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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 7891/2024 promossa da
erede di assistita dall'avv. Stefania Nasi Parte_1 Persona_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da Per_1
contro le conclusioni a lui non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U.
[...] nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980. 2. L'opposizione, in cui a seguito del decesso del ricorrente, è subentrata la sua erede , risulta fondata e va pertanto accolta;
Parte_1
3. Sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - il C.T.U. nominato nella presente fase ha infatti concluso che, per le sue condizioni di salute, si trovava sin dal momento di presentazione della Persona_1 domanda amministrativa in data 4 settembre 2023 nella situazione in cui l'art. 1 l. 18/1980 attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento ed è rimasto nella stessa sino al suo decesso.
1 4. La decisione sulle spese di entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. – comprese entrambe le C.T.U. - segue la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
• accerta che si è trovato nelle condizioni sanitarie Persona_1 per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980 dalla domanda sino al decesso;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 nella misura complessiva di € 6.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 43 per contributo unificato;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' CP_1
Torino, 16 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 7891/2024 promossa da
erede di assistita dall'avv. Stefania Nasi Parte_1 Persona_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da Per_1
contro le conclusioni a lui non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U.
[...] nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980. 2. L'opposizione, in cui a seguito del decesso del ricorrente, è subentrata la sua erede , risulta fondata e va pertanto accolta;
Parte_1
3. Sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - il C.T.U. nominato nella presente fase ha infatti concluso che, per le sue condizioni di salute, si trovava sin dal momento di presentazione della Persona_1 domanda amministrativa in data 4 settembre 2023 nella situazione in cui l'art. 1 l. 18/1980 attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento ed è rimasto nella stessa sino al suo decesso.
1 4. La decisione sulle spese di entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. – comprese entrambe le C.T.U. - segue la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
• accerta che si è trovato nelle condizioni sanitarie Persona_1 per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980 dalla domanda sino al decesso;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 nella misura complessiva di € 6.000 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 43 per contributo unificato;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' CP_1
Torino, 16 aprile 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
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