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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/12/2024, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3574/2024, promosso con ricorso depositato in data 23.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisella Pellizzer giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, via Borgo Monte
Grappa n. 70/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Libralato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelfranco Veneto (TV), in data 27/09/1997, dal sig. e dalla sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castelfranco Veneto di annotare la sentenza a margine dell'atto;
- il IG corrisponderà, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla IGa la somma di € Parte_1 CP_1
21.400,00, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre il 15.12.2024;
- spese di lite compensante;
- le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.7.2024, il IG adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IGa in data CP_1
27.9.1997 a Castelfranco Veneto. Dalla loro unione non erano nati figli.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti addivenivano ad una separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate con decreto del 21.3.2017 dal Tribunale di Treviso.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il IG , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Parte_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
2 Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castelfranco Veneto in data 27.9.1997 e che l'atto è stato trascritto al n. 111, parte II, serie A, anno 1997 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti. In particolare, il Collegio ritiene congrua l'attribuzione patrimoniale (assegno divorzile una tantum) riconosciuta dal ricorrente in favore della resistente.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato il Parte_1
22.10.1972 a Castelfranco Veneto, e nata il [...] a [...], Controparte_1
sposatisi in data 27.9.1997 in Castelfranco Veneto, come da atto trascritto nel registro del predetto
Comune al n. 111, Parte II, Serie A, anno 1997;
2) dà atto che il IG corrisponderà, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla IGa Parte_1
la somma di € 21.400,00, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre il CP_1
15.12.2024;
3) spese di lite compensante.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare sin d'ora all'impugnazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3574/2024, promosso con ricorso depositato in data 23.7.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisella Pellizzer giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, via Borgo Monte
Grappa n. 70/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Libralato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelfranco Veneto (TV), in data 27/09/1997, dal sig. e dalla sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castelfranco Veneto di annotare la sentenza a margine dell'atto;
- il IG corrisponderà, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla IGa la somma di € Parte_1 CP_1
21.400,00, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre il 15.12.2024;
- spese di lite compensante;
- le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.7.2024, il IG adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IGa in data CP_1
27.9.1997 a Castelfranco Veneto. Dalla loro unione non erano nati figli.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti addivenivano ad una separazione consensuale, le cui condizioni venivano omologate con decreto del 21.3.2017 dal Tribunale di Treviso.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il IG , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Parte_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
2 Con decreto del 2.8.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 4.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2024, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Castelfranco Veneto in data 27.9.1997 e che l'atto è stato trascritto al n. 111, parte II, serie A, anno 1997 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti. In particolare, il Collegio ritiene congrua l'attribuzione patrimoniale (assegno divorzile una tantum) riconosciuta dal ricorrente in favore della resistente.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato il Parte_1
22.10.1972 a Castelfranco Veneto, e nata il [...] a [...], Controparte_1
sposatisi in data 27.9.1997 in Castelfranco Veneto, come da atto trascritto nel registro del predetto
Comune al n. 111, Parte II, Serie A, anno 1997;
2) dà atto che il IG corrisponderà, a titolo di assegno divorzile una tantum, alla IGa Parte_1
la somma di € 21.400,00, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre il CP_1
15.12.2024;
3) spese di lite compensante.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare sin d'ora all'impugnazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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