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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8878/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CUSINTINO Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Angela Cardello Controparte_1
-convenuto-
E contro e Controparte_2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Francesco Sansegolo e Francesca Controparte_3
Plebani
-terzi intervenuti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per parte ricorrente
Previa le necessarie pronunzie di legge e l'esperimento dei più opportuni mezzi istruttori, pronunziarsi
sentenza di separazione dei coniugi / Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 408, uff. 1, parte II, serie
[...]
C, anno 2008, in regime di separazione dei beni. Con tutte le conseguenze di Legge e con ordine al
competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino, per le annotazioni e trascrizioni del
caso.
Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la
madre.
Assegnarsi alla OR la casa familiare sita in Torino, corso San Parte_1
Maurizio n. 7, di proprietà dei genitori del marito, signori e , Controparte_3 Controparte_2
unitamente agli arredi, ai beni mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, che continuerà ad abitarvi con i
figli e , in subordine disporsi che il resistente Persona_1 Persona_2 Per_3
corrisponda € 700,00= a titolo di spese per , quale genitore collocatario. Parte_1
Disporsi che la OR percepisca integralmente al 100% l'assegno Parte_1
unico per i figli , e , con decorrenza dalla Persona_4 Persona_2 Per_3
data del deposito del ricorso per separazione.
Disporsi che il signor contribuisca con decorrenza dalla data del Controparte_1
deposito del ricorso per separazione al mantenimento dei figli , e Persona_1 Persona_2
corrispondendo mensilmente alla OR , entro il giorno cinque di ogni Per_3 Parte_1
mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 600,00 (seicento/00), da imputarsi nella misura di
Euro 200,00 (duecento/00) a ciascun figlio, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre
al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche, sportive e ricreative, concordate o
necessitate e documentate. Per la definizione e la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi
fanno espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino sottoscritto tra magistrati e
avvocati il 15.03.2016.
pagina 2 di 10 Ordinare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, volti a fornire
sostegno alla genitorialità di entrambe le parti.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, secondo la calendarizzazione stabilita con
ordinanza del 04.12.2023, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dei figli, e
precisamente:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa dalla
madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie (per il 2024, in assenza di diverso accordo, dal 26
dicembre alle ore 12.00 fino al 29 dicembre alle ore 21.00);
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del
compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche
suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza
di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le
ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
In via istruttoria:
Previa ammissione di prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate nel ricorso per
separazione, precedute dai nr. da 1 a 23 da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
Ci si oppone agli avversi capitoli di prova in quanto inconferenti o relativi a circostanze oggetto di
CTU o da provarsi documentalmente;
in caso di ammissione degli avversi capitoli si chiede di essere
ammessi alla prova per interpello e testi contraria ed in materia contraria sui capitoli preceduti dai nr.
da 27 a 46 della memoria ex. art. 473 bis. 17 comma III^ dell'08.11.2023.
Ci si oppone all'escussione dei testi , in quanto portatori di un Controparte_2 Controparte_3
interesse diretto in causa, che li ha portati a formalizzare un atto d'intervento.
Ci si oppone all'escussione della teste , figlia dei comodanti in quanto interessata Testimone_1
economicamente alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale della OR . Parte_1
pagina 3 di 10 Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. degli
estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del conto corrente
intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. degli estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del
conto corrente intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
In ogni caso:
Con vittoria di compenso professionale, rimborso forfettario e CPA al 4%.
Per parte convenuta
- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
ad entrambi i genitori, con sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere i figli con sé secondo accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti
modalità:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della
madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie;
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del
compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- due settimane durante le vacanze estive, anche suddivise in due periodi, con corrispondente
sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il
padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni
dispari);
pagina 4 di 10 - stante la difficoltà segnalata dai Servizi Sociali e di NPI, dare atto della disponibilità del signor
[...]
ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, oltre che di mediazione familiare (come CP_1
per altro ha già fatto);
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla OR , che Parte_1
continuerà ad abitarvi con i figli minori , e fino alla Persona_1 Persona_2 Per_3
scadenza del contratto di comodato (28.1.2028), salvo eventuale rinnovo;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che il padre
contribuisca al mantenimento dei figli , e corrispondendo Persona_1 Persona_2 Per_3
mensilmente alla OR un assegno periodico di Euro 300,00 (da imputarsi nella Parte_1
misura di Euro 100,00 a ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
A parziale modifica dell'ordinanza, disporre che l'assegno periodico per il mantenimento dei figli
debba essere versato entro il giorno venti di ogni mese, in ragione del fatto che il signor CP_1
non svolge una stabile attività lavorativa;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che le spese mediche
non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non
necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50%
ciascuno.
