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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 28.03.2025 dal convenuto-debitore ed Parte_1 in data 1.04.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e Parte_2
(già terzo pignorato convenuto;
CP_1 CP_2 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R.G.A.C. vertente tra
Agenzia delle Entrate Riscossione, (C.F. (succeduta ex P.IVA_1 lege ad , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Gentile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attrice-creditrice opposta contro
, (Partita , in persona del Controparte_4 PartitaIVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Bovalino vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta-debitrice opponente nonché
(già in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., (P. IVA e C.F. , P.IVA_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'avv. Marco Tronci, giusta procura in atti;
Terzo pignorato convenuto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 03.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, , quale agente per la riscossione e creditore Pt_3 opposto, ha instaurato il presente giudizio di merito nei confronti di quale debitore esecutato, nonché di terzo Parte_1 CP_1 pignorato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in quanto parti nella precedente fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione nel giudizio n. 715/218 RG. Es..
Va premesso che la fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 24.02.2023, comunicata in pari data, alle parti con la quale il GE ha così statuito: "Invero, dall'esame degli atti di pignoramento sopra indicati si rileva che la notifica di entrambi è stata effettuata da all'esecutato a Pt_3 mezzo PEC non iscritta nei pubblici registri;
si deduce pertanto che, verosimilmente, anche il pignoramento per cui è causa (contestuale, si ripete, agli altri due prodotti) sia stato notificato dal medesimo indirizzo,
2 E ovvero e non Email_1 dall'indirizzo pec attribuito all'Agenzia delle Entrate Riscossione nell'elenco ufficiale IPA ossia t. A Email_3 tal fine si rappresenta che secondo l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità “laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterato ab origine, non valida e in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza)” (Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 3093/2020). Di fatto, secondo le argomentazioni espresse dal Supremo Collegio, nelle ipotesi de quibus, risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc;
specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo pec, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile a tale scopo. In altri termini, nelle ipotesi, non può che escludersi qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che il messaggio di pec, proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi, difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un cd. Malware. Ritenuto, pertanto, che – dovendosi considerare inesistente la notifica dell'atto di pignoramento (circostanza rilevante anche ai fini della tempestività del ricorso) – ricorrano i presupposti per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione”.
Quindi il Giudice dell'esecuzione ha concesso il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che Agenzia delle Entrate Riscossione ha introdotto incardinando il presente procedimento con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Sig. Giudice, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni esposte nel corpo del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione del contribuente, con ogni altra consequenziale statuizione di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
I.
2- Con comparsa depositata in data 22.02.2024 si è costituita la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale in sostanza ha
[...] ribadito gli iniziali motivi di opposizione anche in ordine alla nullità della notifica via pec, sostenendo l'illegittimità dell'attività esecutiva posta in essere da Agenzia delle Entrate Riscossione per le ragioni meglio esplicate nella detta comparsa alla quale si fa rinvio. Ha chiesto, pertanto,
3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle sollevate censure siccome esplicitate nel corpo del presente libello, dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.”
I.
3- Con comparsa depositata in data 8.09.2023 la ha dato Controparte_1 atto di costituirsi in giudizio al solo fine di essere notiziata dell'esito della causa onde poter adempiere in qualità di terzo pignorato a quanto verrà disposto dal Tribunale adito chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, giudicare secondo diritto. Con vittoria dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed oltre Iva e CPA.”
I.
4- Effettuate le verifiche preliminari il precedente giudice ha erroneamente dichiarato la contumacia della società e Parte_1 concesso i termini ex art. 171 ter cpc sebbene nessuna delle parti ha poi depositato le memorie integrative, trattandosi di giudizio documentale. Dopo alcuni rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II- Preliminarmente, come detto, va revocata la dichiarazione di contumacia pronunciata con decreto del 11.09.2023 nei confronti della società Parte_1
[...]
II.
1- Occorre ancora premettere che l'originaria opposizione proposta dalla va più correttamente qualificata come opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 29 d.lgs. n. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 cpc con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Cassazione sentenza nr. 21863 del 18.11.2004, Cassazione sentenza nr. 25757 del 24.10.2008, Cassazione sentenza nr. 18207 del 2003, Cassazione sentenza nr. 9912 del 2001). L'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. rappresenta il mezzo idoneo a far valere le nullità assolute dei singoli atti di esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima.
A tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere le irregolarità formali della notificazione, sussumibili nella nullità o nella totale inesistenza.
L'atto impugnato è il pignoramento di fitti o pigioni ex art. 72, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 n. 09420182620000017004 per l'importo di €
4 398.385,42 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 02.03.2018, nei confronti della a monte Controparte_4 dell'azione esecutiva. A tal fine, va prima di tutto valutata la contestazione mossa da parte opponente in ordine alla nullità dell'atto di pignoramento per nullità della notifica del medesimo.
Al riguardo appare opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 72bis, D.P.R. 602/73.
L'art. 72 – bis D.P.R. 602/73 è stato introdotto dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella L. 248/2005, a sua volta modificato dal D.L. 262/06, convertito, con modificazioni, nella L. 286/2006 e prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso i terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., commi 4, 5 e 6 nonché dal successivo art. 72-ter). La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatti salvi gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato).
L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento, che riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato. La Corte Costituzionale (ord. 393/08), sia pure incidenter tantum, ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, anche perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. 602/73. Orbene, la Corte di Cassazione già con la sentenza 20294/11 ha ritenuto che l'istituto in esame sia configurabile come
5 un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, ricostruendo il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso. Caratterizzata dal fatto che “ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo” (così Cass. n. 20294/11, in motivazione).
Tale ricostruzione è stata ribadita più di recente dalla Suprema Corte (Cass. 2857/15), secondo cui l'ordine di pagamento diretto, dando inizio alla procedura espropriativa vera e propria, non è solo un atto preordinato all'espropriazione, ma è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento. Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede.
Il procedimento previsto dall'art. 72-bis D.P.R. 602/73 manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che della dichiarazione del terzo (quindi, manca dell'accertamento dell'esistenza del credito, in forza di tale dichiarazione ovvero ai sensi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ.); inoltre, manca dell'ordinanza di assegnazione (quindi, manca di un titolo di formazione giudiziale da azionare nei confronti del terzo): il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'esattore, iniziato con l'ordine di pagamento diretto, si completa e si esaurisce col pagamento da parte del terzo, che estingue sia il debito di quest'ultimo che il debito del debitore esecutato, tenendo luogo dell'assegnazione del credito pignorato. In questo procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale (sia mobiliare che immobiliare) sono distinte, essendo la prima affidata all'esattore (oggi, agente della riscossione) e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è, invece, previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72
6 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.
II.
2- Tutto ciò premesso, la doglianza della società debitrice non è fondata pur precisando che nel caso di specie non si pone questione in ordine alla legittimità dell'esecuzione.
E' ben vero, infatti, che la “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione ai commi 222-230, prevedendo espressamente l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'
[...]
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Controparte_5 enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Tuttavia, la procedura esecutiva originaria risale al 2018, sia la notifica dell'atto esecutivo che delle cartelle esattoriali sono quindi antecedenti all'entrata in vigore della legge che ha prodotto l'annullamento automatico delle cartelle risalenti al predetto periodo. Poiché la pretesa creditoria delle cartelle non rientra nell'annullamento ex lege, in quanto l'importo di ciascuna di esse è superiore a mille euro, deve ritenersi che l'azione esecutiva risulta legittima.
II.2.1- Ciò posto, come detto, occorre vagliare la questione principale posta dalla a fondamento della opposizione e avversata da Parte_1 in questa fase, ossia la validità o meno della notifica ec dell'atto di Pt_3 pignoramento e delle cartelle, attraverso la posta elettronica certificata dagli indirizzi t e Email_4
t. Sotto questo profilo Email_1
l'opposizione va rigettata.
Sul punto non risulta essere fondato quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza sopra riportata del 24.2.2023, in ordine alla nullità della notifica via pec in quanto non proveniente da indirizzo risultante dai pubblici registri, ovvero dagli indirizzi t e Email_4 E
, in luogo di Email_1
t. Email_3
Secondo la più recente giurisprudenza, la suprema Corte, con ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito il principio secondo cui in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
7 provenienza ed all'oggetto. Ciò tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, va riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Il superiore principio è conforme alla pronuncia emanata da Cass SS UU del 18 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in motivazione: “secondo quanto già statuito da questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”
L' articolo 3-bis della l. 53/94, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi in relazione alla posizione del professionista.
Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che la notificazione dalle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012, e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
8 dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 68/2005. Ciò in quanto, si ribadisce, la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, si riferisce alle notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005, che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cassazione 28 febbraio 2023, n. 6015).
In linea con quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte deve ritenersi che le notifiche provenienti dall'indirizzo E
“ e dall'indirizzo Email_4
t devono ritenersi Email_1 valide in quanto la provenienza delle stesse e la riconducibilità ad Agenzia Entrate Riscossione è di facile evidenza, atteso che la notifica non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Nel caso di specie, non è stata specificamente lamentata alcuna concreta lesione del diritto di difesa, essendo peraltro l'atto impugnato aderente al modello legale.
II.2.2- Sotto altro punto prospettico, è infondata l'eccezione di parte convenuta-debitrice relativa alla asserita violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione dei documenti informatici. Infatti, la società ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di Parte_1 pignoramento per mancata sottoscrizione digitale dello stesso (in quanto redatto su supporto analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di apposita firma analogica o digitale).
La giurisprudenza ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948): in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta (nella specie con firma digitale: Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto; l'esistenza della cartella non dipende, difatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro
o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere
9 di emetterlo (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605). Né, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292)” (Cassazione civile, sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
In applicazione di tali principi, l'atto di pignoramento allegato in formato PDF alla PEC di notificazione risulta valida ed efficace, risultando in modo inequivoco, come già detto, che tale PEC è stata inviata alla società da Parte_1 Pt_3
Del resto, quanto alla eccepita omessa allegazione della relata dell'atto di pignoramento non può non evidenziarsi che ogni vizio relativo alla relata risulta sanato con l'opposizione che ha dimostrato l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato e quindi il raggiungimento sostanziale dell'obiettivo della procedura di notifica.
II.2.3- Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/73 poiché dall'esame della documentazione versata in atti dall' si evince che dalla data di Pt_3 notifica delle cartelle esattoriali (24.03.2017, 10.11.2017, 9.10.2017 e 13.09.2017) a quella di notifica dell'atto di pignoramento (02.03.2018) non è decorso un anno per cui non era necessario che la notifica dell'atto di pignoramento fosse preceduta dalla notifica dell'avviso contente l'intimazione ad adempiere entro 5 gg.
II.
3- Nel merito, occorre esaminare l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ebbene, dalla documentazione depositata dall' emerge che alla Pt_3
sono state inoltrate a mezzo pec le cartelle Controparte_4 aventi ad oggetto Iva, contributi Modello DM 10, Irap, revoca di contributo ex l. n. 662/1996 e l. n. 123/98.
Anche tale motivo di opposizione deve essere, quindi, disatteso.
Peraltro, qualora venga accertata la regolarità della contestata notifica della cartella va dichiarata la decadenza della parte dall'opposizione, per mancato rispetto del termine di 30 giorni, ovvero di 20 giorni per le eccezioni qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'opposizione va rigettata nel merito per intervenuta decadenza.
Da ciò discende la legittimità dell'azione esecutiva atteso che, peraltro, la non ha documentato l'impugnativa di nessuna Controparte_4 delle cartelle sottese all'atto di pignoramento con consequenziale rigetto dell'originaria opposizione da questi proposta con ricorso depositato in data 02.11.2018
Ogni altra questione rimane assorbita.
10 III.- Le spese seguono la soccombenza e pertanto la società Parte_1
[... deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) tenuto conto del valore della controversia in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22. Vanno integralmente compensate le spese nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) previa revoca della sospensione dell'esecuzione disposta nella fase cautelare, accerta e dichiara la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da e, per l'effetto, rigetta l'originaria opposizione proposta con ricorso Pt_3 depositato il 02.11.2018 nel giudizio n. 715/2018 R.g. Es. da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi di fitti o
[...] pigioni ex art. 72, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 n. 09420182620000017004 notificato il 02.3.2018;
2) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di che liquida in complessivi euro 6.023,00 per compensi, oltre Pt_3 rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) compensa le spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
Locri, 03.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
11
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 28.03.2025 dal convenuto-debitore ed Parte_1 in data 1.04.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e Parte_2
(già terzo pignorato convenuto;
CP_1 CP_2 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 R.G.A.C. vertente tra
Agenzia delle Entrate Riscossione, (C.F. (succeduta ex P.IVA_1 lege ad , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), alla Via Zanotti Bianco n°8, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Gentile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
attrice-creditrice opposta contro
, (Partita , in persona del Controparte_4 PartitaIVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Bovalino vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta-debitrice opponente nonché
(già in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., (P. IVA e C.F. , P.IVA_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 22, presso lo studio dell'avv. Marco Tronci, giusta procura in atti;
Terzo pignorato convenuto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 03.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, , quale agente per la riscossione e creditore Pt_3 opposto, ha instaurato il presente giudizio di merito nei confronti di quale debitore esecutato, nonché di terzo Parte_1 CP_1 pignorato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in quanto parti nella precedente fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione nel giudizio n. 715/218 RG. Es..
Va premesso che la fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 24.02.2023, comunicata in pari data, alle parti con la quale il GE ha così statuito: "Invero, dall'esame degli atti di pignoramento sopra indicati si rileva che la notifica di entrambi è stata effettuata da all'esecutato a Pt_3 mezzo PEC non iscritta nei pubblici registri;
si deduce pertanto che, verosimilmente, anche il pignoramento per cui è causa (contestuale, si ripete, agli altri due prodotti) sia stato notificato dal medesimo indirizzo,
2 E ovvero e non Email_1 dall'indirizzo pec attribuito all'Agenzia delle Entrate Riscossione nell'elenco ufficiale IPA ossia t. A Email_3 tal fine si rappresenta che secondo l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità “laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterato ab origine, non valida e in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza)” (Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 3093/2020). Di fatto, secondo le argomentazioni espresse dal Supremo Collegio, nelle ipotesi de quibus, risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc;
specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo pec, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile a tale scopo. In altri termini, nelle ipotesi, non può che escludersi qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che il messaggio di pec, proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi, difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un cd. Malware. Ritenuto, pertanto, che – dovendosi considerare inesistente la notifica dell'atto di pignoramento (circostanza rilevante anche ai fini della tempestività del ricorso) – ricorrano i presupposti per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione”.
Quindi il Giudice dell'esecuzione ha concesso il termine per l'introduzione del giudizio di merito, che Agenzia delle Entrate Riscossione ha introdotto incardinando il presente procedimento con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Sig. Giudice, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni esposte nel corpo del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione del contribuente, con ogni altra consequenziale statuizione di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
I.
2- Con comparsa depositata in data 22.02.2024 si è costituita la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale in sostanza ha
[...] ribadito gli iniziali motivi di opposizione anche in ordine alla nullità della notifica via pec, sostenendo l'illegittimità dell'attività esecutiva posta in essere da Agenzia delle Entrate Riscossione per le ragioni meglio esplicate nella detta comparsa alla quale si fa rinvio. Ha chiesto, pertanto,
3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle sollevate censure siccome esplicitate nel corpo del presente libello, dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o, comunque, l'illegittimità del provvedimento oggetto di opposizione in uno con gli atti della procedura esecutiva ad esso prodromici. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.”
I.
3- Con comparsa depositata in data 8.09.2023 la ha dato Controparte_1 atto di costituirsi in giudizio al solo fine di essere notiziata dell'esito della causa onde poter adempiere in qualità di terzo pignorato a quanto verrà disposto dal Tribunale adito chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, giudicare secondo diritto. Con vittoria dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed oltre Iva e CPA.”
I.
4- Effettuate le verifiche preliminari il precedente giudice ha erroneamente dichiarato la contumacia della società e Parte_1 concesso i termini ex art. 171 ter cpc sebbene nessuna delle parti ha poi depositato le memorie integrative, trattandosi di giudizio documentale. Dopo alcuni rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II- Preliminarmente, come detto, va revocata la dichiarazione di contumacia pronunciata con decreto del 11.09.2023 nei confronti della società Parte_1
[...]
II.
1- Occorre ancora premettere che l'originaria opposizione proposta dalla va più correttamente qualificata come opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 29 d.lgs. n. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall'art 617 cpc con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Cassazione sentenza nr. 21863 del 18.11.2004, Cassazione sentenza nr. 25757 del 24.10.2008, Cassazione sentenza nr. 18207 del 2003, Cassazione sentenza nr. 9912 del 2001). L'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. rappresenta il mezzo idoneo a far valere le nullità assolute dei singoli atti di esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima.
A tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere le irregolarità formali della notificazione, sussumibili nella nullità o nella totale inesistenza.
L'atto impugnato è il pignoramento di fitti o pigioni ex art. 72, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 n. 09420182620000017004 per l'importo di €
4 398.385,42 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 02.03.2018, nei confronti della a monte Controparte_4 dell'azione esecutiva. A tal fine, va prima di tutto valutata la contestazione mossa da parte opponente in ordine alla nullità dell'atto di pignoramento per nullità della notifica del medesimo.
Al riguardo appare opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 72bis, D.P.R. 602/73.
L'art. 72 – bis D.P.R. 602/73 è stato introdotto dal D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella L. 248/2005, a sua volta modificato dal D.L. 262/06, convertito, con modificazioni, nella L. 286/2006 e prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso D.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso i terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., commi 4, 5 e 6 nonché dal successivo art. 72-ter). La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatti salvi gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato).
L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento, che riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 c.p.c. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato. La Corte Costituzionale (ord. 393/08), sia pure incidenter tantum, ha avallato l'interpretazione dell'istituto come forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, anche perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. 602/73. Orbene, la Corte di Cassazione già con la sentenza 20294/11 ha ritenuto che l'istituto in esame sia configurabile come
5 un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, ricostruendo il modello procedimentale come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione dei poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso. Caratterizzata dal fatto che “ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo” (così Cass. n. 20294/11, in motivazione).
Tale ricostruzione è stata ribadita più di recente dalla Suprema Corte (Cass. 2857/15), secondo cui l'ordine di pagamento diretto, dando inizio alla procedura espropriativa vera e propria, non è solo un atto preordinato all'espropriazione, ma è esso stesso atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale in forza del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento. Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede.
Il procedimento previsto dall'art. 72-bis D.P.R. 602/73 manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che della dichiarazione del terzo (quindi, manca dell'accertamento dell'esistenza del credito, in forza di tale dichiarazione ovvero ai sensi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ.); inoltre, manca dell'ordinanza di assegnazione (quindi, manca di un titolo di formazione giudiziale da azionare nei confronti del terzo): il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'esattore, iniziato con l'ordine di pagamento diretto, si completa e si esaurisce col pagamento da parte del terzo, che estingue sia il debito di quest'ultimo che il debito del debitore esecutato, tenendo luogo dell'assegnazione del credito pignorato. In questo procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale (sia mobiliare che immobiliare) sono distinte, essendo la prima affidata all'esattore (oggi, agente della riscossione) e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è, invece, previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72
6 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.
II.
2- Tutto ciò premesso, la doglianza della società debitrice non è fondata pur precisando che nel caso di specie non si pone questione in ordine alla legittimità dell'esecuzione.
E' ben vero, infatti, che la “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione ai commi 222-230, prevedendo espressamente l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'
[...]
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli Controparte_5 enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Tuttavia, la procedura esecutiva originaria risale al 2018, sia la notifica dell'atto esecutivo che delle cartelle esattoriali sono quindi antecedenti all'entrata in vigore della legge che ha prodotto l'annullamento automatico delle cartelle risalenti al predetto periodo. Poiché la pretesa creditoria delle cartelle non rientra nell'annullamento ex lege, in quanto l'importo di ciascuna di esse è superiore a mille euro, deve ritenersi che l'azione esecutiva risulta legittima.
II.2.1- Ciò posto, come detto, occorre vagliare la questione principale posta dalla a fondamento della opposizione e avversata da Parte_1 in questa fase, ossia la validità o meno della notifica ec dell'atto di Pt_3 pignoramento e delle cartelle, attraverso la posta elettronica certificata dagli indirizzi t e Email_4
t. Sotto questo profilo Email_1
l'opposizione va rigettata.
Sul punto non risulta essere fondato quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza sopra riportata del 24.2.2023, in ordine alla nullità della notifica via pec in quanto non proveniente da indirizzo risultante dai pubblici registri, ovvero dagli indirizzi t e Email_4 E
, in luogo di Email_1
t. Email_3
Secondo la più recente giurisprudenza, la suprema Corte, con ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ha stabilito il principio secondo cui in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
7 provenienza ed all'oggetto. Ciò tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, va riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Il superiore principio è conforme alla pronuncia emanata da Cass SS UU del 18 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in motivazione: “secondo quanto già statuito da questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”
L' articolo 3-bis della l. 53/94, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi in relazione alla posizione del professionista.
Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che la notificazione dalle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012, e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
8 dall'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 68/2005. Ciò in quanto, si ribadisce, la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, si riferisce alle notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della PA può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005, che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cassazione 28 febbraio 2023, n. 6015).
In linea con quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte deve ritenersi che le notifiche provenienti dall'indirizzo E
“ e dall'indirizzo Email_4
t devono ritenersi Email_1 valide in quanto la provenienza delle stesse e la riconducibilità ad Agenzia Entrate Riscossione è di facile evidenza, atteso che la notifica non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Nel caso di specie, non è stata specificamente lamentata alcuna concreta lesione del diritto di difesa, essendo peraltro l'atto impugnato aderente al modello legale.
II.2.2- Sotto altro punto prospettico, è infondata l'eccezione di parte convenuta-debitrice relativa alla asserita violazione delle disposizioni in materia di sottoscrizione dei documenti informatici. Infatti, la società ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di Parte_1 pignoramento per mancata sottoscrizione digitale dello stesso (in quanto redatto su supporto analogico convertito in formato PDF e sprovvisto di apposita firma analogica o digitale).
La giurisprudenza ha chiarito che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2019, n. 30948): in altri termini, “la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta (nella specie con firma digitale: Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento l'invalidità dell'atto; l'esistenza della cartella non dipende, difatti, dall'apposizione del sigillo o del timbro
o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere
9 di emetterlo (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605). Né, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292)” (Cassazione civile, sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
In applicazione di tali principi, l'atto di pignoramento allegato in formato PDF alla PEC di notificazione risulta valida ed efficace, risultando in modo inequivoco, come già detto, che tale PEC è stata inviata alla società da Parte_1 Pt_3
Del resto, quanto alla eccepita omessa allegazione della relata dell'atto di pignoramento non può non evidenziarsi che ogni vizio relativo alla relata risulta sanato con l'opposizione che ha dimostrato l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato e quindi il raggiungimento sostanziale dell'obiettivo della procedura di notifica.
II.2.3- Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/73 poiché dall'esame della documentazione versata in atti dall' si evince che dalla data di Pt_3 notifica delle cartelle esattoriali (24.03.2017, 10.11.2017, 9.10.2017 e 13.09.2017) a quella di notifica dell'atto di pignoramento (02.03.2018) non è decorso un anno per cui non era necessario che la notifica dell'atto di pignoramento fosse preceduta dalla notifica dell'avviso contente l'intimazione ad adempiere entro 5 gg.
II.
3- Nel merito, occorre esaminare l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ebbene, dalla documentazione depositata dall' emerge che alla Pt_3
sono state inoltrate a mezzo pec le cartelle Controparte_4 aventi ad oggetto Iva, contributi Modello DM 10, Irap, revoca di contributo ex l. n. 662/1996 e l. n. 123/98.
Anche tale motivo di opposizione deve essere, quindi, disatteso.
Peraltro, qualora venga accertata la regolarità della contestata notifica della cartella va dichiarata la decadenza della parte dall'opposizione, per mancato rispetto del termine di 30 giorni, ovvero di 20 giorni per le eccezioni qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'opposizione va rigettata nel merito per intervenuta decadenza.
Da ciò discende la legittimità dell'azione esecutiva atteso che, peraltro, la non ha documentato l'impugnativa di nessuna Controparte_4 delle cartelle sottese all'atto di pignoramento con consequenziale rigetto dell'originaria opposizione da questi proposta con ricorso depositato in data 02.11.2018
Ogni altra questione rimane assorbita.
10 III.- Le spese seguono la soccombenza e pertanto la società Parte_1
[... deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria) tenuto conto del valore della controversia in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22. Vanno integralmente compensate le spese nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) previa revoca della sospensione dell'esecuzione disposta nella fase cautelare, accerta e dichiara la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da e, per l'effetto, rigetta l'originaria opposizione proposta con ricorso Pt_3 depositato il 02.11.2018 nel giudizio n. 715/2018 R.g. Es. da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi di fitti o
[...] pigioni ex art. 72, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 n. 09420182620000017004 notificato il 02.3.2018;
2) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di che liquida in complessivi euro 6.023,00 per compensi, oltre Pt_3 rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) compensa le spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
Locri, 03.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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