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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 760.
(Inesigibilita' di crediti).
Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
(Inesigibilita' di crediti).
Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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Giurisprudenza • 265
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 19/02/2024, n. 69Provvedimento: […] successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il 2 coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice,Leggi di più...
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