Articolo 20 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 19Articolo 21
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1 marzo 2017
Art. 20. Prodotti vitivinicoli biologici 1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 20:
- Il testo del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017