parte_9
€ 14.886,28 Parte_10 oltre alle differenze retributive e contributive maturate e maturande a tale titolo dal 01.05.2024 ed in corso di causa, ovvero la diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare nel corso di giudizio anche all'esito di CTU contabile, nel caso di contestazione DE conteggi, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze;
- per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento nei confronti del Fondo di Previdenza Complementare delle differenze CP_2 retributive e contributive rispettivamente dovute ai ricorrenti per il periodo 01.01.2008/30.04.2024, ovvero nei confronti di e direttamente del Sig. per i periodi rispettivamente di CP_2 Parte_10 competenza (01.01.2008/30.03.2020, 01.04.2020/30.06.2024, dal 01.07.2024 in poi), ovvero per il diverso periodo che verrà accertato, a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva nella misura di seguito indicata, per come risultante dai conteggi allegati al presente ricorso del quale fanno parte integrante:
€ 13.610,33 Parte_8
€ 2.378,89 Parte_7
€ 16.395,14 Parte_9
€ 14.886,28 Parte_10 oltre alle differenze retributive maturande a tale titolo in corso di causa, ovvero la diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare nel corso di giudizio anche all'esito di CTU contabile, nel caso di contestazione DE conteggi, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze;
- accertare e dichiarare il diritto DE ricorrenti al risarcimento del danno per mancato guadagno per tutti i motivi indicati al capitolo 4) della parte in diritto del presente atto;
- per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti, da quantificarsi in separato giudizio, all'esito del versamento al delle differenze retributive e contributive dovute. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In entrambi i giudizi, poi riuniti, Controparte_2
e rimasto contumace, mentre
[...] Controparte_1 si e costituita eccependo in via preliminare:
- il difetto di legittimazione attiva DE ricorrenti per non essere gli stessi titolari del rapporto giuridico
(diritto alla contribuzione) dedotto in giudizio, essendone, invece, titolare Fondaereo;
- la matura prescrizione quinquennale DE contributi estesa anche al diritto all'accertamento della
(asserita diversa) quota di TFR temporaneamente maturata in costanza di rapporto di lavoro;
e contestando altresì la pretesa attorea nel merito sostenendo, in sintesi, che le ore di servizio eccedenti le 120 mensili, di cui all'art. 36.7 del contratto collettivo aziendale di lavoro (parte economica del dicembre 2007), costituiscono lavoro straordinario e, come tali, non rientrano nella base di calcolo del
TFR e non vanno dunque considerate ai fini della determinazione della quota del 2% da versarsi al
Fondo di Previdenza Complementare;
osservando inoltre che articoli 36 e 46 del contratto collettivo aziendale di lavoro vanno letti in combinato disposto con quanto previsto dalla “lettera di applicazione temporanea tabelle C articolo 36” (la “Lettera”), in calce alla parte economica del dicembre 2007 del medesimo contratto collettivo, che indica i valori corretti da applicare alla voce indennita di volo e, quanto alle ore di servizio eccedenti le 120 mensili, prevede che “le ore di servizio eccedenti le 120 verranno calcolate secondo quanto previsto dall'art. 36.1 e liquidate secondo la metodologia di calcolo usata nel precedente contratto”, da intendersi nel senso che le modalita di calcolo delle ore eccedenti le
120 sarebbe avvenuta secondo quanto previsto all'art. 36.1 del contratto collettivo del dicembre 2007 ma che la liquidazione della indennita di volo per le ore eccedenti le 120 mensili, intendendo come
“liquidazione” tutte le attivita prodromiche ed inerenti al pagamento diretto e/o differito (mediante accantonamento) delle voci retributive interessate, avrebbe dovuto rispettare le regole previgenti laddove i precedenti contratti collettivi aziendali di lavoro del 1998 e del 2003 escludevano espressamente dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (cfr. art. 30 CCL 1998 e art. 37 CCL
2003) le indennita di volo per le ore eccedenti le 120 (vale a dire oltre il minimo garantito) di cui all'art. 11 CCL 1998 e art. 13 CCL 2003.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa (ricorsi riuniti) e stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, sono state depositate note finali autorizzate, indi all' esito di odierna udienza da remoto e stata trattenuta in decisione
MOTIVI
La controversia riguarda la questione se, ai sensi DE CCAL del 12 dicembre 2007 e del 21 dicembre 2009,
l'indennita di volo prevista dall'art. 36.7 del CCAL 12.12.2007 (parte economica), per le ore di servizio eccedenti le 120 mensili, debba essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione utile per l'accantonamento e il versamento al Fondo di previdenza integrativa complementare Fondaereo (gia
Previvolo) a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e di contribuzione aggiuntiva datoriale.
Il quesito merita risposta affermativa e i ricorsi riuniti vanno dunque accolti, per i seguenti motivi.
A) IN VIA PRELIMINARE
Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e maturata prescrizione sollevate da in via CP_1 preliminare vanno disattese.
Quanto alla LEGITTIMAZIONE ATTIVA, per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimita (vd per tutte Cass. 19510/23, depositata in atti dai ricorrenti) la titolarita dell' azione diretta - quale quelle in esame - al recupero di somme dovute a Fondo di Previdenza Complementare spetta al lavoratore interessato.
Le somme versate al acquistano, infatti, natura di contributi previdenziali soltanto CP_2 successivamente all' effettivo versamento in assenza di automaticita delle prestazioni, con la conseguenza che prima di tale momento, e dunque, anche nell'ipotesi in cui le somme dovute a titolo di
TFR non vengano neppure accantonate dal datore di lavoro, la titolarita del diritto spetta sempre, e solo, al lavoratore.
Vd Cass. 19510/2023: “Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione
o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal 3. "Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle CP_4 quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento ( conf Cass 16116/2023 + Cass, 11198/2024).
Come osservato dagli odierni ricorrenti nei propri scritti difensivi nello stesso senso depone il fatto che la contitolarita in capo ai Fondi con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto, prevista dalla legge delega n. 243/2004, non e in concreto contemplata dal d.lgs.
252/2005, con la conseguenza che la legittimazione ad agire, così come la titolarita del diritto, e rimasta esclusivamente in capo al lavoratore.
Nella stessa nota illustrativa Fondaereo dimessa in atti dai ricorrenti (vd deposito in pct 18.12.2024) e chiarito che il Fondo pensione non e , d' altro canto, nemmeno in grado di conoscere l'esatto ammontare delle omissioni contributive in quanto non e a conoscenza ne della retribuzione del singolo iscritto, ne delle vicende che riguardano il singolo rapporto di lavoro, considerato che - a differenza di quanto avviene per la previdenza obbligatoria - il datore di lavoro non e neppure tenuto ad inviare al Fondo i flussi DE versamenti.
I lavoratori iscritti ai Fondi di Previdenza Complementare, pertanto, sono legittimati ad agire iure proprio al fine di ottenere una condanna a favore del terzo (il Fondo pensione), che deve essere parte del giudizio soltanto in quanto destinatario delle somme in virtu di una delegazione di pagamento.
Parimenti infondata risulta l'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE per decorso del termine quinquennale, sotto due profili:
➢ per non essere alla fattispecie applicabile la disciplina codicistica ordinaria, bensì la normativa speciale di cui all'art. 937 cod. nav. laddove la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143/23, ha ribadito che, essendo il contratto di lavoro DE naviganti tuttora connotato da fori elementi di speciali, i relativi diritti, da intendersi, quindi, non solo quelli retributivi, si prescrivono nel termine di due anni decorrente dallo sbarco successivo alla cessazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro;
➢ per non essere le pretese, anche qualora trovasse applicazione il regime prescrizionale ordinario, comunque prescritte siccome relative al periodo successivo al 18.7.2007 (quinquennio antecedente all' entrata in vigore della legge fornero) laddove, secondo, noto, consolidato orientamento della giurisprudenza a far data da Cass 26246/2022, anche quanto ai rapporti di lavoro con aziende che occupano piu di quindici dipendenti dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della legge fornero, la prescrizione quinquennale DE crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
B) MERITO
Come sopra detto, la controversia riguarda il diritto DE ricorrenti, quali appartenenti al personale navigante tecnico di e aderenti al Fondo di Previdenza Complementare Fondaereo, a veder CP_1 inclusa nella base di calcolo del TFR la voce retributiva definita “indennità di volo per le ore eccedenti le
120 ore di servizio” prevista dall'art. 36 del CCAL 2007, con conseguente condanna della medesima
[...] al versamento al Fondo di Previdenza Complementare delle relative maggior somme dovute CP_1 sia con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto, sia con riferimento alla “contribuzione aggiuntiva” sulla base di quanto previsto dal D. Lgs n. 252/2005 art. 8, comma 1 e comma 2, nonche dall'art. 47 del CCAL Air Dolomiti.
L'art. 2120 del Codice Civile stabilisce che il TFR si calcola sulla "retribuzione utile", la quale comprende
"ogni somma, ivi comprese le prestazioni in natura, corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e erogato a titolo di rimborso spese". Il principio cardine e quello dell'onnicomprensivita della retribuzione nel senso che affinche una voce retributiva sia esclusa dalla base di calcolo del TFR, deve sussistere una previsione legale o contrattuale esplicita in tal senso, oppure la voce deve avere natura chiaramente risarcitoria, indennitaria (in senso stretto, non retributivo) o di rimborso spese.
Per quanto riguarda la previdenza complementare, il D.Lgs. 252/2005 non introduce un regime diverso.
In particolare, l'art. 8, comma 5, stabilisce che il TFR destinato a forme pensionistiche complementari "è computato sulla retribuzione utile ai fini fiscali", implicitamente richiamando la nozione di reddito di lavoro dipendente rilevante per l'applicazione delle ritenute.
La contribuzione aggiuntiva datoriale e esplicitamente definita come calcolata sulla "retribuzione utile al calcolo del TFR".
Cio significa che la sua inclusione o esclusione dipende direttamente dalla determinazione della base imponibile del TFR.
Cio premesso, l' indennita di volo oggetto di causa, di cui all' art. 36.7 CCAL 12.12.2007, va inclusa per intero nella retribuzione utile al calcolo del tfr , dunque pur riguardando le ore eccedenti le 120 ore di servizio, innanzitutto in quanto in tal senso dispone l' art 46 del medesimo CCAL , che ai fini del calcolo del TFR richiama l'art. 36 della medesima contrattazione collettiva nel suo complesso senza effettuare distinzioni.
Secondo quanto previsto dall'art. 33 del CCAL 12.12.2007 parte economica (doc. 3 ric), la retribuzione del personale navigante tecnico e composta dalle seguenti voci: minimo tabellare (art. 35), indennita di volo minima garantita pari a 120 ore di servizio (art. 36), indennita di volo per le ore eccedenti le 120 ore di servizio (art. 36.7), indennita per particolari mansioni, supervisione e addestramento (art.43), diarie (art.42), tredicesima mensilita (art. 39), indennita presenza volo giornaliera estiva (art. 40).
L' art.46 del medesimo CCAL parte economica stabilisce che “fanno parte ai fini del calcolo del T.F.R. le sole voci retributive previste dagli articoli 35, 36, 37, 39, 40”, e dunque - come sostenuto in causa dai ricorrenti - l'indennita di volo di cui all'art. 36 nel suo complesso.
Le parti sociali, in altre parole, nell'individuare le voci che costituiscono la retribuzione parametro da utilizzare ai fini del calcolo del TFR, all'art. 46 del CCAL 2007 hanno fatto espressamente riferimento all'indennita di volo di cui all'art. 36 CCAL senza effettuare alcuna distinzione tra indennita di volo per l'attivita svolta entro ed oltre le 120 ore mensili (entrambe disciplinate dall'art. 36 CCAL).
Il richiamo compiuto dall'art. 46 CCAL all'art. 36 del CCAL (rubricato “indennita di volo”), infatti, e integrale, dunque deve intendersi effettuato all'indennita di volo sia nella parte definita minima garantita (dovuta per le prime 120 ore di attivita volo), sia nella parte eccedente il minimo garantito di
120 ore (art. 36.8 “Per il numero delle Ore di Servizio mensili eccedenti le 120 Ore di Servizio minime garantite, l'indennità di volo oraria sarà retribuita secondo quanto contenuto nella seguente tabella “C” e indicante il valore di costo orario unitario per ogni ora in eccesso. Il valore del costo unitario varia in relazione all'Anzianità Aziendale nel Ruolo. Le Ore di Servizio eccedenti il minimo garantito verranno retribuite moltiplicando tutte le ore in eccesso per il valore in euro corrispondente alla propria fascia di anzianità, come riportato a titolo esemplificativo in corrispondenza di ogni tabella. Tale dato fornirà il valore di straordinario riconosciuto”.
Come puntualizzato nelle note finali attoree, contrariamente a quanto sostenuto da nei CP_1 propri scritti difensivi, il raffronto con i CCAL precedenti corrobora, e non smentisce, la tesi dell' inclusione in quanto negli stessi la voce retributiva in questione, pur essendo annoverata tra le componenti della retribuzione del personale navigante, non era menzionata tra quelle da utilizzare per la determinazione del TFR.
In particolare nel CCAL 24.3.2003 l'indennita di volo minima garantita veniva disciplinata all'art. 10, mentre l'indennita di volo superiore al minimo garantito (all'epoca, 65 ore) veniva disciplinata all'art. 13 e l' art 37 prevedeva che “Fanno parte ai fini del calcolo del T.F.R. le sole voci retributive previste dagli art. 8 - 9 - 10 – 11 -14 – 15”, con esclusione, dunque, delle maggiorazioni per le ore di volo eccedenti il minimo garantito di 65 ore, disciplinate dall'art. 13.
Dunque, anche analizzando i CCAL precedentemente stipulati, risulta chiaramente che quando le parti sociali hanno inteso escludere l'indennita di volo per l'attivita superiore al minimo garantito, l'hanno fatto espressamente, e cio non e avvenuto a far data dal CCAL 2007 in cui e stato esplicitamente previsto un richiamo espresso all'art. 36 nel complesso, comprendendovi dunque l'indennita di volo oraria effettivamente erogata al personale, a prescindere dal fatto che essa retribuisse le ore minime garantite o le ore superiori alle 120 mensili.
Nella stessa direzione depone, d' altro canto, la natura retributiva e non occasionale dell'indennita in questione quale emolumento correlato e commisurato alla quantita /qualita della prestazione lavorativa, di talche , anche se erogata in presenza di determinate condizioni (superamento di un monte ore), essa riveste carattere retributivo.
La stessa compensa in effetti un aspetto della prestazione lavorativa (prestazione del servizio in attivita di volo) ed ha dunque natura, appunto, retributiva, non automaticamente esclusa dal fatto che sia calcolata sulle ore eccedenti un determinato monte ore mensile (120 ore).
Non si tratta, d' altro canto, di erogazione occasionale essendo, al contrario, comprovato dalle buste paghe in atti che si ripete con frequenza e prevedibilita nel tempo in quanto connessa alla normale attivita lavorativa che puo regolarmente superare le 120 ore mensili, percepita infatti dai ricorrenti anche nel periodo Covid, come tale dunque non solo connaturata alla mansione DE piloti, ma anche percepita con fissa e continuativa cadenza. In assenza di una previsione contrattuale esplicita che la escluda dalla base di calcolo del TFR, presentando i caratteri di retributivita e non occasionalita , in via ulteriore rispetto alla chiara previsione dell' art 46 CCAL del 2007, va quindi comunque inclusa nella retribuzione utile ai fini del TFR. in forza del principio di omnicomprensivita sancito dall'art. 2120 c.c..
L'argomentazione di he qualifica l'indennita come mero "lavoro straordinario" e, per Controparte_1 questo, escludibile dal TFR, non trova valido supporto normativo ne contrattuale nel contesto in esame, mancando una specifica clausola contrattuale che ne preveda l'esclusione, necessaria anche per il compenso del lavoro straordinario se erogato con regolarita e non occasionalmente, rinetrando in tal caso nella base di calcolo del TFR per effetto del medesimo principio di omnicomprensivita dell'art. 2120
c.c.
Dunque in base ad un'interpretazione sostanziale, oltre che letterale, delle disposizioni di riferimento,
l'indennita di volo per le ore superiori al minimo garantito deve essere ricompresa nella base di calcolo del TFR.
Ne consegue che, a far data dall' 1.1.2008, l'azienda avrebbe dovuto includere nella base di calcolo del
TFR l'indennita di volo di cui all'art. 36 CCAL 12.12.2007 nella sua interezza, da cui la fondatezza del ricorso sia quanto al richiesto accertamento, sia quanto alla conseguente condanna della societa al versamento al Fondo delle seguenti somme :
• posizione € 10.440,91 Parte_1
• posizione € 3.134,85 Parte_2
• posizione € 17.705,60 Parte_3
• posizione € 8.792,68 Parte_4
• posizione € 8.721,86 Parte_5
• posizione € 3.157,72 Parte_6
• posizione € 13.610,33 Parte_8
• posizione € 2.378,89 Parte_7
• posizione € 16.395,14 Parte_9
• posizione quota parte di € 14.886,28 relativa al periodo dall' 01.01.2008 al Parte_10 30.03.202 della residua quota parte relativa al periodo dall' 01.04.2020 al 30.06.2024 direttamente al medesimo essendo dalle buste paghe attestato che lo stesso Parte_10 ha aderito al Fondo Previvolo/Fondaereo in data 01.01.2000, al Fondo in data CP_5 01.04.2020 e nuovamente al dal mese di luglio 2024 CP_2
Fondata risulta, d' altro canto, anche l' ulteriore connessa domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno.
Le parziali omissioni occorse, a far data dal 2008 e sino al 30 aprile 2024, hanno, infatti, comportato il mancato investimento DE maggiori importi dovuti a titolo di TFR e di contribuzione aggiuntiva, somme che sarebbero state destinate all'acquisto di quote nella linea di investimento prescelta dai lavoratori, secondo quanto risultante dagli estratti individuali del Fondo doc. 4 ric: se avesse, infatti, CP_1 versato integralmente gli importi dovuti in base alla retribuzione utile TFR calcolata secondo quanto previsto dalla legge e dal CCAL aziendale, le quote si sarebbero rivalutate, permettendo ai ricorrenti un conseguente guadagno.
In relazione a tale omissione, dunque, la societa resistente e tenuta al risarcimento del danno, consistente nell'importo che i ricorrenti avrebbero guadagnato a titolo di rivalutazione ove l'azienda avesse versato tempestivamente le somme correttamente determinate sia a titolo di TFR sia a titolo di contribuzione aggiuntiva, con riserva di quantificazione, sulla base del calcolo esatto del rendimento che il maggior numero di quote avrebbe prodotto, a separato giudizio come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
a) accerta il diritto DE ricorrenti, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 46 del CCAL applicato, all' inclusione, nella retribuzione utile al calcolo del TFR ai fini della quantificazione delle somme da accantonare e versare a , dell' intera indennita di volo ex art 36 CCAL, anche di quella per CP_2 le ore di volo oltre le 120;
b) condanna per l' effetto a versare a a titolo di maggiori quote dovute per CP_1 CP_2 effetto di tale conclusione per il periodo 1.1.2008/30.4.2024 i seguenti importi :
• posizione € 10.440,91 Parte_1
• posizione € 3.134,85 Parte_2
• posizione € 17.705,60 Parte_3
• posizione € 8.792,68 Parte_4
• posizione € 8.721,86 Parte_5
• posizione € 3.157,72 Parte_6
• posizione € 13.610,33 Parte_8
• posizione € 2.378,89 Parte_7
• posizione € 16.395,14 Parte_9
c) quanto alla posizione condanna a versare, per il medesimo titolo, a Parte_10 CP_1
la quota parte di € 14.886,28 relativa al periodo dall' 01.01.2008 al 0.03.2020 e al CP_2
direttamente la quota parte relativa al periodo dall' 01.04.2020 al 30.06.2024 oltre Parte_10 accessori;
d) accerta il diritto DE ricorrenti al risarcimento del danno per mancato guadagno subì to a causa del mancato tempestivo versamento a degli importi di cui ai capi b) e c) da quantificarsi in CP_2 separato giudizio;
e) condanna infine alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di CP_1 legge, in complessivi euro 8.500,00 oltre al rimborso del CU versato
Così deciso in Venezia – 12.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Margherita Maria Bortolaso