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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8327 /2021 R.G.TRIB.
/ Parte_1 Parte_2 [...]
SEZIONE DI Controparte_1
GENOVA
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Ottavio Colamartino Giudice riunito in Camera di consiglio nella video conferenza del 3.6.25 ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della per il riconoscimento della protezione Controparte_1 internazionale di GENOVA prot. 25240/2021 com.as. del 8/4/21 promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_3
C.F. - n. .: GE0006343 - COD. CUI: C.F._1 Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. GIORGIO ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
[...]
-, Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore
RESISTENTE
e con l'intervento del
MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA CP_3
INTERVENIENTE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.05.2025
Premesso che
- con ricorso depositato in data 21.09.2021, la Difesa del ricorrente - censurata la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale della C.T. – senza nulla dedurre né riscontrare con riferimento alla data di notifica al ricorrente, concludeva, nel merito, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, producendo in copia: la decisione impugnata, il verbale dell'audizione un precedente del tribunale di Torino ed un documento;
- con provvedimento del 17.12.21 della precedente giudice designata, il ricorrente veniva invitato a produrre relata di notifica del provvedimento per verificare la tempestività del ricorso;
pagina1 di 4 - con decreto del 7.03.25, preso atto che l'invito del 17.12.21 era rimasto privo di riscontro, la nuova giudice - designata il 7.03.25 in sostituzione della precedente - fissava udienza al solo fine di trattare la questione relativa alla tempestività del ricorso con invito a tutte le parti di documentare tutto quanto utile a tal fine;
- all'udienza dell' 8.04.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice dava atto della mancata costituzione del che non aveva neppure depositato quanto CP_1 prescritto e richiesto con decreto, mentre il ricorrente aveva depositato nota nella quale dava atto di non avere riscontro documentale sulla data di avvenuta notifica del provvedimento impugnato;
- alla successiva udienza del 27.05.25, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice dava atto della costituzione del che aveva depositato tutto quanto prescritto e CP_1 richiesto, mentre nessuna delle parti aveva depositato note di udienza
- dalla documentazione prodotta dalla C.T., e non contestata dalla Difesa del ricorrente che nulla ha eccepito non depositando note di udienza, si evince che:
1. il ricorrente ha registrato la propria domanda di protezione internazionale in data 22.11.2019 presso la Questura di Genova e, al punto 18. del mod.C/3, non ha indicato alcun domicilio dove ricevere comunicazioni e notifiche
2. al termine dell'audizione amministrativa davanti alla C.T., in data 1.04.21, il ricorrente ha indicato il domicilio dove ricevere comunicazioni e notifiche in Genova-Quezzi Via Giovanni
Daneo 110
3. in data 14.04.2021, la Commissione ha mandato per la notifica -a mezzo posta- del provvedimento presso il domicilio indicato da ultimo Genova-Quezzi Via Giovanni Daneo
110
4. dalla disamina della cartolina postale, la decisione risulta consegnata in data 19.04.2021 al
“destinatario persona fisica” che ha firmato nello spazio “firma del ricevente” innanzi all'addetto postale che ha firmato in calce per avvenuta consegna
5. gli avvisi relativi ai termini ed alle modalità di impugnare la decisione risultano tradotti in lingua spagnola compresa e parlata dal ricorrente come da mod.C/3 e verbale di audizione ciò posto
OSSERVA
• Una delle verifiche preliminari che il tribunale è tenuto a compiere è quella relativa alla tempestività della proposizione del ricorso, atteso che il 2°comma dell'art.35 bis d.lgs.25/08 prevede che il ricorso vada proposto “a pena di inammissibilità” nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento e l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione - condizione di ammissibilità – grava sulla parte ricorrente la quale deve inevitabilmente allegare copia del provvedimento impugnato, proprio al fine di consentire al tribunale adito di verificare sia la propria competenza territoriale sia la tempestività dell'impugnazione.
• Sulla base di tutto quanto in atti, risulta dimostrato che, in sede di audizione amministrativa, il ricorrente ha dato indicazione del proprio domicilio dove notificare le comunicazioni in pagina2 di 4 Genova-Quezzi Via Giovanni Daneo 110 e, a detto indirizzo, in data 19.4.21 la decisione impugnata è stata consegnata personalmente al ricorrente che l'ha impugnata il 21 settembre
2021, anziché nei 30 giorni prescritti e che, nel caso di specie, sono scaduti il 19 maggio 2021.
• La documentazione allegata dalla consente di verificare il corretto CP_1 adempimento di tutte le formalità svolte per la notifica a mezzo posta. In particolare, la cartolina compilata dall'agente delle dà atto della consegna della decisione al CP_4 destinatario personalmente che l'ha firmata.
• Trattasi di verbale che fa fede fino a querela di falso su quanto accertato dal P.U., ovvero: la consegna dell'atto al destinatario personalmente.
• La Commissione ha quindi provato il perfezionamento della notifica avendo prodotto in giudizio la cartolina con l'attestazione dell'agente postale della consegna dell'atto al destinatario che ha firmato.
• La notifica nei confronti del ricorrente si è pertanto validamente perfezionata il 19 aprile 2021 ed il ricorso risulta presentato ampiamente oltre il termine perentorio di legge ed è perciò inammissibile, in quanto depositato solo il 21 settembre 2021 dunque oltre il termine che, nel caso di specie e secondo il computo di cui all'art.155 cpc., è scaduto il 19 maggio 2021.
• Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile senza alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, non essendovi stata costituzione tecnica in giudizio della
. Controparte_1
• Invero, non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità in capo al funzionario amministrativo che sta in giudizio. In questa ipotesi l'Amministrazione ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass., 9 febbraio
2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294). Di conseguenza, benché il ricorrente sia soccombente, non essendo stato dedotto né documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
• Considerata, infine, la manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto fin qui detto, promosso con abuso dello strumento processuale ai sensi degli artt.126 e 136 TUSG - per la totale assenza di deduzioni, allegazioni sulle ragioni del tardivo deposito– il beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve essere revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 35, 35 bis d.lgs 25/08 e 153 cpc.,
DICHIARA
- l'inammissibilità della domanda del ricorrente per tardività;
- non luogo a provvedere sulle spese di causa.
pagina3 di 4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 T.U.S.G.,
REVOCA il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Depositato per la firma il 3 giugno 2025
Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)
Il Presidente
(Laura Cresta)
pagina4 di 4
/ Parte_1 Parte_2 [...]
SEZIONE DI Controparte_1
GENOVA
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Ottavio Colamartino Giudice riunito in Camera di consiglio nella video conferenza del 3.6.25 ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della per il riconoscimento della protezione Controparte_1 internazionale di GENOVA prot. 25240/2021 com.as. del 8/4/21 promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_3
C.F. - n. .: GE0006343 - COD. CUI: C.F._1 Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. GIORGIO ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
[...]
-, Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore
RESISTENTE
e con l'intervento del
MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA CP_3
INTERVENIENTE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.05.2025
Premesso che
- con ricorso depositato in data 21.09.2021, la Difesa del ricorrente - censurata la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale della C.T. – senza nulla dedurre né riscontrare con riferimento alla data di notifica al ricorrente, concludeva, nel merito, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, producendo in copia: la decisione impugnata, il verbale dell'audizione un precedente del tribunale di Torino ed un documento;
- con provvedimento del 17.12.21 della precedente giudice designata, il ricorrente veniva invitato a produrre relata di notifica del provvedimento per verificare la tempestività del ricorso;
pagina1 di 4 - con decreto del 7.03.25, preso atto che l'invito del 17.12.21 era rimasto privo di riscontro, la nuova giudice - designata il 7.03.25 in sostituzione della precedente - fissava udienza al solo fine di trattare la questione relativa alla tempestività del ricorso con invito a tutte le parti di documentare tutto quanto utile a tal fine;
- all'udienza dell' 8.04.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice dava atto della mancata costituzione del che non aveva neppure depositato quanto CP_1 prescritto e richiesto con decreto, mentre il ricorrente aveva depositato nota nella quale dava atto di non avere riscontro documentale sulla data di avvenuta notifica del provvedimento impugnato;
- alla successiva udienza del 27.05.25, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice dava atto della costituzione del che aveva depositato tutto quanto prescritto e CP_1 richiesto, mentre nessuna delle parti aveva depositato note di udienza
- dalla documentazione prodotta dalla C.T., e non contestata dalla Difesa del ricorrente che nulla ha eccepito non depositando note di udienza, si evince che:
1. il ricorrente ha registrato la propria domanda di protezione internazionale in data 22.11.2019 presso la Questura di Genova e, al punto 18. del mod.C/3, non ha indicato alcun domicilio dove ricevere comunicazioni e notifiche
2. al termine dell'audizione amministrativa davanti alla C.T., in data 1.04.21, il ricorrente ha indicato il domicilio dove ricevere comunicazioni e notifiche in Genova-Quezzi Via Giovanni
Daneo 110
3. in data 14.04.2021, la Commissione ha mandato per la notifica -a mezzo posta- del provvedimento presso il domicilio indicato da ultimo Genova-Quezzi Via Giovanni Daneo
110
4. dalla disamina della cartolina postale, la decisione risulta consegnata in data 19.04.2021 al
“destinatario persona fisica” che ha firmato nello spazio “firma del ricevente” innanzi all'addetto postale che ha firmato in calce per avvenuta consegna
5. gli avvisi relativi ai termini ed alle modalità di impugnare la decisione risultano tradotti in lingua spagnola compresa e parlata dal ricorrente come da mod.C/3 e verbale di audizione ciò posto
OSSERVA
• Una delle verifiche preliminari che il tribunale è tenuto a compiere è quella relativa alla tempestività della proposizione del ricorso, atteso che il 2°comma dell'art.35 bis d.lgs.25/08 prevede che il ricorso vada proposto “a pena di inammissibilità” nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento e l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione - condizione di ammissibilità – grava sulla parte ricorrente la quale deve inevitabilmente allegare copia del provvedimento impugnato, proprio al fine di consentire al tribunale adito di verificare sia la propria competenza territoriale sia la tempestività dell'impugnazione.
• Sulla base di tutto quanto in atti, risulta dimostrato che, in sede di audizione amministrativa, il ricorrente ha dato indicazione del proprio domicilio dove notificare le comunicazioni in pagina2 di 4 Genova-Quezzi Via Giovanni Daneo 110 e, a detto indirizzo, in data 19.4.21 la decisione impugnata è stata consegnata personalmente al ricorrente che l'ha impugnata il 21 settembre
2021, anziché nei 30 giorni prescritti e che, nel caso di specie, sono scaduti il 19 maggio 2021.
• La documentazione allegata dalla consente di verificare il corretto CP_1 adempimento di tutte le formalità svolte per la notifica a mezzo posta. In particolare, la cartolina compilata dall'agente delle dà atto della consegna della decisione al CP_4 destinatario personalmente che l'ha firmata.
• Trattasi di verbale che fa fede fino a querela di falso su quanto accertato dal P.U., ovvero: la consegna dell'atto al destinatario personalmente.
• La Commissione ha quindi provato il perfezionamento della notifica avendo prodotto in giudizio la cartolina con l'attestazione dell'agente postale della consegna dell'atto al destinatario che ha firmato.
• La notifica nei confronti del ricorrente si è pertanto validamente perfezionata il 19 aprile 2021 ed il ricorso risulta presentato ampiamente oltre il termine perentorio di legge ed è perciò inammissibile, in quanto depositato solo il 21 settembre 2021 dunque oltre il termine che, nel caso di specie e secondo il computo di cui all'art.155 cpc., è scaduto il 19 maggio 2021.
• Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile senza alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, non essendovi stata costituzione tecnica in giudizio della
. Controparte_1
• Invero, non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità in capo al funzionario amministrativo che sta in giudizio. In questa ipotesi l'Amministrazione ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass., 9 febbraio
2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294). Di conseguenza, benché il ricorrente sia soccombente, non essendo stato dedotto né documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
• Considerata, infine, la manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto fin qui detto, promosso con abuso dello strumento processuale ai sensi degli artt.126 e 136 TUSG - per la totale assenza di deduzioni, allegazioni sulle ragioni del tardivo deposito– il beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve essere revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 35, 35 bis d.lgs 25/08 e 153 cpc.,
DICHIARA
- l'inammissibilità della domanda del ricorrente per tardività;
- non luogo a provvedere sulle spese di causa.
pagina3 di 4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 T.U.S.G.,
REVOCA il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Depositato per la firma il 3 giugno 2025
Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)
Il Presidente
(Laura Cresta)
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