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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/01/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 41063/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41063/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1 Giovanni Boccaccio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Cristina Arianna, dalla quale è rappresentato e difeso come per mandato in atti -
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentati e difesi “ope legis” dall' Avvocatura dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data il Dott. ha convenuto nel presente giudizio le Parte_1 Amministrazioni Statali indicate in epigrafe al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di adeguatamente remunerare i medici specializzandi e per l'effetto condannare in solido tra loro, la in persona del dei Ministri pro tempore, Controparte_1 Controparte_5 il , il e il Controparte_6 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la Controparte_4 [...]
, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. per effetto della mancata Controparte_7 Parte_1 attuazione delle direttive nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva pagina 1 di 5 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 25.000,00, per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina Interna I presso l' di Milano, da calcolarsi a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al Organizzazione_1 conseguimento del relativo diploma avvenuto nell'anno accademico 1986, per la somma complessiva di € 87.500, o nella maggiore o minore somma determinata dal Giudice, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si voglia riconoscere quale parametro di riferimento quanto previsto dall'art 6, Dlgs. n. 257/1991 a titolo di borsa di studio, condannarsi in solido tra loro, la in persona Controparte_1 del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il Controparte_6
, il e il , in persona dei
[...] Controparte_3 Controparte_4 rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la TE , al risarcimento dei danni Controparte_7 subiti dal Dott. per effetto della mancata attuazione delle direttive nn. 75/362/CEE e Parte_1
75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 11.103,82, per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina Interna I presso l' di Organizzazione_1
Milano, da calcolarsi a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al conseguimento del relativo diploma avvenuto nell'anno accademico 1986, per la somma complessiva di € 38.8836,37, o nella maggiore o minore somma determinata dal Giudice, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In via ulteriormente subordinata: accertarsi il diritto all'attribuzione di un corrispettivo per le prestazioni effettuate da parte attrice, per gli anni risultanti dal certificato di diploma in atti, in violazione dell'art. 3 e 36 Cost., nonché eventualmente dell'art 2041 c.c. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La prima udienza indicata in citazione è stata differita ex art. 168 bis c.p.c. comma 5° alla data del 11-3-2020. Con comparsa di costituzione in data
4-10-2019 si sono costituite le Amministrazioni statali convenute eccependo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, l prescrizione quinquennale e in subordine decennale dei diritti fatti CP_8 valere da parte attrice, nonché l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendo in conclusioni quanto segue:” a) rigettare le domande dell'attore, in quanto prescritte, inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio”. Il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., successivamente ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. In ultimo è subentrato nel ruolo il giudice dott. Pietro Persico il quale all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni del 12-7-2023 ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha asserito e documentato di aver conseguito in data 22-7-1981 la specializzazione in Cariologia e in data 3-7-1986 (corso iniziato nel 1982) la specializzazione in Medicina Interna 1 presso l di Milano, senza aver percepito il trattamento economico e normativo di Organizzazione_1 adeguata remunerazione come previsto nelle direttive euripee nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva 82/76/CEE e raccolte dalla direttiva 93/16/CEE. Nella controversia in decisione vengono in rilievo ed in confronto le fonti normative di diritto interno italiano di cui al D.M. 30-1-1998, al D.lgs. 257/91, al D.lgs. 368/99, alla L. 370/1999, rispetto alle direttive europee nn. 93/16/CEE, 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, nonché rispetto ai precedenti notori arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia, dovendosi interpretare il quadro normativo ed i principi che si sono via via consolidati in sede di diritto europeo anche alla luce di quanto recentemente statuito e puntualizzato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3-3- 2022 nella causa C-590/20, per cui l'art. 2, paragrafo 1, lettera c), l'art. 3 paragrafi 1 e 2, nonché
pagina 2 di 5 l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio
1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16-6-1975. Nel caso di specie l'inizio del corso di specializzazione in Medicina Interna 1, come si evince in modo incontestato in atti, è anteriore al 1° gennaio 1983, pertanto occorre considerare come rilevante esclusivamente, il periodo residuo del suddetto corso a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla data in cui è stato ultimato il corso (1986). In ambito di responsabilità dello Stato italiano per tardiva o insufficiente trasposizione nel diritto interno di direttive europee, è sufficiente la legittimazione passiva della sola Controparte_1
dovendosi ritenere superflua la citazione in giudizio degli altri convenuti. Stante la
[...] CP_8 tempestiva costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali convenute, va esaminata preliminarmente la sollevata eccezione di prescrizione. In proposito occorre osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'arresto del 24-3-2009 C-445/06 ha affermato che la prescrizione comincia a decorrere dai primi effetti lesivi che possono anche verificarsi prima della trasposizione della direttiva nel diritto domestico. La disciplina della prescrizione è devoluta alle norme di diritto interno e, secondo l'arresto della Corte di Cassazione di cui alla Sent. n. 10814 del 17-5-2011, la prescrizione decorre anche nel caso di direttiva non trasposta, se il danno, anche solo in parte, si è verificato anteriormente alla prima normativa di recepimento interno. L'art. 4 comma 43 della legge di stabilità per l'anno 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano il termine di prescrizione di cinque anni in relazione al diritto al risarcimento per tardivo recepimento o mancato recepimento di direttiva europea: tale disposizione normativa, tuttavia, si applica solo per l'avvenire, ovvero nei casi di mancato o tardivo recepimento di direttive europee successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge di stabilità per l'anno 2012. Nel caso dedotto in lite il termine di prescrizione deve ritenersi, pertanto, decennale, vertendosi in materia di asserita responsabilità dello Stato italiano da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale per inadempimento di obbligazione “ex lege”, atteso che l'asserito diritto fatto valere dall'attore è sorto in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2012 (sull'argomento si richiama la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9147/2009). Nel caso di specie l'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi ha indicato ed allegato un solo atto stragiudiziale di interruzione della prescrizione antecedente alla data di notificazione dell'atto di citazione, consistente nel doc. n. 6 allegato alla citazione ovvero nella missiva del 10-10-2017 ricevuta in data 13-10-2017. La difesa di parte attrice non ha allegato entro la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. altri antecedenti atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione. Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 può ritenersi applicabile solo ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1°-1-2012) perché, in assenza di una espressa previsione, la suddetta legge non può avere natura interpretativa o, comunque, retroattiva (sul punto: Cass. 9.2.2012, n. 1917). Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione la Corte di
Cassazione con sentenze numeri 10813, 10814, 10815, 10816/2011 ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370 del
1999 facendo salve, quindi, le posizioni di tutti i medici specializzandi che abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione entro il 27 ottobre 2009. La Sentenza n. 9147 del 17-4-2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilizzato il termine di prescrizione decennale in riferimento all'azione promossa contro lo Stato per mancata o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e 82/76/Cee non self executing in riferimento a diritti sorti prima dell'entrata in vigore della L. n. 183/2011, inquadrando la responsabilità dello Stato non come responsabilità aquiliana ma come responsabilità di pagina 3 di 5 tipo lato sensu contrattuale. In ordine alla questione del dies a quo della prescrizione occorre richiamare anche la Sentenza del 24-3-2009 della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, proc. C-445/06, in base alla quale il decorso dei termini di prescrizione non restano sospesi o interrotti in presenza di una carente o scorretta trasposizione della direttiva nel diritto interno quando i primi effetti lesivi si siano verificati e ne siano prevedibili altri e ciò anche qualora la data in cui gli effetti lesivi si siano manifestati sia anteriore alla corretta trasposizione della direttiva. Occorre quindi chiarire, nel caso in decisione, da quale data si siano manifestati gli effetti lesivi in riferimento al momento in cui nel diritto interno italiano siano state introdotte norme che, in carente o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e 82/76/Cee, abbiano reso percepibili i suddetti effetti lesivi. In proposito occorre, quindi, chiarire se l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale possa o meno identificarsi nella data del 27-10-1999 di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Secondo l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1676 del 26-01-2021 dalla data del 27-10- 1999 tutti gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, avendo la L. 370/1999 apprestato un rimedio rispetto a vertenze concluse con sentenze del TAR passate in giudicato in materia di benefici economici riconosciuti a medici specializzandi, disciplinando la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici vittoriosi nei suddetti giudizi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991. Si tratta, pertanto, di una normativa interna (la L. 370/1999) contrastante con le direttive europee suddette
(75/362/Cee e 82/76/Cee) in quanto ha posto rimedio alla difformità del diritto interno rispetto al diritto europeo, sebbene limitando il riconoscimento del diritto a borse di studio ad una platea ristretta di medici specializzandi vittoriosi in giudizi amministrativi, in tal modo facendo chiaramente percepire alla restante platea di medici specializzandi l'esclusione dal beneficio economico (avendo lo Stato italiano riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto a beneficio di coloro che hanno adito il TAR ed hanno ottenuto sentenze favorevoli passate in giudicato). Di conseguenza dall'entrata in vigore della L. 370/1999 sono stati chiaramente percepibili gli effetti lesivi della norma di diritto interno contrastante con le direttive europee citate, da parte di tutti i medici specializzandi esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 11 della medesima legge. Nel caso in oggetto di giudizio occorre quindi valutare se nel decennio decorrente dalla data del 27-10-1999 al 27-10-2009 siano o meno intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione rispetto ai diritti fatti valere dall'attore nel presente giudizio. Non risultando allegate prove di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione decennale nel periodo suddetto, si deve ritenere già maturata alla data del 13-10-2017 di ricezione della missiva stragiudiziale di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione, la prescrizione decennale dei diritti fatti valere dall'attore. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato è assorbente rendendo superflua ogni ulteriore argomentazione sulle altre questioni dedotte in giudizio dalle parti.
Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti delle tariffe forensi, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in difesa delle Amministrazioni statali convenute. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore dello Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro-tempore e Presidente in carica, liquidate complessivamente in € 2900,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, come per legge.
Roma, 19-1-2024 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. .
Roma, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Pietro Persico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41063/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1 Giovanni Boccaccio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Cristina Arianna, dalla quale è rappresentato e difeso come per mandato in atti -
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentati e difesi “ope legis” dall' Avvocatura dello Stato e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data il Dott. ha convenuto nel presente giudizio le Parte_1 Amministrazioni Statali indicate in epigrafe al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di adeguatamente remunerare i medici specializzandi e per l'effetto condannare in solido tra loro, la in persona del dei Ministri pro tempore, Controparte_1 Controparte_5 il , il e il Controparte_6 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la Controparte_4 [...]
, al risarcimento dei danni subiti dal Dott. per effetto della mancata Controparte_7 Parte_1 attuazione delle direttive nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva pagina 1 di 5 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 25.000,00, per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina Interna I presso l' di Milano, da calcolarsi a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al Organizzazione_1 conseguimento del relativo diploma avvenuto nell'anno accademico 1986, per la somma complessiva di € 87.500, o nella maggiore o minore somma determinata dal Giudice, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si voglia riconoscere quale parametro di riferimento quanto previsto dall'art 6, Dlgs. n. 257/1991 a titolo di borsa di studio, condannarsi in solido tra loro, la in persona Controparte_1 del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il Controparte_6
, il e il , in persona dei
[...] Controparte_3 Controparte_4 rispettivi Ministri pro tempore, e per essi la TE , al risarcimento dei danni Controparte_7 subiti dal Dott. per effetto della mancata attuazione delle direttive nn. 75/362/CEE e Parte_1
75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di Euro 11.103,82, per ciascun anno di corso di specializzazione in Medicina Interna I presso l' di Organizzazione_1
Milano, da calcolarsi a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al conseguimento del relativo diploma avvenuto nell'anno accademico 1986, per la somma complessiva di € 38.8836,37, o nella maggiore o minore somma determinata dal Giudice, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - In via ulteriormente subordinata: accertarsi il diritto all'attribuzione di un corrispettivo per le prestazioni effettuate da parte attrice, per gli anni risultanti dal certificato di diploma in atti, in violazione dell'art. 3 e 36 Cost., nonché eventualmente dell'art 2041 c.c. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. La prima udienza indicata in citazione è stata differita ex art. 168 bis c.p.c. comma 5° alla data del 11-3-2020. Con comparsa di costituzione in data
4-10-2019 si sono costituite le Amministrazioni statali convenute eccependo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, l prescrizione quinquennale e in subordine decennale dei diritti fatti CP_8 valere da parte attrice, nonché l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendo in conclusioni quanto segue:” a) rigettare le domande dell'attore, in quanto prescritte, inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio”. Il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., successivamente ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. In ultimo è subentrato nel ruolo il giudice dott. Pietro Persico il quale all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni del 12-7-2023 ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha asserito e documentato di aver conseguito in data 22-7-1981 la specializzazione in Cariologia e in data 3-7-1986 (corso iniziato nel 1982) la specializzazione in Medicina Interna 1 presso l di Milano, senza aver percepito il trattamento economico e normativo di Organizzazione_1 adeguata remunerazione come previsto nelle direttive euripee nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, successivamente modificate dalla direttiva 82/76/CEE e raccolte dalla direttiva 93/16/CEE. Nella controversia in decisione vengono in rilievo ed in confronto le fonti normative di diritto interno italiano di cui al D.M. 30-1-1998, al D.lgs. 257/91, al D.lgs. 368/99, alla L. 370/1999, rispetto alle direttive europee nn. 93/16/CEE, 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, nonché rispetto ai precedenti notori arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia, dovendosi interpretare il quadro normativo ed i principi che si sono via via consolidati in sede di diritto europeo anche alla luce di quanto recentemente statuito e puntualizzato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3-3- 2022 nella causa C-590/20, per cui l'art. 2, paragrafo 1, lettera c), l'art. 3 paragrafi 1 e 2, nonché
pagina 2 di 5 l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio
1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16-6-1975. Nel caso di specie l'inizio del corso di specializzazione in Medicina Interna 1, come si evince in modo incontestato in atti, è anteriore al 1° gennaio 1983, pertanto occorre considerare come rilevante esclusivamente, il periodo residuo del suddetto corso a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla data in cui è stato ultimato il corso (1986). In ambito di responsabilità dello Stato italiano per tardiva o insufficiente trasposizione nel diritto interno di direttive europee, è sufficiente la legittimazione passiva della sola Controparte_1
dovendosi ritenere superflua la citazione in giudizio degli altri convenuti. Stante la
[...] CP_8 tempestiva costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali convenute, va esaminata preliminarmente la sollevata eccezione di prescrizione. In proposito occorre osservare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'arresto del 24-3-2009 C-445/06 ha affermato che la prescrizione comincia a decorrere dai primi effetti lesivi che possono anche verificarsi prima della trasposizione della direttiva nel diritto domestico. La disciplina della prescrizione è devoluta alle norme di diritto interno e, secondo l'arresto della Corte di Cassazione di cui alla Sent. n. 10814 del 17-5-2011, la prescrizione decorre anche nel caso di direttiva non trasposta, se il danno, anche solo in parte, si è verificato anteriormente alla prima normativa di recepimento interno. L'art. 4 comma 43 della legge di stabilità per l'anno 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano il termine di prescrizione di cinque anni in relazione al diritto al risarcimento per tardivo recepimento o mancato recepimento di direttiva europea: tale disposizione normativa, tuttavia, si applica solo per l'avvenire, ovvero nei casi di mancato o tardivo recepimento di direttive europee successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge di stabilità per l'anno 2012. Nel caso dedotto in lite il termine di prescrizione deve ritenersi, pertanto, decennale, vertendosi in materia di asserita responsabilità dello Stato italiano da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale per inadempimento di obbligazione “ex lege”, atteso che l'asserito diritto fatto valere dall'attore è sorto in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2012 (sull'argomento si richiama la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9147/2009). Nel caso di specie l'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi ha indicato ed allegato un solo atto stragiudiziale di interruzione della prescrizione antecedente alla data di notificazione dell'atto di citazione, consistente nel doc. n. 6 allegato alla citazione ovvero nella missiva del 10-10-2017 ricevuta in data 13-10-2017. La difesa di parte attrice non ha allegato entro la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. altri antecedenti atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione. Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 può ritenersi applicabile solo ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1°-1-2012) perché, in assenza di una espressa previsione, la suddetta legge non può avere natura interpretativa o, comunque, retroattiva (sul punto: Cass. 9.2.2012, n. 1917). Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione la Corte di
Cassazione con sentenze numeri 10813, 10814, 10815, 10816/2011 ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370 del
1999 facendo salve, quindi, le posizioni di tutti i medici specializzandi che abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione entro il 27 ottobre 2009. La Sentenza n. 9147 del 17-4-2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilizzato il termine di prescrizione decennale in riferimento all'azione promossa contro lo Stato per mancata o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e 82/76/Cee non self executing in riferimento a diritti sorti prima dell'entrata in vigore della L. n. 183/2011, inquadrando la responsabilità dello Stato non come responsabilità aquiliana ma come responsabilità di pagina 3 di 5 tipo lato sensu contrattuale. In ordine alla questione del dies a quo della prescrizione occorre richiamare anche la Sentenza del 24-3-2009 della Grande Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, proc. C-445/06, in base alla quale il decorso dei termini di prescrizione non restano sospesi o interrotti in presenza di una carente o scorretta trasposizione della direttiva nel diritto interno quando i primi effetti lesivi si siano verificati e ne siano prevedibili altri e ciò anche qualora la data in cui gli effetti lesivi si siano manifestati sia anteriore alla corretta trasposizione della direttiva. Occorre quindi chiarire, nel caso in decisione, da quale data si siano manifestati gli effetti lesivi in riferimento al momento in cui nel diritto interno italiano siano state introdotte norme che, in carente o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e 82/76/Cee, abbiano reso percepibili i suddetti effetti lesivi. In proposito occorre, quindi, chiarire se l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale possa o meno identificarsi nella data del 27-10-1999 di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Secondo l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1676 del 26-01-2021 dalla data del 27-10- 1999 tutti gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, avendo la L. 370/1999 apprestato un rimedio rispetto a vertenze concluse con sentenze del TAR passate in giudicato in materia di benefici economici riconosciuti a medici specializzandi, disciplinando la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici vittoriosi nei suddetti giudizi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991. Si tratta, pertanto, di una normativa interna (la L. 370/1999) contrastante con le direttive europee suddette
(75/362/Cee e 82/76/Cee) in quanto ha posto rimedio alla difformità del diritto interno rispetto al diritto europeo, sebbene limitando il riconoscimento del diritto a borse di studio ad una platea ristretta di medici specializzandi vittoriosi in giudizi amministrativi, in tal modo facendo chiaramente percepire alla restante platea di medici specializzandi l'esclusione dal beneficio economico (avendo lo Stato italiano riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto a beneficio di coloro che hanno adito il TAR ed hanno ottenuto sentenze favorevoli passate in giudicato). Di conseguenza dall'entrata in vigore della L. 370/1999 sono stati chiaramente percepibili gli effetti lesivi della norma di diritto interno contrastante con le direttive europee citate, da parte di tutti i medici specializzandi esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 11 della medesima legge. Nel caso in oggetto di giudizio occorre quindi valutare se nel decennio decorrente dalla data del 27-10-1999 al 27-10-2009 siano o meno intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione rispetto ai diritti fatti valere dall'attore nel presente giudizio. Non risultando allegate prove di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione decennale nel periodo suddetto, si deve ritenere già maturata alla data del 13-10-2017 di ricezione della missiva stragiudiziale di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione, la prescrizione decennale dei diritti fatti valere dall'attore. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato è assorbente rendendo superflua ogni ulteriore argomentazione sulle altre questioni dedotte in giudizio dalle parti.
Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti delle tariffe forensi, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta le domande proposte da per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di Parte_1 prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in difesa delle Amministrazioni statali convenute. Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore dello Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro-tempore e Presidente in carica, liquidate complessivamente in € 2900,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, come per legge.
Roma, 19-1-2024 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. .
Roma, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Pietro Persico
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