Articolo 2489 del Codice civile
Articolo 2463Articolo 2479 bis
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2489.

(( (Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori).)) ((Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societa'.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalita' e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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