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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 6921/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6921/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, vertente
Tra
(C.F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuliano Paglia (C.F. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente è domiciliata
- appellante -
E (C.F. , in qualità di Impresa Designata ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 286 Dlgs 209/05, in persona del legale rapp.te pt, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Muglia (CF ), presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliata
- appellata-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Paola D'Elia (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._5 domiciliato
-appellato-
E
) in proprio e nella Controparte_3 C.F._6 qualità di amministratore di sostegno di Controparte_4
( , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giovanna e Lucilla C.F._7
Lauroni
-appellata-
E
e Controparte_5 Controparte_6
– appellati contumaci–
Fatto e diritto
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione i signori , e Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio e Controparte_6 CP_2 Parte_1
- quale impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada - chiedendone la condanna in solido o in via alternativa al risarcimento del danno patito quali familiari di
[...] deceduto in occasione del sinistro stradale avvenuto in data _1
18.7.2006.
Gli attori deducevano che il motociclista era stato investito in sede di intersezione da una trattrice agricola con rimorchio proveniente da una strada sterrata privata. La trattrice suddetta era risultata priva di assicurazione ed in sede penale il conducente della trattrice era CP_2 stato riconosciuto colpevole, con condanna anche in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Oltre al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i congiunti del chiedevano il danno patrimoniale da perdita di CP_6 contribuzioni economiche in quanto il defunto partecipava agli _1 oneri della famiglia essendo dipendente di una ditta privata e percepiva un reddito di circa euro 17.000 annui;
la madre non lavorava, il padre percepiva redditi insufficienti ed il fratello era disabile CP_4 necessitante di continua assistenza. Concludevano altresì per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva , proprietario della trattrice, e allegava che il Parte_1 suo dipendente aveva portato sulla pubblica strada il trattore contro la sua volontà.
Si costituiva allegando l'esistenza di un concorso di colpa del CP_2 motociclista stimato nel 70% in quanto procedeva a velocità di circa 147 kmh e l'urto si era verificato quando il rimorchio era al centro della carreggiata e il punto dell'impatto era il gancio di detto rimorchio. Inoltre, precisava che aveva portato sulla pubblica via la trattrice allo scopo di attraversarla per giungere ad un campo coltivato dal fratello e di essere consapevole del fatto che il li aveva sempre negato il consenso Pt_1 all'utilizzo della trattrice al di fuori del suo terreno, essendo privo di assicurazione per la r.c.a.. Infine, evidenziava che nel luogo del sinistro sussisteva limite di velocità di 50 kmh e che il giudice penale aveva ritenuto la velocità del motociclista in soli kmh 70 senza disporre una ctu. Contestava le voci di danno richieste. Si costituiva sostenendo che la trattrice era stata utilizzata Parte_1 contro la sua volontà e per scopi estranei alla gestione della sua azienda agricola, sicchè era esente da responsabilità ex art. 2054 comma 3 cod. civ. Contestava che la responsabilità potesse esser ritenuta in base all'art. 2049 cod. civ. in quanto il fatto si era verificato al di fuori di ogni rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni svolte in suo favore quale bracciante. Allegava che era stata annullata sanzione amministrativa comminatagli in base al codice della strada e che la sentenza penale non poteva essergli opposta in quanto era rimasto estraneo a tale giudizio. Nel merito del fatto storico evidenziava la eccessiva velocità tenuta dal motociclista e contestava il quantum richiesto.
La quale impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, contestava l'opponibilità nei suoi confronti delle sentenze penali in quanto non era stata parte di quel giudizio ex art. 651 c.p.p. Contestava poi ogni ipotesi di sua mala gestio essendo doverosa ogni cautela e prudenza da parte del gestore di un fondo pubblico quale il FGVS. Nel merito evidenziava che la condotta del motociclista non era immune da colpe in ispecie in punto di velocità tenuta;
sosteneva che essendovi solo prova certa della collisione tra i veicoli andava applicata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. Contestava in ogni caso il quantum richiesto. Formulava domanda di regresso nei confronti dei responsabili ex art. 292 D.Lgs. n. 209\2005.
Nel corso del processo il FGVS pagava ai danneggiati euro 230.000 per ciascun genitore ed euro 120.000 per ciascun fratello oltre spese di lite accogliendo l'ipotesi conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal
Giudice; gli attori firmavano atti di quietanza in termini di accordo transattivo.
Le altre due parti convenute instavano per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere tra tutte le parti ivi compresa l'originaria domanda di regresso a suo tempo formulata.
A questo punto, il FGVS contestava tale prospettazione intendendo mantenere attiva la domanda di regresso verso i responsabili. Il giudice del Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento svolta dagli attori nei confronti dei tre convenuti e accoglieva la domanda di rivalsa del FGVS. Infatti, osservava il Giudice di primo grado, che il FGVS aveva pagato, in esito alla proposta conciliativa\transattiva formulata a suo tempo dal Giudice assegnatario della causa, le somme ivi indicate e gli attori avevano sottoscritto atti di quietanza.
In merito alla domanda di rivalsa del FGVS, il giudice di prime cure accoglieva la domanda. Sul punto, osservava il giudice, che nei già menzionati atti di quietanza veniva fatto espressamente salvo il diritto di regresso verso i responsabili;
e, del resto, nella proposta conciliativa formulata dal Giudice si faceva espresso riferimento solo alla posizione degli attori ed al loro diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'evento mortale in esame.
Riguardo alla responsabilità del quale proprietario del mezzo, il Pt_1 giudice valutava mancante sia la prova di un utilizzo prohibente domino che la prova inerente al fatto che lui stesso aveva adottato tutte le cautele necessarie per impedire al l'utilizzo del trattore con rimorchio in CP_2 modo incontrollato e fuori dall'orario di lavoro.
Tanto precisato, il tribunale decideva come segue: “il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda svolta da
, , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
e rappresentato dalla madre quale Controparte_4 CP_3 amministratore di sostegno nei confronti di CP_2 Pt_1
e della quale impresa designata per il
[...] Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada;
2. condanna Parte_4
in solido al pagamento in favore della
[...] Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada
[...] di quanto pagato a , Controparte_3 Controparte_5
e rappresentato dalla madre Controparte_6 Controparte_4
quale amministratore di sostegno a titolo di sorte e spese di lite in CP_3 favore degli attori oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge e nel rimborso del contributo unificato se pagato.”
Il giudizio di appello
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo in sintesi:
1. Erroneità dei capi di sentenza relativamente alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in riferimento all'intervenuta conciliazione dell'intero giudizio tra tutte le parti in causa. Inoltre, osserva l'appellante che se dovesse ritenersi ammissibile che la proposta conciliativa non riguardava la domanda di regresso di l'accettazione del Sig. Controparte_1 Pt_1 risulterebbe difforme ed inefficace ex art. 1326 c.c., in quanto espressamente intesa a definire l'intera controversia. In tale ipotesi, il proprietario del mezzo non potrebbe essere automaticamente assoggettato al regresso del FGVS a titolo di responsabilità oggettiva (inammissibile nel nostro ordinamento), ma solamente se ed in quanto responsabile del sinistro e del danno ai sensi dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. VI, n. 8159/2017).
2. In subordine: erroneità dei capi di sentenza riguardanti l'esonero da responsabilità del proprietario dei mezzi agricoli ex art. 2054, 3° co.,
c.c.. In particolare, l'appellante sottolinea che i testi escussi –
, , - confermavano che Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 la trattrice ed il rimorchio erano privi di assicurazione in quanto destinati ad essere utilizzati solo sui terreni dell'azienda agricola e, per questo, costui aveva ripetutamente impartito ai propri dipendenti il divieto di portarli su strada.
3. In via gradata: erroneità dei capi di sentenza circa l'omessa valutazione delle prove della reale dinamica del sinistro e esclusiva responsabilità del conducente. L'appellante ha quindi concluso come segue: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza gravata: a) accertare l'intervenuta conciliazione del giudizio tra tutte le parti in causa su tutte le domande reciprocamente proposte;
per l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere e l'estinzione dell'intero giudizio in relazione a tutte le domande in esso formulate, ivi compresa la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 292 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005) proposta dalla
[...]
nei confronti del Sig. b) in subordine, Controparte_1 Parte_1 rigettare tutte le domande ed istanze proposte dalla , Controparte_1
e da qualunque altra parte in causa, nei confronti del Sig. Parte_1 perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
c) in ogni caso, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado.”
Si è costituita contestando i motivi posti a Controparte_1 fondamento dell'appello in quanto del tutto infondati in fatto e in diritto e privi di rilevanza giuridica.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, si è costituito chiedendo a questa Corte, in riforma della CP_2 sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'intervenuta conciliazione e cessazione del contendere tra tutte le parti del giudizio o, in subordine, di disporre, in via istruttoria ex art. 356 cpc, CTU dinamica e tecnico-modale, al fine di accertare con esattezza le effettive velocità tenute dai mezzi coinvolti al momento dell'urto e, quindi, ricostruire l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e, pertanto, l'esatta quota di corresponsabilità ex art.1227 c.c. del nella causazione del CP_6 sinistro di cui lo stesso rimase vittima, rassegnando le seguenti conclusioni
“In via principale, accertare l'intervenuta conciliazione del giudizio tra tutte le parti in causa su tutte le domande reciprocamente proposte;
per
l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere e l'estinzione dell'intero giudizio in relazione a tutte le domande in esso formulate, ivi compresa la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 292 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005) proposta dalla nei confronti del Sig. ;
2. Controparte_1 CP_2 in subordine, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. nella verificazione Persona_1 del sinistro di cui lo stesso rimase vittima, in una percentuale di colpa non inferiore al 70%, con conseguente riduzione dell'importo azionato, peraltro inammissibilmente, da nei confronti del sig. Controparte_1 CP_7
;
3. per l'effetto, rigettare tutte le domande ed istanze proposte dalla
[...]
, e da qualunque altra parte in causa, nei confronti del Controparte_1
Sig. perché inammissibili, improcedibili e comunque CP_2 infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, adesivo all'appello del Sig.
4. in ogni caso, accogliere le conclusioni Parte_1 formulate nel primo grado.”
Si è costituita in proprio e nella qualità di Controparte_3 amministratore di sostegno di chiedendo in via Controparte_4 preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto e nel merito di rigettare sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Rimanevano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
All'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale, proposto da devono essere esaminati congiuntamente, contestando CP_2 entrambi la valutazione del primo giudice ove ha ravvisato cessata la materia del contendere solo in riferimento alle posizioni degli allora attori ed al loro diritto al risarcimento del danno patito per la morte del loro congiunto;
questa Corte ritiene corretta la valutazione del giudice, difatti, anche dalla lettura della proposta conciliativa a firma della dott.ssa si evince chiaramente che tale proposta fosse volta a definire Per_2 la posizione delle parti espressamente citate ( in particolare si veda il verbale di udienza del 30 marzo 2016 laddove indica quanto segue:
“considerato che a tal fine si ritiene necessario – prima di ogni altra statuizione fissare nuova comparizione delle parti al fine di tentare la conciliazione della controversia sulla base della proposta transattiva consistente nel pagamento, posto a carico della Compagnia convenuta, dell'ammontare di € 230.000,00 nei confronti di Controparte_3 in proprio e di € 120.000, alla medesima in qualità di amministratore di sostegno di di € 230.000,00 nei confronti di Controparte_4 [...]
e di € 120.000,00 nei confronti di oltre € CP_6 Controparte_5
25.000,00 per compensi - più spese generali e accessori di legge - per spese di lite nei confronti degli attori e dai distrarsi”) e non anche la posizione processuale riguardo ad un'ipotetica rinuncia dell'azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti di o di Parte_1 CP_2
Dunque, considerando che l'azione di rivalsa promossa dall'Impresa designata per il FGVS ex art 292 co 1, D Lgs 209/05 nei confronti dei responsabili del sinistro deve qualificarsi come regresso in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'Impresa designata sorge ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, tra cui specificatamente la fattispecie in esame, ovvero che il veicolo sia del tutto sfornito di assicurazione per la responsabilità civile, la condanna del a Pt_1 pagare in regresso limitatamente al motivo di appello Controparte_1 in esame, è corretta.
Il secondo motivo dell'appello principale incentrato sull'esonero della responsabilità ex art. 2054, c. 3, c.c. invocata dal merita Pt_1 condivisione.
Il supporto probatorio acquisito nei giudizi civili e penali, prefigurano la fattispecie delineata dall'art. 2054, c. 3, che sancisce “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Questa Corte ritiene che sia stato provato che abbia condotto CP_2 la trattrice e il rimorchio su strada pubblica contro la volontà del Pt_1 anche per sua espressa ammissione, infatti anche nella comparsa di costituzione – a pagina 4 - del presente grado di giudizio si legge “Più precisamente, il sig. pretendeva che il trattore, terminata la Pt_1 giornata lavorativa, venisse riposto nel rimessaggio e le chiavi del veicolo riposte in un container chiuso con lucchetto;
ciò nonostante il 18.7.2006 il sig. , terminato il suo orario di lavoro, all'insaputa di tutti, CP_2 rompeva il lucchetto di chiusura del container ove si trovavano le chiavi del trattore, quindi si appropriava del trattore con rimorchio e si recava ad aiutare suo fratello Sig. in un altro campo posto nelle Persona_3 vicinanze.”
Considerando, inoltre, che secondo la Suprema Corte “ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà
("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate”(Cass. Ord. 20737 del 09/10/2015, si veda anche Cass. Ord. 15237 del 30.05.2024), nel caso di specie il proprietario della trattrice e del rimorchio non solo aveva più volte ribadito che il mezzo non poteva circolare su strada privata – come risulta dalle testimonianze rese dai teste , ma Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1 custodiva le chiavi del mezzo in un container chiuso con lucchetto di sicurezza (si veda pag. 4 della comparsa di costituzione di , CP_2 mettendo appunto in atto un comportamento effettivamente ostativo alla circolazione della trattrice e del rimorchio.
Alla luce delle considerazioni esposte e ai sensi dell'art. 2054, c. 3, c.c., deve essere esclusa la responsabilità in solido di , in quanto Parte_1 la trattrice oggetto del sinistro che ha cagionato la morte di _1
, guidata da deriva da un utilizzo prohibente domino
[...] CP_2 del mezzo, alla luce del fatto che risulta provato come il abbia Pt_1 impiegato ogni possibile cautela al fine di impedire che i mezzi agricoli fossero presi contro la sua volontà.
Da quanto sopra, l'azione di regresso intrapresa da Controparte_1 può essere esercitata solo nei riguardi di CP_2
Vanno altresì esaminati congiuntamente l'ultimo motivo dell'appello principale e al secondo motivo dell'appello incidentale, poiché incentrati entrambi sulla dinamica del sinistro e sull'eventuale responsabilità del conducente del motociclo. Rileva la Corte che il giudice di prime cure correttamente ha osservato che in sede penale la questione è stata affrontata e valutata ampiamente in entrambi i gradi di giudizio e la condotta di CP_2
In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che “sull'appello proposto dal la Corte di appello si è diffusamente soffermata sul CP_2 punto (v. in particolare pag. 3 della sentenza) escludendo espressamente che la moto potesse procedere ad una velocità di circa 150 kmh (come ipotizzato dal ctp) valutando invece prossima alla realtà una velocità di circa 70 kmh. In tale ottica, è vero che il limite di velocità era di kmh 50 e però il giudice penale ha espressamente ritenuto “irrilevante alla luce della accertata dinamica del sinistro” detta velocità, stante la “improvvisa e incauta manovra del ” per cui il motociclista “si trovò la carreggiata CP_2 stradale larga solo metri 6,40 integralmente ostruita dal trattore e dal rimorchio in posizione obliqua rispetto all'asse della carreggiata e nulla potè fare per evitare l'impatto in corrispondenza del gancio del traino del rimorchio”. Il giudizio penale è divenuto definitivo anche dopo ricorso in Cassazione. Ne consegue che sotto tale profilo la decisione del giudice penale costituisce pronuncia a carico dell'imputato\condannato opponibile ex art. 651 c.p.c. (si legga cpp) valevole anche in questa sede civile.”
A norma dell'art. 651 cpp “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
Ne consegue che la velocità del motociclo non era idonea ad interrompere il nesso causale del sinistro, rispetto alla grave condotta del , che non CP_2 avrebbe comunque permesso al ciclomotore di avere una frenata inidonea ad evitare l'impatto.
Di conseguenza la doglianza in esame non può trovare accoglimento. L'appello principale va dunque accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di
, in proprio e nella qualità di amministratore di Controparte_3 sostegno di n favore dell'appellante Controparte_4 Parte_1
Alla luce della soccombenza di - quale impresa Controparte_1 designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada nei confronti dell'appellante avendo svolto domanda regresso Parte_1 infondata nei confronti di quest'ultimo, la citata compagnia va condannata alle spese del doppio grado di giudizio in favore di Pt_1
Va infine dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada di quanto pagato da a , Controparte_1 Controparte_3
, e , rappresentato Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 dalla madre quale amministratore di sostegno;
CP_3
Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio in favore di liquidandole, per Parte_1 tale parte, quanto al primo grado, in € 4.200 per compensi di avvocato oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 4500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Condanna - quale impresa designata per il Fondo Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , quantificate in euro 4500 per il Parte_1 primo grado e 4800 per il secondo .
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
La Consigliera est.
Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Maria Rosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6921/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, vertente
Tra
(C.F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuliano Paglia (C.F. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente è domiciliata
- appellante -
E (C.F. , in qualità di Impresa Designata ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 286 Dlgs 209/05, in persona del legale rapp.te pt, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Muglia (CF ), presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliata
- appellata-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Paola D'Elia (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._5 domiciliato
-appellato-
E
) in proprio e nella Controparte_3 C.F._6 qualità di amministratore di sostegno di Controparte_4
( , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Giovanna e Lucilla C.F._7
Lauroni
-appellata-
E
e Controparte_5 Controparte_6
– appellati contumaci–
Fatto e diritto
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione i signori , e Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio e Controparte_6 CP_2 Parte_1
- quale impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada - chiedendone la condanna in solido o in via alternativa al risarcimento del danno patito quali familiari di
[...] deceduto in occasione del sinistro stradale avvenuto in data _1
18.7.2006.
Gli attori deducevano che il motociclista era stato investito in sede di intersezione da una trattrice agricola con rimorchio proveniente da una strada sterrata privata. La trattrice suddetta era risultata priva di assicurazione ed in sede penale il conducente della trattrice era CP_2 stato riconosciuto colpevole, con condanna anche in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Oltre al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, i congiunti del chiedevano il danno patrimoniale da perdita di CP_6 contribuzioni economiche in quanto il defunto partecipava agli _1 oneri della famiglia essendo dipendente di una ditta privata e percepiva un reddito di circa euro 17.000 annui;
la madre non lavorava, il padre percepiva redditi insufficienti ed il fratello era disabile CP_4 necessitante di continua assistenza. Concludevano altresì per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva , proprietario della trattrice, e allegava che il Parte_1 suo dipendente aveva portato sulla pubblica strada il trattore contro la sua volontà.
Si costituiva allegando l'esistenza di un concorso di colpa del CP_2 motociclista stimato nel 70% in quanto procedeva a velocità di circa 147 kmh e l'urto si era verificato quando il rimorchio era al centro della carreggiata e il punto dell'impatto era il gancio di detto rimorchio. Inoltre, precisava che aveva portato sulla pubblica via la trattrice allo scopo di attraversarla per giungere ad un campo coltivato dal fratello e di essere consapevole del fatto che il li aveva sempre negato il consenso Pt_1 all'utilizzo della trattrice al di fuori del suo terreno, essendo privo di assicurazione per la r.c.a.. Infine, evidenziava che nel luogo del sinistro sussisteva limite di velocità di 50 kmh e che il giudice penale aveva ritenuto la velocità del motociclista in soli kmh 70 senza disporre una ctu. Contestava le voci di danno richieste. Si costituiva sostenendo che la trattrice era stata utilizzata Parte_1 contro la sua volontà e per scopi estranei alla gestione della sua azienda agricola, sicchè era esente da responsabilità ex art. 2054 comma 3 cod. civ. Contestava che la responsabilità potesse esser ritenuta in base all'art. 2049 cod. civ. in quanto il fatto si era verificato al di fuori di ogni rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni svolte in suo favore quale bracciante. Allegava che era stata annullata sanzione amministrativa comminatagli in base al codice della strada e che la sentenza penale non poteva essergli opposta in quanto era rimasto estraneo a tale giudizio. Nel merito del fatto storico evidenziava la eccessiva velocità tenuta dal motociclista e contestava il quantum richiesto.
La quale impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, contestava l'opponibilità nei suoi confronti delle sentenze penali in quanto non era stata parte di quel giudizio ex art. 651 c.p.p. Contestava poi ogni ipotesi di sua mala gestio essendo doverosa ogni cautela e prudenza da parte del gestore di un fondo pubblico quale il FGVS. Nel merito evidenziava che la condotta del motociclista non era immune da colpe in ispecie in punto di velocità tenuta;
sosteneva che essendovi solo prova certa della collisione tra i veicoli andava applicata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. Contestava in ogni caso il quantum richiesto. Formulava domanda di regresso nei confronti dei responsabili ex art. 292 D.Lgs. n. 209\2005.
Nel corso del processo il FGVS pagava ai danneggiati euro 230.000 per ciascun genitore ed euro 120.000 per ciascun fratello oltre spese di lite accogliendo l'ipotesi conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal
Giudice; gli attori firmavano atti di quietanza in termini di accordo transattivo.
Le altre due parti convenute instavano per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere tra tutte le parti ivi compresa l'originaria domanda di regresso a suo tempo formulata.
A questo punto, il FGVS contestava tale prospettazione intendendo mantenere attiva la domanda di regresso verso i responsabili. Il giudice del Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento svolta dagli attori nei confronti dei tre convenuti e accoglieva la domanda di rivalsa del FGVS. Infatti, osservava il Giudice di primo grado, che il FGVS aveva pagato, in esito alla proposta conciliativa\transattiva formulata a suo tempo dal Giudice assegnatario della causa, le somme ivi indicate e gli attori avevano sottoscritto atti di quietanza.
In merito alla domanda di rivalsa del FGVS, il giudice di prime cure accoglieva la domanda. Sul punto, osservava il giudice, che nei già menzionati atti di quietanza veniva fatto espressamente salvo il diritto di regresso verso i responsabili;
e, del resto, nella proposta conciliativa formulata dal Giudice si faceva espresso riferimento solo alla posizione degli attori ed al loro diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'evento mortale in esame.
Riguardo alla responsabilità del quale proprietario del mezzo, il Pt_1 giudice valutava mancante sia la prova di un utilizzo prohibente domino che la prova inerente al fatto che lui stesso aveva adottato tutte le cautele necessarie per impedire al l'utilizzo del trattore con rimorchio in CP_2 modo incontrollato e fuori dall'orario di lavoro.
Tanto precisato, il tribunale decideva come segue: “il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda svolta da
, , Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
e rappresentato dalla madre quale Controparte_4 CP_3 amministratore di sostegno nei confronti di CP_2 Pt_1
e della quale impresa designata per il
[...] Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada;
2. condanna Parte_4
in solido al pagamento in favore della
[...] Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada
[...] di quanto pagato a , Controparte_3 Controparte_5
e rappresentato dalla madre Controparte_6 Controparte_4
quale amministratore di sostegno a titolo di sorte e spese di lite in CP_3 favore degli attori oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge e nel rimborso del contributo unificato se pagato.”
Il giudizio di appello
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo in sintesi:
1. Erroneità dei capi di sentenza relativamente alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere in riferimento all'intervenuta conciliazione dell'intero giudizio tra tutte le parti in causa. Inoltre, osserva l'appellante che se dovesse ritenersi ammissibile che la proposta conciliativa non riguardava la domanda di regresso di l'accettazione del Sig. Controparte_1 Pt_1 risulterebbe difforme ed inefficace ex art. 1326 c.c., in quanto espressamente intesa a definire l'intera controversia. In tale ipotesi, il proprietario del mezzo non potrebbe essere automaticamente assoggettato al regresso del FGVS a titolo di responsabilità oggettiva (inammissibile nel nostro ordinamento), ma solamente se ed in quanto responsabile del sinistro e del danno ai sensi dell'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. VI, n. 8159/2017).
2. In subordine: erroneità dei capi di sentenza riguardanti l'esonero da responsabilità del proprietario dei mezzi agricoli ex art. 2054, 3° co.,
c.c.. In particolare, l'appellante sottolinea che i testi escussi –
, , - confermavano che Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 la trattrice ed il rimorchio erano privi di assicurazione in quanto destinati ad essere utilizzati solo sui terreni dell'azienda agricola e, per questo, costui aveva ripetutamente impartito ai propri dipendenti il divieto di portarli su strada.
3. In via gradata: erroneità dei capi di sentenza circa l'omessa valutazione delle prove della reale dinamica del sinistro e esclusiva responsabilità del conducente. L'appellante ha quindi concluso come segue: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza gravata: a) accertare l'intervenuta conciliazione del giudizio tra tutte le parti in causa su tutte le domande reciprocamente proposte;
per l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere e l'estinzione dell'intero giudizio in relazione a tutte le domande in esso formulate, ivi compresa la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 292 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005) proposta dalla
[...]
nei confronti del Sig. b) in subordine, Controparte_1 Parte_1 rigettare tutte le domande ed istanze proposte dalla , Controparte_1
e da qualunque altra parte in causa, nei confronti del Sig. Parte_1 perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
c) in ogni caso, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado.”
Si è costituita contestando i motivi posti a Controparte_1 fondamento dell'appello in quanto del tutto infondati in fatto e in diritto e privi di rilevanza giuridica.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale, si è costituito chiedendo a questa Corte, in riforma della CP_2 sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare l'intervenuta conciliazione e cessazione del contendere tra tutte le parti del giudizio o, in subordine, di disporre, in via istruttoria ex art. 356 cpc, CTU dinamica e tecnico-modale, al fine di accertare con esattezza le effettive velocità tenute dai mezzi coinvolti al momento dell'urto e, quindi, ricostruire l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e, pertanto, l'esatta quota di corresponsabilità ex art.1227 c.c. del nella causazione del CP_6 sinistro di cui lo stesso rimase vittima, rassegnando le seguenti conclusioni
“In via principale, accertare l'intervenuta conciliazione del giudizio tra tutte le parti in causa su tutte le domande reciprocamente proposte;
per
l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere e l'estinzione dell'intero giudizio in relazione a tutte le domande in esso formulate, ivi compresa la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 292 C.d.A. (D.lgs. n. 209/2005) proposta dalla nei confronti del Sig. ;
2. Controparte_1 CP_2 in subordine, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. nella verificazione Persona_1 del sinistro di cui lo stesso rimase vittima, in una percentuale di colpa non inferiore al 70%, con conseguente riduzione dell'importo azionato, peraltro inammissibilmente, da nei confronti del sig. Controparte_1 CP_7
;
3. per l'effetto, rigettare tutte le domande ed istanze proposte dalla
[...]
, e da qualunque altra parte in causa, nei confronti del Controparte_1
Sig. perché inammissibili, improcedibili e comunque CP_2 infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, adesivo all'appello del Sig.
4. in ogni caso, accogliere le conclusioni Parte_1 formulate nel primo grado.”
Si è costituita in proprio e nella qualità di Controparte_3 amministratore di sostegno di chiedendo in via Controparte_4 preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto e nel merito di rigettare sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Rimanevano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
All'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale, proposto da devono essere esaminati congiuntamente, contestando CP_2 entrambi la valutazione del primo giudice ove ha ravvisato cessata la materia del contendere solo in riferimento alle posizioni degli allora attori ed al loro diritto al risarcimento del danno patito per la morte del loro congiunto;
questa Corte ritiene corretta la valutazione del giudice, difatti, anche dalla lettura della proposta conciliativa a firma della dott.ssa si evince chiaramente che tale proposta fosse volta a definire Per_2 la posizione delle parti espressamente citate ( in particolare si veda il verbale di udienza del 30 marzo 2016 laddove indica quanto segue:
“considerato che a tal fine si ritiene necessario – prima di ogni altra statuizione fissare nuova comparizione delle parti al fine di tentare la conciliazione della controversia sulla base della proposta transattiva consistente nel pagamento, posto a carico della Compagnia convenuta, dell'ammontare di € 230.000,00 nei confronti di Controparte_3 in proprio e di € 120.000, alla medesima in qualità di amministratore di sostegno di di € 230.000,00 nei confronti di Controparte_4 [...]
e di € 120.000,00 nei confronti di oltre € CP_6 Controparte_5
25.000,00 per compensi - più spese generali e accessori di legge - per spese di lite nei confronti degli attori e dai distrarsi”) e non anche la posizione processuale riguardo ad un'ipotetica rinuncia dell'azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti di o di Parte_1 CP_2
Dunque, considerando che l'azione di rivalsa promossa dall'Impresa designata per il FGVS ex art 292 co 1, D Lgs 209/05 nei confronti dei responsabili del sinistro deve qualificarsi come regresso in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'Impresa designata sorge ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, tra cui specificatamente la fattispecie in esame, ovvero che il veicolo sia del tutto sfornito di assicurazione per la responsabilità civile, la condanna del a Pt_1 pagare in regresso limitatamente al motivo di appello Controparte_1 in esame, è corretta.
Il secondo motivo dell'appello principale incentrato sull'esonero della responsabilità ex art. 2054, c. 3, c.c. invocata dal merita Pt_1 condivisione.
Il supporto probatorio acquisito nei giudizi civili e penali, prefigurano la fattispecie delineata dall'art. 2054, c. 3, che sancisce “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Questa Corte ritiene che sia stato provato che abbia condotto CP_2 la trattrice e il rimorchio su strada pubblica contro la volontà del Pt_1 anche per sua espressa ammissione, infatti anche nella comparsa di costituzione – a pagina 4 - del presente grado di giudizio si legge “Più precisamente, il sig. pretendeva che il trattore, terminata la Pt_1 giornata lavorativa, venisse riposto nel rimessaggio e le chiavi del veicolo riposte in un container chiuso con lucchetto;
ciò nonostante il 18.7.2006 il sig. , terminato il suo orario di lavoro, all'insaputa di tutti, CP_2 rompeva il lucchetto di chiusura del container ove si trovavano le chiavi del trattore, quindi si appropriava del trattore con rimorchio e si recava ad aiutare suo fratello Sig. in un altro campo posto nelle Persona_3 vicinanze.”
Considerando, inoltre, che secondo la Suprema Corte “ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà
("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate”(Cass. Ord. 20737 del 09/10/2015, si veda anche Cass. Ord. 15237 del 30.05.2024), nel caso di specie il proprietario della trattrice e del rimorchio non solo aveva più volte ribadito che il mezzo non poteva circolare su strada privata – come risulta dalle testimonianze rese dai teste , ma Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Pt_1 custodiva le chiavi del mezzo in un container chiuso con lucchetto di sicurezza (si veda pag. 4 della comparsa di costituzione di , CP_2 mettendo appunto in atto un comportamento effettivamente ostativo alla circolazione della trattrice e del rimorchio.
Alla luce delle considerazioni esposte e ai sensi dell'art. 2054, c. 3, c.c., deve essere esclusa la responsabilità in solido di , in quanto Parte_1 la trattrice oggetto del sinistro che ha cagionato la morte di _1
, guidata da deriva da un utilizzo prohibente domino
[...] CP_2 del mezzo, alla luce del fatto che risulta provato come il abbia Pt_1 impiegato ogni possibile cautela al fine di impedire che i mezzi agricoli fossero presi contro la sua volontà.
Da quanto sopra, l'azione di regresso intrapresa da Controparte_1 può essere esercitata solo nei riguardi di CP_2
Vanno altresì esaminati congiuntamente l'ultimo motivo dell'appello principale e al secondo motivo dell'appello incidentale, poiché incentrati entrambi sulla dinamica del sinistro e sull'eventuale responsabilità del conducente del motociclo. Rileva la Corte che il giudice di prime cure correttamente ha osservato che in sede penale la questione è stata affrontata e valutata ampiamente in entrambi i gradi di giudizio e la condotta di CP_2
In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che “sull'appello proposto dal la Corte di appello si è diffusamente soffermata sul CP_2 punto (v. in particolare pag. 3 della sentenza) escludendo espressamente che la moto potesse procedere ad una velocità di circa 150 kmh (come ipotizzato dal ctp) valutando invece prossima alla realtà una velocità di circa 70 kmh. In tale ottica, è vero che il limite di velocità era di kmh 50 e però il giudice penale ha espressamente ritenuto “irrilevante alla luce della accertata dinamica del sinistro” detta velocità, stante la “improvvisa e incauta manovra del ” per cui il motociclista “si trovò la carreggiata CP_2 stradale larga solo metri 6,40 integralmente ostruita dal trattore e dal rimorchio in posizione obliqua rispetto all'asse della carreggiata e nulla potè fare per evitare l'impatto in corrispondenza del gancio del traino del rimorchio”. Il giudizio penale è divenuto definitivo anche dopo ricorso in Cassazione. Ne consegue che sotto tale profilo la decisione del giudice penale costituisce pronuncia a carico dell'imputato\condannato opponibile ex art. 651 c.p.c. (si legga cpp) valevole anche in questa sede civile.”
A norma dell'art. 651 cpp “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
Ne consegue che la velocità del motociclo non era idonea ad interrompere il nesso causale del sinistro, rispetto alla grave condotta del , che non CP_2 avrebbe comunque permesso al ciclomotore di avere una frenata inidonea ad evitare l'impatto.
Di conseguenza la doglianza in esame non può trovare accoglimento. L'appello principale va dunque accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di
, in proprio e nella qualità di amministratore di Controparte_3 sostegno di n favore dell'appellante Controparte_4 Parte_1
Alla luce della soccombenza di - quale impresa Controparte_1 designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada nei confronti dell'appellante avendo svolto domanda regresso Parte_1 infondata nei confronti di quest'ultimo, la citata compagnia va condannata alle spese del doppio grado di giudizio in favore di Pt_1
Va infine dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada di quanto pagato da a , Controparte_1 Controparte_3
, e , rappresentato Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 dalla madre quale amministratore di sostegno;
CP_3
Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio in favore di liquidandole, per Parte_1 tale parte, quanto al primo grado, in € 4.200 per compensi di avvocato oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in €. 4500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Condanna - quale impresa designata per il Fondo Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di , quantificate in euro 4500 per il Parte_1 primo grado e 4800 per il secondo .
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
La Consigliera est.
Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Maria Rosaria Budetta