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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2766/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Battisti, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. NI IR, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. US IR, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De Rosa per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione delle ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità al ricorrente e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e norme collegate, anche Controparte_2 relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera
1 complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del Sig. , e che gli elementi variabili della Pt_1 retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli accordi e contratti elencati al punto B) in diritto del presente ricorso e più precisamente: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (d) variante turno cargo 2 (cod. 0643), (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676), (f) ore condotta (cod. 067A), (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569) (l) indennità gancio (cod. 067E); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0646); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
3) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere al Sig. l'importo pari Parte_1 alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al ricorrente a tale titolo, in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2024 ed ammontanti a complessivi € 30.683,96 lordi - ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo – con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31 dicembre 2024, nonché a retribuire i giorni di ferie che il Sig. godrà successivamente al Parte_1 deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2)
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
(i) rigettare immediatamente le domande avversarie in quanto carenti degli elementi necessari indicati dall'art. 414 c.p.c.; (ii) sempre in via preliminare, rigettare immediatamente le domande avversarie essendo documentale ed evidente che il ricorrente ha già percepito, per l'intero periodo di causa, delle maggiorazioni aventi causa specifica nella garanzia di piena
2 fruizione del periodo di riposo feriale, il cui ammontare è superiore a – e contiene – quanto rivendicato ex adverso. In subordine, analoghe considerazioni valgano affinché il Giudice dichiari la carenza di interesse ad agire del sig. nel presente giudizio. Pt_1
(iii) In via gradata, nel merito, rigettare le domande avversarie perché non può chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale, come fa controparte al punto 1) delle conclusioni formulate in ricorso, (iv) oppure, in via riconvenzionale, ove fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive come richiesto da controparte, voglia porre nel nulla gli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Autoferrotranvieri. Sempre in via riconvenzionale, ma gradata, voglia il Tribunale, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, accertare e dichiarare la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione per il periodo di godimento delle ferie e integrale rigetto delle domande avversarie;
(v) in subordine, rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto. (vi) in ultima istanza, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, voglia ridurre l'eventuale condanna della società: (a) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 12 marzo 2020; (b) in ragione delle contestazioni mosse ai conteggi avversari nel par. 10 della memoria;
(vii) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 marzo 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di essere dipendente della convenuta con mansioni di macchinista addetto alla guida dei treni. Egli lamentava che, durante i giorni di ferie, percepiva un trattamento economico notevolmente inferiore alla retribuzione ordinaria erogata per lo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale;
precisamente, durante i periodi di ferie, non percepiva: Parte_1
a) l'indennità presenza parametrata (cod. 0523) prevista dagli articoli 19 e 21 dell'accordo aziendale 30 aprile 1997 come integrata del punto 6 dell'accordo aziendale del 26 gennaio 2007;
3 b) l'indennità presenza domenicale (cod. 0525) prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, come integrato dal CCNL del 17 giugno 1982 e dall'Accordo Nazionale del 28 luglio 1989, nei valori economici determinati dall'art 7.8 dell'accordo aziendale 6/1996 del 10 maggio 1996; c) l'indennità lavoro notturno (cod. 0534) prevista dall'art 11 del CCNL del 12 marzo 1980 come modificato dal CCNL 17 giugno 1982 e dall'art.
4.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536) previste sempre dall'art 4.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003; d) l'indennità presenza turno (cod. 0524) prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 come integrato dal CCNL del 17 giugno 1982 nei valori economici previsti dall'accordo aziendale 2/2004 all'art.
4.b; e) il pernottamento con dormitorio PV (personale viaggiante) – PM (personale di macchina) (cod. 0569) previsto dal CCNL del 23 luglio 1976 come integrato dall'art 5.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003; f) l'indennità turno merci cargo (cod. 0C03) prevista dall'art 4.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; g) l'indennità maggior impegno (cod. 0598) prevista dall'art 1.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 e come modificato, da ultimo, dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004; h) l'indennità maggior impegno merci (cod. 0506) prevista dall'art 4.c dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; i) le ore treno (cod. 0676 e cod. 0C44) indennità inizialmente unitaria e prevista dall'art 8 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, poi modificata dall'art 4 dell'accordo aziendale 1/2011 del 7 giugno 2011 - che introduceva due valori economici diversi contraddistinti da due distinti codici retribuitivi - e da ultimo aggiornata con i valori economici previsti dall'art.2 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019; l) variante turno cargo 2 (cod. 0643) indennità prevista dall'art 7.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrato dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004; m) quota polifunzionalità (cod. 0646) indennità prevista dall'art. 9 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrata dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; n) ore di condotta (cod. 067A) e ore di condotta superiore al completamento corsa (cod. 067D) indennità previste, rispettivamente, dall'art 3 e dall'art 7.5 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019; o) l'indennità gancio (cod. 067E) indennità prevista dall'art.
7.4 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019;
4 p) turno SV (cod. 067G) e ore condotta SV (cod. 067E) indennità previste, rispettivamente, dall'art.
5.2 e dall'art 5.3 dell'accordo 3/20201 del 7 aprile 2021 A tali voci andavano aggiunte le diarie che il ricorrente percepiva stabilmente, per quasi ogni turno di lavoro, pagate però con diversi valori economici e diversi codici retributivi, a seconda che il Sig. svolgesse la propria attività fuori residenza Pt_1 oltre la sesta ora di lavoro e fino alla decima (cod. 0564), ovvero superando la decima ora (cod. 0563), ovvero ancora con necessità di pernottamento fuori il Comune di residenza (cod. 0609), indennità quest'ultima che si accompagnava sempre al pagamento di un'ulteriore voce retributiva denominata pernottamento senza dorm. com. (cod. 0612). Tutte queste voci retributive, di carattere nazionale, erano previste dall'art 21 del CCNL del 23 luglio 1976 come modificate dall'art 13 del CCNL 12 marzo 1980. L'omissione del computo nel trattamento delle ferie delle voci retributive elencate, tutte intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente e caratterizzate dalla loro continuità e rilevanza, in ciascun mese dell'anno, costituiva violazione dei principi sanciti in sede europea dalla Corte di Giustizia e affermati dalla Cassazione e dai Giudici di merito del Tribunale di Milano. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società eccepiva, in via del tutto preliminare, che l'ammontare della retribuzione versata al ricorrente, in occasione della fruizione di ferie, era stata sempre maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita a fronte della prestazione di lavoro, di specifici importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (Accordo Nazionale 10 maggio 2022). In considerazione di tali emolumenti aggiuntivi, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto ai ricorrenti. contestava anche nel merito le pretese della controparte. Controparte_1
Riferiva che la domanda di accertamento della nullità parziale dell'art. 10 CCNL e delle norme degli accordi collettivi introduttive delle indennità rivendicate non aveva cittadinanza nel nostro diritto civile. In via riconvenzionale,
[...] chiedeva l'accertamento della nullità ex art. 1419, 1° e 2° comma, CP_1
c.c. degli accordi aziendali e nazionali introduttivi delle indennità rivendicate da
. Parte_1
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Il ricorso di va accolto, contrariamente a quanto deciso da Parte_1 questo stesso giudice sulla base di una pronunzia poi riformata dalla locale Corte d'appello. Il principale presupposto in fatto del ricorso non è contestato: il ricorrente è dipendente di dal 16 febbraio 2004 (doc. 3 fasc. ric.) e Controparte_1 svolge la mansione di macchinista.
2. Come è noto, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972). La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ed altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. MS e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20). Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. MS e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011).
6 Alla luce di tale quadro, le voci incentivanti / indennitarie in parola risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. si duole del fatto per cui, nei periodi di ferie, egli non Parte_1 percepisce le indennità già riportate sopra, nella parte in fatto.
4. eccepisce in via preliminare che la Controparte_1 contrattazione aziendale si è fatta già carico del problema. Riferisce quindi che la retribuzione di , in occasione della fruizione di ferie, è maggiorata, Parte_1 rispetto a quella ordinariamente percepita, di importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (art. 4, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022, doc. 1 fasc. conv.). A partire dal 1° luglio 2022, il ricorrente percepisce un importo forfettizzato di € 8,00 al giorno per ogni giornata di ferie fruita, come risulta dai cedolini paga (“magg. per ferie”, cod. 0683). Fino al 30 giugno 2022, il ricorrente ha percepito per ciascuna giornata di ferie, una maggiorazione del 10% della retribuzione normale (accordo n. 2/2001, doc. 3 fasc. conv.: “magg. per ferie” cod. 0683). Inoltre, in tutti i casi di ferie disposte dalla società (c.d. congedo d'ufficio), il ricorrente fruisce di una maggiorazione del 20% della retribuzione normale (doc. 2 fasc. conv.: Accordo aziendale n. 5/2008, art. 2, lett a): “magg. congedi ufficio”, cod. 0641). riconosce inoltre ai ricorrenti, in virtù dell'art. 1 Controparte_1 dell'accordo interaziendale n. 2 del 14 aprile 2008 (doc. 5 fasc. conv.), un premio di produzione mensile (superiore agli € 1.100,00 annui, v. docc. sub 4 fasc.
[...]
) corrisposto a prescindere dalla presenza effettiva in servizio, CP_1 restando quindi invariato anche nei periodi di fruizione delle ferie (cod. 0498).
5. Su queste premesse deve essere valutata l'incidenza delle indennità in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilità o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie, che, come
7 riportato sopra, è l'elemento centrale del ragionamento della Corte di Giustizia (C.G.U.E. MS e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). La Cassazione (sent. 26 giugno 2023, n. 18160) ha evidenziato come spetti al giudice di merito procedere in concreto, caso per caso, ad una verifica della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, considerando da un lato la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e dall'altro l'incidenza “tutt'altro che residuale” sul trattamento economico mensile del mancato computo di voci normalmente percepite in corso di prestazione (nella fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità è stata ritenuta non residuale un'incidenza pari ad una percentuale oscillante tra il 25 ed 30% del trattamento retributivo). Spetta quindi al Tribunale comparare l'ammontare della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore con quella riconosciuta in periodo di ferie, onde desumerne la riduzione percentuale e valutare se tale differenza sia idonea ad incidere sulle scelte individuali riferite ai periodi di ferie. Il ricorrente ha dedotto che la somma degli emolumenti non considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale comporterebbe una differenza retributiva per ogni giorno di ferie di € 92,66 lordi (per es., per il 2024: ricorso p. 35). ha fortemente contestato, anche durante la discussione Controparte_1 finale, l'effetto dissuasivo asserito dalla controparte, rimarcando come esso non risulti provato, anche con riferimento al fatto che il ricorrente ha sempre fruito delle ferie maturate, il che evidenzierebbe, da un lato, come le clausole contrattuali di cui è stata chiesta la declaratoria di nullità non abbiano, di fatto, esercitato alcun potere dissuasivo nei loro confronti e, dall'altro, che i calcoli prodotti non sarebbero in alcun modo probanti rispetto all'asserzione che fonda il ricorso.
6. Tali osservazioni di parte convenuta, tenuto conto del precedente di questo Tribunale, poi riformato in sede di impugnazione dalla sentenza prodotta (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), non paiono ostacolare una soluzione favorevole al lavoratore. I calcoli prodotti da risultano considerare l'emolumento premiale Parte_1
(non contestato) indicato al § 4 (voce n. 0683), che quindi non determina uno spostamento dei calcoli a favore della tesi di Controparte_1
Il congedo d'ufficio (cod. 0641), che è previsto per un massimo di quattro giornate nell'anno solare (v. Accordo aziendale 21 maggio 2008 art. 2, lett. a): doc. 2 fasc. conv.) ha una incidenza sui calcoli pressoché irrilevante, essendo rarissimi i periodi di congedo d'ufficio fruiti da , come si ricava dall'esame delle buste Parte_1 paga (per es., nessuno nel 2024; uno nel 2023: doc. 3 fasc. ric.). Quanto al premio di produzione (voce n. 0498) esso non pare dover essere computato nella retribuzione feriale (se ne veda l'ammontare al doc. 4 fasc. DB
8 , non essendo calcolato nella parte variabile della Controparte_1 retribuzione. Ciò perché, osserva la Difesa di , il conteggio in ricorso non Parte_1 considera il valore della parte fissa della retribuzione, sebbene l'incidenza sull'indennità di ferie delle voci della retribuzione variabile, normalmente percepite durante la prestazione lavorativa ed intrinsecamente collegate alla figura professionale di . Parte_1
Il calcolo del valore economico delle voci qui reclamate, la cui continuità comporta che, di fatto, esse facciano parte della normale retribuzione del lavoratore, si traduce in una somma compresa tra € 10.000 ed € 20.000 per ogni anno considerato, (dal 30% ed il 50% della RAL), con un'indubbia, quindi, potenziale efficacia dissuasiva per il lavoratore.
7. eccepisce, come visto sopra, che non possa Controparte_1 chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale. fa riferimento ad un precedente risalente (Cass., sez. Controparte_1 un., 16 ottobre 1958, n. 3294) per il quale per “clausola contrattuale” deve intendersi quel “precetto dell'autonomia privata, isolato o isolabile nel contesto complesso di un contratto, che la legge non considera scindibile nelle sue varie preposizioni (se di varie proposizioni si compone)”. In tal senso, salva diversa disposizione espressa, le sez. un. ora citate hanno deciso che, nel caso di nullità della clausola per effetto di un vizio che riguardi solo una parte di essa, la sostituzione con la norma imperativa (ex art. 1419 c.c.) dovrebbe avvenire con la sostituzione dell'intera clausola con l'intera norma e non avvenire altrimenti. Questa teoria, certamente suggestiva, sembra eccessivamente rigorosa. Non sussistono per la verità ragioni che impediscano la commistione fra una clausola negoziale ed una norma legale, purché l'esito di questa commistione non impedisca tout-court la produzione di effetti giuridici, o ne produca di inconciliabili con il resto del testo negoziale. Peraltro, la nozione di clausola può essere scissa in vari sottotipi, secondo la comune esperienza di lettura dei contratti collettivi: semplice, se si compone di un'unica proposizione;
composta, se consta di più proposizioni che si integrano a vicenda;
complessa, formata da più proposizioni che si compenetrano. Pur rilevando che nel codice civile esiste una nozione di clausola intesa in senso formale (cui si richiama l'art. 1363 c.c. in materia di interpretazione negoziale) appare più convincente ritenere che l'art. 1419 c.c. evochi un'idea sostanziale di clausola, perché è la clausola intesa come precetto e non la clausola intesa come proposizione a poter entrare in contrasto con la norma imperativa ed anche perché, diversamente, si farebbe dipendere l'ambito di estensione della nullità dalla materiale formulazione dei patti negoziali e quindi dall'arbitrio dei contraenti.
9 Dunque, con l'espressione nullità parziale, il legislatore pare essersi riferito ai casi in cui la nullità è interna ad un singolo precetto, che risulta invalido non in sé e nella sua interezza ma solo in parte e dal punto di vista quantitativo. Ciò è esattamente quanto avviene con riferimento al complesso calcolo delle voci (ovvero delle singole clausole) che si ritiene debbano entrare a fra parte della retribuzione feriale. chiede anche, in via subordinata riconvenzionale, ove Controparte_1 fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive, di dichiarare la nullità degli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Controparte_2
Tale eccezione già state analizzata e superata dalla citata è pronunzia della locale Corte d'appello (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), ove si legge nella motivazione: “Non è fondata l'eccezione secondo cui l'invalidità delle disposizioni dei contratti collettivi aziendali e nazionali che escludono la computabilità della retribuzione feriale nelle indennità oggetto di giudizio dovrebbe determinare la dichiarazione di nullità dell'intero corpo contrattuale in cui dette disposizioni sono contenute, in forza del principio di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.” (…) “In senso contrario va considerato che “Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ.), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. n. 10050 del 16/11/1996; n. 11248 del 13/11/1997; cfr. anche Cass. 13222/2014: l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (v. Cass. 13561/2008 cit.).”) Nel caso di specie, la società nulla ha dedotto od offerto di provare circa la sussistenza dei presupposti per ravvisare la nullità integrale degli accordi aziendali e del CCNL applicato al rapporto, in ragione della nullità delle sole clausole che escludono il computo delle già menzionate indennità qui esaminate per la retribuzione feriale (art. 10 CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 e norme nazionali e aziendali ad esso collegate).
10 Vero è che la società ha evidenziato che detto CCNL, nel rinnovo del 27.11.2000, prevede una norma, rubricata “Inscindibilità delle norme contrattuali” secondo la quale “Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile. Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo”. Tuttavia, la norma, di per sé considerata, non ha tenore tale da far ritenere che le parti Non avrebbero concluso l'accordo di rinnovo senza la (implicita) previsione di perdurante validità dell'art. 10, primo alinea, del CCNL del 12.3.1980 (“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1”, retribuzione normale nella quale non rientrano le indennità di cui si discute, risultando piuttosto espressiva, ad avviso del Collegio, della volontà delle parti sociali Di contemplare l'applicazione organica del CCNL, non frazionata per singoli istituti. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversia analoga alla presente, “la c.d. clausola di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili, non potendo la contrattazione collettiva derogare a una norma imperativa e addirittura determinare la caducazione dell'intero contratto, trasformando la nullità parziale in nullità totale. In particolare, il meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. esclude che possa aversi nullità totale in presenza di una nullità soltanto parziale (Cass. n. 27920/2021). Ne consegue che la clausola di inscindibilità, nel significato voluto dalla ricorrente, volta ad impedire il meccanismo inderogabilmente imposto dall'art. 1339 c.c. sarebbe quindi a sua volta nulla per contrasto con tale norma imperativa. Si tratterebbe allora di un risultato da rifiutare, in quanto in palese violazione del criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. (così Cass. n. 13043/2025). Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non coglie nel segno l'obiezione della società secondo cui, ravvisata l'invalidità delle norme che definiscono la retribuzione feriale in misura inferiore a quella ordinaria, dovrebbero cadere anche le differenti previsioni contrattuali (contenute anche in fonti pattizie differenti dal CCNL) che disciplinano e prevedono il pagamento delle indennità oggetto di causa. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe a quella odierna, “le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno Efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, voi che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con con efficacia erga omnes nell'ambito dell'unione (cfr. Cass., n. 13425/2019, n. 22577/2012); stante la reiterata affermazione del principio secondo
11 cui l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, MS;
CGUE 13.12.2018, C385/17, Torsten
), le previsioni contrattuali di segno contrario sono da ritenere nulle, con Pt_2 applicazione del meccanismo ritenuto operante dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe alla presente (cfr. la già citata Cass n. 13043/2025).”
8. Con riferimento alle singole voci richieste da , deve Parte_1 rilevarsi che il precedente di merito sopra già più volte citato (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025) ha riconosciuto a lavoratori in condizioni analoghe a quelle di
(gli operatori di manovra) alcune voci qui richieste da computarsi Parte_1 nella retribuzione feriale e precisamente: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612) (cfr. motivazione di App. Milano, n. 360 cit.). Il Tribunale non vede ragioni per discostarsi da quella decisione, prestata in riforma di una pronunzia di questo stesso giudice.
9. chiede ulteriormente il calcolo delle seguenti voci: Parte_1
(d) variante turno cargo 2 (cod. 0643); è prevista dall'art 7.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), come integrato dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004 (doc.
1.11 fasc. ric.); spetta “per ogni turno effettivamente svolto dal Personale di Macchina”; (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676); indennità inizialmente unitaria e indicata dall'art. 8 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), poi modificato dall'art 4 dell'accordo aziendale 1/2011 del 7 giugno 2011 (doc.
1.12 fasc. ric.) che segnala due valori economici contraddistinti da due distinti codici retribuitivi;
l'indennità è stata aggiornata con i valori economici previsti dall'art. 2 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.13 fasc. ric.); l'indennità è prevista “per ogni giornata di effettiva prestazione”, con una entità economica differente, a seconda che le “ore treno” assegnate al personale viaggiante risultino, mediamente, nell'anno solare comprese “fino a 4”, ovvero pari o superiori a 5; (f) ore condotta (cod. 067A); indennità prevista dall'art 3 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.14 fasc. ric.); è corrisposta per ogni ora di effettiva condotta del treno, pari a € 2,00/ora e corrisposta “in funzione dei minuti di condotta effettivi, calcolati dall'orario di partenza reale e fino all'orario di arrivo reale”;
12 (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); prevista dall'art 4.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 (doc.
1.10 fasc. ric.); viene corrisposta “in aggiunta alle indennità giornaliere di presenza” in ragione
“della flessibilità richiesta nello svolgimento della prestazione in regime di orario plurisettimanale” (doc.
1.8 fasc. ric.); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569); prevista dal CCNL del 23 luglio 1976 (doc.
1.9 fasc. ric.) come integrato dall'art 5.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.); indennizza il personale di macchina e viaggiante quando svolge “una prestazione di almeno 3 ore consecutive (…) comprensive dei tempi accessori del turno” in orario notturno, tra le ore 22.00 e le ore 5.00; (l) indennità gancio (cod. 067E); prevista dall'art.
7.4 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.13 fasc. ric.); è corrisposta al macchinista nel caso gli sia richiesto di “effettuare operazioni di gancio e sgancio dell'Unità di Trazione”; (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0646); prevista dall'art. 9 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), integrata dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 (doc.
1.10 fasc. ric.); remunera l'acquisizione da parte del personale di macchina di “abilità e/o idoneità aggiuntive rispetto a quelle previste per il TPL” quali “attività di formazione treno”; viene corrisposta tutte le volte in cui il macchinista svolga le sue mansioni in turno con un agente polifunzionale;
(q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); indennità previste, dall'art.
5.2 e dall'art 5.3 dell'accordo 3/20201 del 7 aprile 2021 (doc.
1.14 fasc. ric.); sono collegate alla guida del treno effettuata in territorio svizzero. La prima viene corrisposta “per ogni turno di condotta su infrastruttura ferroviaria svizzera”: la seconda “per ogni ora di condotta effettivamente prestata sull'infrastruttura ferroviaria svizzera”. percepisce tali indennità, Parte_1 effettuando normalmente la sua prestazione di lavoro anche su territorio svizzero (doc. 3 fasc. ric.); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); sono previste dall'art 21 del CCNL del 23 luglio 1976 (doc.
1.9 fasc. ric.) come modificato dall'art 13 del CCNL 12 marzo 1980 (doc.
1.7 fasc. ric.); dalle buste paga risulta che percepisce per quasi tutte le giornate di lavoro, una Parte_1 diaria, il cui valore cambia in ragione del tipo di attività svolta e delle ora di permanenza fuori dal comune di residenza. Va rilevato che tutte le voci indicate in quest'ultimo paragrafo da Parte_1 sono da ritenersi intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente (macchinista) e caratterizzate da continuità e rilevanza nelle relative buste paga in ciascun mese dell'anno.
13 Le diarie, contestate da nella loro natura retributiva, Controparte_1 sono tuttavia state riconosciute nei calcoli della retribuzione feriale nel precedente qui più volte citato (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), cui questo Tribunale intende attenersi.
10. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che, in via generale, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro e perciò non è applicabile, nella specie, alle domande di . Parte_1
Il ricorso va quindi accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e norme collegate, anche relative agli accordi Controparte_2 nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
14 2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla Controparte_1 retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica di
, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel Parte_1 predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (d) variante turno cargo 2 (cod. 0643), (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676), (f) ore condotta (cod. 067A), (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569) (l) indennità gancio (cod. 067E); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0643); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere al Sig. l'importo pari alle differenze Parte_1 retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al ricorrente a tale titolo, con riferimento al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2024 ed ammontanti a complessivi € 30.683,96 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
4) condanna la parte soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese liquidate in € 4.500,00, in favore dei Difensori di , Avv.ti Parte_1
NI e US IR, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Battisti, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. NI IR, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. US IR, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De Rosa per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione delle ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità al ricorrente e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e norme collegate, anche Controparte_2 relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera
1 complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del Sig. , e che gli elementi variabili della Pt_1 retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli accordi e contratti elencati al punto B) in diritto del presente ricorso e più precisamente: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (d) variante turno cargo 2 (cod. 0643), (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676), (f) ore condotta (cod. 067A), (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569) (l) indennità gancio (cod. 067E); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0646); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
3) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere al Sig. l'importo pari Parte_1 alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al ricorrente a tale titolo, in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2024 ed ammontanti a complessivi € 30.683,96 lordi - ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo – con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31 dicembre 2024, nonché a retribuire i giorni di ferie che il Sig. godrà successivamente al Parte_1 deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2)
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
(i) rigettare immediatamente le domande avversarie in quanto carenti degli elementi necessari indicati dall'art. 414 c.p.c.; (ii) sempre in via preliminare, rigettare immediatamente le domande avversarie essendo documentale ed evidente che il ricorrente ha già percepito, per l'intero periodo di causa, delle maggiorazioni aventi causa specifica nella garanzia di piena
2 fruizione del periodo di riposo feriale, il cui ammontare è superiore a – e contiene – quanto rivendicato ex adverso. In subordine, analoghe considerazioni valgano affinché il Giudice dichiari la carenza di interesse ad agire del sig. nel presente giudizio. Pt_1
(iii) In via gradata, nel merito, rigettare le domande avversarie perché non può chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale, come fa controparte al punto 1) delle conclusioni formulate in ricorso, (iv) oppure, in via riconvenzionale, ove fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive come richiesto da controparte, voglia porre nel nulla gli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Autoferrotranvieri. Sempre in via riconvenzionale, ma gradata, voglia il Tribunale, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, accertare e dichiarare la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione per il periodo di godimento delle ferie e integrale rigetto delle domande avversarie;
(v) in subordine, rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto. (vi) in ultima istanza, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, voglia ridurre l'eventuale condanna della società: (a) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria, senza riconoscimento alcuno rispetto ad emolumenti maturati in data anteriore al 12 marzo 2020; (b) in ragione delle contestazioni mosse ai conteggi avversari nel par. 10 della memoria;
(vii) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 marzo 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di essere dipendente della convenuta con mansioni di macchinista addetto alla guida dei treni. Egli lamentava che, durante i giorni di ferie, percepiva un trattamento economico notevolmente inferiore alla retribuzione ordinaria erogata per lo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale;
precisamente, durante i periodi di ferie, non percepiva: Parte_1
a) l'indennità presenza parametrata (cod. 0523) prevista dagli articoli 19 e 21 dell'accordo aziendale 30 aprile 1997 come integrata del punto 6 dell'accordo aziendale del 26 gennaio 2007;
3 b) l'indennità presenza domenicale (cod. 0525) prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, come integrato dal CCNL del 17 giugno 1982 e dall'Accordo Nazionale del 28 luglio 1989, nei valori economici determinati dall'art 7.8 dell'accordo aziendale 6/1996 del 10 maggio 1996; c) l'indennità lavoro notturno (cod. 0534) prevista dall'art 11 del CCNL del 12 marzo 1980 come modificato dal CCNL 17 giugno 1982 e dall'art.
4.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536) previste sempre dall'art 4.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003; d) l'indennità presenza turno (cod. 0524) prevista dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 come integrato dal CCNL del 17 giugno 1982 nei valori economici previsti dall'accordo aziendale 2/2004 all'art.
4.b; e) il pernottamento con dormitorio PV (personale viaggiante) – PM (personale di macchina) (cod. 0569) previsto dal CCNL del 23 luglio 1976 come integrato dall'art 5.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003; f) l'indennità turno merci cargo (cod. 0C03) prevista dall'art 4.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; g) l'indennità maggior impegno (cod. 0598) prevista dall'art 1.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 e come modificato, da ultimo, dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004; h) l'indennità maggior impegno merci (cod. 0506) prevista dall'art 4.c dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; i) le ore treno (cod. 0676 e cod. 0C44) indennità inizialmente unitaria e prevista dall'art 8 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, poi modificata dall'art 4 dell'accordo aziendale 1/2011 del 7 giugno 2011 - che introduceva due valori economici diversi contraddistinti da due distinti codici retribuitivi - e da ultimo aggiornata con i valori economici previsti dall'art.2 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019; l) variante turno cargo 2 (cod. 0643) indennità prevista dall'art 7.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrato dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004; m) quota polifunzionalità (cod. 0646) indennità prevista dall'art. 9 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003, come integrata dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998; n) ore di condotta (cod. 067A) e ore di condotta superiore al completamento corsa (cod. 067D) indennità previste, rispettivamente, dall'art 3 e dall'art 7.5 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019; o) l'indennità gancio (cod. 067E) indennità prevista dall'art.
7.4 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019;
4 p) turno SV (cod. 067G) e ore condotta SV (cod. 067E) indennità previste, rispettivamente, dall'art.
5.2 e dall'art 5.3 dell'accordo 3/20201 del 7 aprile 2021 A tali voci andavano aggiunte le diarie che il ricorrente percepiva stabilmente, per quasi ogni turno di lavoro, pagate però con diversi valori economici e diversi codici retributivi, a seconda che il Sig. svolgesse la propria attività fuori residenza Pt_1 oltre la sesta ora di lavoro e fino alla decima (cod. 0564), ovvero superando la decima ora (cod. 0563), ovvero ancora con necessità di pernottamento fuori il Comune di residenza (cod. 0609), indennità quest'ultima che si accompagnava sempre al pagamento di un'ulteriore voce retributiva denominata pernottamento senza dorm. com. (cod. 0612). Tutte queste voci retributive, di carattere nazionale, erano previste dall'art 21 del CCNL del 23 luglio 1976 come modificate dall'art 13 del CCNL 12 marzo 1980. L'omissione del computo nel trattamento delle ferie delle voci retributive elencate, tutte intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente e caratterizzate dalla loro continuità e rilevanza, in ciascun mese dell'anno, costituiva violazione dei principi sanciti in sede europea dalla Corte di Giustizia e affermati dalla Cassazione e dai Giudici di merito del Tribunale di Milano. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società eccepiva, in via del tutto preliminare, che l'ammontare della retribuzione versata al ricorrente, in occasione della fruizione di ferie, era stata sempre maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita a fronte della prestazione di lavoro, di specifici importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (Accordo Nazionale 10 maggio 2022). In considerazione di tali emolumenti aggiuntivi, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto ai ricorrenti. contestava anche nel merito le pretese della controparte. Controparte_1
Riferiva che la domanda di accertamento della nullità parziale dell'art. 10 CCNL e delle norme degli accordi collettivi introduttive delle indennità rivendicate non aveva cittadinanza nel nostro diritto civile. In via riconvenzionale,
[...] chiedeva l'accertamento della nullità ex art. 1419, 1° e 2° comma, CP_1
c.c. degli accordi aziendali e nazionali introduttivi delle indennità rivendicate da
. Parte_1
All'udienza del 15 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Il ricorso di va accolto, contrariamente a quanto deciso da Parte_1 questo stesso giudice sulla base di una pronunzia poi riformata dalla locale Corte d'appello. Il principale presupposto in fatto del ricorso non è contestato: il ricorrente è dipendente di dal 16 febbraio 2004 (doc. 3 fasc. ric.) e Controparte_1 svolge la mansione di macchinista.
2. Come è noto, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972). La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ed altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. MS e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20). Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. MS e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011).
6 Alla luce di tale quadro, le voci incentivanti / indennitarie in parola risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. si duole del fatto per cui, nei periodi di ferie, egli non Parte_1 percepisce le indennità già riportate sopra, nella parte in fatto.
4. eccepisce in via preliminare che la Controparte_1 contrattazione aziendale si è fatta già carico del problema. Riferisce quindi che la retribuzione di , in occasione della fruizione di ferie, è maggiorata, Parte_1 rispetto a quella ordinariamente percepita, di importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (art. 4, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022, doc. 1 fasc. conv.). A partire dal 1° luglio 2022, il ricorrente percepisce un importo forfettizzato di € 8,00 al giorno per ogni giornata di ferie fruita, come risulta dai cedolini paga (“magg. per ferie”, cod. 0683). Fino al 30 giugno 2022, il ricorrente ha percepito per ciascuna giornata di ferie, una maggiorazione del 10% della retribuzione normale (accordo n. 2/2001, doc. 3 fasc. conv.: “magg. per ferie” cod. 0683). Inoltre, in tutti i casi di ferie disposte dalla società (c.d. congedo d'ufficio), il ricorrente fruisce di una maggiorazione del 20% della retribuzione normale (doc. 2 fasc. conv.: Accordo aziendale n. 5/2008, art. 2, lett a): “magg. congedi ufficio”, cod. 0641). riconosce inoltre ai ricorrenti, in virtù dell'art. 1 Controparte_1 dell'accordo interaziendale n. 2 del 14 aprile 2008 (doc. 5 fasc. conv.), un premio di produzione mensile (superiore agli € 1.100,00 annui, v. docc. sub 4 fasc.
[...]
) corrisposto a prescindere dalla presenza effettiva in servizio, CP_1 restando quindi invariato anche nei periodi di fruizione delle ferie (cod. 0498).
5. Su queste premesse deve essere valutata l'incidenza delle indennità in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilità o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie, che, come
7 riportato sopra, è l'elemento centrale del ragionamento della Corte di Giustizia (C.G.U.E. MS e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). La Cassazione (sent. 26 giugno 2023, n. 18160) ha evidenziato come spetti al giudice di merito procedere in concreto, caso per caso, ad una verifica della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, considerando da un lato la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e dall'altro l'incidenza “tutt'altro che residuale” sul trattamento economico mensile del mancato computo di voci normalmente percepite in corso di prestazione (nella fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità è stata ritenuta non residuale un'incidenza pari ad una percentuale oscillante tra il 25 ed 30% del trattamento retributivo). Spetta quindi al Tribunale comparare l'ammontare della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore con quella riconosciuta in periodo di ferie, onde desumerne la riduzione percentuale e valutare se tale differenza sia idonea ad incidere sulle scelte individuali riferite ai periodi di ferie. Il ricorrente ha dedotto che la somma degli emolumenti non considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale comporterebbe una differenza retributiva per ogni giorno di ferie di € 92,66 lordi (per es., per il 2024: ricorso p. 35). ha fortemente contestato, anche durante la discussione Controparte_1 finale, l'effetto dissuasivo asserito dalla controparte, rimarcando come esso non risulti provato, anche con riferimento al fatto che il ricorrente ha sempre fruito delle ferie maturate, il che evidenzierebbe, da un lato, come le clausole contrattuali di cui è stata chiesta la declaratoria di nullità non abbiano, di fatto, esercitato alcun potere dissuasivo nei loro confronti e, dall'altro, che i calcoli prodotti non sarebbero in alcun modo probanti rispetto all'asserzione che fonda il ricorso.
6. Tali osservazioni di parte convenuta, tenuto conto del precedente di questo Tribunale, poi riformato in sede di impugnazione dalla sentenza prodotta (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), non paiono ostacolare una soluzione favorevole al lavoratore. I calcoli prodotti da risultano considerare l'emolumento premiale Parte_1
(non contestato) indicato al § 4 (voce n. 0683), che quindi non determina uno spostamento dei calcoli a favore della tesi di Controparte_1
Il congedo d'ufficio (cod. 0641), che è previsto per un massimo di quattro giornate nell'anno solare (v. Accordo aziendale 21 maggio 2008 art. 2, lett. a): doc. 2 fasc. conv.) ha una incidenza sui calcoli pressoché irrilevante, essendo rarissimi i periodi di congedo d'ufficio fruiti da , come si ricava dall'esame delle buste Parte_1 paga (per es., nessuno nel 2024; uno nel 2023: doc. 3 fasc. ric.). Quanto al premio di produzione (voce n. 0498) esso non pare dover essere computato nella retribuzione feriale (se ne veda l'ammontare al doc. 4 fasc. DB
8 , non essendo calcolato nella parte variabile della Controparte_1 retribuzione. Ciò perché, osserva la Difesa di , il conteggio in ricorso non Parte_1 considera il valore della parte fissa della retribuzione, sebbene l'incidenza sull'indennità di ferie delle voci della retribuzione variabile, normalmente percepite durante la prestazione lavorativa ed intrinsecamente collegate alla figura professionale di . Parte_1
Il calcolo del valore economico delle voci qui reclamate, la cui continuità comporta che, di fatto, esse facciano parte della normale retribuzione del lavoratore, si traduce in una somma compresa tra € 10.000 ed € 20.000 per ogni anno considerato, (dal 30% ed il 50% della RAL), con un'indubbia, quindi, potenziale efficacia dissuasiva per il lavoratore.
7. eccepisce, come visto sopra, che non possa Controparte_1 chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale. fa riferimento ad un precedente risalente (Cass., sez. Controparte_1 un., 16 ottobre 1958, n. 3294) per il quale per “clausola contrattuale” deve intendersi quel “precetto dell'autonomia privata, isolato o isolabile nel contesto complesso di un contratto, che la legge non considera scindibile nelle sue varie preposizioni (se di varie proposizioni si compone)”. In tal senso, salva diversa disposizione espressa, le sez. un. ora citate hanno deciso che, nel caso di nullità della clausola per effetto di un vizio che riguardi solo una parte di essa, la sostituzione con la norma imperativa (ex art. 1419 c.c.) dovrebbe avvenire con la sostituzione dell'intera clausola con l'intera norma e non avvenire altrimenti. Questa teoria, certamente suggestiva, sembra eccessivamente rigorosa. Non sussistono per la verità ragioni che impediscano la commistione fra una clausola negoziale ed una norma legale, purché l'esito di questa commistione non impedisca tout-court la produzione di effetti giuridici, o ne produca di inconciliabili con il resto del testo negoziale. Peraltro, la nozione di clausola può essere scissa in vari sottotipi, secondo la comune esperienza di lettura dei contratti collettivi: semplice, se si compone di un'unica proposizione;
composta, se consta di più proposizioni che si integrano a vicenda;
complessa, formata da più proposizioni che si compenetrano. Pur rilevando che nel codice civile esiste una nozione di clausola intesa in senso formale (cui si richiama l'art. 1363 c.c. in materia di interpretazione negoziale) appare più convincente ritenere che l'art. 1419 c.c. evochi un'idea sostanziale di clausola, perché è la clausola intesa come precetto e non la clausola intesa come proposizione a poter entrare in contrasto con la norma imperativa ed anche perché, diversamente, si farebbe dipendere l'ambito di estensione della nullità dalla materiale formulazione dei patti negoziali e quindi dall'arbitrio dei contraenti.
9 Dunque, con l'espressione nullità parziale, il legislatore pare essersi riferito ai casi in cui la nullità è interna ad un singolo precetto, che risulta invalido non in sé e nella sua interezza ma solo in parte e dal punto di vista quantitativo. Ciò è esattamente quanto avviene con riferimento al complesso calcolo delle voci (ovvero delle singole clausole) che si ritiene debbano entrare a fra parte della retribuzione feriale. chiede anche, in via subordinata riconvenzionale, ove Controparte_1 fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive, di dichiarare la nullità degli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL Controparte_2
Tale eccezione già state analizzata e superata dalla citata è pronunzia della locale Corte d'appello (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), ove si legge nella motivazione: “Non è fondata l'eccezione secondo cui l'invalidità delle disposizioni dei contratti collettivi aziendali e nazionali che escludono la computabilità della retribuzione feriale nelle indennità oggetto di giudizio dovrebbe determinare la dichiarazione di nullità dell'intero corpo contrattuale in cui dette disposizioni sono contenute, in forza del principio di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.” (…) “In senso contrario va considerato che “Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ.), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. n. 10050 del 16/11/1996; n. 11248 del 13/11/1997; cfr. anche Cass. 13222/2014: l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (v. Cass. 13561/2008 cit.).”) Nel caso di specie, la società nulla ha dedotto od offerto di provare circa la sussistenza dei presupposti per ravvisare la nullità integrale degli accordi aziendali e del CCNL applicato al rapporto, in ragione della nullità delle sole clausole che escludono il computo delle già menzionate indennità qui esaminate per la retribuzione feriale (art. 10 CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 e norme nazionali e aziendali ad esso collegate).
10 Vero è che la società ha evidenziato che detto CCNL, nel rinnovo del 27.11.2000, prevede una norma, rubricata “Inscindibilità delle norme contrattuali” secondo la quale “Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile. Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo”. Tuttavia, la norma, di per sé considerata, non ha tenore tale da far ritenere che le parti Non avrebbero concluso l'accordo di rinnovo senza la (implicita) previsione di perdurante validità dell'art. 10, primo alinea, del CCNL del 12.3.1980 (“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1”, retribuzione normale nella quale non rientrano le indennità di cui si discute, risultando piuttosto espressiva, ad avviso del Collegio, della volontà delle parti sociali Di contemplare l'applicazione organica del CCNL, non frazionata per singoli istituti. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversia analoga alla presente, “la c.d. clausola di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili, non potendo la contrattazione collettiva derogare a una norma imperativa e addirittura determinare la caducazione dell'intero contratto, trasformando la nullità parziale in nullità totale. In particolare, il meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. esclude che possa aversi nullità totale in presenza di una nullità soltanto parziale (Cass. n. 27920/2021). Ne consegue che la clausola di inscindibilità, nel significato voluto dalla ricorrente, volta ad impedire il meccanismo inderogabilmente imposto dall'art. 1339 c.c. sarebbe quindi a sua volta nulla per contrasto con tale norma imperativa. Si tratterebbe allora di un risultato da rifiutare, in quanto in palese violazione del criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. (così Cass. n. 13043/2025). Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non coglie nel segno l'obiezione della società secondo cui, ravvisata l'invalidità delle norme che definiscono la retribuzione feriale in misura inferiore a quella ordinaria, dovrebbero cadere anche le differenti previsioni contrattuali (contenute anche in fonti pattizie differenti dal CCNL) che disciplinano e prevedono il pagamento delle indennità oggetto di causa. Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe a quella odierna, “le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno Efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, voi che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con con efficacia erga omnes nell'ambito dell'unione (cfr. Cass., n. 13425/2019, n. 22577/2012); stante la reiterata affermazione del principio secondo
11 cui l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, MS;
CGUE 13.12.2018, C385/17, Torsten
), le previsioni contrattuali di segno contrario sono da ritenere nulle, con Pt_2 applicazione del meccanismo ritenuto operante dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe alla presente (cfr. la già citata Cass n. 13043/2025).”
8. Con riferimento alle singole voci richieste da , deve Parte_1 rilevarsi che il precedente di merito sopra già più volte citato (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025) ha riconosciuto a lavoratori in condizioni analoghe a quelle di
(gli operatori di manovra) alcune voci qui richieste da computarsi Parte_1 nella retribuzione feriale e precisamente: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612) (cfr. motivazione di App. Milano, n. 360 cit.). Il Tribunale non vede ragioni per discostarsi da quella decisione, prestata in riforma di una pronunzia di questo stesso giudice.
