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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 460 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 02/04/1979 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 30/09/1974 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Sciuti n. 164, presso lo studio dell'avv.
Loredana Sabella, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/06/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.Alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. , trasferirà la propria dimora in altra abitaxione e il Parte_2 coniuge sin d'ora vi acconsente.
2. Il minore manterrà il proprio domicilio prevalente presso la casa Persona_1 familiare sita in Palermo, via della Leva n. 4, in regime di affidamento condiviso alla luce della normativa vigente in materia, con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinaaione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
La predetta casa coniugale, sita in Palermo, in via della Leva n. 4, con tutti gli arredi, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla sig.ra , convivente con il minore e con Parte_1 gli altri figli e . Persona_2 Persona_3
3. I sigg. e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_3 Parte_2 reciproco rispetto e di serena comunicazione e collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e con ciascuno di essi;
di fornire cura, educazione ed istruzione alla prole;
e di conservare rapporti significativi con gli adolescenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La sig.ra nell'ottica dei principi ispiratori della legge n. 54/2026, si impegna a Pt_1 garantire al figlio minore adeguati tempi di permanenza dello stesso presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre, permettendo incontri liberi tra il sig. e Parte_2 Persona_1
, previo accordo tra le parti, compatibilmente con gli imegni scolastici e sportivi del
[...] minore. Il padre, quando il figlio starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, ove ha prevalenza, all'orario stabilito.
5. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
a) Weekend alternati: il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà conil padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera entro le ore 20.30/ 21.00, ovvero recandolo direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio al minore stesso.
b) Frequentazione i frasettimanale: il padre avrà con sé il figlio, orientativamente il martedì
o il mercoledì ( quando il fine settimana è di spettanza del padre) dall'uscita da scuola sino a dopo cena ( 23.00); il lunedi e il giovedì ( quando il fine settimana è di spettanza della madre) dall'orario di uscita da scuola sino a dopo cena (23.00).
c) Durante le vacanze natalizie: il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 al 06 gennaio con l'altro; sarà cura del genitore, temporaneamente affidatario del figlio, di provvedere all'accompagnamento presso la residenza dell'altro genitore e presso la scuola di appartenenza se le lezioni riprendessero il giorno 7 gennaio.
d) Durante le vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con il figlio, ciascuno la metà dei giorni di vacanza coinsecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di pasqwua con il lunedi dell'Angelo.
e) Le restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'astro dei genitori.
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_3 Per_1 mediante versamento mensile della somma di € 150,00 ( centocinquanta/00 euro) ciascuno da corrispondere alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 10 ( dieci) di ogni mese. Il figlio Parte_1
di anni 21, invece, ha acquisito una minima capacità economica/ Persona_2 reddituale ed ha sottoscritto nel mese di ottobre 2023 un contratto di lavoro part-time presso l'Istituto Bimbi Club Società cooperariva quale assistente all'infanzia.
7. I coniugi, inoltre, convengono di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie. Si intendono tali tutte quelle analiticamente indicate dal “ Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 02/09/2019.
I sigg. e concordano, altresì, che il contributo pubblico relativo all'assegno Pt_1 Parte_2 unico venga erogato al 50% a ciascun coniuge così come previsto dalla legge.
8. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento inquanto titolari di redditi autonomi.
9. I coniugi convengono che la sih.ra corrisponderà al Sig. la Parte_4 Parte_2 somma corrispondente al 50% della rata di mutuo acceso da entrambi presso la Banca Intesa
San Paolo per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, via della Leva n. 4.
La predetta contribuirà inoltre al pagamento della rata di finanziamento acceso presso la
Findomestic per la quota parte di € 330,00.
10. Il sig. mensilmente verserà alla la metà del canone di Parte_2 Parte_5 locazione percepito dall'immobile in comproprietà tra gli stessi sito in Palermo, via Don
Giovanni Minzoni n. 2.
11. L'autovettura Fiat Bravo, tg. GN747DT, di proprietà della sig.ra rimarrà in uso Pt_1 alla stessa, che assumerà l'obbligo di pagare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e assicurazione, bollo auto.
Il ciclomotore tg. ER46251 di proprietà del Sig. rimarrà in uso allo stesso, che Parte_2 assumerà l'obbligo di pagare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e assicurazione, bollo.
Il ciclomotore tg. EX84828 di prorpietà del sig. rimarrà in uso al figlio Parte_2 Persona_2
ed i coniugi si assumeranno l'obbligo di pagare le spese necessarie per la
[...] manutenzione straordinaria, assicurazione e bollo al 50% tra gli stessi.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provvetìduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/01/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
5- P. II – serie A-Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 02/07/2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 460 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 02/04/1979 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 30/09/1974 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Sciuti n. 164, presso lo studio dell'avv.
Loredana Sabella, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
18/06/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.Alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. , trasferirà la propria dimora in altra abitaxione e il Parte_2 coniuge sin d'ora vi acconsente.
2. Il minore manterrà il proprio domicilio prevalente presso la casa Persona_1 familiare sita in Palermo, via della Leva n. 4, in regime di affidamento condiviso alla luce della normativa vigente in materia, con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale alle questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinaaione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
La predetta casa coniugale, sita in Palermo, in via della Leva n. 4, con tutti gli arredi, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla sig.ra , convivente con il minore e con Parte_1 gli altri figli e . Persona_2 Persona_3
3. I sigg. e si impegnano a mantenere un contegno di Parte_3 Parte_2 reciproco rispetto e di serena comunicazione e collaborazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e con ciascuno di essi;
di fornire cura, educazione ed istruzione alla prole;
e di conservare rapporti significativi con gli adolescenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La sig.ra nell'ottica dei principi ispiratori della legge n. 54/2026, si impegna a Pt_1 garantire al figlio minore adeguati tempi di permanenza dello stesso presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre, permettendo incontri liberi tra il sig. e Parte_2 Persona_1
, previo accordo tra le parti, compatibilmente con gli imegni scolastici e sportivi del
[...] minore. Il padre, quando il figlio starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, ove ha prevalenza, all'orario stabilito.
5. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
a) Weekend alternati: il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà conil padre a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera entro le ore 20.30/ 21.00, ovvero recandolo direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio al minore stesso.
b) Frequentazione i frasettimanale: il padre avrà con sé il figlio, orientativamente il martedì
o il mercoledì ( quando il fine settimana è di spettanza del padre) dall'uscita da scuola sino a dopo cena ( 23.00); il lunedi e il giovedì ( quando il fine settimana è di spettanza della madre) dall'orario di uscita da scuola sino a dopo cena (23.00).
c) Durante le vacanze natalizie: il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 al 06 gennaio con l'altro; sarà cura del genitore, temporaneamente affidatario del figlio, di provvedere all'accompagnamento presso la residenza dell'altro genitore e presso la scuola di appartenenza se le lezioni riprendessero il giorno 7 gennaio.
d) Durante le vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con il figlio, ciascuno la metà dei giorni di vacanza coinsecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di pasqwua con il lunedi dell'Angelo.
e) Le restanti festività e/o “ponti” verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'astro dei genitori.
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_3 Per_1 mediante versamento mensile della somma di € 150,00 ( centocinquanta/00 euro) ciascuno da corrispondere alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 10 ( dieci) di ogni mese. Il figlio Parte_1
di anni 21, invece, ha acquisito una minima capacità economica/ Persona_2 reddituale ed ha sottoscritto nel mese di ottobre 2023 un contratto di lavoro part-time presso l'Istituto Bimbi Club Società cooperariva quale assistente all'infanzia.
7. I coniugi, inoltre, convengono di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie. Si intendono tali tutte quelle analiticamente indicate dal “ Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 02/09/2019.
I sigg. e concordano, altresì, che il contributo pubblico relativo all'assegno Pt_1 Parte_2 unico venga erogato al 50% a ciascun coniuge così come previsto dalla legge.
8. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento inquanto titolari di redditi autonomi.
9. I coniugi convengono che la sih.ra corrisponderà al Sig. la Parte_4 Parte_2 somma corrispondente al 50% della rata di mutuo acceso da entrambi presso la Banca Intesa
San Paolo per l'acquisto dell'immobile sito in Palermo, via della Leva n. 4.
La predetta contribuirà inoltre al pagamento della rata di finanziamento acceso presso la
Findomestic per la quota parte di € 330,00.
10. Il sig. mensilmente verserà alla la metà del canone di Parte_2 Parte_5 locazione percepito dall'immobile in comproprietà tra gli stessi sito in Palermo, via Don
Giovanni Minzoni n. 2.
11. L'autovettura Fiat Bravo, tg. GN747DT, di proprietà della sig.ra rimarrà in uso Pt_1 alla stessa, che assumerà l'obbligo di pagare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e assicurazione, bollo auto.
Il ciclomotore tg. ER46251 di proprietà del Sig. rimarrà in uso allo stesso, che Parte_2 assumerà l'obbligo di pagare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e assicurazione, bollo.
Il ciclomotore tg. EX84828 di prorpietà del sig. rimarrà in uso al figlio Parte_2 Persona_2
ed i coniugi si assumeranno l'obbligo di pagare le spese necessarie per la
[...] manutenzione straordinaria, assicurazione e bollo al 50% tra gli stessi.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provvetìduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/01/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
5- P. II – serie A-Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 02/07/2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini