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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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24 settembre 2015
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Art. 36. Legittimazione processuale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5) 1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell' articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , anche tramite la consigliera o il consigliere di parita' ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parita' ((delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) e regionali competenti per territorio hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5) 1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell' articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , anche tramite la consigliera o il consigliere di parita' ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parita' ((delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) e regionali competenti per territorio hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
Commentari • 38
- 1. TAR Lazio: il giudice ordinario ha “giurisdizione esclusiva” sul contrasto alle discriminazioniAsgi · https://www.asgi.it/ · 4 dicembre 2017 · 7.130081
[…] E ancora non può dimenticarsi l'anomalia di un ordinamento come il nostro che, se da un lato, con l'art. 28 dlgs 150/11 sembra delineare il giudice ordinario come giudice unico delle discriminazioni, mantiene poi la ripartizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per quanto riguarda la discriminazione di genere sul lavoro (l'azione si propone infatti davanti al giudice del lavoro o al TAR , ai sensi dell'art. 36 del Codice delle pari opportunità); e mantiene nella giurisdizione del TAR le controversie del personale pubblico non contrattualizzato, sicché il poliziotto discriminato ha oggi come suo giudice della non discriminazione solo quello amministrativo. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 13/09/2022, n. 3904Provvedimento: […] L. n. 604 del 1966, art. 4 la L. n.903 del 1977, artt. 1 e 3 la L. n. 125 del 1991, art. 4 (poi modificato dal D.Lgs. n. 196 del 2000, art. 8 ed ora trasfuso negli artt. 36 e ss. del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, vale a dire nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), i D.Lgs. nn. 215 e 216 del 2003 che hanno dato attuazione alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.48), le Convenzioni O.I.L. nn. 111 e 117Leggi di più...
- discriminazione·
- principio di parità di trattamento·
- tabelle di equiparazione·
- inquadramento lavorativo·
- art. 45 d.lgs. 165/2001·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- trasferimento per inidoneità·
- art. 75 d.lgs. 443/1992·
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