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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via F.mormina Penna N. 1 97018 Scicli RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004877945000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1 Data_nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Scicli, avverso il ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo in data 22/02/2023, e relativa cartella di pagamento n. 297 2023 00048779 45 000, notificata il 12/07/2023, recante la somma di € 733,88 a titolo di
Tari 2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'intervenuto annullamento giudiziale dell'atto presupposto (provvedimento n. 1198/2019) con sentenza n. 456/2022 del 20/04/2022, depositata il 20/05/2022, con iscrizione a ruolo comunque effettuata per l'intero importo da parte dell'ente solo in presenza di proposta impugnazione della suddetta sentenza;
● in ogni caso la possibilità di iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi solo nel limite di cui all'art. 68, co.
1, D. Lgs. n. 546/1992.
Conclude perché la Corte voglia accogliere il ricorso e per l'effetto dire illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 297 2023 00048779 45 000, notificata il 12/07/2023 da A.d.E. Riscossione, unitamente al sottostante ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo dal Comune di Scicli in data 22/02/2023; con il favore delle spese e dei compensi difensivi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Con controdeduzioni depositate in data 30/12/2025 si costituisce il Comune di Scicli, rappresentato e difeso dal Capo settore entrate dott.ssa Nominativo_2, rilevando l'inammissibilità del ricorso, in quanto con la sentenza n. 8599/2025 del 01/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 5^, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Scicli avverso la sentenza n. 456/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, ha rigettato il ricorso originario di Ricorrente_1, ed ha confermato la legittimità degli atti posti in essere dall'ente.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso del contribuente poiché illegittimo e infondato;
condannare il medesimo al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 15/01/2026 parte ricorrente insiste in domanda, ribadendo l'illegittimità della formazione del ruolo avente ad oggetto un avviso di accertamento inesistente perché annullato, dovendo la legittimità o meno della cartella di pagamento essere valutata al momento della sua emissione e notifica, e nel caso in esame la formazione del ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo in data 22/02/2023, è avvenuta quando il ricorso di primo grado era già stato definito.
In pari data parte ricorrente presenta istanza per la trattazione pubblica dell'udienza.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la cartella di pagamento impugnata reca il “Ruolo n. 2023/001008. Reso esecutivo in data 22-02-2023.
Consegnato il 25-04-2023”, emesso a seguito di avviso di accertamento n. 1198 del 13/11/2019 notificato il
13/02/2020;
■ che con sentenza n. 456/2022 depositata in data 20/05/2022 la C.T.P. di Ragusa ha annullato l'avviso di accertamento n. 1198/2019;
■ che con sentenza n. 8599/2025 depositata il 16/12/2025 la C.G.T. di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Scicli, ha rigettato il ricorso originario proposto;
■ che pertanto il Comune di Scicli ha effettuato l'iscrizione a ruolo in data successiva alla emanazione della sentenza emessa dalla C.T.P. di Ragusa, e sulla base di un titolo (avviso di accertamento) oramai annullato con sentenza, non ancora riformata dalla successiva sentenza di appello;
■ che invero “la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado degli avvisi di accertamento ad essa sottesi, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell'ipotesi di riforma della sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento” (Cass. Ordinanza n. 21974 del 2025);
■ che tanto comporta l'illegittimità della cartella impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Scicli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27/01/2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Via F.mormina Penna N. 1 97018 Scicli RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004877945000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 04/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 Ricorrente_1, Data_nascita_1 Data_nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Scicli, avverso il ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo in data 22/02/2023, e relativa cartella di pagamento n. 297 2023 00048779 45 000, notificata il 12/07/2023, recante la somma di € 733,88 a titolo di
Tari 2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'intervenuto annullamento giudiziale dell'atto presupposto (provvedimento n. 1198/2019) con sentenza n. 456/2022 del 20/04/2022, depositata il 20/05/2022, con iscrizione a ruolo comunque effettuata per l'intero importo da parte dell'ente solo in presenza di proposta impugnazione della suddetta sentenza;
● in ogni caso la possibilità di iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi solo nel limite di cui all'art. 68, co.
1, D. Lgs. n. 546/1992.
Conclude perché la Corte voglia accogliere il ricorso e per l'effetto dire illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 297 2023 00048779 45 000, notificata il 12/07/2023 da A.d.E. Riscossione, unitamente al sottostante ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo dal Comune di Scicli in data 22/02/2023; con il favore delle spese e dei compensi difensivi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Con controdeduzioni depositate in data 30/12/2025 si costituisce il Comune di Scicli, rappresentato e difeso dal Capo settore entrate dott.ssa Nominativo_2, rilevando l'inammissibilità del ricorso, in quanto con la sentenza n. 8599/2025 del 01/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 5^, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Scicli avverso la sentenza n. 456/03/2022 della C.T.P. di Ragusa, ha rigettato il ricorso originario di Ricorrente_1, ed ha confermato la legittimità degli atti posti in essere dall'ente.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso del contribuente poiché illegittimo e infondato;
condannare il medesimo al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 15/01/2026 parte ricorrente insiste in domanda, ribadendo l'illegittimità della formazione del ruolo avente ad oggetto un avviso di accertamento inesistente perché annullato, dovendo la legittimità o meno della cartella di pagamento essere valutata al momento della sua emissione e notifica, e nel caso in esame la formazione del ruolo n. 2023/001008, emesso e reso esecutivo in data 22/02/2023, è avvenuta quando il ricorso di primo grado era già stato definito.
In pari data parte ricorrente presenta istanza per la trattazione pubblica dell'udienza.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la cartella di pagamento impugnata reca il “Ruolo n. 2023/001008. Reso esecutivo in data 22-02-2023.
Consegnato il 25-04-2023”, emesso a seguito di avviso di accertamento n. 1198 del 13/11/2019 notificato il
13/02/2020;
■ che con sentenza n. 456/2022 depositata in data 20/05/2022 la C.T.P. di Ragusa ha annullato l'avviso di accertamento n. 1198/2019;
■ che con sentenza n. 8599/2025 depositata il 16/12/2025 la C.G.T. di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Scicli, ha rigettato il ricorso originario proposto;
■ che pertanto il Comune di Scicli ha effettuato l'iscrizione a ruolo in data successiva alla emanazione della sentenza emessa dalla C.T.P. di Ragusa, e sulla base di un titolo (avviso di accertamento) oramai annullato con sentenza, non ancora riformata dalla successiva sentenza di appello;
■ che invero “la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado degli avvisi di accertamento ad essa sottesi, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell'ipotesi di riforma della sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento” (Cass. Ordinanza n. 21974 del 2025);
■ che tanto comporta l'illegittimità della cartella impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Scicli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 27/01/2026.
Il Giudice monocratico