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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 924/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 22/01/2025, promossa
OGGETTO: Altre d a
Controparte_1
[...]
, c.f. con il patrocinio dell'avv. SICA
[...] P.IVA_1
Extracontrattuale ELENA, elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 50 - non ricomprese nelle BRESCIA, presso l'Avvocatura Distrettuale INAIL. altre materie APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il Controparte_2 C.F._1
patrocinio dell'avv. BOLIS FERNANDO, elettivamente domiciliato in
VIA GIACOMO QUARENGHI, 13 - 24122 BERGAMO, presso il menzionato difensore.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, pubblicata il 23/02/2022 con il n. 475/2022.
CONCLUSIONI di CP_1 in via principale nel merito:
Pag. 1 di 12 accogliere, per i motivi esposti in atti l'appello proposto dall'ente e, per l'effetto, in riforma parziale della sent. 475/2022, emessa dal
Tribunale di Bergamo Sezione Civile, depositata il 22.2.2022, nell'ambito del Giudizio n.9418/2016, condannare ex artt. 1916 e 2043 cc il convenuto/appellato CP_2
a pagare all' l'importo di € 25.323,50 per risarcimento
[...] CP_1
del “danno biologico permanente” pari all'indennizzo erogato dall'ente a tale titolo in favore di a seguito dell'infortunio oggetto Parte_1
di causa, ovvero la somma maggiore o minore – comunque entro il valore massimo di € 26.000,00 - ritenuta di giustizia per tale voce di danno, oltre interessi e rivalutazione confermando nelle altre statuizioni la decisione di primo grado;
Respingere integralmente l'appello incidentale ex adverso proposto, confermando perciò – in particolare – la decisione di primo grado nella parte in cui ha condannato a rifondere all' Controparte_2 CP_1
l'indennizzo per inabilità temporanea con accessori e nella parte in cui ha escluso l'opponibilità all' dei pagamenti erogati dalla CP_1
controparte al sig. CP_3
Con vittoria di spese di primo e secondo grado. di : Controparte_2
Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed CP_1 in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: accogliere l'appello incidentale proposto dal signor
[...]
per le ragioni dedotte nella parte narrativa della comparsa di CP_2
costituzione e risposta in appello in data 26 gennaio 2023 e, in riforma della sentenza n. 475/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo all'esito del procedimento R.G. n. 9418/2016, voglia la Corte d'Appello così pronunciare:
Pag. 2 di 12 − accertata e dichiarata la non indennizzabilità dei fatti occorsi in data
22 marzo 2007 tra i signori e e, Controparte_2 CP_4 quindi, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo assicurativo in capo a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 D.P.R. 1124/1965, CP_1 respingere le domande tutte proposte nei confronti di
[...] per le ragioni esposte in atti e, comunque, in quanto CP_2
infondate in fatto ed in diritto oltre che improponibili, improcedibili ed indimostrate;
− respingere le pretese avanzate nei confronti di a Controparte_2 titolo di indennità temporanea siccome infondate, in fatto ed in diritto, oltre che eccessive e non dovute;
− accertare e dichiarare l'opponibilità a delle somme tutte CP_1 versate da parte del signor n favore del signor prima CP_2 CP_3
dell'instaurazione del giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere il diritto di surroga di nei limiti della differenza tra il danno CP_1
complessivo patito dal signor per come accertato sulla scorta CP_3 delle risultanze della C.T.U. medico-legale e quanto già corrisposto dal signor il tutto, in ogni caso, non oltre il danno civilistico CP_2 accertato;
− compensare tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Spese di lite, anticipazioni e compensi professionali del presente grado di giudizio interamente rifusi.
Per quanto occorrere possa, la difesa del signor dichiara di CP_2
non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove, anche in via istruttoria, che fossero proposte da . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' agiva in surrogazione, ex art. 1916 e 2043 c.c., per chiedere CP_1 al Tribunale di Bergamo la condanna di Controparte_2
responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal lavoratore
[...]
(estraneo al giudizio), al pagamento in proprio favore del CP_4
Pag. 3 di 12 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità dalla stessa riconosciuta ai sensi del TU 1124/1965, per un totale di €
135.905,12.
Deduceva che, il 22/03/2007 alle ore 16.50 circa, nasceva un diverbio tra due operai intenti alle proprie mansioni nello stabilimento industriale della nato dal richiamo di Controparte_5 rivolto a di “lasciare pulito CP_4 Controparte_2
l'aspiratore come lo aveva trovato”.
All'apice del diverbio, olpiva al fianco sinistro con CP_2 CP_3
una lama di seghetto in acciaio provocando al collega lesioni gravi consistite nella “ferita penetrante addome, con perforazione colica e peritonite secondaria” da cui derivavano esiti permanenti.
L' , ritenendo l'evento tutelabile quale infortunio sul lavoro CP_1 dovuto a causa violenta consumatosi in occasione lavorativa, riconosceva a le prestazioni indennitarie previste dal TU CP_3
1124/1965.
Costituendosi in giudizio, contestava: I) il diritto Controparte_2 dell' alla rivalsa adducendo che l'aggressione, non negata nei CP_1 tempi e modi accertati dal giudice penale, non era correlata al lavoro ma a dissapori personali per cui, trattandosi di evento extra-lavorativo non era tutelabile dall'assicuratore sociale;
II) il quantum dell'indennità sia perché ritenuto eccessivo, sia perché avrebbe dovuto essere decurtato di quanto già risarcito a in esito al processo penale. CP_3
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medica sulla persona di affidata alla dott.ssa CP_4 Testimone_1
[...]
Con sentenza n. 475/2022 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda condannando al pagamento in favore di Controparte_2
“delle somme in linea capitale indicate in motivazione” ed alla CP_1 rifusione delle spese di lite;
poneva definitivamente a carico del
Pag. 4 di 12 convenuto le spese di CTU.
Questa, per quanto ancora rileva, la motivazione del Tribunale.
Era circostanza pacifica, oltre che accertata con sentenza penale di condanna passata in giudicato, l'aggressione fisica perpetrata volontariamente da ed il ferimento di Controparte_2 CP_4 con i conseguenti postumi permanenti.
[...]
Altrettanto pacifico e documentato il fatto che l' , ritenendo CP_1
l'episodio un infortunio sul lavoro, avesse riconosciuto a il CP_3
diritto alle indennità di legge che, in parte, aveva già corrisposto.
Doveva ritenersi infondata l'eccezione sollevata da incidente CP_2
sull'an debeatur, secondo la quale l' aveva pagato male, non CP_1 essendovi derivazione causale delle lesioni subite da CP_3 dall'attività lavorativa e dovendosi, piuttosto, rintracciare le ragioni dello stesso in antichi rancori e rivalità tra i due protagonisti che erano usciti dal capannone dello stabilimento per un chiarimento, poi degenerato nel ferimento.
Infatti, per l'indennizzabilità di un infortunio da parte dell'assicuratore sociale era sufficiente che esso, come nel caso in esame, fosse avvenuto in una occasione di lavoro ed indipendentemente dal fatto che il rischio provenisse dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, con il limite del rischio elettivo (Cass. 12779/2012).
Il quantum debeatur veniva limitato alle voci e agli importi ritenuti provati all'esito dell'istruttoria: I) indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indennizzata dall per complessivi € CP_1
29.911,95 (288 giorni -dal 22 marzo 2007 al 7 gennaio 2008, detratta la franchigia di 4 giorni- indennizzati in base ai dati salariali trasmessi dal datore di lavoro all' doc. 11); II) danno biologico permanente CP_1
come accertato dal CTU nel 10%, in misura inferiore a quanto indennizzato dall'assicuratore sociale (commisurato al 17%, poi ridotto al 12%).
Rigettava, siccome infondata, la richiesta di di detrarre CP_2
Pag. 5 di 12 dall'entità del risarcimento le somme che lo stesso aveva corrisposto a poiché i pagamenti erano stati compiuti in esecuzione di un CP_3 accordo transattivo intercorso tra danneggiante e danneggiato e, come tali, inopponibili all'assicuratore sociale che aveva in precedenza comunicato al danneggiante la volontà di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato.
soccombente, era condannato a rifondere le spese. CP_2
Avverso la sentenza interponeva appello l' . CP_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione e Controparte_2 proponendo appello incidentale.
All'udienza del 22/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con unico motivo l' censura il capo della decisione relativo alla CP_1 liquidazione del danno biologico permanente (10%) di cui è omessa l'“individuazione del valore numerico esatto dell'importo essendo stati individuati i criteri di determinabilità del risarcimento”.
Deduce l'incertezza dei criteri di determinabilità del danno risarcibile e l'apparente ricorso alle Tabelle delle Menomazioni (DM del
12/07/2000) anziché alle Tabelle di Milano, o altre ritenute congrue, con conseguente confusione/sovrapposizione dell'indennizzo, secondo i parametri previdenziali, e del risarcimento del danno non patrimoniale, secondo i comuni parametri di liquidazione ex art. 2043
c.c.
Critica, altresì, l'omessa individuazione del “limite interno” e del
“limite esterno” al diritto di rivalsa azionato dall' , necessari CP_1
affinché all'assicuratore sociale sia riconosciuto il minore degli importi tra il danno civilistico risarcibile ex art. 2043 c.c. e l'indennizzo erogato o attestato dall'Ente.
Da ultimo censura la decisione per non aver “isolato” dall'intero indennizzo la voce del solo danno biologico permanente, che CP_1
Pag. 6 di 12 ammonta ad € 25.323,50 [= € 13.862,91 pagati con i ratei di rendita dal
2008 al 2018 (non € 36.793,11 che era comprensivo delle voci di danno biologico e danno patrimoniale) + € 9.751,30 per indennizzo in capitale liquidato nel 2018 alla cessazione della rendita + € 971,10 per aumento straordinario ex DM 27 marzo 2009 + € 738,19 per aumento straordinario ex DM 14 febbraio 2014].
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo lamenta la violazione Controparte_2
dell'art. 2 del DPR 1124/1965 da parte del Tribunale che avrebbe dovuto escludere in radice l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a non qualificabile come infortunio sul lavoro, e, di CP_3 conseguenza, avrebbe dovuto rigettare la domanda sorrogatoria proposta dall' che ha pagato male. CP_1
Assume che le lesioni riportate da non derivano causalmente CP_3 dall'attività lavorativa, come richiede il TU n. 1124/1965, ma da un fatto ad essa estraneo: un'antica rivalità e acredine tra i due, rispetto alla quale il luogo e l'orario di lavoro hanno rappresentato una mera occasione.
Con il secondo motivo si duole dell'accoglimento della domanda proposta dall' con riferimento all'indennizzo dell'inabilità CP_1
temporanea per € 29.911,95 mancando la prova, che era onere dell'Assicuratore fornire, dei redditi di necessari per la CP_3
quantificazione di questa voce di danno.
Con il terzo motivo censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto inopponibile all il pagamento a di € 25.000,00 poiché CP_1 CP_3 lo stesso non trova ragione nella transazione conclusa tra danneggiante e danneggiato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma nella sentenza penale n. 162/08 del Tribunale di Bergamo, che aveva disposto tale provvisionale in favore dello stesso CP_3
Con il quarto motivo si duole della regolamentazione delle spese.
Il Tribunale ha respinto o drasticamente ridotto le richieste avanzate
Pag. 7 di 12 dall' il che avrebbe dovuto condurre a dichiarare la soccombenza CP_1
reciproca e, di conseguenza, la compensazione integrale delle spese.
-.-
Esaminando nell'ordine logico le questioni poste dalle parti, è preliminare l'esame del primo motivo dell'appello incidentale inerente all'an debeatur.
Il motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni. ha contestato all' di aver pagato male e, di CP_2 CP_1
conseguenza, di non avere titolo per surrogarsi al proprio assicurato.
È necessario, pertanto, dare risposta ad una prima questione: se terzo responsabile del danno subito da Controparte_2 [...]
sia legittimato ad opporre all' l'inesistenza dei CP_4 CP_1 presupposti di fatto del riconosciuto indennizzo.
La risposta è negativa.
Innanzitutto, deve porsi in rilievo che il diritto dell' di CP_1
surrogarsi nei diritti dell'assicurato-danneggiato verso il terzo responsabile trova il suo fondamento nella legge e non anche nel rapporto assicurativo.
In ragione del fatto che gli obblighi assicurativi sociali sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, affinché si verifichi il subingresso dell'assicuratore sociale è sufficiente la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga (SSUU 8620/2015).
Comunicazione a cui l' ha ottemperato inviando la nota a/r CP_1 ricevuta da il 31/10/2007. CP_2
In tale prospettiva, le eccezioni che può opporre CP_2
all'assicuratore sociale che ha agito in surroga sono tutte e sole le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi di e non anche quelle inerenti CP_3 all'inesistenza dei presupposti di fatto dell'indennizzabilità del sinistro,
Pag. 8 di 12 attenendo tali eccezioni al contenuto di rilievo pubblicistico del rapporto assicurativo, a cui responsabile dell'evento dannoso, CP_2
è estraneo (Cass. 13701/2012 e SSUU 8620/2015).
Con riguardo alla seconda questione, ossia se l'infortunio di CP_3 sia o meno un infortunio sul lavoro, deve darsi risposta affermativa essendo integrati tutti gli elementi della fattispecie disciplinata dall'art. 2 DPR 30 giugno 1965 n. 1124.
Infatti, nel corso del giudizio penale a carico di è stato CP_2
accertato che il diverbio insorto con riguardava “l'esecuzione CP_3 corretta del lavoro” (circostanza confermata dai testi escussi sia in sede penale che civile) e che l'aggressione si è consumata all'interno dei luoghi di lavoro, durante l'orario di lavoro e mentre era intento CP_3 alle proprie mansioni, cioè “prendere dei secchi di olio per i torni”.
Ne deriva che l'infortunio è avvenuto in “in occasione di lavoro” e, di conseguenza l' , che ha correttamente corrisposto le indennità CP_1
di legge, è legittimata a surrogarsi nei diritti del proprio assicurato.
Le superiori considerazioni conducono a ritenere fondato l'unico motivo dell'appello principale inerente al quantum debeatur.
Al fine di procedere alla liquidazione del danno biologico permanente deve porsi rilievo al fatto che, per effetto dell'avvenuta surrogazione, ex art. 1916 c.c., l' ha acquistato a titolo derivativo i diritti di CP_1
“nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti CP_3
in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso” (Cass. 1508/2001).
Ne deriva che il danno va quantificato facendo ricorso ai criteri e ai parametri civilistici elaborati dal Tribunale di Milano nelle Tabelle da ultimo aggiornate (2024) per il danno biologico permanente accertato dal CTU nel 10% e tenendo conto dell'età che aveva al 22 CP_3
marzo 2007 di verificazione del danno (44 anni).
Tenuto conto che l'importo così ottenuto risulta inferiore
Pag. 9 di 12 all'ammontare dell'indennità corrisposta dall' per la stessa voce CP_1
di danno (€ 25.323,50), va condannato al Controparte_2 pagamento in favore dell' dell'importo di € 20.507,00, rivalutato CP_1
all'oggi in € 20.937,65, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dal
22/03/2007, inizialmente sulla somma devalutata sulla base degli indici
ISTAT e poi sulla stessa somma rivalutata di anno in anno sino alla data della decisione e, successivamente, sulla somma complessiva sino al soddisfo.
Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato. contesta l'entità dell'indennità riconosciuta a Controparte_2
dall'assicuratore sociale ai sensi dell'art. 68 del DPR CP_3
1124/1965 per carenza di prova, che era onere dell' fornire, circa CP_1
l'ammontare del reddito del danneggiato-assicurato cui parametrare l'erogazione, non essendo a ciò sufficiente né l'attestazione di credito né l'estratto del libro paga fornito dal datore di lavoro di CP_3
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L'attestazione di credito del Dirigente della sede erogatrice costituisce prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall al lavoratore, CP_1 quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità.
Inoltre, l' ha fornito una puntuale ricostruzione dei conteggi CP_1 dell'indennità liquidata per inabilità temporanea assoluta, conformi agli artt. 68, 116, 117, 118, 119, 120 del DPR 1124/1965, ed ha provato l'entità della retribuzione giornaliera e di quella effettiva annua corrisposta dal datore di lavoro a mediante la relativa CP_3 produzione documentale (doc. 1, 9, 11, 12, 29).
Era, dunque, onere di sollevare contestazioni precise e CP_2
puntuali che individuassero il vizio da cui l'atto in questione era affetto e offrire contestualmente di provarne il fondamento.
In difetto, l'attestazione di credito è sufficiente a provare l'entità dell'indennità corrisposta.
Pag. 10 di 12 Il terzo motivo dell'appello incidentale è parimenti infondato.
Dall'istruttoria documentale si ricava che il pagamento della provvisionale di € 25.000,00 in favore di è stato effettuato da CP_3
nel maggio 2008, in epoca successiva alla ricezione Controparte_2
-il 31/10/2007- della comunicazione dell' di volersi surrogare, CP_1 ex art. 1916 c.c., nei diritti del proprio assicurato a cui aveva riconosciuto le prestazioni di legge.
L'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nelle mani di CP_3
pur nella consapevolezza che il creditore era mutato per effetto della surrogazione, comporta l'inopponibilità del pagamento nei confronti dell' a tal fine non rilevando che si trattasse di una provvisionale CP_1 disposta dalla sentenza penale n. 162/2008 del Tribunale di Bergamo
(Cass. 14981/22 e Cass. 22085/1985).
Il quarto motivo dell'appello incidentale è assorbito dal rigetto dei primi tre motivi e dall'accoglimento dell'appello principale.
La Corte deve rivalutare l'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza di che è condannato a rifondere Controparte_2
all' le spese di lite dei due gradi, liquidate in dispositivo in CP_1 conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, secondo i valori medi dello scaglione di valore del decisum.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 475/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 23/02/2022, così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
− accoglie l'appello principale;
Pag. 11 di 12 − rigetta l'appello incidentale;
− condanna a pagare in favore dell' : Controparte_2 CP_1
la somma di € 20.937,65, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dal 22/03/2007, inizialmente sulla somma devalutata sulla base degli indici ISTAT e poi sulla stessa somma rivalutata di anno in anno sino alla data della decisione e, successivamente, sulla somma complessiva sino al soddisfo. le spese dei due gradi liquidate: quanto al primo grado, in € 7.254
(di cui € 1.620 per la fase di studio, € 1147 per la fase introduttiva,
€ 1720 per la fase istruttoria, € 2767 per la fase decisoria), oltre esborsi per € 786 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.; quanto al secondo grado, in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre esborsi 382,50 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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