CA
Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avvocati NICOTRA Persona_1
CLAUDIA e PUNZI FABIO
- Appellanti - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CAFARO PATRIZIO
- Appellato - All'udienza del 13/06/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1794/2022 del 23.05.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da con ricorso Controparte_1 depositato il 27.11.2018, condannando e n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , al pagamento in favore della ricorrente della somma Persona_1 complessiva di € 26.209,69 a titolo di differenze retributive e T.F.R., come da C.T.U. in atti, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31 gennaio 2022, oltre ulteriori rivalutazione e interessi da detta data al saldo effettivo. All'esito dell'espletata istruzione probatoria il Tribunale ha, infatti, ritenuto dimostrata la sussistenza, tra la ricorrente ed il dante causa degli odierni appellanti, di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi nei termini dedotti in ricorso;
dalla prova testimoniale assunta era, infatti, emerso che la stessa, oltre a svolgere mansioni di pulizia della casa (circostanza, questa, incontestata dai resistenti), si era
1 altresì occupata di accudire la moglie del , affetta da morbo di Alzheimer, Pt_1 osservando un orario di lavoro congruente con quello dalla stessa dedotto;
pertanto le spettava l'inquadramento nel livello C Super del CCNL Collaboratori familiari e le correlate differenze retributive. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
n.q. di eredi di , con ricorso depositato il 23.05.2022,
[...] Persona_1 chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame con memoria Controparte_1 depositata il 6.07.2022. All'udienza del 13/06/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Gli appellanti affidano il gravame ai seguenti motivi: 1) la ha dedotto che il proprio rapporto di lavoro si era instaurato CP_1 unicamente con , senza minimamente far cenno alla sussistenza Persona_1 di altro soggetto che si sarebbe occupato degli interessi dell'invalida Parte_3
e che, avrebbe dovuto, invece, essere individuato in sin dal Parte_2
2011 amministratore di sostegno della madre;
tale circostanza, in virtù della quale sarebbe spettato a stipulare un eventuale contratto di lavoro Parte_2 concernente prestazioni svolte in favore della , confermerebbe che il CP_2 rapporto dedotto in giudizio avesse avuto ad oggetto unicamente mansioni generiche di collaboratrice domestica, le uniche in merito alle quali Per_1
poteva disporre, rientrando, invece, le determinazioni relative
[...] all'assistenza della nella competenza dell'amministratore di sostegno;
CP_2
2) contestano, comunque, nel merito, che la abbia mai svolto CP_1 mansioni di cura e assistenza della madre essendosi limitata a Parte_3 svolgere le faccende domestiche;
le gravi condizioni di salute di quest'ultima necessitavano infatti di un'assistenza continua anche da parte di personale specializzato, cure che la , per le sue precarie condizioni di salute, non CP_1 avrebbe potuto fornire. L'appello non può essere accolto. In ordine al primo motivo, si osserva che la costituzione di un rapporto di lavoro domestico con non è affatto contestata, essendo anzi Persona_1 stata dallo stesso espressamente ammessa nella memoria difensiva di primo grado (“la sig.ra è stata assunta dall'odierno resistente su indicazione della sig.ra CP_1
, nuora della stessa ricorrente”); ivi il resistente aveva peraltro Persona_2 descritto minuziosamente le mansioni a suo dire svolte dalla lavoratrice e l'orario
2 dalla stessa osservato, confermando, infine, di averla retribuita con € 500,00 al mese per il periodo sino al 23.01.2015 (nel quale la stessa aveva lavorato solo il pomeriggio) e in € 1.000,00 al mese per il periodo successivo (in relazione all'osservanza di un più ampio orario di lavoro), e di non averle pagato il TFR. A fronte di tali difese non è dubitabile che abbia assunto la Persona_1 veste di datore di lavoro e che, dunque, risultasse il soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande proposte dalla lavoratrice con la conseguenza che, di eventuali debiti scaturenti da tale rapporto, ed ancora non saldati, devono oggi rispondere i suoi eredi;
né il (parzialmente) diverso contenuto delle mansioni dedotte dalla lavoratrice incide sulla legittimazione passiva delle obbligazioni dalle stesse scaturenti, ponendosi tale questione, nella dedotta unicità del rapporto e nell'incontestata qualità di datore di lavoro in capo a , sul diverso Persona_1 piano del merito della fondatezza (o meno) delle rivendicazioni retributive azionate in giudizio. Costituisce piuttosto oggetto di contestazione, sin dalla memoria difensiva di primo grado, l'ampiezza delle mansioni svolte dalla , a dire degli CP_1 appellanti non comprendenti la cura ed assistenza della , ma circoscritte Pt_3 alla cura e pulizia della casa;
ed a supporto di tale deduzione è stato allegato che di tali incombenti si sarebbero occupati la figlia, la nipote Parte_1 [...]
ed il figlio quest'ultimo quale amministratore di Parte_4 Parte_2 sostegno. Tale contestazione costituisce il nucleo del secondo motivo di appello, il quale, tuttavia, non si confronta adeguatamente con il compendio probatorio assunto nel giudizio di primo grado e con la valutazione che di tali prove ha compiuto il primo giudice, non indicando specificamente i motivi per cui le stesse non avrebbero invece potuto integrare sufficiente prova dei fatti dedotti in ricorso, limitandosi a contestarne l'attendibilità. Al contrario le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente (ammissibili anche quelle rese dal – in quanto in regime di separazione dei beni con la Tes_1 coniuge ricorrente) - sono apparse precise e convincenti, oltre che tra loro convergenti. In particolare, la teste ha dichiarato, tra l'altro: “A casa del Per_2 Per_1 mi dissero che potevo iniziare subito perché la badante di prima era andata via e la
[...] moglie del era malata di Alzheimer e aveva bisogno di essere accudita 24 ore al Per_1 giorno. L'orario di lavoro che io avrei dovuto svolgere era dalle 9 alle 13:30 ma loro avevano bisogno di una persona per il pomeriggio dalle 16 alle 20:30. Dissi quindi che mia suocera cercava lavoro e che sarebbe potuta andare a lavorare il pomeriggio”.
3 Le circostanze mediante le quali venne costituito il rapporto di lavoro appaiono perfettamente coincidenti con quanto dedotto dallo stesso , così Pt_1 come gli orari di lavoro che la ricorrente avrebbe osservato, e ciò conferisce particolare attendibilità alle citate dichiarazioni;
dalle stesse emerge dunque che la era stata assunta per svolgere anche mansioni di badante, mansioni CP_1 che, sino al 2015, la stessa ha condiviso, in orari diversi, con la nuora, per poi continuare a prestarle per l'intero arco della giornata. La necessità della pattuizione di un orario di lavoro così ampio, peraltro, trova plausibile spiegazione proprio nell'esigenza di assicurare, durante tutto il giorno, prestazioni di assistenza nei confronti del soggetto invalido, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, apparendo, di contro, tale orario intuibilmente sproporzionato rispetto a mere prestazioni di cura e pulizia della casa (peraltro abitata da due sole persone); tant'è che la stessa parte appellante ammette la sovrabbondanza dell'orario pattuito rispetto a tali mansioni, deducendo che, finite le faccende domestiche, la si fermava a guardare la televisione insieme CP_1 agli anziani coniugi (circostanza, questa, confermata anche dalla teste Tes_2
; ciò conferma che la lavoratrice dovesse restare “a disposizione” del datore
[...] per un tempo ordinariamente ulteriore rispetto a quello necessario all'espletamento delle faccende domestiche, apparendo ragionevole che ciò risultasse funzionale a garantire il suo impiego anche in mansioni di assistenza nei confronti della . Pt_3
D'altronde neppure i testi di parte resistente hanno validamente confutato tale ricostruzione: infatti, sebbene sia la teste (figlia di Parte_4 Parte_1 che la teste abbiano riferito dell'impegno di nell'assistere la Tes_2 Parte_1 madre, non hanno tuttavia confermato che tale impegno fosse esclusivo, bensì
“prevalente” e, comunque, reso – secondo le stesse allegazioni contenute nell'atto di appello - in misura compatibile con i suoi impegni di lavoro (v. pag. 10 del ricorso in appello); avendo pacificamente la bisogno di assistenza Pt_3 continuativa e non essendo stata dimostrata la presenza costante di altri soggetti (diversi dalla ) adibiti a tali mansioni, la prospettazione della lavoratrice CP_1 deve ritenersi fondata. Nessuna prova, infine, è stata fornita dagli appellanti circa le asseritamente precarie condizioni di salute della , che non le avrebbe consentito di CP_1 svolgere mansioni di assistenza. Inammissibile, poi, è da ritenersi l'ulteriore documentazione prodotta dagli appellanti solo in questo grado del giudizio al fine di confutare le spettanze dell'appellata solo per alcune giornate in cui la stessa non avrebbe lavorato;
4 documentazione che, peraltro, non sottoscritta dall'apparente autore, è priva di qualsiasi efficacia probatoria. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1794/2022 resa il 23.05.2022 dal Tribunale di Palermo. Condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 13/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
5