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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria LU Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 154 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Controparte_1
lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Cagliari, e dopo avere CP_1 CP_1
premesso di essere rispettivamente il coniuge e la figlia di , Persona_1
deceduta il 4 febbraio 2019, asseritamente a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 7 ottobre 2014, per il quale l' aveva riconosciuto unicamente la spettanza CP_2
dell'indennità temporanea, avevano domandato che, accertata l'entità dei postumi residuati in capo all'assicurata a seguito dell'infortunio indicato, l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in favore di entrambi, dell'indennizzo dovuto a titolo di danno biologico, nonché a liquidare, in favore del solo previo CP_1
accertamento della sussistenza di nesso causale tra l'infortunio e il decesso, la rendita e l'assegno funerario spettanti al coniuge superstite.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto delle CP_2
domande proposte.
***
Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento delle domande proposte,
aveva dichiarato che aveva in vita il diritto di percepire Persona_1
l'indennizzo in rendita in ragione di un danno biologico del 97% con decorrenza dal
1 luglio 2015, aveva condannato l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella CP_2
loro qualità di eredi, delle somme dovute per il predetto titolo, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione, e aveva, altresì, dichiarato tenuto l' a costituire, in CP_2
favore di entrambi i ricorrenti, la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 D.P.R.
1124/1965, nonché a corrispondere, in favore degli stessi, l'assegno funerario,
condannando, quindi, l' al pagamento dei ratei già maturati, oltre maggior Pt_1
somma tra interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite, che erano state compensate in ragione di un terzo.
***
2 Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' , CP_2
sostenendo che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione, avendo condannato l' alla corresponsione della rendita ai superstiti anche in favore di Pt_1 CP_1
malgrado fosse stata domandata dal solo tra l'altro l'unico ad
[...] CP_1
averne diritto, visto che la figlia nata nel 1981, la quale non aveva presentato CP_1
neanche la relativa domanda amministrativa, al momento del decesso della madre aveva 38 anni.
L'Istituto, evidenziando come lungi dal rinunziare alle prestazioni non CP_1
dovute, avesse fatto notificare la sentenza impugnata, aveva, quindi, originariamente concluso perché la Corte, in parziale riforma della sentenza medesima, eliminasse la condanna dell' al pagamento, in favore dell'appellata, della rendita ai superstiti, CP_2
con vittoria di spese.
***
Con memoria difensiva depositata il 12 novembre 2024, e CP_1 CP_1
si sono costituiti nella presente fase di appello, dando atto che la sentenza di
[...]
primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di alla CP_1
rendita ai superstiti e all'assegno funerario, era stata frutto di un mero errore materiale del giudice, visto che l'interessata non aveva presentato la relativa domanda, né in via amministrativa, né in via giudiziaria, essendo priva dei requisiti di legge.
Gli appellati hanno, quindi, dato atto che, con atto del 26 febbraio 2024, depositato in allegato alla memoria difensiva, aveva rinunciato espressamente al CP_1
capo della sentenza contestato e hanno, quindi, concluso affinché la Corte dichiarasse non dovuti a la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, confermasse CP_1
per il resto la sentenza appellata e dichiarasse integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3 ***
Con le note di trattazione scritta depositate il 28 novembre 2024, l' preso atto CP_2
della rinunzia depositata dalla controparte, ha modificato le proprie conclusioni,
chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarasse non dovuti a la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, confermando per il resto la CP_1
sentenza medesima e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
***
Alla stregua, dunque, della rinunzia formulata da al capo della sentenza CP_1
impugnata con il quale l' era stato condannato alla costituzione e al pagamento CP_2
in suo favore della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate non dovute, in favore di CP_1
le prestazioni indicate.
[...]
La sentenza di primo grado deve, per il resto, essere confermata, mentre le spese di lite della presente fase di appello, considerate le conformi conclusioni rassegnate dalle parti sul punto, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, dichiara non dovuti in favore di la rendita ai superstiti e l'assegno funerario;
CP_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria LU Scarpa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria LU Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 154 dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Controparte_1
lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Cagliari, e dopo avere CP_1 CP_1
premesso di essere rispettivamente il coniuge e la figlia di , Persona_1
deceduta il 4 febbraio 2019, asseritamente a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 7 ottobre 2014, per il quale l' aveva riconosciuto unicamente la spettanza CP_2
dell'indennità temporanea, avevano domandato che, accertata l'entità dei postumi residuati in capo all'assicurata a seguito dell'infortunio indicato, l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in favore di entrambi, dell'indennizzo dovuto a titolo di danno biologico, nonché a liquidare, in favore del solo previo CP_1
accertamento della sussistenza di nesso causale tra l'infortunio e il decesso, la rendita e l'assegno funerario spettanti al coniuge superstite.
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto delle CP_2
domande proposte.
***
Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento delle domande proposte,
aveva dichiarato che aveva in vita il diritto di percepire Persona_1
l'indennizzo in rendita in ragione di un danno biologico del 97% con decorrenza dal
1 luglio 2015, aveva condannato l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella CP_2
loro qualità di eredi, delle somme dovute per il predetto titolo, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione, e aveva, altresì, dichiarato tenuto l' a costituire, in CP_2
favore di entrambi i ricorrenti, la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 D.P.R.
1124/1965, nonché a corrispondere, in favore degli stessi, l'assegno funerario,
condannando, quindi, l' al pagamento dei ratei già maturati, oltre maggior Pt_1
somma tra interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite, che erano state compensate in ragione di un terzo.
***
2 Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' , CP_2
sostenendo che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione, avendo condannato l' alla corresponsione della rendita ai superstiti anche in favore di Pt_1 CP_1
malgrado fosse stata domandata dal solo tra l'altro l'unico ad
[...] CP_1
averne diritto, visto che la figlia nata nel 1981, la quale non aveva presentato CP_1
neanche la relativa domanda amministrativa, al momento del decesso della madre aveva 38 anni.
L'Istituto, evidenziando come lungi dal rinunziare alle prestazioni non CP_1
dovute, avesse fatto notificare la sentenza impugnata, aveva, quindi, originariamente concluso perché la Corte, in parziale riforma della sentenza medesima, eliminasse la condanna dell' al pagamento, in favore dell'appellata, della rendita ai superstiti, CP_2
con vittoria di spese.
***
Con memoria difensiva depositata il 12 novembre 2024, e CP_1 CP_1
si sono costituiti nella presente fase di appello, dando atto che la sentenza di
[...]
primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di alla CP_1
rendita ai superstiti e all'assegno funerario, era stata frutto di un mero errore materiale del giudice, visto che l'interessata non aveva presentato la relativa domanda, né in via amministrativa, né in via giudiziaria, essendo priva dei requisiti di legge.
Gli appellati hanno, quindi, dato atto che, con atto del 26 febbraio 2024, depositato in allegato alla memoria difensiva, aveva rinunciato espressamente al CP_1
capo della sentenza contestato e hanno, quindi, concluso affinché la Corte dichiarasse non dovuti a la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, confermasse CP_1
per il resto la sentenza appellata e dichiarasse integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3 ***
Con le note di trattazione scritta depositate il 28 novembre 2024, l' preso atto CP_2
della rinunzia depositata dalla controparte, ha modificato le proprie conclusioni,
chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarasse non dovuti a la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, confermando per il resto la CP_1
sentenza medesima e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
***
Alla stregua, dunque, della rinunzia formulata da al capo della sentenza CP_1
impugnata con il quale l' era stato condannato alla costituzione e al pagamento CP_2
in suo favore della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate non dovute, in favore di CP_1
le prestazioni indicate.
[...]
La sentenza di primo grado deve, per il resto, essere confermata, mentre le spese di lite della presente fase di appello, considerate le conformi conclusioni rassegnate dalle parti sul punto, devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, dichiara non dovuti in favore di la rendita ai superstiti e l'assegno funerario;
CP_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria LU Scarpa
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