Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
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Art. 2379.
(Nullita' delle deliberazioni).
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere ((preventivamente)) avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il ((settimo e ottavo comma)) dell'articolo 2377.
(Nullita' delle deliberazioni).
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita' o illiceita' dell'oggetto la deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita' illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere ((preventivamente)) avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il ((settimo e ottavo comma)) dell'articolo 2377.
Commentari • 281
- 1. Il regime di impugnabilità di delibere assembleari fissato dall’art. 2379 ter è inderogabileDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 11 ottobre 2016 · 222.55354
Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha precisato che il rapporto tra l'art. 2379 ter c.c. (invalidità delle delibere di aumento o di riduzione del capitale e dell'emissione di obbligazioni) e l'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni) è di genere a specie, nel senso che la regola generale posta dall'art. 2379 cc, è derogata dall'art. 2379 ter, che introduce un termine ben più ridotto (180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese in caso di società chiuse) per l'esercizio dell'azione nel caso si tratti di delibera di aumento/riduzione di capitale o di emissione obbligazionaria. […]
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- 1. Trib. Trieste, sentenza 25/07/2022, n. 388Provvedimento: […] c.c. presuppone la previsione della nullità per mancanza di verbale prevista dall'art. 2379 c.c.. […]Leggi di più...
- art. 2479 ter c.c.·
- assenza assoluta di informazione·
- impugnazione delibere assembleari·
- art. 2379 bis c.c.·
- decadenza dall'impugnazione·
- annullabilità delibera·
- art. 2379 c.c.·
- nullità delibera·
- compensazione spese di lite·
- mancanza di verbale