Ad integrazione dell'ordinanza, disporre che per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie i coniugi debbano fare espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino sottoscritto tra magistrati e avvocati il 15.3.2016. Disporre, altresì, che le spese per le
babysitter restino a carico di ciascun genitore che ne richieda i servizi durante i tempi di permanenza
con i figli;
- confermare l'ordinanza 14.2.2024 resa dalla Corte d'Appello di Torino all'esito del reclamo,
disponendo che l'assegno unico venga corrisposto per intero alla madre collocataria, OR
; Parte_1
- condannare ex art. 96 c.p.c. la OR al risarcimento dei danni patiti dal Parte_1
resistente a causa della propria scelta processuale e del pervicace rifiuto ad addivenire ad una
separazione consensuale, da liquidarsi in via equitativa.
pagina 5 di 10 Col favore dei compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in LOS OLIVOS (Perù) in data 15/08/2008.
[...]
Dall'unione sono nati: il 19.02.2009, il 04.05.2012 e il Persona_1 Persona_2 Per_3
31.12.2016.
Con ricorso depositato in data 02.05.2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì
assumersi provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc in ordine all'assegnazione della casa di proprietà dei genitori del convenuto, alle visite padre e figli e questioni economiche.
Il Giudice, con decreto, ritenendo sussistenti i presupposti di urgenza in punto assegnazione casa trattandosi dell'habitat dei minori da tutelare ed avendo i comodatari richiesto la restituzione dell'immobile, assegnava, inaudita altera parte, la casa coniugale alla ricorrente.
Per l'udienza fissata per la conferma, modifica o revoca del provvedimento concesso inaudita altera
parte, si costituiva parte resistente ed intervenivano in giudizio, con intervento adesivo rispetto alla domanda svolta dal convenuto, i sig.ri e Controparte_2 CP_3
, genitori del convenuto e comodatari della casa coniugale, tutti opponendosi all'assegnazione
[...]
dell'abitazione alla ricorrente.
Alla predetta udienza venivano sentite le parti ed i difensori;
all'esito il Giudice, ritenendo che, nel caso in esame, l'assegnazione già avvenuta con provvedimento del 23.05.2023 dovesse essere confermata non essendo compito del giudice di famiglia verificare l'intervenuta eventuale scadenza del contrato di comodato (come anche di locazione), confermava il provvedimento e concedeva i termini per la costituzione del convenuto per il prosieguo del giudizio.
Il sig. si costituiva in data 13.10.2023. CP_1
pagina 6 di 10 Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 13.11.2023 il giudice sentiva le parti e tentava la conciliazione che dava esito negativo. I difensori delle parti insistevano nelle proprie istanze. Il Giudice
autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con Ordinanza del 04.12.2023 il giudice assumeva i provvedimenti provvisori e rigettava le richieste di prova orale. In particolare, affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sè i figli dal lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì ore 21,
assegnava la casa alla OR poneva a carico del padre un contributo al mantenimento per Parte_1
i figli per euro 300 mensili, disponeva la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva e l'attivazione di un servizio di educativa a supporto della difficile dinamica conflittuale della separazione, invitava i genitori ad intraprendere un precorso di mediazione famigliare.
All'udienza del 25.01.2024 venivano sentiti i minori e Per_1 Per_2
Depositate le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 26/09/2024 il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe: parte ricorrente chiedeva che i provvedimenti decorressero dal deposito del ricorso mentre parte convenuta dalla sentenza. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 4.12.2023.
Sull'affidamento, la collocazione dei minori e le visite con il genitore non collocatario pagina 7 di 10 Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale conferma, come da conforme domanda delle parti, il regime già previsto con l'ordinanza del 4.12.2023.
Stante l'elevata conflittualità tra i genitori deve confermarsi altresì la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva con tutti gli interventi attivi sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
Assegnazione della casa coniugale.
Deve in questa sede essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla OR
[...]
, che l'abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
Come già evidenziato con l'ordinanza del 19.06.2023, non è compito di questo giudice stabilire l'opponibilità dell'assegnazione rispetto al contratto di comodato, di talché non è nemmeno possibile stabilire la durata dell'assegnazione che, per quanto qui rileva, corrisponde al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene di poter confermare l'importo già stabilito dalla Corte
d'Appello in euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, deve darsi atto, come da accordo delle parti, che la OR potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno Parte_1
unico (pari attualmente ad euro 797 mensili).
La ricorrente risulta avere un reddito di euro 838 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. 730/24) e non sostiene spese abitative.
pagina 8 di 10 Il sig. ha un reddito dichiarato di euro 1500, paga un affitto di euro 620 mensili e sostiene CP_1
il pagamento di numerosi finanziamenti.
Spese di lite e istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 uc cpc
Nel presente giudizio, per l'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti ex art. 483 bis 15 cpc, si sono costituiti i genitori del convenuto, con intervento adesivo rispetto alle domande in quella sede formulate dal sig. . Sulla domanda in quella sede formulata il convenuto ed i CP_1
terzi intervenuti sono risultati soccombenti.
Tenuto conto della predetta circostanza, nonché del giudizio nel suo complesso, iniziato con una domanda della ricorrente di affidamento esclusivo dei minori e poi terminato con un sostanziale accordo, ritiene il collegio di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
La domanda di parte convenuta di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento, essendosi il presente giudizio reso necessario a fronte della domanda di restituzione della casa coniugale da parte dei comodatari e dei rinvii richiesti nel procedimento di separazione consensuale che non avevano permesso alla OR di ottenere l'assegnazione della casa Parte_1
famigliare in tempo utile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minor liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie (per il 2024, in assenza di diverso accordo, dal 26 dicembre alle ore 12,00 fino al 29 dicembre alle ore 21,00);
pagina 9 di 10 - per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva con tutti gli interventi attivi sino a che ciò si renderà necessario CP_4
nell'interesse dei minori.
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono.
DISPONE che versi a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 300,00, annualmente
[...]
aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
RIGETTA la domanda ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.
Così deciso in Torino, il 22.11.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8878/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CUSINTINO Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Angela Cardello Controparte_1
-convenuto-
E contro e Controparte_2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Francesco Sansegolo e Francesca Controparte_3
Plebani
-terzi intervenuti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per parte ricorrente
Previa le necessarie pronunzie di legge e l'esperimento dei più opportuni mezzi istruttori, pronunziarsi
sentenza di separazione dei coniugi / Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 408, uff. 1, parte II, serie
[...]
C, anno 2008, in regime di separazione dei beni. Con tutte le conseguenze di Legge e con ordine al
competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino, per le annotazioni e trascrizioni del
caso.
Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la
madre.
Assegnarsi alla OR la casa familiare sita in Torino, corso San Parte_1
Maurizio n. 7, di proprietà dei genitori del marito, signori e , Controparte_3 Controparte_2
unitamente agli arredi, ai beni mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, che continuerà ad abitarvi con i
figli e , in subordine disporsi che il resistente Persona_1 Persona_2 Per_3
corrisponda € 700,00= a titolo di spese per , quale genitore collocatario. Parte_1
Disporsi che la OR percepisca integralmente al 100% l'assegno Parte_1
unico per i figli , e , con decorrenza dalla Persona_4 Persona_2 Per_3
data del deposito del ricorso per separazione.
Disporsi che il signor contribuisca con decorrenza dalla data del Controparte_1
deposito del ricorso per separazione al mantenimento dei figli , e Persona_1 Persona_2
corrispondendo mensilmente alla OR , entro il giorno cinque di ogni Per_3 Parte_1
mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 600,00 (seicento/00), da imputarsi nella misura di
Euro 200,00 (duecento/00) a ciascun figlio, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre
al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche, sportive e ricreative, concordate o
necessitate e documentate. Per la definizione e la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi
fanno espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino sottoscritto tra magistrati e
avvocati il 15.03.2016.
pagina 2 di 10 Ordinare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, volti a fornire
sostegno alla genitorialità di entrambe le parti.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, secondo la calendarizzazione stabilita con
ordinanza del 04.12.2023, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dei figli, e
precisamente:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa dalla
madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie (per il 2024, in assenza di diverso accordo, dal 26
dicembre alle ore 12.00 fino al 29 dicembre alle ore 21.00);
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del
compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche
suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza
di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le
ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
In via istruttoria:
Previa ammissione di prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate nel ricorso per
separazione, precedute dai nr. da 1 a 23 da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
Ci si oppone agli avversi capitoli di prova in quanto inconferenti o relativi a circostanze oggetto di
CTU o da provarsi documentalmente;
in caso di ammissione degli avversi capitoli si chiede di essere
ammessi alla prova per interpello e testi contraria ed in materia contraria sui capitoli preceduti dai nr.
da 27 a 46 della memoria ex. art. 473 bis. 17 comma III^ dell'08.11.2023.
