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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 4 novembre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5106/2024 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Lutrino, Parte_5
- Attori - contro in persona del legale rappresentante p.t., contumace, Controparte_1
- Convenuta - nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Francesco Paolo Bonito e Giuseppe Bonito,
- Interveniente -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 16.07.2024, ritualmente notificato, , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 evocavano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Ordinare a di eliminare la fonte di pericolo come CP_1
innanzi descritta in narrativa, mediante l'eliminazione del palo telefonico e
1 l'interramento dei cavi telefonici, al fine di evitare la ripresentazione del problema;
2. Ordinare a di liberare il prospetto dell'immobile di CP_1 proprietà da ogni cavo telefonico e/o perno che lo sorreggeva, CP_3
anche perché l'apposizione risulta essere stata fatta in assenza di provvedimenti amministrativi;
3. Condannare a risarcire il danno subito dai sigg. CP_1
e in misura non inferiore ad € 2.452,20, per le ragioni esposte in Pt_5 Pt_1
narrativa;
4. Condannare al pagamento delle spese e dei compensi di CP_1 lite in favore degli attori.”.
Gli attori deducevano di essere proprietari, pro quota, di un unico immobile sito in Martignano (LE), alla Via Dante Alighieri, n. 58, presso il quale risiede
(cfr. certificato di residenza in atti). Parte_4
Quest'ultimo, in svariate occasioni, anche nell'interesse degli altri proprietari, aveva richiesto l'intervento di dal momento che uno dei pali Controparte_1
che insistono sulla pubblica via, di proprietà , e sui quali corrono i cavi CP_1 telefonici, si era gravemente e notevolmente piegato, tanto è vero che i perni che sorreggevano gli stessi cavi e che appoggiavano sul prospetto dell'immobile di proprietà si erano parzialmente staccati e/o allentati. CP_3
Quindi, gli attori assumevano che il distacco come innanzi descritto avesse danneggiato l'intonaco, procurando danni per € 2.452,20, IVA inclusa, come da preventivo prodotto in atti (cfr. doc. in atti).
Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede stragiudiziale, gli attori adivano codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto alla rimozione della situazione di pericolo ed al risarcimento dei danni subiti.
Con atto depositato in data 4.11.2024, interveniva nel presente giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di titolare della Controparte_2 infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria su rame e fibra, al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, per quanto documentato e dedotto al capo IV del presente scritto difensivo, qui richiamato e trascritto;
b) Dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento procedimento di mediazione obbligatorio ovvero della procedura di negoziazione assistita; c) Accertare la
2 nullità della domanda, per le argomentazioni dedotte nel presente intervento, qui richiamate e trascritte;
d) Accertare la condotta non illegittima della convenuta, per le argomentazioni dedotte nel presente intervento, qui richiamate e trascritte;
e) Accogliere l'eccezione riconvenzionale di usucapione, atteso l'esercizio indisturbato della servitù di fatto per oltre un ventennio;
1) Dichiarare
l'infondatezza della domanda risarcitoria, e comunque rigettarla perché inammissibile ed infondata oltre che priva di prova. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.”.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
In questa sede, si dichiara la contumacia della la quale, Controparte_1
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si è pervenuti alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea non può essere accolta per i seguenti motivi.
In primis, si evidenzia che, come dichiarato all'udienza del 15.01.2025 dal difensore della nelle more del presente giudizio, detta società, in Controparte_2
qualità di titolare della infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria su rame e fibra (in virtù di atti di conferimento di ramo d'azienda per Notar
[...]
rispettivamente rep. 16086 racc. 8643 del 29/03/2021 e rep 17572 racc. Per_1
9478 del 27/06/2024), tramite ditta all'uopo incaricata, aveva provveduto a far eseguire i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del palo insistente sulla pubblica Via, a cura e spese della stessa interveniente.
Invero, la deduceva che l'impresa incaricata, in data 30.07.2024, CP_2
comunicava alla stessa che, avendo ottenuto dagli odierni attori l'autorizzazione, aveva provveduto a posare un gancio di ammarro sulla facciata dell'immobile in questione.
Orbene, dell'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo ne davano atto anche gli attori in sede di precisazione delle conclusioni, aderendo alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, in relazione alla domanda dagli stessi spiegata in tal senso.
Quanto, invece, alla domanda attorea di risarcimento del danno, la scrivente
3 ritiene che, essendo la stessa non supportata da idonei riscontri probatori, non può trovare accoglimento in questa sede.
In conclusione, questo giudice dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea di eliminazione della fonte di pericolo dal prospetto dell'abitazione sita alla via Dante Alighieri n. 58, in Martignano (LE); respinge ogni ulteriore domanda.
Sulla base del principio della “soccombenza virtuale” (avendo la CP_2 provveduto all'eliminazione del palo pericolante solo dopo l'instaurazione del presente giudizio), si ritiene giusto condannare la parte interveniente alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'atto di citazione;
2. Respinge ogni ulteriore domanda;
3. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi €
2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege
Lecce, 4 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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