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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile
Il Collegio composto dai magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice relatore
Dott. Francesca Lippi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11495/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- avv. CARBONETTI FABRIZIO, CARBONETTI FRANCESCO
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. FURNARI SALVATORE LUCIANO,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare e pronunciare l'invalidità della Delibera assunta il 16 novembre 2022, ai sensi degli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c.;
- rigettare ogni domanda avversaria formulata in via riconvenzionale in quanto inammissibile e infondata;
- in ogni caso, condannare la Società per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari anche con riferimento al connesso giudizio cautelare”.
Per parte convenuta
1 Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi e in narrativa: in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di in Parte_1 merito all'impugnazione della delibera del 16 novembre 2022, non potendo derivare per parte attrice nessuna utilità dalla sua eventuale caducazione a seguito della sostituzione degli ex liquidatori Dott. GN e Avv. CO come conseguenza della delibera della Società del 11 settembre 2023, votata all'unanimità dai Soci di Controparte_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda attorea, sempre in virtù della sostituzione degli ex liquidatori Dott. GN e Avv.
CO, avvenuta in data 11 settembre 2023, come conseguenza della delibera della Società di pari data;
in via principale e nel merito
- rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione promossa da
[...] contro la delibera del 16 novembre 2022; Parte_1
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare la responsabilità di per violazione Parte_1 degli artt. 1175 e 1375 c.c., ovvero per abuso di minoranza e, per l'effetto, condannare
[...]
a risarcire i danni patiti dalla a causa di tale Parte_1 Controparte_1 comportamento ovvero nella somma pari ad Euro 16.568.323,40 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia che vorrà essere stabilità in via equitativa dal Giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c.; in ogni caso
- con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11/12/2022 di Parte_1 Parte seguito “ ) conveniva in giudizio al fine di Controparte_2 impugnare ex artt. 2377, 2378 e 2379 c.c. la delibera assunta dall'assemblea dei soci di
[...]
in data 16/11/2022 con cui è stato deliberato “di accogliere la proposta del socio Controparte_2 Con
e quindi di sostituire i liquidatori e mediante revoca degli stessi e di Controparte_4 Parte_3 nominare quali liquidatori il dott. […] e il dott. per i seguenti motivi: Persona_1 Persona_2
2. La ricostruzione fattuale allegata dall'attrice prende avvio dalla costituzione il 24/12/2002 di Parte
ad opera di per la gestione e valorizzazione di molteplici fabbricati e terreni in CP_1
Sarzana e Ameglia.
2 Parte Con
3. Il 24/02/2009 ha ceduto a ( di seguito “ ”) il 75% Parte_4 della partecipazione azionaria in . Tuttavia, dopo alcuni anni i soci hanno perso interesse CP_1 all'investimento e è stata posta in liquidazione. CP_1
4. Il piano di liquidazione è stato approvato con delibera del 23/11/2020 all'unanimità ed è stato condotto con profitto sino al giugno del 2022 ovvero sino a quando ha Controparte_5 acquisito il diritto di usufrutto sulla partecipazione in SPM di Consorzio Cooperative Costruzioni, Con guadagnando una posizione di influenza decisiva su , mutuando la dialettica tra i soci in una Parte implementazione della conflittualità con pianificata, secondo quanto asserito dall'attrice, dal
Signor ritenuto il dominus di fatto di Nelle more e più Persona_3 CP_5 precisamente nel corso del 2002, ha stipulato alcuni contratti preliminari di CP_1 compravendita e condotto trattative per cessioni di prossima conclusione.
Con
5. Secondo la prospettazione avrebbe posto deliberatamente ostacolato il processo di Parte liquidazione, mediante l'assunzione di molteplici deliberazioni - tutte impugnate da - ritenute sostanzialmente funzionali al controllo sugli immobili di da parte del CP_1
Per_3
6. Parte attrice ha allegato, a sostegno della domanda, i seguenti motivi di invalidità della delibera impugnata:
- violazione dell'art. 14 comma 4 lettera G) dello Statuto laddove prevede che “l'assemblea straordinaria […] delibera […] g) scioglimento, messa in liquidazione della società e/o nomina e/o revoca e/o sostituzione dei liquidatori e sulle loro attribuzioni” e dell'art. 16, comma 5, dello Statuto laddove prescrive, fermi i limiti di legge, il raggiungimento di una maggioranza qualificata per l'assunzione di delibere aventi ad oggetto lo “scioglimento, messa in liquidazione della Società e nomina/revoca dei liquidatori, che devono essere approvate con la maggioranza qualificata dell'82% del capitale sociale” poiché nel caso in esame la delibera è stata assunta con il voto favorevole del solo Con socio di maggioranza detentore del 75% del capitale sociale.
- violazione dell'art. 17, comma 1, dello Statuto laddove stabilisce che “L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza di ambedue dall'Amministratore Delegato (se nominato), ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un Componente del Consiglio eletto con il voto della maggioranza dei presenti”. Secondo la prospettazione attorea il Presidente dell'Assemblea dei soci deve essere, dunque, un componente dell'organo amministrativo. Viceversa, in occasione dell'Assemblea del 16/11/2022, Con in luogo della nomina di uno dei Liquidatori, il socio ha imposto come Presidente il Dott. Con (co-liquidatore con poteri congiunti di ), soggetto ritenuto in palese conflitto di interessi Pt_5 ed inidoneo a svolgere la funzione di garanzia che impone la carica.
- abuso di potere della maggioranza e conflitto di interessi ex art. 2373 c.c.. . in Tesi di parte Con attrice la delibera in esame si iscriverebbe ne piano perseguito da con una serie di delibere - Parte tutte impugnate da – finalizzate ad impedire l'ordinato svolgimento del processo di liquidazione secondo i criteri originariamente approvati all'unanimità dell'assemblea dei soci, ostacolando la cessione degli immobili e l'adempimento dei contratti preliminari già conclusi (in
3 particolare con la ) in spregio al primario interesse sociale e del socio di minoranza Controparte_6 Parte al rispetto del Piano di Liquidazione e al miglior realizzo dalla vendita del patrimonio Con Parte sociale. Lo scopo ultimo di consisterebbe nell'indurre a cedere la propria partecipazione Con a prezzo irrisorio o, comunque, a consentire al socio di maggioranza (e ai suoi soci e usufruttuari) di assicurarsi il controllo sui fabbricati e terreni di . La delibera in esame CP_1 costituirebbe manifestazione di abuso del potere di maggioranza, perché funzionale a perseguire i suddetti interessi extrasociali, attraverso la revoca dei Liquidatori GN e CO, non disposti ad Con assecondare il piano di , con la contestuale nomina dei Liquidatori di gradimento esclusivo di e . CP_7 Per_1
7. In data 14/04/2023 si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestava la domanda attorea, rilevando:
- la mancanza di interesse ad agire di controparte a seguito dell'adozione, in data 9/02/2023, da parte dell'assemblea dei soci di della delibera di azione di responsabilità dei confronti CP_1 dei precedenti liquidatori, con conseguente revoca automatica degli stessi, ai sensi dell'art. 2393, co. 5, c.c. secondo cui “La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale”, norma questa pacificamente applicabile ai liquidatori in virtù del richiamo dell'art. 2489, co. 2., c.c. secondo cui “I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.
- l'avvenuta cessazione della materia del contendere, posto che la delibera ha perso la capacità di produrre effetti non essendo più giuridicamente possibile il ritorno in carica di liquidatori nei confronti dei quali sia stata deliberata l'azione di responsabilità;
- l'insussistente violazione dell'art. 16.5 dello statuto poiché lo stesso aprendosi con l'espressione
“Fatti salvi i limiti inderogabili di legge di cui all'articolo 2369, comma 4, del codice civile” prevede la non applicazione della “super maggioranza” quando la revoca dei liquidatori sia disposta in seconda convocazione;
- l'insussistenza della violazione dell'art. 17.1 dello statuto atteso in forza del disposto di all'art. 2371, co. 1, c.c. “L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.” Sul punto, l'art. 17.1 non prescrive che il Presidente
“deve essere un componente dell'organo amministrativo” o che debba essere scelto fra i liquidatori della
Società. La previsione statutaria delinea precisamente una serie di soggetti, tutti facenti parte di uno specifico organo amministrativo, ovvero il Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto menziona esclusivamente le figure del “Presidente del Consiglio di Amministrazione […], del Vice
Presidente, dell'Amministratore Delegato, […] e di un Componente del Consiglio”. Sicché, in applicazione dell'art. 2371 c.c., attesa la “mancanza” di queste figure previste nello Statuto, durante l'assemblea del 29/07/2022 si è proceduto all'elezione del Presidente tramite votazione, il
Dott. è stato nominato Presidente “con il voto della maggioranza dei presenti” ovvero con il Pt_5
4 voto favorevole del 75% del capitale sociale nel pieno rispetto del dettato normativo di cui all'art. 2371 cc.
- l'Insussistenza di abuso di potere della maggioranza e conflitto di interessi ex art. 2373 atteso che la delibera di revoca degli ex liquidatori è stata disposta per mala gestio e persegue esclusivamente l'interesse della Società ad evitare il compimento di atti di vendita illegittimi.
Parte convenuta ha denunciato che viceversa sarebbe la condotta di parte attrice passibile di essere censurata sotto il profilo dell'abuso di minoranza “per il comportamento ostruzionistico portato avanti con la presente impugnazione e con tutte le altre che ha proposto contro tutte le successive assemblee” e che avrebbe raggiunto il suo culmine nel corso dell'assemblea del 4-9/02/2023 (doc.
“durante la quale controparte (i) non solo si è opposta, in maniera assolutamente ingiustificata, alla delibera dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti liquidatori – nei confronti dei quali era stata già accertata per tabulas in quella sede una responsabilità di oltre 16 milioni di euro
–, (ii) ma (ed ancor più grave) ha palesemente dichiarato di avere un interesse (extrasociale) al rimborso del credito vs (cfr. doc. 39, Estratti verbale del 4-9 febbraio 2023 su credito CP_8
” ( pag. 53 comparsa di risposta). CP_8
Parte
- la temerarietà dell'azione: il fine temerario sarebbe stato confessato dalla stessa durante l'assemblea del 4-9/02/2023 nel corso della quale, per bocca del proprio General Counsel, la stessa avrebbe dichiarato che impugnerà e bloccherà qualsiasi azione o delibera a prescindere dal merito della stessa (doc. 40), palesando altresì il fine extrasociale che muoverebbe le sue azioni: quello a che la Società ripaghi il debito nei confronti di Inoltre, il profilo della temerarietà CP_8 Parte emergerebbe anche dall'atteggiamento dal carattere seriale degli atti di nei molteplici contenziosi instaurati.
“Tutti gli elementi appena riportati dimostrano” – in tesi di parte convenuta – “la temerarietà Parte dell'azione di la quale non ha altro scopo se non quello di intimidire , i suoi attuali CP_1 liquidatori, nonché di gravare le casse della Società di ulteriori spese legali, affinché CP_1 venda, in spregio alle norme di legge, i propri immobili a prezzo vile allo scopo di rimborsare un credito postergato quale è il Credito 47.” (pag. 54 comparsa di risposta) CP_8
8. Parte convenuta, ravvisando nella proposizione della presente impugnazione delle delibera di revoca dei liquidatori - cui sarebbe stata addebitata mala gestio – una condotta di abuso di minoranza ha proposta in via subordinata domanda in via riconvenzionale, in caso di accoglimento l'impugnazione “al fine di essere tenuta indenne dai danni che potrebbero essere arrecati alla Società dal ritorno di ex liquidatori nei confronti dei quali è stata accertata e deliberata una responsabilità per mala gestio.” (pag. 54 comparsa di risposta).
Parte
9. La difesa della convenuta assume che la condotta di sia tesa ad impedire che il socio di Con maggioranza svolga i controlli sulla gestione operata dagli ex liquidatori all'evidente scopo di soddisfare interessi extra sociali, primo fra tutti il rimborso del Credito AMCO e che nel caso in Parte esame l'esercizio del voto contrario di risulta in contrasto con l'interesse sociale, integrando la fattispecie dell'abuso di potere della minoranza in violazione dei principi di buona fede e
5 correttezza, non essendo rinvenibile un interesse del socio ad esprimere voto contrario alla revoca di amministratori che hanno posto in essere atti di mala gestio.
Parte 10. Sulla base di tali assunti ha chiesto che sia condannata al risarcimento dei danni causati alla società quantificati nel minimo:
a. nelle eventuali conseguenze dannose per la Società nel non aver interrotto quanto prima le trattative con i , stante l'avvenuta perdita di efficacia del contratto;
Controparte_6
b. nelle spese effettuate dagli ex liquidatori per le richieste di almeno quattro pareri legali volti ad accertare la validità del contratto con i e l'invalidità dell'Accordo del 2007; Controparte_6
c. nei compensi percepiti dagli ex liquidatori da luglio a novembre 2022.
Con riserva “di aggiungere alla quantificazione effettuata sia ogni ulteriore danno correlato agli atti di mala gestio compiuti dagli ex liquidatori - essendo palese come il comportamento tenuto da Parte in questi anni non ha fatto altro che (quanto meno) rafforzare (se non addirittura indirizzare) le decisioni di quest'ultimi miranti a favorire il rimborso del Credito - , che tutti gli ulteriori CP_8 danni che potrà subire la Società qualora codesto Ill.mo Giudice dovesse riconoscere l'invalidità della revoca degli ex liquidatori, con specifico riferimento alle conseguenze del loro ritorno in carica sull'eventuale non proseguimento dell'azione di responsabilità già deliberata e delle ulteriori azioni allo studio per il recupero delle somme perse con gli scellerati atti posti in essere.”
11. Con ordinanza in data 9.3.2023, il Collegio, in sede di reclamo, sospendeva la delibera impugnata.
12. In data 04/05/2023, in sede di prima udienza, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
13. Con la memoria n. 1) depositata il 5/06/2023, l'attrice ha preso posizione sulla domanda riconvenzionale avanzata da controparte ritenendola priva “della descrizione analitica dei fatti su cui si fonda il preteso diritto al risarcimento del danno;
segnatamente:
a. è assente la descrizione chiara e inequivoca della condotta che si contesta all'Attrice;
b. non è stato minimamente illustrato né quantificato il presunto danno che Controparte vorrebbe far valere;
c. non è stato fatto alcun cenno ai criteri attraverso cui quantificare l'asserito danno patito;
d. non è stato allegato (men che meno dimostrato) il nesso causale tra la pretesa condotta della Banca e gli indefiniti danni contestati dalla Convenuta. La domanda riconvenzionale avversaria è dunque nulla e/o inammissibile per eccessiva genericità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.”.
14. Infine, ha introdotto domanda di condanna della Società ex art. 96 c.p.c. per aver colpevolmente resistito in giudizio nonostante la piena consapevolezza dell'invalidità della
Delibera, ricorrendo ad allegazioni e produzioni documentali estranee ai themata decidendum et probandum e mediante una rappresentazione distorta delle circostanze di fatto, spiegando, infine, domanda riconvenzionale manifestamente inammissibile prima ancora che infondata a scopo meramente dilatorio. 6 15. Nella memoria n. 1) depositata in data 5/06/2023, la convenuta ha precisato la propria Parte domanda riconvenzionale significando che la chiesta condanna di oncerne il comportamento abusivo tenuto in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., integrando tale comportamento la fattispecie di abuso di minoranza. Ha precisato la domanda allegando che “anche all'esito dell'ordinanza del Tribunale di Genova in composizione collegiale del 12 maggio 2023 (doc. 63), il danno causato dal comportamento illegittimo di Controparte è quantificabile non solo nelle conseguenze pregiudizievoli derivanti alla Società dal non aver votato, durante l'assemblea del 16 novembre 2022 a favore della revoca dei liquidatori GN e CO stante gli addebiti loro Parte formulati e mai formalmente contestati o messi in dubbio da ma anche in ogni altra conseguenza dannosa per la Società derivante dagli altri comportamenti posti in essere abusando delle proprie facoltà e diritti di Socio”
16. Nelle memorie ex art. 183 n. 2) e 3) entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
17. Precisate le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
18. In sede di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha fatto presente che, con delibera dell'assemblea straordinaria del 11 settembre 2023 (doc. 72) la Società, con voto unanime dei Soci, aveva sostituito i liquidatori Dott. GN e l'Avv. CO con il Dott. e il Dott. Per_3 [...]
(quest'ultimo sostituito con il Dott. con delibera del 12 marzo 2024, doc. 73) ed Per_4 CP_9 ha insistito per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere o di difetto di interesse ad agire.
Parte 19. Inoltre, faceva presente che, a seguito di impugnazione del Socio (cfr. doc. 67), in data 4 luglio 2024, il Tribunale di Genova (doc. 74) aveva annullato la delibera del 9 febbraio 2023 con la quale era stata deliberata l'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. nei confronti degli ex liquidatori Dott. GN, Dott. e avv. CO, adottata con il voto favorevole del Socio Per_5 Con Parte
e il voto contrario del Socio A seguito di ciò assumeva che “Si è cristallizzato ed è ora Parte dunque possibile computare precisamente il danno causato dal comportamento illegittimo di consistente nell'aver impedito alla Società di recuperare con l'azione di responsabilità il danno provocato dai liquidatori GN e CO e già precisamente quantificato nei precedenti scritti difensivi (cfr. Comparsa di risposta di , pagg. 26-32, Seconda Memoria di , CP_1 CP_1 pagg. 7-11). Concludeva quindi chiedendo la condanna della al risarcimento del danno Pt_1 provocato alla Società quantificato in Euro 16.568.323,40 come accertato dalla Relazione del Geom. llegata alla Comparsa di riposta (doc. 32). Per_6
20. Parte attrice si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, assumendo di avere ancora interesse all'accertamento della invalidità della delibera, per l'evidenza pubblica che tale pronuncia assumerebbe, essendo soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, oltre che “per ragioni di certezza dei rapporti giuridici”. Assumeva infatti che “la e la Società hanno interesse a sapere se e Pt_1 Per_2 Per_1 erano legittimamente in carica nel momento in cui hanno agito per conto della Società, anche alla
7 luce della doverosa valutazione delle condotte tenute dagli stessi e, in particolare, degli impegni che e hanno assunto per conto di anche nei confronti delle Società Per_2 Per_1 CP_1 riconducibili a (cfr. Note di replica pag. 2). Per_3
***
In via preliminare
21. L'eccezione di difetto di interesse ad agire ovvero di cessazione della materia del contendere, formulata in comparsa di risposta, sul rilievo dell'intervenuta decadenza ex lege dei liquidatori GN e CO - revocati con la delibera oggetto di impugnazione - per effetto della successiva delibera di azione di responsabilità nei loro confronti, adottata in data 9 febbraio 2023 dall'assemblea dei soci di , era già originariamente infondata, atteso che la delibera per CP_1 cui è causa ha ad oggetto anche la nomina di nuovi liquidatori e , che non è in alcun Per_2 Per_1 modo toccata dalla delibera di azione di responsabilità.
22. Tale eccezione deve comunque ritenersi venuta meno per effetto della sentenza che ha annullato la delibera di azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori GN e CO, di cui ha dato atto la stessa parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni.
23. Parte convenuta ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la cessazione della materia del contendere per effetto della nomina di nuovi liquidatori, intervenuta in data 11 settembre 2023.
24. Quanto alla cessazione della materia del contendere, va osservato che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. n. 21757 del 2021; conf. Cass. n. 30251 del 2023; Cass. n. 36021 del 2023).
25. Non può, quindi, farsi luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, stante l'opposizione di parte attrice.
26. Per quanto riguarda l'interesse ad agire, l'intervenuta nomina in data 11 settembre 2023
(doc. 72 di parte convenuta) di nuovi liquidatori, comporta che nessun effetto utile possa derivare dall' annullamento della delibera in esame, avendo questa completamente esaurito i propri effetti.
27. Non paiono convincenti le argomentazioni di parte attrice, in ordine al permanere dell'interesse ad agire, posto che non è specificato quale interesse diretto e concreto abbia il socio alla pubblicazione dell'annullamento sul registro delle imprese né la valutazione della condotta tenuta dai liquidatori e e degli impegni da questi assunti per conto di Per_2 Per_1 CP_1 può essere influenzata dalla legittimità o meno della loro nomina.
28. Costituisce, infatti, principio generale in ambito societario, “che gli atti compiuti dagli amministratori illegittimamente nominati sopravvivono anche all'eventuale annullamento della nomina stessa, dovendo la regola della retroattività giuridica della sentenza di annullamento di una delibera essere temperata dalla limitata possibilità di ripristinazione della situazione giuridica preesistente in senso materiale. Dunque la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti” (in tal senso sentenza n.903/2023 Tribunale di Roma del 19.1.2023)
8 29. Deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea di annullamento della delibera assunta in data 16.11.2022, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
30. Ai fini della soccombenza virtuale, deve comunque procedersi alla valutazione della fondatezza dei motivi di impugnazione.
Valutazione della soccombenza virtuale in relazione alla domanda di annullamento della delibera in data 16.11.2022
31. Il motivo relativo alla violazione della disposizione di cui all'art. 16.5 della Statuto è fondato.
32. L'art. 16.5 dello Statuto di prevede: CP_1
“Fatti salvi i limiti inderogabili di legge di cui all'articolo 2369, comma 4, del codice civile, l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno l'82% (ottantadue per cento) dell'intero capitale sociale qualora le proposte di delibera abbiano ad oggetto le seguenti materie: omissis.. vii) Scioglimento, messa in liquidazione della Società e nomina/revoca dei liquidatori….”
33. L'art. 2369 rubricato “Seconda convocazione e convocazioni successive” al comma IV prevede:
“Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.”
34. Parte convenuta sostiene che “l'art. 16.5 dello Statuo, aprendosi con l'espressione “Fatti salvi i limiti inderogabili di legge di cui all'articolo 2369, comma 4, del codice civile” prevede chiaramente la non applicazione della “super maggioranza” quando la revoca dei liquidatori è disposta in seconda convocazione”, osservando che nessuna altra materia contemplata dalla disposizione statutaria in esame potrebbe andare soggetta a tale regola inderogabile (non essendo contemplata né
l'approvazione bilancio, né la nomina e revoca di amministratori/sindaci).
35. Secondo parte convenuta dunque, “si deve affermare che lo statuto ha voluto che la maggioranza per la nomina/revoca dei liquidatori in seconda convocazione fosse quella richiesta dalla legge per le assemblee straordinarie e cioè due terzi dei soci presenti, a condizione che siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto.” La delibera in esame sarebbe quindi stata legittimamente assunta in II convocazione con il Con voto favorevole di che rappresenta il 75% del capitale sociale.
36. La clausola di salvezza, con cui si apre l'art. 16.5 dello Statuto, dà per presupposto che il limite all'autonomia statutaria stabilito dall'art. 2369 c. IV c.c. sia applicabile alla nomina e revoca dei liquidatori, in quanto “cariche sociali”.
37. L'interpretazione, sottesa alla clausola in esame, in base alla quale l'art. 2369 c. IV sarebbe applicabile alla nomina e revoca dei liquidatori, trascura tuttavia che la nomina e revoca dei liquidatori è specificamente disciplinata dalla legge all'art. 2365 c.c. rubricato “Assemblea straordinaria”, in base al quale:
“L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.”
9 e all'art. Art. 2487 c.c. rubricato “Nomina e revoca dei liquidatori;
criteri di svolgimento della liquidazione” in base al quale:
“Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci,
e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.”
38. In base al dettato di tali articoli, dunque, la nomina e revoca dei liquidatori è di competenza l'assemblea straordinaria, con la specificazione che le maggioranze sono quelle “previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto”.
39. Il rinvio non è limitato alle sole maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, pertanto, esso opera anche con riferimento alle eventuali maggioranze rafforzate previste dallo statuto per tale materia.
40. Le disposizioni in esame, dettate specificamente per la nomina e revoca dei liquidatori, ammettono quindi le relative delibere possano essere assoggettate a maggioranze rafforzate, in base alle previsioni dello statuto.
41. L'apparente contrasto fra tale disposizione e l'art. 2369 c. IV è stato - con interpretazione sistematica - superato ritenendo che il disposto di cui all'art 2369 c. IV c.c. sia limitato alle sole delibere di competenza dell'assemblea ordinaria, con esclusione quindi della delibera di nomina e revoca dei liquidatori che è di competenza dell'assemblea straordinaria. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza 24/02/2014, n. 4388 in cui si legge:
“La norma, che vieta la previsione statutaria di maggioranze più elevate di quelle stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle
10 cariche sociali, deve infatti intendersi riferita ai soli organi di amministrazione e di controllo nominati dall'assemblea ordinaria.
Come è stato correttamente rilevato dalla corte territoriale (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non ha mai affermato che il liquidatore non ricopre una carica sociale) depongono in tale direzione due argomenti: il primo, di carattere sistematico, è che la ratio della disposizione (desumibile anche dall'accostamento fra nomina e revoca delle cariche sociali e delibere di approvazione del bilancio) risiede nell'esigenza di evitare il rischio di paralisi dell'amministrazione della società, cui, nel corso della gestione ordinaria e corrente, non v'è modo di sopperire, e che è invece scongiurato, ove la società sia posta in liquidazione, dalla possibilità, contemplata dall'art. 2487 c.c., comma 2, di ricorrere al tribunale perché provveda alla nomina del liquidatore "nel caso in cui l'assemblea (straordinaria) non si riunisca o non deliberi"; il secondo, che appare decisivo, è che l'art. 2487 c.c., comma 1 prevede espressamente che sulla nomina dell'amministratore l'assemblea deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, ovvero con le medesime maggioranze stabilite dai soci per l'approvazione di ogni altra delibera dell'assemblea straordinaria: ne consegue che, poiché tali maggioranze possono essere anche più elevate di quelle richieste dalla legge, la norma non è compatibile col precetto di cui all'art. 2369 c.c., comma 4.”
42. Il richiamo ai limiti inderogabili di legge di cui all'art. 2369 c. IV c.c. operato dall'art 16.5 dello
Statuto, limiti come visto non applicabili alle materie in esso contemplate, non po' essere interpretato – come sostenuto da parte convenuta – come “chiara intenzione delle parti” di prevedere la possibilità di rimuovere i liquidatori in seconda convocazione di assemblea straordinaria senza la maggioranza rafforzata.
43. Tale interpretazione contrasta con i criteri di interpretazione ribaditi dalla Suprema Corte, con sentenza n. 4967 del 14/03/2016, ove si legge:
“Nel sistema normativo delineato dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., si osserva che la verifica condotta alla stregua della formulazione letterale deve comunque essere accompagnata dalla applicazione dei criteri dell'interpretazione funzionale, ai sensi dell'art. 1369 cod. civ., e dell'interpretazione secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 cod. civ., che si caratterizzano quali primari criteri d'interpretazione soggettiva,
e non già oggettiva, del contratto, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.”
Nel caso specifico la Suprema Corte ha ritenuto che:
“alla stregua del fondamentale criterio di buona fede, illuminato dal rilievo della intenzione comune delle parti, appare intrinsecamente contraddittorio, in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che tale potere attribuisce. In altre parole, salva una non equivoca diversa volontà
11 negoziale, nella specie insussistente, una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.”
44. Non pare discutibile che nel caso in esame l'art. 16.5 sia finalizzato a garantire, su determinate materie di particolare rilevanza, la necessità di una convergenza di vedute tra i diversi soci.
45. Tale finalità sarebbe agevolmente frustrata dall'interpretazione sostenuta da parte convenuta posto che, come evidenziato da parte attrice:
- l'art. 16.1 dello Statuto prevede che l'Assemblea dei soci di sia validamente costituita CP_1 in prima convocazione solo se presente almeno della metà del capitale;
- ciò comporta che, in prima convocazione, per la valida costituzione dell'Assemblea sia Con imprescindibile la presenza di che detiene il 75% del capitale sociale;
Con
- può quindi discrezionalmente decidere di rinviare l'Assemblea dei soci in seconda convocazione semplicemente non presenziando all'adunanza fissata in prima convocazione;
- se si accedesse all'interpretazione dell'art. 16.5 proposta da parte convenuta la previsione della maggioranza qualificata per la nomina e revoca dei liquidatori - e dunque del necessario consenso Parte anche del socio di minoranza – “resterebbe, di fatto, lettera morta, perché verrebbe lasciato al mero Con arbitrio del socio la disapplicazione di tale regola sfruttando la facoltà di rinvio dell'Assemblea in seconda convocazione.”.
45. In aderenza al principio affermato dalla Suprema Corte deve quindi ritenersi che, in mancanza di una chiara ed inequivocabile volontà delle parti di escludere la necessità di maggioranza rafforzata in II convocazione per la nomina e revoca dei liquidatori, tale maggioranza sia necessaria anche in seconda convocazione, essendo ciò conforme al fine perseguito dalle parti di garantire che le decisioni riguardanti gli argomenti più importanti per la vita della società vengano adottate con il consenso di entrambi i soci, a nulla rilevando la clausola di salvezza, con cui si apre l'art. 16.5 dello Statuto, che, lungi da esprimere una chiara volontà nel senso indicato da parte convenuta, pare piuttosto inserita per l'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 2469 c. IV anche ai liquidatori, interpretazione tuttavia non condivisibile per le ragioni sopra esposte.
46. Ai fini della soccombenza virtuale deve quindi essere ritenta la invalidità della delibera impugnata per violazione dell'art. 16.5 dello Statuto.
47. I restanti motivi di impugnazione rimangono conseguentemente assorbiti.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
48. Sulla domanda riconvenzionale va osservato quanto segue
49. La domanda subordinata riconvenzionale proposta in comparsa di risposta assumeva come condotta lesiva il voto contrario alla delibera impugnata, integrante - in tesi di parte convenuta - ipotesi di abuso di minoranza, e i danni di cui era chiesto il risarcimento erano quelli “che potrebbero essere arrecati alla Società dal ritorno di ex liquidatori nei confronti dei quali è stata accertata e
12 deliberata una responsabilità per mala gestio.”, salvo poi - con evidente salto logico - quantificare tale danno nel minimo nelle seguenti somme :
“a. nelle eventuali conseguenze dannose per la Società nel non aver interrotto quanto prima le trattative con i Fratelli stante l'avvenuta perdita di efficacia del contratto;
CP_6
b. nelle spese effettuate dagli ex liquidatori per le richieste di almeno quattro pareri legali volti ad accertare (inutilmente) la validità del contratto con i e l'invalidità dell'Accordo Controparte_6 del 2007; e
c. nei compensi percepiti dagli ex liquidatori da luglio a novembre 2022.”; danni che - con tutta evidenza - scaturiscono da condotte che non sono riferibili a parte attrice e sono del tutto indipendenti dal voto contrario alla delibera impugnata (addirittura precedenti alla stessa), che costituisce condotta pretesamente illecita, allegata a fondamento della domanda.
50. I danni conseguenti al ritorno in carica degli ex amministratori sono gli unici danni coerenti con la condotta che, in comparsa di risposta, è stata posta a fondamento della domanda risarcitoria. Tali danni, tuttavia, oltre che futuri ed incerti al momento della proposizione della domanda, non sono stati specificamente allegati neppure dopo che, con la sospensione della delibera impugnata, i liquidatori sono stati reintegrati nella carica. La domanda risulta quindi del tutto generica oltre che non provata.
51. In comparsa di risposta si faceva – invero - cenno anche alla condotta tenuta da parte attrice relativa alla espressione di voto contrario alla delibera di azione di responsabilità, ma tale allegazione era dedotta a supporto della pretesa temerarietà della lite e non quale condotta posta a fondamento della domanda risarcitoria, formulata - peraltro - in via subordinata rispetto all'accoglimento della presente impugnativa, che individuava come condotta illecita l'espressione di voto contrario alla delibera per cui è causa.
52. In comparsa di risposta, parte convenuta formulava riserva “di aggiungere alla quantificazione effettuata sia ogni ulteriore danno correlato agli atti di mala gestio compiuti dagli ex liquidatori - essendo Parte palese come il comportamento tenuto da in questi anni non ha fatto altro che (quanto meno) rafforzare
(se non addirittura indirizzare) le decisioni di quest'ultimi miranti a favorire il rimborso del Credito
”: il comportamento denunciato è del tutto indeterminato e non consente l'adeguato CP_8 esercizio del diritto di difesa, posto che parte convenuta si è limitata a dedurre genericamente Parte condotte di che avrebbero “rafforzato” ovvero “indirizzato” non meglio indicate decisioni dei liquidatori. La domanda sul punto è quindi inammissibile.
