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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3224/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Sammartano, rappresentante e difensore;
E
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Carolina Longo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate 16/12/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo l'8/7/2014 e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 9066/2022 del 15-25/11/2022 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4645/2022, chiedevano lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 19 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare
1 congiuntamente alle condizioni riportate in ricorso e, in particolare:
“1) I coniugi e decidono di vivere separatamente, scegliendo ognuno la propria Pt_1 CP_1 residenza ed il proprio domicilio ove meglio gli aggrada;
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la residenza materna;
3) Il padre potrà tenere con sé liberamente, previo accordo telefonico con la madre. In caso di Per_1 disaccordo il padre potrà tenere con sé la figlia il lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00, ed a week end alternati dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
4) Per le festività principali verrà applicato il principio dell'alternanza;
5) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia trenta giorni, anche non consecutivi, da concordare con la moglie entro il giorno 5 di giugno di ogni anno.
6) Il sig. si impegna a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria affrontate nell'interesse della prole, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Palermo, oltre l'assegno unico o qualsiasi agevolazione economica relativa alla figlia minore. A far data dal 75 marzo 2023 il sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie la somma di Pt_1 euro 300,00 per il mantenimento della figlia, con conferma degli oneri sopra indicati.
Il contributo al mantenimento della prole verrà rivalutato annualmente secondo gli indici istat come per legge.
7) Nessun mantenimento viene stabilito per i coniugi in quanto titolari di redditi propri, la sig.ra
[...]
attualmente percepisce il reddito di cittadinanza;
CP_1
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo l'8/7/2014;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 9066/2022 del 15-25/11/2022 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4645/2022.
2 I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo l'8/7/2014 da nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_2
14/6/1974, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2014 al n.
33, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3224/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Sammartano, rappresentante e difensore;
E
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Carolina Longo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate 16/12/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo l'8/7/2014 e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 9066/2022 del 15-25/11/2022 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4645/2022, chiedevano lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 19 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare
1 congiuntamente alle condizioni riportate in ricorso e, in particolare:
“1) I coniugi e decidono di vivere separatamente, scegliendo ognuno la propria Pt_1 CP_1 residenza ed il proprio domicilio ove meglio gli aggrada;
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la residenza materna;
3) Il padre potrà tenere con sé liberamente, previo accordo telefonico con la madre. In caso di Per_1 disaccordo il padre potrà tenere con sé la figlia il lunedì, martedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00, ed a week end alternati dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
4) Per le festività principali verrà applicato il principio dell'alternanza;
5) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia trenta giorni, anche non consecutivi, da concordare con la moglie entro il giorno 5 di giugno di ogni anno.
6) Il sig. si impegna a versare alla moglie per il mantenimento della figlia minore, entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria affrontate nell'interesse della prole, come da Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Palermo, oltre l'assegno unico o qualsiasi agevolazione economica relativa alla figlia minore. A far data dal 75 marzo 2023 il sig. si impegna a versare mensilmente alla moglie la somma di Pt_1 euro 300,00 per il mantenimento della figlia, con conferma degli oneri sopra indicati.
Il contributo al mantenimento della prole verrà rivalutato annualmente secondo gli indici istat come per legge.
7) Nessun mantenimento viene stabilito per i coniugi in quanto titolari di redditi propri, la sig.ra
[...]
attualmente percepisce il reddito di cittadinanza;
CP_1
8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo del passaporto.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo l'8/7/2014;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 9066/2022 del 15-25/11/2022 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 4645/2022.
2 I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo l'8/7/2014 da nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_2
14/6/1974, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2014 al n.
33, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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