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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 66/2025 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2025 a mezzo messaggio di p.e.c.
PROMOSSA DA
], in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 2, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. FRANCESCO CORDOVA che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , in persona del Sindaco in carica, con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SIMONA ANIKA IACCARINO che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento (art. 32 D. Lgs. 150/2011).
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Sentenza
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 19 novembre 2025 i difensori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa, riportandosi al contenuto delle rispettive precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente, che, di seguito, vengono trascritte:
Parte opponente:
1) via principale: dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa e quindi annullare in ogni sua parte l'Avviso di cui al doc. 1 notificato dal in data 13 novembre 2024, dichiarando integralmente Controparte_1 infondate e illegittime – anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – le pretese creditorie del , con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, Controparte_1
2) Sempre in via principale: previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta –
o dell'inefficacia sopravvenuta degli artt. 3 e 3bis del Contratto via Po a doc. 2 e del Contratto via della Costituzione a doc. 4, nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo di cui al doc. 3, per violazione di norme imperative di cui agli art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, all'art. 1, commi 816 e 831-bis della L.n. 160/2019 e all'art. 63 del D.L. 446/1997, con conseguente sostituzione degli artt. 3 e 3bis del Contratto via Po a doc. 2 e del Contratto via della Costituzione a doc. 4, nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo di cui al doc. 3, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di CUP determinate nella misura minima di euro 800,00 annue, e per l'effetto revocarsi e/o annullarsi l'Avviso di cui al doc. 1, notificato dal CP_1
in data 13 novembre 2024, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e
[...] dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto.
3) In via subordinata alla domanda sub n. 2: accertare e dichiarare che il canone annuo dovuto da Inwit in relazione al Contratto via Po di cui al doc. 2 ammonta a € 7.000,00 a norma di quanto previsto dall'accordo modificativo di cui al doc. 3.
4) Con vittoria dei compensi professionali.
Parte opposta: in via preliminare: non concedersi la sospensione dell'ingiunzione opposta 737 – Suap/2024 del non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, e, laddove CP_1 CP_1 venga ritenuta ammissibile la richiesta di sospensione dell'ingiunzione opposta, si chiede venga emessa ordinanza ingiuntiva in corso si causa ex art. 185 ter c.p.c. per gli importi non contestati;
in via principale: dichiarare l'ingiunzione opposta 737 – Suap/2024 del CP_1
, legittima valida ed efficace per tutti i motivi espressi in narrativa e
[...] conseguentemente condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 63.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo essendo la pretesa ingiunta certa liquida ed esigibile;
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ed accertata e dichiarata la validità e l'efficacia degli art. 3 e 3bis dei contratti in essere tra le parti relativi alla locazione del terreno di Via Po e del contratto di locazione del terreno di Via della Costituzione stante l'inapplicabilità dell'art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003 e dell'art. 1, comma 831 – bis della L.n. 160/2019 conseguentemente confermare l'ingiunzione ad oggi opposta 737 del per l'importo di Euro 63.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1 interesse e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ingiunzione opposta venga revocata, accertare e dichiarare l'esistenza e la fondatezza della pretesa creditoria vantata dal in forza dei contratti in essere tra le parti e relativi alla locazione Controparte_1 del terreno di Via Po e del contratto di locazione del terreno di Via della Costituzione e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di Euro Parte_1 63.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
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in via ulteriormente subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avversarie domande, condannare Parte_1 al pagamento della maggior o minor somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: con ogni ed ulteriore più ampia riserva istruttoria, di modificare, contro dedurre, sollevare eccezioni, produrre documenti, indicare testi e nuovi mezzi istruttori. Con vittoria di spese, onorari giudiziali e stragiudiziali, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 10 gennaio 2025, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 737 - SUAP/2024 notificato il 13 novembre 2024 dal
, in forza del quale veniva ingiunto il pagamento della somma, in Controparte_1 linea capitale, pari ad € (10.000,00 + 11.000,00), oltre interessi di mora, a titolo di canoni annuali dovuti per il triennio 2021/2023 (per complessivi € 63.000,00), in base a due contratti di locazione, entrambi sottoscritti il 21 marzo 2012 e regolarmente registrati, aventi ad oggetto, il primo “LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE (…) UBICATA IN VIA PO” ed il secondo “LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE (…) UBICATA IN VIA DELLA COSTITUZIONE”. A fondamento dell'opposizione, la INWIT ha dedotto profili di nullità formale dell'avviso di accertamento esecutivo (violazione dell'art. 1, co. 792, L. 160/2019), nonché, sul piano sostanziale, la nullità parziale delle clausole determinative della misura del canone, per violazione dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura predicata dall'invocata norma di settore. Ciò premesso, ha concluso, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo, domandando, nel merito, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto e, previa declaratoria di nullità parziale delle clausole determinative del canone di locazione, la loro rideterminazione nella misura minima di € 516,46 annui a titolo di TOSAP/SA per l'annualità 2021 e, successivamente, dal 1° gennaio 2022, nella misura di € 800,00 annui a titolo di Canone Unico Patrimoniale. Si è tempestivamente costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2025, il che ha contestato nel merito quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto ed il rigetto di tutte le domande proposte, con contestuale accertamento della validità delle clausole contrattuali determinative del canone, domandando, in estremo subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta, in ipotesi, dovuta, in caso di accoglimento delle domande principali di controparte. Le parti hanno depositato le memorie istruttorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025 l'allora Giudice assegnatario della causa ha rimesso gli atti al Presidente per la riassegnazione a questa Sezione tabellarmente competente. Riassegnata la causa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 24 settembre 2025, all'esito del quale, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale e di puro diritto delle questioni ad essa sottese, veniva assegnato alle parti termine perentorio fino al 19 novembre 2025 per il deposito di Note sostitutive dell'udienza di rimessione in decisione (art. 189 c.p.c.), con assegnazione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., di termine fino quindici giorni prima, per il deposito delle Comparse conclusionali e della precisazione delle conclusioni (alle quali eventualmente replicare con le Note sostitutive dell'udienza cartolare del 19 novembre 2025). Entrambe le parti hanno depositato le Comparse conclusionali, precisando le rispettive conclusioni. All'esito dello spirare dell'ultimo termine assegnato, esaminate le Note sostitutive dell'udienza di cui all'art. 189 c.p.c. ed, in particolare, l'istanza di rimessione in decisione ivi articolata, la causa viene decisa con la pubblicazione della presente sentenza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avviso di accertamento opposto (doc. 1 fasc. parte opponente), notificato dal convenuto
, ha ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione pattuiti tra Controparte_1 le parti con due distinti contratti sottoscritti in data 21 marzo 2012 (doc. 2 e 4 fasc. parte opponente) con l'allora per l'uso di due terreni siti nel Controparte_2 territorio del Comune locatore, rispettivamente, alla Via Po e alla Via Della Costituzione (e meglio identificati catastalmente nell'Oggetto e degli Allegati ai contratti).
