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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3164/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
DI REGGIO CALABRIA Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Barbara Masottini per delega dell'avv. CLAUDIA CRISALLI e per la parte resistente la dott.ssa Maria Luana Cambareri. Parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere atteso che è stata oggetto di impugnazione l'ordinanza di ingiunzione n. 511/2024 che ha testualmente revocato l'ordinanza oggetto del presente giudizio. Chiede altresì la condanna al pagamento delle spese di lite in omaggio al principio della soccombenza virtuale. Parte resistente si riporta al contenuto della memoria difensiva e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Chiede la compensazione delle spese di lite stante la tempestiva revoca dell'ordinanza da parte dell'amministrazione resistente e la condotta da quest'ultima tenuta in ordine alla misura minima delle sanzioni applicata a dispetto della violazione dei termini perentori per il pagamento, pur avvenuto, di parte delle sanzioni predette.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, considerate le richieste delle parti, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 11/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3164/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. C. Crisalli;
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dalla dott.ssa M.L. Cambareri;
P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, il ricorrente di cui in epigrafe ha formulato opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 334/2024 notificata dall' in data 20.05.2024, per Controparte_3
violazioni riscontrate a seguito di un accertamento ispettivo, confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2021/186238-84 del 28/12/2021 notificato in data 23.01.2022, avente ad oggetto una sanzione pecuniaria pari ad € 7.942,25, al netto dell'importo già corrisposto della somma di € 3600,00 ed € 4320,00 per la due violazioni contestate. In particolare ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione, in relazione alla posizione del dipendente , essendo state assolte le prescrizioni indicate nell'atto di diffida, nonché CP_4
con riguardo al lavoratore stante l'insussistenza delle presunte violazioni riscontrate dall'ITL CP_5
in tema di lavoro sommerso.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Si è costituito in giudizio l' , il quale – previa Controparte_6
ricostruzione delle tappe del procedimento istruttorio sulla base del quale era stato irrogato il provvedimento impugnato – ha preliminarmente rilevato di aver emesso in data 24.06.2024 una nuova ordinanza di ingiunzione (recante n. 511 – prot. 15534), a mezzo della quale veniva revocata – seppur solo in maniera parziale – quella oggetto del presente giudizio.
Nel merito ha in ogni caso rappresentato il tenore delle violazioni contestate con riguardo a ciascuno dei lavoratori menzionati nelle ordinanze di ingiunzione, ribadendo la legittimità delle sanzioni irrogate.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza di ingiunzione n. 334/2024, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso per tutti i motivi suesposti.
All'odierna udienza, stante la revoca dell'ordinanza impugnata, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
Orbene, per le ragioni indicate, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, avendo il ricorrente provveduto al pagamento in misura parziale delle sanzioni irrogate così ammettendo la commissione, in misura parziale, delle violazioni contestate e avendo l' provveduto alla revoca dell'ordinanza di ingiunzione opposta CP_1
nonostante il pagamento tardivo, appare equa la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 3164/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
DI REGGIO CALABRIA Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Barbara Masottini per delega dell'avv. CLAUDIA CRISALLI e per la parte resistente la dott.ssa Maria Luana Cambareri. Parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere atteso che è stata oggetto di impugnazione l'ordinanza di ingiunzione n. 511/2024 che ha testualmente revocato l'ordinanza oggetto del presente giudizio. Chiede altresì la condanna al pagamento delle spese di lite in omaggio al principio della soccombenza virtuale. Parte resistente si riporta al contenuto della memoria difensiva e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Chiede la compensazione delle spese di lite stante la tempestiva revoca dell'ordinanza da parte dell'amministrazione resistente e la condotta da quest'ultima tenuta in ordine alla misura minima delle sanzioni applicata a dispetto della violazione dei termini perentori per il pagamento, pur avvenuto, di parte delle sanzioni predette.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, considerate le richieste delle parti, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 11/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3164/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di ingiunzione;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. C. Crisalli;
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dalla dott.ssa M.L. Cambareri;
P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2020, il ricorrente di cui in epigrafe ha formulato opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 334/2024 notificata dall' in data 20.05.2024, per Controparte_3
violazioni riscontrate a seguito di un accertamento ispettivo, confluito nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2021/186238-84 del 28/12/2021 notificato in data 23.01.2022, avente ad oggetto una sanzione pecuniaria pari ad € 7.942,25, al netto dell'importo già corrisposto della somma di € 3600,00 ed € 4320,00 per la due violazioni contestate. In particolare ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione, in relazione alla posizione del dipendente , essendo state assolte le prescrizioni indicate nell'atto di diffida, nonché CP_4
con riguardo al lavoratore stante l'insussistenza delle presunte violazioni riscontrate dall'ITL CP_5
in tema di lavoro sommerso.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Si è costituito in giudizio l' , il quale – previa Controparte_6
ricostruzione delle tappe del procedimento istruttorio sulla base del quale era stato irrogato il provvedimento impugnato – ha preliminarmente rilevato di aver emesso in data 24.06.2024 una nuova ordinanza di ingiunzione (recante n. 511 – prot. 15534), a mezzo della quale veniva revocata – seppur solo in maniera parziale – quella oggetto del presente giudizio.
Nel merito ha in ogni caso rappresentato il tenore delle violazioni contestate con riguardo a ciascuno dei lavoratori menzionati nelle ordinanze di ingiunzione, ribadendo la legittimità delle sanzioni irrogate.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo all'ordinanza di ingiunzione n. 334/2024, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso per tutti i motivi suesposti.
All'odierna udienza, stante la revoca dell'ordinanza impugnata, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
Orbene, per le ragioni indicate, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, avendo il ricorrente provveduto al pagamento in misura parziale delle sanzioni irrogate così ammettendo la commissione, in misura parziale, delle violazioni contestate e avendo l' provveduto alla revoca dell'ordinanza di ingiunzione opposta CP_1
nonostante il pagamento tardivo, appare equa la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo