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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1876/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1876/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Baldassarre Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Di Stasio CP_1
resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- dopo la fase cautelare (introdotta dall'odierno ricorrente sig. con un ricorso ex Parte_1
art. 700 rigettato dal Tribunale, seguito da reclamo, anch'esso rigettato) il ricorrente chiede oggi che la questione ivi sollevata sia affrontata con un giudizio ordinario a cognizione piena avente il medesimo oggetto: l'accertamento del diritto alla propria assunzione da parte di in forza dell'articolo 6 CCNL applicato al rapporto, con CP_1
condanna della società all'assunzione stessa con decorrenza dal dicembre 2023 o dal gennaio 2024, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni mensili da quella data maturate;
- ritenendo infondata la pretesa chiede anche in questa sede il rigetto del ricorso;
CP_1
rilevato che:
- il ricorso va respinto, risultando assorbenti le considerazioni già svolte dal giudice del procedimento cautelare e successivamente dal Collegio in sede di reclamo;
- la previsione contrattual-collettiva invocata dal ricorrente (art. 6 CCNL Fise
recita infatti: “
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio CP_2
diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
- Nel personale assunto dall'impresa subentrante a termini del precedente capoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n.
300/1970, quello di cui all'art. 60, lett. C, del vigente c.c.n.l., quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari" di cui all'art. 4 della legge n.
53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.L.gs. n. 151/2001.
- Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova
pagina 2 di 4 gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
- Fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del presente comma, nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e lo stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva (…)”;
- ebbene, il sig. è stato impiegato presso il cantiere del Comune di San Cipriano Parte_1
D'Aversa nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato in appalto dal Comune predetto a partire dall'anno 2004, venendo assunto dalle varie aziende di volta in volta affidatarie dell'appalto proprio in forza dell'art. 6 CCNL, che prevede appunto l'obbligo per l'azienda subentrante di assumere ex novo i lavoratori impiegati nell'appalto dall'azienda cessante;
- al momento dell'avvicendamento nell'appalto tra BA DI (ultima datrice di lavoro del sig. e IS.VE.C. srl, avvenuto in data 17/12/2021, la posizione del Parte_1
sig. nel passaggio è stata tuttavia congelata, in quanto il rapporto di lavoro tra Parte_1
sig. e BA DI risultava in quel momento sospeso in ragione dello Parte_1
stato di detenzione in cui si trovava il ricorrente;
- tale congelamento non risulta allo stato superato, e il sig. quindi non risulta Parte_1
essere stato effettivamente interessato dal passaggio in IS.VE.C;
- al momento del successivo passaggio dell'affidamento dell'appalto in questione da
IS.VE.C a , odierna resistente, non erano pertanto integrate le condizioni previste CP_1 dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente su cui la domanda si fonda;
- al momento del passaggio e nei precedenti 240 giorni il sig. Parte_2 Parte_1 non risultava infatti né “in forza” ad IS.VE.C, né tantomeno “addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” in questione;
pagina 3 di 4 - la sospensione del rapporto per detenzione, inoltre, non è inserita nell'elenco delle specifiche e tassative ipotesi di deroga al requisito dell'assegnazione al servizio al momento del cambio appalto;
- non possono infine dirsi integrati nemmeno i presupposti della fattispecie da ultimo contemplata dalla norma sopra citata, secondo cui “nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e lo stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva”. Come già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, “A prescindere dalla verifica dell'effettiva cessazione della causa atipica di sospensione del rapporto di lavoro, è infatti insuperabile il salto giuridico che si realizzerebbe se si ritenesse che in forza di tale previsione fosse tenuta all'assunzione di un CP_1
lavoratore che mai è stato dipendente di IS.VE.C, società a cui essa è subentrata nella gestione dell'appalto”;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della richiesta di distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1876/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Baldassarre Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Di Stasio CP_1
resistente
pagina 1 di 4 Premesso che:
- dopo la fase cautelare (introdotta dall'odierno ricorrente sig. con un ricorso ex Parte_1
art. 700 rigettato dal Tribunale, seguito da reclamo, anch'esso rigettato) il ricorrente chiede oggi che la questione ivi sollevata sia affrontata con un giudizio ordinario a cognizione piena avente il medesimo oggetto: l'accertamento del diritto alla propria assunzione da parte di in forza dell'articolo 6 CCNL applicato al rapporto, con CP_1
condanna della società all'assunzione stessa con decorrenza dal dicembre 2023 o dal gennaio 2024, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni mensili da quella data maturate;
- ritenendo infondata la pretesa chiede anche in questa sede il rigetto del ricorso;
CP_1
rilevato che:
- il ricorso va respinto, risultando assorbenti le considerazioni già svolte dal giudice del procedimento cautelare e successivamente dal Collegio in sede di reclamo;
- la previsione contrattual-collettiva invocata dal ricorrente (art. 6 CCNL Fise
recita infatti: “
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio CP_2
diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
- Nel personale assunto dall'impresa subentrante a termini del precedente capoverso è ricompreso anche quello in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n.
