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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2301/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA IACONO;
OPPONENTE contro
(p. iva ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PEDILIGGIERI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 561/2024 (R.G. 1544/2024) del 10.6.2024, notificato in data 17.6.2024.
Citazione in opposizione notificata in data 23.7.2024.
Decreto ingiuntivo basato sulla fattura n. 443/2024; importo ingiunto di € 10.323,93, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il creditore al pagamento delle spese e compensi di lite.
Per parte opposta:
- Dire inammissibile, infondata o con qualunque statuizione, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da in quanto assolutamente infondata in fatto ed in Parte_1 diritto;
- Conseguentemente e per l'effetto , confermare il decreto ingiuntivo n. 561/2024 reso dal Tribunale di Ragusa in favore di - Condannare, comunque, per tutte le ragioni sopra CP_1 illustrate, (Codice e P. Iva: ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Bastioni di Porta di Volta n.7, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 10.323,93, o in quell'altra somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi moratori con decorrenza dalla scadenza della fattura insoluta al soddisfo, nella misura di cui all'art.5, I co., D. L.vo 09.10.2002 n.231 - oltre alle spese liquidate in decreto ingiuntivo e spese delle presente fase a cognizione piena. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 23.7.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/2024 emesso dal Tribunale di
[...] Ragusa il 10.6.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 1544/2024 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.323,93, oltre interessi e spese, in favore di CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere una società farmaceutica CP_1 autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione e commercializzazione di prodotti omeopatici, fitoterapici e cosmetici e di aver iniziato a produrre per conto della a partire Parte_1 dal febbraio del 2020, quattro tipologie di integratori alimentali della linea “Aminosynth” e “Peptodiet” con la formula all inclusive, comprensiva di confezionamento personalizzato. Il rapporto tra le parti è proseguito fino al luglio del 2023, quando la ha deciso di interromperlo. Dal momento che la Pt_1 aveva ancora in giacenza presso il proprio magazzino materiale di confezionamento a CP_1 marchio del valore di € 10.323,93, invitava la società ad effettuare nuovi ordini di merce o a Pt_1 ritirare la merce in giacenza previo rimborso delle spese di produzione, ma la stessa non vi provvedeva.
In sede di opposizione, la deduceva che il contratto in essere con la Parte_1 CP_1 non prevedeva né un quantitativo minimo di produzione annuo da rispettare, né la predisposizione
[...] di approvvigionamenti in vista di eventuali futuri ordini, ma la mera produzione dei prodotti e del materiale di confezionamento che venivano di volta in volta commissionati;
pertanto, il costo dei prodotti di imballaggio in giacenza, da lei mai commissionati, non poteva esserle addebitato. Contestava, inoltre, la valenza probatoria della fattura a dimostrare il credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta la che CP_1 preliminarmente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, deduceva che l'approvvigionamento del materiale di confezionamento personalizzato era subordinato a minimi d'ordine imposti dai fornitori, per cui le parti pattuivano che, in caso di giacenze di magazzino, la si sarebbe fatta carico dei relativi costi. Deduceva altresì che Parte_1 la società ingiunta sarebbe comunque tenuta al pagamento delle giacenze per aver interrotto il rapporto di fornitura senza alcun preavviso, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
Con provvedimento dell'1.10.2025 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenuto che non ricorre prova adeguata del credito; contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la avrebbe dovuto dimostrare in giudizio la sussistenza del CP_1 credito di cui all'allegata fattura, avente ad oggetto il costo del materiale di confezionamento personalizzato a marchio in giacenza presso il proprio magazzino. Parte_1
A tal fine parte opposta deduce che tra le parti intercorreva un rapporto commerciale in forza del quale la si obbligava a produrre e fornire alla integratori alimentari CP_1 Parte_1 secondo la formula all inclusive, comprensiva del materiale di confezionamento primario e secondario personalizzato con il marchio . Dal momento che l'acquisto del materiale di confezionamento Pt_1 da personalizzare era subordinato a minimi d'ordine imposti dai fornitori, le parti pattuivano a carico pagina 2 di 4 della committente un obbligo di rimborso delle eventuali giacenze in Parte_1 magazzino mediante addebito in fattura.
A sostegno di tale obbligo di rimborso, contestato da parte opponente, la produce: CP_1
- le dichiarazioni a lei indirizzate da due fornitori (Maca S.r.l. e C & M s.r.l.), che specificano la necessità dell'acquisto di minimi d'ordine per i materiali di confezionamento (bustine e astucci);
- due proposte di produzione firmate dalla in data 28.5.2020, con oggetto Parte_1 rispettivamente QUOTAZIONE PRODUZIONE “PEPTODIET” e QUOTAZIONE PRODUZIONE
“AMINOSYNTH”, che presentano la dicitura “Facciamo presente che l'ordine minimo del film bustina è di 100 kg, pertanto la parte inutilizzata verrà inserita in fattura”.
I primi documenti risultano privi di valore probatorio nel presente giudizio, dal momento che hanno quale unico destinatario la e non c'è prova che siano stati portati a conoscenza della CP_1 Quanto alle due proposte controfirmate, la stessa parte opponente non contesta Parte_1 i documenti, deducendo di aver pagato l'ordine minimo del film bustina per quello specifico ordine, ma nega che la stessa dicitura sia stata inserita in altri ordini di acquisto. A tal fine produce numerose “note anticipo produzione” provenienti dalla che descrivono dettagliatamente i prodotti da CP_1 produrre e i relativi costi, ma nulla prevedono circa un ordine minimo dei materiali di confezionamento o l'eventuale addebito in fattura delle eccedenze (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione).
In conclusione, non avendo parte opposta assolto l'onere di prova contraria su di lei gravante, deve aderirsi alla ricostruzione di parte opponente secondo cui il rapporto di fornitura tra loro intercorrente non prevedeva l'acquisto di minimi d'ordine per i prodotti di confezionamento, né la predisposizione di approvvigionamenti in vista di eventuali futuri ordini. La piuttosto, Parte_1 commissionava i vari prodotti alla in base alla propria necessità ed effettuava di volta in CP_1 volta i pagamenti, comprendendo nel prezzo le materie prime, il materiale di confezionamento primario e secondario e i costi di produzione del singolo lotto di produzione commissionato.
Non deve, pertanto, essere riconosciuto alla l'importo di € 10.323,93 di cui alla fattura n. CP_1 443 del 29.4.2024 azionata in via monitoria, avente ad oggetto il corrispettivo per materiali di confezionamento mai commissionati dalla società opponente.
Nemmeno può essere accolta la domanda della di rimborso della somma ingiunta a titolo CP_1 di risarcimento del danno a lei cagionato per effetto dell'interruzione senza preavviso del rapporto di fornitura. Invero, non è stato dimostrato che le parti fossero vincolate ad un contratto di durata, né che la committente avesse l'obbligo di effettuare ordini fino allo smaltimento del Controparte_2 materiale di confezionamento personalizzato eventualmente prodotto in eccedenza. Nel comportamento di parte opponente non si ravvisa, pertanto, alcun inadempimento contrattuale né violazione dei principi di correttezza o buona fede.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 561/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in favore della per la somma di € 10.323,93. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10.6.2024; condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 5.145,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
pagina 3 di 4 Ragusa, 10/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2301/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA IACONO;
OPPONENTE contro
(p. iva ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PEDILIGGIERI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 561/2024 (R.G. 1544/2024) del 10.6.2024, notificato in data 17.6.2024.
Citazione in opposizione notificata in data 23.7.2024.
Decreto ingiuntivo basato sulla fattura n. 443/2024; importo ingiunto di € 10.323,93, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il creditore al pagamento delle spese e compensi di lite.
Per parte opposta:
- Dire inammissibile, infondata o con qualunque statuizione, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata da in quanto assolutamente infondata in fatto ed in Parte_1 diritto;
- Conseguentemente e per l'effetto , confermare il decreto ingiuntivo n. 561/2024 reso dal Tribunale di Ragusa in favore di - Condannare, comunque, per tutte le ragioni sopra CP_1 illustrate, (Codice e P. Iva: ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Bastioni di Porta di Volta n.7, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 10.323,93, o in quell'altra somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre interessi moratori con decorrenza dalla scadenza della fattura insoluta al soddisfo, nella misura di cui all'art.5, I co., D. L.vo 09.10.2002 n.231 - oltre alle spese liquidate in decreto ingiuntivo e spese delle presente fase a cognizione piena. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 23.7.2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/2024 emesso dal Tribunale di
[...] Ragusa il 10.6.2024 nell'ambito del procedimento civile n. 1544/2024 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.323,93, oltre interessi e spese, in favore di CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere una società farmaceutica CP_1 autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione e commercializzazione di prodotti omeopatici, fitoterapici e cosmetici e di aver iniziato a produrre per conto della a partire Parte_1 dal febbraio del 2020, quattro tipologie di integratori alimentali della linea “Aminosynth” e “Peptodiet” con la formula all inclusive, comprensiva di confezionamento personalizzato. Il rapporto tra le parti è proseguito fino al luglio del 2023, quando la ha deciso di interromperlo. Dal momento che la Pt_1 aveva ancora in giacenza presso il proprio magazzino materiale di confezionamento a CP_1 marchio del valore di € 10.323,93, invitava la società ad effettuare nuovi ordini di merce o a Pt_1 ritirare la merce in giacenza previo rimborso delle spese di produzione, ma la stessa non vi provvedeva.
In sede di opposizione, la deduceva che il contratto in essere con la Parte_1 CP_1 non prevedeva né un quantitativo minimo di produzione annuo da rispettare, né la predisposizione
[...] di approvvigionamenti in vista di eventuali futuri ordini, ma la mera produzione dei prodotti e del materiale di confezionamento che venivano di volta in volta commissionati;
pertanto, il costo dei prodotti di imballaggio in giacenza, da lei mai commissionati, non poteva esserle addebitato. Contestava, inoltre, la valenza probatoria della fattura a dimostrare il credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta la che CP_1 preliminarmente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, deduceva che l'approvvigionamento del materiale di confezionamento personalizzato era subordinato a minimi d'ordine imposti dai fornitori, per cui le parti pattuivano che, in caso di giacenze di magazzino, la si sarebbe fatta carico dei relativi costi. Deduceva altresì che Parte_1 la società ingiunta sarebbe comunque tenuta al pagamento delle giacenze per aver interrotto il rapporto di fornitura senza alcun preavviso, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
Con provvedimento dell'1.10.2025 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenuto che non ricorre prova adeguata del credito; contestualmente rinviava la causa per la decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la avrebbe dovuto dimostrare in giudizio la sussistenza del CP_1 credito di cui all'allegata fattura, avente ad oggetto il costo del materiale di confezionamento personalizzato a marchio in giacenza presso il proprio magazzino. Parte_1
A tal fine parte opposta deduce che tra le parti intercorreva un rapporto commerciale in forza del quale la si obbligava a produrre e fornire alla integratori alimentari CP_1 Parte_1 secondo la formula all inclusive, comprensiva del materiale di confezionamento primario e secondario personalizzato con il marchio . Dal momento che l'acquisto del materiale di confezionamento Pt_1 da personalizzare era subordinato a minimi d'ordine imposti dai fornitori, le parti pattuivano a carico pagina 2 di 4 della committente un obbligo di rimborso delle eventuali giacenze in Parte_1 magazzino mediante addebito in fattura.
A sostegno di tale obbligo di rimborso, contestato da parte opponente, la produce: CP_1
- le dichiarazioni a lei indirizzate da due fornitori (Maca S.r.l. e C & M s.r.l.), che specificano la necessità dell'acquisto di minimi d'ordine per i materiali di confezionamento (bustine e astucci);
- due proposte di produzione firmate dalla in data 28.5.2020, con oggetto Parte_1 rispettivamente QUOTAZIONE PRODUZIONE “PEPTODIET” e QUOTAZIONE PRODUZIONE
“AMINOSYNTH”, che presentano la dicitura “Facciamo presente che l'ordine minimo del film bustina è di 100 kg, pertanto la parte inutilizzata verrà inserita in fattura”.
I primi documenti risultano privi di valore probatorio nel presente giudizio, dal momento che hanno quale unico destinatario la e non c'è prova che siano stati portati a conoscenza della CP_1 Quanto alle due proposte controfirmate, la stessa parte opponente non contesta Parte_1 i documenti, deducendo di aver pagato l'ordine minimo del film bustina per quello specifico ordine, ma nega che la stessa dicitura sia stata inserita in altri ordini di acquisto. A tal fine produce numerose “note anticipo produzione” provenienti dalla che descrivono dettagliatamente i prodotti da CP_1 produrre e i relativi costi, ma nulla prevedono circa un ordine minimo dei materiali di confezionamento o l'eventuale addebito in fattura delle eccedenze (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione).
In conclusione, non avendo parte opposta assolto l'onere di prova contraria su di lei gravante, deve aderirsi alla ricostruzione di parte opponente secondo cui il rapporto di fornitura tra loro intercorrente non prevedeva l'acquisto di minimi d'ordine per i prodotti di confezionamento, né la predisposizione di approvvigionamenti in vista di eventuali futuri ordini. La piuttosto, Parte_1 commissionava i vari prodotti alla in base alla propria necessità ed effettuava di volta in CP_1 volta i pagamenti, comprendendo nel prezzo le materie prime, il materiale di confezionamento primario e secondario e i costi di produzione del singolo lotto di produzione commissionato.
Non deve, pertanto, essere riconosciuto alla l'importo di € 10.323,93 di cui alla fattura n. CP_1 443 del 29.4.2024 azionata in via monitoria, avente ad oggetto il corrispettivo per materiali di confezionamento mai commissionati dalla società opponente.
Nemmeno può essere accolta la domanda della di rimborso della somma ingiunta a titolo CP_1 di risarcimento del danno a lei cagionato per effetto dell'interruzione senza preavviso del rapporto di fornitura. Invero, non è stato dimostrato che le parti fossero vincolate ad un contratto di durata, né che la committente avesse l'obbligo di effettuare ordini fino allo smaltimento del Controparte_2 materiale di confezionamento personalizzato eventualmente prodotto in eccedenza. Nel comportamento di parte opponente non si ravvisa, pertanto, alcun inadempimento contrattuale né violazione dei principi di correttezza o buona fede.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 561/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in favore della per la somma di € 10.323,93. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10.6.2024; condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 5.145,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
pagina 3 di 4 Ragusa, 10/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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