Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 13/03/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, proposto dal sig. PE LF, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatello Genovese e Nicola LF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 292/2025
Visto l’art. 58 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’impugnata decisione del Consiglio di Stato di reiezione dell’appello cautelare avverso l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 22092/2024, resa tra le parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
PREMESSO CHE:
1) con provvedimento amministrativo di rigetto impugnato innanzi al TAR Lazio, il Ministero dell’Istruzione e Merito aveva originariamente respinto l’istanza con cui l’odierno ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Romania;
2) i pilastri motivazionali di tale provvedimento erano i seguenti tre:
2.1) l’istante non è in possesso di alcuna qualifica professionale prescritta dall’ordinamento rumeno per accedere in Romania alla professione regolamentata di docente abilitato sul posto di sostegno;
2.2) in ogni caso, anche a prescindere da tale preliminare rilievo ostativo, la verifica in concreto del percorso di formazione seguito in Romania – così come risulta da un’analitica individuazione degli insegnamenti ricevuti nell’ambito di detto percorso – presenta incolmabili differenze rispetto al percorso formativo prescritto in Italia dal DM 30 settembre 2011 ai fini del conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
2.3) infine, atteso che l’analitica individuazione degli insegnamenti racchiusi nei due percorsi di formazione evidenzia la radicale diversità di detti percorsi, non v’è spazio per misure compensative in quanto queste ultime “ trasformerebbero una formazione totalmente non idonea all’insegnamento di sostegno in Italia, in una diversa formazione, addirittura abilitante (più propriamente, di specializzazione) all’insegnamento di sostegno, venendosi così a trattare, non già di misure compensative, ma di misure trasformative, ovvero, di misure grazie alle quali una formazione conseguita all’estero, che è soltanto nominalmente una formazione sul sostegno, che è radicalmente diversa da quella prevista dall’ordinamento italiano e che, pertanto, è totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno in Italia verrebbe trasformata in un titolo che dà accesso all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno ”;
3) il sig. PE LF ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio, il quale - con ordinanza cautelare di rigetto n. 22092 del 6 dicembre 2024 - ha:
3.1) per un verso disposto la c.d. ‘ sospensione impropria in senso lato ’ del giudizio di primo grado, venendo in rilievo una questione pregiudiziale europea già rimessa dallo stesso TAR Lazio alla CGUE ex art. 267 TFUE in un altro analogo giudizio; la questione è se la Direttiva 2005/36/UE (così come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE) obblighi o meno il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad effettuare una comparazione in concreto dei percorsi professionali anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito in Romania (o in un qualsiasi altro Stato membro diverso dall’Italia) impedisca all’istante l’esercizio della professione di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, non sia legalmente riconosciuto in Romania come titolo abilitante all’esercizio dell’attività di insegnante di sostegno;
3.2) per altro verso respinto l’istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a., atteso che la verifica in concreto dei percorsi professionali (che nel caso di specie il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indubbiamente effettuato) è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, valutazione che nel caso in esame l’istante non ha dettagliatamente ed efficacemente contestato, limitandosi a stimolare un inammissibile sindacato sostitutivo del giudice amministrativo;
4) il sig. PE LF ha impugnato tale ordinanza cautelare negativa del TAR Lazio con appello cautelare ex art. 62 c.p.a. dinanzi a questo Consiglio di Stato;
5) con successiva ordinanza cautelare di rigetto n. 292 del 22 gennaio 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per le seguenti ragioni:
5.1) in primo luogo perché “ anche prescindendo dalla questione della sospensione del giudizio resasi necessaria in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE a seguito dell’ordinanza di rimessione del Tar Lazio n° 8867/2024, con riferimento ai profili ulteriori rispetto a quelli citati nella sopra richiamata ordinanza di rimessione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunque effettuato una valutazione in concreto del percorso formativo cui ha partecipato l’appellante in NA e il corrispondente percorso previsto dal DM del 30/9/2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, pervenendo alla conclusione di incolmabile non assimilabilità e richiamando il parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca ”;
5.2) in secondo luogo perché “ la superiore esigenza dei giovani studenti ad usufruire di una attività di sostegno professionalmente adeguata preclude, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, l’accoglimento della domanda cautelare ”;
5.3) in terzo luogo perché “ i profili cautelari relativi all’eventuale conservazione del rapporto di lavoro sembrano esulare dall’oggetto del giudizio e anche dalla giurisdizione del giudice amministrativo ”;
