Articolo 36 del Codice delle pari opportunità
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24 settembre 2015
Art. 36. Legittimazione processuale

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5) 1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell' articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , anche tramite la consigliera o il consigliere di parita' ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parita' ((delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) e regionali competenti per territorio hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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