Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'iscrizione a ruolo sia avvenuta dopo la sentenza di appello che ha riformato la decisione di primo grado, la cartella di pagamento è illegittima perché emessa sulla base di un avviso di accertamento già annullato in primo grado e non sgravato prima della nuova iscrizione a ruolo, in applicazione del principio di diritto della Cassazione.

  • Accolto
    Iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'illegittimità della cartella di pagamento per essere stata emessa sulla base di un avviso di accertamento annullato in primo grado, non essendo necessario esaminare specificamente questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 161
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo