Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05981/2025REG.PROV.COLL.
N. 09191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2024, proposto da:
NG BA N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Parroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, n. 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il LA, Sezione Terza Ter , n. 16825/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Luca Valentinotti, su delega dell’avvocato Lorenzo Parroni, e Adriana Amodeo in dichiarata delega di Arturo Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La vicenda in esame trae origine dalla convenzione tariffaria stipulata in data 19 aprile 2012 tra il SE e la società RE s.r.l. in relazione all’impianto idroelettrico sito nel Comune di Fivizzano (MS), i cui crediti erano stati ceduti, al fine di garantire due distinti contratti di locazione finanziaria per la realizzazione delle opere, da RE s.r.l., locatario, a NG BA N.V., locatore.
Con provvedimento del 24 maggio 2017, all’esito di un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, il SE comunicava a Renewen s.r.l., in qualità di curatore fallimentare della società RE s.r.l., la decadenza dagli incentivi per cui è causa.
Con successiva nota dell’11 luglio 2017 il SE comunicava al TO RE e a NG BA N.V. la richiesta di restituzione delle somme (€ 2.173.805,11).
2. - Con ricorso r.g. n. 7115/2017 TO RE e NG BA N.V. impugnavano dinanzi al T.a.r. LA i menzionati provvedimenti del 24 maggio 2017 e dell’11 luglio 2017.
3. - Con sentenza n. 7220 del 28 giugno 2018 il T.a.r. LA respingeva detto ricorso.
4. - Con appello r.g. n. 8511/2018 TO RE e NG BA N.V. impugnavano la sentenza n. 7220/2018.
5. - Con sentenza n. 8331 del 5 dicembre 2019 il Consiglio di Stato respingeva detto appello.
6. - In conseguenza del provvedimento del 24 maggio 2017 e della nota dell’11 luglio 2017, il SE agiva in giudizio dinanzi al T.a.r. LA con azione monitoria r.g. n. 4431/2021 nei confronti di NG BA N.V. (coobbligato in solido con RE s.r.l. in forza di atto di cessione di credito pro soluto del 4 dicembre 2012 [debitore ceduto: SE]) per la restituzione di quanto indebitamente ricevuto per l’importo complessivo pari a € 2.173.805,11.
7. - Il T.a.r. LA con decreto presidenziale n. 2510 del 21 luglio 2021 ordinava a NG BA N.V., quale coobbligato in solido del TO RE, il pagamento in favore del SE della somma di € 2.173.805,11, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e le spese e compensi di difesa.
8. - Con atto di opposizione NG BA N.V. chiedeva al T.a.r. LA la revoca del decreto ingiuntivo n. 2510/2021, evidenziando il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito e l’infondatezza della pretesa creditoria per carenza di legittimazione passiva della stessa NG BA.
9. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva la proposta opposizione, ritenendo infondate le censure sollevate e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 2510/2021, pubblicato in data 21 luglio 2021, recante la condanna di NG BA N.V. al pagamento a favore del SE della somma di € 2.173.805,11, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda.
10. - Con rituale atto di appello NG BA N.V. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
II. Difetto di legittimazione passiva della odierna esponente in quanto l’obbligazione restitutoria grava in via esclusiva sul TO della RE, quale originario titolare della obbligazione garantita ».
11. - Resisteva al gravame il Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a., chiedendone il rigetto.
12. - All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 la causa passava in decisione.
13. - L’appello è infondato.
13.1. - Con il primo motivo di appello (pagg. 8 e ss.), la NG BA censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alla domanda monitoria proposta dal SE.
In particolare, NG BA afferma che la controversia de qua non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo, in quanto - a suo dire - la pretesa avanzata dal SE avrebbe natura meramente privatistica, essendo - sempre secondo la prospettazione della parte opponente - riconducibile non già all’esercizio di un potere pubblicistico, bensì al semplice ruolo di creditore contrattuale.
Il T.a.r. LA, con l’appellata sentenza n. 16825/2024 (cfr. pagg. 3 - 4), ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo sulla base del fatto che la pretesa restitutoria del SE trae origine da un provvedimento amministrativo adottato in via autoritativa in data 24 maggio 2017, i.e. la declaratoria di decadenza dagli incentivi ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011.
Il Collegio di primo grado ha ritenuto che il credito azionato fosse il risultato diretto dell’esercizio di un potere pubblicistico e che, di conseguenza, la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo; ha, quindi, affermato che “… nel caso in esame la materia del contendere non ha quale oggetto esclusivo la pretesa restitutoria di carattere privatistico delle somme erogate, ma involge mediatamente il potere autoritativo del SE di riconoscimento degli incentivi e di controllo sulla corretta attribuzione degli stessi …” (cfr. pag. 4 della sentenza appellata).
La sentenza merita condivisione.
Rileva al riguardo questo Collegio che la pretesa avanzata dal SE non trovi fondamento in un rapporto civilistico autonomo, bensì in un provvedimento amministrativo adottato in sede di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, con cui l’Amministrazione ha accertato la decadenza dal regime incentivante, attivando poi il conseguente recupero delle somme indebitamente erogate.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ricondotto le controversie con il SE all’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo nell’ipotesi in cui “… la materia del contendere verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi … ” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 29 ottobre 2020, n. 23900).
Nel caso in esame l’origine della posizione creditoria del SE è rappresentato dal provvedimento di decadenza dagli incentivi del TO della RE (anche la NG BA ha ammesso che la domanda restitutoria è stata promossa dal SE “… in conseguenza della decadenza di RE dagli incentivi concessi …” - cfr. pag. 8 del ricorso di primo grado in opposizione a decreto ingiuntivo).
Ora, essendo indubbia (oltre che incontestata dalla parte opponente) la natura pubblicistica del provvedimento di decadenza adottato dal Gestore in data 24 maggio 2017 nei confronti del TO della RE nell’ambito dei suoi poteri autoritativi di verifica e controllo ex art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, deve necessariamente concludersi nel senso che la presente controversia rientra certamente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Pertanto, non può attribuirsi rilievo alla circostanza addotta dalla NG BA secondo cui “… la materia del contendere ha ad oggetto esclusivamente la domanda di restituzione di somme di cui ai crediti vantati dalla RE (cedente) nei confronti del SE (debitore ceduto) derivanti dalla Convenzione n. TO101273, ed oggetto del contratto di cessione dei suddetti crediti sottoscritti a garanzia della puntuale restituzione degli importi finanziati da NG NK NV in favore della medesima RE …” (cfr. pag. 13 dell’atto di appello).
Piuttosto, ciò che rileva è l’origine del credito oggi vantato dal SE, origine identificata nel provvedimento di decadenza dagli incentivi, al quale è seguita la (doverosa) pretesa restitutoria del Gestore.
Diversamente argomentando, dovrebbe giungersi alla non accettabile conclusione della inapplicabilità assoluta dell’art. 118 del codice del processo amministrativo (il quale contempla la facoltà di proporre ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice amministrativo nelle “… controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale …”) e della impossibilità di proporre un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice amministrativo in considerazione della (ovvia) circostanza per cui tale tipologia di giudizio ha sempre e comunque ad oggetto pretese patrimoniali.
Sotto tale profilo si evidenzia che il riparto della giurisdizione in materia di ingiunzioni deve essere operato in base alla natura del credito vantato dal richiedente, che, in tal caso, assume rilievo prettamente pubblicistico, derivando dall’applicazione di una sanzione (la decadenza) comminata dal SE su un piano indubbiamente autoritativo.
Ne discende il legittimo - alla stregua delle coordinate interpretative offerte alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 - radicamento di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, quale quella contemplata dall’art. 118 del codice del processo amministrativo.
Il decreto ingiuntivo promosso dal SE si fonda, quindi, sull’effetto restitutorio derivante da un provvedimento di decadenza adottato in esito ad un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011.
L’azione esercitata dal SE, ancorché avente contenuto patrimoniale, non può essere ricondotta a un rapporto privatistico sorto dalla cessione del credito, poiché il titolo della pretesa non è la convenzione, né l’atto di cessione, bensì l’accertata insussistenza dei presupposti per l’erogazione degli incentivi e il conseguente venir meno ex tunc del diritto alla loro percezione.
Come ha correttamente osservato il T.a.r. nella sentenza appellata, quindi, la materia del contendere non si esaurisce nella richiesta di pagamento, ma investe l’effetto diretto di un atto autoritativo già oggetto di una impugnazione respinta sia in primo che in secondo grado, con accertamento divenuto definitivo (cfr. pag. 4 della sentenza: “… Nel caso in esame la materia del contendere non ha quale oggetto esclusivo la pretesa restitutoria di carattere privatistico delle somme erogate, ma involge mediatamente il potere autoritativo del SE di riconoscimento degli incentivi e di controllo sulla corretta attribuzione degli stessi. …”).
Il fatto che l’azione sia stata esercitata in via monitoria non altera la natura del rapporto sottostante, che resta disciplinato dal diritto pubblico, essendo riconducibile al potere di verifica, controllo e revoca in materia di incentivazione della produzione energetica.
È del resto pacifico che la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di energia, come delineata dall’art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo, ricomprende non solo i provvedimenti relativi all’ammissione o alla decadenza dagli incentivi, ma anche le conseguenti azioni patrimoniali volte al recupero delle somme indebitamente erogate.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un precedente (Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2017, n. 14653) sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio (ossia l’ipotesi in cui il provvedimento di restituzione degli incentivi sia rivolto anche alla società cessionaria del credito vantato dal titolare del rapporto di incentivazione verso il SE), ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo, avendo ritenuto che:
«… La causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera o), cod. proc. amm., che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.
Infatti, nel caso di specie, il G.S.E., nell’ambito della gestione del sistema pubblico di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza, ha accertato la carenza ab origine di una delle condizioni indefettibili per l’accesso ai chiesti benefici, stante la mancanza di veridicità delle dichiarazioni prodotte e delle informazioni fornite da ESSP al fine di ottenere il provvedimento agevolativo.
E la controversia - concernendo la dichiarata decadenza dal diritto cennano e la conseguenziale richiesta di restituzione dei contributi percetti - attiene ad un provvedimento riguardante l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: concerne, quindi, la “produzione di energia”, essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., Sez. U., 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411; Cass., Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10795).
D’altra parte, è bensì esatto che RE non è produttore di energia pulita, ma il credito che ad essa è stato ceduto a seguito del finanziamento dell’impresa finanziata (ESSP) non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici. …».
NG BA sostiene che «… il provvedimento di decadenza reso dal SE e prodotto in atti non menziona affatto la affermata “intervenuta cessione dei crediti alla odierna esponente”, né tantomeno “la conseguente comunicazione di accettazione della cessione da parte del SE” …» (cfr. pag. 10 dell’atto di appello).
Detta ricostruzione non può essere condivisa.
Il provvedimento cui fa riferimento il T.a.r. nella sentenza impugnata è la richiesta restitutoria dell’11 luglio 2017, dove si legge espressamente:
«… Si ricorda, tuttavia, che con nota del 4 gennaio 2013 (prot. SE/A20130003391 del 9 gennaio 2013) il Titolare dell’impianto aveva comunicato al SE di aver ceduto alla NG LE S.p.A. (di seguito: AR) i crediti derivanti dalla Convenzione TO101273.
Pertanto, il AR è solidalmente responsabile della restituzione della somma di euro 2.173.805,11 erogata dal SE a seguito dell’accettazione della cessione del credito secondo le modalità in esse indicate. In caso di inadempimento del Titolare dell’impianto, il AR deve ritenersi sin d’ora messo in mora per la restituzione delle somme di cui sopra, secondo le medesime modalità indicate alla Società RE S.r.l. …».
Ora, il provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017 e la richiesta restitutoria dell’11 luglio 2017 sono stati - come visto - entrambi impugnati da NG BA insieme al TO RE dinanzi al T.a.r. LA (ricorso r.g. n. 7115/2017).
La ditta NG BA ha, quindi, avuto piena conoscenza tanto del citato provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017, quanto della richiesta dell’11 luglio 2017 di restituzione degli incentivi, avendo partecipato attivamente nel relativo giudizio amministrativo (sia di primo, sia di secondo grado) e non potendo oggi dolersi di una mancata comunicazione formale dei predetti provvedimenti.
La censura va, dunque, disattesa, in quanto coperta dal giudicato amministrativo formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8331/2019 che ha confermato la legittimità dell’operato del SE e dei provvedimenti da questi adottati, ivi compresa la contestata richiesta di restituzione dell’11 luglio 2017 diretta espressamente anche nei confronti anche di NG BA.
La NG BA richiama a pag. 15 dell’atto di appello la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 22773/2024, n. 785/2021, n. 15572/2021, n. 23900/2020, n. 7560/2020) per sostenere che la giurisdizione debba essere valutata in base al contenuto dell’azione, e non alla sua origine.
Si tratta di una lettura non condivisibile della giurisprudenza.
Le pronunce richiamate non negano la giurisdizione amministrativa quando la pretesa sia riconducibile a un provvedimento di decadenza.
Al contrario, confermano che la giurisdizione del Giudice amministrativo si radica laddove vi sia esercizio del potere pubblico, anche se l’oggetto dell’azione sia una somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14653/2017).
È proprio il fondamento pubblicistico della pretesa a rendere quindi irrilevante l’abito formale (azione monitoria) in cui questa si manifesta.
Inoltre, l’appellante NG BA richiama impropriamente a pag. 12 dell’atto di appello i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. II nella sentenza n. 4752 del 10 giugno 2022, ritenendo che anche nel caso di esame, come nella fattispecie esaminata nella citata pronuncia, la domanda riguarderebbe la “… restituzione di somme di cui ai crediti vantati dalla RE (cedente) nei confronti del SE (debitore ceduto) derivanti dalla Convenzione n. TO101273, ed oggetto del contratto di cessione dei suddetti crediti sottoscritti a garanzia della puntuale restituzione degli importi finanziati da NG NK NV in favore della medesima RE …” (cfr. pag. 13 dell’atto di appello).
Anche questa assunto non è meritevole di positivo apprezzamento.
In primo luogo, il T.a.r. LA ha correttamente affermato che, nel caso in esame, la pretesa del SE è fondata su un provvedimento autoritativo di decadenza adottato ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, a seguito dell’attività di verifica svolta in esito al fallimento della società beneficiaria. La pretesa restitutoria, come evidenziato nella sentenza impugnata (pagg. 3 - 4), costituisce l’effetto diretto di tale provvedimento, e non di un inadempimento contrattuale o di una clausola pattizia.
Da ciò deriva l’applicabilità dell’art. 133, comma 1, lett. o), del codice del processo amministrativo, che devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie attinenti ai procedimenti e provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia.
In secondo luogo, occorre ribadire che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto una somma indebitamente percepita in assenza del titolo abilitante, venuto meno con effetto ex tunc a seguito della decadenza dagli incentivi.