Ci si oppone all'escussione dei testi , in quanto portatori di un Controparte_2 Controparte_3
interesse diretto in causa, che li ha portati a formalizzare un atto d'intervento.
Ci si oppone all'escussione della teste , figlia dei comodanti in quanto interessata Testimone_1
economicamente alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale della OR . Parte_1
pagina 3 di 10 Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. degli
estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del conto corrente
intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. degli estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del
conto corrente intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
In ogni caso:
Con vittoria di compenso professionale, rimborso forfettario e CPA al 4%.
Per parte convenuta
- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
ad entrambi i genitori, con sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere i figli con sé secondo accordo tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti
modalità:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della
madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie;
- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del
compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- due settimane durante le vacanze estive, anche suddivise in due periodi, con corrispondente
sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il
padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni
dispari);
pagina 4 di 10 - stante la difficoltà segnalata dai Servizi Sociali e di NPI, dare atto della disponibilità del signor
[...]
ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, oltre che di mediazione familiare (come CP_1
per altro ha già fatto);
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla OR , che Parte_1
continuerà ad abitarvi con i figli minori , e fino alla Persona_1 Persona_2 Per_3
scadenza del contratto di comodato (28.1.2028), salvo eventuale rinnovo;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che il padre
contribuisca al mantenimento dei figli , e corrispondendo Persona_1 Persona_2 Per_3
mensilmente alla OR un assegno periodico di Euro 300,00 (da imputarsi nella Parte_1
misura di Euro 100,00 a ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
A parziale modifica dell'ordinanza, disporre che l'assegno periodico per il mantenimento dei figli
debba essere versato entro il giorno venti di ogni mese, in ragione del fatto che il signor CP_1
non svolge una stabile attività lavorativa;
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 4.12.2023, laddove dispone che le spese mediche
non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non
necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50%
ciascuno.
Ad integrazione dell'ordinanza, disporre che per la definizione e la regolamentazione delle spese
straordinarie i coniugi debbano fare espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino sottoscritto tra magistrati e avvocati il 15.3.2016. Disporre, altresì, che le spese per le
babysitter restino a carico di ciascun genitore che ne richieda i servizi durante i tempi di permanenza
con i figli;
- confermare l'ordinanza 14.2.2024 resa dalla Corte d'Appello di Torino all'esito del reclamo,
disponendo che l'assegno unico venga corrisposto per intero alla madre collocataria, OR
; Parte_1
- condannare ex art. 96 c.p.c. la OR al risarcimento dei danni patiti dal Parte_1
resistente a causa della propria scelta processuale e del pervicace rifiuto ad addivenire ad una
separazione consensuale, da liquidarsi in via equitativa.
pagina 5 di 10 Col favore dei compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio in LOS OLIVOS (Perù) in data 15/08/2008.
[...]
Dall'unione sono nati: il 19.02.2009, il 04.05.2012 e il Persona_1 Persona_2 Per_3
31.12.2016.
Con ricorso depositato in data 02.05.2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. Chiedeva altresì
assumersi provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc in ordine all'assegnazione della casa di proprietà dei genitori del convenuto, alle visite padre e figli e questioni economiche.
Il Giudice, con decreto, ritenendo sussistenti i presupposti di urgenza in punto assegnazione casa trattandosi dell'habitat dei minori da tutelare ed avendo i comodatari richiesto la restituzione dell'immobile, assegnava, inaudita altera parte, la casa coniugale alla ricorrente.
Per l'udienza fissata per la conferma, modifica o revoca del provvedimento concesso inaudita altera
parte, si costituiva parte resistente ed intervenivano in giudizio, con intervento adesivo rispetto alla domanda svolta dal convenuto, i sig.ri e Controparte_2 CP_3
, genitori del convenuto e comodatari della casa coniugale, tutti opponendosi all'assegnazione
[...]
dell'abitazione alla ricorrente.
Alla predetta udienza venivano sentite le parti ed i difensori;
all'esito il Giudice, ritenendo che, nel caso in esame, l'assegnazione già avvenuta con provvedimento del 23.05.2023 dovesse essere confermata non essendo compito del giudice di famiglia verificare l'intervenuta eventuale scadenza del contrato di comodato (come anche di locazione), confermava il provvedimento e concedeva i termini per la costituzione del convenuto per il prosieguo del giudizio.
Il sig. si costituiva in data 13.10.2023. CP_1
pagina 6 di 10 Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 13.11.2023 il giudice sentiva le parti e tentava la conciliazione che dava esito negativo. I difensori delle parti insistevano nelle proprie istanze. Il Giudice
autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con Ordinanza del 04.12.2023 il giudice assumeva i provvedimenti provvisori e rigettava le richieste di prova orale. In particolare, affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sè i figli dal lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì ore 21,
assegnava la casa alla OR poneva a carico del padre un contributo al mantenimento per Parte_1
i figli per euro 300 mensili, disponeva la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva e l'attivazione di un servizio di educativa a supporto della difficile dinamica conflittuale della separazione, invitava i genitori ad intraprendere un precorso di mediazione famigliare.
All'udienza del 25.01.2024 venivano sentiti i minori e Per_1 Per_2
Depositate le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 26/09/2024 il Giudice invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe: parte ricorrente chiedeva che i provvedimenti decorressero dal deposito del ricorso mentre parte convenuta dalla sentenza. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 4.12.2023.
Sull'affidamento, la collocazione dei minori e le visite con il genitore non collocatario pagina 7 di 10 Il Tribunale, accogliendo le conformi domande delle parti e non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e i minori, il Tribunale conferma, come da conforme domanda delle parti, il regime già previsto con l'ordinanza del 4.12.2023.
Stante l'elevata conflittualità tra i genitori deve confermarsi altresì la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva con tutti gli interventi attivi sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori.
Assegnazione della casa coniugale.
Deve in questa sede essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla OR
[...]
, che l'abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
Come già evidenziato con l'ordinanza del 19.06.2023, non è compito di questo giudice stabilire l'opponibilità dell'assegnazione rispetto al contratto di comodato, di talché non è nemmeno possibile stabilire la durata dell'assegnazione che, per quanto qui rileva, corrisponde al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti i figli.
Mantenimento dei minori
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene di poter confermare l'importo già stabilito dalla Corte
d'Appello in euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, deve darsi atto, come da accordo delle parti, che la OR potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno Parte_1
unico (pari attualmente ad euro 797 mensili).
La ricorrente risulta avere un reddito di euro 838 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. 730/24) e non sostiene spese abitative.
pagina 8 di 10 Il sig. ha un reddito dichiarato di euro 1500, paga un affitto di euro 620 mensili e sostiene CP_1
il pagamento di numerosi finanziamenti.
Spese di lite e istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 uc cpc
Nel presente giudizio, per l'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti ex art. 483 bis 15 cpc, si sono costituiti i genitori del convenuto, con intervento adesivo rispetto alle domande in quella sede formulate dal sig. . Sulla domanda in quella sede formulata il convenuto ed i CP_1
terzi intervenuti sono risultati soccombenti.
Tenuto conto della predetta circostanza, nonché del giudizio nel suo complesso, iniziato con una domanda della ricorrente di affidamento esclusivo dei minori e poi terminato con un sostanziale accordo, ritiene il collegio di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
La domanda di parte convenuta di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento, essendosi il presente giudizio reso necessario a fronte della domanda di restituzione della casa coniugale da parte dei comodatari e dei rinvii richiesti nel procedimento di separazione consensuale che non avevano permesso alla OR di ottenere l'assegnazione della casa Parte_1
famigliare in tempo utile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
AFFIDA i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minor liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre, con pernottamento;
- per tre giorni durante le vacanze natalizie (per il 2024, in assenza di diverso accordo, dal 26 dicembre alle ore 12,00 fino al 29 dicembre alle ore 21,00);
pagina 9 di 10 - per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva con tutti gli interventi attivi sino a che ciò si renderà necessario CP_4
nell'interesse dei minori.
ASSEGNA la casa familiare alla moglie, con gli arredi che la compongono.
DISPONE che versi a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro 300,00, annualmente
[...]
aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
RIGETTA la domanda ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.
Così deciso in Torino, il 22.11.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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