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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 23.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 371 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Parteolla n. 33, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Leo n. 3, presso lo
Studio dell'Avv. Mauro ZONCA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del Rettore Parte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Università n. 40, presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Maria
pagina 1 MOGAVERO e dall'Avv. Giovanni MARINI in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
resistente
e contro
3. in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari, via Ospedale
n. 54, ivi elettivamente domiciliata, presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa SANNA in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
dal ricorso introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
1.Riconoscere la legittimità del diritto del ricorrente a fruire dei giorni di ferie
non ancora goduti nell'entità complessiva risultante dalla certificazione in
allegato;
2.Disporre l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di autorizzare il ricorrente
all'immediata fruizione delle stesse;
3.Disporre la monetizzazione del periodo di ferie residuo che non potrà essere
fruito entro la data di cessazione dal servizio;
4.Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle indennità
spettanti per mancato godimento delle ferie maturate e non usufruite, in
applicazione della legge e del CCNL applicabile;
5.In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
pagina 2 dalle note depositate il 30.03.2023:
“il sig. Giudice voglia 1) riconoscere la legittimità del diritto del ricorrente a
fruire dei giorni di ferie non ancora goduti nell'entità complessiva risultante
dalla certificazione in allegato, 2) disporre la monetizzazione del periodo di ferie
residuo del quale non si è potuto fruire entro la data di cessazione dal servizio, 3)
condannare le Amministrazioni resistenti al paga mento delle indennità spettanti
per mancato godimento delle ferie maturate e non usufruite, in applicazione della
legge e del CCNL applicabile, in ogni caso con vittoria di spese e competenze del
giudizio”;
dalle note depositate il 28.06.2024:
“si confida nell'accoglimento della domanda, con condanna delle amministrazioni
convenute alle spese del giudizio, nonché ai sensi dell'art. 96 3° comma cpc,
considerata le responsabilità emerse a loro carico nel corso del giudizio e la loro
condotta processuale”.
Nell'interesse dell' : Parte_2
“l'Ecc.mo Tribunale Voglia rigettare l'avverso ricorso, in quanto integralmente
infondato, in fatto e in diritto, dovendosi accertare e dichiarare:
1. Il difetto di legittimazione passiva in capo all' Parte_2
in quanto spetta in via esclusiva all'
[...] Controparte_2
la gestione delle ferie del personale universitario assegnato alla medesima, sia
con riferimento al periodo antecedente alla costituzione della sia con CP_3
riferimento al periodo successivo. Il ricorrente non può vantare, nei confronti
dell' alcun diritto alla monetizzazione delle Parte_2
ferie per le annualità oggetto di domanda.
pagina 3 2. L'infondatezza delle doglianze con le quali il ricorrente ha imputato a contegni
organizzativi dell' l'impossibilità di fruire del congedo Parte_2
ordinario, essendo vero, invece, che le forme di congedo concesse dall' CP_4
erano diverse da quello ordinario perché rispondenti alle richieste provenienti
dal ricorrente.
3. In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto al Sig.
il diritto alla monetizzazione delle eventuali ferie non godute - Parte_1
l'estinzione del diritto sotteso alla avversa pretesa, per il decorso termine di
prescrizione quinquennale sia per gli aspetti retributivi sia per gli aspetti
contributivi, in ordine alle annualità 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e in
ordine ai mesi da gennaio a novembre dell'annualità 2005.
4. L'infondatezza della richiesta liquidazione cumulativa degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria poiché, trattandosi di credito maturato dopo il
01.01.1995, soggiace alla disciplina dell'art. 22, co. 36, L. n. 724 del 23.12.1994,
che prevede l'applicabilità ai crediti di lavoro del dettato di cui all'art. 16 co. 6,
L. n. 412 del 30.12.1991 laddove esclude, in capo a tale categoria di crediti, il
cumulo di interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio,
oltre accessori di legge”.
