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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3559/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza numero 164/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
Attraverso detta pronunzia il primo giudice rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori di legge ove previsti.
La controversia scaturiva dall'impugnazione da parte della appellante di un avviso di accertamento, emesso dall'AE in relazione alle risultanze della verifica fiscale posta in essere dai militari della GGFF, attraverso il quale l'Ufficio contestava alla parte la contabilizzazione di numero cinque fatture emesse da talune società considerate cartiere in considerazione del fatto che non avevano presentato né dichiarazioni né bilanci di esercizio.
Al riguardo la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'impugnato atto e la carenza dei presupposti impositivi in considerazione del fatto che alcuna sufficiente prova era stata fornita circa la natura fittizia dei contestati documenti di acquisto.
Questa proponeva appello eccependo:
1. il difetto di motivazione, il travisamento dei documenti di causa e dei fatti oltre all'infondatezza degli stessi considerata la circostanza che né i verificatori né l'Ufficio avevano contestato l'inesistenza dei documenti fiscali ma solo la loro genericità;
2. la mancanza di mezzi di verifica nei confronti dei fornitori atteso che la fornitura era stata comunque effettuata;
3. la motivazione meramente apparente;
4. la violazione e la falsa applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 5 bis, del decreto legislativo numero 546 del 1992;
5. la mancanza di elementi atti a comprovare nel 2020 gli elementi evidenziati in sede di verifica, relativamente all'annualità d'imposta 2016, a carico delle società sottoposte a controllo.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, l'annullamento dell'avviso di accertamento. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Viterbo, Ufficio legale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che l'AF deve dimostrare l'oggettiva inesistenza delle fatture con elementi specifici - quali l'assenza di struttura aziendale ovvero le dichiarazioni del fornitore - superando la regolarità formale della contabilizzazione o dei pagamenti.
Il contribuente può confutare detti assunti con testimoni, documenti di trasporto, bonifici o corrispondenza comprovanti l'effettività delle operazioni poste in essere.
Ciò posto rileva, trascurando per un attimo la circostanza dedotta dalla parte secondo la quale né i verificatori né l'Ufficio hanno contestato l'inesistenza dei documenti fiscali ma solo la loro genericità, che i militari della
GGFF hanno dedotto l'inesistenza delle operazioni da non meglio precisate caratteristiche delle società fornitrici assimilate a mere cartiere.
Tale elemento da solo non è sufficiente a provare l'assunto anche in considerazione del fatto che la verifica
è stata effettuata a distanza di circa quattro anni dai fatti in contestazione.
A tanto si aggiunge che il percettore della fornitura non ha gli stessi elementi di indagine in relazione agli adempimenti fiscali di cui può disporre l'AF e che, al più, avrebbe potuto effettuare una visura camerale dei soggetti con i quali stava per intraprendere operazioni commerciali senza però, per questo, dimostrare l'inesistenza di una consapevolezza tesa ad evadere le imposte dovute ovvero l'inesistenza di un dolo specifico o anche solo eventuale.
Da quanto esposto scaturisce che grava sull'AF l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture contestate, anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, purché:
1. gravi, nel senso che gli indizi devono rivelare un alto grado di probabilità che il fatto ignoto sussista, desumibile dal fatto noto, escludendo spiegazioni alternative altrettanto plausibili;
2. precise, nel senso che il fatto noto deve essere storicamente determinato e univoco, non generico o approssimativo, con descrizione puntuale nella realtà;
3. concordanti, nel senso che in caso di pluralità di indizi, questi devono convergere logicamente e univocamente verso il fatto ignoto, attraverso un'analisi globale - c.d. convergenza del molteplice - non atomistica.
La giurisprudenza di legittimità richiede, pertanto, un iter motivazionale rigoroso laddove, scartando gli elementi irrilevanti ed eseguita una valutazione complessiva dei rimanenti, la valutazione conclusiva è suscettibile di essere contraddetta, come nel caso di specie.
Nel contesto fiscale delle fatture inesistenti tali requisiti guidano la prova dell'oggettiva inesistenza, gravando però sul Fisco.
Quanto esposto rende superfluo l'esame e ogni ulteriore questione o eccezione.
La particolare vicenda processuale e la non univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consigliano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello annullando l'impugnato atto. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3559/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T200242 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza numero 164/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
Attraverso detta pronunzia il primo giudice rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori di legge ove previsti.
La controversia scaturiva dall'impugnazione da parte della appellante di un avviso di accertamento, emesso dall'AE in relazione alle risultanze della verifica fiscale posta in essere dai militari della GGFF, attraverso il quale l'Ufficio contestava alla parte la contabilizzazione di numero cinque fatture emesse da talune società considerate cartiere in considerazione del fatto che non avevano presentato né dichiarazioni né bilanci di esercizio.
Al riguardo la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'impugnato atto e la carenza dei presupposti impositivi in considerazione del fatto che alcuna sufficiente prova era stata fornita circa la natura fittizia dei contestati documenti di acquisto.
Questa proponeva appello eccependo:
1. il difetto di motivazione, il travisamento dei documenti di causa e dei fatti oltre all'infondatezza degli stessi considerata la circostanza che né i verificatori né l'Ufficio avevano contestato l'inesistenza dei documenti fiscali ma solo la loro genericità;
2. la mancanza di mezzi di verifica nei confronti dei fornitori atteso che la fornitura era stata comunque effettuata;
3. la motivazione meramente apparente;
4. la violazione e la falsa applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 5 bis, del decreto legislativo numero 546 del 1992;
5. la mancanza di elementi atti a comprovare nel 2020 gli elementi evidenziati in sede di verifica, relativamente all'annualità d'imposta 2016, a carico delle società sottoposte a controllo.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, l'annullamento dell'avviso di accertamento. Spese vinte.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Viterbo, Ufficio legale, contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che l'AF deve dimostrare l'oggettiva inesistenza delle fatture con elementi specifici - quali l'assenza di struttura aziendale ovvero le dichiarazioni del fornitore - superando la regolarità formale della contabilizzazione o dei pagamenti.
Il contribuente può confutare detti assunti con testimoni, documenti di trasporto, bonifici o corrispondenza comprovanti l'effettività delle operazioni poste in essere.
Ciò posto rileva, trascurando per un attimo la circostanza dedotta dalla parte secondo la quale né i verificatori né l'Ufficio hanno contestato l'inesistenza dei documenti fiscali ma solo la loro genericità, che i militari della
GGFF hanno dedotto l'inesistenza delle operazioni da non meglio precisate caratteristiche delle società fornitrici assimilate a mere cartiere.
Tale elemento da solo non è sufficiente a provare l'assunto anche in considerazione del fatto che la verifica
è stata effettuata a distanza di circa quattro anni dai fatti in contestazione.
A tanto si aggiunge che il percettore della fornitura non ha gli stessi elementi di indagine in relazione agli adempimenti fiscali di cui può disporre l'AF e che, al più, avrebbe potuto effettuare una visura camerale dei soggetti con i quali stava per intraprendere operazioni commerciali senza però, per questo, dimostrare l'inesistenza di una consapevolezza tesa ad evadere le imposte dovute ovvero l'inesistenza di un dolo specifico o anche solo eventuale.
Da quanto esposto scaturisce che grava sull'AF l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture contestate, anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, purché:
1. gravi, nel senso che gli indizi devono rivelare un alto grado di probabilità che il fatto ignoto sussista, desumibile dal fatto noto, escludendo spiegazioni alternative altrettanto plausibili;
2. precise, nel senso che il fatto noto deve essere storicamente determinato e univoco, non generico o approssimativo, con descrizione puntuale nella realtà;
3. concordanti, nel senso che in caso di pluralità di indizi, questi devono convergere logicamente e univocamente verso il fatto ignoto, attraverso un'analisi globale - c.d. convergenza del molteplice - non atomistica.
La giurisprudenza di legittimità richiede, pertanto, un iter motivazionale rigoroso laddove, scartando gli elementi irrilevanti ed eseguita una valutazione complessiva dei rimanenti, la valutazione conclusiva è suscettibile di essere contraddetta, come nel caso di specie.
Nel contesto fiscale delle fatture inesistenti tali requisiti guidano la prova dell'oggettiva inesistenza, gravando però sul Fisco.
Quanto esposto rende superfluo l'esame e ogni ulteriore questione o eccezione.
La particolare vicenda processuale e la non univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consigliano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello annullando l'impugnato atto. Spese del doppio grado di giudizio compensate.