53. In I memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., parte convenuta ricordava che “nell'esercizio del proprio potere deliberativo, un socio non può perseguire un proprio interesse extrasociale a danno di quello della Parte Società e/o dell'altro Socio” e, richiamato il complessivo comportamento tenuto da da luglio
2022 a oggi, “come dettagliatamente rappresentato nella parte in fatto della comparsa di risposta”, dichiarava di precisare la domanda nei seguenti termini: “anche all'esito dell'ordinanza del Tribunale di Genova in composizione collegiale del 12 maggio 2023 (doc. 63), il danno causato dal comportamento illegittimo di Controparte è quantificabile non solo nelle conseguenze pregiudizievoli derivanti alla Società
13 dal non aver votato, durante l'assemblea del 16 novembre 2022 a favore della revoca dei liquidatori GN e Parte CO stante gli addebiti loro formulati e mai formalmente contestati o messi in dubbio da ma anche in ogni altra conseguenza dannosa per la Società derivante dagli altri comportamenti posti in essere abusando delle proprie facoltà e diritti di Socio”.
54. Accanto alla condotta pretesamente illecita dedotta in comparsa di risposta - ossia il non avere votato a favore della revoca dei liquidatori – venivano quindi rivendicati danni derivanti anche
“dagli altri comportamenti posti in essere abusando delle proprie facoltà e diritti di Socio”.
55. Resta tuttavia non definito quali siano tali altri comportamenti, in tesi abusivi. La domanda è pertanto ancora generica e come tale inammissibile.
56. In sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta allegava che, a seguito di Parte impugnazione del Socio con sentenza in data 4 luglio 2024, il Tribunale di Genova aveva annullato la delibera del 9 febbraio 2023, con la quale era stata deliberata l'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. nei confronti degli ex liquidatori Dott. GN, Dott. e avv. CO;
Per_5
57. In conseguenza di ciò assumeva “Si è cristallizzato ed è ora dunque possibile computare Parte precisamente il danno causato dal comportamento illegittimo di consistente nell'aver impedito alla Società di recuperare con l'azione di responsabilità il danno provocato dai liquidatori GN e CO e già precisamente quantificato nei precedenti scritti difensivi (cfr. Comparsa di risposta di , pagg. 26- CP_1
32, Seconda Memoria di , pagg. 7-11).”; CP_1
58. Affermava che “Questo comportamento rientra a pieno nella fattispecie dell'abuso di minoranza già contestato nei precedenti scritti difensivi. Dunque, la dovrà essere condannata a risarcire il danno Pt_1 Per_ provocato alla Società e quantificabile in Euro 16.568.323,40 come accertato dalla Relazione del Geom. allegata alla Comparsa di riposta (doc. 32).”, ossia la differenza fra prezzo di vendita al quale sono stati venduti, in sede di liquidazione, i vari assets e valore degli stessi risultante da valutazione di parte convenuta.
59. Va sul punto osservato che l'aver ostacolato l'esercizio dell'azione di responsabilità in data 9 febbraio 2023 e l'aver impugnato la relativa delibera è condotta che è stata posta a base della domanda risarcitoria solo con la seconda memoria ex art. 183 c.VI c.p.c.. Tale domanda è pertanto tardiva.
60. Le spese di giudizio, ivi comprese quelle dalla fase cautelare di sospensiva della delibera impugnata, in applicazione del principio della soccombenza (anche virtuale), sono liquidate, come da seguenti tabelle, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.
Per la fase di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Compens Fase
o
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.191,00
14 Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.124,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 5.607,00
Fase decisionale, valore massimo: € 5.369,00
€ Compenso tabellare (valori massimi) 16.291,00
Per la fase cautelare:
- I Fase
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Compens Fase
o
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 2.570,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.541,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.231,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 6.342,00
- Fase di reclamo
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Compens Fase
o
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 2.570,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.541,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.231,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 6.342,00
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta o ritenuto assorbita ogni diversa istanza;
dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di annullamento della delibera assunta dall'assemblea dei soci di in data 16.11.2022, per sopravvenuta carenza di interesse Controparte_1 ad agire;
15 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.063,00 per esborsi ed € 16.291,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per la presente fase di merito ed € 12.648, per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per la fase cautelare (di cui €
6.342,00 per la prima fase e € 6.342,00 per il reclamo).
Genova, 19.3.2025
Il Giudice estensore
Emanuela Giordano
Il Presidente
Enrico Silvestro Ravera
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