9. chiede ulteriormente il calcolo delle seguenti voci: Parte_1
(d) variante turno cargo 2 (cod. 0643); è prevista dall'art 7.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), come integrato dalla lettera alle OO.SS. n. 2/448 del 19 aprile 2004 (doc.
1.11 fasc. ric.); spetta “per ogni turno effettivamente svolto dal Personale di Macchina”; (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676); indennità inizialmente unitaria e indicata dall'art. 8 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), poi modificato dall'art 4 dell'accordo aziendale 1/2011 del 7 giugno 2011 (doc.
1.12 fasc. ric.) che segnala due valori economici contraddistinti da due distinti codici retribuitivi;
l'indennità è stata aggiornata con i valori economici previsti dall'art. 2 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.13 fasc. ric.); l'indennità è prevista “per ogni giornata di effettiva prestazione”, con una entità economica differente, a seconda che le “ore treno” assegnate al personale viaggiante risultino, mediamente, nell'anno solare comprese “fino a 4”, ovvero pari o superiori a 5; (f) ore condotta (cod. 067A); indennità prevista dall'art 3 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.14 fasc. ric.); è corrisposta per ogni ora di effettiva condotta del treno, pari a € 2,00/ora e corrisposta “in funzione dei minuti di condotta effettivi, calcolati dall'orario di partenza reale e fino all'orario di arrivo reale”;
12 (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); prevista dall'art 4.a dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), come integrato dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 (doc.
1.10 fasc. ric.); viene corrisposta “in aggiunta alle indennità giornaliere di presenza” in ragione
“della flessibilità richiesta nello svolgimento della prestazione in regime di orario plurisettimanale” (doc.
1.8 fasc. ric.); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569); prevista dal CCNL del 23 luglio 1976 (doc.
1.9 fasc. ric.) come integrato dall'art 5.b dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.); indennizza il personale di macchina e viaggiante quando svolge “una prestazione di almeno 3 ore consecutive (…) comprensive dei tempi accessori del turno” in orario notturno, tra le ore 22.00 e le ore 5.00; (l) indennità gancio (cod. 067E); prevista dall'art.
7.4 dell'accordo aziendale 1/2019 del 7 giugno 2019 (doc.
1.13 fasc. ric.); è corrisposta al macchinista nel caso gli sia richiesto di “effettuare operazioni di gancio e sgancio dell'Unità di Trazione”; (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0646); prevista dall'art. 9 dell'accordo aziendale 8/2003 del 31 ottobre 2003 (doc.
1.8 fasc. ric.), integrata dalla tabella in calce all'accordo aziendale 8/98 del 1° ottobre 1998 (doc.
1.10 fasc. ric.); remunera l'acquisizione da parte del personale di macchina di “abilità e/o idoneità aggiuntive rispetto a quelle previste per il TPL” quali “attività di formazione treno”; viene corrisposta tutte le volte in cui il macchinista svolga le sue mansioni in turno con un agente polifunzionale;
(q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); indennità previste, dall'art.
5.2 e dall'art 5.3 dell'accordo 3/20201 del 7 aprile 2021 (doc.
1.14 fasc. ric.); sono collegate alla guida del treno effettuata in territorio svizzero. La prima viene corrisposta “per ogni turno di condotta su infrastruttura ferroviaria svizzera”: la seconda “per ogni ora di condotta effettivamente prestata sull'infrastruttura ferroviaria svizzera”. percepisce tali indennità, Parte_1 effettuando normalmente la sua prestazione di lavoro anche su territorio svizzero (doc. 3 fasc. ric.); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); sono previste dall'art 21 del CCNL del 23 luglio 1976 (doc.
1.9 fasc. ric.) come modificato dall'art 13 del CCNL 12 marzo 1980 (doc.
1.7 fasc. ric.); dalle buste paga risulta che percepisce per quasi tutte le giornate di lavoro, una Parte_1 diaria, il cui valore cambia in ragione del tipo di attività svolta e delle ora di permanenza fuori dal comune di residenza. Va rilevato che tutte le voci indicate in quest'ultimo paragrafo da Parte_1 sono da ritenersi intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente (macchinista) e caratterizzate da continuità e rilevanza nelle relative buste paga in ciascun mese dell'anno.
13 Le diarie, contestate da nella loro natura retributiva, Controparte_1 sono tuttavia state riconosciute nei calcoli della retribuzione feriale nel precedente qui più volte citato (App. Milano, n. 360 del 25 agosto 2025), cui questo Tribunale intende attenersi.
10. Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che, in via generale, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro e perciò non è applicabile, nella specie, alle domande di . Parte_1
Il ricorso va quindi accolto.
11. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e norme collegate, anche relative agli accordi Controparte_2 nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
14 2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla Controparte_1 retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica di
, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel Parte_1 predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono: (a) indennità presenza parametrata (cod. 0523); (b) indennità presenza turno (cod. 0524) (c) indennità maggior impegno (cod. 0598) (d) variante turno cargo 2 (cod. 0643), (e) indennità ore treno (cod. 0C44 e cod. 0676), (f) ore condotta (cod. 067A), (g) indennità turno merci cargo (cod. 0C03); (h) indennità per il lavoro notturno (cod. 0534) e maggiorazione notturna avvicendata (cod. 0536); (i) indennità di pernottamento con dormitorio PV – PM (cod. 0569) (l) indennità gancio (cod. 067E); (m) indennità maggior impegno merci (cod. 0506); (n) indennità completamento corsa (cod. 0677); (o) indennità “quota polifunzionalità” (cod. 0643); (p) indennità presenza domenica (cod. 0525); (q) indennità turno svizzera (cod. 067G) e ore condotta svizzera (cod. 067H); (r) diaria da 6 a 10 ore (cod. 0564); (s) diaria superiore a 10 ore (cod. 0563); (t) diaria intera comunale (cod. 0609); (u) indennità pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere al Sig. l'importo pari alle differenze Parte_1 retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti al ricorrente a tale titolo, con riferimento al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2024 ed ammontanti a complessivi € 30.683,96 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
4) condanna la parte soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese liquidate in € 4.500,00, in favore dei Difensori di , Avv.ti Parte_1
NI e US IR, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 15 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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