Nell'interesse dell' CP_3
“Voglia il Giudice Ill.mo adito:
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
pagina 4 sussistendo la esclusiva legittimazione passiva dell' e per Parte_2
l'effetto rigettare le domande proposte contro l' Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare le avverse domande perché
infondate in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame, nella denegata ipotesi che venissero
accolte le domande avanzate dal ricorrente, dichiarare l'Università convenuta
tenuta a manlevare e/o comunque a tenere indenne l' da tutte le Controparte_5
conseguenze pregiudizievoli della lite;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti dell' e dell Parte_2 [...]
al fine di domandare Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto all'indennità sostituiva di ferie non godute.
In specie, egli ha rappresentato:
− di essere stato dipendente dell' con Parte_2
decorrenza giuridica 01.11.1982 e di avere prestato la propria attività lavorativa,
dapprima nell'Ufficio Gestione Cliniche, quindi, nell'Azienda Policlinico
Universitario di Cagliari, istituita con Decreto Rettorale dell' Parte_2
del 01.04.1996, pubblicato nella G.U. n. 88 del 05.04.1996, dalla data di attivazione dello stesso, sino al 13.05.2007;
− che, con delibera n. 323 del 07.08.2001 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Universitario di Cagliari, era stato istituito il Settore
pagina 5 Acquisti e gli era stata conferita, a decorrere dal 14.08.2001, la responsabilità del settore Acquisti, per un periodo temporaneo di due mesi, necessario alla ristrutturazione degli assetti delle strutture amministrative, responsabilità
confermata poi con successiva delibera n. 343 del 07.09.2001;
− di non avere potuto godere interamente delle ferie spettanti per legge e in forza di CCNL vigenti all'epoca, in parte (anni 1998 - 2000) a causa di un infortunio accaduto in itinere e per motivi di salute, e, per la parte restante (anni
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006), perché richiesto per improcrastinabili esigenze di servizio dal datore di lavoro, dipese, principalmente, dall'elevata complessità del settore sovrinteso e dall'ingente mole di procedure amministrativo-contabili da evadere, esigenze queste generate, inizialmente,
dall'unificazione dei due Settori di particolare rilevanza aziendale
(precedentemente affidati a due distinti responsabili) e, di seguito, sempre più
oppressive e stringenti anche a causa: a) dell'obbligo di avvio delle procedure amministrativo-contabili (con decorrenza retroattiva dalla data di costituzione dell'Azienda Policlinico Universitario, ovvero dal 01.04.1996 alla data del
14.08.2001) finalizzate alla costituzione della situazione patrimoniale aziendale e relativa redazione e tenuta del registro degli inventari;
b) della cronica carenza di personale assegnato al settore, sia strutturato che con contratto a termine,
complessivamente addetto al disbrigo delle procedure di competenza;
c) della progressiva riduzione dell'organico originariamente assegnato al settore generata dalla mancata sostituzione del personale cessato e/o trasferito;
d) dalle ulteriori problematiche generate dal passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale;
e) dalle improcrastinabili incombenze correlate alle
pagina 6 procedure amministrativo-contabili da attuare (obbligatorie e inderogabili)
propedeutiche alla costituzione della Controparte_5
− che nei primi mesi del 2004 era stato attivato, anche, il Centro Controllo
Ordini (controllo limitato all'attività riconducibile ai laboratori diagnostici), che per lui ricorrente si era tradotto in un ulteriore aggravio di lavoro, avendo dovuto fornire ad esso in via esclusiva e personale, tutto il supporto necessario sia Pt_3
in termini di consulenza, elaborazione e condivisione del flusso dei dati contabili di interesse specifico, e, per quanto attiene all'individuazione dei correttivi da apportare alla dinamica di approvvigionamento dei reagenti, attrezzature e materiali di consumo vari, da proporre alla Direzione Generale;
− di avere prestato la propria attività lavorativa, a partire dal 14.05.2007, presso l' di Cagliari e, a questo punto, non più oberato, per i sopra detti CP_3
motivi, dalle incombenze derivanti dall'incarico di Responsabile del Settore
Acquisti, di avere richiesto, più volte, all' di Cagliari, di poter fruire delle CP_3
ferie residue maturate sino al 13.05.2007 e non godute a causa delle su citate motivazioni, ma che l' di Cagliari, per tramite del Dirigente responsabile CP_3
della S.C. Provveditorato ed Economato, in un primo momento aveva autorizzato la fruizione delle ferie richieste e, successivamente, aveva negato dette autorizzazioni, a nulla essendo servite le richieste di un intervento/disposizione dirimente, rivolte da lui ricorrente all'Amministrazione , così come i CP_2
ripetuti inviti rivolti agli enti predetti, per permettergli di fruire del periodo di ferie, o, in alternativa, di essere ristorato economicamente (parimenti inutile era stato proporre un tentativo di conciliazione presso la Commissione di
Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari).
