Articolo 760 del Codice civile
Articolo 759Articolo 705
Versione
19 aprile 1942
Art. 760.

(Inesigibilita' di crediti).

Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente