Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/1971, n. 3671
CASS
Sentenza 16 dicembre 1971

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Il mancato godimento di immobili, per ritardo nella consegna di essi rispetto al termine contrattualmente pattuito, da parte del costruttore, costituisce di per se un danno, indipendentemente dall'uso al quale si intendeva destinare gli immobili stessi. In tal caso e quindi consentito al giudice di merito di procedere alla liquidazione del danno anzidetto sulla base del valore locativo degli immobili.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/1971, n. 3671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3671
    Data del deposito : 16 dicembre 1971

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