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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3819/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Catania, Via Ittar, 5, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
IA AN OL per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
IN Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità
(invalidità al 100%) essendo i requisiti per fruire dell'assegno di invalidità già riconosciuti in sede amministrativa e in fase di ATPO (proc. n. 8785/2024 R.G.)..
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente: “depressione endoreat-tiva di grado grave, da spondilodisco-artrosi cervicale a lieve incidenza funzionale, da condropatia femoro-rotulea e femoro-
1 tibiale bilaterale già operata a destra, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da diabete mellito non insulino dipendente” la rendono invalida in misura inferiore al
100% (91%) dal luglio 2025; dalla domanda amministrativa (del 16/10/2023) (Cfr
Relazione di CTU – in atti).
Laddove il CTU in sede di ATP (dott.ssa ha ritenuto la ricorrente Per_2
Invalida al decorrenza dal mese di novembre 2024 (cfr CTU depositata in CP_2 sede di ATP in data 20/03/2025.
Le relazioni di C.T.U., immuni da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle argomentazioni svolte, vanno condivise e richiamate, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, in entrambe le fasi del procedimento il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazioni di CTU).
Pertanto il CTU in entrambe le fasi del giudizio è giunto alle predette conclusioni.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3819/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 90% dal novembre 2024 e nella misura del 91 % dal luglio 2025; dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3819/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Catania, Via Ittar, 5, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
IA AN OL per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
IN Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità
(invalidità al 100%) essendo i requisiti per fruire dell'assegno di invalidità già riconosciuti in sede amministrativa e in fase di ATPO (proc. n. 8785/2024 R.G.)..
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente: “depressione endoreat-tiva di grado grave, da spondilodisco-artrosi cervicale a lieve incidenza funzionale, da condropatia femoro-rotulea e femoro-
1 tibiale bilaterale già operata a destra, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da diabete mellito non insulino dipendente” la rendono invalida in misura inferiore al
100% (91%) dal luglio 2025; dalla domanda amministrativa (del 16/10/2023) (Cfr
Relazione di CTU – in atti).
Laddove il CTU in sede di ATP (dott.ssa ha ritenuto la ricorrente Per_2
Invalida al decorrenza dal mese di novembre 2024 (cfr CTU depositata in CP_2 sede di ATP in data 20/03/2025.
Le relazioni di C.T.U., immuni da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle argomentazioni svolte, vanno condivise e richiamate, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, in entrambe le fasi del procedimento il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazioni di CTU).
Pertanto il CTU in entrambe le fasi del giudizio è giunto alle predette conclusioni.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3819/2025 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 90% dal novembre 2024 e nella misura del 91 % dal luglio 2025; dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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