Versione
6 giugno 1978
6 giugno 1978
Art. 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Commentari • 49
- 1. Il danno da nascita indesiderata (rif. art. 1 c.c.)Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 luglio 2023 · 7.4036393
[…] Se solo si guarda alla stessa normativa nazionale, sono diverse le norme che prevedono una tutela per il concepito. L'art. 1 della legge n. 194/1978, ad esempio, prevede che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”; l'art. 254, 1° comma, c.c. prevede che il riconoscimento del figlio naturale può effettuarsi non solo a favore di chi è già nato ma anche dopo il solo concepimento. […]
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Giurisprudenza • 59
- 1. Trib. Macerata, sentenza 14/11/2022, n. 987Provvedimento: […] Passando al merito della vicenda va considerato che l'ordinamento giuridico garantisce ai cittadini il diritto alla procreazione cosciente e responsabile (art.1 legge 194/1978) si tratta di un diritto di diretta matrice costituzionale (artt. 2 e 13 della Costituzione).Leggi di più...
- diritto alla procreazione cosciente·
- art. 1176 c.c.·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- sterilizzazione tubarica·
- colpa medica·
- danno da nascita indesiderata·
- legittimazione passiva·
- danno biologico·
- danno patrimoniale·
- consenso informato·
- art. 1227 c.c.