TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza del
01/07/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. , con l'avvocato Rosario Parte_1 C.F._1
Bonofiglio
-attrice-
E in persona del ON
l.r.p.t. (c.f. , con gli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e P.IVA_1
Daniela Rodolà
-convenuto-
E
, in persona del Ministro in carica pro tempore Controparte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_2
Stato,
-convenuto-
Pag. 1 a 5 avente ad oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 01/07/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda ha esposto: che il 18/2/2007 veniva ricoverato presso il
Policlinico di dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di bypass aorto- CP_1 coronarico;
che, a seguito dell'intervento, si rendeva necessario eseguire una trasfusione di sangue, mediante l'utilizzo di sacche accertate poi come infette;
che, infatti, gli veniva diagnosticata una epatite cronica HBV correlata;
che vani erano stati i tentativi di composizione bonaria della lite;
che era, dunque, intenzione dell'attore ottenere dalle parti convenute il risarcimento del danno extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'omessa vigilanza sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sulla distribuzione e preparazione del sangue, con conseguente responsabilità per colpa omissiva.
1.1. Si sono costituiti il ed il ON
, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone Controparte_2 il rigetto.
1.2. Istruita mediante CTU medico-legale, la causa è stata differita all'odierna udienza per la discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ., sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta;
alla scadenza del termine concesso per il deposito delle suddette note ed all'esito della camera di consiglio, è stato pronunciato il presente provvedimento.
2. In applicazione del principio della ragione più liquida, si può prescindere dall'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti convenute, essendo la domanda attorea da rigettare nel merito.
Pag. 2 a 5 Ed invero, difetta la prova – che era onere dell'attore fornire – che egli sia stato sottoposto trasfusioni di sangue eseguite presso il di durante il CP_1 CP_1 ricovero effettuato nel periodo 18/2/2007 – 28/2/2007, per essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico, effettuato in data 20/2/2007.
Il CTU nominato in corso di causa, infatti, con procedimento logico e metodologico immune da vizi o censure, adeguatamente valutando le osservazioni poste dalle parti, ha accertato che, sebbene nella cartella clinica siano presenti il consenso informato alla trasfusione (essendo stato reso edotto il paziente della possibilità di poter necessitare del trattamento) e la richiesta di “controllo e rinnovo di type end screen” (da intendersi come la determinazione del gruppo sanguigno del ricevente e la ricerca di eventuali anticorpi irregolari nel siero/plasma del ricevente), manca una richiesta di sacche di sangue al centro trasfusionale e non è annotata l'effettuazione di alcuna trasfusione
(mancando, tra l'altro, le indicazioni dell'ora di inizio e del numero di sacca per la tracciabilità del donatore, così come raccomandato dalle linee guida in materia – cfr. pagg. 5 ss. dell'elaborato).
Ha, poi, spiegato che “Le procedure dette Type and Screen possono essere richieste ogni qual volta debba avvenire una trasfusione e siano dunque fondamentali le indagini pre-trasfusionali. Per essere più precisi, queste procedure dovrebbero essere richieste prima di una trasfusione di sangue o di emoderivati, prima di effettuare una donazione di sangue o una donazione o trapianto d'organo, prima di un trapianto di midollo osseo, durante una gravidanza, o anche quando la si cerca, per determinare il rischio di incompatibilità Rh materno-fetale. Inoltre, queste procedure possono essere richieste anche in circostanze in cui non è verosimilmente richiesta una trasfusione, come ad esempio nella chirurgia elettiva”.
In altri termini, il fatto che nella cartella clinica dell'attore vi sia la richiesta di T&S
(così come anche il consenso informato, acquisito prima dell'atto medico) non implica che sia poi stata effettivamente disposta una trasfusione di sangue, considerando, altresì, che i valori del sono sempre stati non inferiori a 10.3 g/dl ed erano, perciò, Pt_1 indicativi della non necessità di effettuazione di alcuna trasfusione. Peraltro, sempre il
CTU ha appurato che “in occasione dell'ingresso in reparto, 18/02/2007, è stato
Pag. 3 a 5 effettuato il prelievo di sangue per le analisi di routine tra cui anche la ricerca di markers per l'epatite e la determinazione del gruppo sanguigno;
in effetti il sig.
è risultato positivo al virus dell'epatite B (rilievo di HbsAg positivo) e Pt_1 negativo al virus dell'epatite C e ciò prima di qualsiasi atto medico/chirurgico effettuato durante la degenza”, così come gli enzimi epatici si sono rilevati normali durante tutta la degenza.
Alla luce della mancanza di ricordo dell'effettiva sottoposizione a trasfusione da parte dello stesso attore, il CTU ha, quindi, concluso che “nel corso del ricovero presso il
Policlinico di nel periodo dal 18.02.2007 al 28.02.2007 NON furono praticate CP_1
a trasfusioni di sangue e che già al momento del ricovero sussisteva Parte_1 la condizione di positività al virus epatitico”.
Per quanto sin qui esposto, non essendo rimasta dimostrata la sottoposizione dell'attore a trasfusioni di sangue, le domande proposte devono essere disattese, non potendo addebitarsi alle odierne convenute alcuna responsabilità in ordine alla contrazione del virus dell'epatite cronica.
3. Quanto alla domanda, formulata dal convenuto , di ON condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa non può trovare accoglimento, non risultando che l'attore abbia agito con dolo o colpa grave, non potendosi ritenere idonea ad integrare siffatti elementi soggettivi la mera prospettazione di tesi giuridiche infondate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€
260.000,00), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria)
e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di ctu, liquidate con separato e coevo decreto.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte convenuta, in € 7.052,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 1/7/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5