L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. 7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonche' copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. 8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato. 9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto ((a maggioranza dei due terzi)) , abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge. 10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne' il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al Comitato. 13. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). 14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. 15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.