pagina 7
2. L si è costituita in Parte_2
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, essa ha:
− eccepito:
− il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la gestione delle ferie del personale universitario assegnato all' , sia con Controparte_2
riferimento al periodo antecedente alla costituzione della che con riferimento CP_3
al periodo successivo, è di esclusiva competenza della struttura sanitaria;
− la prescrizione del diritto del ricorrente a godere delle ferie negli anni 1999
e 2000, ben potendo tale diritto essere fatto valere alla scadenza del periodo legale di godimento delle ferie in senso stretto e, in generale, la prescrizione estintiva quinquennale, non potendo le note inviate all' Controparte_2
il 10.07.2009 e a esso il 09.09.2009 essere
[...] Controparte_6
considerate come validi atti interruttivi della prescrizione;
− che non è condivisibile la prospettazione dell'
[...]
, secondo cui la gestione del personale Controparte_2
universitario, con riferimento al periodo antecedente al 14.05.2007 (data di nascita e operatività dell'A.O.U.), sarebbe di esclusiva competenza dell'Ateneo, in quanto la tesi si fonda su un'erronea interpretazione del punto 15 della deliberazione della
Giunta Regionale n. 13/1 del 30.03.2007 e dell'art. 17, comma 7°, Protocollo
d'intesa tra la REGIONE SARDEGNA e l' Controparte_7
dell'11.10.2004, nella parte in cui si prevede che “i
[...]
crediti ed i debiti antecedenti alla data di costituzione dell'azienda, relativi alle
attività svolte nelle strutture trasferite, rimangono a favore e debito degli enti di
provenienza”, ma comunque è evidente che la disposizione citata abbia a oggetto i
pagina 8 crediti e i debiti relativi alle attività con un riflesso di tipo esterno e non la gestione del montante ferie;
− che, anche volendo forzatamente considerare la fattispecie esaminata come un rapporto di debito-credito, il diritto di ottenere l'indennità sostitutiva si porrebbe in aperto contrasto con il divieto di monetizzazione delle ferie, di cui all'art. 5, comma 8°, d.l. 06.07.2012, n. 95, conv., con modificazioni, dalla l.
07.08.2012, n. 135, che ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
3. L si è Controparte_1
costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In specie, essa ha evidenziato:
− che, per tutte le pretese di qualsiasi natura giuridica e/o risarcitoria riferite a periodi antecedenti al 14.05.2007, qualunque evento accaduto anteriormente al 14.5.2007 nei presìdi confluiti in essa non può essere a CP_3
questa riferito, poiché il 14.05.2007 costituisce il termine iniziale di operatività
giuridica dell' istituita, a norma Controparte_1
della l.r. 28.07.2006, n. 10, con deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del
30.03.2007, che, al punto 2), stabilisce che “l' Controparte_1
opera e subentra nella gestione delle predette strutture dalla data di
[...]