6) successivamente, con l’odierno ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., il sig. PE LF ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto di questo Consiglio di Stato per cinque motivi di revocazione (i primi quattro consistenti nell’errore di fatto revocatorio ex art. 395 co. 4 c.p.c., il quinto, invece, consistente in un supposto contrasto con altre sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato); in particolare, il ricorrente insta per la revocazione dell’ordinanza cautelare di rigetto:
6.1) in primo luogo perché essa sarebbe basata sul falso presupposto secondo cui il titolo di specializzazione de quo sarebbe stato conseguito in NA, quando invece il ricorrente lo ha conseguito in Romania;
6.2) in secondo luogo perché essa sarebbe basata sul falso presupposto secondo cui il diniego ministeriale sarebbe supportato da un parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, quando invece tale parere non è mai stato rilasciato;
6.3) in terzo luogo perché essa sarebbe basata sull’esigenza dei giovani studenti di usufruire di un’attività di sostegno professionalmente adeguata, così implicitamente non valorizzando la circostanza che – nel caso di specie – l’odierno ricorrente ha superato il concorso indetto per l’immissione in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado ed è stato successivamente assunto a tempo indeterminato come insegnante di sostegno (ciò che attesterebbe la sua piena adeguatezza professionale);
6.4) in quarto luogo perché la sentenza revocanda avrebbe erroneamente valutato l’impatto che l’eventuale perdita del posto di lavoro potrebbe avere su profilo del periculum in mora ;
6.5) in quinto luogo perché la sentenza revocanda contrasterebbe con diversi precedenti di questa Sezione del Consiglio di Stato ormai passati in giudicato in relazione a vicende analoghe;
7) alla camera di consiglio del 11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
RILEVATO CHE:
8) l’art. 58, comma 2, c.p.a. consente alle parti del giudizio di chiedere la revoca del provvedimento cautelare collegiale nei casi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. (richiamato oltretutto dal Codice del processo amministrativo all’art. 106);
9) l’ammissibilità del rimedio revocatorio per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395 n. 4 c.p.a.) presuppone, tra l’altro, che la svista percettiva consista in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto (facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero ritenere inesistente un fatto documentalmente provato);
10) l’errore di fatto revocatorio si sostanzia, quindi, in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (Cons. St., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385);
11) nel caso di specie, sul piano rescindente l’ordinanza cautelare gravata è in effetti viziata da un errore di fatto revocatorio, seppure con esclusivo riguardo ai capi di motivazione in cui si afferma che il titolo di specializzazione è stato conseguito in NA (atteso che esso è stato incontestabilmente conseguito in Romania ) e che il diniego ministeriale sarebbe confermato da un parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca (atteso che – come emerge dalle stesse premesse del diniego impugnato – detto parere non è stato rilasciato);
12) sul piano rescissorio , tuttavia, l’appello cautelare va comunque respinto, atteso che l’ordinanza cautelare del TAR Lazio appare immune da censure, in quanto il diniego ministeriale contiene un’analitica, approfondita e rigorosa verifica in concreto dei due percorsi di formazione; a fronte di tale verifica l’istante si è limitato a formulare una generica contestazione e a sollecitare il Giudice adìto ad un inammissibile sindacato sostitutivo delle valutazioni discrezionali del Ministero appellato;
13) per quel che concerne gli ulteriori profili di revocazione sollevati dall’odierno ricorrente, gli stessi sono inammissibili, atteso che:
13.1) il terzo e il quarto motivo di revocazione veicolano presunti errori di giudizio, o comunque un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, cioè vizi che fuoriescono ictu oculi dall’alveo dei vizi revocatori;
13.2) il quinto motivo di revocazione ( id est il supposto contrasto con la giurisprudenza di questa Sezione) rientra anch’esso nella categoria degli errores in iudicando , fermo restando che il vizio revocatorio ex art. 395 co. 5 c.p.c. (ovverossia il conflitto tra la sentenza revocanda e un’altra sentenza avente efficacia di giudicato) presuppone che l’altra sentenza sia stata resa tra le medesime parti , il che non è avvenuto nel caso di specie;
14) conclusivamente, quindi, il ricorso per revocazione va accolto soltanto in parte ed in chiave soltanto rescindente (limitatamente ai due summenzionati profili sopra richiamati) mentre sul piano rescissorio l’appello cautelare va respinto;
15) in virtù della peculiarità della singola fattispecie, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di revocazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), previa revoca parziale dell’ordinanza cautelare n. 292 del 2025 di questo stesso Consiglio di Stato, respinge l’appello cautelare nei termini indicati in parte motiva e, per l’effetto, conferma l’ordinanza cautelare del TAR Lazio.
Compensa tra le parti le spese processuali.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO