Sentenza 6 settembre 2022
Massime • 1
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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Con la sentenza n. 7 del 5 dicembre 2014 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale, sollevate dal giudice a quo, in relazione all'intervenuta eliminazione della tutela reintegratoria, ad opera del Jobs Act, nel caso di licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. L'ordinanza di rimessione Nel corso del giudizio di impugnazione di un licenziamento intimato a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo per ‘riduzione del personale' ed illegittimo per violazione dei criteri di scelta del personale in esubero, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 16 aprile 2023 (reg. …
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Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la sezione lavoro della Corte di Cassazione si è espressa in materia di prescrizione di crediti di lavoro affermando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 …
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Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la sezione lavoro della Corte di Cassazione si è espressa in materia di prescrizione di crediti di lavoro affermando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 …
Leggi di più… - 5. La disciplina della prescrizione dei contributi alla CGUEStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 30 aprile 2025
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 marzo 2025 ha rinviato alla CGUE la questione se la disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi si ponga in contrasto con la normativa europea, limitando eccessivamente la tutela del lavoratore. Il caso Il lavoratore agisce in giudizio per il versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni non versate, a seguito della costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società appaltante in conseguenza dell'accertamento di una interposizione irregolare di manodopera. L'INPS ha provveduto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/2022, n. 26246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26246 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
Testo completo
ricorrenti 2022 contro 2653 AVICOLA ALIMENTARE MONTEVERDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SARA CALZI;
- controricorrente avversO la sentenza n. 441/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 220/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati BRUNO COSSU, TO CC;
udito l'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO per delega verbale avvocato SARA CALZI. FATTO Con sentenza del 18 dicembre 2018, la Corte 1. d'appello di ES ha compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio e rigettato l'appello di AR TI DR e LA Barbi avversO la sentenza di primo grado, così parzialmente riformata, che ne aveva rigettato le domande nei confronti della datrice VI Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 a Numero di raccolta generale 26246/2022 Alimentare Monteverde s.r.l., relative Data pubblicazione 06/09/2022 differenze retributive, loro spettanti per riconoscimentol'accertamento del diritto al dell'orario straordinario notturno, eccedenti la prescrizione quinquennale e condannato le lavoratrici alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società.
2. Come già il Tribunale, essa ha ritenuto, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell'art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della legge n. 92/2012 (cd. "riforma Fornero") e del decreto lalegislativo n. 23/2015 (cd. Jobs Act), permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro: nozione acquisita dal diritto vivente per designarne la regolazione con una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, affidandone, sul piano processuale, al giudice il sindacato e la possibilità di rimuoverne gli effetti.
3. La Corte bresciana ha, infatti, negato la ricorrenza di una condizione psicologica di timore (metus) del lavoratore, tale da indurlo a non Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 avanzare pretese retributive nel corso del rappoNumero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto. E ciò per avere ritenuto il mantenimento di una tutela ripristinatoria piena, in caso di licenziamento intimato "per ritorsione, e dunque discriminatorio" (così testualmente la Corte), ovvero per motivo illecito determinante (che abbia in concreto, al di là delle ragioni apparenti addotte, quale unica ragione le rivendicazioni retributive del lavoratore in corso di rapporto); e irrilevante, sotto questo profilo, un'attenuazione della tutela per un licenziamento fondato su ragioni (giusta causa O giustificato motivo, oggettivi e sussistenti) estranee alle suddette rivendicazioni retributive.
4. Infine, la Corte territoriale ha compensato le spese di primo e di secondo grado, dando atto di un'obiettiva incertezza nell'indirizzo giurisprudenziale di merito, in parte orientato nel senso dell'elisione della stabilità reale del rapporto di lavoro.
5. Con atto notificato il 19 febbraio 2019, le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 con unico motivo, cui la società datrice ha Numero di raccolta generale 26246/2022 resistito con controricorso. Data pubblicazione 06/09/2022 6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da 1. conv. 176/20, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
7. Le ricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo, le ricorrenti deducono violazione degli artt. 2935, 2948, n. 4 c.C., 18 1. 300/1970, 36 Cost., per avere la Corte territoriale errato, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 62 del della1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972) e giurisprudenza di legittimità, nel ritenere, anche dopo la novellazione dell'art. 18 1. 300/1970 con le riforme della 1. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, la vigenza del regime di stabilità del rapporto di lavoro: tale essendo un rapporto che abbia come forma ordinaria di tutela quella reale, in tutte le ipotesi di licenziamento non sorretto da giusta causa ○ giustificato motivo, comunque illegittimo. Esse stimano pertanto irrilevante, a Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 ne Numero di raccolta generale 26246/2022 tal fine, il diritto alla reintegrazione, Data pubblicazione 06/09/2022 del ipotesi di nullità di inefficacia licenziamento, in quanto previste anche nell'area di applicabilità della legge n. 604/1966 (di tutela obbligatoria), incontestabilmente riconosciuta come non assistita da un regime di stabilità. In via subordinata, le lavoratrici prospettano una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2948, n. 4 C.C., con riferimento all'art. 36 Cost., qualora interpretati nel senso dell'integrazione di un regime di stabilità del rapporto di lavoro, idoneo ad impedire il timore del prestatore alla tutela dei propri diritti, assistito da un dispositivo sanzionatorio che preveda la tutela reintegratoria per la sola ipotesi di licenziamento ritorsivo e, più in generale, così come realizzato dalle modifiche apportate all'art. 18 1. 300/1970 dall'art. 1, comma 42 1. 92/2012 e dagli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 23/2015. 2. Esso è fondato. a3. La questione devoluta, per la prima volta, questa Corte è scolpita nella formulazione, in via subordinata, del quesito relativo al dubbio di incostituzionalità, in ordine alla permanenza Numero registro generale 7013/2019 (tuttora) della garanzia, nel rapporto di lavoro Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 degli occupati in imprese aventi i requisiti Data pubblicazione 06/09/2022 dimensionali stabiliti dall'art. 18 1. 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23/2015, di quel regime di stabilità in presenza del quale l'art. 2948, n. 4 C.C., cosi come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e delle successive (in particolare: Corte Cost. n. 143 del 1969; n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972), consenta il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. Ed è questione che, senza accedere alla Corte costituzionale, ben può essere affrontata e risolta sostanziale in continuità con l'insegnamento di cinquantennio di elaborazione oltre un giurisprudenziale (il cd. “diritto vivente”), nella responsabile consapevolezza dell'indubbio e significativo cambiamento operato dalle riforme intervenute sul sistema introdotto dalla legge n. 300 del 1970, cui non si può semplicemente replicare con argomenti che non tengano di ciò conto. Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 Se quella suindicata è la questione in esame, Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 suo focus è costituito dalla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione 4 C.C.,quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. in relazione all'art. 2935 c.c. (momento dal quale il diritto possa essere fatto valere), per i crediti retributivi del lavoratore in ragione del regime di ("adeguata") stabilità О meno del rapporto di lavoro.
4. Ebbene, l'art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione costituzionalmente legittima, in esito ai noti interventi evolutivi della Corte costituzionale: a) dapprima, di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., limitatamente alla parte che consente la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro (Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63), sulla base dell'esistenza di "ostacoli materiali", individuati nel "la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare ...il proprio diritto per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 vieta Numero di raccolta generale 26246/2022 che l'art. 36 ha inteso precludere Data pubblicazione 06/09/2022 qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione" (sub p.to 3 del Considerato in diritto); b) successivamente, di delimitazione del perimetro della suddetta pronuncia, nel senso di non estensibilità ai rapporti di pubblico impiego (sia con lo Stato, sia con altri enti pubblici), per avere questi una particolare forza di resistenza, data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali avversO la sua illegittima risoluzione, tali da escludere che il timore del indurre l'impiegato a licenziamento possa rinunziare ai propri diritti (Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1); c) quindi, in coerente sviluppo interpretativo del principio (di stabilità del rapporto) affermato da quest'ultima sentenza, fatto allora "valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo", di "applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 disposte per Numero di raccolta generale 26246/2022 ritenere equivalenti а quelle Data pubblicazione 06/09/2022 rapporti medesimi": e pertanto, verificandosi una siffatta analogia, a quei rapporti di lavoro, ai quali siano applicabili le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, "di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare" (Corte cost. 12 dicembre 1972, n. 174, Considerato in diritto, p.to 3).
4.1. Nel solco dell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, si è posta anche questa Corte di legittimità, che, con un noto arresto nella sua più autorevole composizione, ha ben chiarito la distinzione del doppio regime di (decorrenza della) prescrizione, a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro. Essa ha così enunciato il principio, poi costantemente seguito, di non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro solo per quei rapporti non assistiti dalla garanzia della stabilità: dovendosi ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico о Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 privato del datore di lavoro, sia regolato da Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze predeterminate e, sul piano obbiettive e processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi coincide (va) attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604), può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità (Cass. s.u. 12 aprile 1976, n. 1268).
5. Appare evidente che la stabilità del rapporto di lavoro si fondi su una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze sul pianoobbiettive e predeterminate e, processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 licenziamento illegittimo. Al tenumero di raccolta generale 26246/2022 effetti del Data pubblicazione 06/09/2022 stesso, come essa si saldi con la decorrenza della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e (in particolare) 2948, n. 4 c.c. (nella legittima), nelsua lettura costituzionalmente corso del rapporto, mano a mano che maturino i diritti che il lavoratore possa far valere;
essa decorrendo invece dalla sua cessazione, qualora non vi sia stabilità del rapporto. in quanto5.1. È risaputo che la prescrizione, modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto qui medesimo possa essere fatto valere. IO sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 economica in senso lato, in un sistema di relazidumero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, Occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro (instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma 1. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b) 1. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, secondaa delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 soddisfare un'esigenza di conoscibilità chia Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 predeterminata e di semplice identificazione. Ciò presuppone che, fin dall'instaurazione del rapporto, ognuna delle parti sappia quali siano i diritti e soprattutto, per quanto qui rileva, quando e "fino a quando" possano essere esercitati: nel rispetto e nell'interesse del lavoratore, destinatario della previsione in quanto soggetto titolare dei diritti;
ma parimenti del datore di lavoro, che pure deve conoscere quali siano i tempi di possibili rivendicazioni dei propri dipendenti, programmare una prudente, e soprattutto per informata, organizzazione della propria attività d'impresa e della sua prevedibile capacità di sostenere il rischio di costi e di oneri, che quei tempi comportino. In realtà, si tratta di interessi (sia pure espressione di posizioni soggettive diversamente collocate nell'organizzazione dell'impresa, rette da un rapporto di subordinazione e tuttavia non antagoniste) largamente convergenti, in una prospettiva più ampia, che sempre andrebbe considerata nell'interpretazione e nella prassi operativa: perché i rapporti di lavoro sono intimamente implicati nella vita dell'impresa, di Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 intrinse Numero di raccolta generale 26246/2022 cui costituiscono componente Data pubblicazione 06/09/2022 costituendo essi stessi impresa. E si tratta di un'implicazione tale da modularne la disciplina, siccome decisivamente condizionata dal dato obiettivo dell'andamento dell'impresa medesima, in una sorta di comunione di destino. Al riguardo, merita avere chiara la distinzione tra il diritto al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica, la quale ne promuove (secondo un'evidente declinazione non già descrittiva, ma imperativa del verbo) le condizioni che lo rendano effettivo (art. 4, primo comma Cost.), dal diritto al posto di lavoro, invece oggetto di una regolamentazione specifica di tutela interne all'impresa. Essanelle relazioni si constata con la massima evidenza nelle situazioni di crisi, nelle quali i due diritti si misurano in una naturale frizione, dovendo quasi sempre la del posto di lavoro cedere a quella, di tutela interesse più generale, del diritto al lavoro, compatibilità del più ampio inteso come dell'occupazione mantenimento possibile con la condizione di crisi data. Ebbene, da tempo la Corte costituzionale ha letto in questa prospettiva l'art. 4, primo comma Cost.: Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 lavumero di raccolta generale 26246/2022 ossia, nel senso che il diritto al Data pubblicazione 06/09/2022 riconosciuto ad ogni cittadino (pur non implicando un immediato diritto al conseguimento di un'occupazione né, per coloro che siano già occupati, un diritto alla conservazione del posto). debba essere considerato un diritto fondamentale di libertà, che lo Stato necessariamente riscontri con l'obbligo di indirizzo dell'attività dei pubblici poteri alla creazione di condizioni che consentano il lavoro a tutti i cittadini, onde l'esigenza che il legislatore, per quanto di sua introduca garanzie adeguate e competenza, temperamenti opportuni nei casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti (Corte cost. 26 maggio 1965, n. 45, Considerato in diritto, p.to 4). E questo insegnamento, secondo cui, non essendo il diritto al lavoro assistito dalla garanzia di stabilità dell'occupazione, spetta al legislatore, "nel quadro della politica prescritta dalla norma adeguare le tutele in casocostituzionale”, di licenziamenti illegittimi, mantiene tutta la sua attualità nella sua recente ripresa da parte della costituzionale (sentenza 22 lugliostessa Corte 2022, n. 183, Considerato in diritto, p.to 4.2.). Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 6. Ora, perché del regime di stabilità o meno mero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 lavorativo, ai fini di immediata e rapporto semplice individuazione del termine di decorrenza neldella prescrizione (in costanza di rapporto, primo caso;
ovvero soltanto dalla sua cessazione, nel secondo), si abbia una chiara conoscibilità, in via di generale predeterminazione, occorre che esso risulti: a) fin dal momento della sua istituzione, qualora si tratti di un rapporto esplicitamente di lavoro subordinato a tempo tanto indeterminato, quanto determinato (in caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, per la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi previsto dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 C.C. dal giorno della loro insorgenza, nel corso del rapporto lavorativo e quelli che alla cessazione del rapporto, per maturino da tale momento, in ragione dell'autonoma e distinta considerazione dei crediti originati da ogni contratto, senza alcuna sospensione della prescrizione negli intervalli di tempo tra l'uno e l'altro, per la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 C.C.; non sussistendo in tali casi il metus del lavoratore Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 verso il datore, siccome presupposto da un rappo Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità: Cass. s.u. 16 gennaio 2003, n. 575; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 19 novembre 2021, n. 35676); b) parimenti, qualora il rapporto sia stato stipulato tra le parti con una qualificazione non rappresentativa della sua effettività, priva di garanzia di stabilità, la quale sia poi accertata dal giudice, in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, non già alla stregua di quella ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post (Cass. s.u. 28 marzo 2012, n. 4942; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29774). Infatti, l'individuazione del regime di stabilità (o meno) del rapporto lavorativo, ai fini qui d'interesse, in base alla qualificazione ad esso attribuita dal giudice, con un giudizio necessariamente ex post, contraddice radicalmente quei requisiti di chiara e predeterminata conoscibilità ex ante, coerente con l'esigenza di certezza sopra illustrata, per l'affidamento di una tale selezione, delicata e fondamentale, al pernicioso criterio del caso per caso", rimesso Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 di volta in volta al singolo accertamento Numero di raccolta generale 26246/2022 giudiziale, fonte di massima incertezza e di Data pubblicazione 06/09/2022 destabilizzazione del sistema.
7. A questo punto, occorre allora verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto dell'odierna controversia, una volta che si dia del superamento, per delleatto effetto significative riforme sopravvenute, della esclusività della tutela reintegratoria dell'originario testo dell'art. 18 1. 300/1970, che detta stabilità ha garantito con la rimozione degli effetti di unʼillegittima risoluzione del rapporto (come illustrato al superiore p.to 4).
