Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 586 del 5.04.2022 Oggetto: riscatti periodi contributivi- costituzione rendita vitalizia-pensione indiretta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Leone e Marcello Raho Pt_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Itta CP_1
Appellata
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 4580/2015 RG, depositato in data 20/07/2015, -premesso di CP_1
essere vedova superstite di chiedeva, quale erede del proprio coniuge, di essere Persona_1 autorizzata al riscatto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 564/96, dei periodi di inattività compresi dal
12.09.1997 al 14.11.1997 e dal 20.02.1998 al 22.03.1998, intercorrenti tra lavori discontinui e stagionali, nonché al riscatto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 564/96, del periodo di inattività compreso dal 23.03.1998 all'1.10.2001, intercorrente tra rapporti di lavoro a tempo parziale, con conseguente autorizzazione al pagamento dei relativi oneri. In conseguenza, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione indiretta con decorrenza dall'1.05.2002, con diritto al conseguimento dei ratei maturati dall'1.05.2009 (quinquennio precedente la domanda amministrativa di pensione del 30.04.2014). A fondamento della domanda deduceva che, in data 06.06.2014, aveva presentato all' due distinte Pt_1 domande amministrative per il riscatto dei periodi contributivi ai sensi degli artt. 7 e 8 cit., che l' Pt_1
1
7 -in quanto i periodi oggetto di riscatto intercorrevano tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato- con l'effetto che anche il riscatto dei periodi intercorrenti tra rapporti part-time risultava infruttuoso ai fini del raggiungimento del requisito contributivo necessario per la pensione indiretta. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione insisteva nelle richieste sopra riportate.
Con successivo ricorso iscritto al n. 4447/2007 RG, depositato in data 28/9/2017, Parte_2
chiedeva di essere autorizzata a operare il riscatto delle contribuzioni previdenziali omesse ex art. 13
l.n. 1338/1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 04/02 al 27/02/1989 tra Persona_1
e l'Impresa edile di chiedendo, poi, di ordinare all' di procedere con “l'accredito Persona_2 Pt_1
della contribuzione previdenziale correlata al versamento dell'onere di cui documentato il pagamento, ai sensi dell'art. 13 L. 1338/62 e art. 54 L. 88/89”.
In entrambi i giudizi si costituiva l' chiedendo il rigetto delle avverse domande e spiegando che Pt_1
le istanze di riscatto per la copertura dei periodi contributivi di cui al primo ricorso (4580/2015 RG), che avevano l'obbiettivo di consentire il raggiungimento dei requisiti per accesso a pensione indiretta, erano state inizialmente accolte, ma da successive verifiche era emerso che i rapporti di lavoro, ancorché interrotti, erano stati instaurati in regime di tempo indeterminato contrariamente a quanto previsto dall'art. 7 d.lgs n. 564/96 (che consentiva il riscatto dei periodi intercorrenti tra rapporti stagionali o a termine). Pertanto, in autotutela, si era provveduto all'annullamento dei sopracitati riscatti, disponendo il rimborso di quanto già versato. Con riferimento al secondo giudizio (4447/2007
RG), l' deduceva che l'Ufficio aveva ritenuto, alla luce dell'annullamento dei sopra indicati Pt_1
riscatti, che il pagamento della quota di rendita vitalizia richiesto non aveva ragione di essere valutato positivamente in quanto lo stesso, qualora accolto, non avrebbe comunque consentito il raggiungimento del previsto requisito a pensione da parte dell'interessata.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda attorea nei seguenti termini: - dichiarava la legittimità dell'autorizzazione al riscatto operato nel corso del giudizio, ai sensi degli artt. 7 e 8 D.lgs. n. 564/1996, relativamente ai periodi di disoccupazione subita da dal Persona_1
12/9/1997 al 14/11/1997, dal 20/2/1998 al 22/3/1998 e dal 23/3/1998 all'1/10/2001 ai fini del riconoscimento del diritto a pensione nei limiti utili al conseguimento del requisito;
-dichiarava il diritto della ricorrente al pagamento degli oneri di riscatto nella misura residua di € 4.942,56 e €
494,06 relativi agli oneri dovuti alla data della domanda di riscatto;
-dichiarava il diritto della ricorrente a essere autorizzata al pagamento degli oneri di riscatto delle contribuzioni previdenziali omesse ex art. 13 l.n. 1338/1962 relativamente al rapporto di lavoro intercorso dal 4/2/1989 ed il
27/2/1989 nella misura pari ad € 339,88; -dichiarava che parte ricorrente era tenuta al versamento
2 dell'onere di riscatto pari ad € 4.624,50, quale quota capitale dovuta a copertura del periodo di diritto alla pensione ai superstiti dall'1/5/2009 al luglio 2016, in relazione ai periodi di riscatto oggetto delle domande datate 6/6/2014 e 23/7/2016; -dichiarava il diritto della ricorrente di conseguire la pensione ai superstiti con decorrenza 1/5/2002 e con diritto al conseguimento dei ratei mensili di pensione maturati dall'1/5/2009 al prosieguo;
- condannava alla corresponsione, nei confronti della Pt_1 ricorrente, della somma di € 74.941,24 a titolo di pensione ai superstiti relativamente ai ratei maturati dall'1/5/2009 al 31/12/2020, con detrazione dell'onere di riscatto di € 4.624,50, oltre al maturando nel prosieguo nonché agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla seconda domanda di riscatto, fino all'effettivo soddisfo. Il tutto oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio Pt_1
e alle spese di consulenza tecnica. In particolare, quanto all'onere della prova relativo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 13 l.n. 1338/1962, il Tribunale riteneva che il libretto di lavoro prodotto in atti rappresentasse prova sufficiente del rapporto di lavoro oggetto di domanda, mentre la retribuzione utile doveva individuarsi in quella dovuta per legge o per contratto e non in quella di fatto percepita.
Quanto al riscatto dei periodi contributivi, aderiva alle conclusioni e ai conteggi sviluppati dal consulente incaricato, che aveva quantificato in numero di 117 settimane la contribuzione spettante per le domande proposte ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 564/96 -considerando tardivo il provvedimento di annullamento adottato dall' in autotutela-, e in numero di 4 settimane quella Pt_1
spettante ex art. 13 l. n. 1338/62. Sommando le predette settimane contributive a quelle già accreditate per il servizio militare (65) e per lavoro dipendente (77), si raggiungevano 263 settimane contributive, sufficienti per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , censurandola nella parte in cui il Tribunale, con Pt_1 riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 13 l.n. 1338/1962, aveva ritenuto che il libretto di lavoro prodotto in atti rappresentasse prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro di per il periodo oggetto di domanda (4.02.1989-27.02.1989), senza considerare la Persona_1
giurisprudenza della Suprema Corte che, da sempre, richiedeva una prova documentale rigorosa (per come evidenziato dallo stesso Istituto nelle note depositate il 25.03.2022 nel giudizio di primo grado).
Per completezza aggiungeva che la domanda era sottoposta al termine di prescrizione decennale decorrente dal giorno della scadenza dei contributi, sicché l'istanza non poteva essere accolta dall' . In conseguenza di ciò, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della Pt_1
avversa domanda.
, costituendosi nel presente giudizio, ha evidenziato che l' non aveva proposto, nel CP_1 Pt_1 precedente grado di giudizio, l'eccezione di prescrizione. Rispetto all'unico motivo di appello formulato, relativo alla domanda ex art. 13 l.n. 1338/62, ne ha contestato la fondatezza chiedendone
3 il rigetto. Nei limiti delle possibili conseguenze scaturenti dall'eventuale accoglimento dell'unico motivo di appello rispetto al diritto a pensione, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo lo “spostamento di ogni riscatto non ritenuto valido ex-lege, ex-art. 7 dlgs 564/96 e 278/98 ed anche ex-art. 13 L. 1338/62, a quello ex-art. 8 stessi Dlgs, con imputazione ai primi 9 mesi del 2001, restato, allo stato scoperto di 19 settimane;
restando invariato ogni onere a carico dell'appellata”.
All'udienza di discussione del 17.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve darsi atto che l' , nel precedente grado di giudizio, non ha eccepito la Pt_1 prescrizione in merito al diritto esercitato dall'appellata ai sensi dell'art. 13 l.n. 1338/62, con l'effetto che il richiamo al termine di prescrizione decennale, formulato per la prima volta nell'atto di appello
(pag. 5), non appare idoneo a introdurre una rituale eccezione di prescrizione che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
***
Venendo al merito, per come già evidenziato in premessa, l' ha articolato un unico motivo di Pt_1 appello, lamentando la violazione, da parte del Tribunale, delle norme sull'onere della prova, per come disciplinato dalla legge in materia di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/62, chiedendo la riforma di “tutte le conseguenti statuizioni che derivano dall'erronea valutazione in ordine all'attività lavorativa oggetto della seconda domanda di riscatto” (individuata in sentenza in quella presentata ex art. 13 l.n. 1338/62).
Gli argomenti esposti da parte appellante non appaiono condivisibili.
Invero, com'è noto, l'art. 13 l.n. 1338/1962 prevede, al quinto comma, che il lavoratore, che intenda sostituirsi al datore di lavoro ai fini della costituzione in suo favore della rendita vitalizia, deve fornire
"all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente", ossia "documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione".
È del pari noto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 568/89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame "nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione".
La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un
4 trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilita del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile. Nel medesimo tempo, il legislatore ha voluto impedire che si creassero posizioni assicurative fittizie: di qui la diffidenza per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova. Il necessario contemperamento degli interessi in gioco, e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto e quello dell' di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del Pt_1 rapporto di lavoro, onde evitare le possibili frodi in danno dello Stato, impone di ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale. Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, deve escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24 Cost., oltre che con l'art. 38 Cost., risolvendosi la difficoltà di prova nell'impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale
(cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 12833/2024).
Sulla scorta di siffatti principi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha circoscritto il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione (cfr. tra le tante Cass. n. 17533/2017, n. 26666/2016).
Tanto chiarito, deve evidenziarsi che , nel giudizio di primo grado, ha allegato, in CP_1 originale -senza che sussistano dubbi sull'autenticità del documento, peraltro neppure contestata dall' il libretto di lavoro del proprio coniuge, , attestante la data assunzione in Pt_1 Persona_1 servizio alle dipendenze della “Impresa edile e stradale ELIA GIOVANNI” in data 4.02.1989, con mansioni di “idraulico”, e la cessazione dal servizio in data 27.02.1989.
Ad avviso della Corte, siffatto documento rappresenta prova scritta idonea a documentare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Si rammenta, in proposito, che, ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza
e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di "facere",
i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a
5 corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente” (cfr. Cass. n. 12833/2024).
Quanto alla prova della retribuzione, deve ritenersi che la parte ricorrente nel giudizio di primo grado abbia pure correttamente dimostrato l'ammontare della retribuzione, attraverso la produzione del
CCNL all'epoca vigente (cfr. CCNL del 7 ottobre 1987 per le imprese edili e affini, allegato al fascicolo di parte in primo grado), che, nella parte relativa alla classificazione del personale, riporta nel secondo livello (appena superiore al livello più basso di inquadramento) la figura dell' “operaio qualificato”, cui appare riconducibile il profilo professionale dell' “idraulico” (al pari del carpentiere, del muratore, del falegname, del saldatore, ecc., tutti espressamente ricompresi nel secondo livello).
Sul punto si sottolinea che, come è pacifico in giurisprudenza, ove sia stata dimostrata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, nonché la qualifica rivestita, ma manchi la prova documentale dell'ammontare della retribuzione, le domande ex art. 13 cit. possono essere accolte sulla base di altri elementi, ugualmente idonei a dimostrare l'importo, come, ad esempio, le risultanze degli appositi contratti collettivi all'epoca vigenti (cfr. argomenti in tal senso nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 26/84).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ritenuto assolto l'onere della prova incombente in capo alla ricorrente nel giudizio di primo grado, in relazione al rapporto di lavoro sotteso alla domanda proposta ex art. 13 l.n. 1338/62, tenendone conto anche ai fini della domanda intesa al riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, oggetto di accertamento da parte del consulente d'ufficio, le cui conclusioni non sono state fatte oggetto di censura nel presente grado di giudizio.
Da ciò consegue il rigetto dell'appello, tenuto conto che l'unico motivo articolato dall' ha Pt_1 riguardato espressamente la sola domanda proposta dall'appellata ex art. 13 l.n. 1338/62, sotto il profilo della violazione delle norme sull'onere della prova, e delle conseguenze dalla stessa scaturenti.
Le suesposte motivazioni assorbono l'appello incidentale condizionato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 12.05.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del 5.04.2022 n. 586 del Tribunale di Pt_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
6 Assorbito l'appello incidentale condizionato.
Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4.996,00, ex DM n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Itta.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 17.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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