Articolo 2371 del Codice civile
Articolo 2359 bisArticolo 2372
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2371.

(( (Presidenza dell'assemblea). )) ((L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente