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10 marzo 2004
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11 giugno 2015
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Art. 1. (Finalita'). 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. ((5)) 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2 , e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita' di cui all' art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".
Commentari • 69
- 1. Unioni civili. Legittimo l'annullamento dell'annotazione di riconoscimento della filiazione - Tribunale di Reggio Emilia, decr. 22 aprile 2021https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 22.212812
[…] Leg. artt. 7, 29, 42, 95, 96 DPR 396/2000; artt. 235, 251, 263 cod. civ.; artt.1, 4, 5, 6, 8, 12 Legge 40/2004; art.1 L 76/2016; artt. 2, 3, 30, 31, 32, 117 Cost.; artt. 8, 14 Cedu
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Giurisprudenza • 59
- 1. Corte Cost., sentenza 23/10/2019, n. 221Provvedimento: […] L'art. 1 della legge n. 40 del 2004 prevede, in specie, che il ricorso alla PMA è consentito «[a]l fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», «alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge stessa» (comma 1) e sempre che «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (comma 2). […]Leggi di più...
- procreazione medicalmente assistita (pma)·
- accesso alle tecniche·
- thema decidendum·
- divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile)·
- non fondatezza delle questioni.·
- insussistenza·
- rigetto di eccezione preliminare.·
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- prospettazione della questione incidentale·
- correttezza dell'operazione ermeneutica svolta.·
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