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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024, assunta in decisione all'udienza del
23/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
Il (P.IVA/CF: ), sito in Nettuno (RM), via Eolo Parte_1 P.IVA_1
n. 5, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Massimiliano Bruno e presso di lui elettivamente domiciliato in Nettuno, Via
Cavour n. 78, come da procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE– OPPONENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Cozzo Rossana, con studio in Aprilia (LT), via Oleandri n. 4, nonché sua domiciliataria, giusta delega in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
Per l'attore-opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, la minacciata esecuzione, attesa la ricorrenza di validi motivi di fondatezza della domanda proposta, in ragione dell'evidente erroneità del precetto notificato al in data 09.04.2024. Nel merito, Parte_1
1 accertato e dichiarato quanto espresso in narrativa, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto ed, in subordine, disporre la diminuzione della somma precettata a quella che risulterà effettivamente dovuta. Con vittoria di spese e compensi professionali come da D.M. 55/2014 e succ. modifiche”.
Per il convenuto-opposto: “Voglia il Sig. Giudice, dichiarata inammissibile o comunque rigettata
l'opposizione per tutte le ragioni enunciate negli scritti difensivi di questa parte, - condannare il
con sede in Nettuno (RM), via Eolo n. 5, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., al pagamento della somma di € 25.801,35 così come correttamente calcolata dal Giudice nell'ordinanza del 29/11/2024, oltre interessi e spese ulteriormente maturati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, l'attrice, ha Parte_1
opposto il precetto notificatogli in data 09/04/2024, unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 745 del Tribunale di Velletri, datata 04/04/2024, con cui è stata rigettata l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 746, emesso dal Tribunale di Velletri, in data 25/04/2020.
Con l'atto introduttivo, parte attrice ha chiesto preliminarmente la sospensione del titolo esecutivo azionato e ha contestato la nullità dell'atto di precetto, stante la mancanza del previo avviso dell'intimazione ad adempiere al difensore del debitore. Parte attrice ha contestato, altresì, l'errata quantificazione del credito azionato con precetto in punto di determinazione della rivalutazione monetaria indicata, che non sarebbe stata disposta dall'autorità giudiziaria, nonché per arbitrario calcolo degli interessi legali e dello stesso compenso del legale del creditore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha differito la prima udienza e ha concesso termini ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 24 giugno 2024, si è costituito in giudizio l'opposto,
, il quale ha chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto.
2 A seguito dell'udienza del 29 novembre 2024, svoltasi con le modalità cartolari, il Giudice ha parzialmente sospeso il titolo esecutivo azionato per l'importo di euro 1.317,53, confermando l'ammontare residuo di euro 25.801,35 oggetto del decreto ingiuntivo nr.
746/2020 (NRG. 2040/2020), confermato dalla sentenza n. 745/2024 del Tribunale di
Velletri.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., si perveniva all'udienza del 23 maggio 2025, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare come la questione concernente la dedotta nullità dell'atto di precetto, per mancato avviso dell'intimazione ad adempiere spontaneamente al difensore del debitore, sia infondata.
Al riguardo, parte opponente adduce una violazione del Codice Deontologico Forense in ragione del mancato avviso al difensore di controparte dell'intenzione di dar corso ad esecuzione forzata a seguito di sentenza a lui favorevole (Cass. sentenza n. 27214/2009;
Cass., sentenza n. 13797/2012)
Parte opposta, al contrario, rileva come la stessa notifica dell'atto precetto costituisca intimazione formale ad adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge, non essendo previsto alcun obbligo della parte intimante di preavvertire il debitore di porre in esecuzione la sentenza a lui favorevole.
Tanto premesso, occorre rilevare come, al di là di possibili rilievi in punto di violazione del
Codice Deontologico Forense – irrilevanti nella presente sede – la contestazione svolta dall'attore non è in idonea a determinare alcuna nullità dell'atto di precetto.
Infatti, l'ipotesi in cui il precetto sia stato notificato al debitore, senza che prima il creditore abbia avvisato il difensore di controparte circa le sue intenzioni di procedere all'esecuzione forzata del titolo esecutivo, non rientra tra le ipotesi tassative di nullità dell'atto di precetto enucleate dalla disciplina civilistica.
Appare evidente, pertanto, come nessuna ipotesi di nullità integrale dell'atto di precetto sia configurabile in tali casi.
***
3 Tuttavia, la domanda deve essere parzialmente accolta, dovendo provvedersi ad una rideterminazione dell'importo precettato.
Ed invero, come già evidenziato in sede cautelare, appare necessario procedere ad una nuova quantificazione del credito azionato, stante l'accertamento degli errori commessi nella determinazione dell'importo precettato.
In particolare, per quanto attiene al credito riconosciuto con Decreto Ingiuntivo nr.
746/2020, emesso dal Tribunale di Velletri, per l'importo di euro 17.943,00, si ritiene che a questo vadano aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati dall'11/10/2018, data dell'ultima fattura emessa, alla data al 29/02/2024, per un importo complessivo di euro 4.515,03.
Pertanto, sommando al credito iniziale, così come rivalutato, gli interessi legali si ottiene un credito totale di euro 22.458,03.
Con riferimento alle competenze legali per la fase monitoria, pari ad euro 835,50, vanno aggiunti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, atteso che questa avrebbe dovuto essere oggetto di specifica domanda e prova, anche in via presuntiva.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019).
Alla luce di ciò, all'importo di 835,50, deve essere sommato l'importo di euro 56,02 a titolo di interessi legali, calcolati dal 25/04/2020 al 29/02/2024, per un importo complessivo di euro 891,52.
4 Per quanto concerne l'importo avente ad oggetto le competenze legali riconosciute nella sentenza n. 745/2024, deve ritenersi corretta l'indicazione di euro 2.044,70, in quanto pari alla somma di euro 1.778,00 e del relativo 15% di spese generali.
Deve, infine, essere rimodulato l'importo indicato a titolo di compenso per l'atto di precetto, non potendo riconoscersi l'aumento del 33%, trattandosi di aumento del compenso che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, deve essere liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie poiché il compenso non è stato liquidato giudizialmente, né tantomeno sussiste un soccombente costituito. A fronte di ciò, può essere riconosciuto solamente il compenso di euro 354,00 con l'aggiunta del 15% per spese generali, pari ad un totale di euro 407,10.
In conclusione, alla luce delle motivazioni su esposte, l'importo precettato deve ritenersi correttamente calcolato per l'ammontare di euro 25.801,35, in luogo dell'errato importo di euro 27.118,88.
A fronte della rideterminazione dell'importo precettato nei termini sin qui indicati,
l'opposizione a precetto deve essere parzialmente accolta, con declaratoria di inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo eccedente di euro 1.317,53 e con riconoscimento del diritto ad agire esecutivamente per il residuo importo di 25.801,35.
***
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2022), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
A ciò si aggiunga che parte opposta, pur riconoscendo in sede di precisazione delle conclusioni la correttezza dell'importo calcolato dal giudice nell'ordinanza del
5 29/11/2024, non ha formalizzato alcuna rinuncia parziale all'atto di precetto azionato, rendendo così necessario un accertamento giudiziale sul punto.
A fronte di ciò, consegue, che in applicazione dei principi di diritto espressi dalle SSUU del 2022 e in assenza di altre eccezionali ragioni tali da giustificare le spese di lite,
l'opposto debba essere condannato al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Le spese sono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022) per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, concretamente svolte, parametrate sui valori minimi in ragione della semplicità della controversia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , Parte_1 dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto, notificato in data 9 aprile 2024, limitatamente all'importo eccedente di euro 1.317,53 e dichiara che CP_1
ha diritto ad agire, con il predetto atto di precetto, nei confronti di
[...]
per l'importo di euro 25.801,35. Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 per l'importo che liquida in euro 195,00 per spese vive Parte_1
ed euro 1.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se dovuti.