7.1. Non dubbio che le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 92 del 2012, e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, all'art.18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 retribuzione globale di fatto) ad un'applicazi o di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. "piena" О "forte", ovvero "attenuata" o "debole") assolutamente inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in motivazione, p.to 9.2). Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il giudice deve, come è noto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (bene esemplificato, in particolare da: Cass. 9 maggio 2019, n. 12365, in motivazione, al p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad una più articolata in ordine valutazione alla legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo oggettivo), rispetto al periodo precedente;
specialmente, accertando se sussistano О meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012 Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 "modificato le norme sui licenziamenti individuali, Numero di raccolta generale 26246/2022 di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove Data pubblicazione 06/09/2022 stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C. О per giustificato motivo" (così: Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 8). Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, il giudice deve quindi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegratoria ("insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili"): dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal quinto comma dell'art. 18, "da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale" (ancora Cass. s.u. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 10.). Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 7.2. Al di là della natura eccezionale o meno de Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 tutela reintegratoria, non seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Costituzionale, con le qualiCorte stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma 1. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza "manifesta" del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere "può" come "deve"), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela "contro ogni forma illegittima di risoluzione". Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 7.3. Neppure si traggono argomenti significati Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 ai fini qui in esame, dall' avere la Corte costituzionale ritenuto che anche l'indennità risarcitoria, prevista dall'art. 3, primo comma 11d.lgs. 23/2015, sia idonea 'a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente" (Corte cost. 26 settembre 2018, n. 194, Considerato in diritto, p.to 12.3). corretta comprensione in via Per una sua interpretativa, tale affermazione deve essere evidentemente collocata nel contesto del percorso argomentativo seguito dalla Corte, per fondare la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma d.lgs. 23/2015 (sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 3, primo comma d.1. 78/2018, conv. con mod. nella 1. 96/2018), limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". Ebbene, il contesto è quello di un ripristino dell'indennità forfettizzata stabilita dalla Numero registro generale 7013/2019 disposizione normativa denunciata, stimata quale Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022irragionevole rimedio, così come in essa prevista, "rispetto alla sua primaria funzione riparatorio- compensativa del danno sofferto dal lavoratore ingiustamente licenziato ... suscettibile di minare, in tutta evidenza, anche la funzione dissuasiva della stessa nei confronti del datore di lavoro, allontanandolo dall'intento di licenziare senza valida giustificazione e di compromettere l'equilibrio degli obblighi assunti nel contratto" (Corte cost. 26 settembre 2018, n. 194, Considerato in diritto, p.to 12.2), proprio in quella funzione di adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore e di adeguata dissuasione del datore. Sul presupposto dell'espressa negazione, da parte della medesima Corte, "che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto)", essa ha pertanto ribadito come ben possa "il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario Numero registro generale 7013/2019 tale Numero sezionale 2653/2022 (sentenza n. 303 del 2011), purché un Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del infatti, non ha una propria autonomiaposto, concettuale, ma è nient'altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall'invalidità dell'atto non conforme» (sentenza n. 268 del 1994, punto 5. del Considerato in diritto)" (Corte cost. 26 settembre 2018, n. 194, Considerato in diritto, p.to 9.2). Sicché, appare evidente come nemmeno la sentenza ora scrutinata, così come le altre più recenti della Corte costituzionale prima richiamate, modifichi il quadro normativo attuale, anzi confermandolo nell'adeguatezza dell'indennità risarcitoria, come resa costituzionalmente legittima, quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di dalillegittimità del licenziamento previste legislatore, accanto alla reintegrazione, pertanto non più forma di tutela ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento 11illegittimo contro ogni forma illegittima di risoluzione". Numero registro generale 7013/2019 8. Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022significativamente modificato rispetto all'epoca costituzionale e diin cui la giurisprudenza legittimità ha individuato (ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 1. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, quei lavoratori cui la norma si per siapplicava. A questa oggettiva precognizione collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato Numero registro generale 7013/2019 da chequella resistenza assiste, appunto, il Numero sezionale 2653/2022 Numero di raccolta generale 26246/2022 rapporto d'impiego pubblico. Data pubblicazione 06/09/2022 Non costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece ritenuto dalla Corte d'appello di capoverso di pg. 5 al ES (dal secondo terz'ultimo di pg. 6 della sentenza), il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, primo comma), tanto con il d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, primo comma), per il licenziamento (non tanto discriminatorio, impropriamente richiamato in proposito, oltre che non correttamente equiparato al licenziamento intimato "per ritorsione, e dunque discriminatorio": al sesto alinea del secondo capoverso di pg. 5 della sentenza;
ma soprattutto) ritorsivo, sul presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 C.C. (non necessario per il licenziamento discriminatorio: 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7 novembre Cass. 2018, n. 28453). Non si tratta, infatti, di enucleare una condizione non meramente psicologica (siccome dipendente da una percezione soggettiva), ma obiettiva di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un'immediata e diretta correlazione Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 (obiettivame Numero di raccolta generale 26246/2022 eziologica tra l'esercizio Data pubblicazione 06/09/2022 inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa: come sottende la Corte bresciana, laddove argomenta (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) con la possibilità per il lavoratore (in "riferimento alla ... un licenziamento che di impugnarefacoltà abbia, in concreto e al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro, quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente in pendenza del rapporto di lavoro") di ottenere "una tutela ripristinatoria piena (certo essendo che se il licenziamento è giustificatoinvece fondato su giusta causa О motivo, oggettivi e insussistenti, e dunque su ragioni veritiere del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate dal dipendente, non si può configurare la situazione psicologica in questione)”. Un tale ragionamento reputa dotato di stabilità adeguata un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di una tutela reintegratoria nelle ipotesi diverse ("del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avanzate Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 dal dipendente": secondo l'espressione della Com Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 lombarda) di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione di effettive ragioni organizzative e produttive dell'impresa, ovvero di licenziamento disciplinare, per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, fino alla rottura irreversibile del rapporto di fiducia tra le parti. Ma il procedimento argomentativo si fonda sul presupposto (chiaramente esplicitato) che tali ragioni non mascherino in realtà ragioni ritorsive (eventualmente per rivendicazioni retributive in corso di rapporto), comportanti il ripristino della tutela reintegratoria, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, in riferimento ad un'ipotesi di licenziamento intimato giustificato motivo, in realtà per motivo per illecito ai sensi dell'art. 1345 C.C.; Cass. 22 n. 12898, in riferimento ad ipotesi giugno 2016, di licenziamento intimato per giusta causa). Ebbene, esso rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per all'esito di unattribuzione del giudice, accertamento in giudizio, e quindi necessariamente Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 ex post: così affidandone l'identificazione, О Numero di raccolta generale 26246/2022 meno, al criterio del 'caso per caso", rimesso di Data pubblicazione 06/09/2022 11 volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro а tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 C.C. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 C.C., dalla cessazione del rapporto di lavoro per Numero registro generale 7013/2019 chequei diritti non siano prescritti al Numero sezionale 2653/2022 tutti Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 10. Dalle superiori argomentazioni discende allora l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di ES in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
P.Q.M.
La Corte Numero registro generale 7013/2019 Numero sezionale 2653/2022 accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnat Numero di raccolta generale 26246/2022 Data pubblicazione 06/09/2022 rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di ES in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2022 Il Presidente ( (dott. Guido Raimondi) Il consigliere est. (dott. Adriano Patti) CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico La Corte di Cassazione .com ordinanza M. 19057/23 pubblicata il 05/07/23 dispone la correzione della motivazione sub punto 10 e del dispositivo della sentenza, laddove si legge l'indicazione, quale giudice rinvio, del Tribunale di ES in diversa composi zione, anziché, come correttamente, della Carte d'af hello di ES in diversa composizione. Roma, 10/07/23 Tito il Presidente Patti Eto il cancellière SE CASSAZIONE A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E Dott.ssa EN Ciu R Clever LL P U S