Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 354
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prove sufficienti sull'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate, non avendo superato la regolarità formale della contabilizzazione e dei pagamenti con elementi specifici e gravi, precisi e concordanti.

  • Accolto
    Carenza dei presupposti impositivi

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prove sufficienti sull'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate, non avendo superato la regolarità formale della contabilizzazione e dei pagamenti con elementi specifici e gravi, precisi e concordanti.

  • Accolto
    Travisamento dei documenti e dei fatti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prove sufficienti sull'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate, non avendo superato la regolarità formale della contabilizzazione e dei pagamenti con elementi specifici e gravi, precisi e concordanti. La Corte ha inoltre sottolineato che l'assimilazione delle società fornitrici a mere cartiere, basata su non meglio precisate caratteristiche, non è di per sé sufficiente a provare l'inesistenza delle operazioni, specie a distanza di tempo.

  • Accolto
    Mancanza di mezzi di verifica nei confronti dei fornitori

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prove sufficienti sull'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate, non avendo superato la regolarità formale della contabilizzazione e dei pagamenti con elementi specifici e gravi, precisi e concordanti. La Corte ha inoltre sottolineato che il contribuente non ha gli stessi elementi di indagine dell'Agenzia delle Entrate e che la visura camerale dei fornitori non dimostra di per sé l'inesistenza delle operazioni o la consapevolezza di evadere le imposte.

  • Accolto
    Mancanza di elementi comprovanti nel 2020 per l'annualità 2016

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prove sufficienti sull'oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate, non avendo superato la regolarità formale della contabilizzazione e dei pagamenti con elementi specifici e gravi, precisi e concordanti. La Corte ha inoltre sottolineato che la verifica effettuata a distanza di circa quattro anni dai fatti in contestazione rende meno agevole la prova dell'inesistenza delle operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 354
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 354
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo