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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 261/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. ZENO PERINELLI Parte_1
e
, con l'Avv. ELISA LARENTIS Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso: di aver contratto matrimonio in data 15.01.1989, a Trento, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (regolarmente trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Trento, Atto N. 3 P 2 S. A Uff. 1 anno 1989); che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, nata a [...] Persona_1 il 07.09.1990, e nato a [...] l' 08.08.1996, entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente indipendenti;
che la casa coniugale in via Don Italo Dallapè n. 7 a Novaledo (Trento) è in proprietà di entrambi al 50%; che entrambi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca in termini economici;
che non sussiste più da tempo un sereno clima familiare e che il rapporto matrimoniale si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile il proseguire nell'unione coniugale;
hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a Novaledo (TN) in via Don Italo Dallapè 7 rimane in comodato gratuito alla sig. che continuerà a risiedervi insieme al Parte_2 figlio , sino al mese di gennaio 2028, con impegno del sig. a Per_2 Pt_1 trasferirsi entro il mese di gennaio 2025, con contestuale consegna delle chiavi;
3. i sigg. e provvederanno a corrispondere al 50% tutte le spese Parte_2 Pt_1 relative alle utenze della casa coniugale, esistenti sino al trasferimento del sig.
a tal fine, il conto corrente su cui vengono addebitate tali spese verrà Pt_1 chiuso a fronte della conclusione del pagamento delle citate utenze;
4. i sigg. e si impegnano a mettere in vendita, contestualmente Parte_2 Pt_1 alla firma del presente ricorso, l'immobile coniugale e concordano sin d'ora che il prezzo della vendita sarà pari ad € 278.000,00, come da perizia allegata (doc.
5). Le parti si impegnano ad accettare una proposta di acquisto pari o comunque non inferiore ad € 250.000,00. L'importo verrà diviso a metà fra di loro in egual misura, al netto delle spese sostenute per la vendita (ad esempio e non solo spese di agenzia, pubblicità etc…);
5. i sigg. e concordano, contestualmente alla firma ed al deposito Parte_2 Pt_1 del presente ricorso, la divisione al 50% della liquidità presente sui conti correnti e il libretto di risparmio;
6. in caso di vendita dell'immobile la sig.ra si impegna a liberarlo nei
Parte_2 tempi e nei modi concordati con l'acquirente ed il sig. si farà carico delle Pt_1 spese relative al trasloco della sig. , a fronte del preventivo concordato
Parte_2 fra di loro. I sigg. ed il sig. concordano con la possibilità a
Parte_2 Pt_1 favore della sig. di scegliere quali mobili faranno parte del trasloco o
Parte_2 meno, al momento del rilascio dell'immobile;
Pag. 2 di 3
7. i sigg. e concordano infine, nella vendita del terreno sito a Parte_2 Pt_1
Levico (TN), in via Prati, il cui ricavato verrà suddiviso in parti uguali fra di loro.”.
Con decreto presidenziale del 06.02.2025, veniva assegnato termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.;
In data 26.02.2025 le parti depositavano note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, avendo già dichiarato di voler rinunciare alla comparizione personale, con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, e dichiaravano di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge;
rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, e tenuto conto del contenuto degli accordi;
p.q.m.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 261/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. ZENO PERINELLI Parte_1
e
, con l'Avv. ELISA LARENTIS Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso: di aver contratto matrimonio in data 15.01.1989, a Trento, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (regolarmente trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Trento, Atto N. 3 P 2 S. A Uff. 1 anno 1989); che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, nata a [...] Persona_1 il 07.09.1990, e nato a [...] l' 08.08.1996, entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente indipendenti;
che la casa coniugale in via Don Italo Dallapè n. 7 a Novaledo (Trento) è in proprietà di entrambi al 50%; che entrambi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca in termini economici;
che non sussiste più da tempo un sereno clima familiare e che il rapporto matrimoniale si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile il proseguire nell'unione coniugale;
hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a Novaledo (TN) in via Don Italo Dallapè 7 rimane in comodato gratuito alla sig. che continuerà a risiedervi insieme al Parte_2 figlio , sino al mese di gennaio 2028, con impegno del sig. a Per_2 Pt_1 trasferirsi entro il mese di gennaio 2025, con contestuale consegna delle chiavi;
3. i sigg. e provvederanno a corrispondere al 50% tutte le spese Parte_2 Pt_1 relative alle utenze della casa coniugale, esistenti sino al trasferimento del sig.
a tal fine, il conto corrente su cui vengono addebitate tali spese verrà Pt_1 chiuso a fronte della conclusione del pagamento delle citate utenze;
4. i sigg. e si impegnano a mettere in vendita, contestualmente Parte_2 Pt_1 alla firma del presente ricorso, l'immobile coniugale e concordano sin d'ora che il prezzo della vendita sarà pari ad € 278.000,00, come da perizia allegata (doc.
5). Le parti si impegnano ad accettare una proposta di acquisto pari o comunque non inferiore ad € 250.000,00. L'importo verrà diviso a metà fra di loro in egual misura, al netto delle spese sostenute per la vendita (ad esempio e non solo spese di agenzia, pubblicità etc…);
5. i sigg. e concordano, contestualmente alla firma ed al deposito Parte_2 Pt_1 del presente ricorso, la divisione al 50% della liquidità presente sui conti correnti e il libretto di risparmio;
6. in caso di vendita dell'immobile la sig.ra si impegna a liberarlo nei
Parte_2 tempi e nei modi concordati con l'acquirente ed il sig. si farà carico delle Pt_1 spese relative al trasloco della sig. , a fronte del preventivo concordato
Parte_2 fra di loro. I sigg. ed il sig. concordano con la possibilità a
Parte_2 Pt_1 favore della sig. di scegliere quali mobili faranno parte del trasloco o
Parte_2 meno, al momento del rilascio dell'immobile;
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7. i sigg. e concordano infine, nella vendita del terreno sito a Parte_2 Pt_1
Levico (TN), in via Prati, il cui ricavato verrà suddiviso in parti uguali fra di loro.”.
Con decreto presidenziale del 06.02.2025, veniva assegnato termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.;
In data 26.02.2025 le parti depositavano note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, avendo già dichiarato di voler rinunciare alla comparizione personale, con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, e dichiaravano di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge;
rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, e tenuto conto del contenuto degli accordi;
p.q.m.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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