Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/1983, n. 4692
CASS
Sentenza 11 luglio 1983

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In materia di indennità dovuta al marittimo in caso di cessazione del contratto di arruolamento, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982 - a norma del quale detta indennità prevista dall'art. 351 cod. nav., è sostituita dal trattamento di cui all'art. 2121 cod. civ. - doveva ugualmente farsi luogo, ai fini della relativa liquidazione, ai criteri stabiliti da tale ultima norma, posto che, contenendo la norma speciale un rinvio, a detti fini, alle norme corporative ed essendo divenuto il rinvio stesso inoperante a cagione della soppressione dell'ordinamento corporativo, queste ultime dovevano ritenersi sostituite, nella posizione gerarchicamente preminente rispetto alle fonti sussidiarie costituite dagli Usi, dalla menzionata norma propria del rapporto di lavoro comune, conformemente alla generale previsione di cui all'art. 1 cod. nav. Relativamente ad eventuali lacune dell'ordinamento speciale in materia di navigazione.*

Ai fini dell'esclusione del diritto dell'equipaggio imbarcato sulla nave soccorritrice alla ripartizione del compenso afferente alle relative operazioni - diritto stabilito dall'art. 496 cod. nav. - non è sufficiente che la nave stessa sia occasionalmente utilizzata a tale scopo o possa, per esso, essere, al bisogno, più o meno tempestivamente armata ed equipaggiata, in quanto l'art. 491 cod. nav., a differenza dell'art. 12 della legge 14 giugno 1925 n. 938, sebbene non faccia più menzione, a detti fini, dell'unicità del menzionato scopo per il quale avviene l'equipaggiamento e l'armamento, richiede, tuttavia, con identità di ratio, un'oggettiva e permanente destinazione della nave a tale scopo, quale deve ritenersi sussistente allorché questa, pur adibita ad Usi promiscui, sia specificamente e permanentemente (per natura e specie delle attrezzature, modalità di impiego e di montaggio, ubicazione e caratteristiche dei depositi, nonché per numero e qualificazione dei membri dell'equipaggio da accertare in concreto con adeguata indagine tecnica) idonea ad intervenire tempestivamente per prestare qualsiasi tipo di soccorso. ( V 2433/73, mass n 365833; ( V 579/57; ( Conf 2592/82, mass n 420393).*

La computabilità, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, dei compensi corrisposti al lavoratore per lavoro straordinario deve essere riconosciuta allorché le relative prestazioni non rivestono il carattere dell'eccezionalità od occasionalità, ma siano invece necessitate e ricorrenti, sebbene in misura diversa nei vari periodi del rapporto, con diritto, in quest'ultima ipotesi, per il prestatore di lavoro di veder computato il relativo emolumento sulla media di quelli corrisposti negli ultimi tre anni di servizio. ( V 4515/79, mass n 401021).*

La disciplina, di carattere inderogabile, dettata, in tema di lavoro straordinario, dall'art. 2108 cod. civ. si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate, quanto alla limitazione del relativo orario, dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.d. 10 settembre 1923 n. 1955 e non è estensibile al lavoro a bordo delle navi, che da detta regolamentazione è espressamente escluso a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R.d.l. n. 692 del 1923 ed a norma dell'art. 4 del R.d. n. 1955 del 1923. Consegue che, in ordine al rapporto di lavoro del personale navigante, possono trovare applicazione solo gli accordi - individuali o collettivi - delle parti, sia per quanto riguarda la limitazione dell'orario normale di lavoro sia per quanto riguarda i criteri di Determinazione della retribuzione dovuta per il lavoro prestato oltre tale orario, restando esclusa qualsiasi possibilità di commistione dei criteri dettati dalla detta disciplina legale e da quella pattizia, la cui legittimità in rapporto al principio stabilito dal primo comma dell'art. 36 cost. Va accertata alla stregua di una valutazione complessiva del trattamento economico previsto dalla disciplina contrattuale. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato sul punto la decisione del giudice del merito che ha ritenuta legittima la clausola di contratto collettivo che, con riferimento a tale tipo di lavoro, non prevedeva maggiorazioni di compenso per le prestazioni compiute oltre il limite dell'orario lavorativo normale, allorché questo fosse ecceduto per effetto anche di periodi di attesa intermedi che i marittimi dovevano necessariamente compiere a bordo della nave, a disposizione del comandante o del datore di lavoro e che erano compensati (art. 20 del C.C.n.L. 15 luglio 1968; art. 10 del C.C.n.L. 16 maggio 1972 e art. 10 del C.C.n.L. 8 maggio 1974) con una retribuzione oraria ridotta rispetto a quella dovuta per i periodi di effettivo servizio, in considerazione della peculiarità di dette attese, implicanti sostanziale inattività e semplice limitazione di libertà).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/1983, n. 4692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4692
    Data del deposito : 11 luglio 1983

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