300/1970, quello di cui all'art. 60, lett. C, del vigente c.c.n.l., quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari" di cui all'art. 4 della legge n.
53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.L.gs. n. 151/2001.
- Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova
pagina 2 di 4 gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.
- Fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del presente comma, nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e lo stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva (…)”;
- ebbene, il sig. è stato impiegato presso il cantiere del Comune di San Cipriano Parte_1
D'Aversa nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato in appalto dal Comune predetto a partire dall'anno 2004, venendo assunto dalle varie aziende di volta in volta affidatarie dell'appalto proprio in forza dell'art. 6 CCNL, che prevede appunto l'obbligo per l'azienda subentrante di assumere ex novo i lavoratori impiegati nell'appalto dall'azienda cessante;
- al momento dell'avvicendamento nell'appalto tra BA DI (ultima datrice di lavoro del sig. e IS.VE.C. srl, avvenuto in data 17/12/2021, la posizione del Parte_1
sig. nel passaggio è stata tuttavia congelata, in quanto il rapporto di lavoro tra Parte_1
sig. e BA DI risultava in quel momento sospeso in ragione dello Parte_1
stato di detenzione in cui si trovava il ricorrente;
- tale congelamento non risulta allo stato superato, e il sig. quindi non risulta Parte_1
essere stato effettivamente interessato dal passaggio in IS.VE.C;
- al momento del successivo passaggio dell'affidamento dell'appalto in questione da
IS.VE.C a , odierna resistente, non erano pertanto integrate le condizioni previste CP_1 dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente su cui la domanda si fonda;
- al momento del passaggio e nei precedenti 240 giorni il sig. Parte_2 Parte_1 non risultava infatti né “in forza” ad IS.VE.C, né tantomeno “addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” in questione;
pagina 3 di 4 - la sospensione del rapporto per detenzione, inoltre, non è inserita nell'elenco delle specifiche e tassative ipotesi di deroga al requisito dell'assegnazione al servizio al momento del cambio appalto;
- non possono infine dirsi integrati nemmeno i presupposti della fattispecie da ultimo contemplata dalla norma sopra citata, secondo cui “nell'ipotesi in cui, nell'ultimo giorno della gestione dell'impresa cessante, siano in atto sospensioni dal lavoro del personale, come individuato dal primo capoverso del presente comma, che comportino comunque la conservazione del relativo posto di lavoro, il rapporto di lavoro del personale interessato continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell'impresa cessante e lo stesso verrà formalmente assunto dall'impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva”. Come già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, “A prescindere dalla verifica dell'effettiva cessazione della causa atipica di sospensione del rapporto di lavoro, è infatti insuperabile il salto giuridico che si realizzerebbe se si ritenesse che in forza di tale previsione fosse tenuta all'assunzione di un CP_1
lavoratore che mai è stato dipendente di IS.VE.C, società a cui essa è subentrata nella gestione dell'appalto”;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della richiesta di distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4