insediamento del direttore generale” (l'insediamento del Direttore Generale della neocostituita Azienda risale al 14.05.2007, per cui il momento iniziale di operatività dell' coincide con quella data), ancora, al punto 7), che CP_1
“L' si avvarrà del personale Controparte_1
docente e non docente universitario a tempo indeterminato, indicato negli atti di
ricognizione dell' richiamati in premessa” (dunque, ai fini dell'utilizzo Parte_2
pagina 9 del personale universitario nelle strutture della nuova Azienda, è stato previsto o,
meglio, mantenuto il sistema dell'avvalimento, che lascia del tutto inalterato il rapporto di impiego esistente tra l' e i suoi dipendenti, tanto Parte_2
più ove lo si raffronti con la situazione assai diversa disciplinata dal precedente punto 6) della stessa delibera, in cui si stabilisce che “L'
[...]
subentra all' nei rapporti con il personale Parte_4 Pt_5
dipendente a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale, così come
individuato nell'atto di ricognizione della richiamato in premessa”); Pt_5
− che viene in rilievo, a tutela della posizione giuridica riconosciuta all' anche la regola fissata al punto 15) della citata delibera regionale, in CP_1
base a cui “Eventuali costi sopravvenuti, relativi alla gestione delle strutture
confluite nell' anteriore alla costituzione Controparte_1
dell' medesima, saranno posti a carico del soggetto cui facevano capo le CP_1
predette strutture”;
− di eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente quantomeno per le pretese riferite al periodo antecedente alla data del 25.11.2005
in ordine alle ferie non godute (nel numero che dovrà essere specificatamente provato dal ricorrente medesimo per ciascun singolo anno), considerato che la richiesta di liquidazione di competenze per ferie non godute viene dal ricorrente formulata per la prima volta all' il 25.11.2010 Controparte_1
mediante l'istanza del tentativo di conciliazione;
− di avere essa A.O.U., per quanto di sua competenza, fatto fruire al ricorrente le ferie a lui spettanti durante il periodo in cui è stato assegnato funzionalmente a essa e cioè dal 14.05.2007 al 01.03.2021, data del suo CP_1
Pa collocamento a riposo, così come da attestazione rilasciata dal direttore della
pagina 10 Servizio Tecnico dell' , Ing. e Controparte_1 Persona_1
come comunque riconosciuto dal ricorrente nell'espositiva dell'atto introduttivo e nella documentazione versata in causa;
− che correttamente il ricorrente, ricevuti i necessari chiarimenti dal
Servizio Amministrazione del Personale della A.O.U., aveva rivolto le proprie successive istanze in merito alle ferie maturate fino al 13.05.2007 esclusivamente all' ferie il cui numero (n. 248 giorni) è stato anzi Parte_2
tempestivamente comunicato da essa resistente A.O.U. alla competente per il tramite del Servizio Amministrazione del Personale. Parte_2
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Nelle note depositate il 30.03.2023 il ricorrente ha rappresentato di essere in pensione dal 01.03.2021 che tale circostanza rende inutile la richiesta di disporre l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di autorizzarlo all'immediata fruizione delle ferie, essendo un provvedimento in tal senso non più attuabile.
ha, pertanto, circoscritto la domanda alla richiesta di condanna Parte_1
delle Amministrazioni resistenti al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
6. Preliminarmente, nel merito, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
fondata e deve essere accolta.
[...]
Sul punto la presente decisione si pone in continuità con l'indirizzo,
congruamente motivato e, dunque, condivisibile secondo questo Giudice, della giurisprudenza di questa Sezione Lavoro del Tribunale (sentenze Tribunale di
pagina 11 Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1522/2015, n. 465/2016, n. 490/2016 e n. 893/2018,
che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.).
Invero, l'eccezione, meglio qualificata quale difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, coglie nel segno in quanto, per tutte le pretese di qualsiasi natura giuridica, comprese quelle del tipo azionato dall'odierno ricorrente, riferite a periodi antecedenti al 14.05.2007, l'unico soggetto responsabile è proprio l' per qualunque evento accaduto Parte_2
anteriormente al 14.5.2007 nei presìdi confluiti nell
[...]
poiché il 14.05.2007 costituisce il termine Parte_4
iniziale di operatività giuridica di quest'ultima , istituita dalla l.r. CP_1
28.07.2006, n. 10, per effetto deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del
30.03.2007, che, al punto 2), stabilisce che “l' Controparte_1
opera e subentra nella gestione delle predette strutture dalla data di
[...]
insediamento del direttore generale” , insediamento del Direttore Generale della neocostituita che risale, appunto, al 14.05.2007. CP_1
Deve, poi, richiamarsi il punto 7) della citata delibera, che prevede che
“L' si avvarrà del personale Controparte_1
docente e non docente universitario a tempo indeterminato, indicato negli atti di
ricognizione dell'Università richiamati in premessa”: pertanto, secondo la soluzione interpretativa più ragionevole, ai fini dell'utilizzo del personale universitario nelle strutture della nuova AZIENDA, è stato previsto o, meglio,
mantenuto il sistema dell'avvalimento, che lascia del tutto inalterato il rapporto di impiego esistente tra Parte_7
Infine, rileva il punto 6) della stessa delibera, che stabilisce che “L'
[...]
subentra all' nei rapporti con il Controparte_1 Pt_5
pagina 12 personale dipendente a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale,
così come individuato nell'atto di ricognizione della richiamato in Pt_5
premessa”, e il punto 15), in base a cui “Eventuali costi sopravvenuti, relativi alla
gestione delle strutture confluite nell' Controparte_1
anteriore alla costituzione dell' medesima, saranno posti a carico del CP_1
soggetto cui facevano capo le predette strutture”.
Dal complesso degli elementi appena menzionati si evince che responsabile in via esclusiva per i crediti vantati da nel presente giudizio (indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute fino al 13.05.2007) è l' . Parte_2
7. Sempre in via preliminare, nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' è infondata e deve Parte_2
essere disattesa.
E, invero, il ricorrente ha provato l'esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione costituito dalla richiesta di godere di ferie in conto residui il
10.12.2009, ma ancora prima, specificamente nei confronti dell , Parte_2
una richiesta del 09.09.2009, di cui è acquisita agli atti di causa prova indiretta della ricezione attraverso la produzione in giudizio del riscontro dell il 16.11.2009 (doc. 14E, 14C e 14D, prodotto col ricorso Parte_2
introduttivo).
Tale circostanza deve essere, peraltro, considerata unitamente all'ulteriore dato per cui il termine finale di godimento delle ferie annuali, per almeno due settimane del montante ferie annuale di riferimento, è quello di 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (art. 10, comma 1°, c., d.lgs. 08.04.2003, n.
66, come riformato dal d.lgs. 19.07.2004, n. 213), in difetto di una contraria previsione nella contrattazione collettiva ratione temporis applicabile (cfr. art. 28,
pagina 13 , FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ CP_8
SOPPRESSE”, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Università 1998 - 2001).
Non vi sono dubbi, poi, che il termine di prescrizione applicabile sia quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “L'indennità sostitutiva delle ferie
non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si
deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al
riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario
decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa
resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume
rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine
rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a
contribuzione” (Cass. civ., Sez. I, 10.02.2020, n. 3021).
L'eccezione sollevata dall' , pertanto, deve essere disattesa. Parte_2
8. La domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
La vicenda scrutinata deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
È, anzitutto, pacifico tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provato, che l'odierno ricorrente fosse dipendente dell' in servizio dal 24.01.1983 e Parte_2
in quiescenza dal 01.03.2021, e che egli avesse prestato la propria attività
lavorativa dapprima nell'Ufficio Gestione Cliniche e, successivamente,
nell'AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI (doc. 1,
prodotto col ricorso introduttivo).
pagina 14 Risulta dimostrato, altresì, attraverso la documentazione prodotta, che negli anni
1999 e 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, il non avesse potuto Pt_1
godere interamente delle ferie spettanti per legge e in forza dei C.C.N.L. tempo per tempo applicabili, in parte (anni 1998 - 2000) anche per motivi di salute, e, per la parte restante (anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006), perché richiesto espressamente dal datore di lavoro per esigenze di servizio (doc. 13-14M e 3-9B,
tutti prodotti col ricorso).
