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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 14138/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14138/2022 promossa da:
1. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) C.F._2 3. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) C.F._3
4. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) C.F._4 5. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
) C.F._5 6. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_6 C.F._6
7. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_7 C.F._7
8. , nata a [...] l'[...] (c.f. ) Controparte_8 C.F._8
9. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_9 C.F._9
10. , nata a [...] il [...] (c.f. CP_10 C.F._10
11. , nata a [...] il [...] (c.f. CP_11 C.F._11
12. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_12 C.F._12
13. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_13
) C.F._13
14. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_14 C.F._14
15. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_15
) C.F._15 16. nata a [...] il [...] (c.f. CP_16
C.F._16
17. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_17 C.F._17
18. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_18 C.F._18
19. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_19
) C.F._19
pagina 1 di 65 20. nato a [...] il [...] (c.f. CP_20
) C.F._20
21. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_21 C.F._21
22. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_22
) C.F._22 23. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_23 C.F._23
24. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_24
) C.F._24 25. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_25
) C.F._25 26. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_26
) C.F._26 27. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_27 C.F._27
28. , nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi CP_28 C.F._28 residente,
29. , nato a [...] il [...] (c.f. 3 CP_29
) C.F._29 30. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_30
) C.F._30 31. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_31
) e ivi residente, C.F._31 32. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_32
) C.F._32
33. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_33 C.F._33
34. nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_1 C.F._34
35. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_34
C.F._35 36. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_35 C.F._36
37. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_36
) C.F._37 38. nata a [...] l'[...] (c.f. 4 Controparte_37
C.F._38 39. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_38
C.F._39
40. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_2 C.F._40
41. nata a [...] il [...] (c.f. PAte_3 C.F._41
42. , nato a [...] il [...] (c.f. ) PAte_4 C.F._42
43. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_39 C.F._43
44. , nata a [...] il [...] ( ) CP_40 C.F._44
45. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_41 C.F._45
46. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_42 C.F._46
47. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_43 C.F._47
48. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_44 C.F._48
49. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_45 C.F._49
50. nata a [...] il [...] (c.f. CP_46 C.F._50
51. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_47 C.F._51
52. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_48 C.F._52 pagina 2 di 65 53. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_49 C.F._53
54. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_50 C.F._54
55. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_51 C.F._55
56. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_52 C.F._56
57. nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_53 C.F._57
58. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_54
C.F._58
59. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_5 C.F._59
60. , nata a [...] il 1° giugno 1937 (c.f. ) PAte_6 C.F._60
61. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_55
) C.F._61 62. , nato a [...] il [...] (c.f. ) PAte_7 C.F._62
63. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_7 C.F._63
64. nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_8 C.F._64
65. nato a [...] il [...] (c.f. 7 CP_56
C.F._65 66. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_57 C.F._66
67. , nato Cesena (FC) il 15 giugno 1977 (c.f. ) CP_58 C.F._67
68. nato a [...] il [...] (c.f. CP_59
) C.F._68 69. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_60 C.F._69
70. , nata a [...] il [...] (c.f. Firmato Da: BALDACCINI ALDO CP_61
71. nata a [...] il 1° agosto 1949 (c.f. Controparte_62
) C.F._70 72. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_9 C.F._71 tutti con il patrocinio dell'avv. CONTI SIMONE, dell'avv. prof. DI PORTO ANDREA ( ), dall'avv. BALDACCINI ALDO ( , dall'avv. C.F._72 C.F._73 PERICOLI MATTEO ( ), dall'avv. DALLE LUCHE GABRIELE C.F._74
( ) e dall'avv. ANTONINI FILIPPO ( , con domicilio C.F._75 C.F._76 eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata di detti difensori;
73. (C.F. , PAte_10 P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ALDO, elettivamente domiciliato in VIA G. B. MARTINI 13 ROMA presso il difensore avv. BALDACCINI ALDO, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
ATTORI
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_63 P.IVA_2 Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura dello Stato REPUBBLICA (C.F. ) contumace Controparte_64 P.IVA_3 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per le PARTI ATTRICI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così provvedere: pagina 3 di 65 - accertare e dichiarare la responsabilità della IC Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi sopra descritti, da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità;
- per l'effetto, condannare la di Germania e il Controparte_65 Controparte_63 al risarcimento di tutti i conseguenti danni non patrimoniali, e specificatamente:
[...]
• Scheda 1 (cfr. Scheda 1_Tabelle Milano - docc. S1.D.
1-S1.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 312.880,00 (corrispondenti al Persona_1 danno subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 195.551,50 (corrispondenti alla quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_11
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 293.327,25 (corrispondenti alla CP_33 somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il marito + la quota di PAte_11 1/2 del danno di per aver perso il padre); Persona_2
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 293.327,25 (corrispondenti alla PAte_1 somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il marito + la quota di PAte_11 1/2 del danno di per aver perso il padre); Persona_2
• Scheda 2 (cfr. Scheda 2_Tabelle Milano - docc. S2.D.
1-S2.D.6):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 181.686,00 (corrispondenti Controparte_18 alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota PAte_12 di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da Persona_2 per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver PAte_13 PAte_14 perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la Persona_3 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso lo zio); Controparte_66
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 181.686,00 (corrispondenti Controparte_17 alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota PAte_12 di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da Persona_2 per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver PAte_13 PAte_14 perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la Persona_3 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso lo zio); Controparte_66
• Scheda 3 (cfr. Scheda 3_Tabelle Milano - docc. S3.D.
1-S3.D.12):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 495.652,00 (corrispondenti ai danni CP_53 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai danni PAte_6 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai Controparte_55 danni subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai danni CP_56 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti alla PAte_5 quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per essere PAte_15 stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti alla PAte_8 quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per essere PAte_15 stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti PAte_7 alla quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per PAte_15 essere stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
pagina 4 di 65 - in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti PAte_7 alla quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per PAte_15 essere stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 559.205,00 Controparte_54 (corrispondenti all'integralità dei danni subiti da per aver perso il fratello e il padre); Persona_4
• Scheda 4 (cfr. Scheda 4_Tabelle Milano - docc. S4.D.
1-S4.D.5):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_20 subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 96.797,25 (corrispondenti alla quota di 12/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_23 subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 96.797,25 (corrispondenti alla quota di 12/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 (corrispondenti alla CP_21 somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di PAte_17 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 Controparte_24 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il PAte_17 padre + la quota di 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 (corrispondenti alla CP_25 somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di PAte_17 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 135.892,33 (corrispondenti Controparte_57 alla somma tra: la quota di 4/12 del danno subito da per aver perso il padre PAte_18
+ la quota di 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_58 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_59 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_60 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_61 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
• Scheda 5 (cfr. Scheda 5_Tabelle Milano - docc. S5.D.
1-S5.D.9):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_28 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 60.229,40 (corrispondenti alla quota di 1/5 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_19
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 60.229,40 (corrispondenti alla CP_27 quota di 1/5 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_19
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_28 CP_27 comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di euro 180.688,20 (corrispondenti alla restante quota di 3/5 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai loro PAte_19 Per_ fratelli e coeredi , e;
CP_22 CP_67
pagina 5 di 65 - in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_46 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno Controparte_47 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_44 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al Controparte_48 danno subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla CP_42 quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti Controparte_45 alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla Controparte_49 quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20 CP_ CP_ CP_ CP_4
- in favore di , , e congiuntamente: iure Pt_18 CP_45 Controparte_49 hereditatis, nell'interesse della comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di euro 54.754,00 (corrispondenti alla quota di 12/66 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente PAte_20 spettante ai loro fratelli e coeredi e;
Per_6 Persona_7
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 43.085,66 (corrispondenti alla Controparte_41 somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/3 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); Persona_8
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 43.085,66 (corrispondenti alla Controparte_50 somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/3 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); Persona_8
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_41 Controparte_50 comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di ulteriori euro 43.085,66 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la restante quota di PAte_20 1/3 del danno subito da per aver perso il nonno;
quote idealmente spettanti alla loro Persona_8 madre e coerede;
Persona_9
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 64.628,50 (corrispondenti alla CP_43 somma tra: la quota di 3/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/2 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nell'interesse della Controparte_68 comunione ereditaria di cui è parte, nella ulteriore misura di ulteriori euro 64.628,50 (corrispondenti alla somma tra: la restante quota di 3/66 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_20 restante quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il nonno); Controparte_68
• Scheda 6 (cfr. Scheda 6_Tabelle Milano - docc. S6. .3): CP_69
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 152.820,00 (corrispondenti al danno CP_19 subito per aver perso il fratello); iure hereditatis, nella misura di euro 179.906,00 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il figlio + la quota di PAte_21 1/4 del danno subito da per aver perso il figlio); nonché, iure hereditatis, nell'interesse PAte_22 della comunione ereditaria di cui è parte, nell'ulteriore misura di euro 179.906,00 539.718,00 (corrispondenti alla somma tra: la restante quota di 3/4 del danno subito da per PAte_21 aver perso il figlio + la restante quota di 3/4 del danno subito da per aver perso il figlio. PAte_22 pagina 6 di 65 Per_1 Quote idealmente spettanti alle sorelle e coeredi dell'odierno attore, , e Per_10 Per_12 ;
[...]
• Scheda 7 (cfr. Scheda 7_Tabelle Milano - doc. S7.D.1):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti Controparte_36 alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); - in favore di Persona_13
iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 Controparte_38 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_13
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla Controparte_37 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_13
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, Pt_17 CP_38 Controparte_37 nell'interesse della comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla restante quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il Persona_13 padre, idealmente spettante alla loro sorella e coerede;
Persona_14
• Scheda 8 (cfr. Scheda 8_Tabelle Milano - docc. S8.D.
1-S8.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al Controparte_15 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 312.880,00 (corrispondenti al Controparte_13 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, anche nell'interesse della comunione ereditaria di cui è CP_14 parte, nell'ulteriore misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno subito da per Persona_15 aver perso il padre);
• Scheda 9 (cfr. Scheda 9_Tabelle Milano - docc. S9.D.
1-S9.D.2):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla quota PAte_2 di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla PAte_3 quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla quota PAte_4 di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla quota CP_51 di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_17
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla CP_52 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_17
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_51 CP_52 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 179.906,00 (corrispondenti alla restante quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai Per_17 loro fratelli e coeredi e;
Per_18 Persona_19
• Scheda 10 (cfr. Scheda 10_Tabelle Milano - docc. S10.D.
1-S10.D.8):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 351.990,00 (corrispondenti al danno CP_7 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 351.990,00 (corrispondenti al danno CP_12 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 175.995,00 (corrispondenti alla CP_16 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 175.995,00 (corrispondenti alla CP_11 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_20
pagina 7 di 65 - in favore di iure proprio, nella misura di euro 159.612,00 (corrispondenti al danno CP_10 subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_8 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_9 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota CP_6 di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti Controparte_30 alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Per_22
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla CP_29 quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Per_22
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_30 CP_29 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla restante quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante al Per_22 loro fratello e coerede;
Persona_23
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_62 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_24
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 139.236,00 (corrispondenti al PAte_9 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_24
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_62 PAte_9 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 172.084,00 (corrispondenti alla restante quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai Per_24 loro fratelli e coeredi;
CP_33 Persona_25
• Scheda 11 (cfr. Scheda 11_Tabelle Milano - docc. S11.D.
1-S11.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al Controparte_34 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_35 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_1 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_5 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_2 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_4 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_3 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 32.591,91 (corrispondenti alla Controparte_26 quota di 1/12 del danno subito da per aver perso il padre); nonché, iure hereditatis, Persona_26 nell'interesse della comunione ereditaria di cui è parte, nell'ulteriore misura di euro 32.591,91 (corrispondenti alla restate quota di 1/12 del danno subito da per aver perso il padre, Persona_26 idealmente spettante alla sorella e coerede;
Persona_27
• Scheda 12 (cfr. Scheda 12_Tabelle Milano - docc. S12.D.
1-S12.D.4): pagina 8 di 65 - in favore di : iure proprio, nella misura di euro 129.048,00 (corrispondenti al CP_40 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 144.707,00 (corrispondenti alla quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_23
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di euro 144.707,00 (corrispondenti alla CP_39 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_23
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 129.048,00 (corrispondenti al Controparte_32 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 96.471,33 (corrispondenti alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_24
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 96.471,33 (corrispondenti Controparte_31 alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_24
- in favore di e iure hereditatis, nell'interesse della comunione CP_32 Controparte_31 ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 96.471,33 (corrispondenti alla restante quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante al loro fratello e PAte_24 coerede;
Persona_28
• in favore del nella misura di euro 600.000,00, a titolo di PAte_10 danni subiti dalla collettività di cui il è ente esponenziale. Pt_10 Si chiede, dunque, l'accoglimento delle istanze risarcitorie nelle quantificazioni sopra indicate, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, precisando che sugli importi che verranno liquidati andranno applicati, previa devalutazione alla data convenzionale del 1.1.1947, gli interessi legali e la rivalutazione annuale sino al soddisfo, oltre alla maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari”.
Per il : Controparte_63
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) ritenere la inammissibilità ovvero infondatezza della domanda svolta nell'interesse del Pt_10
PAte_10
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Si dichiara che la presente domanda non contiene domande riconvenzionali o richieste di chiamare in causa terzi e che pertanto il valore della lite ai fini del contributo unificato resta invariato. Spese vinte”.
Per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: nulla perché contumace.
pagina 9 di 65 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2022, il e i sig.ri PAte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , , Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , , ,
[...] Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29
, ,
[...] Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32 CP_33 PAte_1
, , Controparte_34 CP_35 Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38
, , , , , PAte_2 PAte_3 PAte_4 CP_39 CP_40 Controparte_41 CP_42
, , ,
[...] CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 Controparte_47 CP_48
, , , ,
[...] Controparte_49 Controparte_50 CP_51 CP_52 CP_53 [...]
, , CP_54 PAte_5 PAte_6 Controparte_55 PAte_7 PAte_7
, , , , ,
[...] PAte_8 CP_56 Controparte_57 CP_58 CP_59
, , , , citavano in giudizio la CP_60 CP_61 Controparte_62 PAte_9 [...] ed il per sentirli condannare al Controparte_70 Controparte_63 risarcimento dei danni da essi subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza dei crimini commessi da militari alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien a danno delle famiglie degli attori il 25.7.1944 e il 25.9.1944, in occasione della c.d. “strage del ”. Per_29 1.1. In particolare, gli attori riferivano che:
- in data 25.7.1944, lungo la strada di Passo del Carnaio, valico appenninico tra i Comuni di Pt_10 e di Santa Sofia, la I° Waffen Grenadier Brigade der SS Italienische nr. 1 – una compagnia
[...] italiana filonazista alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien – poneva in essere una rappresaglia contro la popolazione civile per l'uccisione di tre soldati tedeschi avvenuta nei giorni precedenti ed attribuita ai partigiani italiani;
- in particolare, dopo aver razziato, depredato e incendiato le case della zona, la I° Waffen Grenadier Brigade prelevava 70 persone (62 tra donne e bambini e 8 uomini) e le conduceva al Passo del Carnaio, radunandole tutte attorno a una quercia;
- in quella sede cappellano militare che, parlando il tedesco, aveva cercato di Persona_30 dissuadere i militari per far risparmiare almeno le donne e i bambini, veniva ucciso per primo;
- poco prima delle ore 16 una postazione contraerea sparava contro due uomini che si erano nascosti tra i cespugli per sfuggire ai rastrellamenti, uccidendo di 37 anni, seconda vittima della Persona_31 strage;
- alle ore 20 circa, dopo la liberazione di 19 ostaggi ottenuta dal maresciallo della stazione dei Carabinieri e dal PAroco di ed il successivo rastrellamento di altri civili per PAte_10 raggiungere il numero di 30 persone (tenuto conto che per ogni tedesco ucciso -3 nel caso di specie- i militari avrebbero giustiziato 10 italiani), venivano fucilati sette ostaggi: di Persona_32
, 58 anni;
di , 31 anni;
di “Picciano”, 59 anni;
CP_71 Controparte_22 Pt_25 PAte_26 del “Terzo”, 70 anni;
del “Monte II”, 51 anni;
del PAte_27 PAte_28 PAte_29
“Terzo”, 66 anni, e del “Terzo”, 41 anni;
PAte_30
- sopraggiunti nel frattempo da San Piero in AG gli automezzi con altri 21 ostaggi, all'arrivo veniva impiccato ad un palo 17 anni, che durante il tragitto aveva tentato di fuggire, ma Persona_33 era stato catturato;
- alle 22 circa venivano fucilati altri 17 ostaggi: di 66 anni;
di 75 Persona_34 Persona_35 anni;
di 45 anni;
di 38 anni;
di 53 anni;
Persona_36 Controparte_72 PAte_31
di 43 anni;
di 40 anni;
di 52 anni;
PAte_32 PAte_33 PAte_34 PAte_35 pagina 10 di 65 di 64 anni;
di 47 anni;
di 81 anni;
di 29 anni;
PAte_36 PAte_37 PAte_38
di 61 anni;
di 66 anni;
di 55 anni;
PAte_39 PAte_40 PAte_41 Pt_42
di 84 anni;
di 52 anni;
[...] PAte_43
- il 25.9.1944, sempre sul Colle del Carnaio, i militari tedeschi appartenenti all'ultima pattuglia che presidiava quei luoghi, prima di ritirarsi definitivamente, uccidevano di 50 anni e Persona_37
?????????????????????????????????? forse deceduto nel 2005???????, e stupravano Persona_38 e uccidevano di 24 anni. Persona_39
1.2. Affermavano gli attori che la c.d. strage del Carnaio e il successivo episodio del 25.9.1944, avvenuto nei medesimi luoghi, rappresentavano un fatto storico documentato, tra l'altro:
1) dall'Atlante delle stragi naziste in Italia, a cura dell'Istituto Nazionale Ferruccio PAri;
2) da La strage del Carnaio, in 1944. Stragi naziste e fasciste sull'Appennino tosco- PAte_44 romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2003, pp. 17-50;
3) da , Note sui perpetratori delle stragi di Fragheto e Tavolicci, in (a Persona_40 Persona_41 cura di), L'Appennino del '44. Eccidi e protagonisti sulla Linea Gotica, Le Balze, Montepulciano, 2005, pp. 13-22;
4) da in (a cura di), L'Appennino del '44. Eccidi CP_73 Controparte_74 Persona_41 e protagonisti sulla Linea Gotica, Le Balze, Montepulciano, 2005, pp. 111-124;
5) da Diario degli avvenimenti in Forlì e dal 1939 al 1945, a cura di Testimone_1 Pt_10 [...]
, Roma, Bari, 2003, vol. I, pp. 761-762; Per_42 Per_43 Per_44 6) da PAtigiani, popolazione e guerra sull'Appennino. L'8ª PAte_45 Persona_45 [...]
, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2011, pp. 131-150; Controparte_75
7) da AG 1943-1945, vol. II, Epigrafia, Comitato PAte_46 CP_76 PAte_47 regionale per le celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione Emilia- AG, Bologna, 1995, pp. 25-28;
8) da Appennino 1944: «Arrivano i lupi!». Atti e misfatti del IV Battaglione di volontari PAte_48 nazifascisti fra Toscana, Marche e AG, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2008.
9) da Tavolicci. 22 luglio 1944. Protagonisti e retroscena di una strage nascosta, Il PAte_48
Ponte Vecchio, Cesena, 2008; 10) da , un uomo di Salò sulla Linea Gotica, in «Storia e Testimone_2 Persona_46 Futuro», n. 14, 2007.
1.3. Ciò posto, gli attori, nella qualità di congiunti più o meno prossimi delle vittime dei fatti sopra riportati, affermavano la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano a decidere delle pretese risarcitorie conseguenti ai crimini di guerra commessi da soldati nazisti, in base alle statuizioni rese dalla Corte Costituzionale nella storica pronuncia n. 238/2014. Nel merito reclamavano il risarcimento per i danni sofferti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza dei fatti descritti, invocando l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, con incremento dei valori così ottenuti, trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità. Premesso questo breve excursus storico, gli attori proseguivano descrivendo il tragico epilogo subìto dai propri congiunti ad opera delle milizie naziste in occasione delle citate operazioni belliche, quantificando per ognuno le conseguenze dannose subite e concludendo come riportato in premessa.
2. Si costituiva in giudizio il con il patrocinio ex lege della Controparte_63 Avvocatura dello Stato, il quale:
- sosteneva in via preliminare che, in conseguenza dell'emanazione del d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, istitutivo del “Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro pagina 11 di 65 l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, l'unico legittimato passivo in controversie come quella di specie sarebbe stato il stesso (in quanto gestore del Fondo) e non anche la Tedesca;
CP_63 Controparte_65
- nel merito deduceva che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da crimini di guerra, come quello illustrato dagli attori, fosse onere di questi ultimi dimostrare sia la propria qualità di eredi sia che il de cuius rientrasse effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Da tali permesse l'Amministrazione statale deduceva: 1) l'inammissibilità della domanda svolta verso il Ministero dal Comune di (in PAte_10 quanto Ente locale e non discendente di persona fisica vittima del crimine di guerra) o, comunque, il rigetto nel merito della stessa, perchè avente ad oggetto diritti ormai prescritti. 3) l'improponibilità dell'azione risarcitoria per tutti coloro che avessero avuto a disposizione domande indennitarie e/o risarcitorie in virtù di normative previgenti e non le avessero già proposte, decadendo dalle stesse;
in subordine, ove ritenuta l'azione risarcitoria “proponibile”, domandavano la decurtazione, ex art. 1227 co. 2 c.c., delle somme che gli attori avrebbero potuto percepire se avessero diligentemente e tempestivamente presentato la domanda di indennizzo entro i termini di decadenza delle normative previgenti. Laddove, invece, gli attori avessero già percepito indennizzi o risarcimenti per avere diligentemente azionato tali normative, si deduceva la decurtabilità di detti importi dalle somme riconosciute nel presente giudizio in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Ancora, il deduceva che, oltre alle somme suddette, dal risarcimento eventualmente spettante CP_63 agli attori avrebbero dovuto essere altresì detratte le somme eventualmente già corrisposte, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, che assicurava ai cittadini italiani deportati nei campi di concentramento un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. Va rilevato che, per nessuno degli attori, l'Amministrazione statale depositava documentazione a comprova di quanto eventualmente già percepito in passato a titolo risarcitorio e/o indennitario in relazione ai fatti per cui è causa.
3. La IC non si costituiva, rimanendo così contumace. Controparte_64
4. Gli attori depositavano memorie ex artt. 183 e 190, ribadendo in gran parte quanto già dedotto nei precedenti atti difensivi. Segnatamente,
- con la prima memoria ex art. 183, parte attrice a) ribadiva la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , in quanto “unico soggetto in grado di interloquire sui Controparte_70 fatti di causa, e poi, una volta ottenuta eventualmente la sentenza irrevocabile, presentare istanza di accesso al Fondo”, b) contestava l'eccezione mossa dall'Avvocatura erariale in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo al posto che “la risarcibilità in favore PAte_49 degli enti pubblici territoriali del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato è un dato ormai assolutamente pacifico e incontrastato (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 21 settembre 2022, n. 35153; Cass. Pen., Sez. II, 2 aprile 2012, n. 12188; Cass. Pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558; Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 4060; Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981; Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 1992, n. 9105; Cass. Pen, Sez. VI, 16 giugno 1990, n. 403; Cass. Pen., Sez. I, 14 dicembre 1988, n. 13850)”; c) eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura, che avrebbe depositato la “comparsa di costituzione e risposta soltanto il 6 settembre pagina 12 di 65 2023, un giorno prima rispetto all'udienza di prima comparizione”; d) affermava in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione, vista l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità; e) precisava il contenuto della domanda con specifico riferimento alle schede nn. 9 e 10;
- con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 la parte allegava i documenti di prova attestanti la sussistenza del fatto storico asserito in citazione nonché della lesione dei diritti inviolabili della persona, anche con riferimento ai danni conseguenza.
- da ultimo, con la terza memoria ex art. 183, gli attori contestavano l'applicabilità in fase giudiziale della compensatio lucri cum damno dedotta dall'Avvocatura. Ciò in considerazione della mancata prova dell'effettiva percezione, da parte degli attori, di somme o altre utilità per effetto dell'illecito subito, nonché in virtù dell'entrata in vigore del d.m. 28 giugno 2023, “che ha dato attuazione all'art. 43 d.l. 36/2022 (doc. E.1)”, per il quale, “la questione di eventuali somme percepite dallo Stato dalle vittime dei crimini commessi dalle forze del Terzo Reich è questione che verrà valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso al Fondo che segue, come è noto, l'odierna fase giudiziaria, in caso di ottenimento da parte degli odierni attori di una sentenza irrevocabile di condanna”.
5. Il non depositava alcuna memoria. Controparte_63
6. Il Giudice procedeva come di seguito si riporta, con menzione anche degli atti adottati in corso di causa: 1. Con decreto del 2 gennaio 2023, differiva l'udienza al 7 settembre 2023 ex art. 168-bis co. 5; 2. In esito all'udienza del 7 settembre 2023, fissava la discussione sull'ammissione dei mezzi prova in data 25 gennaio 2024; 3. In esito all'udienza del 25 gennaio 2024, alla quale comparivano solo gli avvocati degli attori, il Giudice si riservava di decidere in merito alla richiesta degli stessi di fissazione udienza per la precisazione delle conclusioni;
4. Con ordinanza del 23 aprile 2024 scioglieva la riserva precedentemente formulata e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 27 febbraio 2025, poi differita al 4 marzo 2025 con Decreto del 25 febbraio 2025; 5.All'esito dell'udienza da ultimo richiamata, alla quale compariva solo parte attrice, invitava quest'ultima a prendere posizione specifica sul danno patito dai nascituri e;
assegnava i termini di cui Controparte_22 CP_42 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione
***
7. Sulla giurisdizione del Giudice italiano. Preliminarmente, ancorché non oggetto di specifica eccezione da parte dei convenuti, va affermata la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, già condiviso in precedenti di questo Tribunale, secondo cui: “l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (cfr. Cassazione civile, S.U. n 20442/2020 pronunciata in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, " iure CP_65 Controparte_70 proprio" e " iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale. Nello stesso senso anche Cass., Sez. Terza Civile, sentenza n. 3642/2024). Sul punto, mette conto precisare per completezza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, nella citata sentenza, che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di pagina 13 di 65 quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale. Si evidenzia, ulteriormente, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme, con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, con la conseguenza che, in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., nn. 21995 e 21996 del 2019), è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta”, di affermare la propria giurisdizione. Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, n. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
***
8. Sulla legittimazione passiva della . CP_65 Controparte_70 8.1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostiene che, a seguito dell'emanazione del d.l. n. 36/2022 convertito in l. n. 79/2022, istitutivo del fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra compiuti in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, unico titolare passivo del rapporto controverso sarebbe lo stesso Ministero e non, anche, la . Controparte_70 8.2. La suddetta normativa, infatti, disciplinante una peculiare ipotesi di accollo da parte della IC italiana in favore di quella tedesca, con lo specifico fine di tenere indenne la seconda (accollata) dai debiti risarcitori da essa contratti verso le vittime del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'art. 1273, co. 1 c.c., avrebbe reso la Controparte_70 carente di legittimazione passiva sostanziale in controversie come quella di specie. 8.3. Prescindendo da ogni considerazione preliminare circa l'insussistenza, in capo al , CP_63 dell'interesse alla difesa in esame (di cui beneficerebbe esclusivamente la IC Federale tedesca, non costituita), la tesi dell'Avvocatura, in ogni caso, non è condivisibile. 8.4. Un'attenta esegesi del dato normativo dell'art. 43 d.l. 36/2022, infatti, conduce alla conclusione che la titolarità passiva del rapporto controverso permane in capo alla IC di CP_70 Germania, succeduta al Terzo Reich. La Corte Costituzionale, nella sentenza 21.7.2023, n. 159, chiarisce la ratio del c.d. Fondo “ristori”, nei termini che seguono:
- a fronte dell'arresto delle procedure esecutive in corso, vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961);
- il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (d.m. 28 giugno 2023);
- il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede, altresì, che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo». pagina 14 di 65 Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (Fondo n.d.r.), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato … il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione … Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14”. Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia alla luce della lettura che ne dà la Consulta, risulta evidente che il Fondo abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la IC . Controparte_70
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9. Sull'ammissibilità della domanda risarcitoria del PAte_10
Occorre ora dare risposta all'ulteriore eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato, relativa all'inammissibilità della domanda formulata dal L'Avvocatura Erariale PAte_10 afferma, infatti, che “è onere degli attori dimostrare altresì l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dal de cuius e la loro entità, con la precisazione che – dal relativo ammontare – andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa. Da ciò si desume la inammissibilità della domanda svolta verso il dall'ente civico”. L'Avvocatura CP_63 sembrerebbe, quindi, sostenere che il non potendosi considerare vittima dei crimini di guerra, Pt_10 e quindi leso nei diritti inviolabili della persona, non sarebbe legittimato ad accedere al Fondo. La tesi non merita accoglimento. In primo luogo, l'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con L. 29 giugno 2022 n. 79, che istituisce il Fondo più volte menzionato, non pone alcuna espressa limitazione agli enti esponenziali. In secondo luogo, la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsto dall'art. 185 c.p. (V. Cass. 4060/2007). Ben motiva, infatti, il Tribunale di Novara, il quale, con sentenza n.50/2022, ha affermato che “Gli enti pubblici assumono, infatti, la posizione di danneggiati per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano. E' indubbio che un crimine di guerra, quale è quello per cui si procede, abbia cagionato dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività. La sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile è ancor più evidente considerato che, nel caso di specie, la condotta spietata è stata tenuta nella piazza del paese, alla presenza delle famiglie dei giovani fucilati e dell'intera comunità”. In questo senso, poi, si era già espressa Cass. Sez. 3, 15/04/1998, n. 3807: “In tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto - evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta. Da ciò consegue che è
pagina 15 di 65 insita la lesione della posizione soggettiva e che l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno”. Anche il pertanto, deve ritenersi legittimato attivo. PAte_10
10. Sull'eccezione di prescrizione. Si è detto in premessa che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno subito per effetto dei crimini di guerra di cui in narrativa con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno prima della prima udienza. L'eccezione è quindi tardiva. In ogni caso, la questione è stata già ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, richiamata pure dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Si riporta, per il pregio esplicativo, il passaggio contenuto nella sentenza del Tribunale Firenze, sez. II, 03/07/2023, n. 2064: “Il crimine contro l'umanità è imprescrittibile e anche il diritto al risarcimento del danno ad esso correlato è insuscettibile di cadere in prescrizione;
infatti non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali [...]. (Cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, cit.; ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Tribunale Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345) Si afferma che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, troverebbe la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Non è revocabile in dubbio che l'imprescrittibilità viene sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa;
non di meno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario per cui è derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), può sostenersi che tale norma consuetudinaria internazionale è suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Del resto, il principio di irretroattività vale solo per le norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all'allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale istituto: cfr. da ultimo Cass. 2844 del 25.01.2021) ex art. 25 2° co. Cost., qualificato dalla Corte Costituzionale sia come “fondamentale principio di civiltà giuridica” (sentenza nr. 148 del 1983) che quale “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitrii del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” e non osta all'ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Illuminante è la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11.04.2011 nr. 480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale pagina 16 di 65 anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili». Alla medesima conclusione si giunge ripercorrendo altro iter logico giuridico di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna nr. 1516 dell'8.6.2022 e del Tribunale di Torino, IV sezione, 19 maggio 2020 (che si riporta nella parte di interesse… l'illecito extracontrattuale, qualora il fatto costituisca reato, si prescrive nel termine previsto per il reato stesso (art. 2947 3° comma c.c.); premesso che il principio costituzionale di tassatività impone la precisa determinazione della fattispecie incriminatrice, gli illeciti dedotti in causa vanno penalmente inquadrati nelle previsioni dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e/o dell'art. 601 c.p. (tratta di schiavi) il cui termine di prescrizione è di 20 anni che decorrerebbe dalla loro commissione….l'applicazione retroattiva a fatti verificatisi in precedenza non è possibile, perché in contrasto col fondamentale principio costituzionale (art. 25) di irretroattività delle norme incriminatici;
tale principio impedisce dunque che il nostro ordinamento possa conformarsi, come prevede l'art. 10 Cost., rispetto a norme di diritto internazionale che sanzionino fatti non previsti come reato all'epoca in cui vennero commessi. Ritiene questo giudice di doversi discostare dai precedenti sopra richiamati e di disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata per due ordini di ragioni;
attinenti il primo alla natura, civilistica e non penalistica, della norma e dei principi che devono applicarsi in tema di prescrizione;
il secondo alla ritenuta sussistenza - con i contenuti e le caratteristiche di cui si dirà infra - di una norma di diritto internazionale consuetudinario tale da impedire la prescrizione dei crimini contro l'umanità. La prima considerazione da fare è che non si discute qui della applicazione di una sanzione penale, bensì del riconoscimento di un risarcimento a un soggetto danneggiato da un fatto illecito. I principi di tassatività e di irretroattività sanciti dall'art 25 Cost. valgono per le norme incriminatrici, e costituiscono, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato. In quest'ambito la prescrizione - che è considerata istituto di diritto sostanziale e non processuale - non può essere applicata in malam partem;
non è dunque possibile, se non violando tali principi, applicare un nuovo e più lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. In ambito civile, il rinvio contenuto nell'art 2947 3° comma alla norma penale che definisce il reato (della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire e "integrare" principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze che qui non esistono (la garanzia del reo). È appena il caso di ricordare come il sistema risarcitorio civile sia improntato al principio di atipicità dell'illecito, diametralmente opposto a quello penale di tassatività. ….. Ciò che si pagina 17 di 65 intende sottolineare è il fatto che questa scelta normativa non si pone in contrasto con alcuno dei principi costituzionali sopra richiamati…è noto infatti che in ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purchè nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (C. Cost.
7.7.2006 n. 274)”. Peraltro va detto che in Italia la necessità di una norma speciale che affermasse l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità non venne avvertita perché questi reati integrano fatti di reato (omicidio, strage) puniti con l'ergastolo, e per i quali dunque già l'art 157 c.p. è idoneo ad escludere l'operatività della prescrizione. La ragione della mancata ratifica delle convenzioni ON. ed Europea va piuttosto cercata nel fatto che queste convenzioni intendevano disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l'umanità (in particolare l'apartheid) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti, e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la Convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni stati avevano manifestato "resistenza", ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione). Il dato oggettivo della stipula di due convenzioni sullo specifico tema della prescrizione dei crimini contro l'umanità costituisce, invece, argomento a favore della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, circa il fatto che questi crimini non potessero andare soggetti a prescrizione. L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità viene espressamente affermata in alcune sentenze rese dalla Suprema Corte e da Co. penali militari italiane. Nella nota sentenza S.U 11.3.2004 n. 5044 “Fe.”, l'imprescrittibilità viene legata sia alla particolare natura di questi illeciti che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale;
sia all'esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la Convenzione ONU del 1968 e la Convenzione d'Europa del 1974. Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22 luglio 1997 (caso Pr.) e del Tribunale Militare di La Spezia del 12 febbraio 2007 (caso Nordhorn). Preme comunque sottolineare come la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, nei numerosi casi riguardanti fatti avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, sia stata affermata dalla grande maggioranza delle corti dei diversi paesi, talora fondandosi su normativa interna ad hoc, talaltra su regole consuetudinarie internazionali. Va richiamata inoltre la CEDU - Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 848/1955 – quale norma di diritto pattizio che precede la formazione della regola consuetudinaria sulla irretroattività il cui art. 7 sancisce il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale. Il secondo comma di questa norma chiarisce però che il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili. Dunque si prevede la possibilità di sanzionare penalmente fatti che, pur non previsti da una legge vigente all'epoca in cui furono commessi, erano comunque considerati criminosi in base ai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili;
ciò a significare la repressione dei crimini di guerra ha dignità di VALORE COMUNE agli ordinamenti degli Stati parte della convenzione, e dunque di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili. Si ritiene, in definitiva, esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione
pagina 18 di 65 avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (Corte Cost. 24.10.2007 n. 349).
*** 11. Nel merito: sull'an e sul quantum debeatur – premessa generale 11.1 Sull'esistenza del danno evento. Il presente giudizio ha ad oggetto episodi criminali inseriti in quella che venne definita la “strage del Carnaio”, una rappresaglia militare compiuta il 25.7.1944 e il 25.9.1944 sul valico appenninico tra i Comuni di e di Santa Sofia dalla I° Waffen PAte_10 Grenadier Brigade der SS Italienische nr. 1, una compagnia italiana filonazista alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien, e, dunque, del Terzo Reich. A quanto risulta dalla documentazione storiografica esistente e prodotta da parte attrice, in occasione della strage vennero uccise 30 persone. Non vi è dubbio, ed è già stato accertato nell'ambito di numerosi processi militari e penali, che gli eccidi e altri atti criminali perpetrati ai danni della popolazione civile nel corso del 1944 furono parte di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich e recepito in Italia grazie alle direttive dal Feldmaresciallo e diligentemente attuato da parte delle truppe tedesche e da quelle Persona_47 italiane alle dipendenze di quelle tedesche. Pertanto, deve ascriversi al Terzo Reich la responsabilità anche delle singole stragi descritte di seguito, attuate proprio nell'esecuzione degli ordini impartiti dal vertice. Ad ogni modo, parte attrice ha depositato vari documenti storici (docc.
1-10 elencati nella precedente ricostruzione in fatto), attestanti la c.d. strage del Carnaio e tutti i civili rimasti vittime dell'eccidio, i cui nominativi risultano anche riportati nella cripta del cimitero del Comune di San Piero in AG, la cui fotografia -pure- è stata depositata dagli attori sub doc.
3. Si riportano i nominativi e le rispettive età anagrafiche dei soggetti rappresentati nella fotografia:
1) 51, 2) 51, 3) 47, 4) PAte_28 PAte_43 PAte_36 [...]
45, 5) 43, 6) 41, 7) 40, 8) Amato Per_36 PAte_32 PAte_30 Controparte_77
40, 9) 37, 10) 35, 11) 32, 12) Pt_18 Controparte_72 Persona_31 Controparte_22
28, 13) 25, 14) 20, 15) 17, 16) PAte_38 Persona_39 Persona_38 Persona_33
84, 17) 81, 18) 75, 19) 69, 20) PAte_42 PAte_37 Persona_35 PAte_27
67, 21) 66, 22) 66, 23) 64, 24) CP_78 PAte_40 Persona_34 PAte_35
61, 25) 59, 26) 59, 27) 58, 28) PAte_39 Persona_37 PAte_26 Persona_32
55, 29) 53, 30) 52. PAte_41 PAte_31 PAte_34 Orbene, i fatti allegati nell'atto introduttivo, oltre che non contestati dall'unica parte costituita (il Contr
, sono confermati dalla documentazione prodotta dagli attori. Con maggior sforzo esplicativo, si rileva che tutte le persone sopra elencate risultano indicate come vittime della c.d. strage del Per_29 nei testi storiografici depositati e che i certificati di morte in atti confermano che, per tutti, il decesso è avvenuto nei giorni della strage (25.7.1944 e 25.9.1944). 11.2 Sui criteri utilizzati per determinare l'an e il quantum del risarcimento dovuto. Fermo restando tutto quanto sopra illustrato, prima di procedere alla disamina delle domande degli attori partitamente per tutti i diversi episodi descritti in atto di citazione, si ritiene utile svolgere alcune osservazioni in linea generale sulle voci di danno allegate dagli attori, la cui risarcibilità verrà vagliata specificatamente per ciascuno di essi. In particolare, le parti attrici lamentano il danno da perdita del rapporto parentale, sia iure proprio, cioè nell'ipotesi in cui il diritto viene invocato per il dolore patito in prima persona dai congiunti delle vittime, sia quello trasferito loro iure hereditario dal patrimonio dei prefati soggetti, non più viventi al momento dell'instaurazione del giudizio, facendo valere un credito risarcitorio maturato in capo ai danti causa e trasmesso ai propri successori legittimi. pagina 19 di 65 In linea generale, in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno da perdita parentale, giova richiamare l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022), la quale ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale, comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva. Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione, la Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”. La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (v. Cass. 29/09/2023, n. 27658), che hanno enunciato il principio per cui che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01). In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e pagina 20 di 65 dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01). (…) anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. Dai principi sopra riportati discende che: a) per i prossimi congiunti (figli, genitori, fratelli, coniugi), la sussistenza del danno parentale è relativamente presunta nell'an, ferma restando la possibilità, per il convenuto, di fornire prova contraria, anche solo per presunzioni, purchè attendibili e sufficientemente persuasive, b) tale presunzione va comunque limitata al danno da sofferenza interiore e non anche al danno esteriore (o dinamico-relazionale), per il quale, invece, occorre la prova dell'esistenza di un concreto vincolo affettivo, c) in ogni caso, il grado e la forza del vincolo affettivo rilevano ai fini della determinazione del quantum e, dunque, della personalizzazione del danno, sia con riferimento alla liquidazione della sofferenza interiore, sia con riguardo al danno dinamico relazionale;
d) per i restanti soggetti con grado di parentela/affinità formale meno prossimo (come quello tra zio e nipote, tra cugini o cognati), non appartenenti al c.d. “nucleo familiare minimo” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554 - 01), occorrerà dimostrare la presenza di un'effettiva condizione di convivenza o, comunque, di un legame affettivo da provare in concreto, reciso a seguito dell'illecito; e) l'onere probatorio del suesposto legame affettivo sarà tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela e ciò ai fini sia dell'an sia del quantum. Occorre sul punto evidenziare come, sebbene i fatti e gli accadimenti da cui muovono le domande degli attori siano ormai acquisiti al patrimonio storico collettivo, tanto da assurgere a fatto notorio, ciò non consente di obliterare i principi appena richiamati quanto alla necessità di allegare e provare le circostanze utili ad accertare la lesione parentale ed i risvolti sul vissuto personale di ciascuno dei soggetti coinvolti nei fatti atroci oggetto di questo giudizio, al fine di riconoscere e quantificare i risarcimenti dovuti. 11.3 Sulle conseguenze dell'applicazione dei suesposti principi al caso di specie nonché sull'utilizzo delle tabelle di Milano. In applicazione dei già indicati principi, devono essere rigettate le domande con riferimento a tutti i rapporti parentali che esorbitano dagli stretti vincoli parentali, cioè quelle non attinenti ai rapporti tra genitori, figli, fratelli, nonni, per i quali si presume l'esistenza di un concreto rapporto affettivo, quantomeno sotto il profilo della sofferenza soggettiva. Tanto si argomenta in base al fatto che gli attori si sono limitati ad allegare e documentare, in relazione alle moltissime domande cumulativamente avanzate, unicamente il grado di parentela sussistente tra le medesime ed i defunti, mancando di addurre prove in ordine alla sussistenza di effettivi legami. Tale modus operandi, se non osta al riconoscimento del risarcimento per la lesione dei rapporti parentali più stretti (per i quali si presume la sofferenza e/o lo sconvolgimento relazionale conseguente all'uccisione), non è sufficiente per accogliere la pretesa, laddove si discuta di rapporti tra zio-nipote, tra cugini o tra cognati. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, le domande che si fondano su tali ultimi rapporti non verranno accolte, mentre si procederà alla liquidazione del danno con riferimento alla sola componente di sofferenza (dunque escludendo quella dinamico-relazionale, pure considerata nel punteggio delle tabelle di Milano), laddove non risulti dagli atti che le parti convivessero, come ad esempio nel caso di rapporti nonno-nipote o nel caso di fratelli/sorelle sposati ed inseriti pertanto in un nuovo nucleo pagina 21 di 65 familiare diverso da quello di origine. Si specifica, dunque, che la considerazione della sola componente di sofferenza interiore è effettuata dimezzando il risarcimento calcolato per l'intero in base al punteggio dei parametri considerati nel caso in esame. Dal punto di vista della concreta quantificazione, poi, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, occorre perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.). 11.4 Sulle tabelle applicabili. Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024), ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e, come tali, possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, ma può comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E") deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. 11.5. Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dal nascituro all'epoca della strage. In alcuni casi le domande attoree sollevano la questione della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, laddove l'evento (morte del familiare) sia avvenuto prima della nascita del richiedente. Si pone, in altri termini, la questione se il concepito/nascituro al momento dell'uccisione del familiare possa o meno richiedere il risarcimento per la privazione del rapporto parentale, che avrebbe potuto avere con la vittima dell'evento. La prima criticità che la questione sottende è rappresentata dall'assenza di soggettività giuridica in capo al richiedente al momento della verificazione del fatto illecito e, dunque, dalla possibile carenza di legittimazione ad agire per il risarcimento di qualsivoglia danno iure proprio. pagina 22 di 65 Si ritiene che tale questione sia ormai superata a seguito della chiara posizione assunta al riguardo dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 25767/2015. In tale pronuncia, infatti, la Corte chiarisce che la protezione del nascituro, anche in sede giurisdizionale, ben possa essere garantita indipendentemente dalla soggettività e capacità giuridica del medesimo al momento del fatto, ai sensi dell'art. 1 c.c., ma semplicemente considerando il nascituro -in ogni caso- oggetto di tutela da parte dell'ordinamento e, quindi, meritevole di essere risarcito per i danni subiti prima della sua nascita: “Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività - che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi - bensì considerandolo oggetto di tutela (Corte costituzionale 18 febbraio 1975 n. 27; Cass., sez. 3, maggio 2011 n. 9700; Cass. 9 maggio 2000, n. 5881). Tale principio informa espressamente diverse norme dell'ordinamento. Così, la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 1, comma 1 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) annovera tra i soggetti tutelati anche il concepito. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"). Analogo concetto è riflesso nella stessa L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 1 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), qui in esame, che retrodata la tutela della vita umana anteriormente alla nascita ("Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio). Anche la L. 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) afferma l'esigenza di proteggere la salute del concepito (art. 1: "Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi...-, c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento"). Infine, nell'ambito della stessa normativa codicistica, l'art. 254, prevede il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche quando questi sia solo concepito, ma non ancora nato. Entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l'ammissibilità dell'azione del minore, CP_ volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell'effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute (cfr. art. 41 c.p.)” (Cass. Civ., SS.UU., 22.12.2015, n. 25767). Chiarito, dunque, che la circostanza che l'interessato non fosse ancora nato al momento dell'uccisione del familiare nella strage del non preclude di per sé l'azione risarcitoria avanzata in giudizio Per_29 per la perdita del rapporto col parente, occorre ora domandarsi se sia riconoscibile un pregiudizio da lesione di un rapporto parentale in capo ad un soggetto che non abbia mai vissuto detto rapporto (non essendo ancora nato al momento della morte del familiare). La questione, in altre parole, è se il diritto risarcitorio in esame sia astrattamente riconoscibile in difetto della c.d. attualità del rapporto parentale al momento dell'evento dannoso. Le ragioni contrarie sono ben compendiate nella sentenza n. 12987/2022 della III Sezione della Suprema Corte, in cui si evidenzia che, con il pregiudizio da perdita del parente in capo ad un infante (ciò vale a maggior ragione per un nascituro), si può far valere: a) il danno morale soggettivo derivante dalla sofferenza che l'infante potrebbe provare in futuro, quando avrà un'età tale da poter avvertire la perdita (un danno, dunque, afferente alla sfera statica- interna dell'individuo); b) la perdita del rapporto parentale in quanto tale, inteso come perdita dei reciproci affetti, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti (un danno, dunque, afferente alla sfera dinamico-relazionale dell'individuo). pagina 23 di 65 Rispetto ad entrambi i pregiudizi, l'orientamento giurisprudenziale in esame nega il risarcimento con le seguenti motivazioni: “La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest'ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro. In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l'incoscienza dell'infante impedisse di ammettere una sofferenza d'animo, si ricorreva all'espediente del danno futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest'ultimo la contestualità con l'azione lesiva (Cass. 1079 del 1974; Cass. n. 2731 del 1968). Quell'espediente era una conseguenza del fatto che l'unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale soggettivo: così che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all'infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito. Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono. Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta. Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l'invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E' un danno ipotetico. Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro far perdere valore all'immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest'ultimo avrà l'età per avvertirla. Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l'incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l'incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio. Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora. Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all'infante sia visto nei termini di perdita del congiunto. Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (le decisioni sono numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale. Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva pagina 24 di 65 immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità". Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall'illecito, è difficile da ammettere. In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente” (Cass. Civ., Sez. III, 26.4.2022, n. 12987, confermata e richiamata anche successivamente, si v. Cass. Civ., Sez. III, 13.5.2023, n. 17540). Se, da un lato, le statuizioni in ordine al danno morale appaiono diffusamente motivate, non emergendo ragioni per discostarvisi (tanto più ove i tre attori, all'epoca nascituri, Controparte_22 CP_81 e non alleghino né provino alcunché in ordine a specifiche sofferenze soggettive
[...] CP_42 che avrebbero patito, successivamente alla nascita, per la morte del familiare), le considerazioni relative alla perdita del rapporto parentale in sé (dimensione dinamico-relazionale del pregiudizio) meritano, invece, di essere ulteriormente approfondite, anche in considerazione delle conclusioni non categoriche e parzialmente dubitative della Suprema Corte rispetto a tale specifico pregiudizio, che non è escluso del tutto, ma semplicemente “difficile da ammettere”. A tale ultimo riguardo si richiama nuovamente la definizione che la giurisprudenza di legittimità ha coniato a più riprese, progressivamente consolidandosi, del c.d. danno parentale: “Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546)” (Cass. Civ., Sez. III, 25.6.2021, n. 18284). Muovendo da tale definizione, che ricomprende anche pregiudizi non necessariamente presupponenti la preesistenza del rapporto parentale rispetto all'evento morte o lesivo (“alterazione […] nelle relazioni tra i superstiti”, “diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia”, “libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della […] famiglia), si ritiene che anche per tali pregiudizi ben possa configurarsi una dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue e che, dunque, ben possano essere riconosciuti e risarciti come “danni futuri” anche in favore del nascituro o dell'infante. Trattasi, infatti, di danni non patrimoniali di carattere dinamico-relazionale ed incidenti sui rapporti e sulle relazioni familiari che, ad avviso della scrivente, si ripercuotono tanto sul parente già in vita quanto su quello in procinto di nascere: la differenza, semplicemente, è che per quest'ultimo si concretizzano successivamente alla nascita, ma ciò non toglie che, anche per il nascituro, si tratti di un danno effettivo e rilevante e, dunque, astrattamente meritevole di riconoscimento e risarcimento.
pagina 25 di 65 Non si ritiene, pertanto, essenziale e dirimente a fini risarcitori, a fronte della complessità ed articolazione dei pregiudizi conseguenti alla recisione di una relazione parentale, che quest'ultima sia preesistente al fatto illecito. Ciò, tanto più considerando il rilievo costituzionale della famiglia e della tutela dei diritti e dei rapporti ad essa afferenti (artt. 2 e 29 Cost.), i quali ancor meno giustificherebbero la sottrazione del diritto risarcitorio in esame al nascituro o all'infante per il sol fatto di non avere già attivamente vissuto la relazione con il parente deceduto. La Suprema Corte, proprio in un caso di danni da perdita del rapporto parentale lamentati da un nascituro e ritenuti astrattamente riconoscibili, ha chiarito anche quanto segue in ordine alla correlata problematica dell'onere probatorio da soddisfare per tale specifica voce di danno: “La sentenza impugnata […] ha inequivocabilmente preteso l'allegazione di concrete voci di danno per i figli CP_82 solo in ragione del fatto che la prima avesse quattro anni al momento dell'incidente e che il CP_83 secondo fosse nel grembo materno e non ha ammesso la superabilità sul piano presuntivo di detta mancata allegazione […]
[D]eve ribadirsi, infatti, che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2023, n. 4571). Tanto premesso, posto che nella presente controversia sono tre i casi in cui gli attori all'epoca nascituri lamentano la perdita del rapporto parentale paterno ( e Controparte_22 Controparte_13
) , tenuto conto che il padre è una delle figure più prossime e più importanti nella CP_42 crescita di un figlio e nello sviluppo dei rapporti inter-familiari (anche con gli altri familiari sopravvissuti, soprattutto dopo la fine di una guerra mondiale) e considerato altresì che le uccisioni sono avvenute poco tempo prima della nascita dei suddetti attori, in un'occasione tragica alla fine di una guerra altrettanto atroce (che, senza dubbio, ha lasciato terribili strascichi su tutti i superstiti), ben può presumersi che gli attori, dopo la nascita e durante i successivi anni di vita, abbiano subito molteplici pregiudizi di carattere dinamico relazionale enucleati dalla Suprema Corte come espressione del danno in esame. La liquidazione del danno, pertanto, sarà effettuata utilizzando le Tabelle di Milano elaborate appositamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La scrivente tuttavia, come sopra enunciato, ritiene non riconoscibile il danno morale / sofferenza soggettiva per la perdita del rapporto parentale in capo al nascituro, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra illustrata n. 12987/2022 ed anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove attoree, in tutti i casi sopra citati (si v. infra), in ordine al profilo delle sofferenze soggettive e morali degli attori successivamente alla nascita. Pertanto, non sarà applicato alcun aumento di cui alla voce “E” della Tabella (qualità/intensità del rapporto affettivo) e l'importo calcolato seguendo la Tabella (il cui valore-punto tiene conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia di quelle interiori/soggettive), sarà ridotto equitativamente del 40%. 11.6. Sul non necessità di ripartizione tra i discendenti del danno iure hereditario pagina 26 di 65 Molte delle domande risarcitorie formulate nel presente giudizio sono state proposte soltanto da alcuni eredi rispetto ad un maggior numero di soggetti astrattamente legittimati;
ciò risulta spesso dalla stessa prospettazione dei fatti allegati, laddove, come infra verrà precisato, agisce un solo coerede, e trova riscontro nella produzione di dichiarazioni di successione, certificati di residenza e stati di famiglia, da cui risultano altri successibili. La scrivente non prenderà posizione sulla ripartizione del credito risarcitorio tra i coeredi del defunto vittima dell'eccidio e tra i suoi eredi, costituiti o meno nel giudizio, e si limiterà ad indicare il credito complessivo sorto in capo al soggetto rispetto al quale si instaura il rapporto successorio dedotto (che potrà essere la stessa vittima dell'eccidio o i suoi eredi). Infatti, occorre tener conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale a partire dall'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza del quale “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01).
11.7. Sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e del principio di compensatio lucri cum damno con riferimento alle utilità percepite ad altro titolo dagli attori. Vale la pena di rispondere, già in questa sede, prima ancora di procedere alla liquidazione del danno in relazione a ciascuno degli attori, ad un'ulteriore eccezione mossa da parte dell'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima, nell'atto di costituzione, ha ricordato che “alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista, la IC italiana ha già conferito consistenti benefici e indennizzi con: a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del Presidente della IC 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791; e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Alla luce di ciò, stando a quanto sostenuto dal suddetto convenuto, la domanda degli attori dovrebbe essere, a seconda dei casi, considerata “improponibile” o, in alternativa, ridotta nel quantum. L'asserita improponibilità (o anche inammissibilità) interesserebbe quegli attori che abbiano omesso colpevolmente di formulare tempestiva istanza per accedere alle procedure di concessione dei benefici a sostegno delle vittime esemplificativamente menzionate supra. Il sopraggiungere delle suddette decadenze impedirebbe, nella ricostruzione di parte, di ottenere in questa sede “il pagamento di importi che già avrebbero potuto conseguire sulla base delle menzionate disposizioni e che – tuttavia – non hanno percepito per l'essere decaduti dal relativo diritto”. Il mancato attivarsi degli attori nei termini suesposti andrebbe infatti qualificato ai sensi dell'art. 1227 c.c. come concorso colposo del danneggiato. Dovrebbe essere ridotta nel quantum, invece, la pretesa risarcitoria di coloro, i quali abbiano effettivamente percepito detti pagina 27 di 65 benefici, anche solo parzialmente, o non li abbiano percepiti per decadenza dei termini, nell'ipotesi in cui l'accesso alle erogazioni pubbliche avrebbe soddisfatto solo parzialmente la pretesa risarcitoria. L'eccezione è priva di fondamento. In primo luogo, l'art. 1227 c.c. nulla c'entra con l'esperimento dei rimedi volti ad ottenere il risarcimento del danno. Esso impone al danneggiato di sopportare quella parte di danno che avrebbe potuto evitare. È evidente che l'accesso alle erogazioni pubbliche non avrebbe evitato alcun danno agli attori, ma semmai ne avrebbe consentito un parziale risarcimento. Cass. Sez. L., 05/08/2021, n. 22352, Rv. 662111 – 01: L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. In secondo luogo, “Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione nei casi in cui dal fatto illecito derivi, oltre ad un pregiudizio, anche un vantaggio del quale si deve tener conto, per evitare che si verifichi, a favore del danneggiato un indebito arricchimento” (Cass. Sez. 3, 18/10/1966, n. 2530, Rv. 324870 - 01). La colpa del danneggiato, dunque, non ha alcuna rilevanza ai fini della compensatio. Quest'ultima opera sempre, a prescindere da qualsivoglia profilo di colpevolezza, tra più utilità finalizzate a “rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo” (Cass. Sez. U., 22/05/2018, n. 12564, Rv. 648647 - 01). Essa, pertanto, non può certamente applicarsi in relazione a utilità solo potenziali, la cui effettiva percezione non è stata in alcun modo provata, neppure per presunzioni, dalla difesa erariale, sol perché gli attori avrebbero potuto accedervi, se si fossero tempestivamente attivati. In terzo luogo, il d.m. 28 giugno 2023, che ha dato attuazione all'art. 43 d.l. 36/2022, stabilisce che è
“a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla IC italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della IC 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Stando alla ratio cui è ispirato il decreto adottato dal Ministero dell'Economia e Finanze, la compensatio si sposta in fase amministrativa e, dunque, l'anticipazione della stessa in sede giudiziale comporterebbe la parziale insoddisfazione della pretesa risarcitoria, che finirebbe per essere ridotta due volte. Quanto suesposto basti a spiegare perchè questo Giudice non procederà a ridurre il quantum debeatur per effetto della compensatio lucri cum damno.
***
12. Sulle domande formulate dai singoli attori. 12.1.1. OM di e quali eredi di Controparte_22 CP_33 PAte_1 Pt_11 (iure hereditatis)
[...] ha allegato di essere figlio nascituro dell'omonimo ucciso all'età Controparte_22 Controparte_22 di 31 anni nella strage per cui è causa, e di legalmente coniugata con il defunto PAte_11 ( padre) e deceduta il 25.2.2002. Controparte_22
pagina 28 di 65 sorella del nascituro (cioè figlia di e di ), Persona_2 Controparte_22 PAte_11 deceduta il 7.5.2021, aveva due figli, e i quali hanno allegato che la di loro CP_33 PAte_1 madre all'epoca dei fatti aveva sei anni. Ciò premesso, e chiedono il risarcimento, iure Controparte_22 CP_33 PAte_1 hereditario, del danno sofferto dall'avo materno per la perdita del rapporto parentale PAte_11 con il marito diritto trasmesso iure hereditatis ai figli, (odierno Controparte_22 Controparte_22 attore) e e da quest'ultima successivamente trasmesso iure hereditatis ai figli Persona_2 e (odierni attori). CP_33 PAte_1 Dalla documentazione allegata dagli attori si evince che il drammatico episodio in cui è rimasto ucciso (padre) risulta storicamente (docc. 1-10, S1.A.1 parte attrice). Controparte_22 È parimenti provato che l'attore e la di lui sorella fossero figli Controparte_22 Persona_2 di e di e questi ultimi fossero sposati e conviventi al momento Controparte_22 PAte_11 della strage (docc. S1.A.
2-S1.A.5, S1.A.7 parte attrice), così come è provato che e CP_33 [...] siano figli di (S1.B6-S1.B7). Pt_1 Persona_2 È parimenti dimostrato che sia deceduta il 25.2.2002 (doc. S1.B.1 parte attrice), PAte_11 lasciando quali unici eredi e (S1.B.3 parte attrice) e che Controparte_22 Persona_2 quest'ultima sia deceduta il 7.5.2021 (doc. S1.B4), lasciando come successori i due figli, essendo il di lei marito ( ) deceduto il 30.12.1994 (doc. S1.B5). Persona_48
Alla luce delle emergenze documentali, con riferimento alla richiesta risarcitoria in esame, può ritenersi presunto il danno patito dalla madre dell'attore, , per la perdita del marito PAte_11 nell'episodio descritto, considerate le drammatiche circostanze in cui fu consumato l'illecito, il legame parentale esistente e la convivenza tra i congiunti, oltre che lo stato di gravidanza in cui si trovava, di per sé particolarmente delicato. Pertanto, si procede al calcolo dei danni risarcibili adottando come criterio le Tabelle di Milano (edizione 2024), tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza tra le due e del numero dei superstiti nel nucleo familiare (2, la figlia ed il nascituro Persona_49 CP_22 :
[...]
Danni subiti da (nata il [...]- anni 33) per la perdita del rapporto parentale PAte_11 con il marito (nato il [...] - anni 31) e dovuti iure hereditatis agli attori Controparte_22
e secondo le rispettive quote.
Controparte_22 CP_33 PAte_1 Tale ultimo importo viene riconosciuto nella misura del 50% in favore di (€
Controparte_22 170.128,50) e del restante 50% in favore degli eredi di per ½ (€ Persona_2 CP_33 85.064,25) e per ½ (€ 85.064,25). PAte_1 12.1.2. OM proposta da (iure proprio)
Controparte_22 In secondo luogo, l'attore chiede il risarcimento del danno sofferto iure proprio per
Controparte_22 la perdita del rapporto parentale col padre, essendo l'attore nato sette mesi dopo la strage. Le circostanze che l'attore sia nato il [...] e sia figlio di e
Controparte_22 PAte_11 sono dimostrate documentalmente (doc. S1.A7). Pertanto, posto che nel caso di specie la figura parentale venuta meno (il padre) era una di quelle più prossime all'attore e più importanti nello sviluppo dei rapporti inter-familiari (anche con gli altri sopravvissuti, soprattutto dopo la fine di una guerra mondiale) e considerato altresì che l'uccisione del pagina 29 di 65 padre è avvenuta pochi mesi prima della nascita dell'attore, in un'occasione tragica alla fine di CP_22 una guerra altrettanto atroce che, senza dubbio, ha lasciato terribili strascichi su tutti i superstiti, ben può presumersi che l'attore, successivamente, abbia subito dalla perdita del rapporto parentale col padre i vari pregiudizi “oggettivi” e di carattere dinamico relazionale enucleati dalla Suprema Corte come espressione del danno in esame. La liquidazione del danno sarà effettuata utilizzando le specifiche Tabelle di Milano elaborate appositamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tuttavia, come già illustrato nelle premesse generali in punto di diritto, si ritiene non riconoscibile il danno morale / sofferenza soggettiva per la perdita del rapporto parentale in capo al nascituro, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra illustrata n. 12987/2022 ed anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove attoree in ordine al profilo delle sofferenze soggettive e morali dell'attore successivamente alla nascita. Pertanto, non sarà applicato alcun aumento di cui alla voce “E” della Tabella (qualità/intensità del rapporto affettivo), e l'importo calcolato seguendo la Tabella (il cui valore-punto tiene conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia di quelle interiore/soggettivo), sarà ridotto equitativamente del 40%.
Risarcimento danni dovuto a (nato il [...] – nascituro all'epoca dell'illecito) Controparte_22 per la perdita del rapporto parentale con il padre (nato il [...] - anni 31) Controparte_22 Applicando la riduzione del 40%, l'importo dovuto a per la perdita del rapporto Controparte_22 parentale col padre è pari a € 183.034,80.
12.1.3 OM di eredi (iure hereditatis) Persona_2 Inoltre, anche i figli di e hanno chiesto, iure Persona_2 CP_33 PAte_1 hereditatis, il risarcimento del danno subito dalla madre per la perdita del rapporto parentale col padre,
a causa dell'uccisione di quest'ultimo nella strage del 25.7.1944, quando aveva sei Controparte_22 anni. Le circostanze che la madre dei due attori sia nata il [...] e sia figlia di e Controparte_22
sono dimostrate documentalmente (doc. S1.A5), così come che la medesima sia PAte_11 deceduta in data 7.5.2021 (doc. S1.B4) e che i figli siano i successori legittimi (doc. S1.B5).
pagina 30 di 65 Tenuto conto, dunque, che risulta dimostrato che all'epoca dell'illecito la madre dei due attori aveva sei anni, era convivente con il padre prima della strage e, dunque, il pregiudizio da Controparte_22 lesione del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente provato sia sotto il profilo dinamico relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo, il risarcimento verrà applicato secondo le tabelle di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale. Non viene applicato alcun aumento secondo la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori. A favore di e spetta, nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € CP_33 PAte_1 312.880,00.
12.2. OM di e quali eredi di (iure Controparte_18 Controparte_17 PAte_12 hereditatis)
Le attrici agiscono iure hereditatis per il danno da lesione del rapporto parentale patito dal nonno quale fratello di deceduto nella strage all'età di 52 anni. PAte_12 PAte_34 Dalla documentazione allegata dalle attrici si evince che il drammatico episodio in cui è rimasto ucciso (fratello del nonno ) è storicamente documentato (docc. 1-10, S2.A.1 parte PAte_34 Pt_12 attrice). È provato che le attrici siano figlie di , a sua volta figlia di Controparte_66 PAte_12 quest'ultimo convivente con il fratello al momento della strage (docc. S1.A.
2-S1.A.5, S1.A.7 Pt_34 parte attrice). PAimenti dimostrato l'avvenuto decesso di (in data 16.12.1957), lasciando quali uniche eredi le Pt_12 figlie e;
quest'ultima, a sua volta, decedeva in data 13 agosto 1998 trasmettendo il CP_84 CP_66 relativo diritto al risarcimento iure hereditatis alle figlie (odierne attrici) e CP_18 Controparte_17 per ½ ciascuna. Tenuto conto, dunque, che risulta dimostrato che all'epoca dell'illecito il nonno delle due attrici aveva 52 anni, era convivente con il di lui fratello prima della strage e, dunque, il pregiudizio PAte_34 da lesione del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente provato sia sotto il profilo dinamico pagina 31 di 65 relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo, il risarcimento verrà determinato secondo le tabelle di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale. Non viene applicato alcun aumento secondo la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori.
Pertanto, la domanda attorea, in relazione al danno iure hereditatis da lesione del rapporto parentale subito dal nonno , merita accoglimento nei limiti dell'importo di € 22.923,00 a favore di PAte_12 ciascuna delle attrici. Alla morte di quest'ultimo, infatti, il diritto risarcitorio si trasmetteva lasciando iure hereditatis alle figlie e , nella misura di ½ ciascuna. La quota di Vittoria, pari, CP_84 CP_66 per quanto qui di interesse, a € 45.846,00, si è, infine, trasmessa alle figlie e CP_18 Controparte_17 nella misura di ½ ciascuna.
PAimenti, va accolta la domanda avanzata dalle stesse attrici per il risarcimento del danno sofferto PA dalle altre sorelle del nonno, cioè le prozie ( , della vittima, in ragione Pt_18 PAte_14 Per_3 della comprovata appartenenza di queste ultime al nucleo familiare minimo, attesa altresì l'effettiva condizione di convivenza altrettanto documentata. Del resto, risulta provata la sussistenza del diritto de quo acquisito dalle attrici iure hereditatis, secondo le seguenti coordinate:
- in relazione a deceduta in data 12.11.1975 senza coniuge o figli, il diritto Persona_2 risarcitorio si è trasmesso – per successione legittima rispetto alla madre – alle nipoti CP_84 e nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa
[...] Controparte_66 Controparte_66 alle figlie odierne attrici per metà cadauna.
pagina 32 di 65 Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 88.296,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.074,00), da questa trasmessa alle Pt_18 CP_66 figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.037,00);
- in relazione a deceduta in data 25.12.1968 senza coniuge o figli, il diritto PAte_13 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna.
Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 91.692,00 astrattamente liquidabile alla sorella PA
perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.923,00), da questa trasmessa alle CP_66 figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.461,50);
- in relazione a deceduta in data 25.12.1968 senza coniuge o figli, il diritto PAte_14 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna;
pagina 33 di 65 Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 91.692,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.923,00), da questa trasmessa PAte_14 CP_66 alle figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.461,50).
- in relazione a deceduta in data 20.10.1963 senza coniuge o figli, il diritto Persona_3 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna.
Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 88.296,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.074,00), da questa trasmessa alle figlie Per_3 CP_66 odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.037,00).
In considerazione dei passaggi generazionali e del lasso di tempo intercorsi tra il decesso della vittima primaria e il danno patito dai congiunti collaterali, tali importi vanno ridotti del 50%, anche alla luce della carenza di allegazioni sul punto;
spettano pertanto complessivi € 22.498,50 (44997,00:2) in totale (no pro quota). Quanto, infine, alla posizione vantata dalle attrici in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla nipote ex per la lesione del rapporto zio-nipote, la domanda non merita PAte_50 pagina 34 di 65 accoglimento, atteso che – pur essendo stato provato il rapporto di convivenza – non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare il concreto legame affettivo intercorso e considerato altresì che l'onere probatorio diviene tanto più stringente quanto più è lontano il grado formale di parentela.
In conclusione, spettano a ed € 68.344,00 (22498,50+45.846) CP_32 Controparte_17
12.3.1 OM di e (iure CP_53 PAte_6 Controparte_55 CP_56 proprio)
Gli attori e lamentano di aver CP_53 PAte_6 Controparte_55 CP_56 subito danni iure proprio a causa della perdita nella strage del del padre e del Per_29 PAte_30 nonno Gli stessi allegano di essere stati, al momento della strage, conviventi con il PAte_29 padre e di avere altri familiari conviventi entro il secondo grado. Dalla documentazione storiografica prodotta è emerso come i familiari degli attori figurassero tra le vittime dell'eccidio. E' altresì provato il legame parentale tra gli odierni attori e le vittime, risultando pacifico come gli attori fossero figli di e come quest'ultimo fosse figlio di E' altresì PAte_30 PAte_29 data la prova della convivenza tra i figli e il padre al momento della strage (docc. S3.A.
1-S3.A.13 parte attrice). Alla luce, quindi, delle risultanze documentali risulta dimostrato il danno subito dagli attori per la perdita del rapporto parentale sia sotto il profilo dinamico relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo per quanto concerne sia il padre che il nonno. In applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano (edizione 2024) si procede, pertanto, alla liquidazione dei danni patiti da ciascun attore in ragione delle peculiarità che caratterizzano ciascuna posizione, tenuto conto che all'epoca dell'illecito il padre degli attori aveva 41 anni ed era con loro convivente, mentre il nonno ne aveva 66 e non era convivente. Per tutti, si ritiene non valorizzabile la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori. Il danno patito da CP_53 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 12 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 242.482,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
pagina 35 di 65
Il danno patito da PAte_6 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 7 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
Il danno patito da Controparte_55 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 4 anni. CP_53 pagina 36 di 65 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
Il danno patito da CP_56 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 2 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
pagina 37 di 65
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno:
12.3.2 OM di e PAte_5 PAte_8 PAte_7 PAte_7 (iure hereditatis) Gli attori chiedono di essere risarciti del danno da perdita parentale subito e trasmesso iure hereditatis dal proprio padre, per avere quest'ultimo perso, in occasione della strage, il padre PAte_15 di anni 41 e il nonno di anni 66. PAte_30 PAte_29 Dalla documentazione prodotta è emerso che fosse figlio di e che PAte_15 PAte_30 quest'ultimo fosse a sua volta figlio di entrambi pacificamente deceduti nella strage PAte_29 del il 25.7.1944, quando aveva 9 anni (docc. S3.A.
1-S3.A.2 parte attrice). Per_29 PAte_15 E' altresì dimostrato come gli odierni attori fossero figli di deceduto il 22.4.2019 PAte_15 (docc. S3.A.14-S3.A.15, S3.B.
1-S3.B.3 parte attrice) ed eredi testamentari dello stesso. Il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si è, quindi, trasmesso da
[...] ai suoi quattro figli, a prescindere dalle disposizioni testamentarie, non esaminabili in questa Pt_15 sede, stante il principio riportato al punto 11.6, e verificato che, comunque, i crediti sono stati devoluti a tutti i figli in parti uguali (doc.S3.B.3). PAte attrice ha, inoltre, formulato allegazioni volte a evidenziare la particolare intensità della sofferenza morale patita da avendo egli assistito all'età di soli 9 all'uccisione dei due PAte_15 congiunti. Tali allegazioni non sono state contestate da controparte e, quindi, pur in assenza di specifiche evidenze probatorie a supporto, si ritengono pacifiche e degne di valorizzazione ai fini della liquidazione del danno. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte infatti “La pagina 38 di 65 liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti”. (Cass. Sez. L., 16/03/2025, n. 6981, Rv. 674302 - 01) Pertanto, in ragione dell'applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno subito da
[...] per la perdita del padre viene liquidato nella misura di € 308.969,00 Pt_15
Il danno per la perdita dell'avo paterno viene liquidato nella misura di € 76.410,00
Alla luce di quanto rappresentato la somma complessiva risarcibile per il danno da perdita del rapporto parentale subito da è pari a € 385.379,00 (308.969+76.410), da ripartirsi tra gli eredi in PAte_15 misura uguale, determinando il risarcimento in favore di ciascun attore nella misura di € 96.344,75
12.3.3 OM di (iure hereditatis) Controparte_54 L'attrice chiede il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale patito dal padre, Per_4 che, nella strage del , ha perso il fratello, di anni 41, e il padre,
[...] Per_29 PAte_30 di anni 66. PAte_29 L'odierna attrice chiede, quindi, che le venga riconosciuto e liquidato il danno subito dal padre, deceduto il 16.5.2000, e alla stessa trasmesso in forza di successione legittima.
pagina 39 di 65 Dalla documentazione prodotto risulta dimostrato di fratellanza che univa a e Persona_4 Pt_30 di filiazione tra e dei quali risulta nota l'uccisione nell'ambito dell'eccidio Pt_30 PAte_29 del Carnaio. Altresì dimostrato è il legame che univa l'odierna attrice al de cuius, di cui è risultata essere l'unica figlia ed erede legittima in conseguenza della premorienza della madre, al padre (Doc. Per_50 S3.B.6). Ciò premesso, si ritiene liquidabile il danno subito da per la perdita del fratello e del Persona_4 padre, secondo i parametri indicati nella Tabelle di Milano (edizione 2024). In particolare, per quanto concerne la perdita del fratello, il danno risarcibile è pari a € PAte_30 71.316,00:
Per quanto concerne la perdita del padre, il danno risarcibile è pari a € 195.550,00
In ragione del trasferimento iure hereditatis alla figlia, odierna attrice, alla Controparte_54 stessa dovrà essere complessivamente liquidata la somma di € 266.866,00 (195.550+71.316)
12.4.1 OM di e (iure proprio) CP_20 CP_23 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione nella strage del Carnaio del padre, di anni 40, col quale erano conviventi. PAte_33 Le risultanze documentali dimostrano che fosse tra le vittime della strage del e PAte_33 Per_29 che gli odierni attori ne fossero i figli, rispettivamente di 5 anni (Albano) e di 2 (Ludi), con lui conviventi al momento dell'uccisione (docc. S4.A.
1-S4. .8 parte attrice). CP_85
pagina 40 di 65 Si ritiene, pertanto, provato il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli odierni attori che viene liquidato alla stregua dei parametri indicati nella Tabella di Milano (edizione 2024). Pertanto ad viene riconosciuta la somma di € 258.126,00 CP_20
E a la somma di € 258.126,00 CP_23
12.4.2 OM di e (iure hereditatis) CP_21 Controparte_24 CP_25 Gli attori chiedono il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale subita dal loro padre,
che all'età di 6 anni all'epoca della strage del Carnaio, perse il padre,
PAte_17 [...] di anni 40, con lui convivente. Pt_33 è deceduto il 16.3.1999 e il suo diritto si è trasmesso alla moglie,
PAte_17 Per_51 deceduta il 24.3.2021 e ai tre figli, odierni attori, ai quali, quindi deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, come risultasse tra le vittime della strage PAte_33 del Carnaio e fosse padre di (docc. S3.A.7 parte attrice).
PAte_17 Altresì documentalmente dimostrato risulta il legame tra e gli odierni attori, i quali
PAte_17 vantano, quindi, il diritto al risarcimento del danno del rapporto parentale iure hereditatis (docc. S4.B.
4-S4.B.7 parte attrice) In applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024), la somma liquidabile per il danno patito da è pari a € 258.126,00, da ripartire in quote uguali tra gli eredi:
PAte_17
pagina 41 di 65 12.4.3 OM di e Controparte_57 CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 quali eredi di (iure hereditatis)
[...] PAte_18 PAte_18 Gli odierni attori vantano il diritto al risarcimento del danno iure heretitatis da perdita del rapporto CP_5 parentale subito da figlia nascitura di vittima della strage PAte_18 PAte_33 del Carnaio. E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e sia PAte_18 PAte_33 nata il [...] a [...] poche settimane dalla strage, in cui è stato barbaramente ucciso il padre (docc. S4.A.9 parte attrice). E' altresì provato che gli odierni attori siano gli eredi di deceduta il PAte_18 22.4.2022 (docc. S4.B.14 – S4.B.21parte attrice). In particolare, era il coniuge della vittima secondaria, mentre , Controparte_57 CP_58 CP_59
e i figli. Pertanto, la somma liquidata andrà ripartita tra gli eredi in base alle quote CP_60 CP_61 legalmente previste, ovverosia attribuendo 1/3 al coniuge e i restanti 2/3 in parti uguali ai quattro figli. Alla luce di quanto esposto in parte motiva al punto 11.5, non essendo PAte_18 ancora nata al momento dell'uccisione del padre, la somma liquidata secondo le Tabelle di Milano per il risarcimento del danno da perdita parentale dovrà essere ridotta equitativamente del 40%. Pertanto, in applicazione dei suindicati criteri, il danno integralmente liquidabile secondo i parametri indicati nelle tabelle milanesi (edizione 2024) è pari a € 195.550,00
Tale importo deve essere ridotto del 40% per individuare la somma concretamente liquidabile che risulta pari a € 117.330,00, che verrà ripartita per nucleo familiare in base alle norme sulla successione legittima.
12.4.4 OM di CP_20 CP_23 Controparte_57 CP_58 CP_59
e
[...] CP_60 CP_61 CP_21 Controparte_24 CP_25
pagina 42 di 65 (iure hereditatis) per trasmissione del danno patito dalla madre ovvero nonna per la PAte_16 perdita del marito PAte_33 Gli attori chiedono a vario titolo il risarcimento del danno patito da per l'uccisione del PAte_16 marito, nella strage del Carnaio. PAte_33 è deceduta il 31.5.2003 e il suo diritto risarcitorio si è trasmesso secondo le regole della PAte_16 CP_2 successione legittima ai tre figli, , e nonché per CP_20 PAte_18 rappresentazione ai nipoti e successori del figlio CP_21 CP_24 CP_25 PAte_17
premorto nel 1999.
[...] Il diritto di deceduta il 22.4.2022, si è poi trasmesso ai suoi eredi PAte_18
, , e CP_57 CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 Dalla documentazione prodotta emergono sia il legame di coniugio che univa e PAte_16 [...] al momento della strage sia i legami familiari che univano alla vittima i restanti attori, come Pt_33 meglio chiarito ai punti precedenti (docc. S4.A.10 parte attrice). Pertanto, liquidata la somma spettante a quale vittima secondaria della strage, la stessa PAte_16 dovrà essere ripartita tra i restanti eredi secondo le regole della successione legittima. Avendo Pt_16 generato quattro figli, la somma totale dovrà essere divisa per quattro, di questa:
[...]
- ¼ spetterà al figlio CP_20
- ¼ spetterà al figlio CP_23
- ¼ agli eredi della figlia (precisamente 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli) PAte_18
- ¼ spetterà per rappresentazione agli eredi del figlio premorto. PAte_17 Alla luce di quanto esposto, la somma liquidabile secondo i criteri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è pari a € 234.660,00, da ripartirsi come sopra indicato.
CP_ CP_ CP_ CP_4 12.5.1 OM di , , , Pt_18 CP_45 Controparte_49 [...]
e (iure hereditatis) CP_41 Controparte_50 CP_43 Gli attori chiedono di vedersi liquidare il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla loro congiunta, per la perdita, nella strage del Carnaio, del padre, di anni 70, col PAte_20 PAte_27 quale non era convivente. aveva 38 anni al momento dell'uccisione del padre ed è deceduta il 5.2.1984; il suo diritto PAte_20 risarcitorio si è quindi trasmesso per successione legittima ai suoi 11 figli, dei quali due, e Per_6 non risultano parti del presente giudizio e altri due – e – Persona_7 Per_8 Controparte_68 sono a loro volta deceduti, trasferendo il diritto ai legittimi eredi, rispettivamente (che Persona_9
pagina 43 di 65 CP_ non è parte del presente giudizio), e quali eredi di e e CP_41 Controparte_50 Per_8
[...] (quest'ultimo non è parte del presente giudizio), quali eredi di CP_86 CP_68 Dai documenti presenti in atti risulta provato che è stato vittima dell'eccidio del Carnaio PAte_27 nonché, da un lato, il legame di parentela che univa la vittima principale alla vittima secondaria e, dall'altro, il rapporto intercorrente tra quest'ultima e gli odierni attori (docc. S5.A.1, S5.A.
5-S5.B.4 parte attrice). Da precisare come, con riguardo ai figli nelle more deceduti – e – è provata Per_8 Controparte_68 la qualità di eredi degli attori (docc. S5.B.18-S5.B.28 parte attrice). Ne deriva che in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno patito da è PAte_20 liquidabile in € 148.618,00 e va ripartito secondo i criteri infra precisati.
Con riguardo ai beneficiari dell'importo liquidato, si rendono necessarie alcune precisazioni, posto che non tutti gli eredi di né di né di sono anche attori nel presente PAte_20 Per_8 Controparte_68 giudizio. Precisamente, non risultano parti del giudizio e (eredi diretti di Per_6 Persona_7 PAte_20 nonché (erede di e (erede di . Persona_9 Persona_8 CP_86 Controparte_68 Richiamato il principio esposto al punto 11.6, ne deriva che gli eredi costituiti nel presente giudizio sono legittimati a chiedere l'intera quota presente nella comunione ereditaria al momento del decesso di con la conseguenza che la quota di 1/11 astrattamente spettante a e PAte_20 Per_6 [...] ciascuno verrà ripartita tra i restanti fratelli in ragione di 1/7 ciascuno, mentre la quota di Per_7 1/11 spettante agli eredi di verrà attribuita in ragione ½ ciascuno in favore dei figli e Per_8 CP_41
legittimati a richiedere anche la quota astrattamente spettante alla madre non Controparte_50 costituita, infine, la restante quota di 1/11 sarà attribuita integralmente a Persona_9 [...]
legittimato a richiedere anche la quota astrattamente attribuibile al fratello non costituito, CP_43
CP_86
12.5.2 OM di , , e (iure hereditatis) CP_28 Per_2 Per_5 CP_22 CP_67 Gli attori chiedono il risarcimento danni da perdita del rapporto parentale patito dalla loro madre, di anni 33, per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 70, PAte_19 PAte_27 con il quale non era convivente al momento dell'uccisione. Tali allegazioni risultano provate da parte attrice mediante produzione documentale, dalla quale si evince la presenza di tra le vittime della strage e il legame parentale tra quest'ultimo e PAte_27 (docc. S5.A.3 parte attrice). PAte_19
pagina 44 di 65 è deceduta il 26.2.1989, trasmettendo il proprio diritto risarcitorio ai cinque figli, quali PAte_19 eredi legittimi della stessa, considerato il decesso del coniuge intervenuto nel 1993 (docc. S5.B.11- S5.B.17 parte attrice). Conseguentemente, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024), il danno da perdita del rapporto parentale subito da è liquidabile in € 148.618,00, da ripartirsi in misura PAte_19 paritaria tra i figli.
CP_ CP_ CP_ 12.5.3 OM di , e (iure proprio) CP_28 Controparte_48 Gli attori chiedono che venga loro riconosciuto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione, in occasione dell'eccidio del Carnaio, del nonno, di PAte_27 anni 70, con il quale non erano conviventi, e che aveva due figlie, e . Pt_20 Pt_19 La documentazione prodotta (docc. S5.A.
1-S5.A.8 parte attrice) da parte attrice dimostra che gli attori erano nipoti di in quanto figli delle di lui figlie;
essi, al momento della strage, avevano PAte_27 rispettivamente 7 anni ( , 10 anni (Ines , 5 anni ( , 1 anno i due CP_28 CP_68 Controparte_47 CP_ gemelli ( e . Controparte_48 In base ai criteri indicati nelle tabelle milanesi (edizione 2024), il danno integralmente risarcibile è pari
€ 50.940,00 ciascuno.
12.5.4. OM di e (iure hereditatis) CP_41 Controparte_50 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal padre,
per l'uccisione del nonno di anni 70 al momento della strage. Persona_8 PAte_27 era figlio di a sua volta figlia di aveva 7 anni al Persona_8 PAte_20 PAte_27 momento della strage ed è deceduto il 15.5.2013. Il suo diritto risarcitorio si è, quindi, trasmesso alla pagina 45 di 65 moglie – non costituita nel presente giudizio – e ai due figli odierni attori, e Persona_9 CP_41
Controparte_50 L'identità di quale vittima dell'eccidio del Carnaio, risulta documentato in atti così PAte_27 come provati sono i legami di parentela con e tra quest'ultimo e gli odierni attori Persona_8 (docc. S5.A.1, S5.A.9, S5.B.1, S5.B.8., S5.B.18-S5.B.22 parte attrice) . Richiamando, inoltre, la giurisprudenza già citata in precedenza (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01), sebbene non sia parte del presente giudizio, gli odierni attori Persona_9 possono agire per il risarcimento dell'intero danno patito da Persona_8 Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano (edizione 2024) i danni patiti da Persona_8 per la perdita parentale dovuta all'uccisione del nonno ammontano a € 50.940,00
12.5.5 OM di (iure hereditatis) CP_43 L'attore domanda il risarcimento del danno da perdita parentale subito dal proprio padre,
[...]
per la perdita nella strage del Carnaio del nonno, di anni 70, col quale non CP_68 PAte_27 conviveva.
di anni 6 al momento della strage, era figlio della figlia di Controparte_68 PAte_27 PAte_20 ed è deceduto il 15.12.2021. Il suo diritto risarcitorio si è tramesso, in ragione della premorienza della moglie (doc. S5.B.24 parte attrice) dalla quale risultava peraltro divorziato, ai due Persona_52 CP_ figli e (docc. S5.B.23-S5.B.25-S5.B.28 parte attrice), quest'ultimo non costituito CP_86 nel presente giudizio. L'identità di quale vittima dell'eccidio del risulta documentato in atti così come PAte_27 Per_29 anche i legami di parentela con e tra quest'ultimo e l'odierno attore. Controparte_68 Richiamando la giurisprudenza già precedentemente citata (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01), sebbene non sia parte del presente giudizio, l'odierno attore può agire per CP_86 il risarcimento dell'intero danno patito dal padre Controparte_68 Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano (edizione 2024) i danni patiti da per Controparte_68 la perdita parentale dovuta all'uccisione del nonno ammontano a € 50.940,00.
pagina 46 di 65 12.6.1 OM di (iure proprio) per perdita dal fratello CP_19 Per_33 L'attore chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione, nella strage del Carnaio, del fratello di anni 17, con lui convivente. Persona_33 La documentazione storiografica prodotta certifica l'esistenza di tra le vittime Persona_33 della strage del . Per_29 CP_1 I documenti prodotti dimostrano altresì il legame di parentela esistente tra e Persona_33 e la loro convivenze all'interno del medesimo nucleo familiare (docc. S6.A.
2-S6.A.5 parte attrice). Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere in favore dell'attore il risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale che, in applicazione dei parametri indicati dalla Tabella di Milano (edizione 2024) vengono liquidati in € 101.880,00.
12.6.2 OM di (iure hereditatis) per danno patito dai genitori per la perdita CP_19 del figlio L'attore domanda altresì il risarcimento del danno iure hereditatis subito dal padre, PAte_21 e dalla madre, per la perdita del figlio di anni 17, PAte_22 Persona_33 è deceduto il 4.4.1978 e il suo diritto si è trasferito alla moglie, poi PAte_21 PAte_22 deceduta il 10.7.1992, e ai quattro figli, , 1925, EN 1928 e 1931, gli CP_87 Per_10 Per_12 ultimi tre non parti nel presente giudizio. La documentazione versata in atti dimostra la fitta rete di legami parentali esposta a sostegno della richiesta risarcitoria (docc. S6.B.
1-S6.B.6 parte attrice). Pertanto, per quanto attiene al danno patito da di anni 47, viene liquidato in PAte_21 applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) in € 242.482,00
pagina 47 di 65
Per quanto concerne il danno patito da di anni 42, in applicazione delle Tabelle di PAte_22 Milano (edizione 2024) viene liquidato in € 242.482,00
Detti importi vengono liquidati complessivamente in favore dell'unico erede costituito nel presente giudizio in forza dell'interpretazione elaborata da Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, che legittima anche un solo erede ad agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Pertanto, a favore di dovrà complessivamente essere risarcita la somma di € CP_19
586.844,00 di cui ai punti 12.6.1. e 12.6.2.
12.7 OM di e (iure hereditatis) Pt_17 CP_38 Controparte_37 Gli attori azionano il diritto risarcitorio trasmesso loro dalla madre, all'epoca Persona_13 diciannovenne, per la perdita del proprio padre, ucciso nella strage del Carnaio PAte_36 all'età di 47 anni, padre col quale conviveva. Dalla documentazione prodotta risulta provata la presenza di tra le vittime PAte_36 dell'eccidio. Altrettando dimostrati sono i rapporti parentali esistenti tra gli odierni attori e la vittima secondaria, deceduta il 6.12.2020, nonché tra quest'ultima e la vittima principale (docc. S7.A.
1-S7.B.6 parte attrice). Pertanto, alla luce dei parametri indicati nella Tabella di Milano (edizione 2024) il danno da perdita del rapporto parentale subito da viene liquidato in € 289.414,00. Persona_13
pagina 48 di 65
Tale importo dovrà essere ripartito tra gli odierni attori in ragione di 1/3 ciascuno;
non risultando, infatti, costituita nel presente giudizio la sua quota può essere richiesta in forza Controparte_88 dell'interpretazione fornita della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657) dagli altri coeredi costituiti ai quali sarà, pertanto, riconosciuto l'importo di € 96.471,33 ciascuno.
12.8.1 OM di (iure proprio) Controparte_15 L'odierna attrice avanza domanda di risarcimento danni per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 38 con il quale era convivente. Controparte_72 La documentazione storiografica prodotta attesta la presenza di tra le vittime Controparte_72 dell'eccidio. Altresì dimostrato è il legame di parentela che univa l'odierna attrice (di anni 2 al momento dell'uccisione del padre) alla vittima principale (docc. S8.A.
1-S8.A.4 parte attrice); risulta infine che la minore vivesse con il padre, la madre ed il fratello (vedi infra). Persona_15 Pertanto, alla luce dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il danno subito da viene liquidato in € Controparte_15 305.058,00
12.8.2 OM di (iure proprio) Controparte_13
pagina 49 di 65 L'odierno attore domanda il risarcimento del danno subito per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 38. La domanda viene avanzata in qualità di nascituro, essedo nato il Controparte_72 14.8.1944 ovverosia a distanza di circa tre settimane della strage. La documentazione prodotta dimostra che è stato vittima della strage del Carnaio e Controparte_72 altresì dimostrato è il legame di parentela tra vittima principale e vittima secondaria (docc. S8.A.1, S8.A.3,S8.A.5parte attrice). Alla luce di quanto esposto in parte motiva al punto 11.5, non essendo ancora nato Controparte_13 al momento dell'uccisione del padre, la somma liquidata secondo le Tabelle di Milano per il risarcimento del danno da perdita parentale dovrà essere ridotta equitativamente del 40%.
All'attore sarà, pertanto, riconosciuta la somma risarcitoria di € 175.995,00.
12.8.3 OM di (iure hereditatis) CP_14 avanza domanda risarcitoria in qualità di erede del padre per la perdita CP_14 Persona_15 da questi subita all'età di 3 anni nella strage del del padre, di anni 38 col Per_29 Controparte_72 quale era convivente. La documentazione prodotta attesta la presenza di tra le vittime della strage nonché Controparte_72 il legame di parentela in linea retta con e tra quest'ultimo e l'odierno attore, Persona_15 [...]
che è succeduto al padre in virtù della disciplina successoria legittima previgente alla riforma CP_14 del diritto di famiglia (docc. S8.A.1, S8.A.3, S8.A.
6-S8.B.3 parte attrice). Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno risarcibile per la perdita del rapporto parentale ammonta a € 305.058,00
pagina 50 di 65
12.9.1 OM di e iure hereditatis) Per_2 Pt_3 PAte_4 Gli attori chiedono il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita da questi Persona_16 subita all'età di 18 anni nella strage del Carnaio del padre, di anni 51 col quale PAte_28 conviveva, unitamente alla sorella ed alla madre, . Per_17 CP_89 Il diritto risarcitorio di si è poi trasferito alla sua morte intervenuta il 2.7.1984 alla Persona_16 moglie, a sua volta deceduta il 6.11.2018, e ai tre figli odierni attori. Persona_53 La documentazione prodotta attesta, innanzitutto, la presenza di tra le vittime della PAte_28 strage nonché il rapporto parentale tra vittima principale e vittima secondaria (docc. S9.A.
1 - S9.A.4). Altresì dimostrata è la legittimazione ad agire degli odierni attori in qualità di eredi di e Persona_16 della moglie (S9.B.1 – S9.B.11.1 parte attrice). Persona_53 Pertanto, si procede alla liquidazione del danno risarcibile in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che ammonta ad € 281.592,00 e va ripartito secondo i criteri della successione legittima.
12.9.2 OM di e (iure hereditatis) CP_51 CP_52 Gli attori domandano il risarcimento del danno subito dalla madre, per la perdita all'età di Per_17 2 anni, nella strage del Carnaio, del padre di anni 51 col quale conviveva, unitamente PAte_28 al fratello ed alla madre, . Per_16 CP_89
pagina 51 di 65 Il diritto al risarcimento di si è trasmesso alla sua morte, occorsa il 13.5.2013, ai due figli Per_17 odierni attori, tenuto conto della premorienza del marito. Come già esposto al punto precedente, la documentazione prodotta attesta la presenza tra le vittime della strage di e la relazione parentale intercorrente tra quest'ultimo e la figlia PAte_28 Per_17 (S9.A.1, S9.A.3, S9.A.5 parte attrice).
[...] Altresì dimostrata è la legittimazione ad agire degli odierni attori in qualità di eredi di Per_17 (S9.B.12 – S9.B.17 parte attrice). Pertanto, si procede alla liquidazione del danno risarcibile in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che ammonta ad € 289.414,00, da ripartirsi tra i coeredi.
12.10. OM proposta con riferimento al decesso di Persona_32 CP_ Per_ Per_ Il capostipite lasciava al suo decesso 6 figli: , , , e CP_7 CP_56 Per_21 CP_1 12.10.1 OM di e BA (iure proprio) CP_7 Gli odierni attori domandano il risarcimento del danno patito per l'uccisione nella strage del Carnaio, del padre, di anni 58 col quale convivevano, unitamente al fratello, di Persona_32 Persona_20 cui infra. TO aveva 17 anni e NA 14 al momento della perdita. La documentazione storiografica prodotta attesta la presenza di tra le vittime della Persona_32 strage. Altresì dimostrati sono i legami parentali che univano la vittima agli odierni attori (S10.A.1 – S10.A.6 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale che in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) viene determinato in € 234.660,00 ciascuno:
pagina 52 di 65 12.10.2 OM di (iure hereditatis) CP_16 CP_11 Le attrici avanzano domanda risarcitoria in qualità di eredi di che, all'età di 11 anni, nella Persona_20 strage del Carnaio perse il padre, di anni 58, col quale conviveva. Persona_32 Come chiarito al punto precedente, è dimostrata la presenza di tra le vittime Persona_32 dell'eccidio. Inoltre, la documentazione prodotta dimostra il legame parentale tra la vittima e nonché Persona_20 la qualità di eredi delle odierne attrici, rispettivamente quale moglie e CP_16 CP_11 quale figlia (S10.A.7, S10.A.8, S10.B.1 – S10.B.5 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da Persona_20 in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024):
L'importo di € 234.660,00 da ripartirsi tra gli eredi.
CP_1 12.10.3 OM di , , e eredi di (iure CP_9 CP_6 Controparte_8 Persona_21 hereditatis) Gli attori domandano il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita subita Persona_21 da quest'ultimo all'età di 30 anni, del padre, di anni 58, nella strage del Carnaio, col Persona_32 quale conviveva. Il diritto risarcitorio alla data del decesso di avvenuto il 26.5.1977 si è trasferito alla Persona_21 moglie, a sua volta deceduta il 28.3.2019, e ai quattro figli odierni attori. Controparte_90 La documentazione prodotta dimostra la rete di legami familiari che fonda la legittimazione ad agire degli odierni attori (S10.A.9, S10.A.10, S10.B.6 – S10.B.14 parte attrice).
pagina 53 di 65 Pertanto, in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) si procede alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da che si liquida in € Persona_21
226.838,00, da ripartirsi tra i suoi eredi in parti uguali.
12.10.3.1 OM di (iure proprio) CP_10 Poiché al momento della strage aveva 8 mesi al momento della strage, la stessa avanza CP_10 altresì domanda di risarcimento iure proprio per l'uccisione del nonno, di anni 58 con Persona_32 il quale conviveva. Sulla base della documentazione già citata al punto precedente, risulta dimostrata la discendenza in linea retta di da in quanto figlia del di lui figlio, CP_10 Persona_32 Persona_21 Si procede, quindi, alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio che si liquida in € 88.296,00
12.10.4 OM di e eredi di (iure hereditatis) CP_30 CP_29 Per_22 Gli attori avanzano domanda di risarcimento del danno in qualità di eredi della madre, per Per_22 la perdita da quest'ultima subita all'età di 20 anni, del padre, ucciso nella strage del Persona_32 Carnaio all'età di 58 anni col quale era convivente.
pagina 54 di 65 Il diritto risarcitorio di si è trasmesso al momento del suo decesso avvenuto il 27.6.1993 al
Per_22 marito, a sua volta deceduto il 20.6.2002 e ai tre figli, e – odierni PAte_51 CP_30 Per_32 attori – e non costituito nel presente giudizio. Persona_23 In ragione della documentazione prodotta risulta provato che fosse tra le vittime della Persona_32 strage del Carnaio e fosse padre di Altresì dimostra è la qualità di eredi degli odierni
Per_22 attori, unitamente all'ulteriore erede, che non è parte del processo (S10.A.11, S10.A.12, Persona_23 S10.B.15– S10.B.22 parte attrice). Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da secondo i parametri delineati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024)
Per_22 che portano alla liquidazione nella misura di € 234.660,00, da ripartirsi tra gli eredi di
Per_22
12.10.5 OM di e eredi di (iure hereditatis) CP_62 PAte_9 Per_24 Le attrici chiedono il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita da Per_24 quest'ultima subita all'età di 24 anni del padre, ucciso nella strage del Carnaio a 58 Persona_32 anni, con il quale non era convivente. E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e che la stessa sia Per_24 Persona_32 deceduta in data 3.9.2017, lasciando eredi i figli, e – odierne attrici – e CP_62 PAte_9 e non costituiti nel presente processo, oltre al figlio CP_33 Persona_25 Persona_54 successivamente deceduto (S10.A.13, S10.A.15, S10.A.16, S10.B.23 – S10.B.24, S10.B.30 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sofferto da Per_24 che, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 211.194,00, da ripartirsi tra i coeredi.
pagina 55 di 65 12.10.5.1 OM di (iure proprio) PAte_9 agisce anche iure proprio per il risarcimento del danno, avendo 3 anni, al momento PAte_9 dell'uccisione del nonno, col quale non conviveva. Persona_32
Richiamando quanto già esposto ai punti precedenti in ordine alla prova della presenza di Per_32 tra le vittime della strage e al legame parentale tra e figlia di
[...] PAte_9 Per_24
risulta dimostrata la discendenza in linea retta di da Persona_32 PAte_9 Per_32 (S10.A.15 – S10.A.16 parte attrice).
[...] Pertanto, si riconosce all'attrice il diritto al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale col nonno, che si liquida in € 74.712,00 Persona_32
12.11.1. OM di e (iure proprio) Controparte_34 CP_35 Le attrici avanzano domanda di risarcimento del danno per la perdita nella strage del , del padre Per_29 di anni 35, col quale convivevano, unitamente alla sorella (v. infra). Persona_31 Per_26 La documentazione storiografica prodotta dimostra la presenza di tra le vittime Persona_31 dell'eccidio (docc. 1,2,3 citazione). Altresì documentato è il rapporto parentale tra la vittima e le odierne attrici, quali figlie rispettivamente di 7 e 1 anno al momento della strage (S11.A.1 – S11.A.6 parte attrice). Si procede, pertanto, alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) e si liquida la somma in € 293.325,00 per ciascuna:
pagina 56 di 65 12.11.2 OM di , eredi di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Persona_26
erede di (iure hereditatis) Controparte_26 Persona_55 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito da Per_26 che, all'età di 9 anni, perse nella strage del Carnaio, il padre, di anni 35 col
[...] Persona_31 quale era convivente. Circa la presenza di tra le vittime dell'eccidio si rinvia al punto precedente. Persona_31 Per quanto riguarda i rapporti di parentela, risulta documentalmente dimostrato che Persona_26 fosse figlia di e che sia deceduta il 2.2.2014, lasciando eredi il coniuge, deceduto Persona_31 poco dopo, e i 6 figli, , , e (S11.A.7 – CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 Persona_55 S11.B.9 parte attrice). E' altresì dimostrato che sia deceduta il 13.5.2020, Persona_55 trasferendo il diritto risarcitorio alle due figlie, e stante la premorienza del CP_26 Persona_27 marito (S11.B.11 – S11.B.15 parte attrice), delle quali solo è costituita nel Persona_38 CP_26 presente giudizio. Si procede, pertanto, alla liquidazione del danno in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che si quantifica in € 293.325,00, da ripartirsi tra gli eredi di e i Persona_26 successivi aventi causa iure successionis, quindi, 1/6 tra gli attori come segue:
12.12.1 OM di e , eredi di (iure hereditatis) CP_40 CP_39 PAte_23
pagina 57 di 65 Gli odierni attori domandano il risarcimento del danno in qualità di eredi di che nella PAte_23 strage del perse all'età di 26 anni il padre, di anni 59 col quale non Per_29 Persona_37 conviveva. I documenti prodotti attestano che, nella cripta delle vittime del nel cimitero di San Piero in Per_29 AG, è sepolto anche di anni 59, il cui nome figura all'interno della capella tra le Persona_37 vittime della strage (docc. 1,3 citazione e S.12.A.1 parte attrice), pur non potendosi evincere il suo nome nella documentazione storiografica depositata. E' dimostrato documentalmente che fosse figlia della vittima e sia a sua volta deceduta PAte_23 l'11.11.2014, trasferendo il proprio diritto risarcitorio ai due figli odierni attori, e CP_40 CP_39
essendo premorto il marito (S12.A.2, S12.A.3, S12.B.
1 - S12.B.4 parte attrice).
[...] Pertanto, in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 211.194,00
12.12.2 OM di (iure proprio) CP_40
avanza altresì domanda risarcitoria iure proprio avendo all'epoca della strage 4 anni e CP_40 potendo, quindi, lamentare la perdita diretta del legame parentale col nonno, di anni Persona_37 59 (S.12.A.3 parte attrice). Nell'apprezzamento del substrato probatorio, si richiamo le considerazioni già espresse al punto precedente. Si procede, quindi alla liquidazione del danno che in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 74.712,00
pagina 58 di 65 12.12.3 OM di e eredi di (iure hereditatis) PAte_18 Controparte_32 PAte_24 Le attrici avanzano domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla madre, per la perdita nella strage del del padre, di anni 59 PAte_24 Per_29 Persona_37 col quale non era convivente. Quanto alla presenza di tra le vittime del Carnaio si richiama quanto detto al punto Persona_37 12.12.2 E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e che avesse 27 PAte_24 Persona_37 anni al momento della perdita. Altresì dimostrato è il decesso di il 17.1.2006 e il PAte_24 trasferimento del suo diritto successorio ai tre figli (non costituito nel presente giudizio), Persona_28
e (S12.A.4, S12.A.5, S12.B.
5 - S12.B.9 parte attrice). CP_32 Controparte_31 L'erede non risulta costituito nel presente giudizio, ma in virtù del già Persona_28 richiamato arresto a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657), che legittima il singolo erede ad agire per far valere l'intero credito comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, si ritengono legittimate le odierne attrici a ottenere il risarcimento integrale del danno. Pertanto, si procede alla liquidazione del danno che, in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024), si quantifica in € 211.194,00 da dividersi tra gli eredi.
12.12.4 OM di (iure proprio) Controparte_32 avanza altresì domanda risarcitoria iure proprio avendo all'epoca della strage 1 Controparte_32 anno e potendo, quindi, lamentare la perdita diretta del legame parentale col nonno, Persona_37 di anni 59 (S.12.A.5 parte attrice). Nell'apprezzamento del substrato probatorio, si richiamo le considerazioni già espresse ai punti precedenti. Si procede, quindi alla liquidazione del danno che in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 74.712,00.
pagina 59 di 65 *** 13. Sul risarcimento chiesto dal . PAte_10 L'ente esponenziale chiede di esser risarcito nella misura di € 600.000,00, da devalutare e integrare degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 1.193.853,06. Sul punto, si è già detto che la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Se, infatti, le sofferenze fisiche e psichiche non sono logicamente rapportabili alle persone giuridiche, l'art. 185 c.p. consente, nondimeno, la liquidazione dei turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato e/o dell'ente territoriale (cfr. Cass. sez. I pen. 14.12.1988, Paticchia). Questi ultimi assumono, infatti, la posizione di danneggiati, distinti dalle persone fisiche, per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano (Cass. sez. I pen., 18.10.1995, n. 10371, Cass. sez. VI pen., 10.01.1990, n. 59, Monticelli). Per_56 È indubbio, poi, che il Comune di sia stato leso dai crimini ascritti al Terzo Reich. PAte_10 In generale, fatti cruenti, come quelli descritti in narrativa, non possono che generare dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività locale, oggi rappresentata dal creando nella memoria Pt_10 collettiva una ferita non rimarginata, che è, ancora oggi, fonte di indelebile turbamento e, pertanto, di danno non patrimoniale risarcibile. Per quanto concerne la prova del danno sofferto dalla comunità locale, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte, per la quale esso ben può essere presunto in presenza di crimini di guerra. Si riporta, a titolo esemplificativo, un passaggio di Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2014, n. 23288 “Questa Corte di legittimità (Sez. 1^, 8.11.2007, n. 4060/2008, Rv 239190) ha riaffermato che lo Stato, e per esso la presidenza del consiglio che lo rappresenta come organo di vertice, ha il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli da azioni contro le leggi e gli usi di guerra, e che non si vede come possa porsi in dubbio che il crimine di guerra abbia provocato dolore, sofferenza nella collettività di cui le parti civili sono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva una ferita non rimarginabile, produttiva di danno non patrimoniale risarcibile che costituisce presupposto della legitimatio ad causam anche degli enti territoriali”. Ad ogni buon conto, la lesione prodottasi alla comunità locale può desumersi dalle numerose iniziative, delle quali l'ente esponenziale ha fornito prova documentale in occasione del deposito della seconda memoria ex art.183 c.p.c., intraprese per mantenere viva la memoria nella comunità locale: a) è stata istituita una Cappella presso il Cimitero, che conserva i resti delle spoglie delle vittime, costruita nell'immediatezza dei fatti;
b) è stato realizzato un Sacello sul Colle del Carnaio, che conserva all'interno la lapide marmorea a perenne ricordo delle vittime;
pagina 60 di 65 c) l'amministrazione comunale ha fatto costruire, per la ricorrenza del 60° anniversario della strage, nel 2004, un PAco della Memoria;
d) l'artista nel luglio 2020, ha realizzato il Sacrario dei Martiri all'interno della Testimone_3 Cappella del Cimitero;
e) il Comune tiene ogni anno, alla presenza dei cittadini e delle istituzioni, delle celebrazioni per la ricorrenza della strage;
f) Il è stato insignito della Medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: Pt_10
“Centro strategicamente importante, posto sulla "Linea Gotica", durante l'ultimo conflitto mondiale, si adoperò con la popolazione tutta a dare ospitalità e rifugio alle famiglie sfollate delle grandi città ed ai soldati italiani e stranieri sbandati o fuggiti dai campi di concentramento. Contribuì generosamente alla guerra di Liberazione con la costituzione di varie formazioni partigiane, subendo feroci rappresaglie che provocarono la morte di numerosi ed eroici cittadini. Nobile esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. 1943/1944 - AG di AG (Forlì - Cesena)”. Per quanto concerne la quantificazione del danno, allineandosi ai parametri accolti dalla giurisprudenza di merito, già chiamata a pronunciarsi su analoghe vicende (Trib. Militare La Spezia, 10.10.2006, n. 49, Milde + 1), si ritiene di riconoscere al a titolo di danno non patrimoniale, PAte_10 un importo pari a complessivi € 270.000 (già rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT) oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Tale importo è stato determinato in via equitativa, tenendo conto del numero di vittime 27) e considerato un valore di € 10.000,00 per ogni vittima, quale danno patito dalla collettività e dalle comunità che si trovavano nei borghi ove abitavano le vittime.
14. Accessori Come da precedenti di questo Tribunale (v. ordinanza del 3.9.2024, Giudice est. Dott.ssa Paola Matteucci e sentenza 1.3.2025 est. Dott.ssa Nunno, sentenza n.3184/2024 est. Dott.ssa Marconi), in considerazione dell'inerzia delle parti attrici (che hanno agito in giudizio nel 2022, dopo diversi anni dalla morte del loro dante causa) e anche del fatto che sono trascorsi oltre 80 anni dai fatti di causa, la rivalutazione, previa devalutazione, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente decorrono dalla domanda giudiziale (v. in tal senso anche Trib. Firenze, sentenza n. 185/2024). Dalla data di deposito della sentenza decorrono gli interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. fino al saldo.
15. Spese legali Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, essendo ammessa la loro ripetibilità dal Fondo istituito con il D.L. 36/2022. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 sulla scorta dell'importo liquidato in € 10.150.964,50 (scaglione da € 8.000.001 a 16.000.000 in base all'ammontare liquidato); in particolare, le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio e introduttiva, ai valori medi, e trattazione/istruttoria e Cont decisoria, ai valori minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della contumacia della ed ammontano ad € 52.610,00. Le anticipazioni ammontano a complessivi € 1713 00 (contributo unificato e marca euro 1686,00 + 27,00).
16. Accesso al Fondo istituito presso il convenuto CP_63 Va dato atto che il convenuto succederà a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio CP_63 nel momento in cui, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si perverrà alla fase della concreta soddisfazione del credito risarcitorio come da titolo esecutivo. pagina 61 di 65 Va dunque dichiarato il diritto delle parti attrici, le cui domande risarcitorie sono state accolte, all'accesso al Fondo gestito dal convenuto, istituito con l'art. 43 del D.L. 36/2022, sia per CP_63 capitale, che per interessi e rivalutazione e spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della , quale successore del Terzo Controparte_70 Reich, per i fatti di cui in parte motiva, e per l'effetto,
- condanna la al pagamento di complessivi € 10.150.964,50 a favore Controparte_70 delle parti attrici come da prospetto:
12.1 340.257,00 a favore di , Controparte_22 CP_33 PAte_1
305.058,00 a favore di i Controparte_22
312.880,00 a favore di eredi di CP_33 PAte_1 Persona_57
12.2 45.846,00 a favore di e uali eredi di CP_18 Controparte_17 Controparte_66
di e uali eredi d , , CP_18 Controparte_17 Pt_18 PAte_14
22.498,50
Per_3
12.3 293.422,00 ure proprio CP_53
301.244,00 ure proprio PAte_6
301.244,00 ure proprio Controparte_55
301.244,00 proprio CP_56
96.344,75 ure hereditatis CP_53 PAte_15
96.344,75 ure hereditatis PAte_6
96.344,75 ure hereditatis Controparte_55
96.344,75 hereditatis CP_56
12.3.3 266.866 iure hereditatis Controparte_54
12.4.1 258.126,00 ure proprio CP_20
258.126,00 proprio CP_23
12.4.2 258.126,00 Eredi di , e PAte_17 CP_21 CP_24 CP_25
i , , , PAte_18 CP_57 CP_58 CP_59
12.4.3 117.330,00
, CP_6 CP_61
i PAte_16 CP_20 CP_23 CP_57 CP_58 CP_59
, CP_61 CP_21 Controparte_24 CP_25
12.4.4 234.660,00
Ines, , , , , , , , PAte_20 Pt_18 CP_45 CP_41
12.5.1 148.618,00 riparti o CP_43 pagina 62 di 65 12.5.2 148.618,00 Eredi di , , , e PAte_19 CP_2 Per_2 Per CP_22 CP_67
12.5.3 50.940,00 iure proprio per la morte di nonno) CP_28 PAte_27
50.940,00 iure proprio CP_46
50.940,00 iure proprio Controparte_47
50.940,00 ure proprio CP_44
50.940,00 ure proprio Controparte_48
12.5.4 50.940,00 Eredi di e Persona_8 CP_41 Controparte_50
12.5.5 50.940,00 Erede di Controparte_68 CP_43
12.6.1 101.880,00 iure proprio CP_19
12.6.2 484964 iure hereditatis CP_19
12.7 289.414,00 Eredi di e Persona_13 Pt_17 CP_38 Controparte_92
12.8.1 305.058,00 ure proprio Controparte_15
12.8.2 175.995 iure proprio Controparte_93
12.8.3 305.058,00 erede di CP_14 Persona_15
12.9.1. 281.592,00 Eredi di , e Persona_16 Per_2 Pt_3 PAte_4
12.9.2 289.414,00 Eredi di e Per_17 CP_51 CP_52
12.10.1
234.660,00 iure proprio CP_7
234.660,00 re proprio CP
12.10.2 234.660,00 Eredi di Persona_20 CP_16 CP_11
12.10.3 226.838,00 Eredi di , , e Persona_21 CP_9 CP_ CP_ Controparte_8
12.10.3.1 88.296,00 iure proprio CP_10
12.10.4 234.660,00 Eredi di e Per_22 CP_30 CP_29
12.10.5 211.194,00 Eredi di Angela e Per_24 PAte_9
pagina 63 di 65 12.10.5.1 74.712,00 iure proprio PAte_9
12.11.1 293.325,00 ure prorio Controparte_34
293.325,00 roprio CP_35
12.11.2 293.325,00 Eredi di , , e Persona_26 CP_1 CP_ CP_3 CP_4 Controparte_5
12.12.1 211.194,00 Eredi di e PAte_23 CP_40 CP_39
12.12.2 74.712,00 PAa iure proprio CP_40
12.12.3 211.194,00 Eredi di e PAte_24 PAte_18 Controparte_32
12.12.4 74.712,00 iure proprio Controparte_32
13 270.000,00 a favore del PAte_10 PAte_10
oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna la a rifondere agli attori le spese di giudizio, che si CP_65 Controparte_70 liquidano in € 1713,00 per anticipazioni ed € 52.610,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- dà atto che le parti attrici hanno diritto ad accedere al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito presso il ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. Controparte_63 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali del presente giudizio. Bologna, 25 agosto 2025 Il Giudice dott. Carolina Gentili
pagina 64 di 65 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto …
Bologna, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 65 di 65
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14138/2022 promossa da:
1. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) C.F._2 3. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
) C.F._3
4. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
) C.F._4 5. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
) C.F._5 6. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_6 C.F._6
7. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_7 C.F._7
8. , nata a [...] l'[...] (c.f. ) Controparte_8 C.F._8
9. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_9 C.F._9
10. , nata a [...] il [...] (c.f. CP_10 C.F._10
11. , nata a [...] il [...] (c.f. CP_11 C.F._11
12. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_12 C.F._12
13. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_13
) C.F._13
14. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_14 C.F._14
15. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_15
) C.F._15 16. nata a [...] il [...] (c.f. CP_16
C.F._16
17. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_17 C.F._17
18. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_18 C.F._18
19. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_19
) C.F._19
pagina 1 di 65 20. nato a [...] il [...] (c.f. CP_20
) C.F._20
21. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_21 C.F._21
22. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_22
) C.F._22 23. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_23 C.F._23
24. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_24
) C.F._24 25. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_25
) C.F._25 26. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_26
) C.F._26 27. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_27 C.F._27
28. , nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi CP_28 C.F._28 residente,
29. , nato a [...] il [...] (c.f. 3 CP_29
) C.F._29 30. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_30
) C.F._30 31. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_31
) e ivi residente, C.F._31 32. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_32
) C.F._32
33. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_33 C.F._33
34. nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_1 C.F._34
35. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_34
C.F._35 36. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_35 C.F._36
37. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_36
) C.F._37 38. nata a [...] l'[...] (c.f. 4 Controparte_37
C.F._38 39. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_38
C.F._39
40. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_2 C.F._40
41. nata a [...] il [...] (c.f. PAte_3 C.F._41
42. , nato a [...] il [...] (c.f. ) PAte_4 C.F._42
43. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_39 C.F._43
44. , nata a [...] il [...] ( ) CP_40 C.F._44
45. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_41 C.F._45
46. , nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_42 C.F._46
47. nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_43 C.F._47
48. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_44 C.F._48
49. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_45 C.F._49
50. nata a [...] il [...] (c.f. CP_46 C.F._50
51. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_47 C.F._51
52. , nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_48 C.F._52 pagina 2 di 65 53. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_49 C.F._53
54. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_50 C.F._54
55. , nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_51 C.F._55
56. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_52 C.F._56
57. nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_53 C.F._57
58. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_54
C.F._58
59. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_5 C.F._59
60. , nata a [...] il 1° giugno 1937 (c.f. ) PAte_6 C.F._60
61. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_55
) C.F._61 62. , nato a [...] il [...] (c.f. ) PAte_7 C.F._62
63. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_7 C.F._63
64. nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_8 C.F._64
65. nato a [...] il [...] (c.f. 7 CP_56
C.F._65 66. , nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_57 C.F._66
67. , nato Cesena (FC) il 15 giugno 1977 (c.f. ) CP_58 C.F._67
68. nato a [...] il [...] (c.f. CP_59
) C.F._68 69. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_60 C.F._69
70. , nata a [...] il [...] (c.f. Firmato Da: BALDACCINI ALDO CP_61
71. nata a [...] il 1° agosto 1949 (c.f. Controparte_62
) C.F._70 72. , nata a [...] il [...] (c.f. ) PAte_9 C.F._71 tutti con il patrocinio dell'avv. CONTI SIMONE, dell'avv. prof. DI PORTO ANDREA ( ), dall'avv. BALDACCINI ALDO ( , dall'avv. C.F._72 C.F._73 PERICOLI MATTEO ( ), dall'avv. DALLE LUCHE GABRIELE C.F._74
( ) e dall'avv. ANTONINI FILIPPO ( , con domicilio C.F._75 C.F._76 eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata di detti difensori;
73. (C.F. , PAte_10 P.IVA_1 tutti con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ALDO, elettivamente domiciliato in VIA G. B. MARTINI 13 ROMA presso il difensore avv. BALDACCINI ALDO, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
ATTORI
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_63 P.IVA_2 Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura dello Stato REPUBBLICA (C.F. ) contumace Controparte_64 P.IVA_3 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per le PARTI ATTRICI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così provvedere: pagina 3 di 65 - accertare e dichiarare la responsabilità della IC Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi sopra descritti, da considerarsi crimine di guerra e contro l'umanità;
- per l'effetto, condannare la di Germania e il Controparte_65 Controparte_63 al risarcimento di tutti i conseguenti danni non patrimoniali, e specificatamente:
[...]
• Scheda 1 (cfr. Scheda 1_Tabelle Milano - docc. S1.D.
1-S1.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 312.880,00 (corrispondenti al Persona_1 danno subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 195.551,50 (corrispondenti alla quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_11
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 293.327,25 (corrispondenti alla CP_33 somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il marito + la quota di PAte_11 1/2 del danno di per aver perso il padre); Persona_2
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 293.327,25 (corrispondenti alla PAte_1 somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il marito + la quota di PAte_11 1/2 del danno di per aver perso il padre); Persona_2
• Scheda 2 (cfr. Scheda 2_Tabelle Milano - docc. S2.D.
1-S2.D.6):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 181.686,00 (corrispondenti Controparte_18 alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota PAte_12 di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da Persona_2 per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver PAte_13 PAte_14 perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la Persona_3 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso lo zio); Controparte_66
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 181.686,00 (corrispondenti Controparte_17 alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota PAte_12 di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da Persona_2 per aver perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver PAte_13 PAte_14 perso il fratello + la quota di 1/8 del danno subito da per aver perso il fratello + la Persona_3 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso lo zio); Controparte_66
• Scheda 3 (cfr. Scheda 3_Tabelle Milano - docc. S3.D.
1-S3.D.12):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 495.652,00 (corrispondenti ai danni CP_53 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai danni PAte_6 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai Controparte_55 danni subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 503.474,00 (corrispondenti ai danni CP_56 subiti per aver perso il padre e il nonno);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti alla PAte_5 quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per essere PAte_15 stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti alla PAte_8 quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per essere PAte_15 stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti PAte_7 alla quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per PAte_15 essere stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
pagina 4 di 65 - in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 200.868,50 (corrispondenti PAte_7 alla quota di 1/4 dei danni subiti da per aver perso il padre e il nonno, nonché per PAte_15 essere stato testimone della loro uccisione ed essere miracolosamente scampato alla morte);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 559.205,00 Controparte_54 (corrispondenti all'integralità dei danni subiti da per aver perso il fratello e il padre); Persona_4
• Scheda 4 (cfr. Scheda 4_Tabelle Milano - docc. S4.D.
1-S4.D.5):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_20 subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 96.797,25 (corrispondenti alla quota di 12/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_23 subito per aver perso il padre); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 96.797,25 (corrispondenti alla quota di 12/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 (corrispondenti alla CP_21 somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di PAte_17 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 Controparte_24 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il PAte_17 padre + la quota di 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 161.966,66 (corrispondenti alla CP_25 somma tra: la quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di PAte_17 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 135.892,33 (corrispondenti Controparte_57 alla somma tra: la quota di 4/12 del danno subito da per aver perso il padre PAte_18
+ la quota di 4/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_58 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_59 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_60 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 67.946,16 (corrispondenti alla CP_61 somma tra: la quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_18 quota di 2/48 del danno subito da per aver perso il marito); PAte_16
• Scheda 5 (cfr. Scheda 5_Tabelle Milano - docc. S5.D.
1-S5.D.9):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_28 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 60.229,40 (corrispondenti alla quota di 1/5 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_19
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 60.229,40 (corrispondenti alla CP_27 quota di 1/5 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_19
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_28 CP_27 comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di euro 180.688,20 (corrispondenti alla restante quota di 3/5 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai loro PAte_19 Per_ fratelli e coeredi , e;
CP_22 CP_67
pagina 5 di 65 - in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_46 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno Controparte_47 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al danno CP_44 subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 101.880,00 (corrispondenti al Controparte_48 danno subito per aver perso il nonno); nonché iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla CP_42 quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti Controparte_45 alla quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 27.377,00 (corrispondenti alla Controparte_49 quota di 6/66 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_20 CP_ CP_ CP_ CP_4
- in favore di , , e congiuntamente: iure Pt_18 CP_45 Controparte_49 hereditatis, nell'interesse della comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di euro 54.754,00 (corrispondenti alla quota di 12/66 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente PAte_20 spettante ai loro fratelli e coeredi e;
Per_6 Persona_7
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 43.085,66 (corrispondenti alla Controparte_41 somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/3 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); Persona_8
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 43.085,66 (corrispondenti alla Controparte_50 somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/3 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); Persona_8
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_41 Controparte_50 comunione ereditaria di cui sono parte, nella misura di ulteriori euro 43.085,66 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 2/66 del danno subito da per aver perso il padre + la restante quota di PAte_20 1/3 del danno subito da per aver perso il nonno;
quote idealmente spettanti alla loro Persona_8 madre e coerede;
Persona_9
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 64.628,50 (corrispondenti alla CP_43 somma tra: la quota di 3/66 del danno subito da per aver perso il padre + la quota di 1/2 del PAte_20 danno subito da per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nell'interesse della Controparte_68 comunione ereditaria di cui è parte, nella ulteriore misura di ulteriori euro 64.628,50 (corrispondenti alla somma tra: la restante quota di 3/66 del danno subito da per aver perso il padre + la PAte_20 restante quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il nonno); Controparte_68
• Scheda 6 (cfr. Scheda 6_Tabelle Milano - docc. S6. .3): CP_69
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 152.820,00 (corrispondenti al danno CP_19 subito per aver perso il fratello); iure hereditatis, nella misura di euro 179.906,00 (corrispondenti alla somma tra: la quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il figlio + la quota di PAte_21 1/4 del danno subito da per aver perso il figlio); nonché, iure hereditatis, nell'interesse PAte_22 della comunione ereditaria di cui è parte, nell'ulteriore misura di euro 179.906,00 539.718,00 (corrispondenti alla somma tra: la restante quota di 3/4 del danno subito da per PAte_21 aver perso il figlio + la restante quota di 3/4 del danno subito da per aver perso il figlio. PAte_22 pagina 6 di 65 Per_1 Quote idealmente spettanti alle sorelle e coeredi dell'odierno attore, , e Per_10 Per_12 ;
[...]
• Scheda 7 (cfr. Scheda 7_Tabelle Milano - doc. S7.D.1):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti Controparte_36 alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); - in favore di Persona_13
iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 Controparte_38 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_13
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla Controparte_37 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_13
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, Pt_17 CP_38 Controparte_37 nell'interesse della comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla restante quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il Persona_13 padre, idealmente spettante alla loro sorella e coerede;
Persona_14
• Scheda 8 (cfr. Scheda 8_Tabelle Milano - docc. S8.D.
1-S8.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al Controparte_15 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 312.880,00 (corrispondenti al Controparte_13 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, anche nell'interesse della comunione ereditaria di cui è CP_14 parte, nell'ulteriore misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno subito da per Persona_15 aver perso il padre);
• Scheda 9 (cfr. Scheda 9_Tabelle Milano - docc. S9.D.
1-S9.D.2):
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla quota PAte_2 di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla PAte_3 quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla quota PAte_4 di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_16
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla quota CP_51 di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_17
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 89.953,00 (corrispondenti alla CP_52 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_17
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_51 CP_52 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 179.906,00 (corrispondenti alla restante quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai Per_17 loro fratelli e coeredi e;
Per_18 Persona_19
• Scheda 10 (cfr. Scheda 10_Tabelle Milano - docc. S10.D.
1-S10.D.8):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 351.990,00 (corrispondenti al danno CP_7 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 351.990,00 (corrispondenti al danno CP_12 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 175.995,00 (corrispondenti alla CP_16 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_20
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 175.995,00 (corrispondenti alla CP_11 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_20
pagina 7 di 65 - in favore di iure proprio, nella misura di euro 159.612,00 (corrispondenti al danno CP_10 subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_8 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_9 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota CP_6 di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_21
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti Controparte_30 alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Per_22
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla CP_29 quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); Per_22
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_30 CP_29 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 117.330,00 (corrispondenti alla restante quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante al Per_22 loro fratello e coerede;
Persona_23
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla Controparte_62 quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_24
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 139.236,00 (corrispondenti al PAte_9 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 86.042,00 (corrispondenti alla quota di 1/4 del danno subito da per aver perso il padre); Per_24
- in favore di e congiuntamente: iure hereditatis, nell'interesse della CP_62 PAte_9 comunione ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 172.084,00 (corrispondenti alla restante quota di 2/4 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante ai Per_24 loro fratelli e coeredi;
CP_33 Persona_25
• Scheda 11 (cfr. Scheda 11_Tabelle Milano - docc. S11.D.
1-S11.D.3):
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al Controparte_34 danno subito per aver perso il padre);
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 391.103,00 (corrispondenti al danno CP_35 subito per aver perso il padre);
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_1 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_5 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_2 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_4 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 65.183,83 (corrispondenti alla Controparte_3 quota di 2/12 del danno subito da per aver perso il padre); Persona_26
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 32.591,91 (corrispondenti alla Controparte_26 quota di 1/12 del danno subito da per aver perso il padre); nonché, iure hereditatis, Persona_26 nell'interesse della comunione ereditaria di cui è parte, nell'ulteriore misura di euro 32.591,91 (corrispondenti alla restate quota di 1/12 del danno subito da per aver perso il padre, Persona_26 idealmente spettante alla sorella e coerede;
Persona_27
• Scheda 12 (cfr. Scheda 12_Tabelle Milano - docc. S12.D.
1-S12.D.4): pagina 8 di 65 - in favore di : iure proprio, nella misura di euro 129.048,00 (corrispondenti al CP_40 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 144.707,00 (corrispondenti alla quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_23
- in favore di : iure hereditatis, nella misura di euro 144.707,00 (corrispondenti alla CP_39 quota di 1/2 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_23
- in favore di iure proprio, nella misura di euro 129.048,00 (corrispondenti al Controparte_32 danno subito per aver perso il nonno); nonché, iure hereditatis, nella misura di euro 96.471,33 (corrispondenti alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_24
- in favore di iure hereditatis, nella misura di euro 96.471,33 (corrispondenti Controparte_31 alla quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre); PAte_24
- in favore di e iure hereditatis, nell'interesse della comunione CP_32 Controparte_31 ereditaria di cui sono parte, nell'ulteriore misura di euro 96.471,33 (corrispondenti alla restante quota di 1/3 del danno subito da per aver perso il padre, idealmente spettante al loro fratello e PAte_24 coerede;
Persona_28
• in favore del nella misura di euro 600.000,00, a titolo di PAte_10 danni subiti dalla collettività di cui il è ente esponenziale. Pt_10 Si chiede, dunque, l'accoglimento delle istanze risarcitorie nelle quantificazioni sopra indicate, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, precisando che sugli importi che verranno liquidati andranno applicati, previa devalutazione alla data convenzionale del 1.1.1947, gli interessi legali e la rivalutazione annuale sino al soddisfo, oltre alla maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, di cui i sottoscritti avvocati si dichiarano antistatari”.
Per il : Controparte_63
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) ritenere la inammissibilità ovvero infondatezza della domanda svolta nell'interesse del Pt_10
PAte_10
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.. Si dichiara che la presente domanda non contiene domande riconvenzionali o richieste di chiamare in causa terzi e che pertanto il valore della lite ai fini del contributo unificato resta invariato. Spese vinte”.
Per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: nulla perché contumace.
pagina 9 di 65 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2022, il e i sig.ri PAte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , , Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, , , , ,
[...] Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28 CP_29
, ,
[...] Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32 CP_33 PAte_1
, , Controparte_34 CP_35 Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38
, , , , , PAte_2 PAte_3 PAte_4 CP_39 CP_40 Controparte_41 CP_42
, , ,
[...] CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46 Controparte_47 CP_48
, , , ,
[...] Controparte_49 Controparte_50 CP_51 CP_52 CP_53 [...]
, , CP_54 PAte_5 PAte_6 Controparte_55 PAte_7 PAte_7
, , , , ,
[...] PAte_8 CP_56 Controparte_57 CP_58 CP_59
, , , , citavano in giudizio la CP_60 CP_61 Controparte_62 PAte_9 [...] ed il per sentirli condannare al Controparte_70 Controparte_63 risarcimento dei danni da essi subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza dei crimini commessi da militari alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien a danno delle famiglie degli attori il 25.7.1944 e il 25.9.1944, in occasione della c.d. “strage del ”. Per_29 1.1. In particolare, gli attori riferivano che:
- in data 25.7.1944, lungo la strada di Passo del Carnaio, valico appenninico tra i Comuni di Pt_10 e di Santa Sofia, la I° Waffen Grenadier Brigade der SS Italienische nr. 1 – una compagnia
[...] italiana filonazista alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien – poneva in essere una rappresaglia contro la popolazione civile per l'uccisione di tre soldati tedeschi avvenuta nei giorni precedenti ed attribuita ai partigiani italiani;
- in particolare, dopo aver razziato, depredato e incendiato le case della zona, la I° Waffen Grenadier Brigade prelevava 70 persone (62 tra donne e bambini e 8 uomini) e le conduceva al Passo del Carnaio, radunandole tutte attorno a una quercia;
- in quella sede cappellano militare che, parlando il tedesco, aveva cercato di Persona_30 dissuadere i militari per far risparmiare almeno le donne e i bambini, veniva ucciso per primo;
- poco prima delle ore 16 una postazione contraerea sparava contro due uomini che si erano nascosti tra i cespugli per sfuggire ai rastrellamenti, uccidendo di 37 anni, seconda vittima della Persona_31 strage;
- alle ore 20 circa, dopo la liberazione di 19 ostaggi ottenuta dal maresciallo della stazione dei Carabinieri e dal PAroco di ed il successivo rastrellamento di altri civili per PAte_10 raggiungere il numero di 30 persone (tenuto conto che per ogni tedesco ucciso -3 nel caso di specie- i militari avrebbero giustiziato 10 italiani), venivano fucilati sette ostaggi: di Persona_32
, 58 anni;
di , 31 anni;
di “Picciano”, 59 anni;
CP_71 Controparte_22 Pt_25 PAte_26 del “Terzo”, 70 anni;
del “Monte II”, 51 anni;
del PAte_27 PAte_28 PAte_29
“Terzo”, 66 anni, e del “Terzo”, 41 anni;
PAte_30
- sopraggiunti nel frattempo da San Piero in AG gli automezzi con altri 21 ostaggi, all'arrivo veniva impiccato ad un palo 17 anni, che durante il tragitto aveva tentato di fuggire, ma Persona_33 era stato catturato;
- alle 22 circa venivano fucilati altri 17 ostaggi: di 66 anni;
di 75 Persona_34 Persona_35 anni;
di 45 anni;
di 38 anni;
di 53 anni;
Persona_36 Controparte_72 PAte_31
di 43 anni;
di 40 anni;
di 52 anni;
PAte_32 PAte_33 PAte_34 PAte_35 pagina 10 di 65 di 64 anni;
di 47 anni;
di 81 anni;
di 29 anni;
PAte_36 PAte_37 PAte_38
di 61 anni;
di 66 anni;
di 55 anni;
PAte_39 PAte_40 PAte_41 Pt_42
di 84 anni;
di 52 anni;
[...] PAte_43
- il 25.9.1944, sempre sul Colle del Carnaio, i militari tedeschi appartenenti all'ultima pattuglia che presidiava quei luoghi, prima di ritirarsi definitivamente, uccidevano di 50 anni e Persona_37
?????????????????????????????????? forse deceduto nel 2005???????, e stupravano Persona_38 e uccidevano di 24 anni. Persona_39
1.2. Affermavano gli attori che la c.d. strage del Carnaio e il successivo episodio del 25.9.1944, avvenuto nei medesimi luoghi, rappresentavano un fatto storico documentato, tra l'altro:
1) dall'Atlante delle stragi naziste in Italia, a cura dell'Istituto Nazionale Ferruccio PAri;
2) da La strage del Carnaio, in 1944. Stragi naziste e fasciste sull'Appennino tosco- PAte_44 romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2003, pp. 17-50;
3) da , Note sui perpetratori delle stragi di Fragheto e Tavolicci, in (a Persona_40 Persona_41 cura di), L'Appennino del '44. Eccidi e protagonisti sulla Linea Gotica, Le Balze, Montepulciano, 2005, pp. 13-22;
4) da in (a cura di), L'Appennino del '44. Eccidi CP_73 Controparte_74 Persona_41 e protagonisti sulla Linea Gotica, Le Balze, Montepulciano, 2005, pp. 111-124;
5) da Diario degli avvenimenti in Forlì e dal 1939 al 1945, a cura di Testimone_1 Pt_10 [...]
, Roma, Bari, 2003, vol. I, pp. 761-762; Per_42 Per_43 Per_44 6) da PAtigiani, popolazione e guerra sull'Appennino. L'8ª PAte_45 Persona_45 [...]
, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2011, pp. 131-150; Controparte_75
7) da AG 1943-1945, vol. II, Epigrafia, Comitato PAte_46 CP_76 PAte_47 regionale per le celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione Emilia- AG, Bologna, 1995, pp. 25-28;
8) da Appennino 1944: «Arrivano i lupi!». Atti e misfatti del IV Battaglione di volontari PAte_48 nazifascisti fra Toscana, Marche e AG, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2008.
9) da Tavolicci. 22 luglio 1944. Protagonisti e retroscena di una strage nascosta, Il PAte_48
Ponte Vecchio, Cesena, 2008; 10) da , un uomo di Salò sulla Linea Gotica, in «Storia e Testimone_2 Persona_46 Futuro», n. 14, 2007.
1.3. Ciò posto, gli attori, nella qualità di congiunti più o meno prossimi delle vittime dei fatti sopra riportati, affermavano la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano a decidere delle pretese risarcitorie conseguenti ai crimini di guerra commessi da soldati nazisti, in base alle statuizioni rese dalla Corte Costituzionale nella storica pronuncia n. 238/2014. Nel merito reclamavano il risarcimento per i danni sofferti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza dei fatti descritti, invocando l'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, con incremento dei valori così ottenuti, trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità. Premesso questo breve excursus storico, gli attori proseguivano descrivendo il tragico epilogo subìto dai propri congiunti ad opera delle milizie naziste in occasione delle citate operazioni belliche, quantificando per ognuno le conseguenze dannose subite e concludendo come riportato in premessa.
2. Si costituiva in giudizio il con il patrocinio ex lege della Controparte_63 Avvocatura dello Stato, il quale:
- sosteneva in via preliminare che, in conseguenza dell'emanazione del d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, istitutivo del “Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro pagina 11 di 65 l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, l'unico legittimato passivo in controversie come quella di specie sarebbe stato il stesso (in quanto gestore del Fondo) e non anche la Tedesca;
CP_63 Controparte_65
- nel merito deduceva che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da crimini di guerra, come quello illustrato dagli attori, fosse onere di questi ultimi dimostrare sia la propria qualità di eredi sia che il de cuius rientrasse effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Da tali permesse l'Amministrazione statale deduceva: 1) l'inammissibilità della domanda svolta verso il Ministero dal Comune di (in PAte_10 quanto Ente locale e non discendente di persona fisica vittima del crimine di guerra) o, comunque, il rigetto nel merito della stessa, perchè avente ad oggetto diritti ormai prescritti. 3) l'improponibilità dell'azione risarcitoria per tutti coloro che avessero avuto a disposizione domande indennitarie e/o risarcitorie in virtù di normative previgenti e non le avessero già proposte, decadendo dalle stesse;
in subordine, ove ritenuta l'azione risarcitoria “proponibile”, domandavano la decurtazione, ex art. 1227 co. 2 c.c., delle somme che gli attori avrebbero potuto percepire se avessero diligentemente e tempestivamente presentato la domanda di indennizzo entro i termini di decadenza delle normative previgenti. Laddove, invece, gli attori avessero già percepito indennizzi o risarcimenti per avere diligentemente azionato tali normative, si deduceva la decurtabilità di detti importi dalle somme riconosciute nel presente giudizio in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Ancora, il deduceva che, oltre alle somme suddette, dal risarcimento eventualmente spettante CP_63 agli attori avrebbero dovuto essere altresì detratte le somme eventualmente già corrisposte, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, che assicurava ai cittadini italiani deportati nei campi di concentramento un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. Va rilevato che, per nessuno degli attori, l'Amministrazione statale depositava documentazione a comprova di quanto eventualmente già percepito in passato a titolo risarcitorio e/o indennitario in relazione ai fatti per cui è causa.
3. La IC non si costituiva, rimanendo così contumace. Controparte_64
4. Gli attori depositavano memorie ex artt. 183 e 190, ribadendo in gran parte quanto già dedotto nei precedenti atti difensivi. Segnatamente,
- con la prima memoria ex art. 183, parte attrice a) ribadiva la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , in quanto “unico soggetto in grado di interloquire sui Controparte_70 fatti di causa, e poi, una volta ottenuta eventualmente la sentenza irrevocabile, presentare istanza di accesso al Fondo”, b) contestava l'eccezione mossa dall'Avvocatura erariale in merito alla carenza di legittimazione attiva in capo al posto che “la risarcibilità in favore PAte_49 degli enti pubblici territoriali del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato è un dato ormai assolutamente pacifico e incontrastato (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 21 settembre 2022, n. 35153; Cass. Pen., Sez. II, 2 aprile 2012, n. 12188; Cass. Pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558; Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 4060; Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981; Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 1992, n. 9105; Cass. Pen, Sez. VI, 16 giugno 1990, n. 403; Cass. Pen., Sez. I, 14 dicembre 1988, n. 13850)”; c) eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura, che avrebbe depositato la “comparsa di costituzione e risposta soltanto il 6 settembre pagina 12 di 65 2023, un giorno prima rispetto all'udienza di prima comparizione”; d) affermava in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione, vista l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità; e) precisava il contenuto della domanda con specifico riferimento alle schede nn. 9 e 10;
- con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 la parte allegava i documenti di prova attestanti la sussistenza del fatto storico asserito in citazione nonché della lesione dei diritti inviolabili della persona, anche con riferimento ai danni conseguenza.
- da ultimo, con la terza memoria ex art. 183, gli attori contestavano l'applicabilità in fase giudiziale della compensatio lucri cum damno dedotta dall'Avvocatura. Ciò in considerazione della mancata prova dell'effettiva percezione, da parte degli attori, di somme o altre utilità per effetto dell'illecito subito, nonché in virtù dell'entrata in vigore del d.m. 28 giugno 2023, “che ha dato attuazione all'art. 43 d.l. 36/2022 (doc. E.1)”, per il quale, “la questione di eventuali somme percepite dallo Stato dalle vittime dei crimini commessi dalle forze del Terzo Reich è questione che verrà valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso al Fondo che segue, come è noto, l'odierna fase giudiziaria, in caso di ottenimento da parte degli odierni attori di una sentenza irrevocabile di condanna”.
5. Il non depositava alcuna memoria. Controparte_63
6. Il Giudice procedeva come di seguito si riporta, con menzione anche degli atti adottati in corso di causa: 1. Con decreto del 2 gennaio 2023, differiva l'udienza al 7 settembre 2023 ex art. 168-bis co. 5; 2. In esito all'udienza del 7 settembre 2023, fissava la discussione sull'ammissione dei mezzi prova in data 25 gennaio 2024; 3. In esito all'udienza del 25 gennaio 2024, alla quale comparivano solo gli avvocati degli attori, il Giudice si riservava di decidere in merito alla richiesta degli stessi di fissazione udienza per la precisazione delle conclusioni;
4. Con ordinanza del 23 aprile 2024 scioglieva la riserva precedentemente formulata e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 27 febbraio 2025, poi differita al 4 marzo 2025 con Decreto del 25 febbraio 2025; 5.All'esito dell'udienza da ultimo richiamata, alla quale compariva solo parte attrice, invitava quest'ultima a prendere posizione specifica sul danno patito dai nascituri e;
assegnava i termini di cui Controparte_22 CP_42 all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione
***
7. Sulla giurisdizione del Giudice italiano. Preliminarmente, ancorché non oggetto di specifica eccezione da parte dei convenuti, va affermata la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, già condiviso in precedenti di questo Tribunale, secondo cui: “l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (cfr. Cassazione civile, S.U. n 20442/2020 pronunciata in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, " iure CP_65 Controparte_70 proprio" e " iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale. Nello stesso senso anche Cass., Sez. Terza Civile, sentenza n. 3642/2024). Sul punto, mette conto precisare per completezza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito, nella citata sentenza, che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di pagina 13 di 65 quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale. Si evidenzia, ulteriormente, che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme, con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, con la conseguenza che, in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., nn. 21995 e 21996 del 2019), è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta”, di affermare la propria giurisdizione. Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, n. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238 del 2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
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8. Sulla legittimazione passiva della . CP_65 Controparte_70 8.1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostiene che, a seguito dell'emanazione del d.l. n. 36/2022 convertito in l. n. 79/2022, istitutivo del fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra compiuti in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, unico titolare passivo del rapporto controverso sarebbe lo stesso Ministero e non, anche, la . Controparte_70 8.2. La suddetta normativa, infatti, disciplinante una peculiare ipotesi di accollo da parte della IC italiana in favore di quella tedesca, con lo specifico fine di tenere indenne la seconda (accollata) dai debiti risarcitori da essa contratti verso le vittime del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'art. 1273, co. 1 c.c., avrebbe reso la Controparte_70 carente di legittimazione passiva sostanziale in controversie come quella di specie. 8.3. Prescindendo da ogni considerazione preliminare circa l'insussistenza, in capo al , CP_63 dell'interesse alla difesa in esame (di cui beneficerebbe esclusivamente la IC Federale tedesca, non costituita), la tesi dell'Avvocatura, in ogni caso, non è condivisibile. 8.4. Un'attenta esegesi del dato normativo dell'art. 43 d.l. 36/2022, infatti, conduce alla conclusione che la titolarità passiva del rapporto controverso permane in capo alla IC di CP_70 Germania, succeduta al Terzo Reich. La Corte Costituzionale, nella sentenza 21.7.2023, n. 159, chiarisce la ratio del c.d. Fondo “ristori”, nei termini che seguono:
- a fronte dell'arresto delle procedure esecutive in corso, vi è la tutela approntata dal Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961);
- il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale emanato (d.m. 28 giugno 2023);
- il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede, altresì, che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo». pagina 14 di 65 Nella pronuncia della Consulta si legge testualmente: “L'accesso a quest'ultimo (Fondo n.d.r.), quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato … il legislatore ha adottato una disposizione speciale e radicale - l'art. 43 censurato - diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione … Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14”. Pertanto, sia alla luce del dato testuale della disposizione citata (art. 43), sia alla luce della lettura che ne dà la Consulta, risulta evidente che il Fondo abbia una funzione liquidatoria e che non possa prescindersi dall'accertamento del credito risarcitorio nei confronti del contraddittore naturale, che è la IC . Controparte_70
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9. Sull'ammissibilità della domanda risarcitoria del PAte_10
Occorre ora dare risposta all'ulteriore eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato, relativa all'inammissibilità della domanda formulata dal L'Avvocatura Erariale PAte_10 afferma, infatti, che “è onere degli attori dimostrare altresì l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dal de cuius e la loro entità, con la precisazione che – dal relativo ammontare – andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa. Da ciò si desume la inammissibilità della domanda svolta verso il dall'ente civico”. L'Avvocatura CP_63 sembrerebbe, quindi, sostenere che il non potendosi considerare vittima dei crimini di guerra, Pt_10 e quindi leso nei diritti inviolabili della persona, non sarebbe legittimato ad accedere al Fondo. La tesi non merita accoglimento. In primo luogo, l'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con L. 29 giugno 2022 n. 79, che istituisce il Fondo più volte menzionato, non pone alcuna espressa limitazione agli enti esponenziali. In secondo luogo, la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsto dall'art. 185 c.p. (V. Cass. 4060/2007). Ben motiva, infatti, il Tribunale di Novara, il quale, con sentenza n.50/2022, ha affermato che “Gli enti pubblici assumono, infatti, la posizione di danneggiati per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano. E' indubbio che un crimine di guerra, quale è quello per cui si procede, abbia cagionato dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività. La sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile è ancor più evidente considerato che, nel caso di specie, la condotta spietata è stata tenuta nella piazza del paese, alla presenza delle famiglie dei giovani fucilati e dell'intera comunità”. In questo senso, poi, si era già espressa Cass. Sez. 3, 15/04/1998, n. 3807: “In tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto - evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta. Da ciò consegue che è
pagina 15 di 65 insita la lesione della posizione soggettiva e che l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno”. Anche il pertanto, deve ritenersi legittimato attivo. PAte_10
10. Sull'eccezione di prescrizione. Si è detto in premessa che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno subito per effetto dei crimini di guerra di cui in narrativa con comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno prima della prima udienza. L'eccezione è quindi tardiva. In ogni caso, la questione è stata già ampiamente affrontata dalla giurisprudenza, richiamata pure dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Si riporta, per il pregio esplicativo, il passaggio contenuto nella sentenza del Tribunale Firenze, sez. II, 03/07/2023, n. 2064: “Il crimine contro l'umanità è imprescrittibile e anche il diritto al risarcimento del danno ad esso correlato è insuscettibile di cadere in prescrizione;
infatti non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali [...]. (Cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, cit.; ma si vedano altresì: Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Tribunale Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345) Si afferma che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia: l'imprescrittibilità, infatti, troverebbe la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della Costituzione (art. 10). Non è revocabile in dubbio che l'imprescrittibilità viene sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa;
non di meno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario per cui è derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274), può sostenersi che tale norma consuetudinaria internazionale è suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Del resto, il principio di irretroattività vale solo per le norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all'allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale istituto: cfr. da ultimo Cass. 2844 del 25.01.2021) ex art. 25 2° co. Cost., qualificato dalla Corte Costituzionale sia come “fondamentale principio di civiltà giuridica” (sentenza nr. 148 del 1983) che quale “essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitrii del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” e non osta all'ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Illuminante è la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11.04.2011 nr. 480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale pagina 16 di 65 anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004, n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili». Alla medesima conclusione si giunge ripercorrendo altro iter logico giuridico di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna nr. 1516 dell'8.6.2022 e del Tribunale di Torino, IV sezione, 19 maggio 2020 (che si riporta nella parte di interesse… l'illecito extracontrattuale, qualora il fatto costituisca reato, si prescrive nel termine previsto per il reato stesso (art. 2947 3° comma c.c.); premesso che il principio costituzionale di tassatività impone la precisa determinazione della fattispecie incriminatrice, gli illeciti dedotti in causa vanno penalmente inquadrati nelle previsioni dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e/o dell'art. 601 c.p. (tratta di schiavi) il cui termine di prescrizione è di 20 anni che decorrerebbe dalla loro commissione….l'applicazione retroattiva a fatti verificatisi in precedenza non è possibile, perché in contrasto col fondamentale principio costituzionale (art. 25) di irretroattività delle norme incriminatici;
tale principio impedisce dunque che il nostro ordinamento possa conformarsi, come prevede l'art. 10 Cost., rispetto a norme di diritto internazionale che sanzionino fatti non previsti come reato all'epoca in cui vennero commessi. Ritiene questo giudice di doversi discostare dai precedenti sopra richiamati e di disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata per due ordini di ragioni;
attinenti il primo alla natura, civilistica e non penalistica, della norma e dei principi che devono applicarsi in tema di prescrizione;
il secondo alla ritenuta sussistenza - con i contenuti e le caratteristiche di cui si dirà infra - di una norma di diritto internazionale consuetudinario tale da impedire la prescrizione dei crimini contro l'umanità. La prima considerazione da fare è che non si discute qui della applicazione di una sanzione penale, bensì del riconoscimento di un risarcimento a un soggetto danneggiato da un fatto illecito. I principi di tassatività e di irretroattività sanciti dall'art 25 Cost. valgono per le norme incriminatrici, e costituiscono, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato. In quest'ambito la prescrizione - che è considerata istituto di diritto sostanziale e non processuale - non può essere applicata in malam partem;
non è dunque possibile, se non violando tali principi, applicare un nuovo e più lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. In ambito civile, il rinvio contenuto nell'art 2947 3° comma alla norma penale che definisce il reato (della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire e "integrare" principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze che qui non esistono (la garanzia del reo). È appena il caso di ricordare come il sistema risarcitorio civile sia improntato al principio di atipicità dell'illecito, diametralmente opposto a quello penale di tassatività. ….. Ciò che si pagina 17 di 65 intende sottolineare è il fatto che questa scelta normativa non si pone in contrasto con alcuno dei principi costituzionali sopra richiamati…è noto infatti che in ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purchè nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (C. Cost.
7.7.2006 n. 274)”. Peraltro va detto che in Italia la necessità di una norma speciale che affermasse l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità non venne avvertita perché questi reati integrano fatti di reato (omicidio, strage) puniti con l'ergastolo, e per i quali dunque già l'art 157 c.p. è idoneo ad escludere l'operatività della prescrizione. La ragione della mancata ratifica delle convenzioni ON. ed Europea va piuttosto cercata nel fatto che queste convenzioni intendevano disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l'umanità (in particolare l'apartheid) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti, e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la Convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni stati avevano manifestato "resistenza", ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione). Il dato oggettivo della stipula di due convenzioni sullo specifico tema della prescrizione dei crimini contro l'umanità costituisce, invece, argomento a favore della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, circa il fatto che questi crimini non potessero andare soggetti a prescrizione. L'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità viene espressamente affermata in alcune sentenze rese dalla Suprema Corte e da Co. penali militari italiane. Nella nota sentenza S.U 11.3.2004 n. 5044 “Fe.”, l'imprescrittibilità viene legata sia alla particolare natura di questi illeciti che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale;
sia all'esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la Convenzione ONU del 1968 e la Convenzione d'Europa del 1974. Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale Militare di Roma del 22 luglio 1997 (caso Pr.) e del Tribunale Militare di La Spezia del 12 febbraio 2007 (caso Nordhorn). Preme comunque sottolineare come la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, nei numerosi casi riguardanti fatti avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, sia stata affermata dalla grande maggioranza delle corti dei diversi paesi, talora fondandosi su normativa interna ad hoc, talaltra su regole consuetudinarie internazionali. Va richiamata inoltre la CEDU - Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 848/1955 – quale norma di diritto pattizio che precede la formazione della regola consuetudinaria sulla irretroattività il cui art. 7 sancisce il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale. Il secondo comma di questa norma chiarisce però che il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili. Dunque si prevede la possibilità di sanzionare penalmente fatti che, pur non previsti da una legge vigente all'epoca in cui furono commessi, erano comunque considerati criminosi in base ai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili;
ciò a significare la repressione dei crimini di guerra ha dignità di VALORE COMUNE agli ordinamenti degli Stati parte della convenzione, e dunque di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili. Si ritiene, in definitiva, esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione
pagina 18 di 65 avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (Corte Cost. 24.10.2007 n. 349).
*** 11. Nel merito: sull'an e sul quantum debeatur – premessa generale 11.1 Sull'esistenza del danno evento. Il presente giudizio ha ad oggetto episodi criminali inseriti in quella che venne definita la “strage del Carnaio”, una rappresaglia militare compiuta il 25.7.1944 e il 25.9.1944 sul valico appenninico tra i Comuni di e di Santa Sofia dalla I° Waffen PAte_10 Grenadier Brigade der SS Italienische nr. 1, una compagnia italiana filonazista alle dipendenze delle SS tedesche e della Polizeifhurer West Emilien, e, dunque, del Terzo Reich. A quanto risulta dalla documentazione storiografica esistente e prodotta da parte attrice, in occasione della strage vennero uccise 30 persone. Non vi è dubbio, ed è già stato accertato nell'ambito di numerosi processi militari e penali, che gli eccidi e altri atti criminali perpetrati ai danni della popolazione civile nel corso del 1944 furono parte di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich e recepito in Italia grazie alle direttive dal Feldmaresciallo e diligentemente attuato da parte delle truppe tedesche e da quelle Persona_47 italiane alle dipendenze di quelle tedesche. Pertanto, deve ascriversi al Terzo Reich la responsabilità anche delle singole stragi descritte di seguito, attuate proprio nell'esecuzione degli ordini impartiti dal vertice. Ad ogni modo, parte attrice ha depositato vari documenti storici (docc.
1-10 elencati nella precedente ricostruzione in fatto), attestanti la c.d. strage del Carnaio e tutti i civili rimasti vittime dell'eccidio, i cui nominativi risultano anche riportati nella cripta del cimitero del Comune di San Piero in AG, la cui fotografia -pure- è stata depositata dagli attori sub doc.
3. Si riportano i nominativi e le rispettive età anagrafiche dei soggetti rappresentati nella fotografia:
1) 51, 2) 51, 3) 47, 4) PAte_28 PAte_43 PAte_36 [...]
45, 5) 43, 6) 41, 7) 40, 8) Amato Per_36 PAte_32 PAte_30 Controparte_77
40, 9) 37, 10) 35, 11) 32, 12) Pt_18 Controparte_72 Persona_31 Controparte_22
28, 13) 25, 14) 20, 15) 17, 16) PAte_38 Persona_39 Persona_38 Persona_33
84, 17) 81, 18) 75, 19) 69, 20) PAte_42 PAte_37 Persona_35 PAte_27
67, 21) 66, 22) 66, 23) 64, 24) CP_78 PAte_40 Persona_34 PAte_35
61, 25) 59, 26) 59, 27) 58, 28) PAte_39 Persona_37 PAte_26 Persona_32
55, 29) 53, 30) 52. PAte_41 PAte_31 PAte_34 Orbene, i fatti allegati nell'atto introduttivo, oltre che non contestati dall'unica parte costituita (il Contr
, sono confermati dalla documentazione prodotta dagli attori. Con maggior sforzo esplicativo, si rileva che tutte le persone sopra elencate risultano indicate come vittime della c.d. strage del Per_29 nei testi storiografici depositati e che i certificati di morte in atti confermano che, per tutti, il decesso è avvenuto nei giorni della strage (25.7.1944 e 25.9.1944). 11.2 Sui criteri utilizzati per determinare l'an e il quantum del risarcimento dovuto. Fermo restando tutto quanto sopra illustrato, prima di procedere alla disamina delle domande degli attori partitamente per tutti i diversi episodi descritti in atto di citazione, si ritiene utile svolgere alcune osservazioni in linea generale sulle voci di danno allegate dagli attori, la cui risarcibilità verrà vagliata specificatamente per ciascuno di essi. In particolare, le parti attrici lamentano il danno da perdita del rapporto parentale, sia iure proprio, cioè nell'ipotesi in cui il diritto viene invocato per il dolore patito in prima persona dai congiunti delle vittime, sia quello trasferito loro iure hereditario dal patrimonio dei prefati soggetti, non più viventi al momento dell'instaurazione del giudizio, facendo valere un credito risarcitorio maturato in capo ai danti causa e trasmesso ai propri successori legittimi. pagina 19 di 65 In linea generale, in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno da perdita parentale, giova richiamare l'orientamento consolidato e condiviso anche dalla Corte di Appello di Bologna (v. sent. n. 1722 / 2022 depositata il 3.8.2022), la quale ha statuito come “la morte di un prossimo congiunto, inteso come componente del nucleo familiare di origine, (genitore, figlio, fratello), o del nuovo rapporto familiare posto in essere, (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale, comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (…)”. Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi della persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva. Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione, la Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare”. La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (v. Cass. 29/09/2023, n. 27658), che hanno enunciato il principio per cui che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01). In linea generale, peraltro, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e pagina 20 di 65 dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perchè la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444 - 01). (…) anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. Dai principi sopra riportati discende che: a) per i prossimi congiunti (figli, genitori, fratelli, coniugi), la sussistenza del danno parentale è relativamente presunta nell'an, ferma restando la possibilità, per il convenuto, di fornire prova contraria, anche solo per presunzioni, purchè attendibili e sufficientemente persuasive, b) tale presunzione va comunque limitata al danno da sofferenza interiore e non anche al danno esteriore (o dinamico-relazionale), per il quale, invece, occorre la prova dell'esistenza di un concreto vincolo affettivo, c) in ogni caso, il grado e la forza del vincolo affettivo rilevano ai fini della determinazione del quantum e, dunque, della personalizzazione del danno, sia con riferimento alla liquidazione della sofferenza interiore, sia con riguardo al danno dinamico relazionale;
d) per i restanti soggetti con grado di parentela/affinità formale meno prossimo (come quello tra zio e nipote, tra cugini o cognati), non appartenenti al c.d. “nucleo familiare minimo” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554 - 01), occorrerà dimostrare la presenza di un'effettiva condizione di convivenza o, comunque, di un legame affettivo da provare in concreto, reciso a seguito dell'illecito; e) l'onere probatorio del suesposto legame affettivo sarà tanto più alleggerito, quanto più è prossimo il grado formale di parentela e ciò ai fini sia dell'an sia del quantum. Occorre sul punto evidenziare come, sebbene i fatti e gli accadimenti da cui muovono le domande degli attori siano ormai acquisiti al patrimonio storico collettivo, tanto da assurgere a fatto notorio, ciò non consente di obliterare i principi appena richiamati quanto alla necessità di allegare e provare le circostanze utili ad accertare la lesione parentale ed i risvolti sul vissuto personale di ciascuno dei soggetti coinvolti nei fatti atroci oggetto di questo giudizio, al fine di riconoscere e quantificare i risarcimenti dovuti. 11.3 Sulle conseguenze dell'applicazione dei suesposti principi al caso di specie nonché sull'utilizzo delle tabelle di Milano. In applicazione dei già indicati principi, devono essere rigettate le domande con riferimento a tutti i rapporti parentali che esorbitano dagli stretti vincoli parentali, cioè quelle non attinenti ai rapporti tra genitori, figli, fratelli, nonni, per i quali si presume l'esistenza di un concreto rapporto affettivo, quantomeno sotto il profilo della sofferenza soggettiva. Tanto si argomenta in base al fatto che gli attori si sono limitati ad allegare e documentare, in relazione alle moltissime domande cumulativamente avanzate, unicamente il grado di parentela sussistente tra le medesime ed i defunti, mancando di addurre prove in ordine alla sussistenza di effettivi legami. Tale modus operandi, se non osta al riconoscimento del risarcimento per la lesione dei rapporti parentali più stretti (per i quali si presume la sofferenza e/o lo sconvolgimento relazionale conseguente all'uccisione), non è sufficiente per accogliere la pretesa, laddove si discuta di rapporti tra zio-nipote, tra cugini o tra cognati. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, le domande che si fondano su tali ultimi rapporti non verranno accolte, mentre si procederà alla liquidazione del danno con riferimento alla sola componente di sofferenza (dunque escludendo quella dinamico-relazionale, pure considerata nel punteggio delle tabelle di Milano), laddove non risulti dagli atti che le parti convivessero, come ad esempio nel caso di rapporti nonno-nipote o nel caso di fratelli/sorelle sposati ed inseriti pertanto in un nuovo nucleo pagina 21 di 65 familiare diverso da quello di origine. Si specifica, dunque, che la considerazione della sola componente di sofferenza interiore è effettuata dimezzando il risarcimento calcolato per l'intero in base al punteggio dei parametri considerati nel caso in esame. Dal punto di vista della concreta quantificazione, poi, deve rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"" (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, occorre perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle "tabelle" che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.). 11.4 Sulle tabelle applicabili. Quanto alle tabelle applicabili tra quelle elaborate, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 37009 del 16.12.2022), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024), ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
circostanze, tutte, che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente. In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano, deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e, come tali, possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, ma può comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E") deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. 11.5. Sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dal nascituro all'epoca della strage. In alcuni casi le domande attoree sollevano la questione della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, laddove l'evento (morte del familiare) sia avvenuto prima della nascita del richiedente. Si pone, in altri termini, la questione se il concepito/nascituro al momento dell'uccisione del familiare possa o meno richiedere il risarcimento per la privazione del rapporto parentale, che avrebbe potuto avere con la vittima dell'evento. La prima criticità che la questione sottende è rappresentata dall'assenza di soggettività giuridica in capo al richiedente al momento della verificazione del fatto illecito e, dunque, dalla possibile carenza di legittimazione ad agire per il risarcimento di qualsivoglia danno iure proprio. pagina 22 di 65 Si ritiene che tale questione sia ormai superata a seguito della chiara posizione assunta al riguardo dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 25767/2015. In tale pronuncia, infatti, la Corte chiarisce che la protezione del nascituro, anche in sede giurisdizionale, ben possa essere garantita indipendentemente dalla soggettività e capacità giuridica del medesimo al momento del fatto, ai sensi dell'art. 1 c.c., ma semplicemente considerando il nascituro -in ogni caso- oggetto di tutela da parte dell'ordinamento e, quindi, meritevole di essere risarcito per i danni subiti prima della sua nascita: “Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività - che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi - bensì considerandolo oggetto di tutela (Corte costituzionale 18 febbraio 1975 n. 27; Cass., sez. 3, maggio 2011 n. 9700; Cass. 9 maggio 2000, n. 5881). Tale principio informa espressamente diverse norme dell'ordinamento. Così, la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 1, comma 1 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) annovera tra i soggetti tutelati anche il concepito. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"). Analogo concetto è riflesso nella stessa L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 1 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), qui in esame, che retrodata la tutela della vita umana anteriormente alla nascita ("Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio). Anche la L. 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) afferma l'esigenza di proteggere la salute del concepito (art. 1: "Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi...-, c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento"). Infine, nell'ambito della stessa normativa codicistica, l'art. 254, prevede il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche quando questi sia solo concepito, ma non ancora nato. Entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l'ammissibilità dell'azione del minore, CP_ volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell'effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute (cfr. art. 41 c.p.)” (Cass. Civ., SS.UU., 22.12.2015, n. 25767). Chiarito, dunque, che la circostanza che l'interessato non fosse ancora nato al momento dell'uccisione del familiare nella strage del non preclude di per sé l'azione risarcitoria avanzata in giudizio Per_29 per la perdita del rapporto col parente, occorre ora domandarsi se sia riconoscibile un pregiudizio da lesione di un rapporto parentale in capo ad un soggetto che non abbia mai vissuto detto rapporto (non essendo ancora nato al momento della morte del familiare). La questione, in altre parole, è se il diritto risarcitorio in esame sia astrattamente riconoscibile in difetto della c.d. attualità del rapporto parentale al momento dell'evento dannoso. Le ragioni contrarie sono ben compendiate nella sentenza n. 12987/2022 della III Sezione della Suprema Corte, in cui si evidenzia che, con il pregiudizio da perdita del parente in capo ad un infante (ciò vale a maggior ragione per un nascituro), si può far valere: a) il danno morale soggettivo derivante dalla sofferenza che l'infante potrebbe provare in futuro, quando avrà un'età tale da poter avvertire la perdita (un danno, dunque, afferente alla sfera statica- interna dell'individuo); b) la perdita del rapporto parentale in quanto tale, inteso come perdita dei reciproci affetti, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti (un danno, dunque, afferente alla sfera dinamico-relazionale dell'individuo). pagina 23 di 65 Rispetto ad entrambi i pregiudizi, l'orientamento giurisprudenziale in esame nega il risarcimento con le seguenti motivazioni: “La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest'ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro. In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l'incoscienza dell'infante impedisse di ammettere una sofferenza d'animo, si ricorreva all'espediente del danno futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest'ultimo la contestualità con l'azione lesiva (Cass. 1079 del 1974; Cass. n. 2731 del 1968). Quell'espediente era una conseguenza del fatto che l'unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale soggettivo: così che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all'infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito. Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono. Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta. Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l'invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E' un danno ipotetico. Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro far perdere valore all'immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest'ultimo avrà l'età per avvertirla. Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l'incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l'incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio. Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora. Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all'infante sia visto nei termini di perdita del congiunto. Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (le decisioni sono numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale. Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva pagina 24 di 65 immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità". Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall'illecito, è difficile da ammettere. In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente” (Cass. Civ., Sez. III, 26.4.2022, n. 12987, confermata e richiamata anche successivamente, si v. Cass. Civ., Sez. III, 13.5.2023, n. 17540). Se, da un lato, le statuizioni in ordine al danno morale appaiono diffusamente motivate, non emergendo ragioni per discostarvisi (tanto più ove i tre attori, all'epoca nascituri, Controparte_22 CP_81 e non alleghino né provino alcunché in ordine a specifiche sofferenze soggettive
[...] CP_42 che avrebbero patito, successivamente alla nascita, per la morte del familiare), le considerazioni relative alla perdita del rapporto parentale in sé (dimensione dinamico-relazionale del pregiudizio) meritano, invece, di essere ulteriormente approfondite, anche in considerazione delle conclusioni non categoriche e parzialmente dubitative della Suprema Corte rispetto a tale specifico pregiudizio, che non è escluso del tutto, ma semplicemente “difficile da ammettere”. A tale ultimo riguardo si richiama nuovamente la definizione che la giurisprudenza di legittimità ha coniato a più riprese, progressivamente consolidandosi, del c.d. danno parentale: “Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546)” (Cass. Civ., Sez. III, 25.6.2021, n. 18284). Muovendo da tale definizione, che ricomprende anche pregiudizi non necessariamente presupponenti la preesistenza del rapporto parentale rispetto all'evento morte o lesivo (“alterazione […] nelle relazioni tra i superstiti”, “diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia”, “libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della […] famiglia), si ritiene che anche per tali pregiudizi ben possa configurarsi una dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue e che, dunque, ben possano essere riconosciuti e risarciti come “danni futuri” anche in favore del nascituro o dell'infante. Trattasi, infatti, di danni non patrimoniali di carattere dinamico-relazionale ed incidenti sui rapporti e sulle relazioni familiari che, ad avviso della scrivente, si ripercuotono tanto sul parente già in vita quanto su quello in procinto di nascere: la differenza, semplicemente, è che per quest'ultimo si concretizzano successivamente alla nascita, ma ciò non toglie che, anche per il nascituro, si tratti di un danno effettivo e rilevante e, dunque, astrattamente meritevole di riconoscimento e risarcimento.
pagina 25 di 65 Non si ritiene, pertanto, essenziale e dirimente a fini risarcitori, a fronte della complessità ed articolazione dei pregiudizi conseguenti alla recisione di una relazione parentale, che quest'ultima sia preesistente al fatto illecito. Ciò, tanto più considerando il rilievo costituzionale della famiglia e della tutela dei diritti e dei rapporti ad essa afferenti (artt. 2 e 29 Cost.), i quali ancor meno giustificherebbero la sottrazione del diritto risarcitorio in esame al nascituro o all'infante per il sol fatto di non avere già attivamente vissuto la relazione con il parente deceduto. La Suprema Corte, proprio in un caso di danni da perdita del rapporto parentale lamentati da un nascituro e ritenuti astrattamente riconoscibili, ha chiarito anche quanto segue in ordine alla correlata problematica dell'onere probatorio da soddisfare per tale specifica voce di danno: “La sentenza impugnata […] ha inequivocabilmente preteso l'allegazione di concrete voci di danno per i figli CP_82 solo in ragione del fatto che la prima avesse quattro anni al momento dell'incidente e che il CP_83 secondo fosse nel grembo materno e non ha ammesso la superabilità sul piano presuntivo di detta mancata allegazione […]
[D]eve ribadirsi, infatti, che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass. Civ., Sez. III, 14.2.2023, n. 4571). Tanto premesso, posto che nella presente controversia sono tre i casi in cui gli attori all'epoca nascituri lamentano la perdita del rapporto parentale paterno ( e Controparte_22 Controparte_13
) , tenuto conto che il padre è una delle figure più prossime e più importanti nella CP_42 crescita di un figlio e nello sviluppo dei rapporti inter-familiari (anche con gli altri familiari sopravvissuti, soprattutto dopo la fine di una guerra mondiale) e considerato altresì che le uccisioni sono avvenute poco tempo prima della nascita dei suddetti attori, in un'occasione tragica alla fine di una guerra altrettanto atroce (che, senza dubbio, ha lasciato terribili strascichi su tutti i superstiti), ben può presumersi che gli attori, dopo la nascita e durante i successivi anni di vita, abbiano subito molteplici pregiudizi di carattere dinamico relazionale enucleati dalla Suprema Corte come espressione del danno in esame. La liquidazione del danno, pertanto, sarà effettuata utilizzando le Tabelle di Milano elaborate appositamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La scrivente tuttavia, come sopra enunciato, ritiene non riconoscibile il danno morale / sofferenza soggettiva per la perdita del rapporto parentale in capo al nascituro, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra illustrata n. 12987/2022 ed anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove attoree, in tutti i casi sopra citati (si v. infra), in ordine al profilo delle sofferenze soggettive e morali degli attori successivamente alla nascita. Pertanto, non sarà applicato alcun aumento di cui alla voce “E” della Tabella (qualità/intensità del rapporto affettivo) e l'importo calcolato seguendo la Tabella (il cui valore-punto tiene conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia di quelle interiori/soggettive), sarà ridotto equitativamente del 40%. 11.6. Sul non necessità di ripartizione tra i discendenti del danno iure hereditario pagina 26 di 65 Molte delle domande risarcitorie formulate nel presente giudizio sono state proposte soltanto da alcuni eredi rispetto ad un maggior numero di soggetti astrattamente legittimati;
ciò risulta spesso dalla stessa prospettazione dei fatti allegati, laddove, come infra verrà precisato, agisce un solo coerede, e trova riscontro nella produzione di dichiarazioni di successione, certificati di residenza e stati di famiglia, da cui risultano altri successibili. La scrivente non prenderà posizione sulla ripartizione del credito risarcitorio tra i coeredi del defunto vittima dell'eccidio e tra i suoi eredi, costituiti o meno nel giudizio, e si limiterà ad indicare il credito complessivo sorto in capo al soggetto rispetto al quale si instaura il rapporto successorio dedotto (che potrà essere la stessa vittima dell'eccidio o i suoi eredi). Infatti, occorre tener conto della consolidata interpretazione giurisprudenziale a partire dall'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza del quale “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01).
11.7. Sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e del principio di compensatio lucri cum damno con riferimento alle utilità percepite ad altro titolo dagli attori. Vale la pena di rispondere, già in questa sede, prima ancora di procedere alla liquidazione del danno in relazione a ciascuno degli attori, ad un'ulteriore eccezione mossa da parte dell'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima, nell'atto di costituzione, ha ricordato che “alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista, la IC italiana ha già conferito consistenti benefici e indennizzi con: a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del Presidente della IC 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791; e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Alla luce di ciò, stando a quanto sostenuto dal suddetto convenuto, la domanda degli attori dovrebbe essere, a seconda dei casi, considerata “improponibile” o, in alternativa, ridotta nel quantum. L'asserita improponibilità (o anche inammissibilità) interesserebbe quegli attori che abbiano omesso colpevolmente di formulare tempestiva istanza per accedere alle procedure di concessione dei benefici a sostegno delle vittime esemplificativamente menzionate supra. Il sopraggiungere delle suddette decadenze impedirebbe, nella ricostruzione di parte, di ottenere in questa sede “il pagamento di importi che già avrebbero potuto conseguire sulla base delle menzionate disposizioni e che – tuttavia – non hanno percepito per l'essere decaduti dal relativo diritto”. Il mancato attivarsi degli attori nei termini suesposti andrebbe infatti qualificato ai sensi dell'art. 1227 c.c. come concorso colposo del danneggiato. Dovrebbe essere ridotta nel quantum, invece, la pretesa risarcitoria di coloro, i quali abbiano effettivamente percepito detti pagina 27 di 65 benefici, anche solo parzialmente, o non li abbiano percepiti per decadenza dei termini, nell'ipotesi in cui l'accesso alle erogazioni pubbliche avrebbe soddisfatto solo parzialmente la pretesa risarcitoria. L'eccezione è priva di fondamento. In primo luogo, l'art. 1227 c.c. nulla c'entra con l'esperimento dei rimedi volti ad ottenere il risarcimento del danno. Esso impone al danneggiato di sopportare quella parte di danno che avrebbe potuto evitare. È evidente che l'accesso alle erogazioni pubbliche non avrebbe evitato alcun danno agli attori, ma semmai ne avrebbe consentito un parziale risarcimento. Cass. Sez. L., 05/08/2021, n. 22352, Rv. 662111 – 01: L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. In secondo luogo, “Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione nei casi in cui dal fatto illecito derivi, oltre ad un pregiudizio, anche un vantaggio del quale si deve tener conto, per evitare che si verifichi, a favore del danneggiato un indebito arricchimento” (Cass. Sez. 3, 18/10/1966, n. 2530, Rv. 324870 - 01). La colpa del danneggiato, dunque, non ha alcuna rilevanza ai fini della compensatio. Quest'ultima opera sempre, a prescindere da qualsivoglia profilo di colpevolezza, tra più utilità finalizzate a “rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo” (Cass. Sez. U., 22/05/2018, n. 12564, Rv. 648647 - 01). Essa, pertanto, non può certamente applicarsi in relazione a utilità solo potenziali, la cui effettiva percezione non è stata in alcun modo provata, neppure per presunzioni, dalla difesa erariale, sol perché gli attori avrebbero potuto accedervi, se si fossero tempestivamente attivati. In terzo luogo, il d.m. 28 giugno 2023, che ha dato attuazione all'art. 43 d.l. 36/2022, stabilisce che è
“a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla IC italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della IC 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Stando alla ratio cui è ispirato il decreto adottato dal Ministero dell'Economia e Finanze, la compensatio si sposta in fase amministrativa e, dunque, l'anticipazione della stessa in sede giudiziale comporterebbe la parziale insoddisfazione della pretesa risarcitoria, che finirebbe per essere ridotta due volte. Quanto suesposto basti a spiegare perchè questo Giudice non procederà a ridurre il quantum debeatur per effetto della compensatio lucri cum damno.
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12. Sulle domande formulate dai singoli attori. 12.1.1. OM di e quali eredi di Controparte_22 CP_33 PAte_1 Pt_11 (iure hereditatis)
[...] ha allegato di essere figlio nascituro dell'omonimo ucciso all'età Controparte_22 Controparte_22 di 31 anni nella strage per cui è causa, e di legalmente coniugata con il defunto PAte_11 ( padre) e deceduta il 25.2.2002. Controparte_22
pagina 28 di 65 sorella del nascituro (cioè figlia di e di ), Persona_2 Controparte_22 PAte_11 deceduta il 7.5.2021, aveva due figli, e i quali hanno allegato che la di loro CP_33 PAte_1 madre all'epoca dei fatti aveva sei anni. Ciò premesso, e chiedono il risarcimento, iure Controparte_22 CP_33 PAte_1 hereditario, del danno sofferto dall'avo materno per la perdita del rapporto parentale PAte_11 con il marito diritto trasmesso iure hereditatis ai figli, (odierno Controparte_22 Controparte_22 attore) e e da quest'ultima successivamente trasmesso iure hereditatis ai figli Persona_2 e (odierni attori). CP_33 PAte_1 Dalla documentazione allegata dagli attori si evince che il drammatico episodio in cui è rimasto ucciso (padre) risulta storicamente (docc. 1-10, S1.A.1 parte attrice). Controparte_22 È parimenti provato che l'attore e la di lui sorella fossero figli Controparte_22 Persona_2 di e di e questi ultimi fossero sposati e conviventi al momento Controparte_22 PAte_11 della strage (docc. S1.A.
2-S1.A.5, S1.A.7 parte attrice), così come è provato che e CP_33 [...] siano figli di (S1.B6-S1.B7). Pt_1 Persona_2 È parimenti dimostrato che sia deceduta il 25.2.2002 (doc. S1.B.1 parte attrice), PAte_11 lasciando quali unici eredi e (S1.B.3 parte attrice) e che Controparte_22 Persona_2 quest'ultima sia deceduta il 7.5.2021 (doc. S1.B4), lasciando come successori i due figli, essendo il di lei marito ( ) deceduto il 30.12.1994 (doc. S1.B5). Persona_48
Alla luce delle emergenze documentali, con riferimento alla richiesta risarcitoria in esame, può ritenersi presunto il danno patito dalla madre dell'attore, , per la perdita del marito PAte_11 nell'episodio descritto, considerate le drammatiche circostanze in cui fu consumato l'illecito, il legame parentale esistente e la convivenza tra i congiunti, oltre che lo stato di gravidanza in cui si trovava, di per sé particolarmente delicato. Pertanto, si procede al calcolo dei danni risarcibili adottando come criterio le Tabelle di Milano (edizione 2024), tenuto conto dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza tra le due e del numero dei superstiti nel nucleo familiare (2, la figlia ed il nascituro Persona_49 CP_22 :
[...]
Danni subiti da (nata il [...]- anni 33) per la perdita del rapporto parentale PAte_11 con il marito (nato il [...] - anni 31) e dovuti iure hereditatis agli attori Controparte_22
e secondo le rispettive quote.
Controparte_22 CP_33 PAte_1 Tale ultimo importo viene riconosciuto nella misura del 50% in favore di (€
Controparte_22 170.128,50) e del restante 50% in favore degli eredi di per ½ (€ Persona_2 CP_33 85.064,25) e per ½ (€ 85.064,25). PAte_1 12.1.2. OM proposta da (iure proprio)
Controparte_22 In secondo luogo, l'attore chiede il risarcimento del danno sofferto iure proprio per
Controparte_22 la perdita del rapporto parentale col padre, essendo l'attore nato sette mesi dopo la strage. Le circostanze che l'attore sia nato il [...] e sia figlio di e
Controparte_22 PAte_11 sono dimostrate documentalmente (doc. S1.A7). Pertanto, posto che nel caso di specie la figura parentale venuta meno (il padre) era una di quelle più prossime all'attore e più importanti nello sviluppo dei rapporti inter-familiari (anche con gli altri sopravvissuti, soprattutto dopo la fine di una guerra mondiale) e considerato altresì che l'uccisione del pagina 29 di 65 padre è avvenuta pochi mesi prima della nascita dell'attore, in un'occasione tragica alla fine di CP_22 una guerra altrettanto atroce che, senza dubbio, ha lasciato terribili strascichi su tutti i superstiti, ben può presumersi che l'attore, successivamente, abbia subito dalla perdita del rapporto parentale col padre i vari pregiudizi “oggettivi” e di carattere dinamico relazionale enucleati dalla Suprema Corte come espressione del danno in esame. La liquidazione del danno sarà effettuata utilizzando le specifiche Tabelle di Milano elaborate appositamente per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tuttavia, come già illustrato nelle premesse generali in punto di diritto, si ritiene non riconoscibile il danno morale / sofferenza soggettiva per la perdita del rapporto parentale in capo al nascituro, in linea con quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra illustrata n. 12987/2022 ed anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove attoree in ordine al profilo delle sofferenze soggettive e morali dell'attore successivamente alla nascita. Pertanto, non sarà applicato alcun aumento di cui alla voce “E” della Tabella (qualità/intensità del rapporto affettivo), e l'importo calcolato seguendo la Tabella (il cui valore-punto tiene conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia di quelle interiore/soggettivo), sarà ridotto equitativamente del 40%.
Risarcimento danni dovuto a (nato il [...] – nascituro all'epoca dell'illecito) Controparte_22 per la perdita del rapporto parentale con il padre (nato il [...] - anni 31) Controparte_22 Applicando la riduzione del 40%, l'importo dovuto a per la perdita del rapporto Controparte_22 parentale col padre è pari a € 183.034,80.
12.1.3 OM di eredi (iure hereditatis) Persona_2 Inoltre, anche i figli di e hanno chiesto, iure Persona_2 CP_33 PAte_1 hereditatis, il risarcimento del danno subito dalla madre per la perdita del rapporto parentale col padre,
a causa dell'uccisione di quest'ultimo nella strage del 25.7.1944, quando aveva sei Controparte_22 anni. Le circostanze che la madre dei due attori sia nata il [...] e sia figlia di e Controparte_22
sono dimostrate documentalmente (doc. S1.A5), così come che la medesima sia PAte_11 deceduta in data 7.5.2021 (doc. S1.B4) e che i figli siano i successori legittimi (doc. S1.B5).
pagina 30 di 65 Tenuto conto, dunque, che risulta dimostrato che all'epoca dell'illecito la madre dei due attori aveva sei anni, era convivente con il padre prima della strage e, dunque, il pregiudizio da Controparte_22 lesione del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente provato sia sotto il profilo dinamico relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo, il risarcimento verrà applicato secondo le tabelle di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale. Non viene applicato alcun aumento secondo la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori. A favore di e spetta, nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € CP_33 PAte_1 312.880,00.
12.2. OM di e quali eredi di (iure Controparte_18 Controparte_17 PAte_12 hereditatis)
Le attrici agiscono iure hereditatis per il danno da lesione del rapporto parentale patito dal nonno quale fratello di deceduto nella strage all'età di 52 anni. PAte_12 PAte_34 Dalla documentazione allegata dalle attrici si evince che il drammatico episodio in cui è rimasto ucciso (fratello del nonno ) è storicamente documentato (docc. 1-10, S2.A.1 parte PAte_34 Pt_12 attrice). È provato che le attrici siano figlie di , a sua volta figlia di Controparte_66 PAte_12 quest'ultimo convivente con il fratello al momento della strage (docc. S1.A.
2-S1.A.5, S1.A.7 Pt_34 parte attrice). PAimenti dimostrato l'avvenuto decesso di (in data 16.12.1957), lasciando quali uniche eredi le Pt_12 figlie e;
quest'ultima, a sua volta, decedeva in data 13 agosto 1998 trasmettendo il CP_84 CP_66 relativo diritto al risarcimento iure hereditatis alle figlie (odierne attrici) e CP_18 Controparte_17 per ½ ciascuna. Tenuto conto, dunque, che risulta dimostrato che all'epoca dell'illecito il nonno delle due attrici aveva 52 anni, era convivente con il di lui fratello prima della strage e, dunque, il pregiudizio PAte_34 da lesione del rapporto parentale può ritenersi presuntivamente provato sia sotto il profilo dinamico pagina 31 di 65 relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo, il risarcimento verrà determinato secondo le tabelle di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale. Non viene applicato alcun aumento secondo la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori.
Pertanto, la domanda attorea, in relazione al danno iure hereditatis da lesione del rapporto parentale subito dal nonno , merita accoglimento nei limiti dell'importo di € 22.923,00 a favore di PAte_12 ciascuna delle attrici. Alla morte di quest'ultimo, infatti, il diritto risarcitorio si trasmetteva lasciando iure hereditatis alle figlie e , nella misura di ½ ciascuna. La quota di Vittoria, pari, CP_84 CP_66 per quanto qui di interesse, a € 45.846,00, si è, infine, trasmessa alle figlie e CP_18 Controparte_17 nella misura di ½ ciascuna.
PAimenti, va accolta la domanda avanzata dalle stesse attrici per il risarcimento del danno sofferto PA dalle altre sorelle del nonno, cioè le prozie ( , della vittima, in ragione Pt_18 PAte_14 Per_3 della comprovata appartenenza di queste ultime al nucleo familiare minimo, attesa altresì l'effettiva condizione di convivenza altrettanto documentata. Del resto, risulta provata la sussistenza del diritto de quo acquisito dalle attrici iure hereditatis, secondo le seguenti coordinate:
- in relazione a deceduta in data 12.11.1975 senza coniuge o figli, il diritto Persona_2 risarcitorio si è trasmesso – per successione legittima rispetto alla madre – alle nipoti CP_84 e nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa
[...] Controparte_66 Controparte_66 alle figlie odierne attrici per metà cadauna.
pagina 32 di 65 Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 88.296,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.074,00), da questa trasmessa alle Pt_18 CP_66 figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.037,00);
- in relazione a deceduta in data 25.12.1968 senza coniuge o figli, il diritto PAte_13 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna.
Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 91.692,00 astrattamente liquidabile alla sorella PA
perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.923,00), da questa trasmessa alle CP_66 figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.461,50);
- in relazione a deceduta in data 25.12.1968 senza coniuge o figli, il diritto PAte_14 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna;
pagina 33 di 65 Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 91.692,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.923,00), da questa trasmessa PAte_14 CP_66 alle figlie odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.461,50).
- in relazione a deceduta in data 20.10.1963 senza coniuge o figli, il diritto Persona_3 risarcitorio si è trasmesso – per rappresentazione – alle nipoti e CP_84 Controparte_66 nella misura di ¼ ciascuna;
la quota di si è trasmessa alle figlie odierne attrici Controparte_66 per metà cadauna.
Per le considerazioni di cui sopra, l'importo di € 88.296,00 astrattamente liquidabile alla sorella perveniva nella misura di ¼ alla nipote (€ 22.074,00), da questa trasmessa alle figlie Per_3 CP_66 odierne attrice in quota pari alla metà per ciascuna (€ 11.037,00).
In considerazione dei passaggi generazionali e del lasso di tempo intercorsi tra il decesso della vittima primaria e il danno patito dai congiunti collaterali, tali importi vanno ridotti del 50%, anche alla luce della carenza di allegazioni sul punto;
spettano pertanto complessivi € 22.498,50 (44997,00:2) in totale (no pro quota). Quanto, infine, alla posizione vantata dalle attrici in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla nipote ex per la lesione del rapporto zio-nipote, la domanda non merita PAte_50 pagina 34 di 65 accoglimento, atteso che – pur essendo stato provato il rapporto di convivenza – non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare il concreto legame affettivo intercorso e considerato altresì che l'onere probatorio diviene tanto più stringente quanto più è lontano il grado formale di parentela.
In conclusione, spettano a ed € 68.344,00 (22498,50+45.846) CP_32 Controparte_17
12.3.1 OM di e (iure CP_53 PAte_6 Controparte_55 CP_56 proprio)
Gli attori e lamentano di aver CP_53 PAte_6 Controparte_55 CP_56 subito danni iure proprio a causa della perdita nella strage del del padre e del Per_29 PAte_30 nonno Gli stessi allegano di essere stati, al momento della strage, conviventi con il PAte_29 padre e di avere altri familiari conviventi entro il secondo grado. Dalla documentazione storiografica prodotta è emerso come i familiari degli attori figurassero tra le vittime dell'eccidio. E' altresì provato il legame parentale tra gli odierni attori e le vittime, risultando pacifico come gli attori fossero figli di e come quest'ultimo fosse figlio di E' altresì PAte_30 PAte_29 data la prova della convivenza tra i figli e il padre al momento della strage (docc. S3.A.
1-S3.A.13 parte attrice). Alla luce, quindi, delle risultanze documentali risulta dimostrato il danno subito dagli attori per la perdita del rapporto parentale sia sotto il profilo dinamico relazionale sia sotto quello interiore/soggettivo per quanto concerne sia il padre che il nonno. In applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano (edizione 2024) si procede, pertanto, alla liquidazione dei danni patiti da ciascun attore in ragione delle peculiarità che caratterizzano ciascuna posizione, tenuto conto che all'epoca dell'illecito il padre degli attori aveva 41 anni ed era con loro convivente, mentre il nonno ne aveva 66 e non era convivente. Per tutti, si ritiene non valorizzabile la “voce E” della Tabella sulla qualità e intensità del rapporto reciso, non essendovi sul punto alcuna specifica allegazione ed ancor meno prova degli attori. Il danno patito da CP_53 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 12 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 242.482,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
pagina 35 di 65
Il danno patito da PAte_6 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 7 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
Il danno patito da Controparte_55 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 4 anni. CP_53 pagina 36 di 65 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno.
Il danno patito da CP_56 E' provato che al momento dell'eccidio avesse 2 anni. CP_53 Pertanto, in applicazione dei criteri dettati dalla Tabella di Milano, il danno risarcibile iure proprio per la perdita del rapporto parentale è liquidabile in € 250.304,00 per quanto concerne la perdita paterna:
pagina 37 di 65
e in € 50.940,00 per quanto concerne la perdita dell'avo paterno:
12.3.2 OM di e PAte_5 PAte_8 PAte_7 PAte_7 (iure hereditatis) Gli attori chiedono di essere risarciti del danno da perdita parentale subito e trasmesso iure hereditatis dal proprio padre, per avere quest'ultimo perso, in occasione della strage, il padre PAte_15 di anni 41 e il nonno di anni 66. PAte_30 PAte_29 Dalla documentazione prodotta è emerso che fosse figlio di e che PAte_15 PAte_30 quest'ultimo fosse a sua volta figlio di entrambi pacificamente deceduti nella strage PAte_29 del il 25.7.1944, quando aveva 9 anni (docc. S3.A.
1-S3.A.2 parte attrice). Per_29 PAte_15 E' altresì dimostrato come gli odierni attori fossero figli di deceduto il 22.4.2019 PAte_15 (docc. S3.A.14-S3.A.15, S3.B.
1-S3.B.3 parte attrice) ed eredi testamentari dello stesso. Il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si è, quindi, trasmesso da
[...] ai suoi quattro figli, a prescindere dalle disposizioni testamentarie, non esaminabili in questa Pt_15 sede, stante il principio riportato al punto 11.6, e verificato che, comunque, i crediti sono stati devoluti a tutti i figli in parti uguali (doc.S3.B.3). PAte attrice ha, inoltre, formulato allegazioni volte a evidenziare la particolare intensità della sofferenza morale patita da avendo egli assistito all'età di soli 9 all'uccisione dei due PAte_15 congiunti. Tali allegazioni non sono state contestate da controparte e, quindi, pur in assenza di specifiche evidenze probatorie a supporto, si ritengono pacifiche e degne di valorizzazione ai fini della liquidazione del danno. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte infatti “La pagina 38 di 65 liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti”. (Cass. Sez. L., 16/03/2025, n. 6981, Rv. 674302 - 01) Pertanto, in ragione dell'applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno subito da
[...] per la perdita del padre viene liquidato nella misura di € 308.969,00 Pt_15
Il danno per la perdita dell'avo paterno viene liquidato nella misura di € 76.410,00
Alla luce di quanto rappresentato la somma complessiva risarcibile per il danno da perdita del rapporto parentale subito da è pari a € 385.379,00 (308.969+76.410), da ripartirsi tra gli eredi in PAte_15 misura uguale, determinando il risarcimento in favore di ciascun attore nella misura di € 96.344,75
12.3.3 OM di (iure hereditatis) Controparte_54 L'attrice chiede il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale patito dal padre, Per_4 che, nella strage del , ha perso il fratello, di anni 41, e il padre,
[...] Per_29 PAte_30 di anni 66. PAte_29 L'odierna attrice chiede, quindi, che le venga riconosciuto e liquidato il danno subito dal padre, deceduto il 16.5.2000, e alla stessa trasmesso in forza di successione legittima.
pagina 39 di 65 Dalla documentazione prodotto risulta dimostrato di fratellanza che univa a e Persona_4 Pt_30 di filiazione tra e dei quali risulta nota l'uccisione nell'ambito dell'eccidio Pt_30 PAte_29 del Carnaio. Altresì dimostrato è il legame che univa l'odierna attrice al de cuius, di cui è risultata essere l'unica figlia ed erede legittima in conseguenza della premorienza della madre, al padre (Doc. Per_50 S3.B.6). Ciò premesso, si ritiene liquidabile il danno subito da per la perdita del fratello e del Persona_4 padre, secondo i parametri indicati nella Tabelle di Milano (edizione 2024). In particolare, per quanto concerne la perdita del fratello, il danno risarcibile è pari a € PAte_30 71.316,00:
Per quanto concerne la perdita del padre, il danno risarcibile è pari a € 195.550,00
In ragione del trasferimento iure hereditatis alla figlia, odierna attrice, alla Controparte_54 stessa dovrà essere complessivamente liquidata la somma di € 266.866,00 (195.550+71.316)
12.4.1 OM di e (iure proprio) CP_20 CP_23 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione nella strage del Carnaio del padre, di anni 40, col quale erano conviventi. PAte_33 Le risultanze documentali dimostrano che fosse tra le vittime della strage del e PAte_33 Per_29 che gli odierni attori ne fossero i figli, rispettivamente di 5 anni (Albano) e di 2 (Ludi), con lui conviventi al momento dell'uccisione (docc. S4.A.
1-S4. .8 parte attrice). CP_85
pagina 40 di 65 Si ritiene, pertanto, provato il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli odierni attori che viene liquidato alla stregua dei parametri indicati nella Tabella di Milano (edizione 2024). Pertanto ad viene riconosciuta la somma di € 258.126,00 CP_20
E a la somma di € 258.126,00 CP_23
12.4.2 OM di e (iure hereditatis) CP_21 Controparte_24 CP_25 Gli attori chiedono il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale subita dal loro padre,
che all'età di 6 anni all'epoca della strage del Carnaio, perse il padre,
PAte_17 [...] di anni 40, con lui convivente. Pt_33 è deceduto il 16.3.1999 e il suo diritto si è trasmesso alla moglie,
PAte_17 Per_51 deceduta il 24.3.2021 e ai tre figli, odierni attori, ai quali, quindi deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, come risultasse tra le vittime della strage PAte_33 del Carnaio e fosse padre di (docc. S3.A.7 parte attrice).
PAte_17 Altresì documentalmente dimostrato risulta il legame tra e gli odierni attori, i quali
PAte_17 vantano, quindi, il diritto al risarcimento del danno del rapporto parentale iure hereditatis (docc. S4.B.
4-S4.B.7 parte attrice) In applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024), la somma liquidabile per il danno patito da è pari a € 258.126,00, da ripartire in quote uguali tra gli eredi:
PAte_17
pagina 41 di 65 12.4.3 OM di e Controparte_57 CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 quali eredi di (iure hereditatis)
[...] PAte_18 PAte_18 Gli odierni attori vantano il diritto al risarcimento del danno iure heretitatis da perdita del rapporto CP_5 parentale subito da figlia nascitura di vittima della strage PAte_18 PAte_33 del Carnaio. E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e sia PAte_18 PAte_33 nata il [...] a [...] poche settimane dalla strage, in cui è stato barbaramente ucciso il padre (docc. S4.A.9 parte attrice). E' altresì provato che gli odierni attori siano gli eredi di deceduta il PAte_18 22.4.2022 (docc. S4.B.14 – S4.B.21parte attrice). In particolare, era il coniuge della vittima secondaria, mentre , Controparte_57 CP_58 CP_59
e i figli. Pertanto, la somma liquidata andrà ripartita tra gli eredi in base alle quote CP_60 CP_61 legalmente previste, ovverosia attribuendo 1/3 al coniuge e i restanti 2/3 in parti uguali ai quattro figli. Alla luce di quanto esposto in parte motiva al punto 11.5, non essendo PAte_18 ancora nata al momento dell'uccisione del padre, la somma liquidata secondo le Tabelle di Milano per il risarcimento del danno da perdita parentale dovrà essere ridotta equitativamente del 40%. Pertanto, in applicazione dei suindicati criteri, il danno integralmente liquidabile secondo i parametri indicati nelle tabelle milanesi (edizione 2024) è pari a € 195.550,00
Tale importo deve essere ridotto del 40% per individuare la somma concretamente liquidabile che risulta pari a € 117.330,00, che verrà ripartita per nucleo familiare in base alle norme sulla successione legittima.
12.4.4 OM di CP_20 CP_23 Controparte_57 CP_58 CP_59
e
[...] CP_60 CP_61 CP_21 Controparte_24 CP_25
pagina 42 di 65 (iure hereditatis) per trasmissione del danno patito dalla madre ovvero nonna per la PAte_16 perdita del marito PAte_33 Gli attori chiedono a vario titolo il risarcimento del danno patito da per l'uccisione del PAte_16 marito, nella strage del Carnaio. PAte_33 è deceduta il 31.5.2003 e il suo diritto risarcitorio si è trasmesso secondo le regole della PAte_16 CP_2 successione legittima ai tre figli, , e nonché per CP_20 PAte_18 rappresentazione ai nipoti e successori del figlio CP_21 CP_24 CP_25 PAte_17
premorto nel 1999.
[...] Il diritto di deceduta il 22.4.2022, si è poi trasmesso ai suoi eredi PAte_18
, , e CP_57 CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 Dalla documentazione prodotta emergono sia il legame di coniugio che univa e PAte_16 [...] al momento della strage sia i legami familiari che univano alla vittima i restanti attori, come Pt_33 meglio chiarito ai punti precedenti (docc. S4.A.10 parte attrice). Pertanto, liquidata la somma spettante a quale vittima secondaria della strage, la stessa PAte_16 dovrà essere ripartita tra i restanti eredi secondo le regole della successione legittima. Avendo Pt_16 generato quattro figli, la somma totale dovrà essere divisa per quattro, di questa:
[...]
- ¼ spetterà al figlio CP_20
- ¼ spetterà al figlio CP_23
- ¼ agli eredi della figlia (precisamente 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli) PAte_18
- ¼ spetterà per rappresentazione agli eredi del figlio premorto. PAte_17 Alla luce di quanto esposto, la somma liquidabile secondo i criteri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è pari a € 234.660,00, da ripartirsi come sopra indicato.
CP_ CP_ CP_ CP_4 12.5.1 OM di , , , Pt_18 CP_45 Controparte_49 [...]
e (iure hereditatis) CP_41 Controparte_50 CP_43 Gli attori chiedono di vedersi liquidare il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla loro congiunta, per la perdita, nella strage del Carnaio, del padre, di anni 70, col PAte_20 PAte_27 quale non era convivente. aveva 38 anni al momento dell'uccisione del padre ed è deceduta il 5.2.1984; il suo diritto PAte_20 risarcitorio si è quindi trasmesso per successione legittima ai suoi 11 figli, dei quali due, e Per_6 non risultano parti del presente giudizio e altri due – e – Persona_7 Per_8 Controparte_68 sono a loro volta deceduti, trasferendo il diritto ai legittimi eredi, rispettivamente (che Persona_9
pagina 43 di 65 CP_ non è parte del presente giudizio), e quali eredi di e e CP_41 Controparte_50 Per_8
[...] (quest'ultimo non è parte del presente giudizio), quali eredi di CP_86 CP_68 Dai documenti presenti in atti risulta provato che è stato vittima dell'eccidio del Carnaio PAte_27 nonché, da un lato, il legame di parentela che univa la vittima principale alla vittima secondaria e, dall'altro, il rapporto intercorrente tra quest'ultima e gli odierni attori (docc. S5.A.1, S5.A.
5-S5.B.4 parte attrice). Da precisare come, con riguardo ai figli nelle more deceduti – e – è provata Per_8 Controparte_68 la qualità di eredi degli attori (docc. S5.B.18-S5.B.28 parte attrice). Ne deriva che in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno patito da è PAte_20 liquidabile in € 148.618,00 e va ripartito secondo i criteri infra precisati.
Con riguardo ai beneficiari dell'importo liquidato, si rendono necessarie alcune precisazioni, posto che non tutti gli eredi di né di né di sono anche attori nel presente PAte_20 Per_8 Controparte_68 giudizio. Precisamente, non risultano parti del giudizio e (eredi diretti di Per_6 Persona_7 PAte_20 nonché (erede di e (erede di . Persona_9 Persona_8 CP_86 Controparte_68 Richiamato il principio esposto al punto 11.6, ne deriva che gli eredi costituiti nel presente giudizio sono legittimati a chiedere l'intera quota presente nella comunione ereditaria al momento del decesso di con la conseguenza che la quota di 1/11 astrattamente spettante a e PAte_20 Per_6 [...] ciascuno verrà ripartita tra i restanti fratelli in ragione di 1/7 ciascuno, mentre la quota di Per_7 1/11 spettante agli eredi di verrà attribuita in ragione ½ ciascuno in favore dei figli e Per_8 CP_41
legittimati a richiedere anche la quota astrattamente spettante alla madre non Controparte_50 costituita, infine, la restante quota di 1/11 sarà attribuita integralmente a Persona_9 [...]
legittimato a richiedere anche la quota astrattamente attribuibile al fratello non costituito, CP_43
CP_86
12.5.2 OM di , , e (iure hereditatis) CP_28 Per_2 Per_5 CP_22 CP_67 Gli attori chiedono il risarcimento danni da perdita del rapporto parentale patito dalla loro madre, di anni 33, per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 70, PAte_19 PAte_27 con il quale non era convivente al momento dell'uccisione. Tali allegazioni risultano provate da parte attrice mediante produzione documentale, dalla quale si evince la presenza di tra le vittime della strage e il legame parentale tra quest'ultimo e PAte_27 (docc. S5.A.3 parte attrice). PAte_19
pagina 44 di 65 è deceduta il 26.2.1989, trasmettendo il proprio diritto risarcitorio ai cinque figli, quali PAte_19 eredi legittimi della stessa, considerato il decesso del coniuge intervenuto nel 1993 (docc. S5.B.11- S5.B.17 parte attrice). Conseguentemente, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024), il danno da perdita del rapporto parentale subito da è liquidabile in € 148.618,00, da ripartirsi in misura PAte_19 paritaria tra i figli.
CP_ CP_ CP_ 12.5.3 OM di , e (iure proprio) CP_28 Controparte_48 Gli attori chiedono che venga loro riconosciuto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione, in occasione dell'eccidio del Carnaio, del nonno, di PAte_27 anni 70, con il quale non erano conviventi, e che aveva due figlie, e . Pt_20 Pt_19 La documentazione prodotta (docc. S5.A.
1-S5.A.8 parte attrice) da parte attrice dimostra che gli attori erano nipoti di in quanto figli delle di lui figlie;
essi, al momento della strage, avevano PAte_27 rispettivamente 7 anni ( , 10 anni (Ines , 5 anni ( , 1 anno i due CP_28 CP_68 Controparte_47 CP_ gemelli ( e . Controparte_48 In base ai criteri indicati nelle tabelle milanesi (edizione 2024), il danno integralmente risarcibile è pari
€ 50.940,00 ciascuno.
12.5.4. OM di e (iure hereditatis) CP_41 Controparte_50 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal padre,
per l'uccisione del nonno di anni 70 al momento della strage. Persona_8 PAte_27 era figlio di a sua volta figlia di aveva 7 anni al Persona_8 PAte_20 PAte_27 momento della strage ed è deceduto il 15.5.2013. Il suo diritto risarcitorio si è, quindi, trasmesso alla pagina 45 di 65 moglie – non costituita nel presente giudizio – e ai due figli odierni attori, e Persona_9 CP_41
Controparte_50 L'identità di quale vittima dell'eccidio del Carnaio, risulta documentato in atti così PAte_27 come provati sono i legami di parentela con e tra quest'ultimo e gli odierni attori Persona_8 (docc. S5.A.1, S5.A.9, S5.B.1, S5.B.8., S5.B.18-S5.B.22 parte attrice) . Richiamando, inoltre, la giurisprudenza già citata in precedenza (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01), sebbene non sia parte del presente giudizio, gli odierni attori Persona_9 possono agire per il risarcimento dell'intero danno patito da Persona_8 Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano (edizione 2024) i danni patiti da Persona_8 per la perdita parentale dovuta all'uccisione del nonno ammontano a € 50.940,00
12.5.5 OM di (iure hereditatis) CP_43 L'attore domanda il risarcimento del danno da perdita parentale subito dal proprio padre,
[...]
per la perdita nella strage del Carnaio del nonno, di anni 70, col quale non CP_68 PAte_27 conviveva.
di anni 6 al momento della strage, era figlio della figlia di Controparte_68 PAte_27 PAte_20 ed è deceduto il 15.12.2021. Il suo diritto risarcitorio si è tramesso, in ragione della premorienza della moglie (doc. S5.B.24 parte attrice) dalla quale risultava peraltro divorziato, ai due Persona_52 CP_ figli e (docc. S5.B.23-S5.B.25-S5.B.28 parte attrice), quest'ultimo non costituito CP_86 nel presente giudizio. L'identità di quale vittima dell'eccidio del risulta documentato in atti così come PAte_27 Per_29 anche i legami di parentela con e tra quest'ultimo e l'odierno attore. Controparte_68 Richiamando la giurisprudenza già precedentemente citata (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, Rv. 600532 - 01), sebbene non sia parte del presente giudizio, l'odierno attore può agire per CP_86 il risarcimento dell'intero danno patito dal padre Controparte_68 Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano (edizione 2024) i danni patiti da per Controparte_68 la perdita parentale dovuta all'uccisione del nonno ammontano a € 50.940,00.
pagina 46 di 65 12.6.1 OM di (iure proprio) per perdita dal fratello CP_19 Per_33 L'attore chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per l'uccisione, nella strage del Carnaio, del fratello di anni 17, con lui convivente. Persona_33 La documentazione storiografica prodotta certifica l'esistenza di tra le vittime Persona_33 della strage del . Per_29 CP_1 I documenti prodotti dimostrano altresì il legame di parentela esistente tra e Persona_33 e la loro convivenze all'interno del medesimo nucleo familiare (docc. S6.A.
2-S6.A.5 parte attrice). Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere in favore dell'attore il risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale che, in applicazione dei parametri indicati dalla Tabella di Milano (edizione 2024) vengono liquidati in € 101.880,00.
12.6.2 OM di (iure hereditatis) per danno patito dai genitori per la perdita CP_19 del figlio L'attore domanda altresì il risarcimento del danno iure hereditatis subito dal padre, PAte_21 e dalla madre, per la perdita del figlio di anni 17, PAte_22 Persona_33 è deceduto il 4.4.1978 e il suo diritto si è trasferito alla moglie, poi PAte_21 PAte_22 deceduta il 10.7.1992, e ai quattro figli, , 1925, EN 1928 e 1931, gli CP_87 Per_10 Per_12 ultimi tre non parti nel presente giudizio. La documentazione versata in atti dimostra la fitta rete di legami parentali esposta a sostegno della richiesta risarcitoria (docc. S6.B.
1-S6.B.6 parte attrice). Pertanto, per quanto attiene al danno patito da di anni 47, viene liquidato in PAte_21 applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) in € 242.482,00
pagina 47 di 65
Per quanto concerne il danno patito da di anni 42, in applicazione delle Tabelle di PAte_22 Milano (edizione 2024) viene liquidato in € 242.482,00
Detti importi vengono liquidati complessivamente in favore dell'unico erede costituito nel presente giudizio in forza dell'interpretazione elaborata da Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657, che legittima anche un solo erede ad agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
Pertanto, a favore di dovrà complessivamente essere risarcita la somma di € CP_19
586.844,00 di cui ai punti 12.6.1. e 12.6.2.
12.7 OM di e (iure hereditatis) Pt_17 CP_38 Controparte_37 Gli attori azionano il diritto risarcitorio trasmesso loro dalla madre, all'epoca Persona_13 diciannovenne, per la perdita del proprio padre, ucciso nella strage del Carnaio PAte_36 all'età di 47 anni, padre col quale conviveva. Dalla documentazione prodotta risulta provata la presenza di tra le vittime PAte_36 dell'eccidio. Altrettando dimostrati sono i rapporti parentali esistenti tra gli odierni attori e la vittima secondaria, deceduta il 6.12.2020, nonché tra quest'ultima e la vittima principale (docc. S7.A.
1-S7.B.6 parte attrice). Pertanto, alla luce dei parametri indicati nella Tabella di Milano (edizione 2024) il danno da perdita del rapporto parentale subito da viene liquidato in € 289.414,00. Persona_13
pagina 48 di 65
Tale importo dovrà essere ripartito tra gli odierni attori in ragione di 1/3 ciascuno;
non risultando, infatti, costituita nel presente giudizio la sua quota può essere richiesta in forza Controparte_88 dell'interpretazione fornita della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657) dagli altri coeredi costituiti ai quali sarà, pertanto, riconosciuto l'importo di € 96.471,33 ciascuno.
12.8.1 OM di (iure proprio) Controparte_15 L'odierna attrice avanza domanda di risarcimento danni per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 38 con il quale era convivente. Controparte_72 La documentazione storiografica prodotta attesta la presenza di tra le vittime Controparte_72 dell'eccidio. Altresì dimostrato è il legame di parentela che univa l'odierna attrice (di anni 2 al momento dell'uccisione del padre) alla vittima principale (docc. S8.A.
1-S8.A.4 parte attrice); risulta infine che la minore vivesse con il padre, la madre ed il fratello (vedi infra). Persona_15 Pertanto, alla luce dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il danno subito da viene liquidato in € Controparte_15 305.058,00
12.8.2 OM di (iure proprio) Controparte_13
pagina 49 di 65 L'odierno attore domanda il risarcimento del danno subito per la perdita nella strage del Carnaio del padre, di anni 38. La domanda viene avanzata in qualità di nascituro, essedo nato il Controparte_72 14.8.1944 ovverosia a distanza di circa tre settimane della strage. La documentazione prodotta dimostra che è stato vittima della strage del Carnaio e Controparte_72 altresì dimostrato è il legame di parentela tra vittima principale e vittima secondaria (docc. S8.A.1, S8.A.3,S8.A.5parte attrice). Alla luce di quanto esposto in parte motiva al punto 11.5, non essendo ancora nato Controparte_13 al momento dell'uccisione del padre, la somma liquidata secondo le Tabelle di Milano per il risarcimento del danno da perdita parentale dovrà essere ridotta equitativamente del 40%.
All'attore sarà, pertanto, riconosciuta la somma risarcitoria di € 175.995,00.
12.8.3 OM di (iure hereditatis) CP_14 avanza domanda risarcitoria in qualità di erede del padre per la perdita CP_14 Persona_15 da questi subita all'età di 3 anni nella strage del del padre, di anni 38 col Per_29 Controparte_72 quale era convivente. La documentazione prodotta attesta la presenza di tra le vittime della strage nonché Controparte_72 il legame di parentela in linea retta con e tra quest'ultimo e l'odierno attore, Persona_15 [...]
che è succeduto al padre in virtù della disciplina successoria legittima previgente alla riforma CP_14 del diritto di famiglia (docc. S8.A.1, S8.A.3, S8.A.
6-S8.B.3 parte attrice). Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) il danno risarcibile per la perdita del rapporto parentale ammonta a € 305.058,00
pagina 50 di 65
12.9.1 OM di e iure hereditatis) Per_2 Pt_3 PAte_4 Gli attori chiedono il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita da questi Persona_16 subita all'età di 18 anni nella strage del Carnaio del padre, di anni 51 col quale PAte_28 conviveva, unitamente alla sorella ed alla madre, . Per_17 CP_89 Il diritto risarcitorio di si è poi trasferito alla sua morte intervenuta il 2.7.1984 alla Persona_16 moglie, a sua volta deceduta il 6.11.2018, e ai tre figli odierni attori. Persona_53 La documentazione prodotta attesta, innanzitutto, la presenza di tra le vittime della PAte_28 strage nonché il rapporto parentale tra vittima principale e vittima secondaria (docc. S9.A.
1 - S9.A.4). Altresì dimostrata è la legittimazione ad agire degli odierni attori in qualità di eredi di e Persona_16 della moglie (S9.B.1 – S9.B.11.1 parte attrice). Persona_53 Pertanto, si procede alla liquidazione del danno risarcibile in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che ammonta ad € 281.592,00 e va ripartito secondo i criteri della successione legittima.
12.9.2 OM di e (iure hereditatis) CP_51 CP_52 Gli attori domandano il risarcimento del danno subito dalla madre, per la perdita all'età di Per_17 2 anni, nella strage del Carnaio, del padre di anni 51 col quale conviveva, unitamente PAte_28 al fratello ed alla madre, . Per_16 CP_89
pagina 51 di 65 Il diritto al risarcimento di si è trasmesso alla sua morte, occorsa il 13.5.2013, ai due figli Per_17 odierni attori, tenuto conto della premorienza del marito. Come già esposto al punto precedente, la documentazione prodotta attesta la presenza tra le vittime della strage di e la relazione parentale intercorrente tra quest'ultimo e la figlia PAte_28 Per_17 (S9.A.1, S9.A.3, S9.A.5 parte attrice).
[...] Altresì dimostrata è la legittimazione ad agire degli odierni attori in qualità di eredi di Per_17 (S9.B.12 – S9.B.17 parte attrice). Pertanto, si procede alla liquidazione del danno risarcibile in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che ammonta ad € 289.414,00, da ripartirsi tra i coeredi.
12.10. OM proposta con riferimento al decesso di Persona_32 CP_ Per_ Per_ Il capostipite lasciava al suo decesso 6 figli: , , , e CP_7 CP_56 Per_21 CP_1 12.10.1 OM di e BA (iure proprio) CP_7 Gli odierni attori domandano il risarcimento del danno patito per l'uccisione nella strage del Carnaio, del padre, di anni 58 col quale convivevano, unitamente al fratello, di Persona_32 Persona_20 cui infra. TO aveva 17 anni e NA 14 al momento della perdita. La documentazione storiografica prodotta attesta la presenza di tra le vittime della Persona_32 strage. Altresì dimostrati sono i legami parentali che univano la vittima agli odierni attori (S10.A.1 – S10.A.6 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale che in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) viene determinato in € 234.660,00 ciascuno:
pagina 52 di 65 12.10.2 OM di (iure hereditatis) CP_16 CP_11 Le attrici avanzano domanda risarcitoria in qualità di eredi di che, all'età di 11 anni, nella Persona_20 strage del Carnaio perse il padre, di anni 58, col quale conviveva. Persona_32 Come chiarito al punto precedente, è dimostrata la presenza di tra le vittime Persona_32 dell'eccidio. Inoltre, la documentazione prodotta dimostra il legame parentale tra la vittima e nonché Persona_20 la qualità di eredi delle odierne attrici, rispettivamente quale moglie e CP_16 CP_11 quale figlia (S10.A.7, S10.A.8, S10.B.1 – S10.B.5 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da Persona_20 in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024):
L'importo di € 234.660,00 da ripartirsi tra gli eredi.
CP_1 12.10.3 OM di , , e eredi di (iure CP_9 CP_6 Controparte_8 Persona_21 hereditatis) Gli attori domandano il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita subita Persona_21 da quest'ultimo all'età di 30 anni, del padre, di anni 58, nella strage del Carnaio, col Persona_32 quale conviveva. Il diritto risarcitorio alla data del decesso di avvenuto il 26.5.1977 si è trasferito alla Persona_21 moglie, a sua volta deceduta il 28.3.2019, e ai quattro figli odierni attori. Controparte_90 La documentazione prodotta dimostra la rete di legami familiari che fonda la legittimazione ad agire degli odierni attori (S10.A.9, S10.A.10, S10.B.6 – S10.B.14 parte attrice).
pagina 53 di 65 Pertanto, in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) si procede alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da che si liquida in € Persona_21
226.838,00, da ripartirsi tra i suoi eredi in parti uguali.
12.10.3.1 OM di (iure proprio) CP_10 Poiché al momento della strage aveva 8 mesi al momento della strage, la stessa avanza CP_10 altresì domanda di risarcimento iure proprio per l'uccisione del nonno, di anni 58 con Persona_32 il quale conviveva. Sulla base della documentazione già citata al punto precedente, risulta dimostrata la discendenza in linea retta di da in quanto figlia del di lui figlio, CP_10 Persona_32 Persona_21 Si procede, quindi, alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio che si liquida in € 88.296,00
12.10.4 OM di e eredi di (iure hereditatis) CP_30 CP_29 Per_22 Gli attori avanzano domanda di risarcimento del danno in qualità di eredi della madre, per Per_22 la perdita da quest'ultima subita all'età di 20 anni, del padre, ucciso nella strage del Persona_32 Carnaio all'età di 58 anni col quale era convivente.
pagina 54 di 65 Il diritto risarcitorio di si è trasmesso al momento del suo decesso avvenuto il 27.6.1993 al
Per_22 marito, a sua volta deceduto il 20.6.2002 e ai tre figli, e – odierni PAte_51 CP_30 Per_32 attori – e non costituito nel presente giudizio. Persona_23 In ragione della documentazione prodotta risulta provato che fosse tra le vittime della Persona_32 strage del Carnaio e fosse padre di Altresì dimostra è la qualità di eredi degli odierni
Per_22 attori, unitamente all'ulteriore erede, che non è parte del processo (S10.A.11, S10.A.12, Persona_23 S10.B.15– S10.B.22 parte attrice). Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da secondo i parametri delineati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024)
Per_22 che portano alla liquidazione nella misura di € 234.660,00, da ripartirsi tra gli eredi di
Per_22
12.10.5 OM di e eredi di (iure hereditatis) CP_62 PAte_9 Per_24 Le attrici chiedono il risarcimento del danno in qualità di eredi di per la perdita da Per_24 quest'ultima subita all'età di 24 anni del padre, ucciso nella strage del Carnaio a 58 Persona_32 anni, con il quale non era convivente. E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e che la stessa sia Per_24 Persona_32 deceduta in data 3.9.2017, lasciando eredi i figli, e – odierne attrici – e CP_62 PAte_9 e non costituiti nel presente processo, oltre al figlio CP_33 Persona_25 Persona_54 successivamente deceduto (S10.A.13, S10.A.15, S10.A.16, S10.B.23 – S10.B.24, S10.B.30 parte attrice). Si procede, quindi, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sofferto da Per_24 che, in applicazione delle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 211.194,00, da ripartirsi tra i coeredi.
pagina 55 di 65 12.10.5.1 OM di (iure proprio) PAte_9 agisce anche iure proprio per il risarcimento del danno, avendo 3 anni, al momento PAte_9 dell'uccisione del nonno, col quale non conviveva. Persona_32
Richiamando quanto già esposto ai punti precedenti in ordine alla prova della presenza di Per_32 tra le vittime della strage e al legame parentale tra e figlia di
[...] PAte_9 Per_24
risulta dimostrata la discendenza in linea retta di da Persona_32 PAte_9 Per_32 (S10.A.15 – S10.A.16 parte attrice).
[...] Pertanto, si riconosce all'attrice il diritto al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale col nonno, che si liquida in € 74.712,00 Persona_32
12.11.1. OM di e (iure proprio) Controparte_34 CP_35 Le attrici avanzano domanda di risarcimento del danno per la perdita nella strage del , del padre Per_29 di anni 35, col quale convivevano, unitamente alla sorella (v. infra). Persona_31 Per_26 La documentazione storiografica prodotta dimostra la presenza di tra le vittime Persona_31 dell'eccidio (docc. 1,2,3 citazione). Altresì documentato è il rapporto parentale tra la vittima e le odierne attrici, quali figlie rispettivamente di 7 e 1 anno al momento della strage (S11.A.1 – S11.A.6 parte attrice). Si procede, pertanto, alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) e si liquida la somma in € 293.325,00 per ciascuna:
pagina 56 di 65 12.11.2 OM di , eredi di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Persona_26
erede di (iure hereditatis) Controparte_26 Persona_55 Gli attori domandano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito da Per_26 che, all'età di 9 anni, perse nella strage del Carnaio, il padre, di anni 35 col
[...] Persona_31 quale era convivente. Circa la presenza di tra le vittime dell'eccidio si rinvia al punto precedente. Persona_31 Per quanto riguarda i rapporti di parentela, risulta documentalmente dimostrato che Persona_26 fosse figlia di e che sia deceduta il 2.2.2014, lasciando eredi il coniuge, deceduto Persona_31 poco dopo, e i 6 figli, , , e (S11.A.7 – CP_1 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 Persona_55 S11.B.9 parte attrice). E' altresì dimostrato che sia deceduta il 13.5.2020, Persona_55 trasferendo il diritto risarcitorio alle due figlie, e stante la premorienza del CP_26 Persona_27 marito (S11.B.11 – S11.B.15 parte attrice), delle quali solo è costituita nel Persona_38 CP_26 presente giudizio. Si procede, pertanto, alla liquidazione del danno in applicazione dei parametri indicati nelle Tabelle di Milano (edizione 2024) che si quantifica in € 293.325,00, da ripartirsi tra gli eredi di e i Persona_26 successivi aventi causa iure successionis, quindi, 1/6 tra gli attori come segue:
12.12.1 OM di e , eredi di (iure hereditatis) CP_40 CP_39 PAte_23
pagina 57 di 65 Gli odierni attori domandano il risarcimento del danno in qualità di eredi di che nella PAte_23 strage del perse all'età di 26 anni il padre, di anni 59 col quale non Per_29 Persona_37 conviveva. I documenti prodotti attestano che, nella cripta delle vittime del nel cimitero di San Piero in Per_29 AG, è sepolto anche di anni 59, il cui nome figura all'interno della capella tra le Persona_37 vittime della strage (docc. 1,3 citazione e S.12.A.1 parte attrice), pur non potendosi evincere il suo nome nella documentazione storiografica depositata. E' dimostrato documentalmente che fosse figlia della vittima e sia a sua volta deceduta PAte_23 l'11.11.2014, trasferendo il proprio diritto risarcitorio ai due figli odierni attori, e CP_40 CP_39
essendo premorto il marito (S12.A.2, S12.A.3, S12.B.
1 - S12.B.4 parte attrice).
[...] Pertanto, in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 211.194,00
12.12.2 OM di (iure proprio) CP_40
avanza altresì domanda risarcitoria iure proprio avendo all'epoca della strage 4 anni e CP_40 potendo, quindi, lamentare la perdita diretta del legame parentale col nonno, di anni Persona_37 59 (S.12.A.3 parte attrice). Nell'apprezzamento del substrato probatorio, si richiamo le considerazioni già espresse al punto precedente. Si procede, quindi alla liquidazione del danno che in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 74.712,00
pagina 58 di 65 12.12.3 OM di e eredi di (iure hereditatis) PAte_18 Controparte_32 PAte_24 Le attrici avanzano domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla madre, per la perdita nella strage del del padre, di anni 59 PAte_24 Per_29 Persona_37 col quale non era convivente. Quanto alla presenza di tra le vittime del Carnaio si richiama quanto detto al punto Persona_37 12.12.2 E' documentalmente dimostrato che fosse figlia di e che avesse 27 PAte_24 Persona_37 anni al momento della perdita. Altresì dimostrato è il decesso di il 17.1.2006 e il PAte_24 trasferimento del suo diritto successorio ai tre figli (non costituito nel presente giudizio), Persona_28
e (S12.A.4, S12.A.5, S12.B.
5 - S12.B.9 parte attrice). CP_32 Controparte_31 L'erede non risulta costituito nel presente giudizio, ma in virtù del già Persona_28 richiamato arresto a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n. 24657), che legittima il singolo erede ad agire per far valere l'intero credito comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, si ritengono legittimate le odierne attrici a ottenere il risarcimento integrale del danno. Pertanto, si procede alla liquidazione del danno che, in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024), si quantifica in € 211.194,00 da dividersi tra gli eredi.
12.12.4 OM di (iure proprio) Controparte_32 avanza altresì domanda risarcitoria iure proprio avendo all'epoca della strage 1 Controparte_32 anno e potendo, quindi, lamentare la perdita diretta del legame parentale col nonno, Persona_37 di anni 59 (S.12.A.5 parte attrice). Nell'apprezzamento del substrato probatorio, si richiamo le considerazioni già espresse ai punti precedenti. Si procede, quindi alla liquidazione del danno che in applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano (edizione 2024) si quantifica in € 74.712,00.
pagina 59 di 65 *** 13. Sul risarcimento chiesto dal . PAte_10 L'ente esponenziale chiede di esser risarcito nella misura di € 600.000,00, da devalutare e integrare degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, per un totale di € 1.193.853,06. Sul punto, si è già detto che la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore degli enti pubblici costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Se, infatti, le sofferenze fisiche e psichiche non sono logicamente rapportabili alle persone giuridiche, l'art. 185 c.p. consente, nondimeno, la liquidazione dei turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato e/o dell'ente territoriale (cfr. Cass. sez. I pen. 14.12.1988, Paticchia). Questi ultimi assumono, infatti, la posizione di danneggiati, distinti dalle persone fisiche, per i loro compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresentano (Cass. sez. I pen., 18.10.1995, n. 10371, Cass. sez. VI pen., 10.01.1990, n. 59, Monticelli). Per_56 È indubbio, poi, che il Comune di sia stato leso dai crimini ascritti al Terzo Reich. PAte_10 In generale, fatti cruenti, come quelli descritti in narrativa, non possono che generare dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività locale, oggi rappresentata dal creando nella memoria Pt_10 collettiva una ferita non rimarginata, che è, ancora oggi, fonte di indelebile turbamento e, pertanto, di danno non patrimoniale risarcibile. Per quanto concerne la prova del danno sofferto dalla comunità locale, si condivide l'insegnamento della Suprema Corte, per la quale esso ben può essere presunto in presenza di crimini di guerra. Si riporta, a titolo esemplificativo, un passaggio di Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2014, n. 23288 “Questa Corte di legittimità (Sez. 1^, 8.11.2007, n. 4060/2008, Rv 239190) ha riaffermato che lo Stato, e per esso la presidenza del consiglio che lo rappresenta come organo di vertice, ha il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli da azioni contro le leggi e gli usi di guerra, e che non si vede come possa porsi in dubbio che il crimine di guerra abbia provocato dolore, sofferenza nella collettività di cui le parti civili sono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva una ferita non rimarginabile, produttiva di danno non patrimoniale risarcibile che costituisce presupposto della legitimatio ad causam anche degli enti territoriali”. Ad ogni buon conto, la lesione prodottasi alla comunità locale può desumersi dalle numerose iniziative, delle quali l'ente esponenziale ha fornito prova documentale in occasione del deposito della seconda memoria ex art.183 c.p.c., intraprese per mantenere viva la memoria nella comunità locale: a) è stata istituita una Cappella presso il Cimitero, che conserva i resti delle spoglie delle vittime, costruita nell'immediatezza dei fatti;
b) è stato realizzato un Sacello sul Colle del Carnaio, che conserva all'interno la lapide marmorea a perenne ricordo delle vittime;
pagina 60 di 65 c) l'amministrazione comunale ha fatto costruire, per la ricorrenza del 60° anniversario della strage, nel 2004, un PAco della Memoria;
d) l'artista nel luglio 2020, ha realizzato il Sacrario dei Martiri all'interno della Testimone_3 Cappella del Cimitero;
e) il Comune tiene ogni anno, alla presenza dei cittadini e delle istituzioni, delle celebrazioni per la ricorrenza della strage;
f) Il è stato insignito della Medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: Pt_10
“Centro strategicamente importante, posto sulla "Linea Gotica", durante l'ultimo conflitto mondiale, si adoperò con la popolazione tutta a dare ospitalità e rifugio alle famiglie sfollate delle grandi città ed ai soldati italiani e stranieri sbandati o fuggiti dai campi di concentramento. Contribuì generosamente alla guerra di Liberazione con la costituzione di varie formazioni partigiane, subendo feroci rappresaglie che provocarono la morte di numerosi ed eroici cittadini. Nobile esempio di spirito di sacrificio ed amor patrio. 1943/1944 - AG di AG (Forlì - Cesena)”. Per quanto concerne la quantificazione del danno, allineandosi ai parametri accolti dalla giurisprudenza di merito, già chiamata a pronunciarsi su analoghe vicende (Trib. Militare La Spezia, 10.10.2006, n. 49, Milde + 1), si ritiene di riconoscere al a titolo di danno non patrimoniale, PAte_10 un importo pari a complessivi € 270.000 (già rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT) oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Tale importo è stato determinato in via equitativa, tenendo conto del numero di vittime 27) e considerato un valore di € 10.000,00 per ogni vittima, quale danno patito dalla collettività e dalle comunità che si trovavano nei borghi ove abitavano le vittime.
14. Accessori Come da precedenti di questo Tribunale (v. ordinanza del 3.9.2024, Giudice est. Dott.ssa Paola Matteucci e sentenza 1.3.2025 est. Dott.ssa Nunno, sentenza n.3184/2024 est. Dott.ssa Marconi), in considerazione dell'inerzia delle parti attrici (che hanno agito in giudizio nel 2022, dopo diversi anni dalla morte del loro dante causa) e anche del fatto che sono trascorsi oltre 80 anni dai fatti di causa, la rivalutazione, previa devalutazione, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente decorrono dalla domanda giudiziale (v. in tal senso anche Trib. Firenze, sentenza n. 185/2024). Dalla data di deposito della sentenza decorrono gli interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. fino al saldo.
15. Spese legali Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, essendo ammessa la loro ripetibilità dal Fondo istituito con il D.L. 36/2022. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 modificato dalle disposizioni del D.M. 147/2022 sulla scorta dell'importo liquidato in € 10.150.964,50 (scaglione da € 8.000.001 a 16.000.000 in base all'ammontare liquidato); in particolare, le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio e introduttiva, ai valori medi, e trattazione/istruttoria e Cont decisoria, ai valori minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della contumacia della ed ammontano ad € 52.610,00. Le anticipazioni ammontano a complessivi € 1713 00 (contributo unificato e marca euro 1686,00 + 27,00).
16. Accesso al Fondo istituito presso il convenuto CP_63 Va dato atto che il convenuto succederà a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio CP_63 nel momento in cui, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si perverrà alla fase della concreta soddisfazione del credito risarcitorio come da titolo esecutivo. pagina 61 di 65 Va dunque dichiarato il diritto delle parti attrici, le cui domande risarcitorie sono state accolte, all'accesso al Fondo gestito dal convenuto, istituito con l'art. 43 del D.L. 36/2022, sia per CP_63 capitale, che per interessi e rivalutazione e spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della , quale successore del Terzo Controparte_70 Reich, per i fatti di cui in parte motiva, e per l'effetto,
- condanna la al pagamento di complessivi € 10.150.964,50 a favore Controparte_70 delle parti attrici come da prospetto:
12.1 340.257,00 a favore di , Controparte_22 CP_33 PAte_1
305.058,00 a favore di i Controparte_22
312.880,00 a favore di eredi di CP_33 PAte_1 Persona_57
12.2 45.846,00 a favore di e uali eredi di CP_18 Controparte_17 Controparte_66
di e uali eredi d , , CP_18 Controparte_17 Pt_18 PAte_14
22.498,50
Per_3
12.3 293.422,00 ure proprio CP_53
301.244,00 ure proprio PAte_6
301.244,00 ure proprio Controparte_55
301.244,00 proprio CP_56
96.344,75 ure hereditatis CP_53 PAte_15
96.344,75 ure hereditatis PAte_6
96.344,75 ure hereditatis Controparte_55
96.344,75 hereditatis CP_56
12.3.3 266.866 iure hereditatis Controparte_54
12.4.1 258.126,00 ure proprio CP_20
258.126,00 proprio CP_23
12.4.2 258.126,00 Eredi di , e PAte_17 CP_21 CP_24 CP_25
i , , , PAte_18 CP_57 CP_58 CP_59
12.4.3 117.330,00
, CP_6 CP_61
i PAte_16 CP_20 CP_23 CP_57 CP_58 CP_59
, CP_61 CP_21 Controparte_24 CP_25
12.4.4 234.660,00
Ines, , , , , , , , PAte_20 Pt_18 CP_45 CP_41
12.5.1 148.618,00 riparti o CP_43 pagina 62 di 65 12.5.2 148.618,00 Eredi di , , , e PAte_19 CP_2 Per_2 Per CP_22 CP_67
12.5.3 50.940,00 iure proprio per la morte di nonno) CP_28 PAte_27
50.940,00 iure proprio CP_46
50.940,00 iure proprio Controparte_47
50.940,00 ure proprio CP_44
50.940,00 ure proprio Controparte_48
12.5.4 50.940,00 Eredi di e Persona_8 CP_41 Controparte_50
12.5.5 50.940,00 Erede di Controparte_68 CP_43
12.6.1 101.880,00 iure proprio CP_19
12.6.2 484964 iure hereditatis CP_19
12.7 289.414,00 Eredi di e Persona_13 Pt_17 CP_38 Controparte_92
12.8.1 305.058,00 ure proprio Controparte_15
12.8.2 175.995 iure proprio Controparte_93
12.8.3 305.058,00 erede di CP_14 Persona_15
12.9.1. 281.592,00 Eredi di , e Persona_16 Per_2 Pt_3 PAte_4
12.9.2 289.414,00 Eredi di e Per_17 CP_51 CP_52
12.10.1
234.660,00 iure proprio CP_7
234.660,00 re proprio CP
12.10.2 234.660,00 Eredi di Persona_20 CP_16 CP_11
12.10.3 226.838,00 Eredi di , , e Persona_21 CP_9 CP_ CP_ Controparte_8
12.10.3.1 88.296,00 iure proprio CP_10
12.10.4 234.660,00 Eredi di e Per_22 CP_30 CP_29
12.10.5 211.194,00 Eredi di Angela e Per_24 PAte_9
pagina 63 di 65 12.10.5.1 74.712,00 iure proprio PAte_9
12.11.1 293.325,00 ure prorio Controparte_34
293.325,00 roprio CP_35
12.11.2 293.325,00 Eredi di , , e Persona_26 CP_1 CP_ CP_3 CP_4 Controparte_5
12.12.1 211.194,00 Eredi di e PAte_23 CP_40 CP_39
12.12.2 74.712,00 PAa iure proprio CP_40
12.12.3 211.194,00 Eredi di e PAte_24 PAte_18 Controparte_32
12.12.4 74.712,00 iure proprio Controparte_32
13 270.000,00 a favore del PAte_10 PAte_10
oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna la a rifondere agli attori le spese di giudizio, che si CP_65 Controparte_70 liquidano in € 1713,00 per anticipazioni ed € 52.610,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- dà atto che le parti attrici hanno diritto ad accedere al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito presso il ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. Controparte_63 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali del presente giudizio. Bologna, 25 agosto 2025 Il Giudice dott. Carolina Gentili
pagina 64 di 65 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto …
Bologna, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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