La giurisdizione amministrativa non può quindi essere messa in discussione tutte le volte in cui la pretesa patrimoniale è la conseguenza dell’esercizio di un potere pubblicistico, come avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, va evidenziato che l’invocata decisione del Consiglio di Stato n. 4752/2022 (che conclude nel senso della insussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento ad un’ipotesi di richiesta del SE di restituzione di somme da parte del cessionario) rileva come “… la citata pronuncia della Suprema Corte riguarda fattispecie in cui il SE aveva comunicato all’istituto di credito, cessionario dei crediti di società produttrice di energia da fonti rinnovabili, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante unitamente alla richiesta di restituzione delle somme percepite. L’ordinanza della Suprema Corte specifica infatti che la controversia concerne “la dichiarata decadenza dal diritto e la conseguenziale richiesta di restituzione dei contributi percetti” e, perciò, “attiene ad un provvedimento riguardante l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: concerne, quindi, la «produzione di energia», essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., Sez. U., 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411; Cass., Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10795)”. …”.
Il Consiglio di Stato nella menzionata sentenza n. 4752/2022 evidenzia, altresì, come nella fattispecie oggetto dell’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 14653/2017 (che invece conclude nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo) “… la pretesa del SE era immediatamente connessa al provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante, comunicato allo stesso istituto bancario cessionario, che veniva così posto nella condizione di agire in giudizio a difesa delle proprie ragioni. Tanto che la S.C. ha chiarito che il credito del SE non poteva “essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine”, poiché non era “ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici” . Tale dirimente elemento non sussiste nella fattispecie, in cui l’istituto cessionario non è stato destinatario di alcuna comunicazione di decadenza del provvedimento incentivante, né ad esso era stata indirizzata la nota in data 3 settembre 2015 …”.
All’opposto di quanto rilevato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 4752/2022 con riferimento alla specifica controversia oggetto di esame, nella vicenda oggetto del presente giudizio la nota contenente la richiesta restitutoria dell’11 luglio 2017 era stata rivolta anche a NG BA che, pertanto, è stata posta nella condizioni di agire in giudizio a difesa delle proprie ragioni, come dimostrato dal fatto che la stessa ha impugnato sia in primo, sia in secondo grado il provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017 e la menzionata nota restitutoria dell’11 luglio 2017 (giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8331/2019).
Pertanto anche la luce del principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato nel precedente n. 4752/2022 si può affermare la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione amministrativa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite nella menzionata ordinanza n. 14653/2017, quando l’obbligo restitutorio è effetto diretto di un provvedimento autoritativo (quale, appunto, la revoca o decadenza dagli incentivi), la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, senza che rilevi il mezzo processuale utilizzato per far valere la pretesa.
Né può assumere rilievo la circostanza secondo cui il provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017 non sarebbe stato comunicato a NG BA. Invero, come visto in precedenza, NG BA ha impugnato tale provvedimento, in uno alla nota dell’11 luglio 2017 contenente la richiesta restitutoria rivolta anche alla stessa società odierna opponente, insieme al TO RE nel giudizio definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 8331/2019, oggi passata in giudicato.
Pertanto, la piena conoscenza dell’atto e la partecipazione al relativo giudizio amministrativo escludono qualsiasi vulnus procedimentale e consolidano la legittimità sostanziale e processuale della pretesa azionata dal SE.
Alla luce di quanto precede, la censura dell’appellante si risolve nella mera riproposizione di un assunto che non tiene conto né del giudicato già formatosi sul provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017 e sulla nota dell’11 luglio 2017 contenente la richiesta restitutoria, né della consolidata giurisprudenza in materia di giurisdizione, e deve pertanto essere disattesa.
13.2. - Con il secondo motivo di appello NG BA contesta la propria legittimazione passiva, sostenendo che l’obbligazione restitutoria graverebbe esclusivamente sul TO di RE, in quanto soggetto originario titolare del credito e parte della convenzione con il SE.
Deduce, in particolare, che la cessione di credito in favore di essa appellante sarebbe intervenuta esclusivamente a scopo di garanzia e che, a seguito dell’adempimento parziale o integrale dell’obbligazione garantita, il credito si sarebbe ritrasferito automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con conseguente cessazione della legittimazione passiva del cessionario.
Afferma in particolare la parte opponente che “… l’unico soggetto passivamente legittimato alla restituzione degli importi erogati dal SE a titolo di incentivi, sia unicamente il TO della RE, ossia il soggetto “originario titolare” dell’obbligazione garantita, nella cui sfera giuridica si è ritrasferito il credito oggetto della cessione …” (cfr. pag. 20 dell’atto di appello).
Il T.a.r. LA con la sentenza appellata ha rigettato il motivo, evidenziando la natura traslativa della cessione di credito stipulata tra RE e NG BA (già NG LE), sottolineando che la funzione di garanzia non incide sull’effetto traslativo immediato del credito (Cass. civ., Sez. I, n. 15677/2009). Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’effetto traslativo si sarebbe automaticamente risolto in conseguenza dell’adempimento del cedente. Ha, quindi, affermato la persistente titolarità del credito (e del correlato obbligo restitutorio) in capo a NG BA.
Secondo il T.a.r. il SE ha azionato la restituzione nei confronti di entrambi i soggetti (cedente e cessionario), e la NG BA ha partecipato al contenzioso amministrativo, impugnando il provvedimento restitutorio, così affermando la propria titolarità sostanziale della posizione giuridica.