In sintesi, più in dettaglio, è risultato provato documentalmente in causa:
a. che il RC aveva, in particolare, operato in una situazione di complessiva carenza di risorse umane e materiali nel Settore Acquisti (istituito con delibera n. 323 del 07.08.2001, adottata dal direttore generale dell'AZIENDA
POLICLINICO UNIVERSITARIO di Cagliari), Settore di cui al ricorrente era stata conferita la responsabilità, dapprima, dal 14.08.2001 e, di seguito, con delibera n. 343 del 07.09.2001 (doc. 2D, 2E, 3C, 4-4E, 9- 9B, prodotti col ricorso introduttivo);
b. il ricorrente aveva fatto richiesta, più volte, all' di Cagliari, di CP_3
poter fruire delle ferie residue maturate sino al 13.05.2007 e non godute e l' di Cagliari, per tramite del Dirigente responsabile della S.C. CP_3
Provveditorato ed Economato, in un primo momento aveva autorizzato la fruizione delle ferie richieste, ma, successivamente, aveva negato dette autorizzazioni, reputando (doc. 13-13F, 14- 14M, prodotti col ricorso introduttivo);
c. il direttore amministrativo del personale dell' aveva Parte_2
negato, a sua volta, che la gestione delle ferie arretrate (anteriori alla costituzione
pagina 15 del Policlinico Universitario) fosse di competenza dell stessa (doc. Parte_2
14D, prodotto col ricorso introduttivo).
Nel presente giudizio, in definitiva, l' resistente, nonostante la Parte_2
copiosa documentazione agli atti comprovante addirittura il diniego del godimento delle ferie per tutto il periodo di competenza, appunto, di essa , ha Parte_2
del tutto omesso di provare di avere posto il dipendente nelle condizioni di godere effettivamente delle ferie maturate e, anzi, nel presente giudizio ha continuato a resistere nel presente giudizio sostenendo la durata quinquennale del termine di prescrizione.
L ha replicato, poi, all'eccezione di difetto di Parte_2
legittimazione sollevata dall' che la tesi di quest'ultima si fonderebbe su CP_3
un'erronea interpretazione del punto 15 della deliberazione della Giunta
Regionale n. 13/1 del 30.03.2007 e dell'art. 17, comma 7°, del Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e l' Controparte_7
dell'11.10.2004, nella parte in cui si prevede che “i crediti ed i debiti antecedenti
alla data di costituzione dell'azienda, relativi alle attività svolte nelle strutture
trasferite, rimangono a favore e debito degli enti di provenienza”.
Ad avviso dell , infatti, la fattispecie oggetto del presente giudizio Parte_2
non potrebbe ricondursi a questa disposizione, in quanto l'espressione “i crediti ed
i debiti” si riferisce, infatti, alle “attività svolte nelle strutture trasferite”.
La difesa, tuttavia, ad avviso del Tribunale, non coglie nel segno, in quanto depongono in senso diametralmente opposto tutti i dati normativi richiamati nel punto di parte motiva che precede, relativo all'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' e soprattutto il tenore letterale del CP_3
“Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Parte_8
[...] , sottoscritto l'11.10.2004 dalla Regione Sarda e dall'
[...] Controparte_7
in base all'art. 1, d.lgs. 21.12.1999, n. 517 per disciplinare i Rapporti tra
[...]
, che prevede, nell'art. 17, comma 7°, che “I Controparte_9
crediti ed i debiti antecedenti alla data di costituzione dell'azienda, relativi alle
attività svolte nelle strutture trasferite, rimangono a favore e debito degli enti di
provenienza”.
Detta disposizione, invero, non può non attenere anche al profilo della gestione del rapporto di lavoro e ciò tanto più se si considera che non sarebbe giuridicamente possibile chiamare l' Controparte_1
a rispondere di obbligazioni anteriori alla propria istituzione (30.03.2007).
In punto di diritto, relativamente all'indennità per ferie non godute, deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere, secondo cui “Le ferie annuali
retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore -
a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva
delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un
obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto
al suo obbligo di concederle” (Cass. civ., Sez. L., 08.07.2022, n. 21780); ancora,
con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, “Il diritto
all'indennità sostitutiva delle ferie, nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, va riconosciuto alla
lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di fruirne essendo in astensione
obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto
la norma deve essere interpretata in senso conforme ai principi di cui all'art. 7,
comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza
pagina 17 della CGUE, restando irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato per
dimissioni ove queste vengano rese all'esito del periodo di astensione
obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento
degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle
dimissioni” (Cass. civ., Sez. L., 15.06.2022, ord. n. 19330).
Ad avviso del Tribunale, l'ex datore di lavoro non ha, dunque, assolto l'onere della prova su di esso gravante.
È sufficiente qui richiamare il principio previsto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, tale per cui nel caso in cui non risulti fornita la prova convincente del verificarsi del fatto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Né, per altro verso, può essere opposto dal datore di lavoro il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8°, d.l. 06.07.2012, n. 95,
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito, con modifiche nella l. 07.08.2012, n. 135,
posto che detta disposizione deve essere interpretata secondo i principi tracciati dall'art. 7, comma 2°, della direttiva CE 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 04.11.2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla giurisprudenza della C.G.U.E.;
pertanto, va riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso di specie, in cui l'impossibilità di fruizione delle stesse era stata determinata dalla carenza dell'organico, tale da non consentire al RC di godere delle ferie spettanti di diritto.
pagina 18 Infatti, l'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, direttiva CE 2003/88/CE , dispone che
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da
un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che “se
l'obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di
lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza
che un avvenimento fortuito (la malattia, nel caso all'esame di questo Giudice
n.d.r.), che
esula dal controllo sia del lavoratore che dal datore di lavoro, comporterebbe
retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite stesse,
quale sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88” (C.G.U.E. 12.06.2014, n.
118/13; cfr., altresì, C.G.U.E., G.S., 06.11.2018, nella causa C-619/16, nella causa
C-684/16, nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16, C.G.U.E., Sez. IV,
13.12.2018, nella causa C-385/17).
Per tutte le suesposte ragioni, spetta, a a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva di ferie non godute relativo al periodo fino al 13.05.2007, secondo quanto ricostruito nei conteggi, svolti dal Consulente di parte del ricorrente, un complessivo monte ferie residuo di 248 giorni negli anni 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, pari a euro 61.502,26 lordi (doc. 2, prodotto dal ricorrente con le note depositate il 27.11.2023).
L'Amministrazione costituita, peraltro, non ha mai puntualmente contestato la predetta quantificazione, limitandosi a insistere sulla prescrizione quinquennale.
pagina 19 Sulle somme liquidate è dovuto anche il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l.
23.12.1994, n. 724, dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
Per tali ragioni, l in persona del Parte_2
Rettore pro tempore, deve essere condannata a pagare, a per il Parte_1
titolo dedotto, la somma lorda di euro 61.502,26, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria che concorre nei limiti di legge.
9. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., l
[...]
in persona del Rettore pro tempore, deve essere Parte_2
condannato a rifondere delle spese di lite, liquidate come in Parte_1
dispositivo, calcolate, per tutte le fasi secondo i medi tariffari, ad eccezione della fase istruttoria/di trattazione, liquidata sui minimi, in ragione dell'attività
difensiva effettivamente espletata, nello scaglione di valore compreso tra i
52.001,00 e i 260.000,00 euro.
Le spese di lite tra l Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_1
devono essere integralmente compensate in ragione dell'assoluta novità delle questioni trattate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione;
Parte_1
2. condanna l in persona Parte_2
del Rettore pro tempore, a pagare, a la somma lorda di euro Parte_1
pagina 20 61.502,26, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 2313.1994, n. 724, dal giorno di maturazione dei crediti al saldo;
3. dichiara il difetto di legittimazione dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore;
4. condanna l' in persona Parte_2
del Rettore pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compensi di Avvocato,
oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e Parte_1
Cagliari, 23.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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