Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO UNICA CIVILE SEZIONE CIVILE composta dai sig.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili della Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudi- zio
DA
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
24/05/1952, con il patrocinio dell'avv. Liliana Santangelo (PEC:
[...]
Email_1
ricorrente
CONTRO
(C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 23/09/1958, con il patrocinio dell'avv. Francesca Modica, (PEC: ammessa al patrocinio a spese dello Email_2
Stato giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa- lermo del 30/0772024 prot. n. 2024/23535 resistente
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO il decreto cron. n. 2410/2024 pronunciato dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale in data 06-11/03/2024 all'esito del procedimento iscritto al N. 5487/2022 R.G.;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ecce- zione e difesa. Accogliere per la forma il presente reclamo che il sig. pro- Parte_1 pone avverso il provvedimento emesso addì 06/11-03-2024, comunicato via pec dalla Cancelleria l'11/03/2024 e non notificato, dal Tribunale di Pa- lermo, Sez. 1^ Civile, nel giudizio inter partes N. 5487/2022 R.G.V.G. E, quindi, in riforma della suddetta decisione del Tribunale, ritenuta la so- pravvenuta variazione in senso peggiorativo delle condizioni economiche del ricorrente, disporre la revoca o comunque una significativa riduzione dell'assegno divorzile, da rapportare al reddito attualmente dallo stesso percepito. Disporre la decorrenza degli effetti dell'emanando provvedimento dalla domanda e la sua immediata efficacia. Emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento consequenziale di legge. Con il favore delle spese processuali dei due gradi del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata: «Voglia la Corte di Appello, rigettare il reclamo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 23/11/2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Palermo chiedendo, a modifica delle Controparte_1 condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tribunale con sentenza n. 1497/2007 del 10/04/2007, la revoca dell'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge l'assegno mensile di divorzio fissato nella misura aggiornata di euro 933,00, o, in subordine, la sua riduzione a un importo inferiore, allegando il sopravvenuto peggioramen- to della propria condizione economica, in ragione della cessazione dell'attività professionale di medico di base e del conseguente colloca- mento in quiescenza, avvenuto in data 24/05/2022.
2. Con comparsa del 12/06/2023, si costituiva in giudizio la , op- CP_1 ponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. All'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Palermo, in composizione
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 collegiale, con decreto Cron. n. 2410/2024 dei 06-11/03/2024, rigettava il ricorso confermando, per l'effetto, le condizioni del divorzio tra le parti e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Con ricorso del 21/03/2014, ha proposto reclamo avver- Parte_1 so il suindicato provvedimento chiedendo in integrale riforma dello stesso l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. Con memoria del 25/09/2024 si è costituita in giudizio la resistente, opponendosi all'accoglimento del reclamo.
6. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento reclamato e, all'udienza del 13/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, questa Corte si è riservata di decidere.
7. Va rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 10/10/2022 n. 149, le disposizioni del medesimo decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 e che dal successivo comma 4 del citato articolo si ricava la conferma della ratio legis di applicare la nuova disciplina a tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data. Giacché il presente giudizio di impugnazione risulta essere stato introdotto con ricorso depositato in epoca successiva alla predetta data, lo stesso deve ritenersi, pertanto, integrare un giudizio di appello soggetto alla disciplina di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. del codice di rito e viene, conseguentemente, definito con sentenza.
8. Con un unico motivo di impugnazione, chiede la modifica Parte_1 del provvedimento impugnato rilevando che il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto non provato il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio, sulla base della non esauriente valutazione delle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023 (redditi 2022). In particolar modo, evidenzia che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale decisione sulla scorta di una mera operazione aritmetica, suddividendo il reddito netto risultante da tale dichiarazione per 12 mensilità, e individuando erronreamente un importo del tutto simile a quello di cui esso appellante godeva all'epoca del divorzio.
9. A sostegno del motivo di impugnazione in esame, evidenzia che avrebbe dovuto essere aveva adeguatamente considerato la circostanza che la dichiarazione dei redditi in questione era afferente, per un periodo di 5 mesi, a redditi di natura professionale e per i restanti 7 mesi a reddito
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 da pensione, il cui importo era sensibilmente più ridotto. Allega, inoltre, che la non sosterrebbe spese di natura abitativa, essendo CP_1 proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive e che la stessa, benchè in possesso di un diploma di ragioniera, si sarebbe sempre rifiutata di impiegare a fini lavorativi le proprie competenze.
10. A fronte di ciò, l'appellata contesta la sussistenza di circostanze sopravvenute che consentano la revisione delle condizioni del divorzio e rileva, per un verso, che l'assegno divorzile costituirebbe la sua unica fonte di reddito e, per altro verso, di aver sacrificato le proprie ambizioni professionali per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e all'accudimento dei figli. Ha evidenzato che anche l'appellante non sosterrebbe spese di natura abitativa e che lo stesso, ancorchè in pensione, probabilmente continuerebbe a svolgere la propria attività professionale in forma privata, oltre a essere proprietario di un immobile, già adibito ad ambulatorio, suscettibile di produrre un reddito da locazione.
11. Il provvedimento oggetto di reclamo ha confermato le statiuizioni contenute nella sentenza di divorzio non ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970, per procedere alla revisione dell'assegno.
12. Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento impugnato, ha rilevato che dall'istruttoria svolta è emerso il persistere di un notevole squilibrio economico tra le parti e, soprattutto, che dall'esame comparativo degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'epoca in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio con gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, non si apprezzava alcuna significativa differenza di talchè non risultava provato da parte del reclamante il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
13. Va, preliminarmente, premesso che per procedere alla revisione delle condizioni della separazione, ex art. 710 c.p.c. ovvero alla revisione delle condizioni del divorzio, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, è necessario, quale presupposto per l'instaurazione del relativo giudizio, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
14. In particolar modo, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di separazione o di divorzio,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (così Cass. n. 787 del 2017; Cass. n. 214 del 2016 e Cass. n. 14143 del 2014).
15. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito i principi sopra enunciati, affermando che: «la revisione dell'assegno divorzile richiede, pertanto, la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi» (così Cass. n. 354 del 2023).
16. Ciò premesso, deve evidenziarsi che, con note scritte del 22/11/2024, il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio copia del modello 730/2024 relativo a redditi del 2023, dal quale emerge un reddito netto annuo pari a complessivi euro 45.482,00, il quale risulta del 33,78% inferiore rispetto al reddito medio dallo stesso percepito all'epoca del divorzio.
17. Deve, pertanto, ritenersi provata da parte del la sussustenza di Pt_1 una flessione reddituale, conseguente al venir meno del reddito da lavoro precedentemente percepito e alla sua sostituzione con prestazioni pensionistiche, tale per cui a fronte di un reddito medio netto pari ad euro 70.000,00 annui (cfr. dichiarazioni dei redditi anni 2005,2006, 2007) lo stesso ad oggi percepisce un reddito netto pari ad euro 45.482,00 annui. La misura apprezzabile di tale diminuzione reddituale deve ritenersi integrare una circostanza sopravvenuta idonea a determinare la revisione delle originarie condizioni del divorzio tra le parti.
18. Tuttavia, nell'ottica della valutazione delle complessive disponibilità economiche delle parti, va considerato che l'odierna reclamata ha provato di non essere titolare di redditi propri e che il suo unico mezzo di sostentamento è costituito dalle somme che la stessa percepisce a titolo di assegno divorzile. Le allegazioni del circa il fatto che la Pt_1 CP_1 possieda una capacità professionale non utilmente impiegata sono
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 risultate del tutto generiche e prive di supporto probatorio, alla luce anche del fatto che la stessa, ad oggi dell'età di 66 anni, risulta ormai al di fuori del mercato del lavoro da moltissimi anni e non appare avere concrete possibilità di un reinserimento.
19. A fronte di ciò, va evidenziato che l'appellata non ha fornito alcun elemento, neppure di natura indiziaria, al fine di comprovare che il Pt_1 sebbene collocato in quiescenza, continui a svolgere in forma privata l'attività libero-professionale di medico.
20. Di tali circostanze va tenuto conto ai fini della rideterminazione del dovere di contribuzione del posto che permane tra le parti una Pt_1 considerevole sperequazione reddituale, che giustifica il permanere del diritto all'assegno, secondo la sua funzione squisitamente assistenziale.
21. Alla luce di tutti gli elementi di giudizio sin qui considerati, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per una riduzione dell'importo dell'assegno mensile dovuto dal reclamante, a titolo di assegno divorzile, alla diversa misura di euro 700,00, mensili con decorrenza dalla data della domanda.
22. Con riferimento alla disciplina delle spese processuali, oggetto di specifico motivo di reclamo da parte del tenuto conto della Pt_1 domanda, come formulata dall'odierno reclamante, relativa alla revoca o in subordine alla riduzione della misura dell'assegno mensile del quale è onerato e della totale opposizione a ciò manifestata dalla reclamata, può ben ritenersi che sussista una situazione di reciproca parziale soccombenza tra le parti, che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con ricorso del CP_1 CP_1
21/03/2024, avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo in data 06-11/03/2024 e a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal medesimo Tribunale con sentenza n. n. 1497/2007 del 10/04/2007, riduce la misura dell'assegno mensile dovuto da in favore di Parte_1
a titolo di assegno divorzile all'importo di Controparte_1 euro 700,00, a decorrere dalla data della domanda;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 31/01/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio, dr. Giovanni D'Antoni, e dal Consigliere esten- sore, dr. Angelo Piraino, in conformità alle disposizioni che disciplinano il processo civile telematico.
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