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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II sez. civile
Il Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi,
➢ esaminati gli atti della causa n. 5219/2023 R. G.
➢ all' esito udienza del 21.03.2025, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, con trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.;
➢ viste le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, decide con sentenza ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. Lecce, addì 21.03.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo Calvi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5219/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.03.2025, tra
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesa dall'avv. Alberto SERGI in Parte_1 virtù mandato alle liti in atti -opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nedo CORTI in virtù mandato alle liti in atti - opposta-
Oggetto: opposizione al D.I. n. ing. 1265/2023 (R.G. n. 3841/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
ha agito in monitorio per il pagamento, quale società cessionaria di Controparte_1 [...]
(già di un credito vantato da quest' ultima nei Controparte_2 Controparte_3 confronti del di inerente la somministrazione di energia elettrica;
credito Pt_1 Pt_1 ammontante ad euro 21.107,32 oltre interessi di mora maturandi sino al saldo. Il Tribunale ha accolto il ricorso monitorio ed emesso il decreto ingiuntivo nr. 1265/2023 limitatamente alla somma di € 21.107,32 (poiché la restante somma richiesta si riferiva ad un risarcimento che avrebbe richiede un accertamento giudiziale incompatibile con la fase monitoria). Ha proposto opposizione il eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione di banca sistema per Parte_1 mancata accettazione della cessione;
ha eccepito altresì l'adempimento parziale, sostenendo l'avvenuto pagamento delle fatture nr. 75537735041208A del 17.04.2019, nr. 757348400214051 del 10.06.2019, nr. 757348400214052 del 16.08.2019 e nr. 75537505772108A del 31.10.2019. Ha eccepito la mancanza del contratto per n. 59 fatture, riconoscendolo solo per due sole fatture, ed in ogni caso ha contestato in radice l'avvenuta fornitura dell'energia elettrica. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. Infine, ha sostenuto la non debenza degli interessi di mora e del risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231-2002. Si è costituita l'opposta, insistendo per l'accertamento del proprio credito ed il rigetto dell'opposizione. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, all' udienza del 21.03.2025 la causa è stata discussa ed introitata per la decisione. L' opposizione fondata e deve essere accolta. Per completezza espositiva e di trattazione, pure ritenendo assorbente l'eccezione di prescrizione, come si dirà di seguito, il Tribunale esaminerà tutte le questioni sottoposte al suo esame, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Sul difetto di legittimazione di banca sistema per mancata accettazione della cessione. La deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, (pertanto a prescindere dalla adesione del debitore, che non può opporsi), in materia di cessione di crediti nei confronti di P.A. (quando il debitore ceduto è una P.A., sussiste invece il divieto di cessione, in assenza di adesione esplicita della Pubblica Amministrazione), non trova applicazione nel caso di specie;
tanto perché, nel caso di specie, il rapporto contrattuale si è pacificamente esaurito. Sul punto, la S.C. ha affermato, a più riprese, che “l'inefficacia della cessione, priva della adesione dell'amministrazione interessata, sussiste sino a quando il contratto è 'in corso” (cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n. 268). Peraltro, la normativa speciale in tema di cessione dei crediti nei confronti della P.A. non è applicabile, anche in ragione del fatto che si tratta di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica;
tanto perché la singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente, mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e
C.d.A. Milano, 7 luglio 2020, n. 1700). Sull'adempimento parziale, per dedotto avvenuto pagamento di quattro delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Il ha sostenuto di avere intrattenuto il rapporto di somministrazione con la Parte_1 società che ha ceduto il credito all' opposta (vale a dire con Controparte_2 soltanto con riferimento alle fatture nr. 75537735041208A del 17.04.2019, nr. 757348400214051 del 10.06.2019, nr. 757348400214052 del 16.08.2019 e nr. 75537505772108A del 31.10.2019 (in buona sostanza le ultime quattro di cui all'elenco contenuto nel ricorso per d.i.) e che detto credito è stato compensato in parte con la fattura di rettifica emessa da Controparte_2 avente nr. 75537735041208A di -144,75, in parte con il mandato di pagamento nr. 2950 del
07.11.2019; orbene, quanto alla fattura di rettifica, essa non contiene un riconoscimento di avvenuto pagamento, ma soltanto una rettifica per errati consumi;
quanto al mandato di pagamento, la S.C. ha affermato il principio secondo cui non è sufficiente l'emissione del mandato di pagamento per liberare la P.A. dal debito, ma è necessaria anche la comunicazione della emissione dell'ordinativo di pagamento della Tesoreria dello Stato (“In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del regio decreto n. 827 del 1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del dPR n. 367 del 1994, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del regio decreto n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente, c.f.r. Cass. Civ. ord.16 maggio 2022 n.
15504). Sulla prova del contratto di somministrazione e sulla avvenuta fornitura dell' energia elettrica. Il opponente ha sostenuto che, di tutte le 59 fatture indicate nel ricorso monitorio, in Pt_1 disparte le ultime quattro (di cui si è già detto), soltanto due (vale a dire le fatture n. 755400251016111 del 28.10.2013 ed n. 755400251016115 del 29.12.2012) sono riferibili al contratto del 12.05.2009, mentre tutte le altre non sono riferibili al contratto. Orbene, come correttamente argomentato dall' opposta, la somministrazione di energia elettrica fornita dalla società cedente all' Ente civico in questione è relativa al servizio di maggior tutela. Sul punto, si osserva che “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (c,f.r. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022); inoltre “la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. n. 4715 del 22/05/1996)”. Ragion per cui, l'ente civico, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica, avrebbe dovuto dimostrare di avere scelto - sin dal 2007 - un fornitore operante sul libero mercato, ed avrebbe dovuto produrre il contratto e le fatture pagate al diverso fornitore, che coprono tutto il periodo inerente le fatture in contestazione, non essendo credibile che sia rimasto senza energia elettrica nel citato periodo. Peraltro, parte opposta ha allegato anche la notifica all' ente di alcune delle fatture contestate, avventa con il sistema di interscambio (SDI), che il non risulta avere rifiutato. Pt_1
Sull' eccezione di prescrizione L'eccezione è fondata. Premesso che l'articolo 2.3 lettera b) della Delibera 569/2018/R/COM, stabilisce che “
2.3 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento: a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.” e che, pertanto, non si applica la prescrizione biennale agli Enti Pubblici, la prescrizione quinquennale applicabile al caso in questione non risulta essere stata efficacemente interrotta con le lettere raccomandate del 2013 e del 2017. Dallo scrutinio dell'allegato n. 20 di parte opposta, si evince che non vi è prova né della spedizione, né della consegna delle citate missive “Raccomandata – Prot n DP00135052091_32269 del 08.04.2013; sollecito egc_DP00135052242_71325 del 25.07.2013 Raccomandata - Prot. n.
DP00143324009_111713 del 12.11.2013 Racc. 61662275256-3 - Prot. n. DP00239110498_795079 del 28.12.2017”. A fronte della puntuale contestazione dell'ente civico di avere ricevuto tali missive ed in mancanza di prova della spedizione, ancor prima che della ricezione delle missive, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'effetto interruttivo. Sul punto, si osserva che l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configuri una
contro
-eccezione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto e diretta a paralizzare l'eccezione avversaria di prescrizione. Ragion per cui l'autore della
contro
-eccezione di interruzione ha l'onere di dedurre e provare i fatti su cui essa si fonda, vale a dire la sussistenza di una delle ipotesi contemplate agli artt. 2943 e 2944 cod. civ. Onere che non risulta essere stato assolto.
Sugli interessi di mora ex D. lgs. 231/2002 e sulla richiesta di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs.
231/2002. Sugli interessi moratori, trova applicazione l'art. 4 (termini di pagamento), secondo cui “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 di euro 40,00, la normativa richiamata attribuisce al creditore il diritto all' importo forfettario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, importo dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza. Pertanto, pure nella consapevolezza di quanto affermato dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
(sentenza del 20-10-2022 nella causa C-585/2022, sentenza del 1-12-2023 nella causa C-370/2021), secondo cui il risarcimento andrebbe riconosciuto nella misura fissa per ogni fattura non pagata, sul punto, questo Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui “L'importo forfettario dovuto ai sensi della indicata disposizione, pari a 40 Euro a titolo di risarcimento del danno, deve essere, tuttavia, riconosciuto in ragione dell'attività di recupero effettivamente posta in essere - dal momento che trattasi, appunto, di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "Risarcimento delle spese di recupero", fatta salva la prova del maggior danno” (cfr. ex multis, sentenze Trib. Rieti, sent. del 21/12/2022 n. 588). Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari - attesa l'istruttoria solo documentale - , seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accerta che il diritto di credito dell'opposta è prescritto e Controparte_1 conseguentemente accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n ing. 1265/2023 (R.G. n. 3841/2023);
2. condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. 55/2014, in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21.03.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
II sez. civile
Il Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi,
➢ esaminati gli atti della causa n. 5219/2023 R. G.
➢ all' esito udienza del 21.03.2025, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, con trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.;
➢ viste le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, decide con sentenza ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. Lecce, addì 21.03.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo Calvi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5219/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.03.2025, tra
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesa dall'avv. Alberto SERGI in Parte_1 virtù mandato alle liti in atti -opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Nedo CORTI in virtù mandato alle liti in atti - opposta-
Oggetto: opposizione al D.I. n. ing. 1265/2023 (R.G. n. 3841/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
ha agito in monitorio per il pagamento, quale società cessionaria di Controparte_1 [...]
(già di un credito vantato da quest' ultima nei Controparte_2 Controparte_3 confronti del di inerente la somministrazione di energia elettrica;
credito Pt_1 Pt_1 ammontante ad euro 21.107,32 oltre interessi di mora maturandi sino al saldo. Il Tribunale ha accolto il ricorso monitorio ed emesso il decreto ingiuntivo nr. 1265/2023 limitatamente alla somma di € 21.107,32 (poiché la restante somma richiesta si riferiva ad un risarcimento che avrebbe richiede un accertamento giudiziale incompatibile con la fase monitoria). Ha proposto opposizione il eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione di banca sistema per Parte_1 mancata accettazione della cessione;
ha eccepito altresì l'adempimento parziale, sostenendo l'avvenuto pagamento delle fatture nr. 75537735041208A del 17.04.2019, nr. 757348400214051 del 10.06.2019, nr. 757348400214052 del 16.08.2019 e nr. 75537505772108A del 31.10.2019. Ha eccepito la mancanza del contratto per n. 59 fatture, riconoscendolo solo per due sole fatture, ed in ogni caso ha contestato in radice l'avvenuta fornitura dell'energia elettrica. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. Infine, ha sostenuto la non debenza degli interessi di mora e del risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231-2002. Si è costituita l'opposta, insistendo per l'accertamento del proprio credito ed il rigetto dell'opposizione. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, all' udienza del 21.03.2025 la causa è stata discussa ed introitata per la decisione. L' opposizione fondata e deve essere accolta. Per completezza espositiva e di trattazione, pure ritenendo assorbente l'eccezione di prescrizione, come si dirà di seguito, il Tribunale esaminerà tutte le questioni sottoposte al suo esame, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Sul difetto di legittimazione di banca sistema per mancata accettazione della cessione. La deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”, (pertanto a prescindere dalla adesione del debitore, che non può opporsi), in materia di cessione di crediti nei confronti di P.A. (quando il debitore ceduto è una P.A., sussiste invece il divieto di cessione, in assenza di adesione esplicita della Pubblica Amministrazione), non trova applicazione nel caso di specie;
tanto perché, nel caso di specie, il rapporto contrattuale si è pacificamente esaurito. Sul punto, la S.C. ha affermato, a più riprese, che “l'inefficacia della cessione, priva della adesione dell'amministrazione interessata, sussiste sino a quando il contratto è 'in corso” (cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n. 268). Peraltro, la normativa speciale in tema di cessione dei crediti nei confronti della P.A. non è applicabile, anche in ragione del fatto che si tratta di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica;
tanto perché la singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente, mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e
C.d.A. Milano, 7 luglio 2020, n. 1700). Sull'adempimento parziale, per dedotto avvenuto pagamento di quattro delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Il ha sostenuto di avere intrattenuto il rapporto di somministrazione con la Parte_1 società che ha ceduto il credito all' opposta (vale a dire con Controparte_2 soltanto con riferimento alle fatture nr. 75537735041208A del 17.04.2019, nr. 757348400214051 del 10.06.2019, nr. 757348400214052 del 16.08.2019 e nr. 75537505772108A del 31.10.2019 (in buona sostanza le ultime quattro di cui all'elenco contenuto nel ricorso per d.i.) e che detto credito è stato compensato in parte con la fattura di rettifica emessa da Controparte_2 avente nr. 75537735041208A di -144,75, in parte con il mandato di pagamento nr. 2950 del
07.11.2019; orbene, quanto alla fattura di rettifica, essa non contiene un riconoscimento di avvenuto pagamento, ma soltanto una rettifica per errati consumi;
quanto al mandato di pagamento, la S.C. ha affermato il principio secondo cui non è sufficiente l'emissione del mandato di pagamento per liberare la P.A. dal debito, ma è necessaria anche la comunicazione della emissione dell'ordinativo di pagamento della Tesoreria dello Stato (“In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del regio decreto n. 827 del 1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del dPR n. 367 del 1994, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del regio decreto n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente, c.f.r. Cass. Civ. ord.16 maggio 2022 n.
15504). Sulla prova del contratto di somministrazione e sulla avvenuta fornitura dell' energia elettrica. Il opponente ha sostenuto che, di tutte le 59 fatture indicate nel ricorso monitorio, in Pt_1 disparte le ultime quattro (di cui si è già detto), soltanto due (vale a dire le fatture n. 755400251016111 del 28.10.2013 ed n. 755400251016115 del 29.12.2012) sono riferibili al contratto del 12.05.2009, mentre tutte le altre non sono riferibili al contratto. Orbene, come correttamente argomentato dall' opposta, la somministrazione di energia elettrica fornita dalla società cedente all' Ente civico in questione è relativa al servizio di maggior tutela. Sul punto, si osserva che “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (c,f.r. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022); inoltre “la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. n. 4715 del 22/05/1996)”. Ragion per cui, l'ente civico, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica, avrebbe dovuto dimostrare di avere scelto - sin dal 2007 - un fornitore operante sul libero mercato, ed avrebbe dovuto produrre il contratto e le fatture pagate al diverso fornitore, che coprono tutto il periodo inerente le fatture in contestazione, non essendo credibile che sia rimasto senza energia elettrica nel citato periodo. Peraltro, parte opposta ha allegato anche la notifica all' ente di alcune delle fatture contestate, avventa con il sistema di interscambio (SDI), che il non risulta avere rifiutato. Pt_1
Sull' eccezione di prescrizione L'eccezione è fondata. Premesso che l'articolo 2.3 lettera b) della Delibera 569/2018/R/COM, stabilisce che “
2.3 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento: a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.” e che, pertanto, non si applica la prescrizione biennale agli Enti Pubblici, la prescrizione quinquennale applicabile al caso in questione non risulta essere stata efficacemente interrotta con le lettere raccomandate del 2013 e del 2017. Dallo scrutinio dell'allegato n. 20 di parte opposta, si evince che non vi è prova né della spedizione, né della consegna delle citate missive “Raccomandata – Prot n DP00135052091_32269 del 08.04.2013; sollecito egc_DP00135052242_71325 del 25.07.2013 Raccomandata - Prot. n.
DP00143324009_111713 del 12.11.2013 Racc. 61662275256-3 - Prot. n. DP00239110498_795079 del 28.12.2017”. A fronte della puntuale contestazione dell'ente civico di avere ricevuto tali missive ed in mancanza di prova della spedizione, ancor prima che della ricezione delle missive, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'effetto interruttivo. Sul punto, si osserva che l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configuri una
contro
-eccezione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto e diretta a paralizzare l'eccezione avversaria di prescrizione. Ragion per cui l'autore della
contro
-eccezione di interruzione ha l'onere di dedurre e provare i fatti su cui essa si fonda, vale a dire la sussistenza di una delle ipotesi contemplate agli artt. 2943 e 2944 cod. civ. Onere che non risulta essere stato assolto.
Sugli interessi di mora ex D. lgs. 231/2002 e sulla richiesta di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs.
231/2002. Sugli interessi moratori, trova applicazione l'art. 4 (termini di pagamento), secondo cui “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 di euro 40,00, la normativa richiamata attribuisce al creditore il diritto all' importo forfettario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, importo dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza. Pertanto, pure nella consapevolezza di quanto affermato dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
(sentenza del 20-10-2022 nella causa C-585/2022, sentenza del 1-12-2023 nella causa C-370/2021), secondo cui il risarcimento andrebbe riconosciuto nella misura fissa per ogni fattura non pagata, sul punto, questo Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui “L'importo forfettario dovuto ai sensi della indicata disposizione, pari a 40 Euro a titolo di risarcimento del danno, deve essere, tuttavia, riconosciuto in ragione dell'attività di recupero effettivamente posta in essere - dal momento che trattasi, appunto, di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "Risarcimento delle spese di recupero", fatta salva la prova del maggior danno” (cfr. ex multis, sentenze Trib. Rieti, sent. del 21/12/2022 n. 588). Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari - attesa l'istruttoria solo documentale - , seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accerta che il diritto di credito dell'opposta è prescritto e Controparte_1 conseguentemente accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n ing. 1265/2023 (R.G. n. 3841/2023);
2. condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. 55/2014, in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21.03.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI