Articolo 1295 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1295.

(Divisibilita' tra gli eredi).

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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