Nei rapporti contrattuali dell'allora parte conduttrice è Parte_3 subentrata, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., a titolo universale l'odierna opponente INWIT per atto del 30 marzo 2020 di fusione con incorporazione della Controparte_3 (doc. 5 fasc. parte opponente), cessionaria a titolo particolare del ramo d'azienda c.d. WE (doc. 6 fasc. parte opponente).
La misura del canone di locazione è, nello specifico, regolata dagli artt. 3 e 3-bis di ciascun contratto ed è stabilito, nell'importo annuo di € 10.000,00 (i.v.a. esente) con riferimento al terreno di Via Po, in seguito rideterminato in € 7.000,00 annui con accordo modificativo del 16 aprile 2015 (doc. 3 fasc. parte opponente), ed € 10.000,00 (i.v.a. esente) con riferimento al terreno di Via Della Costituzione.
Nel corso del giudizio il ha precisato che, in relazione alla Controparte_1 locazione del terreno di Via Po, la somma annualmente richiesta (€ 11.000,00) tiene conto della modifica sopravvenuta all'art. 7-bis del contratto (deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29 febbraio 2016), il quale prevede una maggiorazione di € 2.000,00 per ogni gestore “ospitato” (doc. 6 fasc. parte opposta); poiché, quindi, tra il 2016 ed il 2017, l'area è stata utilizzata anche da altri due gestori, sul canone annuo rivisto di € 7.000,00 è stata applicata la maggiorazione di € 2.000,00 per ciascuno dei due.
L'avviso di accertamento opposto, pertanto, intima alla società opponente il pagamento della somma complessiva di € 63.000,00 dovuta in linea capitale, per canoni, all'amministrazione locatrice per gli anni 2021, 2022 e 2023 [€ (10.000,00 + 11.000,00)*3], oltre agli interessi legali.
2.1. La società opponente ha, in primo luogo, dedotto profili di nullità formale dell'avviso di accertamento, per violazione dell'art. 1, co. 792, L. 160/2019.
La disposizione invocata, finalizzata a potenziare l'attività di riscossione anche con riferimento alle entrate patrimoniali degli enti locali, disciplina i requisiti formali che deve avere l'avviso di accertamento per essere qualificato come titolo esecutivo (“devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata”).
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2.2. Si tratta, evidentemente, di profili di natura formale, relativi al quomodo dell'esecuzione e, pertanto, sussumibili fra i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo, tutelabili con il rimedio di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c. “nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
2.3. Nel caso di specie, tali profili di irregolarità formale non sono esaminabili nel merito, in quanto tardivamente proposti.
Invero, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo messaggio di p.e.c. in data 13 novembre 2024, mentre l'opposizione risulta notificata all'amministrazione comunale solamente in data 10 gennaio 2025.
2.4. Oltre ad essere tardiva, la denuncia delle irregolarità formali è generica, non risultando adeguatamente dedotto lo specifico interesse dell'opponente alla loro declaratoria.
Poiché con riferimento alla (eventuale) violazione della disposizione invocata (art. 1, co. 792, L. 160/2019), non è stato dedotto alcun pregiudizio concreto e attuale idoneo a determinare una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio di natura sostanziale, l'opposizione formale risulta, in parte qua, anche carente della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 100 c.p.c.; nelle opposizioni formali promosse ai sensi dell'art. 617 c.p.c., infatti, l'interesse ad agire assume una particolare pregnanza, dovendo essere oggetto di specifica deduzione e prova da parte di colui che invoca una qualche patologia formale dell'atto che ne importa l'invalidità; la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso che “è da escludere che l'opponente possa limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 12 giugno 2024, n. 16416; Cass. civ., Sez. VI -3, 24 giugno 2020, n. 12398; Cass. civ., Sez. VI - 3, 18 luglio
2018, n. 19105; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17669; Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio
2019, n. 3967; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10327).
Nel caso di specie, comunque, le irregolarità dedotte (omessa/erronea indicazione dell'autorità competente a decidere sull'opposizione e del termine per proporre l'impugnazione) impedirebbero solamente il verificarsi di preclusioni processuali a carico del destinatario dell'atto (Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1372), preclusioni che, in concreto, non si sono verificate avendo l'opponente proposto correttamente opposizione al Giudice ordinario secondo il corretto rito previsto dall'art. 32 D. Lgs. 150/2011.
3.1. Venendo, invece, al motivo di opposizione sostanziale e, dunque, al merito della pretesa patrimoniale oggetto dell'avviso di accertamento opposto, la società conduttrice ha dedotto la nullità parziale delle clausole determinative della misura del canone di locazione, per contrasto con l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura stabilita dall'invocata norma di settore.
Va, sin d'ora, precisato che il contenuto dell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche è stato riprodotto nell'attualmente vigente art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 D. Lgs. 207/2021 di riordino della disciplina di settore (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), sicché ogni riferimento alla prima disposizione è equipollente alla seconda.
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3.2. L'eccezione di nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone di locazione è fondata, in quanto sussiste il contrasto con l'invocata norma di settore ratione temporis applicabile al rapporto tra le parti.
La è, invero, una società che svolge Controparte_4 attività di realizzazione, installazione ed esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica.
Nel , la società opponente è titolare di due Controparte_1 Parte_4
funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile, necessarie per garantire le
[...] esigenze di funzionalità della rete ed assicurare all'utenza i servizi di telefonia e, più in generale, di comunicazione elettronica.
L'uso delle due aree oggetto dei distinti contratti di locazione è, pertanto, funzionale all'espletamento dei servizi di Stazione Radio Base (RSB), previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche per la ricezione e l'instradamento del segnale di telefonia mobile, come si evince agevolmente nelle premesse e nell'art. 1 dei rispettivi contratti, laddove viene più volte fatto riferimento alla “installazione di stazioni di telefonia cellulare” ovvero agli
“impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile”; le infrastrutture installate negli spazi locati costituiscono strumento indispensabile per offrire integrale e adeguata funzionalità alla rete di comunicazione e, soprattutto, per consentire la congrua erogazione degli essenziali servizi GSM, DCS e UMTS-LTE, concernenti la c.d. banda larga.
Le costituiscono opere di pubblica utilità ed interesse generale e sono Parte_4 parificate, ope legis, alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.).
Da questo punto di vista rileva allora l'invocata norma di settore contenuta nell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche (“le Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”), il quale prevede, in breve, che agli operatori che forniscono reti di comunicazione non possono essere imposti altri oneri finanziari, reali o contributi se non la tassa per l'occupazione di spazi (D. Lgs. 507/93) ovvero il canone per l'occupazione di aree pubbliche (D. Lgs. 446/97).
L'interpretazione della disposizione, non a caso rubricata Divieto di imporre altri oneri, è stata oggetto di due norme di interpretazione autentica nel 2016 (art. 12, co. 3, D. Lgs. 33/2016: “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) e nel 2018 (art. 8-bis, co. 1, lett. c), D.L. 135/2018: “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”).
Pertanto, l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, riprodotto con continuità normativa nell'art. 54, è da qualificare come norma imperativa della disciplina di settore, applicabile a tutte le occupazioni di suolo pubblico interessate da opere di telecomunicazioni;
la finalità è quella di disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la misura
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del corrispettivo dovuto per l'occupazione di impianti che la medesima disciplina qualifica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, in quanto destinate all'erogazione di un pubblico servizio.
Per evitare sperequazioni nella fissazione della misura del canone per il godimento di spazi pubblici da destinare all'infrastruttura necessaria all'espletamento del servizio pubblico e, quindi, per determinare condizioni uniformi e non discriminatorie per gli operatori di settore ed assicurare, in tal modo, condizioni di concorrenza perfetta all'interno del mercato nazionale, l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vieta espressamente agli Enti Locali di applicare oneri diversi dalla TOSAP ovvero dalla SA (entrambe sostituite dal CUP a partire dal 1° gennaio 2022) ed è, in questo senso, norma imperativa riconducibile al c.d. ordine pubblico di protezione economica, stante dichiarata volontà legislativa di tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso della collettività nazionale ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione (Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283).
La portata precettiva della disposizione manifesta la sua supremazia, oltre che sulle disposizioni di natura pattizia aventi fonte della volontà negoziale delle parti, anche sulla potestà legislativa regionale, quale norma di principio riservata alla legislazione dello Stato (Corte Cost., 3 novembre 2020, n. 246).
La difesa dell'amministrazione comunale ha replicato che l'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche (e già prima la disposizione antecedente di cui all'art. 93) non è applicabile al caso di specie in quanto, da, un lato, “la società attrice non svolge un pubblico servizio” e, dall'altro, “i terreni locati non fanno parte del patrimonio indisponibile”.
Le repliche non sono, tuttavia, fondate, poiché, in primo luogo, la natura di pubblico servizio dell'attività svolta dalla conduttrice nelle aree oggetto di locazione (realizzazione delle RSB) deriva essenzialmente dalla legge, laddove le sono qualificate come Parte_5
“opere di pubblica utilità e di interesse generale”, parificate alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.). Quando, come nel caso di specie, l'elemento teleologico della capacità del servizio di rispondere ad un'utilità generale e collettiva viene previsto da norma di fonte primaria, non vi è più alcuna ragione per dubitare della natura pubblica del medesimo.
Venendo al secondo profilo, va dato atto che, in effetti, nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa, è stata controversa la questione relativa alla natura (demaniale, indisponibile o disponibile) del bene oggetto di locazione ai fini dell'applicabilità della fattispecie contemplata dall'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche. L'amministrazione comunale ritiene che i terreni oggetto di locazione siano da qualificare come beni del patrimonio disponibile, come tali sottratti dalla portata imperativa dell'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Nondimeno, tale distinzione non trova riscontro, né sotto il profilo testuale, né dal punto di vista sistematico.
Sulla rilevanza di tale distinzione non si rinviene, invero, alcun riferimento testuale nella disposizione di settore che, quando vieta ai Comuni di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti, non distingue tra beni demaniali ovvero beni facenti parte del patrimonio (indisponibile o disponibile). La natura delle aree o dei beni assume rilievo solo
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con riferimento ai Concessionari, nel senso che lo stesso divieto è posto anche ai
“concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali”.
Sotto il profilo sistematico, la natura inderogabile del divieto previsto dall'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche ne impone l'applicazione generalizzata, a prescindere dalla natura del bene o dell'area sulla quale le vengono installate, poiché le finalità Parte_5 della norma (tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso per la collettività ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione) rimangono le medesime, sia quando l'infrastruttura viene realizzata su aree demaniali o del patrimonio indisponibile, che quando la medesima è realizzata su aree del patrimonio disponibile, prescindendo, peraltro, dal titolo di godimento in concreto scelto dall'amministrazione comunale proprietaria (concessione o contratto), come anche chiarito, di recente, dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467), nonché dalla giurisprudenza di merito ordinaria cui si intende dare continuità (Tribunale Lodi, 19 gennaio 2024, n. 48; Tribunale di Milano, Sez. I, 13 aprile 2023, n. 2942; App. Torino, 21 maggio 2021).
A suffragare la portata ampia e generale dell'ambito di applicazione della disciplina di settore è la già menzionata norma di interpretazione autentica contenuta nell'art 8-bis del D.L. 135/2018 che non pone alcun discrimine, né sotto il profilo della natura demaniale o indisponibile del bene concesso in godimento per la realizzazione dell'infrastruttura, né sotto il profilo del titolo in forza del quale l'amministrazione concede agli operatori di settore il godimento dell'area, sicché nella giurisprudenza richiamata si è giustamente osservato che “il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili”.
L'ampia portata dell'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche è, definitivamente, confermata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art. 1, co. 831-bis della L. 160/2019 istitutiva del Canone Unico Patrimoniale previsto per gli operatori che forniscono i c.d. servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente (“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”).
Non si ignora il precedente della Corte di questo Distretto più volte citato dall'amministrazione comunale opposta;
nondimeno, trattasi di pronuncia nella quale, a causa del periodo in cui la fattispecie esaminata trovava collocazione temporale, non hanno trovato ingresso le determinanti disposizioni di interpretazione autentica e, soprattutto, non era ancora entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale. Prima, infatti, della sua introduzione l'argomento testuale dalla quale poteva, in tesi, argomentarsi l'applicabilità della disciplina di settore ai soli beni del demanio ovvero del patrimonio indisponibile era il riferimento alla e alla SA contenuta nell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
CP_5
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Sentenza
si è sostenuto che la disciplina non si sarebbe potuta applicare ai beni del patrimonio disponibile, in quanto il presupposto di entrambi era l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (App. Milano, 27 maggio 2024, Est. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni: “… di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso”). Il fondamento di questa conclusione non si è, tuttavia, misurato con la più recente evoluzione legislativa e, soprattutto, con il venir meno di ogni riferimento testuale alla TOSAP e alla SA per esser stato introdotto un nuovo sistema tariffario che le sostituisce, pensato, tra l'altro, anche per i servizi a rete, ovunque essi siano installati;
il nuovo Canone Unico Patrimoniale sostituisce, infatti, qualsivoglia canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali e provinciali, a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano qualunque area del suolo pubblico (ovvero pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o, appunto, anche privati), venendo dissipato, così, ogni dubbio sulla inclusione nella portata precettiva dell'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, anche dei beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti locali.
4. Va, pertanto, accertata, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità virtuale delle disposizioni pattizie che regolano la determinazione del canone, per violazione dell'art. 93/54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
La nullità di singole clausole non importa, tuttavia, la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite, come nel caso di specie, da norme imperative (art. 1419, co. 2, c.c.), potendo trovare applicazione il fenomeno della inserzione automatica di clausole in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
Nel caso di specie, la illegittima pattuizione determinativa del canone di locazione dovrà essere sostituita con il criterio legale determinativo della SA (art. 63 D. Lgs. 446/1997) per le annualità fino al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019 (art. 50, co. 5-ter, L. 108/2021), tali essendo i parametri legali stabiliti dall'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
In concreto, per il periodo di vigenza del regime previsto dall'art. 63 D. Lgs. 446/1997 in tema di SA il canone annuo per il 2021 dovrà essere stabilito nella misura di € 516,46, dovendo trovare applicazione la fattispecie residuale di cui al n. 3) della lett. f), in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal Regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazione per installazioni di infrastrutture di telefonia.
Tale canone di € 516,46 per l'occupazione nel 2021 di suolo pubblico viene applicato per ciascun impianto, per complessivi € 1.032,92, in relazione alle due infrastrutture realizzate sulle aree di Via Po e Via della Costituzione.
A partire dal 1° gennaio 2022, il SA (e la è stato sostituito dal Canone Unico CP_5 Patrimoniale annuo pari ad € 800,00 previsto ad hoc quale unico corrispettivo dovuto all'amministrazione comunale locatrice di aree da destinare, tra l'altro, all'infrastruttura di telecomunicazione (art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019).
Per le annualità 2022 e 2023, dunque, l'opponente è tenuta al pagamento del minor importo di
€ 800,00 per ciascun impianto e, dunque, per complessivi € 3.200,00.
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Sentenza
5. Pertanto, in accoglimento del motivo di opposizione sostanziale, l'avviso di accertamento opposto va annullato ma all'annullamento non può conseguire, come pure richiesto, l'accertamento o la declaratoria che l'opponente “nulla deve all'Ente civico opposto”.
L'opponente, invero, non ha dedotto o dimostrato alcun pagamento estintivo del minor credito, comunque fatto valere per inficiare l'avviso di accertamento opposto.
6. Va, pertanto, accolta la domanda in estremo subordine precisata dal CP_1
, con contestale accertamento del (minor) diritto di credito vantato
[...] dell'amministrazione comunale e consequenziale condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 4.232,92 in relazione alle annualità 2021, 2022 e 2023.
Nulla viene determinato con riferimento alle installazioni di altri soggetti “ospitati” dalla opponente, non essendo stato il giudizio a costoro esteso da nessuna delle parti.
Gli interessi, in assenza di più specifiche allegazioni, sono dovuti in misura legale (art. 1284, co. 1, c.c.) e decorrono, con riferimento a ciascuna annualità, dal 31 marzo, come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale con le relative tariffe e coefficienti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
7. Deve, infine, trovare accoglimento l'altra domanda di parte opponente, cumulata con il motivo di opposizione sostanziale, di accertamento della nullità delle clausole determinative del canone per il periodo successivo di vigenza del rapporto di durata, dovendo essere i contratti sottoscritti tra le parti dichiarati parzialmente nulli per violazione dell'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, con sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'importo stabilito dalle parti per il canone di locazione con la somma annua di € 800,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019.
8. Sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'instabilità legislativa di settore, l'assenza di precedenti di legittimità e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito tra loro contrastati e non del tutto consolidati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così dispone:
1) ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo n. 737 - SUAP/2024 notificato il 13 novembre 2024 dall'opposto per violazione dell'art. 54 Controparte_1 Codice delle comunicazioni elettroniche.
2) DICHIARA l'opponente tenuta, per Parte_6 ciascun impianto di telefonia realizzato sul suolo comunale, al pagamento in favore dell'opposto , del canone (SA) previsto dall'art. 63 D. Controparte_1 Lgs. 446/1997 per l'anno 2021 e del canone (CUP) previsto dall'art. 1, co. 831-bis L. 160/2019 per gli anni 2022 e 2023 e, per l'effetto, CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_6
della somma complessiva di € 4.232,92 oltre interessi legali Controparte_1 al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. decorrenti dal 31 marzo di ciascuna annualità. 3) DICHIARA la nullità degli artt. 3 e 3-bis dei contratti di locazione sottoscritti tra il e la n data 21 marzo 2012, Controparte_1 Controparte_2 nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo sottoscritto tra le medesime il 16 aprile 2015,
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Sentenza
nella parte in cui, a partire dal 1° gennaio 2022, determinano il canone di locazione in misura superiore alla somma di € 800,00 annui prevista dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019. 4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2025 a mezzo messaggio di p.e.c.
PROMOSSA DA
], in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 2, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. FRANCESCO CORDOVA che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , in persona del Sindaco in carica, con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SIMONA ANIKA IACCARINO che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento (art. 32 D. Lgs. 150/2011).
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Sentenza
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 19 novembre 2025 i difensori delle parti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa, riportandosi al contenuto delle rispettive precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente, che, di seguito, vengono trascritte:
Parte opponente:
1) via principale: dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa e quindi annullare in ogni sua parte l'Avviso di cui al doc. 1 notificato dal in data 13 novembre 2024, dichiarando integralmente Controparte_1 infondate e illegittime – anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – le pretese creditorie del , con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, Controparte_1
2) Sempre in via principale: previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta –
o dell'inefficacia sopravvenuta degli artt. 3 e 3bis del Contratto via Po a doc. 2 e del Contratto via della Costituzione a doc. 4, nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo di cui al doc. 3, per violazione di norme imperative di cui agli art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, all'art. 1, commi 816 e 831-bis della L.n. 160/2019 e all'art. 63 del D.L. 446/1997, con conseguente sostituzione degli artt. 3 e 3bis del Contratto via Po a doc. 2 e del Contratto via della Costituzione a doc. 4, nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo di cui al doc. 3, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di CUP determinate nella misura minima di euro 800,00 annue, e per l'effetto revocarsi e/o annullarsi l'Avviso di cui al doc. 1, notificato dal CP_1
in data 13 novembre 2024, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e
[...] dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto.
3) In via subordinata alla domanda sub n. 2: accertare e dichiarare che il canone annuo dovuto da Inwit in relazione al Contratto via Po di cui al doc. 2 ammonta a € 7.000,00 a norma di quanto previsto dall'accordo modificativo di cui al doc. 3.
4) Con vittoria dei compensi professionali.
Parte opposta: in via preliminare: non concedersi la sospensione dell'ingiunzione opposta 737 – Suap/2024 del non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, e, laddove CP_1 CP_1 venga ritenuta ammissibile la richiesta di sospensione dell'ingiunzione opposta, si chiede venga emessa ordinanza ingiuntiva in corso si causa ex art. 185 ter c.p.c. per gli importi non contestati;
in via principale: dichiarare l'ingiunzione opposta 737 – Suap/2024 del CP_1
, legittima valida ed efficace per tutti i motivi espressi in narrativa e
[...] conseguentemente condannare al pagamento Parte_1 dell'importo di Euro 63.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo essendo la pretesa ingiunta certa liquida ed esigibile;
rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ed accertata e dichiarata la validità e l'efficacia degli art. 3 e 3bis dei contratti in essere tra le parti relativi alla locazione del terreno di Via Po e del contratto di locazione del terreno di Via della Costituzione stante l'inapplicabilità dell'art. 93 (oggi art. 54) del D.Lgs. 259/2003 e dell'art. 1, comma 831 – bis della L.n. 160/2019 conseguentemente confermare l'ingiunzione ad oggi opposta 737 del per l'importo di Euro 63.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1 interesse e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ingiunzione opposta venga revocata, accertare e dichiarare l'esistenza e la fondatezza della pretesa creditoria vantata dal in forza dei contratti in essere tra le parti e relativi alla locazione Controparte_1 del terreno di Via Po e del contratto di locazione del terreno di Via della Costituzione e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di Euro Parte_1 63.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
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in via ulteriormente subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avversarie domande, condannare Parte_1 al pagamento della maggior o minor somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria: con ogni ed ulteriore più ampia riserva istruttoria, di modificare, contro dedurre, sollevare eccezioni, produrre documenti, indicare testi e nuovi mezzi istruttori. Con vittoria di spese, onorari giudiziali e stragiudiziali, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
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Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 10 gennaio 2025, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 737 - SUAP/2024 notificato il 13 novembre 2024 dal
, in forza del quale veniva ingiunto il pagamento della somma, in Controparte_1 linea capitale, pari ad € (10.000,00 + 11.000,00), oltre interessi di mora, a titolo di canoni annuali dovuti per il triennio 2021/2023 (per complessivi € 63.000,00), in base a due contratti di locazione, entrambi sottoscritti il 21 marzo 2012 e regolarmente registrati, aventi ad oggetto, il primo “LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE (…) UBICATA IN VIA PO” ed il secondo “LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE STAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE (…) UBICATA IN VIA DELLA COSTITUZIONE”. A fondamento dell'opposizione, la INWIT ha dedotto profili di nullità formale dell'avviso di accertamento esecutivo (violazione dell'art. 1, co. 792, L. 160/2019), nonché, sul piano sostanziale, la nullità parziale delle clausole determinative della misura del canone, per violazione dell'art. 93 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura predicata dall'invocata norma di settore. Ciò premesso, ha concluso, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo, domandando, nel merito, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto e, previa declaratoria di nullità parziale delle clausole determinative del canone di locazione, la loro rideterminazione nella misura minima di € 516,46 annui a titolo di TOSAP/SA per l'annualità 2021 e, successivamente, dal 1° gennaio 2022, nella misura di € 800,00 annui a titolo di Canone Unico Patrimoniale. Si è tempestivamente costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2025, il che ha contestato nel merito quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto ed il rigetto di tutte le domande proposte, con contestuale accertamento della validità delle clausole contrattuali determinative del canone, domandando, in estremo subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta, in ipotesi, dovuta, in caso di accoglimento delle domande principali di controparte. Le parti hanno depositato le memorie istruttorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025 l'allora Giudice assegnatario della causa ha rimesso gli atti al Presidente per la riassegnazione a questa Sezione tabellarmente competente. Riassegnata la causa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 24 settembre 2025, all'esito del quale, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale e di puro diritto delle questioni ad essa sottese, veniva assegnato alle parti termine perentorio fino al 19 novembre 2025 per il deposito di Note sostitutive dell'udienza di rimessione in decisione (art. 189 c.p.c.), con assegnazione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., di termine fino quindici giorni prima, per il deposito delle Comparse conclusionali e della precisazione delle conclusioni (alle quali eventualmente replicare con le Note sostitutive dell'udienza cartolare del 19 novembre 2025). Entrambe le parti hanno depositato le Comparse conclusionali, precisando le rispettive conclusioni. All'esito dello spirare dell'ultimo termine assegnato, esaminate le Note sostitutive dell'udienza di cui all'art. 189 c.p.c. ed, in particolare, l'istanza di rimessione in decisione ivi articolata, la causa viene decisa con la pubblicazione della presente sentenza.
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Sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avviso di accertamento opposto (doc. 1 fasc. parte opponente), notificato dal convenuto
, ha ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione pattuiti tra Controparte_1 le parti con due distinti contratti sottoscritti in data 21 marzo 2012 (doc. 2 e 4 fasc. parte opponente) con l'allora per l'uso di due terreni siti nel Controparte_2 territorio del Comune locatore, rispettivamente, alla Via Po e alla Via Della Costituzione (e meglio identificati catastalmente nell'Oggetto e degli Allegati ai contratti).
Nei rapporti contrattuali dell'allora parte conduttrice è Parte_3 subentrata, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., a titolo universale l'odierna opponente INWIT per atto del 30 marzo 2020 di fusione con incorporazione della Controparte_3 (doc. 5 fasc. parte opponente), cessionaria a titolo particolare del ramo d'azienda c.d. WE (doc. 6 fasc. parte opponente).
La misura del canone di locazione è, nello specifico, regolata dagli artt. 3 e 3-bis di ciascun contratto ed è stabilito, nell'importo annuo di € 10.000,00 (i.v.a. esente) con riferimento al terreno di Via Po, in seguito rideterminato in € 7.000,00 annui con accordo modificativo del 16 aprile 2015 (doc. 3 fasc. parte opponente), ed € 10.000,00 (i.v.a. esente) con riferimento al terreno di Via Della Costituzione.
Nel corso del giudizio il ha precisato che, in relazione alla Controparte_1 locazione del terreno di Via Po, la somma annualmente richiesta (€ 11.000,00) tiene conto della modifica sopravvenuta all'art. 7-bis del contratto (deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29 febbraio 2016), il quale prevede una maggiorazione di € 2.000,00 per ogni gestore “ospitato” (doc. 6 fasc. parte opposta); poiché, quindi, tra il 2016 ed il 2017, l'area è stata utilizzata anche da altri due gestori, sul canone annuo rivisto di € 7.000,00 è stata applicata la maggiorazione di € 2.000,00 per ciascuno dei due.
L'avviso di accertamento opposto, pertanto, intima alla società opponente il pagamento della somma complessiva di € 63.000,00 dovuta in linea capitale, per canoni, all'amministrazione locatrice per gli anni 2021, 2022 e 2023 [€ (10.000,00 + 11.000,00)*3], oltre agli interessi legali.
2.1. La società opponente ha, in primo luogo, dedotto profili di nullità formale dell'avviso di accertamento, per violazione dell'art. 1, co. 792, L. 160/2019.
La disposizione invocata, finalizzata a potenziare l'attività di riscossione anche con riferimento alle entrate patrimoniali degli enti locali, disciplina i requisiti formali che deve avere l'avviso di accertamento per essere qualificato come titolo esecutivo (“devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata”).
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2.2. Si tratta, evidentemente, di profili di natura formale, relativi al quomodo dell'esecuzione e, pertanto, sussumibili fra i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo, tutelabili con il rimedio di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c. “nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
2.3. Nel caso di specie, tali profili di irregolarità formale non sono esaminabili nel merito, in quanto tardivamente proposti.
Invero, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo messaggio di p.e.c. in data 13 novembre 2024, mentre l'opposizione risulta notificata all'amministrazione comunale solamente in data 10 gennaio 2025.
2.4. Oltre ad essere tardiva, la denuncia delle irregolarità formali è generica, non risultando adeguatamente dedotto lo specifico interesse dell'opponente alla loro declaratoria.
Poiché con riferimento alla (eventuale) violazione della disposizione invocata (art. 1, co. 792, L. 160/2019), non è stato dedotto alcun pregiudizio concreto e attuale idoneo a determinare una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio di natura sostanziale, l'opposizione formale risulta, in parte qua, anche carente della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 100 c.p.c.; nelle opposizioni formali promosse ai sensi dell'art. 617 c.p.c., infatti, l'interesse ad agire assume una particolare pregnanza, dovendo essere oggetto di specifica deduzione e prova da parte di colui che invoca una qualche patologia formale dell'atto che ne importa l'invalidità; la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso che “è da escludere che l'opponente possa limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. civ. Sez. III, 12 giugno 2024, n. 16416; Cass. civ., Sez. VI -3, 24 giugno 2020, n. 12398; Cass. civ., Sez. VI - 3, 18 luglio
2018, n. 19105; Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17669; Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio
2019, n. 3967; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10327).
Nel caso di specie, comunque, le irregolarità dedotte (omessa/erronea indicazione dell'autorità competente a decidere sull'opposizione e del termine per proporre l'impugnazione) impedirebbero solamente il verificarsi di preclusioni processuali a carico del destinatario dell'atto (Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1372), preclusioni che, in concreto, non si sono verificate avendo l'opponente proposto correttamente opposizione al Giudice ordinario secondo il corretto rito previsto dall'art. 32 D. Lgs. 150/2011.
3.1. Venendo, invece, al motivo di opposizione sostanziale e, dunque, al merito della pretesa patrimoniale oggetto dell'avviso di accertamento opposto, la società conduttrice ha dedotto la nullità parziale delle clausole determinative della misura del canone di locazione, per contrasto con l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, chiedendo, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., la rideterminazione del canone nella misura stabilita dall'invocata norma di settore.
Va, sin d'ora, precisato che il contenuto dell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche è stato riprodotto nell'attualmente vigente art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 D. Lgs. 207/2021 di riordino della disciplina di settore (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), sicché ogni riferimento alla prima disposizione è equipollente alla seconda.
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3.2. L'eccezione di nullità parziale della clausola determinativa della misura del canone di locazione è fondata, in quanto sussiste il contrasto con l'invocata norma di settore ratione temporis applicabile al rapporto tra le parti.
La è, invero, una società che svolge Controparte_4 attività di realizzazione, installazione ed esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica.
Nel , la società opponente è titolare di due Controparte_1 Parte_4
funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile, necessarie per garantire le
[...] esigenze di funzionalità della rete ed assicurare all'utenza i servizi di telefonia e, più in generale, di comunicazione elettronica.
L'uso delle due aree oggetto dei distinti contratti di locazione è, pertanto, funzionale all'espletamento dei servizi di Stazione Radio Base (RSB), previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche per la ricezione e l'instradamento del segnale di telefonia mobile, come si evince agevolmente nelle premesse e nell'art. 1 dei rispettivi contratti, laddove viene più volte fatto riferimento alla “installazione di stazioni di telefonia cellulare” ovvero agli
“impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile”; le infrastrutture installate negli spazi locati costituiscono strumento indispensabile per offrire integrale e adeguata funzionalità alla rete di comunicazione e, soprattutto, per consentire la congrua erogazione degli essenziali servizi GSM, DCS e UMTS-LTE, concernenti la c.d. banda larga.
Le costituiscono opere di pubblica utilità ed interesse generale e sono Parte_4 parificate, ope legis, alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.).
Da questo punto di vista rileva allora l'invocata norma di settore contenuta nell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche (“le Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”), il quale prevede, in breve, che agli operatori che forniscono reti di comunicazione non possono essere imposti altri oneri finanziari, reali o contributi se non la tassa per l'occupazione di spazi (D. Lgs. 507/93) ovvero il canone per l'occupazione di aree pubbliche (D. Lgs. 446/97).
L'interpretazione della disposizione, non a caso rubricata Divieto di imporre altri oneri, è stata oggetto di due norme di interpretazione autentica nel 2016 (art. 12, co. 3, D. Lgs. 33/2016: “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) e nel 2018 (art. 8-bis, co. 1, lett. c), D.L. 135/2018: “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso, ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”).
Pertanto, l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche, riprodotto con continuità normativa nell'art. 54, è da qualificare come norma imperativa della disciplina di settore, applicabile a tutte le occupazioni di suolo pubblico interessate da opere di telecomunicazioni;
la finalità è quella di disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la misura
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del corrispettivo dovuto per l'occupazione di impianti che la medesima disciplina qualifica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, in quanto destinate all'erogazione di un pubblico servizio.
Per evitare sperequazioni nella fissazione della misura del canone per il godimento di spazi pubblici da destinare all'infrastruttura necessaria all'espletamento del servizio pubblico e, quindi, per determinare condizioni uniformi e non discriminatorie per gli operatori di settore ed assicurare, in tal modo, condizioni di concorrenza perfetta all'interno del mercato nazionale, l'art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche vieta espressamente agli Enti Locali di applicare oneri diversi dalla TOSAP ovvero dalla SA (entrambe sostituite dal CUP a partire dal 1° gennaio 2022) ed è, in questo senso, norma imperativa riconducibile al c.d. ordine pubblico di protezione economica, stante dichiarata volontà legislativa di tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso della collettività nazionale ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione (Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283).
La portata precettiva della disposizione manifesta la sua supremazia, oltre che sulle disposizioni di natura pattizia aventi fonte della volontà negoziale delle parti, anche sulla potestà legislativa regionale, quale norma di principio riservata alla legislazione dello Stato (Corte Cost., 3 novembre 2020, n. 246).
La difesa dell'amministrazione comunale ha replicato che l'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche (e già prima la disposizione antecedente di cui all'art. 93) non è applicabile al caso di specie in quanto, da, un lato, “la società attrice non svolge un pubblico servizio” e, dall'altro, “i terreni locati non fanno parte del patrimonio indisponibile”.
Le repliche non sono, tuttavia, fondate, poiché, in primo luogo, la natura di pubblico servizio dell'attività svolta dalla conduttrice nelle aree oggetto di locazione (realizzazione delle RSB) deriva essenzialmente dalla legge, laddove le sono qualificate come Parte_5
“opere di pubblica utilità e di interesse generale”, parificate alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 86, co. 3, e 90, co. 1, Codice delle comunicazioni elettroniche;
art. 82 D.L. 18/2020 ss.mm.ii.). Quando, come nel caso di specie, l'elemento teleologico della capacità del servizio di rispondere ad un'utilità generale e collettiva viene previsto da norma di fonte primaria, non vi è più alcuna ragione per dubitare della natura pubblica del medesimo.
Venendo al secondo profilo, va dato atto che, in effetti, nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa, è stata controversa la questione relativa alla natura (demaniale, indisponibile o disponibile) del bene oggetto di locazione ai fini dell'applicabilità della fattispecie contemplata dall'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche. L'amministrazione comunale ritiene che i terreni oggetto di locazione siano da qualificare come beni del patrimonio disponibile, come tali sottratti dalla portata imperativa dell'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Nondimeno, tale distinzione non trova riscontro, né sotto il profilo testuale, né dal punto di vista sistematico.
Sulla rilevanza di tale distinzione non si rinviene, invero, alcun riferimento testuale nella disposizione di settore che, quando vieta ai Comuni di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti, non distingue tra beni demaniali ovvero beni facenti parte del patrimonio (indisponibile o disponibile). La natura delle aree o dei beni assume rilievo solo
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con riferimento ai Concessionari, nel senso che lo stesso divieto è posto anche ai
“concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali”.
Sotto il profilo sistematico, la natura inderogabile del divieto previsto dall'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche ne impone l'applicazione generalizzata, a prescindere dalla natura del bene o dell'area sulla quale le vengono installate, poiché le finalità Parte_5 della norma (tutela del mercato concorrenziale delle comunicazioni elettroniche e di accesso per la collettività ai relativi servizi in condizione di parità e non discriminazione) rimangono le medesime, sia quando l'infrastruttura viene realizzata su aree demaniali o del patrimonio indisponibile, che quando la medesima è realizzata su aree del patrimonio disponibile, prescindendo, peraltro, dal titolo di godimento in concreto scelto dall'amministrazione comunale proprietaria (concessione o contratto), come anche chiarito, di recente, dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467), nonché dalla giurisprudenza di merito ordinaria cui si intende dare continuità (Tribunale Lodi, 19 gennaio 2024, n. 48; Tribunale di Milano, Sez. I, 13 aprile 2023, n. 2942; App. Torino, 21 maggio 2021).
A suffragare la portata ampia e generale dell'ambito di applicazione della disciplina di settore è la già menzionata norma di interpretazione autentica contenuta nell'art 8-bis del D.L. 135/2018 che non pone alcun discrimine, né sotto il profilo della natura demaniale o indisponibile del bene concesso in godimento per la realizzazione dell'infrastruttura, né sotto il profilo del titolo in forza del quale l'amministrazione concede agli operatori di settore il godimento dell'area, sicché nella giurisprudenza richiamata si è giustamente osservato che “il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili”.
L'ampia portata dell'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche è, definitivamente, confermata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art. 1, co. 831-bis della L. 160/2019 istitutiva del Canone Unico Patrimoniale previsto per gli operatori che forniscono i c.d. servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente (“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”).
Non si ignora il precedente della Corte di questo Distretto più volte citato dall'amministrazione comunale opposta;
nondimeno, trattasi di pronuncia nella quale, a causa del periodo in cui la fattispecie esaminata trovava collocazione temporale, non hanno trovato ingresso le determinanti disposizioni di interpretazione autentica e, soprattutto, non era ancora entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale. Prima, infatti, della sua introduzione l'argomento testuale dalla quale poteva, in tesi, argomentarsi l'applicabilità della disciplina di settore ai soli beni del demanio ovvero del patrimonio indisponibile era il riferimento alla e alla SA contenuta nell'allora art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche;
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si è sostenuto che la disciplina non si sarebbe potuta applicare ai beni del patrimonio disponibile, in quanto il presupposto di entrambi era l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (App. Milano, 27 maggio 2024, Est. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni: “… di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso”). Il fondamento di questa conclusione non si è, tuttavia, misurato con la più recente evoluzione legislativa e, soprattutto, con il venir meno di ogni riferimento testuale alla TOSAP e alla SA per esser stato introdotto un nuovo sistema tariffario che le sostituisce, pensato, tra l'altro, anche per i servizi a rete, ovunque essi siano installati;
il nuovo Canone Unico Patrimoniale sostituisce, infatti, qualsivoglia canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali e provinciali, a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano qualunque area del suolo pubblico (ovvero pongono in essere atti di diffusione di messaggi pubblicitari su beni pubblici o, appunto, anche privati), venendo dissipato, così, ogni dubbio sulla inclusione nella portata precettiva dell'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, anche dei beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti locali.
4. Va, pertanto, accertata, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità virtuale delle disposizioni pattizie che regolano la determinazione del canone, per violazione dell'art. 93/54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
La nullità di singole clausole non importa, tuttavia, la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite, come nel caso di specie, da norme imperative (art. 1419, co. 2, c.c.), potendo trovare applicazione il fenomeno della inserzione automatica di clausole in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
Nel caso di specie, la illegittima pattuizione determinativa del canone di locazione dovrà essere sostituita con il criterio legale determinativo della SA (art. 63 D. Lgs. 446/1997) per le annualità fino al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019 (art. 50, co. 5-ter, L. 108/2021), tali essendo i parametri legali stabiliti dall'attuale art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche.
In concreto, per il periodo di vigenza del regime previsto dall'art. 63 D. Lgs. 446/1997 in tema di SA il canone annuo per il 2021 dovrà essere stabilito nella misura di € 516,46, dovendo trovare applicazione la fattispecie residuale di cui al n. 3) della lett. f), in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal Regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazione per installazioni di infrastrutture di telefonia.
Tale canone di € 516,46 per l'occupazione nel 2021 di suolo pubblico viene applicato per ciascun impianto, per complessivi € 1.032,92, in relazione alle due infrastrutture realizzate sulle aree di Via Po e Via della Costituzione.
A partire dal 1° gennaio 2022, il SA (e la è stato sostituito dal Canone Unico CP_5 Patrimoniale annuo pari ad € 800,00 previsto ad hoc quale unico corrispettivo dovuto all'amministrazione comunale locatrice di aree da destinare, tra l'altro, all'infrastruttura di telecomunicazione (art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019).
Per le annualità 2022 e 2023, dunque, l'opponente è tenuta al pagamento del minor importo di
€ 800,00 per ciascun impianto e, dunque, per complessivi € 3.200,00.
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5. Pertanto, in accoglimento del motivo di opposizione sostanziale, l'avviso di accertamento opposto va annullato ma all'annullamento non può conseguire, come pure richiesto, l'accertamento o la declaratoria che l'opponente “nulla deve all'Ente civico opposto”.
L'opponente, invero, non ha dedotto o dimostrato alcun pagamento estintivo del minor credito, comunque fatto valere per inficiare l'avviso di accertamento opposto.
6. Va, pertanto, accolta la domanda in estremo subordine precisata dal CP_1
, con contestale accertamento del (minor) diritto di credito vantato
[...] dell'amministrazione comunale e consequenziale condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 4.232,92 in relazione alle annualità 2021, 2022 e 2023.
Nulla viene determinato con riferimento alle installazioni di altri soggetti “ospitati” dalla opponente, non essendo stato il giudizio a costoro esteso da nessuna delle parti.
Gli interessi, in assenza di più specifiche allegazioni, sono dovuti in misura legale (art. 1284, co. 1, c.c.) e decorrono, con riferimento a ciascuna annualità, dal 31 marzo, come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale con le relative tariffe e coefficienti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
7. Deve, infine, trovare accoglimento l'altra domanda di parte opponente, cumulata con il motivo di opposizione sostanziale, di accertamento della nullità delle clausole determinative del canone per il periodo successivo di vigenza del rapporto di durata, dovendo essere i contratti sottoscritti tra le parti dichiarati parzialmente nulli per violazione dell'art. 54 Codice delle comunicazioni elettroniche, con sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'importo stabilito dalle parti per il canone di locazione con la somma annua di € 800,00 a titolo di Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019.
8. Sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante l'instabilità legislativa di settore, l'assenza di precedenti di legittimità e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito tra loro contrastati e non del tutto consolidati.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così dispone:
1) ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo n. 737 - SUAP/2024 notificato il 13 novembre 2024 dall'opposto per violazione dell'art. 54 Controparte_1 Codice delle comunicazioni elettroniche.
2) DICHIARA l'opponente tenuta, per Parte_6 ciascun impianto di telefonia realizzato sul suolo comunale, al pagamento in favore dell'opposto , del canone (SA) previsto dall'art. 63 D. Controparte_1 Lgs. 446/1997 per l'anno 2021 e del canone (CUP) previsto dall'art. 1, co. 831-bis L. 160/2019 per gli anni 2022 e 2023 e, per l'effetto, CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_6
della somma complessiva di € 4.232,92 oltre interessi legali Controparte_1 al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. decorrenti dal 31 marzo di ciascuna annualità. 3) DICHIARA la nullità degli artt. 3 e 3-bis dei contratti di locazione sottoscritti tra il e la n data 21 marzo 2012, Controparte_1 Controparte_2 nonché dell'art. 1 dell'accordo modificativo sottoscritto tra le medesime il 16 aprile 2015,
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nella parte in cui, a partire dal 1° gennaio 2022, determinano il canone di locazione in misura superiore alla somma di € 800,00 annui prevista dall'art. 1, co. 831-bis, L. 160/2019. 4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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