Le conclusioni cui giunge il primo Giudice meritano di essere condivise.
In via preliminare, deve rilevarsi che la legittimazione passiva della NG BA discende da un provvedimento la cui legittimità è stata - come detto - accertata con sentenza passata in giudicato, con conseguente cristallizzazione definitiva della sua validità ed efficacia, nonché della certezza, esigibilità e liquidità del credito fatto valere con il medesimo (anche in ordine all’individuazione dei soggetti obbligati alla restituzione delle somme indebitamente percepite).
Inoltre, nel giudizio impugnatorio r.g. n. 7115/2017 proposto dinanzi al T.a.r. LA (ove NG BA, insieme a TO RE, contestava appunto il provvedimento di decadenza del 24 maggio 2017 e la nota restitutoria dell’11 luglio 2017) la società appellante proprio sul vincolo di solidarietà aveva fondato non solo la propria legittimazione ad agire, ma anche il motivo di ricorso concernente l’asserito difetto di notificazione della decadenza, così negando la sussistenza di alcuna questione di legittimazione passiva rispetto al credito vantato dal SE.
Ciò premesso, va osservato che con atto di cessione pro solvendo del 28 dicembre 2012, notificato al SE in data 4 gennaio 2013, la RE cedeva alla NG LE (successivamente incorporata dall’odierna opponente NG BA) tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il SE derivanti dalla convenzione n. TO101273.
Pertanto, in virtù della citata cessione del credito, la NG BA diveniva solidalmente responsabile della restituzione della somma erogata dal SE, sicché il SE si impegnava a corrispondere i crediti ceduti direttamente in favore del cessionario.
Infatti, come espressamente previsto dall’art. 2 del contratto di cessione del credito sottoscritto dalle parti, “… il EN cede pro solvendo al AR, che accetta, tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il SE derivanti dalla Convenzione n TO101273, fino a scadenza di quest’ultima. […] La cessione di cui al superiore punto 2.1 viene effettuata a garanzia di un finanziamento concluso tra NG LE (Italia) S.p.A. e RE Società a Responsabilità Limitata in data 23.7.2008 identificato con il numero 98468/001 ”.
Successivamente, nel 2016 veniva dichiarato il fallimento della RE s.r.l.
Stando alla ricostruzione operata dalla NG BA a pag. 4 dell’atto di appello, a decorrere dall’aprile 2013 e sino al febbraio 2016, data in cui è stato dichiarato il fallimento della società RE, quest’ultima avrebbe versato in favore della NG LE (poi divenuta NG BA) i canoni di locazione finanziaria di cui al contratto di finanziamento stipulato tra le parti per un ammontare complessivo pari ad € 1.899.805,84, così estinguendo la relativa obbligazione sino alla concorrenza di tale importo.
Per quanto concerne la durata della convenzione sottoscritta tra la RE ed il SE, l’art. 14 (“ Decorrenza e durata della Convenzione ”) della stessa prescrive che “ La data di fine incentivazione è fissata al 28/02/2027 ”.
Da quanto sopra discende che il contratto di cessione del credito stipulato tra la RE e la NG LE si riferiva a tutto il periodo di incentivazione, fatta salva l’ipotesi di retrocessione regolata dall’art. 5 del contratto, retrocessione nella specie non intervenuta.
Stabilisce, infatti, l’art. 5 del contratto di cessione che “ l’eventuale retrocessione dei crediti residui al EN dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nel terzo e quinto capoverso dell’art. 11 della Convenzione ”.
A sua volta, l’art. 11 della convenzione stipulata con il SE prevede che:
«… L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà:
(a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, vale a dire
(i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
(ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del SE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
(b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
(c.1) essere notificata al SE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l’indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
(d.1) essere espressamente accettata dal SE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti. …».
Ne consegue che solo la retrocessione del credito (dal cessionario al cedente) da realizzarsi nelle forme indicate dall’art. 11 della convenzione, avrebbe potuto produrre l’effetto, voluto dalla NG BA, del ritrasferimento nella sfera giuridica del cedente del credito ceduto e della correlata obbligazione restitutoria.
Tuttavia, tale retrocessione non si è verificata, sicché, in mancanza, la NG BA resta coobbligata in solido per la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Inoltre, in punto di diritto, con riferimento allo scopo della cessione del credito, questa deve considerarsi quale contratto tipicamente consensuale con effetti traslativi del diritto ceduto (cfr. ex multis , Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. Civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9768), sicché “… la cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto …” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677).
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi su analoghe fattispecie nelle quali la pretesa restitutoria del SE è stata azionata nei confronti del soggetto cessionario degli incentivi, ha ritenuto che la cessione del credito pattuita pro solvendo a scopo di garanzia del finanziamento concesso non inficia in alcun modo la responsabilità solidale sussistente tra le parti, poiché lo scopo della cessione deve ritenersi irrilevante ai fini restitutori, essendo incontestato nel caso di specie che la NG BA abbia percepito le somme in argomento, con la conseguenza che la funzione di garanzia non può che restare estranea all’insorta obbligazione restitutoria (cfr. T.a.r. LA, Roma, Sez. III Ter, 22 marzo 2021, n. 3465 alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire: “… - con riferimento allo scopo della cessione, considerato che “la cessione del credito è tipicamente un contratto consensuale con effetti traslativi del diritto ceduto (Cassaz., sez. II civ., sent. n. 9768 del 2016; Cassaz., sez. III civ., sent. n. 551 del 2012), laddove l’eventuale causa di garanzia non incide sull’effetto immediatamente traslativo della cessione stessa (Cassaz., sez. I civ., sent. n. 15677 del 2009)” (TAR LA, Sez. III Ter, n. 9491 del 2018, n. 3421 del 2017, n. 2484 del 2017), ne va affermata l’irrilevanza ai fini restitutori, essendo incontestato che, in esecuzione del regolamento contrattuale la ricorrente abbia percepito le somme in argomento, con la conseguenza che la funzione di garanzia non può che restare estranea all’insorta obbligazione restitutoria . …”).
Del resto, gli importi percepiti dalla cessionaria del credito non possono in alcun caso ritenersi svincolati dal rapporto di natura pubblicistica instauratosi a seguito della ammissione alle tariffe incentivanti, così che “ … la declaratoria di decadenza dalle stesse e la conseguente quantificazione dell’obbligazione restitutoria sono naturalmente destinate ad incidere nella sua sfera giuridica … ” (cfr. ex multis , T.a.r. LA, Roma, Sez. III- Ter , 23 settembre 2022, n. 12095, peraltro confermata da Cons. Stato, Sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10359).
Del resto, come in precedenza esposto, l’asserito difetto di legittimazione passiva della NG BA rispetto alla richiesta restitutoria dell’11 luglio 2017 avrebbe dovuto essere sollevato, in ogni caso, nel relativo giudizio impugnatorio innanzi al T.a.r., ma ciò non è stato fatto.
A tale riguardo, non si comprende come la NG BA possa oggi dolersi del difetto di legittimazione passiva, avendo fondato proprio sulla sussistenza del vincolo di solidarietà la propria legittimazione ad agire nel giudizio impugnatorio r.g. n. 7115/2017 proposto avverso i provvedimenti di decadenza e restituzione degli incentivi.
Inoltre, proprio nel richiamato ricorso r.g. n. 7115/2017 promosso dinanzi al T.a.r. LA l’odierna appellante ha confermato esplicitamente il proprio interesse ad impugnare il provvedimento di decadenza dagli incentivi “… al fine di non dover restituire al SE l’ingente somma di € 2.173.805,11, con evidente danno economico per entrambi …” (cfr. pag. 5 del ricorso di primo grado), così confermando di essere tenuta - in via solidale - a restituire tali somme al SE.
Ed ancora la NG BA ha dichiarato espressamente di essere obbligata in solido con la RE alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di incentivi, affermando testualmente che, poiché “… la NG è obbligata in solido con la RE per la restituzione di quanto percepito a titolo di incentivi e dunque della ingente somma di € 2.173.805,11, non v’è dubbio che dal provvedimento finale possa derivare un rilevante pregiudizio per la NG BA …” (cfr. pag. 7 del ricorso di primo grado del giudizio r.g. n. 7115/2017).
Alla luce di quanto argomentato, risulta evidente che l’odierna appellante abbia inequivocabilmente confermato in giudizio di essere solidalmente responsabile della obbligazione restitutoria nei confronti del SE.
Ne discende che l’odierna opponente è tenuta - per sua stessa ammissione - a corrispondere al SE le somme da quest’ultima richieste.
A ciò si aggiunga - lo si ribadisce - che su tale circostanza si è formato il giudicato.
A tale riguardo, Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2014, n. 15393 ha osservato:
«… occorre precisare che anche le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale hanno efficacia di giudicato nei limiti previsti per le sentenze del giudice ordinario a norma dell’art. 2909 c.c., nel caso in cui le parti abbiano partecipato al relativo giudizio (Cass. Sez. U, n. 1631 del 19/07/1965). Va rilevato però che, anche se il giudicato amministrativo si forma sull’atto e non sul rapporto, lo stesso giudicato attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario ancorchè la decisione sulla quale si è formato il giudicato provenga da un giudice speciale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1636 del 23/06/1964). …».
Va, altresì, rilevato un ulteriore aspetto che conferma l’infondatezza del motivo di opposizione in esame.
Infatti, nel caso di specie, non vi è stata alcuna “ estinzione dell’obbligazione garantita ”, come viceversa affermato dalla NG BA (cfr. pag. 25 dell’atto di appello), ma semmai una mera interruzione del rapporto contrattuale.
Ciò in quanto, con missiva del 31 agosto 2016, il curatore fallimentare della RE comunicava alla NG BA lo scioglimento dai contratti di locazione finanziaria ex art. 72, comma 1, della legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), specificando tra l’altro che, “… in considerazione del fatto che la centrale idroelettrica di Soliera Apuana può svolgere la propria attività ed essere ceduta solamente assieme alle concessioni ed autorizzazioni amministrative che sono intestate ed appartengono alla RE, Vi comunico la disponibilità della Procedura fallimentare ad instaurare una trattativa per la loro eventuale voltura …” (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 8331/2019).
In altre parole, la RE non ha adempiuto integralmente alla propria obbligazione restitutoria, ma si è limitata a risolvere il contratto.
In ogni caso, occorre altresì riaffermare i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza in punto di obbligo restitutorio del cessionario del credito derivante dall’attribuzione degli incentivi in caso di declaratoria di decadenza da questi ultimi, venendo in rilievo una comune fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile (cfr. ex multis T.a.r. LA, Roma, Sez. III- Ter , 22 marzo 2021, n. 3465; id. 25 maggio 2020, n. 5455 alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire).
In primis va rilevato che gli importi percepiti dall’odierna appellante, quale cessionaria del credito in esame, “… non possono ritenersi astratti dal rapporto di natura pubblicistica in esecuzione del quale sono stati erogati, rapporto conseguente al provvedimento di ammissione della citata società alle tariffe incentivanti relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, così che la declaratoria di decadenza dalle stesse, e la conseguente quantificazione dell’obbligazione restitutoria, sono naturalmente destinate ad incidere nella sua sfera giuridica …” (cfr. ex multis , T.a.r. LA, Roma, Sez. III- Ter , 25 maggio 2020, n. 5455).
Ciò in quanto, poiché “… gli incentivi indebitamente concessi dal SE sulla base di provvedimenti annullati e/o oggetto di decadenza integrano obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” (TAR, LA, Sez. III Ter, 25 febbraio 2020 n. 2460, che sul punto richiama la precedente n. 7293/2017, nonché i decreti ing. nn. 5340, 5339, 4342, 4384 2954, 2256 del 2019), il soggetto beneficiario di tale indebita attribuzione non può che ritenersi obbligato alla relativa restituzione …” (cfr. T.a.r. LA, Roma, Sez. III- Ter , 23 settembre 2022, n. 12095).
In altri termini, la fattispecie in esame integra un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile poiché la causa del pagamento effettuato dal SE è venuta meno a seguito della intervenuta decadenza dagli incentivi. Pertanto, in ragione di ciò, il SE ha diritto alla restituzione della prestazione non dovuta ai sensi dell’art. 2033 del codice civile anche nei confronti del cessionario del credito ( i.e. NG BA).
Neppure l’eventuale addebitabilità della disposta decadenza dagli incentivi esclusivamente alla società cedente, e dunque alla RE, potrebbe ostare alla citata conclusione poiché tale circostanza deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini in esame.
Infatti, come anche confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. un., n. 14653/2017), in caso di cessione degli incentivi ad un terzo soggetto, il relativo credito “… non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici …”.
Da ultimo si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10359 su fattispecie simile a quella oggetto della presente controversia (in senso analogo cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10360 e Cons. Stato, Sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10361) secondo cui:
«… 31. Il cessionario dell’incentivo è obbligato, in via solidale con il cedente, a restituire al SE quanto da questo pagato in relazione ad un impianto che, all’esito delle verifiche, è risultato privo ab origine dei requisiti di ammissione al beneficio, sia che si analizzi la fattispecie dall’angolo di visuale della dimensione pubblicistica del rapporto di convenzione, sia che ci si collochi dall’angolo di visuale della dimensione civilistica del rapporto di cessione del credito.
32. Sul piano pubblicistico:
a) la decadenza-che costituisce vicenda estintiva pubblicistica ex tunc (cfr. Ad. Plen. 18 del 2020)- è stata disposta per la mancanza di un requisito essenziale ai fini del riconoscimento dell’incentivo, consistente nell’autorizzazione unica regionale per l’intero impianto artatamente frazionato. Difettava, quindi, già al momento della presentazione della domanda un elemento costitutivo della fattispecie legale del diritto al beneficio, sebbene tale difetto sia emerso-e sia stato conosciuto dal SE- solo all’esito del procedimento di verifica;
b) una volta accertata l’insussistenza del titolo autorizzatorio a costruire ed esercire l’impianto (art. 12 d.lgs 387/2003), il SE era tenuto a dichiarare la decadenza e al conseguente recupero delle somme erogate nei confronti di tutti i destinatari dei pagamenti, trattandosi di incentivi pubblici che non sono nella disponibilità del gestore;
c) l’obbligo restitutorio del cessionario trova fondamento nella natura (non sanzionatoria ma bensì) ripristinatoria della decadenza. Essa, infatti, costituisce “un atto vincolato di decadenza accertativa dell’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico” (Cons. Stato, sez III 11/11/2024 n. 8962; sez. II, 27 maggio 2024, n. 4697; sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 509): la decadenza non estingue un diritto già acquisito al patrimonio del soggetto responsabile, ma ne accerta la mancanza per difetto di un elemento essenziale della fattispecie costitutiva.
33. Sul piano civilistico:
a) la fonte costitutiva del diritto alla tariffa incentivante sono la legge e il provvedimento di ammissione, mentre la convenzione si limita a regolamentare i profili patrimoniali del rapporto giuridico, instaurato per effetto della già disposta ammissione. Ciò in quanto il SE non ha la disponibilità del credito dedotto in convenzione, il quale viene sempre riconosciuto a condizione che ne ricorrano i requisiti di legge, come dichiarati in sede di ammissione;
b) la decadenza per difetto dei requisiti di ammissione non integra una causa sopravvenuta di risoluzione della convenzione, estinguendo ex tunc (o ex nunc) un diritto di fonte negoziale, ma accerta l’inesistenza di un diritto di fonte legale che è stato riconosciuto (con provvedimento amministrativo) al richiedente a condizione della verifica positiva dei requisiti dallo stesso dichiarati. La decadenza travolge, quindi, la convenzione perché, difettando il diritto di credito, viene meno anche il rapporto negoziale che essa era volta a regolare;
c) il pagamento dell’incentivo in assenza del correlato diritto di credito configura un indebito oggettivo che legittima l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., a prescindere dalla buona fede dell’accipiens;
d) il contratto di cessione pro solvendo, sottoscritto tra il responsabile dell’impianto e RE Leasing, ha, quindi, ad oggetto un credito ab origine inesistente. Trattandosi di cessione a titolo oneroso, il cessionario può far valere la relativa garanzia (che opera nei confronti del cedente e non del SE: art. 1266 c.c.), ma non può ritenere quando pagato dal debitore ceduto in difetto di causa solvendi;
e) non rileva il regime delle eccezioni rinvenibile nell’art. 3 dell’accordo di cessione, poiché la garanzia di esistenza del credito è un effetto naturale dell’accordo di cessione (Cass. civ., sez. III 03/06/2022, n. 17985). In ogni caso, anche a prescindere dalla natura- riconoscimento di debito condizionato o mera dichiarazione di scienza- dell’atto di accettazione del SE (che reca l’espressa riserva del diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente), il debitore ceduto può sempre opporre al cessionario le eccezioni di carattere oggettivo basate sulla validità del titolo (ossia, la convenzione che è stata risolta per un difetto originario del rapporto che era volta a regolare);
f) non rileva nemmeno l’avvenuta restituzione al cedente di quanto incassato (a titolo di garanzia) a fronte del regolare pagamento delle rate di finanziamento poiché il difetto di causa solvendi del pagamento del debitore ceduto (attinente al rapporto di provvista, ossia alla convenzione, travolta dalla decadenza) non può essere surrogato dalla causa di garanzia sottesa alla ritenzione- e successiva restituzione- delle somme da RE LE alla società (attinente al rapporto di valuta, il lease back);
g) l’accordo restitutorio, a cui il debitore ceduto è estraneo (Cass. civ., sez. I, 25/05/2022, n. 16837), non è nemmeno riconducibile alla clausola di retrocessione contemplata dall’art. 5 del contratto di cessione, che riguarda esclusivamente i crediti residui che il SE è ancora tenuto a pagare (e non quelli che ha pagato), consentendone il ritrasferimento al cedente ai sensi dell’art. 6 della convenzione;
h) la cessione del credito non è funzionalmente autonoma rispetto alla convenzione (circostanza, peraltro, riconosciuta dallo stesso appellante ed emergente dallo stesso contratto di cessione che richiama espressamente la convenzione: art. 2) ma è parte di una più ampia operazione economica- contrassegnata dal collegamento negoziale tra convenzione, da un lato, e contratti di lease back e di cessione di credito sottoscritti, dall’altro- volta ad agevolare e finanziare la legittima realizzazione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Difettando l’oggetto del finanziamento (id est, un impianto legittimamente realizzato e messo in esercizio) l’intera operazione risulta priva di causa concreta, sicché il credito all’incentivo non può essere trattenuto dalla banca né invocando la propria buona fede- per la natura oggettiva e non soggettiva dell’indebito- né rimarcando il proprio difetto di responsabilità per difetto di qualunque connotazione sanzionatoria dell’obbligo di restituzione;
i) gli importi percepiti dalla cessionaria del credito non possono ritenersi astratti dal rapporto di natura pubblicistica in esecuzione del quale sono stati erogati (cfr. contratto di cessione: art. 2 e art. 3.3-quest’ultimo oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cessionario- ove si precisa che i crediti ceduti derivano dal riconoscimento al cedente delle tariffe incentivanti). Il vincolo finalistico del credito, discendente dalla natura pubblica del finanziamento, ne condiziona il regime giuridico sia sul piano della titolarità sia sul quello della facoltà di disposizione;
l) per le ragioni sopra evidenziate, non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza (segnatamente, Cass. sez. III, n. 9479 del 19/05/2004) relativa alla validità del pagamento del delegato in caso delegazione doppiamente titolata e di invalidità del rapporto di provvista, atteso che, nel caso di specie, non viene in rilievo la modifica della parte debitrice di una generica obbligazione pecuniaria, come nella delegazione, ma quella del destinatario del pagamento di un credito per incentivi pubblici (risultato ab origine inesistente) che-in quanto vincolato ex lege - è sottratto alla disponibilità dei contraenti, sia del rapporto di provvista che di quello di valuta . …».
Da quanto esposto discende, dunque, la piena legittimità della pretesa restitutoria indirizzata dal Gestore al soggetto che abbia percepito, in virtù della citata cessione del credito, somme a titolo di tariffe incentivanti qualora venga disposta, come nel caso di specie, la decadenza da queste ultime.
14. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
15. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante NG BA N.V. al pagamento in favore del Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO