TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1376
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII NNOOCCEERRAA IINNFFEERRIIOORREE
PPRRIIMMAA SSEEZZIIOONNEE CCIIVVIILLEE
Giudizio iscritto al n. 1376 del 2024 R.G.
**********
Il Giudice in persona della dott.ssa Maria Troisi,
- Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
OSSERVA
Parte opponente, quale coobbligata, ha spiegati opposizione agli atti esecutivi, insistendo, previamente, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 27/03/2024, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento e per la sospensione dell'esecuzione con declaratoria di nullità dell'intera procedura. L'opponente, oltre ad esporre motivi di mero merito che, come si evince dall'esame degli atti prodotti, risultano già proposti nel giudizio di opposizione a precetto recante R.G. 495/2024, ha dedotto: la nullità del precetto per inesistenza del titolo atteso in quanto il contratto di mutuo posto a fondamento del processo esecutivo non poteva essere rilasciato in forma esecutiva, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; la nullità dell'atto di precetto per mancanza della procura alle liti al procuratore costituito;
la mancata osservanza dell'obbligo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010; la violazione dell'art. 12 del contratto di mutuo;
la violazione dell'art. 118, comma 2, Tub;
la violazione della c.d. “trasparenza bancaria”; la nullità degli interessi dovuti per superamento del tasso soglia;
la presenza di anatocismo.
Deve evidenziarsi che, sebbene a seguito di iscrizione a ruolo del 03.04.2024 dell'azione esecutiva avviata dalla creditrice procedente con l'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione e, quindi, fosse già pendente il fascicolo dell'esecuzione R.G. 48/2024, G.E. Dr.
Velleca, l'opposizione è stata iscritta al ruolo contenzioso civile in data 09.04.2024, assumendo n. R.G. 1376/2024. All'udienza del 04.06.2024 è stato concesso termine per la notifica del ricorso fissando la nuova udienza del 04.07.2024. All'udienza del 04.07.2024 è stato disposto rinvio all'udienza del 10.10.2024 per valutare l'istanza di riunione ad altro procedimento R.G.
495/2024.
Pagina 1 Va preliminarmente, ed invia del tutto assorbente, rilevato che nella procedura esecutiva le opposizioni cautelari precedono necessariamente i rispettivi giudizi di merito (cd. struttura bifasica delle opposizioni). Pertanto, la parte che voglia dolersi di un qualsiasi vizio dovrà farlo innanzitutto nelle forme dell'art. 615 e nelle forme dell'art. 617 e solo successivamente all'ordinanza del G.E, che decide sulle predette opposizioni nella fase sommaria, potrà introdurre il giudizio di merito. Ne deriva che l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia proposta ad esecuzione già iniziata è improcedibile se introdotta direttamente con la domanda di merito di un giudizio a cognizione piena, e ciò per non aver rispettato il percorso
“obbligatorio” predetto. “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2,
617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” (cfr. Cass. Civ.25170/2018 .)
Pertanto, nel caso di proposizione dell'opposizione ad esecuzione già avviata mediante ricorso,
l'atto deve essere depositato presso la Cancelleria del giudice dell'esecuzione e introduce un procedimento incidentale di natura sommaria, regolato dall'art. 737 c.p.c., che si chiude con ordinanza.
Nell'ipotesi di opposizione introdotta direttamente davanti al tribunale competente per il merito, sostanzialmente “saltando” la fase innanzi al giudice dell'esecuzione, non si configura un'ipotesi di nullità dell'atto per mancato raggiungimento dello scopo, poiché il ricorso (o la citazione, laddove l'opponente abbia introdotto la domanda con citazione) viene utilizzato proprio al fine di ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.
Tuttavia, la domanda viene proposta a un giudice che non è competente per la fase introduttiva del processo: unico giudice funzionalmente competente per tale fase, infatti, è il giudice dell'esecuzione. In tale ipotesi, il giudice funzionalmente incompetente deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione. Diversamente, ove l'opposizione risultante inequivocabilmente diretta al giudice dell'esecuzione, sia stata erroneamente iscritta
Pagina 2 al ruolo delle cause civili, il fascicolo deve semplicemente essere riassegnato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente.
Nel caso in esame, tenuto conto delle modalità di introduzione dell'opposizione (ricorso e non atto di citazione con il quale, invece, risulta proposta opposizione a precetto R.G. 495/2024) e delle conclusioni rassegnate dalla opponente, volte ad ottenere un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione e della procedura esecutiva, appare pacifica la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione assegnatario dalla procedura esecutiva.
Alla luce di tanto, ritenuto superfluo l'esame di ogni altro motivo di opposizione,
PQM
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Condanna l'opponente alle spese della presente fase nella misura di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
01.04.2025.
Il G.E.
dott.ssa Maria Troisi
Pagina 3
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII NNOOCCEERRAA IINNFFEERRIIOORREE
PPRRIIMMAA SSEEZZIIOONNEE CCIIVVIILLEE
Giudizio iscritto al n. 1376 del 2024 R.G.
**********
Il Giudice in persona della dott.ssa Maria Troisi,
- Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
OSSERVA
Parte opponente, quale coobbligata, ha spiegati opposizione agli atti esecutivi, insistendo, previamente, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 27/03/2024, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del pignoramento e per la sospensione dell'esecuzione con declaratoria di nullità dell'intera procedura. L'opponente, oltre ad esporre motivi di mero merito che, come si evince dall'esame degli atti prodotti, risultano già proposti nel giudizio di opposizione a precetto recante R.G. 495/2024, ha dedotto: la nullità del precetto per inesistenza del titolo atteso in quanto il contratto di mutuo posto a fondamento del processo esecutivo non poteva essere rilasciato in forma esecutiva, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; la nullità dell'atto di precetto per mancanza della procura alle liti al procuratore costituito;
la mancata osservanza dell'obbligo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010; la violazione dell'art. 12 del contratto di mutuo;
la violazione dell'art. 118, comma 2, Tub;
la violazione della c.d. “trasparenza bancaria”; la nullità degli interessi dovuti per superamento del tasso soglia;
la presenza di anatocismo.
Deve evidenziarsi che, sebbene a seguito di iscrizione a ruolo del 03.04.2024 dell'azione esecutiva avviata dalla creditrice procedente con l'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione e, quindi, fosse già pendente il fascicolo dell'esecuzione R.G. 48/2024, G.E. Dr.
Velleca, l'opposizione è stata iscritta al ruolo contenzioso civile in data 09.04.2024, assumendo n. R.G. 1376/2024. All'udienza del 04.06.2024 è stato concesso termine per la notifica del ricorso fissando la nuova udienza del 04.07.2024. All'udienza del 04.07.2024 è stato disposto rinvio all'udienza del 10.10.2024 per valutare l'istanza di riunione ad altro procedimento R.G.
495/2024.
Pagina 1 Va preliminarmente, ed invia del tutto assorbente, rilevato che nella procedura esecutiva le opposizioni cautelari precedono necessariamente i rispettivi giudizi di merito (cd. struttura bifasica delle opposizioni). Pertanto, la parte che voglia dolersi di un qualsiasi vizio dovrà farlo innanzitutto nelle forme dell'art. 615 e nelle forme dell'art. 617 e solo successivamente all'ordinanza del G.E, che decide sulle predette opposizioni nella fase sommaria, potrà introdurre il giudizio di merito. Ne deriva che l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia proposta ad esecuzione già iniziata è improcedibile se introdotta direttamente con la domanda di merito di un giudizio a cognizione piena, e ciò per non aver rispettato il percorso
“obbligatorio” predetto. “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2,
617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” (cfr. Cass. Civ.25170/2018 .)
Pertanto, nel caso di proposizione dell'opposizione ad esecuzione già avviata mediante ricorso,
l'atto deve essere depositato presso la Cancelleria del giudice dell'esecuzione e introduce un procedimento incidentale di natura sommaria, regolato dall'art. 737 c.p.c., che si chiude con ordinanza.
Nell'ipotesi di opposizione introdotta direttamente davanti al tribunale competente per il merito, sostanzialmente “saltando” la fase innanzi al giudice dell'esecuzione, non si configura un'ipotesi di nullità dell'atto per mancato raggiungimento dello scopo, poiché il ricorso (o la citazione, laddove l'opponente abbia introdotto la domanda con citazione) viene utilizzato proprio al fine di ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.
Tuttavia, la domanda viene proposta a un giudice che non è competente per la fase introduttiva del processo: unico giudice funzionalmente competente per tale fase, infatti, è il giudice dell'esecuzione. In tale ipotesi, il giudice funzionalmente incompetente deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione. Diversamente, ove l'opposizione risultante inequivocabilmente diretta al giudice dell'esecuzione, sia stata erroneamente iscritta
Pagina 2 al ruolo delle cause civili, il fascicolo deve semplicemente essere riassegnato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente.
Nel caso in esame, tenuto conto delle modalità di introduzione dell'opposizione (ricorso e non atto di citazione con il quale, invece, risulta proposta opposizione a precetto R.G. 495/2024) e delle conclusioni rassegnate dalla opponente, volte ad ottenere un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione e della procedura esecutiva, appare pacifica la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione assegnatario dalla procedura esecutiva.
Alla luce di tanto, ritenuto superfluo l'esame di ogni altro motivo di opposizione,
PQM
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Condanna l'opponente alle spese della presente fase nella misura di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
01.04.2025.
Il G.E.
dott.ssa Maria Troisi
Pagina 3