Velletri, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024, assunta in decisione all'udienza del
23/05/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
Il (P.IVA/CF: ), sito in Nettuno (RM), via Eolo Parte_1 P.IVA_1
n. 5, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Massimiliano Bruno e presso di lui elettivamente domiciliato in Nettuno, Via
Cavour n. 78, come da procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE– OPPONENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Cozzo Rossana, con studio in Aprilia (LT), via Oleandri n. 4, nonché sua domiciliataria, giusta delega in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
Per l'attore-opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, la minacciata esecuzione, attesa la ricorrenza di validi motivi di fondatezza della domanda proposta, in ragione dell'evidente erroneità del precetto notificato al in data 09.04.2024. Nel merito, Parte_1
1 accertato e dichiarato quanto espresso in narrativa, dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto ed, in subordine, disporre la diminuzione della somma precettata a quella che risulterà effettivamente dovuta. Con vittoria di spese e compensi professionali come da D.M. 55/2014 e succ. modifiche”.
Per il convenuto-opposto: “Voglia il Sig. Giudice, dichiarata inammissibile o comunque rigettata
l'opposizione per tutte le ragioni enunciate negli scritti difensivi di questa parte, - condannare il
con sede in Nettuno (RM), via Eolo n. 5, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., al pagamento della somma di € 25.801,35 così come correttamente calcolata dal Giudice nell'ordinanza del 29/11/2024, oltre interessi e spese ulteriormente maturati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, l'attrice, ha Parte_1
opposto il precetto notificatogli in data 09/04/2024, unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 745 del Tribunale di Velletri, datata 04/04/2024, con cui è stata rigettata l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 746, emesso dal Tribunale di Velletri, in data 25/04/2020.
Con l'atto introduttivo, parte attrice ha chiesto preliminarmente la sospensione del titolo esecutivo azionato e ha contestato la nullità dell'atto di precetto, stante la mancanza del previo avviso dell'intimazione ad adempiere al difensore del debitore. Parte attrice ha contestato, altresì, l'errata quantificazione del credito azionato con precetto in punto di determinazione della rivalutazione monetaria indicata, che non sarebbe stata disposta dall'autorità giudiziaria, nonché per arbitrario calcolo degli interessi legali e dello stesso compenso del legale del creditore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice ha differito la prima udienza e ha concesso termini ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 24 giugno 2024, si è costituito in giudizio l'opposto,
, il quale ha chiesto il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto.
2 A seguito dell'udienza del 29 novembre 2024, svoltasi con le modalità cartolari, il Giudice ha parzialmente sospeso il titolo esecutivo azionato per l'importo di euro 1.317,53, confermando l'ammontare residuo di euro 25.801,35 oggetto del decreto ingiuntivo nr.
746/2020 (NRG. 2040/2020), confermato dalla sentenza n. 745/2024 del Tribunale di
Velletri.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., si perveniva all'udienza del 23 maggio 2025, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare come la questione concernente la dedotta nullità dell'atto di precetto, per mancato avviso dell'intimazione ad adempiere spontaneamente al difensore del debitore, sia infondata.
Al riguardo, parte opponente adduce una violazione del Codice Deontologico Forense in ragione del mancato avviso al difensore di controparte dell'intenzione di dar corso ad esecuzione forzata a seguito di sentenza a lui favorevole (Cass. sentenza n. 27214/2009;
Cass., sentenza n. 13797/2012)
Parte opposta, al contrario, rileva come la stessa notifica dell'atto precetto costituisca intimazione formale ad adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge, non essendo previsto alcun obbligo della parte intimante di preavvertire il debitore di porre in esecuzione la sentenza a lui favorevole.
Tanto premesso, occorre rilevare come, al di là di possibili rilievi in punto di violazione del
Codice Deontologico Forense – irrilevanti nella presente sede – la contestazione svolta dall'attore non è in idonea a determinare alcuna nullità dell'atto di precetto.
Infatti, l'ipotesi in cui il precetto sia stato notificato al debitore, senza che prima il creditore abbia avvisato il difensore di controparte circa le sue intenzioni di procedere all'esecuzione forzata del titolo esecutivo, non rientra tra le ipotesi tassative di nullità dell'atto di precetto enucleate dalla disciplina civilistica.
Appare evidente, pertanto, come nessuna ipotesi di nullità integrale dell'atto di precetto sia configurabile in tali casi.
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3 Tuttavia, la domanda deve essere parzialmente accolta, dovendo provvedersi ad una rideterminazione dell'importo precettato.
Ed invero, come già evidenziato in sede cautelare, appare necessario procedere ad una nuova quantificazione del credito azionato, stante l'accertamento degli errori commessi nella determinazione dell'importo precettato.
In particolare, per quanto attiene al credito riconosciuto con Decreto Ingiuntivo nr.
746/2020, emesso dal Tribunale di Velletri, per l'importo di euro 17.943,00, si ritiene che a questo vadano aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati dall'11/10/2018, data dell'ultima fattura emessa, alla data al 29/02/2024, per un importo complessivo di euro 4.515,03.
Pertanto, sommando al credito iniziale, così come rivalutato, gli interessi legali si ottiene un credito totale di euro 22.458,03.
Con riferimento alle competenze legali per la fase monitoria, pari ad euro 835,50, vanno aggiunti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, atteso che questa avrebbe dovuto essere oggetto di specifica domanda e prova, anche in via presuntiva.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019).
Alla luce di ciò, all'importo di 835,50, deve essere sommato l'importo di euro 56,02 a titolo di interessi legali, calcolati dal 25/04/2020 al 29/02/2024, per un importo complessivo di euro 891,52.
4 Per quanto concerne l'importo avente ad oggetto le competenze legali riconosciute nella sentenza n. 745/2024, deve ritenersi corretta l'indicazione di euro 2.044,70, in quanto pari alla somma di euro 1.778,00 e del relativo 15% di spese generali.
Deve, infine, essere rimodulato l'importo indicato a titolo di compenso per l'atto di precetto, non potendo riconoscersi l'aumento del 33%, trattandosi di aumento del compenso che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, deve essere liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie poiché il compenso non è stato liquidato giudizialmente, né tantomeno sussiste un soccombente costituito. A fronte di ciò, può essere riconosciuto solamente il compenso di euro 354,00 con l'aggiunta del 15% per spese generali, pari ad un totale di euro 407,10.
In conclusione, alla luce delle motivazioni su esposte, l'importo precettato deve ritenersi correttamente calcolato per l'ammontare di euro 25.801,35, in luogo dell'errato importo di euro 27.118,88.
A fronte della rideterminazione dell'importo precettato nei termini sin qui indicati,
l'opposizione a precetto deve essere parzialmente accolta, con declaratoria di inefficacia parziale del precetto limitatamente all'importo eccedente di euro 1.317,53 e con riconoscimento del diritto ad agire esecutivamente per il residuo importo di 25.801,35.
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che alla luce degli insegnamenti della S.C. (sentenza a SSUU n. 32061 del 31/10/2022), l'attore vittorioso, anche parzialmente, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Sul punto, infatti, la S.C. ha espressamente chiarito che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
A ciò si aggiunga che parte opposta, pur riconoscendo in sede di precisazione delle conclusioni la correttezza dell'importo calcolato dal giudice nell'ordinanza del
5 29/11/2024, non ha formalizzato alcuna rinuncia parziale all'atto di precetto azionato, rendendo così necessario un accertamento giudiziale sul punto.
A fronte di ciò, consegue, che in applicazione dei principi di diritto espressi dalle SSUU del 2022 e in assenza di altre eccezionali ragioni tali da giustificare le spese di lite,
l'opposto debba essere condannato al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Le spese sono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022) per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, concretamente svolte, parametrate sui valori minimi in ragione della semplicità della controversia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , Parte_1 dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto, notificato in data 9 aprile 2024, limitatamente all'importo eccedente di euro 1.317,53 e dichiara che CP_1
ha diritto ad agire, con il predetto atto di precetto, nei confronti di
[...]
per l'importo di euro 25.801,35. Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 per l'importo che liquida in euro 195,00 per spese vive Parte_1
ed euro 1.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se dovuti.
Velletri, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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